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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/12/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 50/2023 (cui è riunito il n. 82/2023) R.G.A.
EPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di ES, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
Consigliere rel. 3) Dott. Marisa Salvo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 50/2023 (cui è riunito il n. 82/2023) R.G.A., posta in decisione all'udienza del 10/06/2025 vertente tra
Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ), Parte_2
[...] (C.F. P.IVA_2 ), Parte_3 (C.F. P.IVA_3 ), [...]
P.IVA_4 ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti Parte_4 (C.F. pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
ES (C.F. C.F._1 presso i cui uffici siti in Via dei Mille is.221, sono ope legis domiciliati.
Appellanti nel proc. n. 50/2023 R.G. ed appellati nel proc. n. 82/2023 R.G.
e
,nata a [...] il [...], C.F. C.F. 2 residente Parte_5
in ES Viale Principe Umberto is. 99/B e Parte_6 nato a Messina il 03/08/1954, C.F. entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. EA Costa (C.F.C.F. 3
C.F._4 ) presso il cui studio professionale sito in ES Via Giordano Bruno n.
106, sono elettivamente domiciliati. Appellati nel proc. n. 50/2023 R.G.
Controparte_1 nato a [...] il [...], C.F. " C.F._5
Appellato contumace nel proc. n. 50/2023
nonché
وControparte_2 nato a [...] il [...], C.F. C.F._6
residente in [...], in proprio e nella qualità di erede e legatario
'nata a [...] il [...], C.F. C.F._7 deceduta a di Persona_1 "
ES il 20/03/2016;
Controparte_3 nata a [...] il [...], C.F. C.F._8 residente in [...];
residente "nato a [...] il [...], C.F. C.F. 9 Controparte_4 و
in Latina alla Via Sezze n. 21 e Controparte_5 nato a [...] il [...], C.F.
,
residente in [...], entrambi nellaC.F. 10
qualità di eredi legittimi di "nato a [...] il [...], C.F. Persona_2
e deceduto in Catania il 05/07/2014; C.F. 11
Controparte_6 nato a [...] il [...], C.F. C.F._12 residente in "
,
Palermo alla Via Wagner n. 13;
nata a [...] il [...], C.F. C.F._13 residente in [...]
ES alla Via Reitano Spatafora is. 43;
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Vill.Controparte_8
Controparte_9 C.F. " C.F._14
CP_10 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 15 ivi residente in [...];
CP_11 nato a [...] il [...], C.F. C.F._16 residente in [...]
C.da Papardo Ganzirri;
,Controparte_12 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 17 residente in [...];
Controparte_13 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 18 residente in
,
Villafranca Tirrena alla Via Roma n. 34;
Controparte_14 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 19
residente in [...];
Controparte_15 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 20 residente in
,
ES alla Via Savonarola n. 4; Controparte_16 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 21 residente in [...]8 is. 246;
Controparte_17 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 22
residente in [...];
وnato a Monforte San Giorgio il 08/07/1953, C.F. C.F. 23 CP_18
residente in [...]V.le Regina Margherita n. 61;
,nato a [...] il [...], C.F. CP_19 C.F. 24 e residente in
ES in V.le Della Libertà n. 219 is. 517;
CP_20 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 25 , residente in [...]
CP_21 nato a [...] il [...], C.F.alla Via Nazionale n. 200 - S. Margherita, e
C.F. 26 residente in [...] - Mili S. Pietro, entrambi nella qualità di eredi legittimi di Persona_3 nato a Messina il 25/07/1954, C.F.
,
e deceduto in ES il 12/11/2019; C.F._27
Controparte_22 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 28 e residente in
, "
ES, Via Risorgimento n. 98 Is. 143;
Controparte_23 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 29 residente in "
ES alla Via Del Santo n. 230/5;
C.F. 30 residente in[...]nato a [...] il [...], C.F.
ES alla Via Pirrotta res. La Controparte_25
CP_26 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 31 residente in و
ES alla Via Nicotra Leopoldo n. 9 is. 230/A;
CP_27 nata a [...] il [...], C.F. residente in C.F. 32
ES alla Via Monsignor Francesco Bruno n. 15 is. 372; nato a [...] il [...], C.F. CP_28 C.F. 33 residente in [...]
alla Via Peculio Frumentario n. 29/bis;
CP_29 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 34 ed ivi residente in Via
TT NU snc;
,Controparte_30 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 35
[...], residente in [...]d'Aspromonte al Corso TT Veneto n. 65 Int. 2;
Controparte_31 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 36 residente in [...] is. 459;
,CP_32 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 37 residente in [...]
al Viale Regina EN Is. 499; residente in [...]nata a [...] il [...], C.F. C.F. 38
, و
ES alla Via Dei Mille n. 277;
CP_34 nato a [...] il [...], C.F. residente C.F. 39
in ES alla Via Natoli n. 61;
"Controparte_35 nato a [...] il [...], C.F. C.F._40 residente in
,
ES alla Via S. Nicolò n. 1;
residente Controparte_2 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 41
in ES Via Consolare Pompea n. 1849 nella qualità di erede di nata a [...]
ES il 28/08/1961, C.F:
, deceduta a ES il 20/03/2016;C.F. 7
,nato a [...] P.G. il 21/10/1956, Codice Fiscale_42 Controparte_36
residente in [...];
Controparte_37 nata a [...] il [...], C.F. C.F._43
residente in [...];
Parte_7 nato a [...] il [...], C.F. C.F._44 residente in
,
ES alla Via A. Martino n. 78;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca G. De Domenico (C.F. C.F._45 presso il cui studio professionale sito in ES Via A. Saffi n. 12 Is.103 Pal. C, sono elettivamente domiciliati.
Appellanti nel proc. n. 82/2023
CP_38 nato a [...] il [...], C.F.
, C.F._46
Controparte_39 nato a [...] il [...], C.F.
, C.F._47
,nato a [...] il [...], C.F. C.F._48 CP_40
Controparte_41 nato a [...] il [...], C.F. C.F._49
Controparte_42 ; nata a [...] il [...], C.F. C.F._50
CP_43 nato a [...] il [...], C.F. C.F._51
وnata a Capistrano il 26/05/1959, C.F. C.F._52 CP_44
Controparte_45 nata a [...] il [...], C.F. C.F._53
Controparte_46 nata a [...] P.G. il 10/12/1957, C.F. C.F._54
,
Controparte_47 nata a [...] il [...], C.F. C.F._55
,
Controparte_48 nato a [...] il [...], C.F. C.F._56
CP_49 nato a [...] S. EA il 10/08/1957, C.F. C.F._57
Appellati contumaci nel proc. n. 82/2023 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1893/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di ES, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in data 10/11/2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n.
4355/2011 R.G. in materia di risarcimento danni per omessa o tardiva trasposizione delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per le parti appellanti nel proc. 50/2023 ed appellate nel proc. 82/2023:
"...a) in via preliminare, ritenere e dichiarare errata l'impugnata sentenza laddove condanna i
Parte 8 oggi appellanti e la al pagamento delle somme Parte_1
riconosciute in favore di controparte a titolo di risarcimento del danno;
b) nel merito, riformare l'impugnata sentenza, con rigetto delle domande spiegate dalle controparti, siccome infondate nei termini indicati in narrativa;
c) rigettare l'appello ex adverso proposto;
d) in via subordinata, in accoglimento del proposto appello incidentale, ritenere e dichiarare errata l'impugnata sentenza laddove ha attribuito la legittimazione passiva a tutte le
Amministrazioni appellate, nonché ammissibile l'intervento spiegato in primo grado;
e) nel merito, rigettare le domande spiegate dalle controparti, siccome infondate nei termini indicati in narrativa e comunque non dovuta alcuna somma riferibile alla frequenza di corsi di specializzazione non riconosciuti dalla normativa comunitaria;
f) condannare controparte al pagamento di spese e compensi del giudizio...".
Per gli appellati nel proc. n. 50/2023, Parte_5 e Parte_6
"...Si insiste nel rigetto dell'appello promosso ex adverso.
Con vittoria di spese e compensi ...".
Per gli appellanti nel proc. n. 82/2023:
"...1) Previa declaratoria di ammissibilità ed in accoglimento dello spiegato gravame, riformare la impugnata sentenza e, per l'effetto nel merito;
2) Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa o per qualsiasi altra statuizione di legge, che il diritto azionato dagli appellanti non si è prescritto e, per l'effetto, previa declaratoria di responsabilità delle Amministrazioni convenute in ordine alla mancata corresponsione di una remunerazione per il periodo in cui i medici procedenti hanno frequentato la scuola di specializzazione medica;
3) Condannare in solido la Parte_1 in persona del CP_50 pro tempore, ed il Controparte_51 in persona del CP_52 pro tempore, al pagamento, in favore di ogni appellante, della somma di € 6.714,00 per ogni anno del corso di specializzazione medica frequentato, oltre interessi legali dal di del dovuto al soddisfo;
e/o, in subordine, in quell'altra somma, maggiore e/o minore, ritenuta equa e di giustizia, sempre a titolo di risarcimento del danno ed ancora oltre interessi legali dal di del dovuto al soddisfo;
4) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore anticipatario..."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28 giugno 2011, CP_49 Controparte_42
CP_40 CP_38 Controparte_1 و Controparte_46 CP_44
CP_43 Controparte_39 و Controparte_47 Parte_5
, Controparte_45
,
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di ES la Parte_6 e Controparte_41 in persona del CP_50 pro tempore, il [...] Parte_1
Controparte_51 il Parte_3 e il [...]
in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, chiedendone la Parte_4
condanna al risarcimento del danno da ciascuno di essi rispettivamente patito a causa dell'inadempimento da parte dello Stato italiano dell'obbligo di tempestivo e corretto recepimento della normativa comunitaria di cui alle direttive 75/362CEE e 82/76CEE; danno, questo, da valutarsi, in via equitativa, utilizzando come parametro di riferimento la borsa di studio annuale di cui al D.lgs. 257/1991 pari a € 11.103,82, da moltiplicare per i rispettivi anni di causa frequenza delle scuole di specializzazione, o nella somma maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi.
Gli attori esponevano di aver frequentato le Scuole di Specializzazione per le professioni mediche e segnatamente: CP_49 in Ostetricia e Ginecologia presso l'Università degli Studi di
ES, tra il 1985 e 1988 (diplomato il 07.11.1988); - Controparte_42 in Neuropsichiatria
Infantile presso l'Università degli Studi di ES tra il 1983 e il 1987 (diplomata il 21.10.1987);
CP_40 in Radiologia presso l'Università degli Studi di ES per la durata di quattro anni (diplomato il 30.12.1992); - CP_38 in Pediatria Generale presso l'Università degli
Studi di ES tra il 1988 e il 1992 (diplomato il 28.10.1992); - Controparte_53 Pediatria presso l'Università degli Studi di ES tra il 1983 e il 1987 (diplomato il 19.10.1987); in Pediatria presso l'Università degli Studi di ES per quattroControparte_54 anni (diplomata il 30.10.1990); - CP_44 in Pediatria presso l'Università degli Studi di ES per quattro anni (diplomato il 13.09.1988); ·- CP_43 in Neurologia presso l'Università degli Studi di ES per quattro anni (diplomato il 21.10.1988); - Controparte_39 in Pediatria presso l'Università degli Studi di Pavia per quattro anni (diplomato il 28.06.1986); - presso l'Università degli Studi di ES Controparte_45 in Parte_9
per quattro anni (diplomata il 30.10.1992); - Controparte_47 in Parte_10 presso l'Università degli Studi di Catania per quattro anni (diplomata il 30.11.1989); - Parte_11
[...] presso l'Università degli Studi di ES per quattro anni (diplomata il 03.11.1986);
Parte_6 in Chirurgia Generale presso l'Università degli Studi di ES per quattro anni
(diplomato il 15.07.1983); - Controparte_41 in Pediatria presso l'Università degli Studi di
ES per quattro anni (diplomato il 24.10.1986).
Tanto premesso, lamentavano che l'incompleta e tardiva attuazione delle direttive comunitarie
75/362/CEE e 75/363/CEE come trasfuse, coordinate ed integrate nella direttiva 82/76/CEE del 26 gennaio 1982 in materia di professioni mediche, alla quale gli Stati membri avrebbero dovuto conformarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1982, aveva comportato l'omessa erogazione in loro favore della remunerazione prevista per i laureati in medicina iscrittisi ai corsi di specializzazione a partire dall'anno accademico 1991/1992.
Chiedevano, pertanto, che venisse accertato il proprio diritto a ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica, con condanna delle amministrazioni convenute al pagamento di un importo pari a € 11.103,82 (somma risultante dalla conversione in euro dell'ammontare previsto dal D.lgs. del 1991 n. 257) per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione, o comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni convenute, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria in favore del Giudice Amministrativo nonché
Parte_1 del [...] il difetto di legittimazione passiva della nonché l'intervenuta prescrizione dei Parte_4 e del Parte_3
diritti fatti valere degli attori.
Nel merito, instavano per il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili e/o infondate o sfornite di validi sostegni probatori e, in subordine, la riduzione, secondo le disposizioni di legge applicabili, delle pretese avanzate con l'atto introduttivo del giudizio, con condanna al pagamento di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa d'intervento volontario ai sensi dell'art. 105 c.p.c., depositata il 22 ottobre 2015, si costituivano in giudizio Controparte_2 , Controparte_55 Controparte_3
e Controparte_5 tutti nella qualità di eredi legittimi del Dott. [...] Controparte_4 و Persona_2 CP_56 Controparte_57 , Controparte_6 , Controparte_7
Controparte_8 CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_58 "
, Controparte_60 Controparte_13 Controparte_61 Controparte_59
Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_62 CP_17
[...] , CP_18 CP_19 Controparte_63 Persona_3 [...]
Controparte_64 CP_24 CP_26 Controparte_65 " [...]
' Controparte_30 , Controparte_31 CP_66 CP_27 CP_28 CP_29
[...] , CP_67 CP_32 CP_68 و Controparte_33 CP_69
CP_34 Controparte_70 Controparte_35 Persona_1 Controparte_36 و Parte_7Controparte_37
I predetti, premesso di avere frequentato i corsi di specializzazione per le professioni mediche come meglio specificato in atti, lamentavano di non aver percepito alcunché a titolo di indennizzo per le prestazioni rese e aderivano, pertanto, alle domande formulate dagli attori principali.
In ordine alla liquidazione del quantum debeatur, chiedevano che l'ammontare venisse determinato, per ogni anno di frequenza dei corsi di specializzazione, in misura pari a € 11.103,82 ex D.lgs. n. 257/91 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo.
Chiedevano, infine, la condanna di parte convenuta alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio.
Con successiva comparsa d'intervento volontario depositata il 18 luglio 2016, si costituiva in giudizio Controparte_48 il quale, aderendo alla domanda attorea, reclamava il proprio diritto alla corresponsione della remunerazione per il periodo di specializzazione svolto, formulando in via istruttoria richiesta di ammissione CTU al fine di accertare l'entità del risarcimento dovuto;
con condanna delle amministrazioni convenute al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali, iva e cpa.
La difesa erariale contestava l'ammissibilità degli interventi spiegati in quanto tardivi perché proposti fuori dai termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. trattandosi di interventi litisconsortili o adesivi autonomi.
In subordine, la stessa svolgeva nei confronti degli intervenienti le medesime contestazioni, preliminari e di merito, sollevate con riferimento alle pretese di parte attrice.
La causa, non ulteriormente istruita, era decisa con la sentenza n. 1893/2022, oggetto dell'odierna impugnazione, emessa e pubblicata dal Tribunale di ES civile in data 10/11/2022, la quale così statuiva:
"... Accoglie la domanda svolta da CP_49 Controparte_42 CP_40
Controparte_46 CP_44 CP_43 CP_38 Controparte_1
, Controparte_45 e per l'effetto condanna in solido la inParte_1
persona del presidente pro tempore, il Controparte_51
,in persona dei rispettivi il Parte_3 e il Parte_4
Ministri pro tempore al pagamento in loro favore di € 26.855,76 per ciascuno di essi per le ragioni di cui in motivazione, oltre accessori come pure ivi specificato;
-In accoglimento parziale della domanda svolta da Controparte_47 e Parte_5
condanna parte convenuta al pagamento in loro favore di € 20.141,82, per ciascuna di esse, per le ragioni di cui in motivazione, oltre accessori come pure ivi specificato;
In ulteriore parziale accoglimento della domanda svolta da Controparte_39 e CP_41
condanna i convenuti al pagamento in loro favore di € 23.498,79 per ciascuno di essi,
[...]
per le ragioni di cui in motivazione, oltre accessori come pure ivi specificato;
- Parte_6 condanna leIn ulteriore parziale accoglimento della domanda svolta da amministrazioni convenute al pagamento in suo favore della somma pari a € 3.356,97, per ragioni di cui in motivazione, oltre accessori come pure ivi specificato;
Rigetta le domande spiegate con gli atti di intervento volontario;
- Compensa integralmente le spese tra le parti..." in persona del Con atto notificato in data 18/01/2023 la Parte_1
il CP_50 pro tempore, il Controparte_71 "
in persona dei rispettivi Parte_4 e il Parte_3
Ministri pro tempore, proponevano appello avverso la predetta sentenza nei soli confronti di Parte_5 Parte_6 e Controparte_1
Avverso la medesima sentenza, con atto notificato il 20/01/2023 interponevano appello [...]
-entrambi nella Controparte_4 CP_2 و Controparte_3 e Controparte_5
qualità di eredi legittimi di Persona_2 Controparte_7- Controparte_6 "
و Controparte_13 Controparte_8 CP_10 CP_11 Controparte_12
Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 " [...]
,
entrambi nella qualità di eredi CP_19 CP_20 e CP_21 CP_18 ,
legittimi di Persona_3 Controparte_22 Controparte_23 " CP_24
, CP_26
" Controparte 30 , Controparte_31 و CP_27 CP_28 CP_29
[...]
,
, Controparte_33 CP_34 Controparte_35 Controparte_2 - nella CP_32
Controparte_36 Controparte_37qualità di erede e legatario di Persona_1
Parte_7
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritte ex artt. 127 ter e 35 D.Lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini assegnati, la Corte, con ordinanza del 5-7/05/2023, rilevata la pendenza delle suddette impugnazioni avverso lo stesso provvedimento di primo grado, disponeva la riunione del n. procedimento n. 82/2023
R.G. al presente procedimento portante il n. 50/23 R.G..
Quindi, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all'art. 348 bis c.p.c., dichiarata la contumacia degli appellati non costituiti, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dalle amministrazioni appellanti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, dopo due rinvii per carico di ruolo del relatore, all'udienza del 10.06.2025, svoltasi anch'essa secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la Corte, preso atto delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, assumeva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giudizio portante (R.G. n. 50/2023):
1.-Con il primo motivo di gravame le amministrazioni appellanti censurano la sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione in capo ai
Parte 8 convenuti, sostenendo che unico soggetto legittimato a stare in giudizio nelle controversie aventi ad oggetto il mancato recepimento di direttive comunitarie è la
[...]
Parte_1
Deducono, quindi, l'erroneità del provvedimento impugnato, nessuna responsabilità solidale potendo essere riconosciuta in capo al Controparte_71
[...] al Parte_4 ed al Parte_3
Insistono, dunque, per la riforma in parte qua della sentenza.
2.- Con il secondo motivo di gravame, le amministrazioni appellanti lamentano l'erroneità della sentenza relativamente al capo concernente l'accoglimento delle domande risarcitoria avanzate dai dottori Controparte_1 e Parte_6 e la conseguente condanna di esse convenute al pagamento, in solido, delle somme indicate in parte motiva.
Assumono che la sentenza, in parte qua, è stata pronunciata in violazione del divieto del "ne bis in idem",in presenza di precedente giudicato sulle domande proposte dai citati professionisti, già rigettate (per insussistenza delle condizioni dell'azione risarcitoria nonché per intervenuta prescrizione del diritto) dal Tribunale di Roma con sentenza n. 17039/2005, avente autorità di cosa giudicata al momento della proposizione dell'odierno giudizio.
Aggiungono, quanto alla posizione di Parte_6 , che il predetto risulta essersi immatricolato al corso di specializzazione in Chirurgia Generale prima dell'anno 1982, con la conseguenza che allo stesso non spetta alcuna somma a titolo di risarcimento.
3.Con il terzo motivo di gravame, le amministrazioni appellanti censurano il capo di sentenza con cui il primo giudicante, in accoglimento della domanda risarcitoria articolata dalla dott.ssa [...]
,Parte_5 le ha condannate, in via solidale, al pagamento in suo favore della somma di €
20.141,82 oltre accessori nonostante la stessa avesse frequentato la Scuola di Specializzazione in
Oncologia presso l'Università degli Studi di ES.
Deducono che tale specializzazione non rientra tra quelle individuate negli elenchi di cui alle direttive n. 75/362CEE e n. 75/636/CEE, riconosciute da due o più paesi dell'Unione Europea, e quindi di tipologia e durata conformi alle normative comunitarie.
Instano, pertanto, per l'annullamento, e conseguente riforma, del capo di sentenza che ha riconosciuto il diritto della a percepire le somme riferite alla specializzazione conseguitaPt_5 in Oncologia.
S
4.-I motivi possono esaminarsi congiuntamente.
Quanto al difetto di legittimazione passiva, va, anzitutto, chiarito che il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non auto- esecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) deve essere ricondotto allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria.
Muovendo da tale premessa, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato il principio secondo cui la legittimazione passiva sostanziale nei riguardi dell'azione giudiziale nella specie esercitata e diretta a far valere l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo ex lege di trasposizione legislativa, nel termine prescritto, di direttive comunitarie non autoesecutive compete esclusivamente allo Stato italiano, e per esso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale articolazione dell'apparato statuale che è legittimata a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà (ex multis, Cass. n.16104/2013; Cass.n.8292/2015; Cass. n.10613/2015; Cass.
30649/2018; Cass. n. 10074/2024).
E' stato, però, precisato che l'evocazione in giudizio - oltre che della Parte_1
[...] legittimata a stare in giudizio - anche di singoli Parte_8 "non comporta alcuna conseguenza in termini di legittimazione sostanziale, trattandosi di articolazioni del Governo della
Repubblica”. (Cass. Civ. sez. VI, 25/03/2015, n. 6029)
Pertanto, nella specie, l'irrituale costituzione del rapporto processuale attinente alla citazione anche di organi non legittimati passivamente, non ha comportato alcuna negativa conseguenza, essendo stata, comunque, convenuta anche la unica articolazione Parte_1
passivamente legittimata.
Si aggiunga che, nel caso di specie, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei citati
Parte 8 è stata sollevata in termini contraddittori.
Invero, le amministrazioni convenute, nel costituirsi in giudizio, hanno indicato i [...]
CP_73 quali "soggetti debitori della remunerazione pretesa", inControparte_72 quanto preposti alla gestione delle attività volte all'attuazione della direttiva 82/76 CEE ed
, del eccepito, invece, il difetto di legittimazione passiva della Parte_1
[...]
e del salvo poi in sede di reiterazione Controparte_51 Parte_4
-
dell'eccezione in appello evidenziare il difetto di legittimazione passiva dei Parte_8 originariamente convenuti, stante la legittimazione della sola Repubblica Italiana e quindi della
Parte 1
Pertanto, non essendosi la difesa erariale avvalsa nella prima udienza della facoltà di eccepire,
l'erronea identificazione della controparte "resta ...preclusa sia la possibilità di far valere, in seguito, l'irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, sia il suo rilievo d'ufficio."
(Cass. Civ. SS. UU. n. 30649/2018).
§
Passando al vaglio del secondo motivo di gravame, con il quale viene eccepita la violazione del principio del ne bis in idem relativamente all'accoglimento della domanda risarcitoria formulata
Parte_6 valgono le seguenti considerazioni. e dal da Controparte_1
,
È vero che come sostenuto dalle parti appellanti - qualora due giudizi tra le stesse parti facciano
-
riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo"
(Cass. Civ. sez. III, 04/04/2019, n. 9316; Cass. Civ. sez. III, 30/08/2019, n. 21848).
Va osservato che, sul piano del diritto, l'ammissibilità dell' eccezione di giudicato non è preclusa dalla sua mancata proposizione nel giudizio di primo grado.
Invero, il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti ed il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. U,
25/05/2001, n. 226; Cass. civ. 27161/2018; 15339/2018)
Tuttavia, nella specie, la prova dell'esistenza del dedotto giudicato esterno è basata sulla certificazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Roma in data 7.02.2023 in ordine al passaggio in giudicato della sentenza n. 17039/2005 quanto alla posizione di Controparte_1
e Parte_6 per mancata proposizione di appello.
Tale produzione è, però, inammissibile.
Secondo i principi reiteratamente affermati dalla Corte di Cassazione, infatti, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, di cui all'art. 345 terzo comma, c.p.c., operata dal citato D.L.cit., trova applicazione solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L.
134/2012, di conversione del D.L. 83/2012, e cioè dall' 11 settembre 2012 (Cass. civ. n.
6590/2017; Cass. civ. n. 21606/2021).
E poichè la formulazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. applicabile al caso in esame, pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza
1'"indispensabilità" degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, non può ritenersi legittima la produzione della certificazione, non avendo le amministrazioni appellanti neanche allegato l'impossibilità di produzione nel giudizio di primo grado ( perfettamente possibile, ad onta della data di rilascio della certificazione di cancelleria, avuto riguardo all'epoca di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma e, dunque, a quella del suo passaggio in giudicato quanto alle posizioni di cui si controverte).
In ogni caso, al di là del difetto di prova circa la formazione del giudicato esterno, nella specie, alla stregua delle emergenze in atti, manca anche la prova dell'identità delle parti in causa.
Invero, come correttamente rilevato dagli appellati, la produzione dell'anzidetta sentenza non conferisce alcuna certezza in ordine al fatto che i dottori Controparte_1 e Parte_6 parti "
del giudizio capitolino, coincidano con gli odierni appellati, dato la pronuncia è priva di ogni indicazione in ordine alla data di nascita dei suddetti, alla loro residenza o al loro codice fiscale, o di qualsivoglia altro possibile elemento atto a fornire un qualche minimo riscontro.
Peraltro, le amministrazioni appellanti, a sostegno dell'eccezione, non hanno prodotto alcun altro documento, quale poteva essere costituito dall'atto introduttivo di quel giudizio, dalla procura alle liti o dalla nota di iscrizione a ruolo, da cui potersi ricavare i dati di tutti i ricorrenti e neppure dopo la contestazione mossa dagli odierni appellati hanno formulato alcuna controdeduzione.
Quanto, poi, alla doglianza concernente il riconoscimento del diritto in favore di Parte_6 و
iscritto alla specializzazione prima del 1 gennaio 1983 ( e più precisamente immatricolato al corso di specializzazione in Chirurgia Generale prima dell'anno 1982), vale rammentare che, come da consolidato principio giurisprudenziale in materia, "il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive
75/362/CEE e 75/363/CEE, spetta anche ai soggetti iscritti a corsi di specializzazione in anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione." (Cass. Civ. SS.UU. n. 20278 del 23/06/2022; Cass. Civ. sez. III, n. 14941 del
28/05/2024).
Tali principi sono stati correttamente applicati dal primo decidente, che, quanto al predetto professionista, ha quantificato le somme dovute in euro 3.356,97, prendendo a riferimento non già l' "'intero periodo di formazione specialistica “bensì la “frazione temporale successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31.12.1982) a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento".
Il motivo di appello è, pertanto, infondato e va di conseguenza rigettato.
§
E', invece, fondato il terzo ed ultimo, motivo d'impugnazione riguardante la posizione di
Parte_5
Giova, in proposito, rammentare che il risarcimento del danno patito in conseguenza della tardiva attuazione della direttiva 75/362 spetta a chi:
a) alleghi e dimostri che la specializzazione conseguita coincide nominalmente con una di quelle previste dalla direttiva comunitaria (ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 12102 del 22.6.2020);
b) oppure alleghi e dimostri che la specializzazione conseguita, nonostante la non coincidenza nominale, per il contenuto degli insegnamenti, per l'impegno orario, per le caratteristiche cliniche,
è di fatto sostanzialmente equipollente ad una delle specializzazioni elencate dalla direttiva comunitaria e comune ad almeno due Stati membri.
L'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive
(cfr. Cass. n. 23577/ 2011; n. 458 /2019), che l'attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio.
La sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso).
In proposito, la Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 11316/2025) ha pure precisato che "A fortiori deve pertanto considerarsi non preclusa dal divieto di cui all'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. la contestazione che l'amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa, salvi solo gli effetti della eventuale non contestazione.
Al riguardo occorre considerare che la questione è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri), allorché il medico deduca l'equipollenza: in tal caso lo stesso principio di non contestazione, dunque, può eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza) allorché il medico deduca l'equipollenza.
In altri termini, solo l'acquisizione al processo di detta componente fattuale del fondamento della domanda, in virtù del principio di non contestazione, può rilevarsi preclusiva del rilievo in appello
-officioso o su impulso dell'amministrazione - del difetto del requisito della equipollenza “.
Ebbene, nella specie, benchè la specializzazione conseguita dalla dott.ssa Pt_5 non coincida formalmente con alcuna di quelle previste dalle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e
75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, la predetta non ha mai allegato, come sarebbe stato suo onere, la sua equipollenza nei termini sopra indicati.
Di conseguenza, non può ritenersi formato e consolidato nel giudizio di primo grado, in virtù del principio di non contestazione, alcun accertamento di fatto preclusivo della contestazione nel successivo grado di appello (Cass. civ. n. 11316/2025; 10206/2024; Cass. n. 23199/2016).
Né assume rilievo la circostanza che detta specializzazione risulti eventualmente ricompresa, ai fini dell'equipollenza, nel d.m. 30.1.1998.
Tale decreto, infatti, è stato emanato successivamente al momento in cui la dott.ssa Pt_5 che ha conseguito la specializzazione nel 1986, si è iscritta alla scuola.
Ebbene, come di recente affermato dalla Corte di Cassazione in riferimento a fattispecie analoga,
“è giuridicamente insostenibile che un certo corso di specializzazione debba ritenersi equipollente a quelli previsti in almeno altri due Stati membri, in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui quel corso venne iniziato. E se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 75/363 (come modificata dalla Direttiva 82/76), non gli si potrebbe però rimproverare a titolo di "illecito comunitario" di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria "(Cass. 2844/2024)
Ne discende che, in riforma della sentenza, la domanda formulata dalla dott.ssa Pt_5 deve essere rigettata.
Giudizio riunito (R.G. n. 82/2023)
1.Con il primo motivo di gravame gli appellanti, intervenienti volontari nel corso del giudizio di primo grado, si dolgono dell'omessa dichiarazione, da parte del primo decidente, dell'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, sollevata dalle amministrazioni convenute nei loro confronti quando la causa si trovava già in fase di proposizione delle conclusioni..
In particolare, dopo aver ritenuto ammissibile l'atto di intervento volontario, il Tribunale ha rigettato nel merito la domanda per intervenuta prescrizione dell'azione, ritenendo di non poter tenere in considerazione le lettere di messa in mora allegate all'atto di costituzione, in quanto depositate quando ormai erano già maturate le preclusioni istruttorie per le parti originarie.
Nel lamentare l'illegittimità in parte qua della decisione di primo grado, gli appellanti sostengono che poiché quella di prescrizione è un' eccezione in senso stretto, le allora convenute avrebbero dovuto proporla con la comparsa di costituzione e risposta di cui all'art. 167 c.p.c. o, al più, all'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., di talchè essa doveva ritenersi formulata tardivamente.
Aggiungono che la formulazione dell'eccezione non poteva ritenersi ammissibile in virtù dell'ordinanza con cui il giudice di primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni, aveva rinviato ad altra udienza, concedendo alle amministrazione termine “al fine di controdedurre in ordine all'intervento spiegato da terzi"; termine, questo, entro cui l'eccezione era stata sollevata.
Nel rilevare l'esistenza di un error in procedendo affermano l'inammissibilità di regressioni و
processuali, richiamando, a sostegno dell'argomentazione, le ordinanze della Corte Costituzionale
n.215/2005e n.331/2008.
Pertanto, a fronte dell'intervento volontario, tutt'al più, le amministrazioni avrebbero dovuto proporre un'apposita istanza di rimessione in termini per formulare ritualmente l'eccezione di prescrizione, in assenza della quale il giudicante ha sostanzialmente rilevato d'ufficio l'intervenuta prescrizione, in palese violazione dell'art. 2938 c.c..
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, chiedono che venga dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione proposta dall'Avvocatura di Stato, in quanto tardiva.
2.-Con il secondo motivo di gravame, sempre inerente all'eccepita prescrizione, gli appellanti lamentano la ricorrenza di ulteriore errore in procedendo per non avere il primo decidente, a fonte dell'eccezione di prescrizione, ammesso essi intervenienti alla prova del contrario. Deducono, in particolare, che il primo giudicante aveva operato un'interpretazione asimmetrica dell'art. 268, secondo comma, c.p.c., consentendo alle controparti una difesa preclusa, senza concedere ad essi intervenienti di difendersi consequenzialmente, violando il principio della parità delle parti corollario del principio del contraddittorio.
Richiamano l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la limitazione istruttoria - che subisce l'interveniente e che riguarda i c.d. fatti costitutivi, posti a fondamento della domanda, nella specie mai contestati dalla controparte- mitiga l'effetto preclusivo che subiscono le altre parti, impossibilitate a proporre nuove eccezioni a causa dello stato di avanzamento del processo..
Di conseguenza- proseguono gli appellanti - a voler ritenere ammissibile la formulazione di eccezioni tardive - il Tribunale di prime cure avrebbe dovuto, nel rispetto del principio di parità delle armi di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., ritenere rituale la produzione delle lettere interruttive, già notificate da parte degli intervenienti ben prima della scadenza del termine estintivo.
Pertanto, nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'eccezione di prescrizione proposta dalla difesa erariale, insistono per il rigetto nel merito della stessa, stante la prova dell'intervenuta interruzione del detto termine estintivo, eventualmente dichiarando l'illegittimità del provvedimento in virtù del quale le amministrazioni convenute erano state rimesse in termine in maniera asimmetrica.
§
3.-Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'errato apprezzamento dei fatti allegati al processo e la violazione dell'art 115 c.p.c., per avere il primo decidente dichiarato la prescrizione del diritto nonostante la difesa erariale avesse accettato il contraddittorio in ordine alle lettere interruttive.
Sostengono che le convenute avevano esteso in via del tutto generica l'eccezione di prescrizione a tutti gli attori ed a tutti gli intervenienti, sostenendo, non già la mancata ricezione delle lettere interruttive, quanto, piuttosto, che le amministrazioni destinatarie difettavano, a loro dire, di legittimazione passiva.
Dunque, considerato che le missive prodotte erano state inviate ai soggetti corretti secondo il consolidato orientamento di legittimità, il contegno difensivo delle controparti integrava una allegazione concorde all'esistenza delle suddette lettere interruttive, in ogni caso, non contestata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Per tali ragioni, gli appellanti instano per la riforma dell'impugnata sentenza, con accoglimento di tutte le domande da essi articolate in primo grado, stante la pacifica e non contestata esistenza delle lettere interruttive del termine prescrizionale estintivo.
§ 4.-Con il quarto motivo d'impugnazione, gli appellanti criticano la pronuncia di primo grado nella parte in cui il giudice, dopo aver correttamente individuato in dieci anni il termine di prescrizione del diritto degli intervenienti, aveva individuato il dies a quo nella data di entrata in vigore della
L. n. 370/99, ossia nel 27 ottobre 1999.
Sul punto, rilevano che, in virtù delle più recenti statuizioni della Corte di Giustizia Europea e, in particolare, della recente sentenza della CGUE del 24 gennaio 2018, per i medici specializzatisi prima dell'anno 1991 la prescrizione non poteva iniziare a decorrere, dato che nei loro confronti non vi era mai stata alcuna attuazione delle disposizioni sovranazionali.
Ciò in quanto tramite l'art. 11 della L. n. 370/99 lo Stato italiano aveva sanato unicamente la posizione di alcuni medici beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice
-
amministrativo che avevano frequentato un corso di specializzazione tra il 1983 ed il 1991 – e non,
-
dunque, di tutti gli aventi diritto, quali gli istanti.
Neanche il D. Lgs n. 257/1991 assumeva alcun rilievo per i medici iscrittisi ai corsi ante 1991, non contemplati tra i beneficiari dell'adeguata remunerazione e disponendo soltanto per l'avvenire.
Ne discende, secondo l'assunto degli appellanti, che la prescrizione non è mai iniziata a decorrere, mancando per i medici che si sono iscritti alla scuola di specializzazione prima dell'anno 1991 una norma attuativa di una direttiva.
Al più- proseguono dette parti- il dies a quo "potrebbe, al limite, trovare la decorrenza iniziale a partire dal 20 ottobre 2007”.
In tale momento, infatti, si era esaurito l'obbligo dello Stato di recepimento della normativa comunitaria richiamata, per effetto dell'emanazione della più recente direttiva n. 2005/36/CEE, che, oltre a dettare negli artt. 25- 26 una nuova disciplina in favore degli specializzandi, all'art. 62 ha previsto l'abrogazione proprio a partire dal 20 ottobre 2007, della direttiva 93/16/CEE, con la conseguenza che da tale data è cessato l'obbligo di recepire le direttive 75/362CEE, 75/363/CEE
e 82//76CEE.
Ne discende che dovendo lo Stato recepire la direttiva più recente ( come fatto con il D.P.C.M. del 7 marzo 2007), a partire del 20.10.2007 l'inadempimento non solo è conclamato ma non è più emendabile.
Sulla scorta di dette argomentazioni, gli appellanti sostengono che il diritto al risarcimento non può considerarsi prescritto, atteso che l'intervento nel presente giudizio è avvenuto in data
22/10/2015.
Chiedono, pertanto, l'accoglimento delle rispettive domande, non avendo la controparte mai contestato i fatti posti a fondamento delle stesse, con conseguente condanna, in via solidale, delle appellate amministrazioni al pagamento, in favore di ciascuno di loro, della somma di € 6.714,00 per ogni anno del corso di specializzazione medica frequentato, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5. Anche tali motivi possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro logica connessione: tutti, infatti, riguardano il contestato rigetto delle domande sul rilievo della maturata prescrizione.
Occorre, innanzitutto, rilevare che, come rettamente affermato Tribunale di primo grado, la prescrizione per questo tipo di rapporti è decennale decorre dal definitivo recepimento delle direttive comunitarie (per l'Italia, dal 27 ottobre 1999).
Invero, per giurisprudenza ormai pacifica anche di questa Corte d'Appello, in favore dei medici specializzati, i quali, a causa della tardiva trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.
75/363/CEE e n. 82176/CEE (intervenuta soltanto con il d.lgs. n. 251 del 1991), non hanno potuto godere del diritto ad una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione, quale beneficio previsto dalle puntuali e precise disposizioni sovranazionali (nei termini precisati dalla sentenza della Corte di Giustizia, 25 febbraio 1999, in C131/97), deve essere riconosciuto il risarcimento del danno immediatamente e direttamente correlato alla predetta mancata tempestiva attuazione delle citate direttive nell'ordinamento interno.
La Suprema Corte ha definitivamente chiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 82176/CEE, riassuntiva delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE,
a beneficio dei medici che avevano seguito corsi di specializzazione dall'1 gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 (la previsione di cui all'art. 11 della L. n. 370 del 1999 è applicabile anche agli specializzandi che, avendo iniziato il corso anteriormente all'anno accademico 1990-1991, lo abbiano proseguito in epoca successiva, v. Cass. Civ sez. 3, ordinanza n. 13759/2018) "si prescrive nel termine di dieci anni, decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge
370 del 1999. Ed invero finché una direttiva comunitaria non self-executing, bisognosa quindi di attuazione da parte degli ordinamenti interni, non viene correttamente recepita nell'ordinamento nazionale la stessa può non risultare di piena conoscenza da parte dei singoli". (ex ultimis Cass.
Civ. sez. III, 19/03/2024, n.7325)
Con l'entrata in vigore della L. 370/1999, con la quale il legislatore nazionale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle direttive comunitarie 75/362/CEE e
82176/CEE, è cessata la condotta di inadempimento della Stato verso i soggetti esclusi dall'obbligo risarcitorio e, con la data di pubblicazione di detta legge (27/10/1999), è iniziato anche il decorso della prescrizione ordinaria decennale della pretesa risarcitoria.
Difatti, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, era rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991.
Tale lacuna è stata parzialmente colmata con l'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.
Ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato articolo
11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea.
La data del 27.10.1999 corrisponde, dunque, al momento in cui lo Stato, nell'esercizio del potere legislativo, ha, in maniera definitiva ed inequivoca, espresso la volontà di non riconoscere alcuna remunerazione ai medici specializzandi che non erano rientrati nella previsione del D.Lvo 257/91, né erano stati beneficiari dei giudicati amministrativi presi in considerazione dall'art. 11 L. 370/99.
Ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto dal momento di entrata in vigore della legge la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea.
Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria è cominciata a decorrere dal 27 ottobre 1999, con conseguente prescrizione del diritto, ove i titolari non abbiano agito giudizialmente o non abbiano compiuto atti interruttivi del corso della prescrizione decennale entro il 27.10.2009 e quindi nel periodo dal 27.10.1999 al 27.10.2009.
Chiarito definitivamente il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione decennale per il diritto risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, è agevole notare che, nel caso in esame, gli intervenienti volontari hanno preso parte all'odierno giudizio in data 22 ottobre 2015 (allorquando il termine prescrizionale era già ampiamente spirato), producendo solo alcuni di essi le
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raccomandate A/R con le quali avrebbero interrotto il corso del termine decennale, poiché inviate antecedentemente al 27.10.2009, data in cui sarebbe maturata la prescrizione.
Tale produzione documentale però, come rettamente rilevato al Giudice di prima istanza, deve considerarsi tardiva, in quanto alla data dell'intervento in giudizio erano già ampiamente maturate le preclusioni istruttorie previste dal codice civile.
Invero, secondo il disposto dell'art. 268 c.p.c. vigente ratione temporis, "L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.
Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio."
Dall'interpretazione della summenzionata disposizione discende il principio secondo cui il terzo che interviene in un processo in corso deve accettarlo nello stato in cui si trova: egli si trova nella stessa posizione processuale delle originarie parti in causa, per cui incorre nelle medesime preclusioni che paralizzano l'attività di queste ultime.
Se così non fosse, verrebbero violati due fondamentali principi del processo, quello del contraddittorio e quello della speditezza o celerità del processo.
L'intervento che avvenga oltre i limiti temporali previsti dall'art. 183 del c.p.c.si trasforma, di fatto, in un semplice intervento adesivo, dipendente o autonomo, non potendo la parte far riaprire la fase istruttoria se essa si sia già conclusa.
In buona sostanza, l'interveniente non può compiere attività che comportino la regressione del processo né beneficiare di nuovi termini, e dunque non può produrre nuovi documenti che le parti originarie non potrebbero più produrre, non può chiedere nuovi mezzi di prova ed ovviamente non può introdurre domande o eccezioni nuove.
Può soltanto aderire alle difese e conclusioni della parte cui si affianca;
utilizzare le prove già acquisite o quelle già ammesse e svolgere attività difensiva e argomentativa, anche in sede di memorie conclusive o comparse conclusionali.
Stando così le cose, ben può affermarsi l'inammissibilità e conseguente inutilizzabilità della produzione documentale fornita sin dal giudizio di prime cure dagli odierni appellanti.
Ciò precisato, ritiene la Corte che, contrariamente all'assunto dei predetti, non sussiste alcun error in procedendo in merito all'omessa dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione proposta dalle Amministrazioni nei confronti degli intervenienti.
Al riguardo, giova rammentare che l'eccezione di prescrizione sollevata dalle originarie parti convenute nella comparsa di risposta non può ritenersi efficace nei confronti dei terzi che, sulla base di una posizione autonoma ma soggetta allo stesso termine di prescrizione - come nel caso di specie -abbiano successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda degli originari attori, ma assume rilievo solo a condizione che sia riproposta dalle convenute nel primo atto successivo all'intervento stesso (Cass. Civ. n. 32720/2023; Cass. Civ. n.
11834/2024; Cass. civ. n.10432/2025).
Ha, infatti, affermato la Suprema Corte che "L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta è efficace, nei confronti del terzo che abbia successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda dell'attore, a condizione che sia riproposta nel primo atto successivo all'intervento stesso”.
Ciò in quanto il diritto di difesa che spetta alle parti originarie in relazione alla domanda proposta dal soggetto che abbia esercitato intervento principale o litisconsortile può essere esercitato immediatamente, cioè nel primo atto successivo alla notizia dell'intervento o alla conoscenza di esso, ovvero mediante richiesta di apposito termine;
ma tale diritto deve, comunque, essere positivamente esercitato, a pena di decadenza dalla possibilità di proporre le c.d. eccezioni in senso stretto, tra cui c'è sicuramente quella di prescrizione (Cass. Civ. ord. n. 3238/2024; N.
10432/2025).
La Cassazione è granitica su questo punto, laddove ha affermato che: "L'intervento adesivo autonomo del terzo, anche se tardivo, introduce nel processo una domanda nuova e autonoma, rispetto alla quale le altre parti devono essere poste in condizione di difendersi, potendo quindi proporre eccezioni, tra cui quella di prescrizione, pur se la causa sia giunta in fase avanzata"
(Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2018, n. 4063).
E ancora al riguardo ha più volte statuito che: "Il divieto di regressione del processo sancito dall'art. 268 c.p.c. non impedisce al convenuto di svolgere le difese necessarie per contrastare la domanda dell'interveniente principale, ivi comprese le eccezioni di prescrizione o decadenza."
(Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 2016, n. 389).
Orbene, nel caso di specie, la causa è stata introdotta in primo grado da CP_49 CP_42
[...] CP_40 CP_38 Controparte_46 Controparte_1
[...]
CP_44, CP_43 Controparte_39 Controparte_47 Controparte_45 Pt_5
Controparte_41 nei confronti dei quali le amministrazioni Parte_5 Parte_6 e convenute, nella comparsa di costituzione, hanno tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione, disattesa dal primo Giudice in ragione dell'accertata sussistenza di atti interruttivi del decorso del termine.
Successivamente, in seguito all'intervento volontario in causa degli altri medici, avvenuto con la comparsa del 22 ottobre 2015, già all'udienza del 26.10.2015,l'Avvocato di Stato, che vi presenziava, ha immediatamente eccepito la prescrizione, dichiarando espressamente di
"estendere nei confronti degli intervenienti tutte le difese ed eccezioni sollevate nei confronti degli originari attori tra cui l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dagli intervenienti".
L'estensione dell'eccezione di prescrizione ( tempestivamente sollevata in comparsa di risposta nei confronti degli originari attori) nel primo atto difensivo successivo all'intervento, ossia all'udienza del 26.10.2015, è, pertanto, pienamente ammissibile (Cass.315/2012), anche a prescindere dall'ulteriore proposizione in seno alle note difensive (v. punto 7), depositate dalle Amministrazioni convenute in data 6.04.2016, nel termine concesso dal decidente per controdedurre rispetto alle domande formulate dagli intervenienti.
Né gli intervenienti potevano pretendere che il primo decidente, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa erariale, le ammettesse alla prova del contrario, attese le preclusioni istruttorie di cui all'art. 268 c.p.c.
Destituita di fondamento è, infine, la doglianza degli appellanti circa l'omessa contestazione da parte delle convenute dell'avvenuta ricezione delle lettere interruttive, di cui avrebbero semplicemente rilevato l'erronea indicazione del destinatario.
In realtà, come si desume dalla stessa lettura della comparsa conclusionale delle allora convenute, valorizzata dagli odierni appellanti a sostegno della pretesa mancata contestazione, le amministrazioni (v. pagg. 22 ss. comparsa conclusionale), dopo avere eccepito la prescrizione, hanno affermato che "l'eventuale sussistenza di atti interruttivi dovrà essere valutata con riferimento all'Ente ritenuto passivamente legittimato", assumendo che l'atto erroneamente indirizzato a soggetto diverso dal titolare del rapporto obbligatori dedotto in giudizio non produce effetti interruttivi.
Tale passaggio argomentativo, richiamato dagli appellanti a sostegno del motivo di gravame in esame, mal si concilia con la pretesa mancata contestazione della ricezione delle lettere di messa in mora, atteso l'inequivoco riferimento a “eventuali" atti interruttivi.
Ne discende il rigetto di tutti i motivi di gravame articolati dagli appellanti nel giudizio riunito iscritto al n. 82/2023 R.G. e la conferma nei loro confronti della sentenza impugnata.
Ciò comporta l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalle amministrazioni appellate.
§
Restano a questo punto da regolamentare le spese del giudizio.
In proposito, vale rammentare che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause -e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa.
(Cass. civ.n. 27295/2022).
Ebbene, avuto riguardo, quanto al giudizio n. 50/23, della parziale riforma della sentenza limitatamente alla posizione di Parte_5 , quest'ultima va condannata al pagamento in favore della controparte pubblica delle spese del primo e del secondo grado, mentre le amministrazioni vanno condannate al pagamento delle spese di questo grado in favore del Pt_6
Quanto, invece, al giudizio riunito rubricato al n. 82/2023 R.G., al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore della controparte pubblica anche delle spese di questo grado di giudizio.
Esse si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed all'entità delle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore").
Ai fini dell' individuazione del valore della controversia, cui rapportare la liquidazione delle spese nel giudizio 50/23 R.G., vale rammentare che in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103
c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 c.p.c. (che
è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza promosso dalla società di gestione del servizio idrico, nei cui confronti erano state proposte con un unico atto di citazione plurime domande di indebito arricchimento da parte di più utenti, dichiarando per l'effetto la competenza per valore del Giudice di Pace) (Cass.n. 18166/2023).
Quanto al giudizio 82/23 R.G., va liquidato un compenso unico a carico degli appellanti in solido tra loro, che va rapportato allo scaglione di valore indeterminabile/complessità bassa.
La non particolare complessità delle questioni trattate giustifica, relativamente ad entrambi i giudizi, l'applicazione di parametri inferiori ai medi e prossimi ai minimi.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce "istruttoria e/o ... trattazione", secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non
" modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ." (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Stante il rigetto dell'appello principale di cui al procedimento riunito n. 82/2023 R.G., deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre, a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
50/2023 R.G. cui è riunita la causa iscritta al n. 82/2023 R.G., sull' appello proposto dalla dal Parte_3
, dal Parte_4 Parte_1
in persona dei e dal Controparte_51
[...]
rispettivi rappresentanti legali avverso la sentenza n. 1893/2022, emessa dal Tribunale di ES, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in data 10.11.2022 nell'ambito del giudizio iscritto al n.
4355/2011 R.G. e pubblicata in pari data nonché sull'appello proposto avverso la medesima sentenza da Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 e Controparte_5
entrambi nella qualità di eredi legittimi di Persona_2 Controparte_6 CP_7
,
, Controparte 12 , CP_13
[...] Controparte_8 CP_10 CP_11
[...] Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
, و
― entrambi nella qualità di CP_18 CP_19 CP_20 e CP_21 و
eredi legittimi di Persona_3 Controparte_22 Controparte_23 CP_24 و[...]
CP_27 CP_28 CP_29 CP_26
, Controparte_30 , CP_31
" Controparte_33 CP_34
, CP_32
[...] و Controparte_35 و Controparte_2
-
nella qualità di erede e legatario di Persona_1 Controparte_36 " Controparte_37
nonché sull'appello incidentale condizionato proposto dalla
[...]
[...] Parte_7
dal Parte_3 , dal Parte_1 Parte_4
in persona dei rispettivi e dal Controparte_51
rappresentanti legali così provvede:
nel giudizio iscritto al n. 50/23 R.G.
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1 dal
Parte_4 e dal Parte_3 dal
[...] 2 Controparte_51 in persona dei rispettivi rappresentanti legali ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, rigetta la domanda avanzata in primo grado di Parte_5
2) rigetta, per il resto, l'appello;
3) condanna Parte_5 al pagamento della controparte pubblica delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in relazione al primo grado di giudizio in complessivi € 2.700,00 (di cui
€ 500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per quella introduttiva;
€ 900,00 per quella di trattazione ed € 900,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa
(se dovute), in relazione al presente grado in complessivi € 3.100,00 (di cui € 600,00 per la fase di studio;
€ 500,00 per quella introduttiva;
€ 1.000,00 per quella di trattazione ed €
1.000,00 per quella decisoria) oltre rimborso delle spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute);
4) condanna le amministrazioni appellanti al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di Parte_6 che liquida in complessivi € 1.600,00 (di cui € 300,00 per la fase di studio;
€ 300,00 per quella introduttiva;
€ 900,00 per quella di trattazione ed € 900,00 per quella decisoria) oltre rimborso delle spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute) nel giudizio iscritto al n. 82/23 R.G.;
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in parte qua la sentenza impugnata;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
3) condanna gli appellanti in solido tra loro, alla rifusione in favore delle Amministrazioni appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 5.300,00
(di cui € 1.100,00 per la fase di studio;
€ 800,00 per quella introduttiva;
€ 1.600,00 per quella di trattazione ed € 1.800,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute);
5) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti, in solido, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del 5 Dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
EPVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di ES, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
Consigliere rel. 3) Dott. Marisa Salvo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 50/2023 (cui è riunito il n. 82/2023) R.G.A., posta in decisione all'udienza del 10/06/2025 vertente tra
Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ), Parte_2
[...] (C.F. P.IVA_2 ), Parte_3 (C.F. P.IVA_3 ), [...]
P.IVA_4 ), in persona dei rispettivi legali rappresentanti Parte_4 (C.F. pro tempore, tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
ES (C.F. C.F._1 presso i cui uffici siti in Via dei Mille is.221, sono ope legis domiciliati.
Appellanti nel proc. n. 50/2023 R.G. ed appellati nel proc. n. 82/2023 R.G.
e
,nata a [...] il [...], C.F. C.F. 2 residente Parte_5
in ES Viale Principe Umberto is. 99/B e Parte_6 nato a Messina il 03/08/1954, C.F. entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. EA Costa (C.F.C.F. 3
C.F._4 ) presso il cui studio professionale sito in ES Via Giordano Bruno n.
106, sono elettivamente domiciliati. Appellati nel proc. n. 50/2023 R.G.
Controparte_1 nato a [...] il [...], C.F. " C.F._5
Appellato contumace nel proc. n. 50/2023
nonché
وControparte_2 nato a [...] il [...], C.F. C.F._6
residente in [...], in proprio e nella qualità di erede e legatario
'nata a [...] il [...], C.F. C.F._7 deceduta a di Persona_1 "
ES il 20/03/2016;
Controparte_3 nata a [...] il [...], C.F. C.F._8 residente in [...];
residente "nato a [...] il [...], C.F. C.F. 9 Controparte_4 و
in Latina alla Via Sezze n. 21 e Controparte_5 nato a [...] il [...], C.F.
,
residente in [...], entrambi nellaC.F. 10
qualità di eredi legittimi di "nato a [...] il [...], C.F. Persona_2
e deceduto in Catania il 05/07/2014; C.F. 11
Controparte_6 nato a [...] il [...], C.F. C.F._12 residente in "
,
Palermo alla Via Wagner n. 13;
nata a [...] il [...], C.F. C.F._13 residente in [...]
ES alla Via Reitano Spatafora is. 43;
nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Vill.Controparte_8
Controparte_9 C.F. " C.F._14
CP_10 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 15 ivi residente in [...];
CP_11 nato a [...] il [...], C.F. C.F._16 residente in [...]
C.da Papardo Ganzirri;
,Controparte_12 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 17 residente in [...];
Controparte_13 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 18 residente in
,
Villafranca Tirrena alla Via Roma n. 34;
Controparte_14 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 19
residente in [...];
Controparte_15 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 20 residente in
,
ES alla Via Savonarola n. 4; Controparte_16 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 21 residente in [...]8 is. 246;
Controparte_17 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 22
residente in [...];
وnato a Monforte San Giorgio il 08/07/1953, C.F. C.F. 23 CP_18
residente in [...]V.le Regina Margherita n. 61;
,nato a [...] il [...], C.F. CP_19 C.F. 24 e residente in
ES in V.le Della Libertà n. 219 is. 517;
CP_20 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 25 , residente in [...]
CP_21 nato a [...] il [...], C.F.alla Via Nazionale n. 200 - S. Margherita, e
C.F. 26 residente in [...] - Mili S. Pietro, entrambi nella qualità di eredi legittimi di Persona_3 nato a Messina il 25/07/1954, C.F.
,
e deceduto in ES il 12/11/2019; C.F._27
Controparte_22 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 28 e residente in
, "
ES, Via Risorgimento n. 98 Is. 143;
Controparte_23 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 29 residente in "
ES alla Via Del Santo n. 230/5;
C.F. 30 residente in[...]nato a [...] il [...], C.F.
ES alla Via Pirrotta res. La Controparte_25
CP_26 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 31 residente in و
ES alla Via Nicotra Leopoldo n. 9 is. 230/A;
CP_27 nata a [...] il [...], C.F. residente in C.F. 32
ES alla Via Monsignor Francesco Bruno n. 15 is. 372; nato a [...] il [...], C.F. CP_28 C.F. 33 residente in [...]
alla Via Peculio Frumentario n. 29/bis;
CP_29 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 34 ed ivi residente in Via
TT NU snc;
,Controparte_30 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 35
[...], residente in [...]d'Aspromonte al Corso TT Veneto n. 65 Int. 2;
Controparte_31 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 36 residente in [...] is. 459;
,CP_32 nata a [...] il [...], C.F. C.F. 37 residente in [...]
al Viale Regina EN Is. 499; residente in [...]nata a [...] il [...], C.F. C.F. 38
, و
ES alla Via Dei Mille n. 277;
CP_34 nato a [...] il [...], C.F. residente C.F. 39
in ES alla Via Natoli n. 61;
"Controparte_35 nato a [...] il [...], C.F. C.F._40 residente in
,
ES alla Via S. Nicolò n. 1;
residente Controparte_2 nato a [...] il [...], C.F. C.F. 41
in ES Via Consolare Pompea n. 1849 nella qualità di erede di nata a [...]
ES il 28/08/1961, C.F:
, deceduta a ES il 20/03/2016;C.F. 7
,nato a [...] P.G. il 21/10/1956, Codice Fiscale_42 Controparte_36
residente in [...];
Controparte_37 nata a [...] il [...], C.F. C.F._43
residente in [...];
Parte_7 nato a [...] il [...], C.F. C.F._44 residente in
,
ES alla Via A. Martino n. 78;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca G. De Domenico (C.F. C.F._45 presso il cui studio professionale sito in ES Via A. Saffi n. 12 Is.103 Pal. C, sono elettivamente domiciliati.
Appellanti nel proc. n. 82/2023
CP_38 nato a [...] il [...], C.F.
, C.F._46
Controparte_39 nato a [...] il [...], C.F.
, C.F._47
,nato a [...] il [...], C.F. C.F._48 CP_40
Controparte_41 nato a [...] il [...], C.F. C.F._49
Controparte_42 ; nata a [...] il [...], C.F. C.F._50
CP_43 nato a [...] il [...], C.F. C.F._51
وnata a Capistrano il 26/05/1959, C.F. C.F._52 CP_44
Controparte_45 nata a [...] il [...], C.F. C.F._53
Controparte_46 nata a [...] P.G. il 10/12/1957, C.F. C.F._54
,
Controparte_47 nata a [...] il [...], C.F. C.F._55
,
Controparte_48 nato a [...] il [...], C.F. C.F._56
CP_49 nato a [...] S. EA il 10/08/1957, C.F. C.F._57
Appellati contumaci nel proc. n. 82/2023 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 1893/2022, emessa e pubblicata dal Tribunale di ES, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in data 10/11/2022, nell'ambito del giudizio iscritto al n.
4355/2011 R.G. in materia di risarcimento danni per omessa o tardiva trasposizione delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per le parti appellanti nel proc. 50/2023 ed appellate nel proc. 82/2023:
"...a) in via preliminare, ritenere e dichiarare errata l'impugnata sentenza laddove condanna i
Parte 8 oggi appellanti e la al pagamento delle somme Parte_1
riconosciute in favore di controparte a titolo di risarcimento del danno;
b) nel merito, riformare l'impugnata sentenza, con rigetto delle domande spiegate dalle controparti, siccome infondate nei termini indicati in narrativa;
c) rigettare l'appello ex adverso proposto;
d) in via subordinata, in accoglimento del proposto appello incidentale, ritenere e dichiarare errata l'impugnata sentenza laddove ha attribuito la legittimazione passiva a tutte le
Amministrazioni appellate, nonché ammissibile l'intervento spiegato in primo grado;
e) nel merito, rigettare le domande spiegate dalle controparti, siccome infondate nei termini indicati in narrativa e comunque non dovuta alcuna somma riferibile alla frequenza di corsi di specializzazione non riconosciuti dalla normativa comunitaria;
f) condannare controparte al pagamento di spese e compensi del giudizio...".
Per gli appellati nel proc. n. 50/2023, Parte_5 e Parte_6
"...Si insiste nel rigetto dell'appello promosso ex adverso.
Con vittoria di spese e compensi ...".
Per gli appellanti nel proc. n. 82/2023:
"...1) Previa declaratoria di ammissibilità ed in accoglimento dello spiegato gravame, riformare la impugnata sentenza e, per l'effetto nel merito;
2) Ritenere e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa o per qualsiasi altra statuizione di legge, che il diritto azionato dagli appellanti non si è prescritto e, per l'effetto, previa declaratoria di responsabilità delle Amministrazioni convenute in ordine alla mancata corresponsione di una remunerazione per il periodo in cui i medici procedenti hanno frequentato la scuola di specializzazione medica;
3) Condannare in solido la Parte_1 in persona del CP_50 pro tempore, ed il Controparte_51 in persona del CP_52 pro tempore, al pagamento, in favore di ogni appellante, della somma di € 6.714,00 per ogni anno del corso di specializzazione medica frequentato, oltre interessi legali dal di del dovuto al soddisfo;
e/o, in subordine, in quell'altra somma, maggiore e/o minore, ritenuta equa e di giustizia, sempre a titolo di risarcimento del danno ed ancora oltre interessi legali dal di del dovuto al soddisfo;
4) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore anticipatario..."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28 giugno 2011, CP_49 Controparte_42
CP_40 CP_38 Controparte_1 و Controparte_46 CP_44
CP_43 Controparte_39 و Controparte_47 Parte_5
, Controparte_45
,
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di ES la Parte_6 e Controparte_41 in persona del CP_50 pro tempore, il [...] Parte_1
Controparte_51 il Parte_3 e il [...]
in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, chiedendone la Parte_4
condanna al risarcimento del danno da ciascuno di essi rispettivamente patito a causa dell'inadempimento da parte dello Stato italiano dell'obbligo di tempestivo e corretto recepimento della normativa comunitaria di cui alle direttive 75/362CEE e 82/76CEE; danno, questo, da valutarsi, in via equitativa, utilizzando come parametro di riferimento la borsa di studio annuale di cui al D.lgs. 257/1991 pari a € 11.103,82, da moltiplicare per i rispettivi anni di causa frequenza delle scuole di specializzazione, o nella somma maggiore o minore determinata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi.
Gli attori esponevano di aver frequentato le Scuole di Specializzazione per le professioni mediche e segnatamente: CP_49 in Ostetricia e Ginecologia presso l'Università degli Studi di
ES, tra il 1985 e 1988 (diplomato il 07.11.1988); - Controparte_42 in Neuropsichiatria
Infantile presso l'Università degli Studi di ES tra il 1983 e il 1987 (diplomata il 21.10.1987);
CP_40 in Radiologia presso l'Università degli Studi di ES per la durata di quattro anni (diplomato il 30.12.1992); - CP_38 in Pediatria Generale presso l'Università degli
Studi di ES tra il 1988 e il 1992 (diplomato il 28.10.1992); - Controparte_53 Pediatria presso l'Università degli Studi di ES tra il 1983 e il 1987 (diplomato il 19.10.1987); in Pediatria presso l'Università degli Studi di ES per quattroControparte_54 anni (diplomata il 30.10.1990); - CP_44 in Pediatria presso l'Università degli Studi di ES per quattro anni (diplomato il 13.09.1988); ·- CP_43 in Neurologia presso l'Università degli Studi di ES per quattro anni (diplomato il 21.10.1988); - Controparte_39 in Pediatria presso l'Università degli Studi di Pavia per quattro anni (diplomato il 28.06.1986); - presso l'Università degli Studi di ES Controparte_45 in Parte_9
per quattro anni (diplomata il 30.10.1992); - Controparte_47 in Parte_10 presso l'Università degli Studi di Catania per quattro anni (diplomata il 30.11.1989); - Parte_11
[...] presso l'Università degli Studi di ES per quattro anni (diplomata il 03.11.1986);
Parte_6 in Chirurgia Generale presso l'Università degli Studi di ES per quattro anni
(diplomato il 15.07.1983); - Controparte_41 in Pediatria presso l'Università degli Studi di
ES per quattro anni (diplomato il 24.10.1986).
Tanto premesso, lamentavano che l'incompleta e tardiva attuazione delle direttive comunitarie
75/362/CEE e 75/363/CEE come trasfuse, coordinate ed integrate nella direttiva 82/76/CEE del 26 gennaio 1982 in materia di professioni mediche, alla quale gli Stati membri avrebbero dovuto conformarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1982, aveva comportato l'omessa erogazione in loro favore della remunerazione prevista per i laureati in medicina iscrittisi ai corsi di specializzazione a partire dall'anno accademico 1991/1992.
Chiedevano, pertanto, che venisse accertato il proprio diritto a ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica, con condanna delle amministrazioni convenute al pagamento di un importo pari a € 11.103,82 (somma risultante dalla conversione in euro dell'ammontare previsto dal D.lgs. del 1991 n. 257) per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione, o comunque della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni convenute, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria in favore del Giudice Amministrativo nonché
Parte_1 del [...] il difetto di legittimazione passiva della nonché l'intervenuta prescrizione dei Parte_4 e del Parte_3
diritti fatti valere degli attori.
Nel merito, instavano per il rigetto delle domande attoree in quanto inammissibili e/o infondate o sfornite di validi sostegni probatori e, in subordine, la riduzione, secondo le disposizioni di legge applicabili, delle pretese avanzate con l'atto introduttivo del giudizio, con condanna al pagamento di spese e compensi del giudizio.
Con comparsa d'intervento volontario ai sensi dell'art. 105 c.p.c., depositata il 22 ottobre 2015, si costituivano in giudizio Controparte_2 , Controparte_55 Controparte_3
e Controparte_5 tutti nella qualità di eredi legittimi del Dott. [...] Controparte_4 و Persona_2 CP_56 Controparte_57 , Controparte_6 , Controparte_7
Controparte_8 CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_58 "
, Controparte_60 Controparte_13 Controparte_61 Controparte_59
Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 CP_62 CP_17
[...] , CP_18 CP_19 Controparte_63 Persona_3 [...]
Controparte_64 CP_24 CP_26 Controparte_65 " [...]
' Controparte_30 , Controparte_31 CP_66 CP_27 CP_28 CP_29
[...] , CP_67 CP_32 CP_68 و Controparte_33 CP_69
CP_34 Controparte_70 Controparte_35 Persona_1 Controparte_36 و Parte_7Controparte_37
I predetti, premesso di avere frequentato i corsi di specializzazione per le professioni mediche come meglio specificato in atti, lamentavano di non aver percepito alcunché a titolo di indennizzo per le prestazioni rese e aderivano, pertanto, alle domande formulate dagli attori principali.
In ordine alla liquidazione del quantum debeatur, chiedevano che l'ammontare venisse determinato, per ogni anno di frequenza dei corsi di specializzazione, in misura pari a € 11.103,82 ex D.lgs. n. 257/91 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto fino all'effettivo soddisfo.
Chiedevano, infine, la condanna di parte convenuta alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio.
Con successiva comparsa d'intervento volontario depositata il 18 luglio 2016, si costituiva in giudizio Controparte_48 il quale, aderendo alla domanda attorea, reclamava il proprio diritto alla corresponsione della remunerazione per il periodo di specializzazione svolto, formulando in via istruttoria richiesta di ammissione CTU al fine di accertare l'entità del risarcimento dovuto;
con condanna delle amministrazioni convenute al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali, iva e cpa.
La difesa erariale contestava l'ammissibilità degli interventi spiegati in quanto tardivi perché proposti fuori dai termini di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c. trattandosi di interventi litisconsortili o adesivi autonomi.
In subordine, la stessa svolgeva nei confronti degli intervenienti le medesime contestazioni, preliminari e di merito, sollevate con riferimento alle pretese di parte attrice.
La causa, non ulteriormente istruita, era decisa con la sentenza n. 1893/2022, oggetto dell'odierna impugnazione, emessa e pubblicata dal Tribunale di ES civile in data 10/11/2022, la quale così statuiva:
"... Accoglie la domanda svolta da CP_49 Controparte_42 CP_40
Controparte_46 CP_44 CP_43 CP_38 Controparte_1
, Controparte_45 e per l'effetto condanna in solido la inParte_1
persona del presidente pro tempore, il Controparte_51
,in persona dei rispettivi il Parte_3 e il Parte_4
Ministri pro tempore al pagamento in loro favore di € 26.855,76 per ciascuno di essi per le ragioni di cui in motivazione, oltre accessori come pure ivi specificato;
-In accoglimento parziale della domanda svolta da Controparte_47 e Parte_5
condanna parte convenuta al pagamento in loro favore di € 20.141,82, per ciascuna di esse, per le ragioni di cui in motivazione, oltre accessori come pure ivi specificato;
In ulteriore parziale accoglimento della domanda svolta da Controparte_39 e CP_41
condanna i convenuti al pagamento in loro favore di € 23.498,79 per ciascuno di essi,
[...]
per le ragioni di cui in motivazione, oltre accessori come pure ivi specificato;
- Parte_6 condanna leIn ulteriore parziale accoglimento della domanda svolta da amministrazioni convenute al pagamento in suo favore della somma pari a € 3.356,97, per ragioni di cui in motivazione, oltre accessori come pure ivi specificato;
Rigetta le domande spiegate con gli atti di intervento volontario;
- Compensa integralmente le spese tra le parti..." in persona del Con atto notificato in data 18/01/2023 la Parte_1
il CP_50 pro tempore, il Controparte_71 "
in persona dei rispettivi Parte_4 e il Parte_3
Ministri pro tempore, proponevano appello avverso la predetta sentenza nei soli confronti di Parte_5 Parte_6 e Controparte_1
Avverso la medesima sentenza, con atto notificato il 20/01/2023 interponevano appello [...]
-entrambi nella Controparte_4 CP_2 و Controparte_3 e Controparte_5
qualità di eredi legittimi di Persona_2 Controparte_7- Controparte_6 "
و Controparte_13 Controparte_8 CP_10 CP_11 Controparte_12
Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17 " [...]
,
entrambi nella qualità di eredi CP_19 CP_20 e CP_21 CP_18 ,
legittimi di Persona_3 Controparte_22 Controparte_23 " CP_24
, CP_26
" Controparte 30 , Controparte_31 و CP_27 CP_28 CP_29
[...]
,
, Controparte_33 CP_34 Controparte_35 Controparte_2 - nella CP_32
Controparte_36 Controparte_37qualità di erede e legatario di Persona_1
Parte_7
Disposta con decreto presidenziale in atti la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritte ex artt. 127 ter e 35 D.Lgs. 149/2022, alla scadenza dei termini assegnati, la Corte, con ordinanza del 5-7/05/2023, rilevata la pendenza delle suddette impugnazioni avverso lo stesso provvedimento di primo grado, disponeva la riunione del n. procedimento n. 82/2023
R.G. al presente procedimento portante il n. 50/23 R.G..
Quindi, ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello di cui all'art. 348 bis c.p.c., dichiarata la contumacia degli appellati non costituiti, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata avanzata dalle amministrazioni appellanti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Successivamente, dopo due rinvii per carico di ruolo del relatore, all'udienza del 10.06.2025, svoltasi anch'essa secondo le modalità della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la Corte, preso atto delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, assumeva la causa in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giudizio portante (R.G. n. 50/2023):
1.-Con il primo motivo di gravame le amministrazioni appellanti censurano la sentenza di prime cure nella parte in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione in capo ai
Parte 8 convenuti, sostenendo che unico soggetto legittimato a stare in giudizio nelle controversie aventi ad oggetto il mancato recepimento di direttive comunitarie è la
[...]
Parte_1
Deducono, quindi, l'erroneità del provvedimento impugnato, nessuna responsabilità solidale potendo essere riconosciuta in capo al Controparte_71
[...] al Parte_4 ed al Parte_3
Insistono, dunque, per la riforma in parte qua della sentenza.
2.- Con il secondo motivo di gravame, le amministrazioni appellanti lamentano l'erroneità della sentenza relativamente al capo concernente l'accoglimento delle domande risarcitoria avanzate dai dottori Controparte_1 e Parte_6 e la conseguente condanna di esse convenute al pagamento, in solido, delle somme indicate in parte motiva.
Assumono che la sentenza, in parte qua, è stata pronunciata in violazione del divieto del "ne bis in idem",in presenza di precedente giudicato sulle domande proposte dai citati professionisti, già rigettate (per insussistenza delle condizioni dell'azione risarcitoria nonché per intervenuta prescrizione del diritto) dal Tribunale di Roma con sentenza n. 17039/2005, avente autorità di cosa giudicata al momento della proposizione dell'odierno giudizio.
Aggiungono, quanto alla posizione di Parte_6 , che il predetto risulta essersi immatricolato al corso di specializzazione in Chirurgia Generale prima dell'anno 1982, con la conseguenza che allo stesso non spetta alcuna somma a titolo di risarcimento.
3.Con il terzo motivo di gravame, le amministrazioni appellanti censurano il capo di sentenza con cui il primo giudicante, in accoglimento della domanda risarcitoria articolata dalla dott.ssa [...]
,Parte_5 le ha condannate, in via solidale, al pagamento in suo favore della somma di €
20.141,82 oltre accessori nonostante la stessa avesse frequentato la Scuola di Specializzazione in
Oncologia presso l'Università degli Studi di ES.
Deducono che tale specializzazione non rientra tra quelle individuate negli elenchi di cui alle direttive n. 75/362CEE e n. 75/636/CEE, riconosciute da due o più paesi dell'Unione Europea, e quindi di tipologia e durata conformi alle normative comunitarie.
Instano, pertanto, per l'annullamento, e conseguente riforma, del capo di sentenza che ha riconosciuto il diritto della a percepire le somme riferite alla specializzazione conseguitaPt_5 in Oncologia.
S
4.-I motivi possono esaminarsi congiuntamente.
Quanto al difetto di legittimazione passiva, va, anzitutto, chiarito che il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non auto- esecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) deve essere ricondotto allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria.
Muovendo da tale premessa, la Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato il principio secondo cui la legittimazione passiva sostanziale nei riguardi dell'azione giudiziale nella specie esercitata e diretta a far valere l'inadempimento dello Stato italiano all'obbligo ex lege di trasposizione legislativa, nel termine prescritto, di direttive comunitarie non autoesecutive compete esclusivamente allo Stato italiano, e per esso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale articolazione dell'apparato statuale che è legittimata a rappresentare lo Stato nella sua unitarietà (ex multis, Cass. n.16104/2013; Cass.n.8292/2015; Cass. n.10613/2015; Cass.
30649/2018; Cass. n. 10074/2024).
E' stato, però, precisato che l'evocazione in giudizio - oltre che della Parte_1
[...] legittimata a stare in giudizio - anche di singoli Parte_8 "non comporta alcuna conseguenza in termini di legittimazione sostanziale, trattandosi di articolazioni del Governo della
Repubblica”. (Cass. Civ. sez. VI, 25/03/2015, n. 6029)
Pertanto, nella specie, l'irrituale costituzione del rapporto processuale attinente alla citazione anche di organi non legittimati passivamente, non ha comportato alcuna negativa conseguenza, essendo stata, comunque, convenuta anche la unica articolazione Parte_1
passivamente legittimata.
Si aggiunga che, nel caso di specie, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dei citati
Parte 8 è stata sollevata in termini contraddittori.
Invero, le amministrazioni convenute, nel costituirsi in giudizio, hanno indicato i [...]
CP_73 quali "soggetti debitori della remunerazione pretesa", inControparte_72 quanto preposti alla gestione delle attività volte all'attuazione della direttiva 82/76 CEE ed
, del eccepito, invece, il difetto di legittimazione passiva della Parte_1
[...]
e del salvo poi in sede di reiterazione Controparte_51 Parte_4
-
dell'eccezione in appello evidenziare il difetto di legittimazione passiva dei Parte_8 originariamente convenuti, stante la legittimazione della sola Repubblica Italiana e quindi della
Parte 1
Pertanto, non essendosi la difesa erariale avvalsa nella prima udienza della facoltà di eccepire,
l'erronea identificazione della controparte "resta ...preclusa sia la possibilità di far valere, in seguito, l'irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, sia il suo rilievo d'ufficio."
(Cass. Civ. SS. UU. n. 30649/2018).
§
Passando al vaglio del secondo motivo di gravame, con il quale viene eccepita la violazione del principio del ne bis in idem relativamente all'accoglimento della domanda risarcitoria formulata
Parte_6 valgono le seguenti considerazioni. e dal da Controparte_1
,
È vero che come sostenuto dalle parti appellanti - qualora due giudizi tra le stesse parti facciano
-
riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo"
(Cass. Civ. sez. III, 04/04/2019, n. 9316; Cass. Civ. sez. III, 30/08/2019, n. 21848).
Va osservato che, sul piano del diritto, l'ammissibilità dell' eccezione di giudicato non è preclusa dalla sua mancata proposizione nel giudizio di primo grado.
Invero, il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti ed il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. U,
25/05/2001, n. 226; Cass. civ. 27161/2018; 15339/2018)
Tuttavia, nella specie, la prova dell'esistenza del dedotto giudicato esterno è basata sulla certificazione rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Roma in data 7.02.2023 in ordine al passaggio in giudicato della sentenza n. 17039/2005 quanto alla posizione di Controparte_1
e Parte_6 per mancata proposizione di appello.
Tale produzione è, però, inammissibile.
Secondo i principi reiteratamente affermati dalla Corte di Cassazione, infatti, mancando una disciplina transitoria e dovendosi ricorrere al principio tempus regit actum, la modifica, in senso restrittivo rispetto alla produzione documentale in appello, di cui all'art. 345 terzo comma, c.p.c., operata dal citato D.L.cit., trova applicazione solo se la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L.
134/2012, di conversione del D.L. 83/2012, e cioè dall' 11 settembre 2012 (Cass. civ. n.
6590/2017; Cass. civ. n. 21606/2021).
E poichè la formulazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. applicabile al caso in esame, pone un divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza
1'"indispensabilità" degli stessi, e ferma restando per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, non può ritenersi legittima la produzione della certificazione, non avendo le amministrazioni appellanti neanche allegato l'impossibilità di produzione nel giudizio di primo grado ( perfettamente possibile, ad onta della data di rilascio della certificazione di cancelleria, avuto riguardo all'epoca di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Roma e, dunque, a quella del suo passaggio in giudicato quanto alle posizioni di cui si controverte).
In ogni caso, al di là del difetto di prova circa la formazione del giudicato esterno, nella specie, alla stregua delle emergenze in atti, manca anche la prova dell'identità delle parti in causa.
Invero, come correttamente rilevato dagli appellati, la produzione dell'anzidetta sentenza non conferisce alcuna certezza in ordine al fatto che i dottori Controparte_1 e Parte_6 parti "
del giudizio capitolino, coincidano con gli odierni appellati, dato la pronuncia è priva di ogni indicazione in ordine alla data di nascita dei suddetti, alla loro residenza o al loro codice fiscale, o di qualsivoglia altro possibile elemento atto a fornire un qualche minimo riscontro.
Peraltro, le amministrazioni appellanti, a sostegno dell'eccezione, non hanno prodotto alcun altro documento, quale poteva essere costituito dall'atto introduttivo di quel giudizio, dalla procura alle liti o dalla nota di iscrizione a ruolo, da cui potersi ricavare i dati di tutti i ricorrenti e neppure dopo la contestazione mossa dagli odierni appellati hanno formulato alcuna controdeduzione.
Quanto, poi, alla doglianza concernente il riconoscimento del diritto in favore di Parte_6 و
iscritto alla specializzazione prima del 1 gennaio 1983 ( e più precisamente immatricolato al corso di specializzazione in Chirurgia Generale prima dell'anno 1982), vale rammentare che, come da consolidato principio giurisprudenziale in materia, "il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive
75/362/CEE e 75/363/CEE, spetta anche ai soggetti iscritti a corsi di specializzazione in anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione." (Cass. Civ. SS.UU. n. 20278 del 23/06/2022; Cass. Civ. sez. III, n. 14941 del
28/05/2024).
Tali principi sono stati correttamente applicati dal primo decidente, che, quanto al predetto professionista, ha quantificato le somme dovute in euro 3.356,97, prendendo a riferimento non già l' "'intero periodo di formazione specialistica “bensì la “frazione temporale successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31.12.1982) a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento".
Il motivo di appello è, pertanto, infondato e va di conseguenza rigettato.
§
E', invece, fondato il terzo ed ultimo, motivo d'impugnazione riguardante la posizione di
Parte_5
Giova, in proposito, rammentare che il risarcimento del danno patito in conseguenza della tardiva attuazione della direttiva 75/362 spetta a chi:
a) alleghi e dimostri che la specializzazione conseguita coincide nominalmente con una di quelle previste dalla direttiva comunitaria (ex plurimis, Sez. 3, Ordinanza n. 12102 del 22.6.2020);
b) oppure alleghi e dimostri che la specializzazione conseguita, nonostante la non coincidenza nominale, per il contenuto degli insegnamenti, per l'impegno orario, per le caratteristiche cliniche,
è di fatto sostanzialmente equipollente ad una delle specializzazioni elencate dalla direttiva comunitaria e comune ad almeno due Stati membri.
L'inclusione del corso di specializzazione nelle professioni sanitarie tra quelli di cui agli elenchi allegati alle direttive europee che sanciscono l'obbligo per lo Stato membro di prevedere una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza (ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due stati membri), rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto del medico specializzato ad ottenere l'indennizzo per la mancata (o tardiva) attuazione delle suddette direttive
(cfr. Cass. n. 23577/ 2011; n. 458 /2019), che l'attore deve specificamente allegare nella sua domanda e, ove occorra, deve altresì provare in giudizio.
La sua effettiva sussistenza va, di conseguenza, sempre verificata dal giudice, indipendentemente dalla proposizione di una specifica eccezione in proposito da parte del convenuto (e senza che vi sia alcuna necessità di sollecitare le parti ad un ulteriore contraddittorio su di esso).
In proposito, la Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 11316/2025) ha pure precisato che "A fortiori deve pertanto considerarsi non preclusa dal divieto di cui all'art. 345, comma secondo, cod. proc. civ. la contestazione che l'amministrazione opponga in appello, trattandosi di mera difesa, salvi solo gli effetti della eventuale non contestazione.
Al riguardo occorre considerare che la questione è rilevante sia in diritto (con riguardo alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita dall'attore e quelle espressamente incluse negli elenchi allegati alle direttive), sia eventualmente in fatto (con riguardo alla sua equipollenza rispetto alle diverse specializzazioni previste negli altri stati membri), allorché il medico deduca l'equipollenza: in tal caso lo stesso principio di non contestazione, dunque, può eventualmente operare con esclusivo riguardo agli aspetti rilevanti in fatto (eventuale equipollenza) allorché il medico deduca l'equipollenza.
In altri termini, solo l'acquisizione al processo di detta componente fattuale del fondamento della domanda, in virtù del principio di non contestazione, può rilevarsi preclusiva del rilievo in appello
-officioso o su impulso dell'amministrazione - del difetto del requisito della equipollenza “.
Ebbene, nella specie, benchè la specializzazione conseguita dalla dott.ssa Pt_5 non coincida formalmente con alcuna di quelle previste dalle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e
75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, la predetta non ha mai allegato, come sarebbe stato suo onere, la sua equipollenza nei termini sopra indicati.
Di conseguenza, non può ritenersi formato e consolidato nel giudizio di primo grado, in virtù del principio di non contestazione, alcun accertamento di fatto preclusivo della contestazione nel successivo grado di appello (Cass. civ. n. 11316/2025; 10206/2024; Cass. n. 23199/2016).
Né assume rilievo la circostanza che detta specializzazione risulti eventualmente ricompresa, ai fini dell'equipollenza, nel d.m. 30.1.1998.
Tale decreto, infatti, è stato emanato successivamente al momento in cui la dott.ssa Pt_5 che ha conseguito la specializzazione nel 1986, si è iscritta alla scuola.
Ebbene, come di recente affermato dalla Corte di Cassazione in riferimento a fattispecie analoga,
“è giuridicamente insostenibile che un certo corso di specializzazione debba ritenersi equipollente a quelli previsti in almeno altri due Stati membri, in virtù di norme che non esistevano all'epoca in cui quel corso venne iniziato. E se può imputarsi allo Stato italiano di avere dato tardiva attuazione alla Direttiva 75/363 (come modificata dalla Direttiva 82/76), non gli si potrebbe però rimproverare a titolo di "illecito comunitario" di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, dal momento che tale ampliamento per gli Stati membri costituiva una facoltà, e non un obbligo loro imposto dalla normativa comunitaria "(Cass. 2844/2024)
Ne discende che, in riforma della sentenza, la domanda formulata dalla dott.ssa Pt_5 deve essere rigettata.
Giudizio riunito (R.G. n. 82/2023)
1.Con il primo motivo di gravame gli appellanti, intervenienti volontari nel corso del giudizio di primo grado, si dolgono dell'omessa dichiarazione, da parte del primo decidente, dell'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, sollevata dalle amministrazioni convenute nei loro confronti quando la causa si trovava già in fase di proposizione delle conclusioni..
In particolare, dopo aver ritenuto ammissibile l'atto di intervento volontario, il Tribunale ha rigettato nel merito la domanda per intervenuta prescrizione dell'azione, ritenendo di non poter tenere in considerazione le lettere di messa in mora allegate all'atto di costituzione, in quanto depositate quando ormai erano già maturate le preclusioni istruttorie per le parti originarie.
Nel lamentare l'illegittimità in parte qua della decisione di primo grado, gli appellanti sostengono che poiché quella di prescrizione è un' eccezione in senso stretto, le allora convenute avrebbero dovuto proporla con la comparsa di costituzione e risposta di cui all'art. 167 c.p.c. o, al più, all'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., di talchè essa doveva ritenersi formulata tardivamente.
Aggiungono che la formulazione dell'eccezione non poteva ritenersi ammissibile in virtù dell'ordinanza con cui il giudice di primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni, aveva rinviato ad altra udienza, concedendo alle amministrazione termine “al fine di controdedurre in ordine all'intervento spiegato da terzi"; termine, questo, entro cui l'eccezione era stata sollevata.
Nel rilevare l'esistenza di un error in procedendo affermano l'inammissibilità di regressioni و
processuali, richiamando, a sostegno dell'argomentazione, le ordinanze della Corte Costituzionale
n.215/2005e n.331/2008.
Pertanto, a fronte dell'intervento volontario, tutt'al più, le amministrazioni avrebbero dovuto proporre un'apposita istanza di rimessione in termini per formulare ritualmente l'eccezione di prescrizione, in assenza della quale il giudicante ha sostanzialmente rilevato d'ufficio l'intervenuta prescrizione, in palese violazione dell'art. 2938 c.c..
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, chiedono che venga dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione proposta dall'Avvocatura di Stato, in quanto tardiva.
2.-Con il secondo motivo di gravame, sempre inerente all'eccepita prescrizione, gli appellanti lamentano la ricorrenza di ulteriore errore in procedendo per non avere il primo decidente, a fonte dell'eccezione di prescrizione, ammesso essi intervenienti alla prova del contrario. Deducono, in particolare, che il primo giudicante aveva operato un'interpretazione asimmetrica dell'art. 268, secondo comma, c.p.c., consentendo alle controparti una difesa preclusa, senza concedere ad essi intervenienti di difendersi consequenzialmente, violando il principio della parità delle parti corollario del principio del contraddittorio.
Richiamano l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la limitazione istruttoria - che subisce l'interveniente e che riguarda i c.d. fatti costitutivi, posti a fondamento della domanda, nella specie mai contestati dalla controparte- mitiga l'effetto preclusivo che subiscono le altre parti, impossibilitate a proporre nuove eccezioni a causa dello stato di avanzamento del processo..
Di conseguenza- proseguono gli appellanti - a voler ritenere ammissibile la formulazione di eccezioni tardive - il Tribunale di prime cure avrebbe dovuto, nel rispetto del principio di parità delle armi di cui all'art. 111, secondo comma, Cost., ritenere rituale la produzione delle lettere interruttive, già notificate da parte degli intervenienti ben prima della scadenza del termine estintivo.
Pertanto, nell'ipotesi di ritenuta ammissibilità dell'eccezione di prescrizione proposta dalla difesa erariale, insistono per il rigetto nel merito della stessa, stante la prova dell'intervenuta interruzione del detto termine estintivo, eventualmente dichiarando l'illegittimità del provvedimento in virtù del quale le amministrazioni convenute erano state rimesse in termine in maniera asimmetrica.
§
3.-Con il terzo motivo di gravame, gli appellanti lamentano l'errato apprezzamento dei fatti allegati al processo e la violazione dell'art 115 c.p.c., per avere il primo decidente dichiarato la prescrizione del diritto nonostante la difesa erariale avesse accettato il contraddittorio in ordine alle lettere interruttive.
Sostengono che le convenute avevano esteso in via del tutto generica l'eccezione di prescrizione a tutti gli attori ed a tutti gli intervenienti, sostenendo, non già la mancata ricezione delle lettere interruttive, quanto, piuttosto, che le amministrazioni destinatarie difettavano, a loro dire, di legittimazione passiva.
Dunque, considerato che le missive prodotte erano state inviate ai soggetti corretti secondo il consolidato orientamento di legittimità, il contegno difensivo delle controparti integrava una allegazione concorde all'esistenza delle suddette lettere interruttive, in ogni caso, non contestata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c..
Per tali ragioni, gli appellanti instano per la riforma dell'impugnata sentenza, con accoglimento di tutte le domande da essi articolate in primo grado, stante la pacifica e non contestata esistenza delle lettere interruttive del termine prescrizionale estintivo.
§ 4.-Con il quarto motivo d'impugnazione, gli appellanti criticano la pronuncia di primo grado nella parte in cui il giudice, dopo aver correttamente individuato in dieci anni il termine di prescrizione del diritto degli intervenienti, aveva individuato il dies a quo nella data di entrata in vigore della
L. n. 370/99, ossia nel 27 ottobre 1999.
Sul punto, rilevano che, in virtù delle più recenti statuizioni della Corte di Giustizia Europea e, in particolare, della recente sentenza della CGUE del 24 gennaio 2018, per i medici specializzatisi prima dell'anno 1991 la prescrizione non poteva iniziare a decorrere, dato che nei loro confronti non vi era mai stata alcuna attuazione delle disposizioni sovranazionali.
Ciò in quanto tramite l'art. 11 della L. n. 370/99 lo Stato italiano aveva sanato unicamente la posizione di alcuni medici beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice
-
amministrativo che avevano frequentato un corso di specializzazione tra il 1983 ed il 1991 – e non,
-
dunque, di tutti gli aventi diritto, quali gli istanti.
Neanche il D. Lgs n. 257/1991 assumeva alcun rilievo per i medici iscrittisi ai corsi ante 1991, non contemplati tra i beneficiari dell'adeguata remunerazione e disponendo soltanto per l'avvenire.
Ne discende, secondo l'assunto degli appellanti, che la prescrizione non è mai iniziata a decorrere, mancando per i medici che si sono iscritti alla scuola di specializzazione prima dell'anno 1991 una norma attuativa di una direttiva.
Al più- proseguono dette parti- il dies a quo "potrebbe, al limite, trovare la decorrenza iniziale a partire dal 20 ottobre 2007”.
In tale momento, infatti, si era esaurito l'obbligo dello Stato di recepimento della normativa comunitaria richiamata, per effetto dell'emanazione della più recente direttiva n. 2005/36/CEE, che, oltre a dettare negli artt. 25- 26 una nuova disciplina in favore degli specializzandi, all'art. 62 ha previsto l'abrogazione proprio a partire dal 20 ottobre 2007, della direttiva 93/16/CEE, con la conseguenza che da tale data è cessato l'obbligo di recepire le direttive 75/362CEE, 75/363/CEE
e 82//76CEE.
Ne discende che dovendo lo Stato recepire la direttiva più recente ( come fatto con il D.P.C.M. del 7 marzo 2007), a partire del 20.10.2007 l'inadempimento non solo è conclamato ma non è più emendabile.
Sulla scorta di dette argomentazioni, gli appellanti sostengono che il diritto al risarcimento non può considerarsi prescritto, atteso che l'intervento nel presente giudizio è avvenuto in data
22/10/2015.
Chiedono, pertanto, l'accoglimento delle rispettive domande, non avendo la controparte mai contestato i fatti posti a fondamento delle stesse, con conseguente condanna, in via solidale, delle appellate amministrazioni al pagamento, in favore di ciascuno di loro, della somma di € 6.714,00 per ogni anno del corso di specializzazione medica frequentato, oltre interessi legali dal dì del dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93
c.p.c., in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
5. Anche tali motivi possono essere esaminati congiuntamente in ragione della loro logica connessione: tutti, infatti, riguardano il contestato rigetto delle domande sul rilievo della maturata prescrizione.
Occorre, innanzitutto, rilevare che, come rettamente affermato Tribunale di primo grado, la prescrizione per questo tipo di rapporti è decennale decorre dal definitivo recepimento delle direttive comunitarie (per l'Italia, dal 27 ottobre 1999).
Invero, per giurisprudenza ormai pacifica anche di questa Corte d'Appello, in favore dei medici specializzati, i quali, a causa della tardiva trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n.
75/363/CEE e n. 82176/CEE (intervenuta soltanto con il d.lgs. n. 251 del 1991), non hanno potuto godere del diritto ad una adeguata remunerazione per il periodo di frequenza della scuola di specializzazione, quale beneficio previsto dalle puntuali e precise disposizioni sovranazionali (nei termini precisati dalla sentenza della Corte di Giustizia, 25 febbraio 1999, in C131/97), deve essere riconosciuto il risarcimento del danno immediatamente e direttamente correlato alla predetta mancata tempestiva attuazione delle citate direttive nell'ordinamento interno.
La Suprema Corte ha definitivamente chiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 82176/CEE, riassuntiva delle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE,
a beneficio dei medici che avevano seguito corsi di specializzazione dall'1 gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991 (la previsione di cui all'art. 11 della L. n. 370 del 1999 è applicabile anche agli specializzandi che, avendo iniziato il corso anteriormente all'anno accademico 1990-1991, lo abbiano proseguito in epoca successiva, v. Cass. Civ sez. 3, ordinanza n. 13759/2018) "si prescrive nel termine di dieci anni, decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della Legge
370 del 1999. Ed invero finché una direttiva comunitaria non self-executing, bisognosa quindi di attuazione da parte degli ordinamenti interni, non viene correttamente recepita nell'ordinamento nazionale la stessa può non risultare di piena conoscenza da parte dei singoli". (ex ultimis Cass.
Civ. sez. III, 19/03/2024, n.7325)
Con l'entrata in vigore della L. 370/1999, con la quale il legislatore nazionale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle direttive comunitarie 75/362/CEE e
82176/CEE, è cessata la condotta di inadempimento della Stato verso i soggetti esclusi dall'obbligo risarcitorio e, con la data di pubblicazione di detta legge (27/10/1999), è iniziato anche il decorso della prescrizione ordinaria decennale della pretesa risarcitoria.
Difatti, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, era rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991.
Tale lacuna è stata parzialmente colmata con l'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo.
Ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato articolo
11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea.
La data del 27.10.1999 corrisponde, dunque, al momento in cui lo Stato, nell'esercizio del potere legislativo, ha, in maniera definitiva ed inequivoca, espresso la volontà di non riconoscere alcuna remunerazione ai medici specializzandi che non erano rientrati nella previsione del D.Lvo 257/91, né erano stati beneficiari dei giudicati amministrativi presi in considerazione dall'art. 11 L. 370/99.
Ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto dal momento di entrata in vigore della legge la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea.
Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria è cominciata a decorrere dal 27 ottobre 1999, con conseguente prescrizione del diritto, ove i titolari non abbiano agito giudizialmente o non abbiano compiuto atti interruttivi del corso della prescrizione decennale entro il 27.10.2009 e quindi nel periodo dal 27.10.1999 al 27.10.2009.
Chiarito definitivamente il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione decennale per il diritto risarcimento del danno da tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, è agevole notare che, nel caso in esame, gli intervenienti volontari hanno preso parte all'odierno giudizio in data 22 ottobre 2015 (allorquando il termine prescrizionale era già ampiamente spirato), producendo solo alcuni di essi le
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raccomandate A/R con le quali avrebbero interrotto il corso del termine decennale, poiché inviate antecedentemente al 27.10.2009, data in cui sarebbe maturata la prescrizione.
Tale produzione documentale però, come rettamente rilevato al Giudice di prima istanza, deve considerarsi tardiva, in quanto alla data dell'intervento in giudizio erano già ampiamente maturate le preclusioni istruttorie previste dal codice civile.
Invero, secondo il disposto dell'art. 268 c.p.c. vigente ratione temporis, "L'intervento può aver luogo sino a che non vengano precisate le conclusioni.
Il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna altra parte, salvo che comparisca volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio."
Dall'interpretazione della summenzionata disposizione discende il principio secondo cui il terzo che interviene in un processo in corso deve accettarlo nello stato in cui si trova: egli si trova nella stessa posizione processuale delle originarie parti in causa, per cui incorre nelle medesime preclusioni che paralizzano l'attività di queste ultime.
Se così non fosse, verrebbero violati due fondamentali principi del processo, quello del contraddittorio e quello della speditezza o celerità del processo.
L'intervento che avvenga oltre i limiti temporali previsti dall'art. 183 del c.p.c.si trasforma, di fatto, in un semplice intervento adesivo, dipendente o autonomo, non potendo la parte far riaprire la fase istruttoria se essa si sia già conclusa.
In buona sostanza, l'interveniente non può compiere attività che comportino la regressione del processo né beneficiare di nuovi termini, e dunque non può produrre nuovi documenti che le parti originarie non potrebbero più produrre, non può chiedere nuovi mezzi di prova ed ovviamente non può introdurre domande o eccezioni nuove.
Può soltanto aderire alle difese e conclusioni della parte cui si affianca;
utilizzare le prove già acquisite o quelle già ammesse e svolgere attività difensiva e argomentativa, anche in sede di memorie conclusive o comparse conclusionali.
Stando così le cose, ben può affermarsi l'inammissibilità e conseguente inutilizzabilità della produzione documentale fornita sin dal giudizio di prime cure dagli odierni appellanti.
Ciò precisato, ritiene la Corte che, contrariamente all'assunto dei predetti, non sussiste alcun error in procedendo in merito all'omessa dichiarazione di inammissibilità dell'eccezione di prescrizione proposta dalle Amministrazioni nei confronti degli intervenienti.
Al riguardo, giova rammentare che l'eccezione di prescrizione sollevata dalle originarie parti convenute nella comparsa di risposta non può ritenersi efficace nei confronti dei terzi che, sulla base di una posizione autonoma ma soggetta allo stesso termine di prescrizione - come nel caso di specie -abbiano successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda degli originari attori, ma assume rilievo solo a condizione che sia riproposta dalle convenute nel primo atto successivo all'intervento stesso (Cass. Civ. n. 32720/2023; Cass. Civ. n.
11834/2024; Cass. civ. n.10432/2025).
Ha, infatti, affermato la Suprema Corte che "L'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto nella comparsa di risposta è efficace, nei confronti del terzo che abbia successivamente spiegato un intervento adesivo autonomo rispetto alla domanda dell'attore, a condizione che sia riproposta nel primo atto successivo all'intervento stesso”.
Ciò in quanto il diritto di difesa che spetta alle parti originarie in relazione alla domanda proposta dal soggetto che abbia esercitato intervento principale o litisconsortile può essere esercitato immediatamente, cioè nel primo atto successivo alla notizia dell'intervento o alla conoscenza di esso, ovvero mediante richiesta di apposito termine;
ma tale diritto deve, comunque, essere positivamente esercitato, a pena di decadenza dalla possibilità di proporre le c.d. eccezioni in senso stretto, tra cui c'è sicuramente quella di prescrizione (Cass. Civ. ord. n. 3238/2024; N.
10432/2025).
La Cassazione è granitica su questo punto, laddove ha affermato che: "L'intervento adesivo autonomo del terzo, anche se tardivo, introduce nel processo una domanda nuova e autonoma, rispetto alla quale le altre parti devono essere poste in condizione di difendersi, potendo quindi proporre eccezioni, tra cui quella di prescrizione, pur se la causa sia giunta in fase avanzata"
(Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2018, n. 4063).
E ancora al riguardo ha più volte statuito che: "Il divieto di regressione del processo sancito dall'art. 268 c.p.c. non impedisce al convenuto di svolgere le difese necessarie per contrastare la domanda dell'interveniente principale, ivi comprese le eccezioni di prescrizione o decadenza."
(Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 2016, n. 389).
Orbene, nel caso di specie, la causa è stata introdotta in primo grado da CP_49 CP_42
[...] CP_40 CP_38 Controparte_46 Controparte_1
[...]
CP_44, CP_43 Controparte_39 Controparte_47 Controparte_45 Pt_5
Controparte_41 nei confronti dei quali le amministrazioni Parte_5 Parte_6 e convenute, nella comparsa di costituzione, hanno tempestivamente sollevato l'eccezione di prescrizione, disattesa dal primo Giudice in ragione dell'accertata sussistenza di atti interruttivi del decorso del termine.
Successivamente, in seguito all'intervento volontario in causa degli altri medici, avvenuto con la comparsa del 22 ottobre 2015, già all'udienza del 26.10.2015,l'Avvocato di Stato, che vi presenziava, ha immediatamente eccepito la prescrizione, dichiarando espressamente di
"estendere nei confronti degli intervenienti tutte le difese ed eccezioni sollevate nei confronti degli originari attori tra cui l'eccezione di prescrizione dei crediti vantati dagli intervenienti".
L'estensione dell'eccezione di prescrizione ( tempestivamente sollevata in comparsa di risposta nei confronti degli originari attori) nel primo atto difensivo successivo all'intervento, ossia all'udienza del 26.10.2015, è, pertanto, pienamente ammissibile (Cass.315/2012), anche a prescindere dall'ulteriore proposizione in seno alle note difensive (v. punto 7), depositate dalle Amministrazioni convenute in data 6.04.2016, nel termine concesso dal decidente per controdedurre rispetto alle domande formulate dagli intervenienti.
Né gli intervenienti potevano pretendere che il primo decidente, a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa erariale, le ammettesse alla prova del contrario, attese le preclusioni istruttorie di cui all'art. 268 c.p.c.
Destituita di fondamento è, infine, la doglianza degli appellanti circa l'omessa contestazione da parte delle convenute dell'avvenuta ricezione delle lettere interruttive, di cui avrebbero semplicemente rilevato l'erronea indicazione del destinatario.
In realtà, come si desume dalla stessa lettura della comparsa conclusionale delle allora convenute, valorizzata dagli odierni appellanti a sostegno della pretesa mancata contestazione, le amministrazioni (v. pagg. 22 ss. comparsa conclusionale), dopo avere eccepito la prescrizione, hanno affermato che "l'eventuale sussistenza di atti interruttivi dovrà essere valutata con riferimento all'Ente ritenuto passivamente legittimato", assumendo che l'atto erroneamente indirizzato a soggetto diverso dal titolare del rapporto obbligatori dedotto in giudizio non produce effetti interruttivi.
Tale passaggio argomentativo, richiamato dagli appellanti a sostegno del motivo di gravame in esame, mal si concilia con la pretesa mancata contestazione della ricezione delle lettere di messa in mora, atteso l'inequivoco riferimento a “eventuali" atti interruttivi.
Ne discende il rigetto di tutti i motivi di gravame articolati dagli appellanti nel giudizio riunito iscritto al n. 82/2023 R.G. e la conferma nei loro confronti della sentenza impugnata.
Ciò comporta l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato proposto dalle amministrazioni appellate.
§
Restano a questo punto da regolamentare le spese del giudizio.
In proposito, vale rammentare che il provvedimento discrezionale di riunione di più cause -e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa.
(Cass. civ.n. 27295/2022).
Ebbene, avuto riguardo, quanto al giudizio n. 50/23, della parziale riforma della sentenza limitatamente alla posizione di Parte_5 , quest'ultima va condannata al pagamento in favore della controparte pubblica delle spese del primo e del secondo grado, mentre le amministrazioni vanno condannate al pagamento delle spese di questo grado in favore del Pt_6
Quanto, invece, al giudizio riunito rubricato al n. 82/2023 R.G., al rigetto dell'appello segue la condanna degli appellanti, in solido tra loro, al pagamento in favore della controparte pubblica anche delle spese di questo grado di giudizio.
Esse si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed all'entità delle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore").
Ai fini dell' individuazione del valore della controversia, cui rapportare la liquidazione delle spese nel giudizio 50/23 R.G., vale rammentare che in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (art. 103
c.p.c.), caratterizzato da domande di più soggetti contro uno stesso convenuto in base a titoli autonomi anche se della stessa natura, non è applicabile il secondo comma dell'art. 10 c.p.c. (che
è richiamato soltanto dall'art. 104 dello stesso codice, relativo al cumulo oggettivo), sicché il valore delle singole controversie deve essere autonomamente determinato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza promosso dalla società di gestione del servizio idrico, nei cui confronti erano state proposte con un unico atto di citazione plurime domande di indebito arricchimento da parte di più utenti, dichiarando per l'effetto la competenza per valore del Giudice di Pace) (Cass.n. 18166/2023).
Quanto al giudizio 82/23 R.G., va liquidato un compenso unico a carico degli appellanti in solido tra loro, che va rapportato allo scaglione di valore indeterminabile/complessità bassa.
La non particolare complessità delle questioni trattate giustifica, relativamente ad entrambi i giudizi, l'applicazione di parametri inferiori ai medi e prossimi ai minimi.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce "istruttoria e/o ... trattazione", secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non
" modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ." (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
Stante il rigetto dell'appello principale di cui al procedimento riunito n. 82/2023 R.G., deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre, a carico degli appellanti il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di ES, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
50/2023 R.G. cui è riunita la causa iscritta al n. 82/2023 R.G., sull' appello proposto dalla dal Parte_3
, dal Parte_4 Parte_1
in persona dei e dal Controparte_51
[...]
rispettivi rappresentanti legali avverso la sentenza n. 1893/2022, emessa dal Tribunale di ES, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in data 10.11.2022 nell'ambito del giudizio iscritto al n.
4355/2011 R.G. e pubblicata in pari data nonché sull'appello proposto avverso la medesima sentenza da Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 e Controparte_5
entrambi nella qualità di eredi legittimi di Persona_2 Controparte_6 CP_7
,
, Controparte 12 , CP_13
[...] Controparte_8 CP_10 CP_11
[...] Controparte_14 Controparte_15 Controparte_16 Controparte_17
, و
― entrambi nella qualità di CP_18 CP_19 CP_20 e CP_21 و
eredi legittimi di Persona_3 Controparte_22 Controparte_23 CP_24 و[...]
CP_27 CP_28 CP_29 CP_26
, Controparte_30 , CP_31
" Controparte_33 CP_34
, CP_32
[...] و Controparte_35 و Controparte_2
-
nella qualità di erede e legatario di Persona_1 Controparte_36 " Controparte_37
nonché sull'appello incidentale condizionato proposto dalla
[...]
[...] Parte_7
dal Parte_3 , dal Parte_1 Parte_4
in persona dei rispettivi e dal Controparte_51
rappresentanti legali così provvede:
nel giudizio iscritto al n. 50/23 R.G.
1) In parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Parte_1 dal
Parte_4 e dal Parte_3 dal
[...] 2 Controparte_51 in persona dei rispettivi rappresentanti legali ed in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, rigetta la domanda avanzata in primo grado di Parte_5
2) rigetta, per il resto, l'appello;
3) condanna Parte_5 al pagamento della controparte pubblica delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in relazione al primo grado di giudizio in complessivi € 2.700,00 (di cui
€ 500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per quella introduttiva;
€ 900,00 per quella di trattazione ed € 900,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa
(se dovute), in relazione al presente grado in complessivi € 3.100,00 (di cui € 600,00 per la fase di studio;
€ 500,00 per quella introduttiva;
€ 1.000,00 per quella di trattazione ed €
1.000,00 per quella decisoria) oltre rimborso delle spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute);
4) condanna le amministrazioni appellanti al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore di Parte_6 che liquida in complessivi € 1.600,00 (di cui € 300,00 per la fase di studio;
€ 300,00 per quella introduttiva;
€ 900,00 per quella di trattazione ed € 900,00 per quella decisoria) oltre rimborso delle spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute) nel giudizio iscritto al n. 82/23 R.G.;
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma in parte qua la sentenza impugnata;
2) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
3) condanna gli appellanti in solido tra loro, alla rifusione in favore delle Amministrazioni appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 5.300,00
(di cui € 1.100,00 per la fase di studio;
€ 800,00 per quella introduttiva;
€ 1.600,00 per quella di trattazione ed € 1.800,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute);
5) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico degli appellanti, in solido, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in ES nella camera di consiglio del 5 Dicembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino