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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/06/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 910/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 910/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. MAZZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA DELLA FORTEZZA 6 50129 FIRENZE presso lo studio dell'avv. BONI GUIDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 7 (C.F. ), Controparte_2
Cont elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE 5 23100 SONDRIO presso CP_2
lo studio dell'avv. MOSTACCHI SILVANA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: retribuzione e contributi sulle seguenti conclusioni.
Per : come da ricorso di appello. Parte_1
Per : Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, per Controparte_1
tutte le causali di cui in narrativa, nel merito, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via incidentale, riformare il capo 4 della sentenza di primo grado in ordine alla refusione delle spese di lite, condannando l'odierna appellante al pagamento delle spese processuali nella misura che sarà ritenuta congrua alla luce del principio della soccombenza e delle vigenti tabelle ministeriali.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, e condanna dell'appellante per lite temeraria, rimettendosi sulla quantificazione alla valutazione equitativa del Giudice.
Per : in via Controparte_2
principale, accogliere l'avversa impugnazione e tutte le avverse domande con contestuale accoglimento dell'appello da questa parte proposto in via incidentale, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro n.
3491/2024, accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la
Sig.ra e la società per il periodo Parte_1 Controparte_1
dal 1.6.2018 al 3.11.2022 e, per l'effetto, condannare la società suddetta, in persona del legale rappresentante, Sig. al pagamento all' CP_4 CP_2
dell'importo di € 32.584,87 a titolo di contribuzione omessa oltre compensi di pagina 2 di 7 riscossione e somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo effettivo, ovvero al pagamento di quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 3491 del 9.7.2024 il tribunale Milano dr.ssa Chiara Colosimo ha respinto le domande della ricorrente, volte ad accertare l'unicità del rapporto di lavoro subordinato dal 1.9.2015 al 3.11.2022 con la conseguente condanna al pagamento della somma di € 58.163,71 per retribuzioni, con riconoscimento dell'inquadramento superiore al 7 livello CCNL di categoria e con la richiesta di regolarizzazione contributiva in favore di di cui era disposta la chiamata in causa. CP_2
Le domande di di accertamento del debito contributivo di 32.584,87 in CP_2
conseguenza del rapporto di lavoro rivendicato dalla ricorrente era respinto per rigetto della domanda del lavoratore.
La ricorrente ha sostenuto di essere stata assunta dalla convenuta in data 1.9.2015 e che il rapporto si era protratto fino al 3.1.2022 data di sua dimissione, in quanto ella non aveva percepito le retribuzioni dal giugno 2018 sino alla data di cessazione del rapporto per l'avvenuta dimissione.
La convenuta ha invece affermato che il rapporto di lavoro si sarebbe concluso consensualmente nel maggio 2018 e che le spettanze retributive arretrate per il periodo sarebbero state oggetto di rateazione concordata fra le parti versate dalla datrice di lavoro in rate uguali di 750 euro e due di 850 in data successiva al maggio 2018 a copertura dei crediti retributivi anteriori alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il primo giudice ha rilevato che da un punto di vista formale/documentale la cessazione del rapporto di lavoro ad non era mai stata comunicata dalla società convenuta CP_2
come precisato da in sede di costituzione in giudizio e la ricorrente era stata CP_2
inserita nella pubblicazione on line quale soggetto referente con mail CP_1
aziendale. pagina 3 di 7 Tuttavia il primo giudice pur considerando tali circostanze utili in via indiziaria, non ha ritenuto provato in giudizio l'effettivo svolgimento della prestazione di lavoro invocata dalla ricorrente, in quanto in ricorso non erano state formulate idonee richieste istruttorie orali per le quali la parte ricorrente aveva formulato capitolazioni del tutto generiche e prive di rilevanza ai fini di puntuale prova delle allegazioni difensive volte a confermare lo svolgimento effettivo della prestazione.
La stessa ricorrente – afferma il primo giudice in sentenza – non ha affatto indicato alcun testimone (cliente fornitore collega od altro) limitandosi a richiedere la generica testimonianza di tutti i clienti e fornitori della società convenuta e tutti i colleghi ed ex colleghi.
A tale rilievo di carenza nell'offerta probatoria delle allegazioni di prestazione di lavoro della ricorrente, il primo giudice ha altresì evidenziato che la documentazione prodotta in atti era altresì carente perché pur richiamata in elenco nel ricorso introduttivo, non trovava riscontro nel fascicolo di parte telematico e ciò impediva ogni accertamento di fatto su tali documenti.
Il primo giudice ha altresì accolto la tesi della società convenuta in merito ai pagamenti successivi al maggio 2018 siccome giustificati da accordo di rateazione allegato dalla convenuta per il versamento delle retribuzioni anteriori non pagate alla data di cessazione del rapporto del maggio 2018.
Il primo giudice ha escluso la tesi della ricorrente secondo cui tali pagamenti successivi dimostravano la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al novembre 2022, in considerazione del diverso importo di tali pagamenti periodici rispetto alle buste paga anteriori al maggio 2018.
Concludeva il primo giudice che in base a tali circostanze e considerazioni ritiene provato che pur in via del tutto irrituale il rapporto di lavoro si sia concluso in concreto nel maggio 2018, non ritenendo che l'omissione della comunicazione obbligatoria della cessazione del rapporto di lavoro ad possa determinare – oltre i rimedi CP_2 pagina 4 di 7 sanzionatori specifici per tali omissioni previsti dalla legge – anche un accertamento concreto della prosecuzione del rapporto di lavoro di cui non è stata fornita alcuna idonea prova in giudizio.
Ha appellato la sentenza la parte ricorrente, formulando una serie di denunce di manchevolezze del giudice quanto a istruttoria e mancata valutazione di documenti (di cui afferma la presenza in atti del giudizio), ma senza alcuna specifica critica alla motivazione della sentenza.
Si è costituita in giudizio la società appellata chiedendo la conferma della sentenza e proponendo appello incidentale in merito alla liquidazione delle spese del primo grado ritenuta inferiore al minimo tariffario rispetto allo scaglione di valore di riferimento
(13.395) e senza considerare l'aumento del 30 % per l'utilizzo di tecniche informatiche.
Si è costituito chiedendo l'accoglimento dell'appello principale, impugnando la CP_2
sentenza in via incidentale per la condanna della società appellata al pagamento delle contribuzioni accertate in sede ispettiva ed oggetto di accertamento notificato in CP_2
data 29.12.2023 e non impugnato dalla società appellata.
L'appello principale e l'appello incidentale di sono infondati. CP_2
Va detto preliminarmente come l'appello principale sia del tutto privo dei requisiti di legge di cui all'art. 434 cpc, in quanto lo stesso è stato formulato in maniera irrituale non proponendo neppure una qualche accennata critica alla motivazione resa in sentenza, ma solo denunciando una serie di mancanze istruttorie ed errori della sentenza che non hanno trovato alcuna motivazione critica nel ricorso di appello.
La sentenza di primo grado si è dilungata nell'evidenziare in motivazione le carenze probatorie offerte dal ricorso introduttivo ed il convincimento del giudice che pur in presenza di elementi indiziari documentali, lo hanno tuttavia indotto ad escludere provato il rapporto di lavoro invocato pur in presenza di formale sua prosecuzione verso gli enti previdenziali.
pagina 5 di 7 A tale puntuale motivazione resa dal primo giudice in sentenza, non ha fatto riscontro alcuna critica nell'atto di impugnazione rendendo in tal modo incomprensibili le ragioni dell'impugnazione medesima.
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
Per quanto attiene l'appello incidentale della società appellata in merito alla denunciata liquidazione delle spese di lite di primo grado al di sotto dei minimi tariffari, la sentenza non appare coerente nella liquidazione della somma di € 3.000 a titolo di spese del grado con il valore della domanda, pertanto va rimodulata la liquidazione delle spese del primo grado applicando al valore medio la riduzione del 50% ex art. 4 comma 1 DM 147/2022
e con la riduzione ulteriore per la non complessità delle questioni trattate.
L'appello incidentale di di accertamento delle contribuzioni dovute dalla società CP_2
appellata ed oggetto di accertamento previdenziale non impugnato dalla stessa società debitrice, è conseguente al rigetto della domanda principale di cui all'appello principale.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del
DM 147/2022 negli importi indicati in dispositivo così ritenuti congrui al valore, all'attività ed alla non complessità delle questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
In parziale riforma della sentenza n. 1612/2024 del Tribunale di Milano condanna l'appellante principale e l' in solido fra loro alle spese di primo grado che si CP_2
liquidano nell'importo di € 5.500 oltre accessori di legge e rimborso forfettario.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Condanna l'appellante principale ed alle spese del presente grado che liquida in € CP_2
5.000,00 € oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge con distrazione in favore dell'avv. Boni Guido dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale ed dell'ulteriore importo a CP_2
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Milano, 13.2.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Susanna Mantovani Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 910/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Indirizzo Telematico presso lo studio dell'avv. MAZZI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 P.IVA_1
VIA DELLA FORTEZZA 6 50129 FIRENZE presso lo studio dell'avv. BONI GUIDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 7 (C.F. ), Controparte_2
Cont elettivamente domiciliato in VIA XXV APRILE 5 23100 SONDRIO presso CP_2
lo studio dell'avv. MOSTACCHI SILVANA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: retribuzione e contributi sulle seguenti conclusioni.
Per : come da ricorso di appello. Parte_1
Per : Voglia, l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, per Controparte_1
tutte le causali di cui in narrativa, nel merito, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via incidentale, riformare il capo 4 della sentenza di primo grado in ordine alla refusione delle spese di lite, condannando l'odierna appellante al pagamento delle spese processuali nella misura che sarà ritenuta congrua alla luce del principio della soccombenza e delle vigenti tabelle ministeriali.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, e condanna dell'appellante per lite temeraria, rimettendosi sulla quantificazione alla valutazione equitativa del Giudice.
Per : in via Controparte_2
principale, accogliere l'avversa impugnazione e tutte le avverse domande con contestuale accoglimento dell'appello da questa parte proposto in via incidentale, in integrale riforma della sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro n.
3491/2024, accertando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la
Sig.ra e la società per il periodo Parte_1 Controparte_1
dal 1.6.2018 al 3.11.2022 e, per l'effetto, condannare la società suddetta, in persona del legale rappresentante, Sig. al pagamento all' CP_4 CP_2
dell'importo di € 32.584,87 a titolo di contribuzione omessa oltre compensi di pagina 2 di 7 riscossione e somme aggiuntive maturate e maturande sino al saldo effettivo, ovvero al pagamento di quella diversa somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 3491 del 9.7.2024 il tribunale Milano dr.ssa Chiara Colosimo ha respinto le domande della ricorrente, volte ad accertare l'unicità del rapporto di lavoro subordinato dal 1.9.2015 al 3.11.2022 con la conseguente condanna al pagamento della somma di € 58.163,71 per retribuzioni, con riconoscimento dell'inquadramento superiore al 7 livello CCNL di categoria e con la richiesta di regolarizzazione contributiva in favore di di cui era disposta la chiamata in causa. CP_2
Le domande di di accertamento del debito contributivo di 32.584,87 in CP_2
conseguenza del rapporto di lavoro rivendicato dalla ricorrente era respinto per rigetto della domanda del lavoratore.
La ricorrente ha sostenuto di essere stata assunta dalla convenuta in data 1.9.2015 e che il rapporto si era protratto fino al 3.1.2022 data di sua dimissione, in quanto ella non aveva percepito le retribuzioni dal giugno 2018 sino alla data di cessazione del rapporto per l'avvenuta dimissione.
La convenuta ha invece affermato che il rapporto di lavoro si sarebbe concluso consensualmente nel maggio 2018 e che le spettanze retributive arretrate per il periodo sarebbero state oggetto di rateazione concordata fra le parti versate dalla datrice di lavoro in rate uguali di 750 euro e due di 850 in data successiva al maggio 2018 a copertura dei crediti retributivi anteriori alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il primo giudice ha rilevato che da un punto di vista formale/documentale la cessazione del rapporto di lavoro ad non era mai stata comunicata dalla società convenuta CP_2
come precisato da in sede di costituzione in giudizio e la ricorrente era stata CP_2
inserita nella pubblicazione on line quale soggetto referente con mail CP_1
aziendale. pagina 3 di 7 Tuttavia il primo giudice pur considerando tali circostanze utili in via indiziaria, non ha ritenuto provato in giudizio l'effettivo svolgimento della prestazione di lavoro invocata dalla ricorrente, in quanto in ricorso non erano state formulate idonee richieste istruttorie orali per le quali la parte ricorrente aveva formulato capitolazioni del tutto generiche e prive di rilevanza ai fini di puntuale prova delle allegazioni difensive volte a confermare lo svolgimento effettivo della prestazione.
La stessa ricorrente – afferma il primo giudice in sentenza – non ha affatto indicato alcun testimone (cliente fornitore collega od altro) limitandosi a richiedere la generica testimonianza di tutti i clienti e fornitori della società convenuta e tutti i colleghi ed ex colleghi.
A tale rilievo di carenza nell'offerta probatoria delle allegazioni di prestazione di lavoro della ricorrente, il primo giudice ha altresì evidenziato che la documentazione prodotta in atti era altresì carente perché pur richiamata in elenco nel ricorso introduttivo, non trovava riscontro nel fascicolo di parte telematico e ciò impediva ogni accertamento di fatto su tali documenti.
Il primo giudice ha altresì accolto la tesi della società convenuta in merito ai pagamenti successivi al maggio 2018 siccome giustificati da accordo di rateazione allegato dalla convenuta per il versamento delle retribuzioni anteriori non pagate alla data di cessazione del rapporto del maggio 2018.
Il primo giudice ha escluso la tesi della ricorrente secondo cui tali pagamenti successivi dimostravano la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al novembre 2022, in considerazione del diverso importo di tali pagamenti periodici rispetto alle buste paga anteriori al maggio 2018.
Concludeva il primo giudice che in base a tali circostanze e considerazioni ritiene provato che pur in via del tutto irrituale il rapporto di lavoro si sia concluso in concreto nel maggio 2018, non ritenendo che l'omissione della comunicazione obbligatoria della cessazione del rapporto di lavoro ad possa determinare – oltre i rimedi CP_2 pagina 4 di 7 sanzionatori specifici per tali omissioni previsti dalla legge – anche un accertamento concreto della prosecuzione del rapporto di lavoro di cui non è stata fornita alcuna idonea prova in giudizio.
Ha appellato la sentenza la parte ricorrente, formulando una serie di denunce di manchevolezze del giudice quanto a istruttoria e mancata valutazione di documenti (di cui afferma la presenza in atti del giudizio), ma senza alcuna specifica critica alla motivazione della sentenza.
Si è costituita in giudizio la società appellata chiedendo la conferma della sentenza e proponendo appello incidentale in merito alla liquidazione delle spese del primo grado ritenuta inferiore al minimo tariffario rispetto allo scaglione di valore di riferimento
(13.395) e senza considerare l'aumento del 30 % per l'utilizzo di tecniche informatiche.
Si è costituito chiedendo l'accoglimento dell'appello principale, impugnando la CP_2
sentenza in via incidentale per la condanna della società appellata al pagamento delle contribuzioni accertate in sede ispettiva ed oggetto di accertamento notificato in CP_2
data 29.12.2023 e non impugnato dalla società appellata.
L'appello principale e l'appello incidentale di sono infondati. CP_2
Va detto preliminarmente come l'appello principale sia del tutto privo dei requisiti di legge di cui all'art. 434 cpc, in quanto lo stesso è stato formulato in maniera irrituale non proponendo neppure una qualche accennata critica alla motivazione resa in sentenza, ma solo denunciando una serie di mancanze istruttorie ed errori della sentenza che non hanno trovato alcuna motivazione critica nel ricorso di appello.
La sentenza di primo grado si è dilungata nell'evidenziare in motivazione le carenze probatorie offerte dal ricorso introduttivo ed il convincimento del giudice che pur in presenza di elementi indiziari documentali, lo hanno tuttavia indotto ad escludere provato il rapporto di lavoro invocato pur in presenza di formale sua prosecuzione verso gli enti previdenziali.
pagina 5 di 7 A tale puntuale motivazione resa dal primo giudice in sentenza, non ha fatto riscontro alcuna critica nell'atto di impugnazione rendendo in tal modo incomprensibili le ragioni dell'impugnazione medesima.
“Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018).
Per quanto attiene l'appello incidentale della società appellata in merito alla denunciata liquidazione delle spese di lite di primo grado al di sotto dei minimi tariffari, la sentenza non appare coerente nella liquidazione della somma di € 3.000 a titolo di spese del grado con il valore della domanda, pertanto va rimodulata la liquidazione delle spese del primo grado applicando al valore medio la riduzione del 50% ex art. 4 comma 1 DM 147/2022
e con la riduzione ulteriore per la non complessità delle questioni trattate.
L'appello incidentale di di accertamento delle contribuzioni dovute dalla società CP_2
appellata ed oggetto di accertamento previdenziale non impugnato dalla stessa società debitrice, è conseguente al rigetto della domanda principale di cui all'appello principale.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del
DM 147/2022 negli importi indicati in dispositivo così ritenuti congrui al valore, all'attività ed alla non complessità delle questioni di diritto trattate.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
In parziale riforma della sentenza n. 1612/2024 del Tribunale di Milano condanna l'appellante principale e l' in solido fra loro alle spese di primo grado che si CP_2
liquidano nell'importo di € 5.500 oltre accessori di legge e rimborso forfettario.
Conferma le restanti statuizioni di merito.
Condanna l'appellante principale ed alle spese del presente grado che liquida in € CP_2
5.000,00 € oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge con distrazione in favore dell'avv. Boni Guido dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale ed dell'ulteriore importo a CP_2
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Milano, 13.2.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
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