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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2025, n. 3780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3780 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa TE SI, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento civile iscritto al n. 2472 del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, lesione personale;
nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Gnoni;
Parte_1
- attore - contro rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Serio;
Controparte_1
- convenuta – nonché contro
; Controparte_2
- convenuto contumace -
*****
La domanda risarcitoria formulata nei confronti di è Controparte_1 inammissibile per carenza di legittimazione passiva.
Deve innanzitutto premettersi che, secondo le allegazioni di parte attrice,
[...] si procurava le lesioni lamentate nella presente procedura rimanendo Parte_1 coinvolto in un sinistro stradale causato dalla perdita del controllo del motociclo di sua proprietà e condotto da in totale assenza di scontro o qualsivoglia Controparte_2 coinvolgimento di altri veicoli.
L'art. 141, co.1, d.lgs. 209/2005, stabilendo che “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”, prevede una disciplina speciale – aggiuntiva rispetto alla più generale tutela fornita dall'art. 2054 c.c. sulla responsabilità da circolazione dei veicoli – la cui ratio è quella di agevolare il risarcimento del terzo trasportato consentendogli di agire direttamente verso la compagnia assicurativa del vettore, esonerandolo altresì dall'onere di provare la distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Ciò sulla base del principio solidaristico vulneratus ante omnia reficiendus, enunciato in ambito europeo dalla Corte di Giustizia nella pronuncia Churchill Insurance vs KI dell'1.12.2011, secondo cui “il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identità del conducente” (Cass. civ. n. 16181/2015).
Ciò detto, tuttavia, i giudici di piazza Cavour hanno altresì recentemente chiarito, con la sentenza n. 25033/2019, che il presupposto fondamentale per l'operatività di tale forma di tutela “rafforzata” per il terzo trasportato è l'effettivo verificarsi di un sinistro che abbia coinvolto due o più veicoli, pur non essendo necessario che fra questi si verifichi uno scontro, permettendo alla norma di operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2054, co. 2, c.c.
“D'altra parte, è la stessa formulazione testuale dell'art. 141, d.lgs. 209/2005, a suggerire tale lettura che esige il "coinvolgimento" di (almeno) due veicoli, soprattutto nel suo riferimento espresso (comma 1) alla possibilità di esercizio dell'azione "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (…) oltre all'argomento "letterale" appena illustrato (ed al quale, per vero, potrebbe aggiungersi quello ulteriore, di eguale natura, basato sul rilievo che la norma "de qua" non fa semplicemente riferimento al "trasportato", ma lo qualifica come "terzo", con formulazione che pare alludere alla sua "alterità" rispetto ad almeno altri due soggetti),
l'opzione ermeneutica fatta propria da questo collegio, secondo cui l'azione diretta del terzo trasportato presuppone un sinistro in cui siano "coinvolti" - nel senso dianzi chiarito - almeno due veicoli, trova conforto anche in un argomento di natura "teleologica". Invero, la necessità di semplificare, sul piano dell'onere probatorio, la posizione del terzo trasportato – sostanzialmente facendogli carico solo di provare l'esistenza del danno e la circostanza dell'avvenuto trasporto a bordo del veicolo incidentato (ferma restando la possibilità, per l'assicuratore del vettore, di fornire la prova esonerativa costituita dal
"caso fortuito", da intendersi anche come dimostrazione della "totale assenza di responsabilità del proprio assicurato"; cfr. Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2019, n. 4147,
Rv. 652744-01) - si giustifica, per l'appunto, in presenza di situazioni in cui i veicoli coinvolti nel sinistro siano almeno due. È, infatti, proprio in questo caso che la ricostruzione della dinamica del sinistro (e delle, eventualmente differenti, responsabilità dei conducenti) rischia di ritardare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria del trasportato e, dunque, di pregiudicare il principio solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus". Analoga esigenza, per contro, non si pone in casi - come quello presente - in cui il veicolo coinvolto nel sinistro sia solo quello a bordo del quale viaggiava, in posizione diversa da quella di conducente (potendo, invero, trattarsi persino dello stesso proprietario del mezzo, se, appunto, trasportato;
cfr. Cass. Sez. 3, ord. 19 gennaio 2018, n. 1269, Rv.
647359-01) il soggetto danneggiato, il quale, per vero, può sempre avvalersi, nella prospettiva di un alleggerimento del proprio onere probatorio, del disposto di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ. Da tempo, infatti, questa Corte ha chiarito che "l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito", con la conseguenza che "il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 26 ottobre 1998, n. 10629, Rv. 520101-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 30 gennaio 2006, n. 1873, Rv.
590676-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2006, n. 13130, Rv. 590621-01; Cass. Sez. 3, sent.
23 giugno 2009, n. 14644, Rv. 608619-01; Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2010, n. 14068, Rv.
613575-01)”.
Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (Cass. n. 35318/2022).
Orbene, secondo gli ultimi arresti della Suprema Corte, nel caso di sinistro in cui sia coinvolto un solo veicolo, al trasportato danneggiato spetta solo l'azione diretta di cui all'art. 144 cod. ass., azionabile nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nel qual caso occorre tuttavia dimostrare la colpa del conducente del veicolo antagonista o comunque coinvolto, nel caso di specie neppure allegata – ciò che sembra rendere inapplicabile anche il richiamo a tale fattispecie. Con la conseguenza che il terzo trasportato danneggiato da un sinistro che abbia coinvolto un solo veicolo potrà avvalersi esclusivamente dell'art. 2054 c.c. che esprime dei principi generali che possono applicarsi a tutti i soggetti coinvolti nella circolazione, compresi i trasportati.
Ferma dunque la declaratoria di inammissibilità della domanda nei confronti dell'impresa assicuratrice, carente di legittimazione passiva, il giudizio dovrà proseguire nei soli confronti del convenuto contumace, come da separata ordinanza emessa in pari data.
Le spese di lite possono trovare integrale compensazione, dal momento che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva è stata sollevata d'ufficio.
P.Q.M.
- dichiara la domanda inammissibile nei confronti di Controparte_1
- compensa le spese di lite tra l'attore e la convenuta;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 16.12.2025
Il giudice
TE SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice, dott.ssa TE SI, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA PARZIALE nel procedimento civile iscritto al n. 2472 del ruolo generale dell'anno 2025, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, lesione personale;
nella causa civile promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Christian Gnoni;
Parte_1
- attore - contro rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Serio;
Controparte_1
- convenuta – nonché contro
; Controparte_2
- convenuto contumace -
*****
La domanda risarcitoria formulata nei confronti di è Controparte_1 inammissibile per carenza di legittimazione passiva.
Deve innanzitutto premettersi che, secondo le allegazioni di parte attrice,
[...] si procurava le lesioni lamentate nella presente procedura rimanendo Parte_1 coinvolto in un sinistro stradale causato dalla perdita del controllo del motociclo di sua proprietà e condotto da in totale assenza di scontro o qualsivoglia Controparte_2 coinvolgimento di altri veicoli.
L'art. 141, co.1, d.lgs. 209/2005, stabilendo che “salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo”, prevede una disciplina speciale – aggiuntiva rispetto alla più generale tutela fornita dall'art. 2054 c.c. sulla responsabilità da circolazione dei veicoli – la cui ratio è quella di agevolare il risarcimento del terzo trasportato consentendogli di agire direttamente verso la compagnia assicurativa del vettore, esonerandolo altresì dall'onere di provare la distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Ciò sulla base del principio solidaristico vulneratus ante omnia reficiendus, enunciato in ambito europeo dalla Corte di Giustizia nella pronuncia Churchill Insurance vs KI dell'1.12.2011, secondo cui “il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all'identità del conducente” (Cass. civ. n. 16181/2015).
Ciò detto, tuttavia, i giudici di piazza Cavour hanno altresì recentemente chiarito, con la sentenza n. 25033/2019, che il presupposto fondamentale per l'operatività di tale forma di tutela “rafforzata” per il terzo trasportato è l'effettivo verificarsi di un sinistro che abbia coinvolto due o più veicoli, pur non essendo necessario che fra questi si verifichi uno scontro, permettendo alla norma di operare anche con riferimento a quella vasta tipologia di sinistri rispetto ai quali non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 2054, co. 2, c.c.
“D'altra parte, è la stessa formulazione testuale dell'art. 141, d.lgs. 209/2005, a suggerire tale lettura che esige il "coinvolgimento" di (almeno) due veicoli, soprattutto nel suo riferimento espresso (comma 1) alla possibilità di esercizio dell'azione "a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro” (…) oltre all'argomento "letterale" appena illustrato (ed al quale, per vero, potrebbe aggiungersi quello ulteriore, di eguale natura, basato sul rilievo che la norma "de qua" non fa semplicemente riferimento al "trasportato", ma lo qualifica come "terzo", con formulazione che pare alludere alla sua "alterità" rispetto ad almeno altri due soggetti),
l'opzione ermeneutica fatta propria da questo collegio, secondo cui l'azione diretta del terzo trasportato presuppone un sinistro in cui siano "coinvolti" - nel senso dianzi chiarito - almeno due veicoli, trova conforto anche in un argomento di natura "teleologica". Invero, la necessità di semplificare, sul piano dell'onere probatorio, la posizione del terzo trasportato – sostanzialmente facendogli carico solo di provare l'esistenza del danno e la circostanza dell'avvenuto trasporto a bordo del veicolo incidentato (ferma restando la possibilità, per l'assicuratore del vettore, di fornire la prova esonerativa costituita dal
"caso fortuito", da intendersi anche come dimostrazione della "totale assenza di responsabilità del proprio assicurato"; cfr. Cass. Sez. 3, sent. 13 febbraio 2019, n. 4147,
Rv. 652744-01) - si giustifica, per l'appunto, in presenza di situazioni in cui i veicoli coinvolti nel sinistro siano almeno due. È, infatti, proprio in questo caso che la ricostruzione della dinamica del sinistro (e delle, eventualmente differenti, responsabilità dei conducenti) rischia di ritardare il soddisfacimento della pretesa risarcitoria del trasportato e, dunque, di pregiudicare il principio solidaristico "vulneratus ante omnia reficiendus". Analoga esigenza, per contro, non si pone in casi - come quello presente - in cui il veicolo coinvolto nel sinistro sia solo quello a bordo del quale viaggiava, in posizione diversa da quella di conducente (potendo, invero, trattarsi persino dello stesso proprietario del mezzo, se, appunto, trasportato;
cfr. Cass. Sez. 3, ord. 19 gennaio 2018, n. 1269, Rv.
647359-01) il soggetto danneggiato, il quale, per vero, può sempre avvalersi, nella prospettiva di un alleggerimento del proprio onere probatorio, del disposto di cui all'art. 2054, comma 1, cod. civ. Da tempo, infatti, questa Corte ha chiarito che "l'art. 2054 cod. civ. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito", con la conseguenza che "il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il comma terzo per far valere quella solidale del proprietario" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 26 ottobre 1998, n. 10629, Rv. 520101-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 30 gennaio 2006, n. 1873, Rv.
590676-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2006, n. 13130, Rv. 590621-01; Cass. Sez. 3, sent.
23 giugno 2009, n. 14644, Rv. 608619-01; Cass. Sez. 3, sent. 11 giugno 2010, n. 14068, Rv.
613575-01)”.
Tale orientamento è stato confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui “L'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (Cass. n. 35318/2022).
Orbene, secondo gli ultimi arresti della Suprema Corte, nel caso di sinistro in cui sia coinvolto un solo veicolo, al trasportato danneggiato spetta solo l'azione diretta di cui all'art. 144 cod. ass., azionabile nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nel qual caso occorre tuttavia dimostrare la colpa del conducente del veicolo antagonista o comunque coinvolto, nel caso di specie neppure allegata – ciò che sembra rendere inapplicabile anche il richiamo a tale fattispecie. Con la conseguenza che il terzo trasportato danneggiato da un sinistro che abbia coinvolto un solo veicolo potrà avvalersi esclusivamente dell'art. 2054 c.c. che esprime dei principi generali che possono applicarsi a tutti i soggetti coinvolti nella circolazione, compresi i trasportati.
Ferma dunque la declaratoria di inammissibilità della domanda nei confronti dell'impresa assicuratrice, carente di legittimazione passiva, il giudizio dovrà proseguire nei soli confronti del convenuto contumace, come da separata ordinanza emessa in pari data.
Le spese di lite possono trovare integrale compensazione, dal momento che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva è stata sollevata d'ufficio.
P.Q.M.
- dichiara la domanda inammissibile nei confronti di Controparte_1
- compensa le spese di lite tra l'attore e la convenuta;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 16.12.2025
Il giudice
TE SI