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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/05/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2083/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2083/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CERBONI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA TICINO 9 58100
GROSSETO presso il difensore avv. CERBONI ALESSANDRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLELLI Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in VIA BORGO DEI LEONI 63 44121
FERRARA presso il difensore avv. POLELLI MASSIMILIANO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificatogli in Parte_1
data 06/07/2022 da quale mandataria di in forza Controparte_2 Controparte_1
del decreto ingiuntivo n. 1263/2011 emesso dal Tribunale di Lucca in data 23/09/2011, notificato il 21/10/2011, con il quale era stato intimato a Controparte_3
(quale obbligata principale), nonché a e (quali
[...] Parte_1 CP_4
fideiussori), il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 51.876,98, oltre a interessi e spese, in favore di , quale mandataria di Controparte_5 [...]
Controparte_6
L'odierno opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito azionato ex adverso per il mancato esercizio dell'actio iudicati entro il decennio dal 30/11/2011, data in cui il predetto decreto ingiuntivo è divenuto definitivo per mancata opposizione.
(divenuta titolare del credito azionato in via monitoria in seguito ad Controparte_1
alcune operazioni di cartolarizzazione) contesta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, osservando che il precetto opposto in questa sede era stato preceduto da un altro precetto per il medesimo credito, notificato al per compiuta giacenza in Pt_1
data 28/05/2021, nonché da una richiesta di escussione, inoltrata in data 10/06/2013, di una garanzia rilasciata da Artigiancredito Toscano Consorzio Fidi della Controparte_7
a favore di finalizzata alla
[...] Controparte_6
concessione alla società della stessa linea di credito poi garantita anche dal CP_3
Pt_1
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
La prescrizione del credito vantato da (e, più precisamente, Controparte_1
dell'actio iudicati fondata sul decreto ingiuntivo n. 1263/2011 emesso dal Tribunale di
Lucca in data 23/09/2011) risulta infatti tempestivamente interrotta dall'atto di precetto notificato per compiuta giacenza al in data 28/05/2021 (doc. 8 allegato alla Pt_1
comparsa di costituzione e risposta).
2 L'opponente sostiene che il precetto notificato in data 28/05/2021 non ha prodotto l'interruzione della prescrizione, poiché la notifica di quell'atto risulta effettuata a
Grosseto, in Via Lettonia n. 50, nonostante il avesse precedentemente trasferito Pt_1
la propria residenza nel Comune di Ravenna.
Va però considerato che il contratto di fideiussione sottoscritto dal in data Pt_1
18/05/2010 (doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) prevede, all'art. 12, punto 1, che “l'invio al fideiussore di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca – anche relative al presente contratto – saranno fatti al fideiussore con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto”.
Orbene, nel predetto contratto di fideiussione il ha indicato, quale luogo di Pt_1
residenza, proprio l'indirizzo presso il quale è stata effettuata la notifica del primo precetto, vale a dire Via Lettonia n. 50 58100 Grosseto, e non risulta che successivamente l'odierno opponente abbia comunicato per iscritto variazioni della propria residenza all'originaria creditrice, né ai cessionari del credito.
L'indirizzo indicato nel contratto di fideiussione del 18/05/2010 ha dunque valore di domicilio speciale eletto per un determinato atto o affare (il medesimo contratto di fideiussione), ai sensi dell'art. 47 c.c., con la conseguenza che deve ritenersi pienamente efficace ogni notifica o comunicazione effettuata presso tale indirizzo in relazione a quel contratto, compresa la notifica del primo precetto, avvenuta in data 28/05/2021.
A nulla rileva il fatto che nell'anno 2019 avesse inviato al Controparte_1 Pt_1
una comunicazione indirizzata a Ravenna, Via Attilio Orioli n. 91, poiché ciò non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di una valida revoca o modifica, da parte dell'odierno opponente, dell'elezione di domicilio contenuta nel contratto di fideiussione del 18/05/2010, considerato che l'elezione di domicilio (e quindi anche la revoca o la modifica della stessa) “deve farsi espressamente per iscritto”, come disposto dall'art. 47, comma 2, c.c., e non può quindi desumersi in via indiziaria da comportamenti che non presuppongono necessariamente l'esistenza di una siffatta manifestazione di volontà.
3 L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 03/05/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Massimo Vicini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2083/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CERBONI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in VIA TICINO 9 58100
GROSSETO presso il difensore avv. CERBONI ALESSANDRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POLELLI Controparte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliata in VIA BORGO DEI LEONI 63 44121
FERRARA presso il difensore avv. POLELLI MASSIMILIANO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificatogli in Parte_1
data 06/07/2022 da quale mandataria di in forza Controparte_2 Controparte_1
del decreto ingiuntivo n. 1263/2011 emesso dal Tribunale di Lucca in data 23/09/2011, notificato il 21/10/2011, con il quale era stato intimato a Controparte_3
(quale obbligata principale), nonché a e (quali
[...] Parte_1 CP_4
fideiussori), il pagamento, in solido tra loro, della somma di € 51.876,98, oltre a interessi e spese, in favore di , quale mandataria di Controparte_5 [...]
Controparte_6
L'odierno opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione del credito azionato ex adverso per il mancato esercizio dell'actio iudicati entro il decennio dal 30/11/2011, data in cui il predetto decreto ingiuntivo è divenuto definitivo per mancata opposizione.
(divenuta titolare del credito azionato in via monitoria in seguito ad Controparte_1
alcune operazioni di cartolarizzazione) contesta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, osservando che il precetto opposto in questa sede era stato preceduto da un altro precetto per il medesimo credito, notificato al per compiuta giacenza in Pt_1
data 28/05/2021, nonché da una richiesta di escussione, inoltrata in data 10/06/2013, di una garanzia rilasciata da Artigiancredito Toscano Consorzio Fidi della Controparte_7
a favore di finalizzata alla
[...] Controparte_6
concessione alla società della stessa linea di credito poi garantita anche dal CP_3
Pt_1
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale osserva quanto segue.
L'eccezione di prescrizione è infondata.
La prescrizione del credito vantato da (e, più precisamente, Controparte_1
dell'actio iudicati fondata sul decreto ingiuntivo n. 1263/2011 emesso dal Tribunale di
Lucca in data 23/09/2011) risulta infatti tempestivamente interrotta dall'atto di precetto notificato per compiuta giacenza al in data 28/05/2021 (doc. 8 allegato alla Pt_1
comparsa di costituzione e risposta).
2 L'opponente sostiene che il precetto notificato in data 28/05/2021 non ha prodotto l'interruzione della prescrizione, poiché la notifica di quell'atto risulta effettuata a
Grosseto, in Via Lettonia n. 50, nonostante il avesse precedentemente trasferito Pt_1
la propria residenza nel Comune di Ravenna.
Va però considerato che il contratto di fideiussione sottoscritto dal in data Pt_1
18/05/2010 (doc. 12 allegato alla comparsa di costituzione e risposta) prevede, all'art. 12, punto 1, che “l'invio al fideiussore di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca – anche relative al presente contratto – saranno fatti al fideiussore con pieno effetto all'ultimo indirizzo comunicato per iscritto”.
Orbene, nel predetto contratto di fideiussione il ha indicato, quale luogo di Pt_1
residenza, proprio l'indirizzo presso il quale è stata effettuata la notifica del primo precetto, vale a dire Via Lettonia n. 50 58100 Grosseto, e non risulta che successivamente l'odierno opponente abbia comunicato per iscritto variazioni della propria residenza all'originaria creditrice, né ai cessionari del credito.
L'indirizzo indicato nel contratto di fideiussione del 18/05/2010 ha dunque valore di domicilio speciale eletto per un determinato atto o affare (il medesimo contratto di fideiussione), ai sensi dell'art. 47 c.c., con la conseguenza che deve ritenersi pienamente efficace ogni notifica o comunicazione effettuata presso tale indirizzo in relazione a quel contratto, compresa la notifica del primo precetto, avvenuta in data 28/05/2021.
A nulla rileva il fatto che nell'anno 2019 avesse inviato al Controparte_1 Pt_1
una comunicazione indirizzata a Ravenna, Via Attilio Orioli n. 91, poiché ciò non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di una valida revoca o modifica, da parte dell'odierno opponente, dell'elezione di domicilio contenuta nel contratto di fideiussione del 18/05/2010, considerato che l'elezione di domicilio (e quindi anche la revoca o la modifica della stessa) “deve farsi espressamente per iscritto”, come disposto dall'art. 47, comma 2, c.c., e non può quindi desumersi in via indiziaria da comportamenti che non presuppongono necessariamente l'esistenza di una siffatta manifestazione di volontà.
3 L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:
1) respinge l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Parte_1
2) condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1
giudizio, che liquida in € 8.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Ravenna, il giorno 03/05/2025.
Il Giudice
(dott. Massimo Vicini)
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