Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 13/01/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL 1110/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile – Lavoro nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 20.11.2024, ha pronunziato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1110/2024 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Clivio
RICORRENTE
contro cod. fisc. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Manni
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Parte_1
- accertarsi e dichiararsi che deve e, pertanto, condannarsi parte convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di € 788,00 lordi o la veriore somma accertanda in corso di causa per le causali di cui in ricorso;
- Oltre rivalutazione monetaria ed interessi;
- Vinte le spese con maggiorazione 30% ex art. 4 c.1 bis DM 55/2014, spese generali, CPA ed IVA;
per parte resistente CP_2
- respingere le istanze istruttorie della ricorrente;
- respingere le domande formulate dalla ricorrente contro la;
CP_3
- con vittoria di spese e compensi, con la maggiorazione del 30% per la redazione degli atti in forma ipertestuale.
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RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. adiva il Tribunale di Ivrea allegando che: Parte_1
a) è dipendente della e presta la propria attività lavorativa presso l'Unità CP_3
Operativa Direzione Medica Ivrea/Cuorgnè (ambulatori) con qualifica di collaboratore professionale sanitario – infermiere e posizione economica Ad10;
b) valutata il 20.4.2021 quale portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, c. 3, l.
104/1992 (doc. 2 ricorrente), a seguito di intervento chirurgico di trapianto renale doppio la ricorrente si assentava dal lavoro dal 17.5.2023 fino al 31.10.2023 per malattia, qualificata nei relativi certificati redatti dal medico di famiglia quale
“Patologia grave che richiede terapia salvavita” (doc. 3 ricorrente);
c) in data 11.7.2023 la ricorrente chiedeva alla il riconoscimento della CP_3 sussistenza di una patologia grave che richiede terapie salvavita ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 CCNL Comparto Sanità (di seguito anche solo CCNL), e il
13.10.2023 il Servizio di Medicina Legale della a seguito della visita CP_3 effettuata in data 2.10.2023, le rilasciava, “ai fini di quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria, e in relazione alla diagnosi di: TRAPIANTO RENALE DOPPIO”, il
“Certificato Medico Gravi Patologie” nel quale affermava la “connotazione di gravità” della patologia da essa sofferta (doc. 4 ricorrente), con esclusione dei giorni di convalescenza;
d) nel periodo luglio - ottobre 2023 la non corrispondeva alla ricorrente CP_3
l'acconto mensile sulla retribuzione di risultato prevista dagli artt. 28 e 29 CCIA del 20.3.2013 (di seguito, “CCIA 2013”, doc. 11 ricorrente).
Contr La ricorrente lamentava l'inadempimento della datrice al pagamento dell'acconto mensile sulla retribuzione di risultato per il periodo luglio – ottobre 2023 (quantificata in € 788,00 lordi) in quanto l'art. 28 CCIA 2013 prevede che non debba essere effettuata alcuna decurtazione di tale componente della retribuzione in caso di assenza da lavoro per sottoposizione a terapie salvavita. La ricorrente evidenziava, inoltre, di aver richiesto sin dal luglio 2023 l'accertamento delle proprie condizioni di salute ai fini dell'applicazione dell'art. 57 CCNL e di essere stata convocata per la visita medica solo tre mesi dopo tale richiesta: riteneva, quindi, che le conseguenze della tardiva convocazione non potessero ricadere su di lei. La ricorrente chiedeva quindi l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
2. Tempestivamente costituitasi in giudizio, la in fatto, da un lato, non CP_3 contestava (anzi, a sua volta allegava) le circostanze in fatto di cui al superiore par. 1 lett. a) – d) e, dall'altro lato, non contestava la correttezza contabile della quantificazione dell'acconto della retribuzione di risultato per il periodo luglio – ottobre 2023 effettuata dalla ricorrente. La resistente chiedeva il rigetto del ricorso in quanto:
Pag. 2 a 8 - l'art. 57, comma 2, CCNL Comparto Sanità – per il caso di specie – esclude che la certificazione dei giorni di assenza per sottoposizione a terapie salvavita possa essere effettuata dal medico di medicina generale;
- il presupposto per l'applicazione dell'art. 28 CCIA 2013 è l'avvenuta attestazione, con le modalità e da parte dei soggetti indicati dall'art. 57 CCNL Comparto Sanità, della sussistenza di patologia grave richiedente terapia salvavita;
- l'art. 57, comma 5, CCNL Comparto Sanità prevede che le conseguenze dell'attestazione della sussistenza della patologia grave che richiede terapie salvavita decorrono non dall'insorgenza della patologia bensì dalla data dell'attestazione stessa, con anche conseguente irrilevanza del tempo intercorrente tra la richiesta della ricorrente di accertamento delle condizioni di salute (luglio 2023) e la data di attestazione di tali condizioni (13.10.2023).
3. Documentalmente istruita la controversia, all'udienza del 20.11.2024 le parti discutevano oralmente la causa che, all'esito della camera di consiglio, veniva decisa come da dispositivo.
*
4. In fatto, le circostanze di cui al par. 1 lett. a) – d) nonché l'ammontare dell'acconto della retribuzione di risultato per il periodo luglio – ottobre 2023 (€ 788,00 lordi) vengono posti a fondamento della decisione in quanto pacifici e, in parte, anche risultanti documentalmente.
5. Occorre richiamare le disposizioni del CCNL Comparto Sanità rilevanti ai fini della decisione.
Art. 56 Assenze per malattia (disposizione conoscibile d'ufficio in applicazione del principio iura novit curia trattandosi di pattuizione collettiva relativa al pubblico impiego privatizzato: cfr. per tutte, Cass. VI-L, 16 settembre 2014, n. 19507 e Cass.
VI-L, 9 marzo 2022, n. 7641)
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso. […]
11. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, fermo restando quanto previsto dall'art. 71 del D.L. n. 112/2008, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni altro compenso accessorio comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza;
nell'ambito di tale periodo, dall'11° giorno di malattia nell'ipotesi di malattie superiori a dieci giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 94, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sue definizioni); b) 90% della retribuzione di cui alla lettera “a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera “a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1; d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;
e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno competono,
Pag. 3 a 8 secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera b, (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell'attività svolta nel corso dell'anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime.
[…]
Art. 57 Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalità di cui al comma 2, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero, di day – hospital o accesso ambulatoriale e convalescenza post intervento nonché i giorni di assenza dovuti all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il dipendente ha diritto all'intero trattamento economico di cui al comma 11 lett. a) dell'art. 56 (Assenze per malattia).
2. L'attestazione della sussistenza delle patologie di cui al comma 1 deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali o dagli istituti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacità lavorativa.
4. I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, al day – hospital o accesso ambulatoriale, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi precedenti, sono debitamente certificati dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strutture accreditate ove è stata effettuata la terapia o dal medico competente. Il periodo di convalescenza post-intervento è certificato anche dal medico di medicina generale.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, dalla data dell'attestazione di cui al comma 2, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente contratto collettivo nazionale.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 43 (Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita) del CCNL 21 maggio 2018.
6. Di seguito, sono riportati gli articoli del CCIA 2013 rilevanti ai fini della decisione
(doc. 11 ricorrente).
Art. 28 Assenze dal servizio
1. La retribuzione di risultato non compete nei periodi di assenza dal servizio che non danno diritto alla retribuzione. […]
Pag. 4 a 8
2. Fermo restando quanto sopra, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, si disciplinano, come segue, le assenze dal servizio effettuate dai dipendenti: […]
b) Malattia la retribuzione di risultato è decurtata in ragione di 1/360 per ogni giorno di malattia, fatti salvi i primi 30 giorni (rapportati al periodo lavorato). I giorni di malattia sono calcolati cumulativamente nell'anno ai fini della decurtazione. L'acconto viene sospeso, in via cautelare, dopo 30 giorni di malattia.
Ai fini della decurtazione, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia le assenze effettuate per le seguenti fattispecie: […]
– terapie salvavita […]
Art. 29 Attribuzione della quota di risultato al singolo dipendente
1. La quota annua massima attribuibile al singolo dipendente è definita dalla contrattazione integrativa per ogni Categoria.
2. Tutti i dipendenti dell' appartenenti alla medesima categoria possono CP_3 percepire, quale importo massimo, la quota di cui al precedente comma 1.
3. La quota di cui al comma 1 viene attribuita sulla base di:
a) grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Struttura di appartenenza, nell'ambito del processo di budget: ove gli obiettivi siano raggiunti in misura inferiore al 100%, la quota sarà proporzionalmente ridotta;
b) eventuali assenze dal servizio che determinano una decurtazione sulla retribuzione di risultato, come individuate al precedente articolo 28;
c) valutazione individuale: la quota annua è attribuita proporzionalmente al punteggio conseguito con la scheda di valutazione individuale.
4. La quota annua di retribuzione di risultato è erogata con le seguenti modalità:
- quota parte attraverso acconti mensili definiti per ogni Categoria di personale;
- saldo annuale a seguito delle procedure di verifica e valutazione di cui al punto d), del precedente articolo 26. […]
7. Dall'art. 28, comma 1, CCIA 2013 risulta che la regola generale è che retribuzione di risultato non è corrisposta se non si ha diritto alla retribuzione. Ne deriva che, come regola generale, l'assenza per malattia comporta la perdita della retribuzione di risultato. Sono previste, tuttavia, specifiche eccezioni.
In primo luogo, i primi trenta giorni di malattia – quale che ne sia la causa – non rilevano (art. 28, comma 2, CCIA 2013). Ciò significa che il dipendente, pur essendo assente da lavoro e dunque pur non avendo diritto alla retribuzione (bensì all'indennità di malattia), può percepire la retribuzione di risultato per i primi trenta giorni di malattia nell'anno.
In secondo luogo, il lavoratore – pur non avendo diritto alla retribuzione (bensì all'indennità di malattia) – ha diritto alla retribuzione di risultato in caso di assenza
Pag. 5 a 8 per la sottoposizione a terapie salvavita;
inoltre, i giorni di assenza per sottoposizione a tali terapie non concorrono a “consumare” i trenta giorni di malattia che consentono di percepire la retribuzione di risultato nonostante si tratti di giorni in cui il lavoratore non ha diritto alla retribuzione (bensì all'indennità di malattia).
8. Ciò posto, è controverso tra le parti la decorrenza della spettanza dell'acconto della retribuzione di risultato qualora l'assenza del lavoratore sia dovuta alla sottoposizione a terapie salvavita nonché il soggetto abilitato ad accertare la sussistenza della necessità di assenza del lavoratore per la sottoposizione a terapie salvavita.
8.1. Secondo la tesi dell' che si fonda sul tenore letterale dell'art. 57 CCNL, CP_3
i soli soggetti abilitati ad accertare lo stato di salute del lavoratore sono quelli di cui all'art. 57, comma 4, CCNL con decorrenza dal rilascio dell'attestazione stessa (art. 57, comma 5, CCNL).
8.2. Secondo la tesi della ricorrente, l'acconto della retribuzione di risultato deve essere corrisposto a partire dall'accertamento della necessità di assenze per terapie salvavita, accertamento che può anche essere effettuato dal medico di medicina generale.
9. Ritiene questo giudice che la domanda della ricorrente fondata, per le ragioni che seguono.
9.1. L' a fondamento della propria posizione richiama il disposto dell'art. 57 CP_3
CCNL. Non ritiene questo giudice che tale pattuizione collettiva sia applicabile al caso di specie.
Tale disposizione, infatti, rileva unicamente per escludere dal periodo di comporto determinati giorni, prevedendo altresì che per tali giorni al dipendente venga riconosciuta non la retribuzione bensì l'indennità di malattia nella misura massima.
Dunque, il tenore letterale della disposizione rende evidente che la sola finalità della procedura ivi prevista è quella dell'esclusione di determinati giorni di assenza di malattia dal periodo di comporto: in mancanza di espressi richiami alla procedura di cui all'art. 57 CCNL, essa non può essere applicata per fini diversi (come le conseguenze sulla retribuzione di risultato dell'assenza per sottoposizione a terapie salvavita) da quelli per cui è stata prevista.
Ulteriore elemento circa la non applicabilità della procedura di cui all'art. 57 CCNL alle conseguenze sulla retribuzione di risultato dell'assenza per sottoposizione a terapie salvavita è dato dal richiamo operato dall'art. 57 CCNL all'art. 56, comma 11, lett. a), CCNL che si riferisce esclusivamente alla “intera retribuzione fissa mensile” con l'espressa esclusione di “ogni altro compenso accessorio comunque denominato”.
Ebbene, la retribuzione di risultato deve essere considerata – ai sensi dell'art. 56, comma 11, lett. a), CCNL (richiamato dall'art. 57, comma 1, CCNL) – un “compenso accessorio” in quanto si tratta di emolumento incerto sia nell'an che nel quantum. Il
Pag. 6 a 8 riconoscimento della retribuzione di risultato, infatti, è subordinato all'esito positivo della valutazione individuale effettuata dal responsabile ed è riconosciuta in misura proporzionale al risultato – espresso in centesimi – della valutazione (cfr. doc. 11 ricorrente).
Risulta quindi confermato che le conseguenze sulla retribuzione di risultato delle assenze per sottoposizione a terapia salvavita esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 57 CCNL, il quale rinviando esclusivamente all'art. 56, comma 11, lett. a) – e non anche alla lett. e) – non disciplina la sorte dei “compensi accessori” a seguito di assenze per cure salvavita da parte del lavoratore.
L'unica disciplina rilevante, dunque, nel caso di specie, è quella posta dal CCIA
2013.
Tale disciplina non prevede alcuna limitazione dei soggetti che possono attestare la necessità di assenza per cure salvavita né prevede espressamente che tale disciplina si applichi con decorrenza dell'attestazione della necessità della sottoposizione a cure salvavita. Ne consegue che non vi sono ragioni per escludere che la valutazione sulla necessità di assenza per sottoposizione a terapie salvavita possa essere svolta dal medico di medicina generale, ferma la possibilità per il datore dissentire da tale valutazione considerato che dalla disciplina collettiva non emerge la volontà delle parti di affidare tale valutazione – in modo vincolante il datore e il lavoratore – a un determinato soggetto;
inoltre, in assenza di specifica pattuizione collettiva, deve ritenersi che tale disciplina si applichi fin dal tempo in cui viene riconosciuta la necessità di assentarsi da lavoro per la sottoposizione a cure salvavita.
Nel caso di specie, dai certificati medici in atti (doc. 3 ricorrente), risulta che la ricorrente, per il periodo luglio – ottobre 2023, era assente per sottoporsi a cure Contr salvavita. Inoltre, non può non evidenziarsi che la resistente avendo sottoposto a visita la ricorrente in data 2.10.2023 per valutare la sussistenza di tale requisito
(necessità di sottoposizione a terapie salvavita) era nelle condizioni di poter specificatamente contestare la mancanza di tale requisito per il periodo anteriore e, tuttavia, nulla ha contestato.
9.2. In assenza di contestazioni sul quantum (€ 788,00 lordi) la domanda di parte ricorrente deve essere integralmente accolta con conseguente condanna dall' CP_3 al pagamento della somma lorda di € 788,00, a titolo di acconto della
[...] retribuzione di risultato per il periodo luglio – ottobre 2023, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo.
10. Le spese seguono la soccombenza e, quindi, vengono integralmente poste a carico della resistente Esse si liquidano sulla base del d.m. 55/2014 – CP_2 scaglione fino a € 1.100 (valore del decisum), tabella cause di lavoro e con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e dei valori minimi per la fase di discussione (stante la natura documentale della controversia, decisa
Pag. 7 a 8 all'esito di un'unica udienza) con esclusione della fase istruttoria non effettivamente svolta – in € 426,00, importo da aumentarsi del 15% (tenuto conto del numero di produzioni effettuate) ex art. 4, comma 1bis, d.m. 55/2014 (€ 63,90). Le spese, quindi, si liquidano in complessivi € 489,90, oltre rimborso forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato (€ 21,50) e spese successive occorrende.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] della somma lorda di € 788,00, a titolo di acconto della retribuzione di Pt_1 risultato, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo;
2) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 [...] delle spese di lite, liquidate in complessivi € 489,90, oltre rimborso Pt_1 forfettario 15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato (€ 21,50) e spese successive occorrende.
Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Ivrea, 20.11.2024
Il Giudice
Andrea Ghio
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