Articolo 9 della Legge 24 luglio 1957, n. 756
Articolo 8Articolo 10
Versione
15 settembre 1957
Art. 9.
Il personale non di ruolo assistente, di segreteria, tecnico ed ausiliario, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la Scuola normale superiore di Pisa, e' inquadrato dal 1 luglio 1956 nelle categorie di impiego non di ruolo statale previste dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , e dalle successive disposizioni, con l'osservanza delle norme relative ai requisiti richiesti per l'assegnazione delle singole categorie.
Entrata in vigore il 15 settembre 1957