TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5361 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25047/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Francesca Reale Giudice relatore dott. Mario Fucito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25047 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(c.f. ), in persona del Curatore Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Giuseppina Parrilli
(c.f. ), con studio in Salerno, in Corso Garibaldi, n. 148; C.F._1
ATTORE
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Maria Rosaria Salzano (c.f.
, con studio in Salerno, alla Via Roma, n. 288; C.F._3
pagina 1 di 11 , nato in [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._4
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Michele Scafuro (c.f.
), con studio in Fisciano (SA), alla Via Consortile, n. 56; CodiceFiscale_5
CONVENUTI nonché
(c.f. ). Controparte_2 C.F._6
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.10.2024, disposta in modalità cartolare, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riportandosi ai propri pregressi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate: parte attrice: “Chiede in via preliminare che il Giudice voglia ammettere la chiesta C.T.U. per confermare la domanda, in mancanza, chiede che il Giudice, Voglia proporre alle parti una soluzione conciliativa. In mancanza si riporta alle conclusioni rassegnate in citazione che si abbiano qui per integralmente trascritte”, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinte e disattese tutte le avverse e/o diverse domande, eccezioni e conclusioni, così provvedere: accogliere la presente domanda e, per l'effetto, a) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, ciascuno per quanto di ragione e nelle qualità indicate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 146 L.F. in correlazione con gli artt. 2043, 2476 C.C., 2391- 2392 - 2393 - 2394 - 2394 bis
C.C. - ed artt. 216 e 219 L.F., per tutte le condotte commissive ed omissive dedotte nel presente atto di citazione, determinative del dissesto della società; b) condannare: CP_2
(Codice Fiscale: , in qualità di socio e, a far data dal 01/02/2011
[...] C.F._6
al 30.07.2020, Amministratore unico, Codice Fiscale: Parte_2 C.F._7
) in qualità di socio, nonché in solido con (Codice Fiscale:
[...] CP_1 [...]
) quale amministratore della società fallita fino al 30.01.2011 nonché quale C.F._8
Amministratore IC della R.B. Costruzioni S.r.l. alla data del 30.09.2012, data della emissione di fatture e consequenziale indebita compensazione per beni risultati distratti, tutti in solido tra loro, al risarcimento in favore del in persona del Curatore, dei danni Parte_1 arrecati al patrimonio sociale quantificati in €. 2.384.136,43, pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare o alla somma di €. 849.211,60 secondo il criterio cd. differenziale dei netti
pagina 2 di 11 patrimoniali e/o al danno arrecato dalle specifiche operazioni dannose, quantificate in
€.661.639,11 o alla maggiore o minore misura che dovesse essere accertata, all'esito della istruttoria processuale, anche a mezzo di CTU, se ritenuta necessaria dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione, come per legge;
c) condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e compensi processuali in favore del istante, oltre accessori Parte_1
tutti di legge”; per il convenuto “Chiede che l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni deduzione CP_1
e richiesta di controparte, voglia accogliere le seguenti conclusioni: in via principale, preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda spiegata dalla curatela della nei confronti del sig. nella sua qualità di Parte_1 CP_1
amministratore della R.B. Costruzioni S.r.l. per carenza di legittimazione attiva del fallimento e per carenza di legittimazione passiva del sig. nella qualità innanzi indicata;
in via CP_1
subordinata ed ancora in via pregiudiziale e preliminare con riferimento alla domanda spiegata dalla curatela della nei confronti del sig. nella sua qualità di Parte_1 CP_1 amministratore della R.B. Costruzioni S.r.l., dichiarare l'incompetenza del Giudice adito;
ancora in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'intervenuta prescrizione in relazione alle azioni proposte dalla curatela della nei confronti del sig. ; nel merito, Parte_1 CP_1
rigettare tutte le domande proposte nei confronti del sig. perché infondate in fatto CP_1
e in diritto;
in ogni caso, con condanna della curatela al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il curatore del Fallimento della società “ Pt_1
COSTRUZIONI S.R.L.” , fallimento dichiarato con sentenza n. 27/2020 in data 30.07.2020 dal
Tribunale di Salerno, esponeva che:
La era stata costituita in data 26/10/2006, con sede legale in Pellezzano Parte_1
(SA). L'oggetto sociale comprendeva la costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici civili ed industriali, strade, opere d'arte nel sottosuolo, dighe, acquedotti, impianti tecnologici, opere di ingegneria naturalistica, lavori in terra, finiture edili e tecniche, impianti idricosanitari, finiture in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, montaggio di strutture prefabbricate, impianti termici e di condizionamento, impianti elettrici e di telecomunicazione, impianti per pagina 3 di 11 segnaletica stradale e sicurezza del traffico, rilevamenti topografici, opere strutturali speciali, impianti di potabilizzazione e depurazione, demolizione, verde e arredo urbano, pavimentazioni speciali, strutture in legno, coperture speciali, sistemi antirumore, gestione di macchine operatrici per conto terzi, restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela, bonifica di siti, bonifica di siti e beni contenenti amianto, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali, non pericolosi e pericolosi. Il capitale sociale iniziale era di Euro 10.000.000,00, suddiviso in quote paritarie al 50% tra i soci e Controparte_2 Parte_2
L'amministrazione della società era stata affidata inizialmente a nominato CP_1
amministratore unico all'atto della costituzione della società il 26/10/2006. Successivamente, il ruolo di Amministratore IC era stato ricoperto dal socio nominato il Controparte_2
01/02/2018.
Secondo la ricostruzione della curatela , e CP_1 Controparte_2 Parte_2
anche se formalmente con ruoli diversi nel tempo, avevano assunto una funzione centrale nella gestione della società dal 26/10/2006 fino alla data del fallimento (30/07/2020) e si erano resi responsabili ,in concorso tra loro, di una serie di condotte contrarie ai doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto societario cagionando ingenti danni alla società e ai creditori sociali.
In particolare le scritture contabili non erano state aggiornate dalla data del 31/12/2012 fino alla dichiarazione di fallimento del 30/07/2020 e i bilanci erano stati approvati ben oltre i termini previsti dall'art. 2364 c.c. e nonostante le perdite conseguite nell'anno 2012 avessero ridotto il
Capitale Sociale al di sotto del minimo legale di Euro 10.000,00 L'assemblea del 30/08/2014, pur dando atto della necessità di copertura della perdita, non aveva deliberato la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento, né la trasformazione o la messa in liquidazione della società, come richiesto dall'art 2482 bis c.c., il che aveva comportato l'aggravio del dissesto.
Le dichiarazioni fiscali successive all'anno d'imposta 2012 non erano state trasmesse all'Agenzia delle Entrate e dalle domande di ammissione al passivo, emergevano ingenti debiti verso e , tributi, diritti e contributi Controparte_3 Controparte_4
previdenziali ed assistenziali mai versati.Molte operazioni erano state effettuate in contanti oltre la soglia consentita, in violazione della normativa antiriciclaggio e, in data 30.09.12 era stata effettuata un'operazione di acquisto di beni strumentali dalla R.B. Costruzioni S.r.l. del valore pagina 4 di 11 complessivo di Euro 546.809,18 più IVA attuata mediante compensazioni di crediti e debiti con
R.B. Costruzioni S.r.l.
Il Sig. già Amministratore IC della società fallita, risultava essere CP_1
l'Amministratore IC della R.B. Costruzioni S.r.l.. beneficiaria delle compensazioni. Questa operazione era pertanto da ritenersi illecita in quanto volta a disperdere il patrimonio della società in un periodo di crisi per già in crisi, era stata a privata di disponibilità Parte_1
finanziarie e depauperata
L'operazione doveva infatti ritenersi fittizia in quanto dei 99 beni strumentali registrati in contabilità al 31/12/2012, per un valore complessivo di Euro 566.984,18, erano stati rinvenuti solo 25 cespiti, stimati al 22/12/2020 in soli Euro 28.608,00.
La curatela deduceva, inoltre , che La " risultante al 31/12/2012 per Euro 5.255,85 non CP_4 era stata consegnata dall'Amministratore
La curatela esercitava pertanto l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 L.F., anche in correlazione con gli artt. 216 e 219 L.F. e con gli artt. 2476, 2391-2394 bis c.c, nei confronti degli amministratori e dei soci, contestando ai convenuti, ciascuno per quanto di ragione e nelle rispettive qualità: la violazione dei doveri di diligenza nella gestione e dei doveri di controllo , il compimento di operazioni dirette a distrarre, occultare, dissimulare, distruggere e dissipare beni ed utilità anche con finalità preferenziali, e, comunque, di operazioni dirette a ritardare il fallimento, nonché la mancata adozione dei provvedimenti imposti dalla legge a seguito della perdita integrale del capitale sociale verificatasi nel 2012 (artt. 2482 ter, 2484 c.c.),e, infine,
l'operazione di acquisto di beni strumentali da R.B. Costruzioni S.r.l. mediante compensazione, considerata un grave comportamento preferenziale e fonte di danno emergente. Il danno complessivo patito dalla società e dai creditori sociali veniva quantificato dalla curatela in una somma compresa tra un minimo di Euro 849.211,60 (criterio del differenziale dei netti patrimoniali) e un massimo di Euro 2.384.136,43 (criterio del deficit fallimentare), oltre al danno da reato.
Si costituiva tempestivamente il convenuto eccependo l'intervenuta prescrizione CP_1
dell'azione esercitata dal fallimento deducendo di non rivestire più la qualità né di socio né di legale rappresentante dell'impresa fallita a far data dal 01.02.2011. Posto che l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è soggetta a prescrizione quinquennale e quanto pagina 5 di 11 all'azione dei creditori sociali il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei creditori, evidenziava che, in base a quanto ammesso dalla stessa controparte, il "dissesto societario" si è verificato già nell'anno 2012, rispetto a detta azione, dunque, il dies a quo si collocherebbe nel 2012, con conseguente prescrizione di ogni diritto nell'anno 2017. Ugualmente quanto all'operazione di compensazione del 2012 contestava il suo difetto di legittimazione stante la natura di società di capitali della RB
Costruzioni S.r.l., di cui lui era semplicemente il legale rappresentante, e comunque la prescrizione dell'azione rispetto ad una condotta, a lui imputabile solo a titolo di illecito extracontrattuale, risalente al 30.09.12. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto le operazioni contestate e le inadempienze allegate risalivano al periodo tra il 2012 e il 2021, periodo in cui era in carica l'Amministratore IC , con vittoria delle spese di lite. CP_2
Si costituiva deducendo che nessuna specifica condotta era a lui imputabile Parte_2
anche in considerazione del fatto che aveva unicamente rivestito la qualità di socio titolare del
50% del capitale sociale, peraltro solo fino al gennaio 2011, motivo per il quale chiedeva il rigetto della domanda nei suoi confronti.
Non si costituiva in giudizio , cui la citazione era stata ritualmente notificata Controparte_2 ai sensi dell'art 140 c.p.c., che restava contumace.
La domanda è solo parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Va anzitutto ricordato che l'azione ex art. 146 l.f. presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori, le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna. In questo senso la Suprema Corte ha affermato che “L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie (nella specie, verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione
pagina 6 di 11 individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili”. (Cass. civ. Sez. I, 20.09.19 n.
23452; Cass. civ., Sez. I, 20/09/2012 n. 15955; conforme Cass. civ. Sez. I, 21/06/2012, n. 10378).
Tanto premesso l'eccezione di prescrizione svolta dal convenuto rispetto all'azione CP_1
esercitata ex art 146LF è infondata e deve essere rigettata. La curatela ha esercitato l'azione sociale di responsabilità e dei creditori sociali nei confronti degli amministratori . Ebbene il termine di prescrizione quinquennale dell'azione sociale da computarsi a partire dalla cessazione dalla carica era certamente decorso essendo loro cessati dopo l'approvazione del bilancio al
30.01.11, tuttavia non era decorso il termine di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità a tutela dei creditori sociali, da computarsi a partire dal momento in cui si è esteriorizzata la situazione di incapienza, momento che, in difetto di elementi contrari, deve fissarsi nella data del fallimento. Non essendo gli elementi addotti dai convenuti relativi al fatto che la curatela colloca il dissesto nel 2012 idoneo a far ritenere che i creditori potessero conoscere l'incapienza in un momento anteriore a tale data, deve ritenersi che l'inizio del termine di prescrizione quinquennale coincida con la data della dichiarazione di fallimento avvenuta in data
25.07.2020.
La responsabilità dell'amministratore sussiste (i) solo in presenza della violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, (ii) della causazione di un danno al patrimonio sociale e(iii) della presenza di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno, come da sempre rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ogni forma di responsabilità civile.
Una volta individuati quindi i comportamenti violativi, che siano addebitabili agli organi gestori, occorre dedurre e provare che gli stessi abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale ( e quello conseguente alle aspettative dei creditori) e che, come detto, tra condotta e pregiudizi sussista un nesso causale.
Tanto quanto all'azione di responsabilità svolta nei confronti dei convenuti e la CP_5 CP_1
stessa è infondata e deve essere rigettata.
Quanto al convenuto a curatela si limita ad allegare genericamente che quest'ultimo nella Pt_2
sua qualità di socio avrebbe partecipato alla gestione della società: tuttavia, queste affermazioni,
pagina 7 di 11 non avendo il mai rivestito il ruolo di amministratore della società, risultano sfornite di Pt_2
supporto probatorio, con conseguente rigetto della domanda nei suoi confronti.
Quanto al convenuto la domanda è infondata e deve essere rigettata. CP_1
La curatela allega quale unica condotta produttiva di danno relativa al periodo in cui il CP_1
ha rivestito la qualità di amministratore, il maturare di un ingente debito tributario. Tuttavia premesso che il convenuto risponderebbe solo degli interessi e delle sanzioni maturate tra il 2007 ed il 2011, dovendosi addebitare gli interessi e le sanzioni successive all'amministratore CP_2
che fin dal 2012 avrebbe dovuto richiedere il fallimento o la messa in liquidazione della
[...]
società, occorre rilevare che la maggior parte dei ruoli allegati dalla curatela fanno riferimento alle annualità dal 2011 in poi e che, comunque, rispetto alle annualità precedenti, il Parte_1
si è limitato a produrre una ingente mole di documentazione rispetto alla quale manca una indicazione puntuale dei tributi e diritti camerali maturati , nonché degli interessi e delle sanzioni ad essi relativi, eventualmente relativi al periodo durante il quale amministrava la CP_1
società, con la conseguenza che una consulenza tecnica sul punto sarebbe risultata esplorativa.
Per quanto riguarda l'operazione di acquisto di beni strumentali effettuata dalla R.B. Costruzioni
S.r.l., di cui il era amministratore in data 30.09.12 , rilevato che non è stata nemmeno CP_1
specificamente allegato un eventuale ruolo di amministratore di fatto della società da parte del occorre rilevare che l'operazione sarebbe avvenuta in data 30.09.12 , motivo per il quale CP_1 la relativa responsabilità del a titolo di concorso rientrerebbe nella disciplina di cui all'art CP_1
2043 c.c. con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione rispetto a questa operazione è fondata e deve essere accolta. Non potendosi applicare il termine di prescrizione lungo dal momento che, nemmeno al livello di allegazione, è configurabile una ipotesi di reato.
La curatela rispetto all'acquisto di questi beni strumentali ha evidenziato che la stessa aveva dato luogo a due operazioni di compensazione registrate in pari data:
1) una compensazione di Euro 137.695,96. Questa operazione aveva azzerato un "mastrino di credito" acceso per lo stesso importo e aveva generato un controcredito di Euro
19.353,88 sul "mastrino" intestato alla R.B. Costruzioni S.r.l., ma questa volta come fornitore
2) una compensazione di Euro 543.297,03. Questa operazione aveva ridotto un credito che prima ammontava a Euro 664.190,83, portandolo a Euro 120.893,802. pagina 8 di 11 Queste compensazioni avrebbero privato di liquidità la società e soprattutto non avrebbero comportato un reale trasferimento dei beni , beni effettivamente non rinvenuti nel 2020 in sede di inventario. Tuttavia, sebbene questa operazione appaia sospetta, la sua falsità non risulta sufficientemente provata in considerazione del fatto che il trasferimento era annotato nelle scritture contabili del 2012 dall'amministratore cui è, dunque, esclusivamente CP_2
imputabile la sparizione, peraltro riscontrata ben 8 anni dopo, dei beni acquistati.
Il convenuto avrebbe dovuto dimostrare la specifica destinazione di ogni posta CP_2
attiva riportata nelle scritture contabili al 31.12.12 ed in particolare dei beni strumentali acquistati dalla RB Costruzioni S.r.l. dovendosi ritenere, in caso contrario, la sua responsabilità in relazione all'attivo non rinvenuto dal . Nella sua qualità di gestore del patrimonio sociale e, Parte_1
pertanto, di soggetto esposto alla responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla società dagli atti di disposizione di tale patrimonio (anche e soprattutto in ragione della sua valenza quale garanzia per i creditori sociali), non avendo fornito, non costituendosi in giudizio, alcuna spiegazione né alcuna documentazione in ordine alla sorte di questi macchinari ai crediti, il CP_2
deve essere ritenuto responsabile di una condotta distrattiva relativamente ai medesimi.
[...]
L'amministratore ha, infatti, l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio sociale, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento (cfr. Cass. n
16952/2016; Cass. n. 7048/2008 e, in tema di bancarotta fraudolenta, Cass. Pen. n. 12280/2017).
Il danno arrecato dal nel suo complesso, come correttamente ritenuto dalla curatela CP_2
in considerazione del fatto che l'Assemblea dei soci tenuta in data 30.08.14, in sede di approvazione del Bilancio al 31/12/2012, rilevava una perdita superiore a 40.000, 00 euro e dava atto della necessità di provvedere con urgenza alla copertura della perdita, deliberato cui l'Amministratore non dava corso così disattendendo il contenuto dell'art. 2447 del c.c., secondo cui bisognava ricostituire il capitale sociale o deliberare la messa in liquidazione della società, può essere quantificato equitativamente secondo il criterio dei netti patrimoniali.
Applicando il criterio della differenza dei netti patrimoniali, il fallimento ha calcolato il danno derivante dalla prosecuzione dell'attività come la differenza tra il patrimonio netto fallimentare e il patrimonio netto rettificato al 31 dicembre 2012, quantificando tale danno in euro 849.211,60.
pagina 9 di 11 Il patrimonio netto al 31.12.2012, data in cui vi era stata la perdita integrale del capitale sociale,
è stato rettificato in un'ottica liquidatoria, escludendo i valori giustificati unicamente dalla prospettiva della continuità aziendale.
Il confronto con la situazione patrimoniale al momento del fallimento (rappresentata dal deficit fallimentare) consente di apprezzare la diminuzione patrimoniale intervenuta nel periodo di illegittima prosecuzione dell'attività.
Sebbene nel caso di specie vi sia stata una segnalata mancanza delle scritture contabili complete, la curatela è stato in grado, attraverso l'analisi dei bilanci depositati e la rilevazione delle significative omissioni valutative , di ricostruire la situazione patrimoniale al momento della perdita del capitale sociale in modo sufficientemente attendibile.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, il convenuto va condanno Controparte_2 al pagamento in favore della curatela di euro 849.211,60, rivalutata all'attualità in euro
1.036.038,15
Invero, trattandosi di debito di valore - benché derivante da responsabilità per inadempimento contrattuale - l'importo sopra indicato va rivalutato all'attualità sulla base del coefficiente di rivalutazione calcolato dall'Istat dalla data dell'evento che ha cagionato il danno determinato dall'inadempimento alla data del deposito della sentenza.
Nel caso di specie, la rivalutazione deve farsi decorrere dal giorno di verificazione dell'evento dannoso per la società e quindi a far data dal 31.12.2012
Vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte
n.1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati.Tali interessi possono essere determinati al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c., calcolati sulla somma di euro 304154,00 via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, dalla data del 31/12/2012 fino alla data di notifica dell'atto di citazione (22 novembre
2021), mentre per il periodo successivo, sino alla data di deposito della sentenza, tali interessi dovranno essere calcolati al tasso di cui al successivo comma 4 dello stesso art. 1284 c.c., avendo la Suprema Corte chiarito che tale disposizione normativa si applica anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (cfr., Cass. n. 61/2023).
pagina 10 di 11 Gli interessi corrispettivi, invece, che matureranno successivamente al deposito della sentenza, dovranno essere determinati al medesimo tasso da ultimo indicato (art. 1284, comma 4, c.c.).
Le spese di lite seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo. ai sensi del d.m. n.
55/2014 e s.s.m.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
Rigetta la domanda formulata nei confronti di e;
Parte_2 CP_1
Condanna la curatela al pagamento in favore di delle spese e competenze del Parte_2
presente giudizio che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi , oltre rimborso forfettario nella misura del 15% Iva e c.p.a. come per legge
Condanna la curatela al pagamento in favore di delle spese e competenze del CP_1
presente giudizio che liquida in complessivi euro 19.000,00 per compensi , oltre rimborso forfettario nella misura del 15% Iva e c.p.a. come per legge
Accoglie la domanda formulata nei confronti di e per l'effetto condanna il Controparte_2 convenuto al pagamento in favore del della somma già rivalutata di € 1.036.038,15 Parte_1
oltre interessi così come determinati in parte motiva;
Condanna, infine, il convenuto al pagamento in favore del delle Controparte_2 Parte_1
spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessivi euro 19.000,00 per compensi
, oltre C.U, rimborso forfettario nella misura del 15% Iva e c.p.a. come per legge
Napoli, 15.04 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Francesca Reale dott. Salvatore Di Lonardo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Salvatore Di Lonardo Presidente dott. Francesca Reale Giudice relatore dott. Mario Fucito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 25047 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(c.f. ), in persona del Curatore Parte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Giuseppina Parrilli
(c.f. ), con studio in Salerno, in Corso Garibaldi, n. 148; C.F._1
ATTORE
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Maria Rosaria Salzano (c.f.
, con studio in Salerno, alla Via Roma, n. 288; C.F._3
pagina 1 di 11 , nato in [...] il [...] (c.f. ), Parte_2 C.F._4
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata in atti, dall'avv. Michele Scafuro (c.f.
), con studio in Fisciano (SA), alla Via Consortile, n. 56; CodiceFiscale_5
CONVENUTI nonché
(c.f. ). Controparte_2 C.F._6
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 17.10.2024, disposta in modalità cartolare, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riportandosi ai propri pregressi atti ed alle conclusioni ivi rassegnate: parte attrice: “Chiede in via preliminare che il Giudice voglia ammettere la chiesta C.T.U. per confermare la domanda, in mancanza, chiede che il Giudice, Voglia proporre alle parti una soluzione conciliativa. In mancanza si riporta alle conclusioni rassegnate in citazione che si abbiano qui per integralmente trascritte”, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinte e disattese tutte le avverse e/o diverse domande, eccezioni e conclusioni, così provvedere: accogliere la presente domanda e, per l'effetto, a) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti, ciascuno per quanto di ragione e nelle qualità indicate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 146 L.F. in correlazione con gli artt. 2043, 2476 C.C., 2391- 2392 - 2393 - 2394 - 2394 bis
C.C. - ed artt. 216 e 219 L.F., per tutte le condotte commissive ed omissive dedotte nel presente atto di citazione, determinative del dissesto della società; b) condannare: CP_2
(Codice Fiscale: , in qualità di socio e, a far data dal 01/02/2011
[...] C.F._6
al 30.07.2020, Amministratore unico, Codice Fiscale: Parte_2 C.F._7
) in qualità di socio, nonché in solido con (Codice Fiscale:
[...] CP_1 [...]
) quale amministratore della società fallita fino al 30.01.2011 nonché quale C.F._8
Amministratore IC della R.B. Costruzioni S.r.l. alla data del 30.09.2012, data della emissione di fatture e consequenziale indebita compensazione per beni risultati distratti, tutti in solido tra loro, al risarcimento in favore del in persona del Curatore, dei danni Parte_1 arrecati al patrimonio sociale quantificati in €. 2.384.136,43, pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare o alla somma di €. 849.211,60 secondo il criterio cd. differenziale dei netti
pagina 2 di 11 patrimoniali e/o al danno arrecato dalle specifiche operazioni dannose, quantificate in
€.661.639,11 o alla maggiore o minore misura che dovesse essere accertata, all'esito della istruttoria processuale, anche a mezzo di CTU, se ritenuta necessaria dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre interessi e rivalutazione, come per legge;
c) condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e compensi processuali in favore del istante, oltre accessori Parte_1
tutti di legge”; per il convenuto “Chiede che l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni deduzione CP_1
e richiesta di controparte, voglia accogliere le seguenti conclusioni: in via principale, preliminare e pregiudiziale dichiarare inammissibile ed improcedibile la domanda spiegata dalla curatela della nei confronti del sig. nella sua qualità di Parte_1 CP_1
amministratore della R.B. Costruzioni S.r.l. per carenza di legittimazione attiva del fallimento e per carenza di legittimazione passiva del sig. nella qualità innanzi indicata;
in via CP_1
subordinata ed ancora in via pregiudiziale e preliminare con riferimento alla domanda spiegata dalla curatela della nei confronti del sig. nella sua qualità di Parte_1 CP_1 amministratore della R.B. Costruzioni S.r.l., dichiarare l'incompetenza del Giudice adito;
ancora in via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'intervenuta prescrizione in relazione alle azioni proposte dalla curatela della nei confronti del sig. ; nel merito, Parte_1 CP_1
rigettare tutte le domande proposte nei confronti del sig. perché infondate in fatto CP_1
e in diritto;
in ogni caso, con condanna della curatela al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il curatore del Fallimento della società “ Pt_1
COSTRUZIONI S.R.L.” , fallimento dichiarato con sentenza n. 27/2020 in data 30.07.2020 dal
Tribunale di Salerno, esponeva che:
La era stata costituita in data 26/10/2006, con sede legale in Pellezzano Parte_1
(SA). L'oggetto sociale comprendeva la costruzione, manutenzione e ristrutturazione di edifici civili ed industriali, strade, opere d'arte nel sottosuolo, dighe, acquedotti, impianti tecnologici, opere di ingegneria naturalistica, lavori in terra, finiture edili e tecniche, impianti idricosanitari, finiture in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi, montaggio di strutture prefabbricate, impianti termici e di condizionamento, impianti elettrici e di telecomunicazione, impianti per pagina 3 di 11 segnaletica stradale e sicurezza del traffico, rilevamenti topografici, opere strutturali speciali, impianti di potabilizzazione e depurazione, demolizione, verde e arredo urbano, pavimentazioni speciali, strutture in legno, coperture speciali, sistemi antirumore, gestione di macchine operatrici per conto terzi, restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela, bonifica di siti, bonifica di siti e beni contenenti amianto, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali, non pericolosi e pericolosi. Il capitale sociale iniziale era di Euro 10.000.000,00, suddiviso in quote paritarie al 50% tra i soci e Controparte_2 Parte_2
L'amministrazione della società era stata affidata inizialmente a nominato CP_1
amministratore unico all'atto della costituzione della società il 26/10/2006. Successivamente, il ruolo di Amministratore IC era stato ricoperto dal socio nominato il Controparte_2
01/02/2018.
Secondo la ricostruzione della curatela , e CP_1 Controparte_2 Parte_2
anche se formalmente con ruoli diversi nel tempo, avevano assunto una funzione centrale nella gestione della società dal 26/10/2006 fino alla data del fallimento (30/07/2020) e si erano resi responsabili ,in concorso tra loro, di una serie di condotte contrarie ai doveri loro imposti dalla legge e dallo statuto societario cagionando ingenti danni alla società e ai creditori sociali.
In particolare le scritture contabili non erano state aggiornate dalla data del 31/12/2012 fino alla dichiarazione di fallimento del 30/07/2020 e i bilanci erano stati approvati ben oltre i termini previsti dall'art. 2364 c.c. e nonostante le perdite conseguite nell'anno 2012 avessero ridotto il
Capitale Sociale al di sotto del minimo legale di Euro 10.000,00 L'assemblea del 30/08/2014, pur dando atto della necessità di copertura della perdita, non aveva deliberato la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento, né la trasformazione o la messa in liquidazione della società, come richiesto dall'art 2482 bis c.c., il che aveva comportato l'aggravio del dissesto.
Le dichiarazioni fiscali successive all'anno d'imposta 2012 non erano state trasmesse all'Agenzia delle Entrate e dalle domande di ammissione al passivo, emergevano ingenti debiti verso e , tributi, diritti e contributi Controparte_3 Controparte_4
previdenziali ed assistenziali mai versati.Molte operazioni erano state effettuate in contanti oltre la soglia consentita, in violazione della normativa antiriciclaggio e, in data 30.09.12 era stata effettuata un'operazione di acquisto di beni strumentali dalla R.B. Costruzioni S.r.l. del valore pagina 4 di 11 complessivo di Euro 546.809,18 più IVA attuata mediante compensazioni di crediti e debiti con
R.B. Costruzioni S.r.l.
Il Sig. già Amministratore IC della società fallita, risultava essere CP_1
l'Amministratore IC della R.B. Costruzioni S.r.l.. beneficiaria delle compensazioni. Questa operazione era pertanto da ritenersi illecita in quanto volta a disperdere il patrimonio della società in un periodo di crisi per già in crisi, era stata a privata di disponibilità Parte_1
finanziarie e depauperata
L'operazione doveva infatti ritenersi fittizia in quanto dei 99 beni strumentali registrati in contabilità al 31/12/2012, per un valore complessivo di Euro 566.984,18, erano stati rinvenuti solo 25 cespiti, stimati al 22/12/2020 in soli Euro 28.608,00.
La curatela deduceva, inoltre , che La " risultante al 31/12/2012 per Euro 5.255,85 non CP_4 era stata consegnata dall'Amministratore
La curatela esercitava pertanto l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 146 L.F., anche in correlazione con gli artt. 216 e 219 L.F. e con gli artt. 2476, 2391-2394 bis c.c, nei confronti degli amministratori e dei soci, contestando ai convenuti, ciascuno per quanto di ragione e nelle rispettive qualità: la violazione dei doveri di diligenza nella gestione e dei doveri di controllo , il compimento di operazioni dirette a distrarre, occultare, dissimulare, distruggere e dissipare beni ed utilità anche con finalità preferenziali, e, comunque, di operazioni dirette a ritardare il fallimento, nonché la mancata adozione dei provvedimenti imposti dalla legge a seguito della perdita integrale del capitale sociale verificatasi nel 2012 (artt. 2482 ter, 2484 c.c.),e, infine,
l'operazione di acquisto di beni strumentali da R.B. Costruzioni S.r.l. mediante compensazione, considerata un grave comportamento preferenziale e fonte di danno emergente. Il danno complessivo patito dalla società e dai creditori sociali veniva quantificato dalla curatela in una somma compresa tra un minimo di Euro 849.211,60 (criterio del differenziale dei netti patrimoniali) e un massimo di Euro 2.384.136,43 (criterio del deficit fallimentare), oltre al danno da reato.
Si costituiva tempestivamente il convenuto eccependo l'intervenuta prescrizione CP_1
dell'azione esercitata dal fallimento deducendo di non rivestire più la qualità né di socio né di legale rappresentante dell'impresa fallita a far data dal 01.02.2011. Posto che l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è soggetta a prescrizione quinquennale e quanto pagina 5 di 11 all'azione dei creditori sociali il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei creditori, evidenziava che, in base a quanto ammesso dalla stessa controparte, il "dissesto societario" si è verificato già nell'anno 2012, rispetto a detta azione, dunque, il dies a quo si collocherebbe nel 2012, con conseguente prescrizione di ogni diritto nell'anno 2017. Ugualmente quanto all'operazione di compensazione del 2012 contestava il suo difetto di legittimazione stante la natura di società di capitali della RB
Costruzioni S.r.l., di cui lui era semplicemente il legale rappresentante, e comunque la prescrizione dell'azione rispetto ad una condotta, a lui imputabile solo a titolo di illecito extracontrattuale, risalente al 30.09.12. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto le operazioni contestate e le inadempienze allegate risalivano al periodo tra il 2012 e il 2021, periodo in cui era in carica l'Amministratore IC , con vittoria delle spese di lite. CP_2
Si costituiva deducendo che nessuna specifica condotta era a lui imputabile Parte_2
anche in considerazione del fatto che aveva unicamente rivestito la qualità di socio titolare del
50% del capitale sociale, peraltro solo fino al gennaio 2011, motivo per il quale chiedeva il rigetto della domanda nei suoi confronti.
Non si costituiva in giudizio , cui la citazione era stata ritualmente notificata Controparte_2 ai sensi dell'art 140 c.p.c., che restava contumace.
La domanda è solo parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
Va anzitutto ricordato che l'azione ex art. 146 l.f. presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste per la società e per i creditori, le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore. Essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna. In questo senso la Suprema Corte ha affermato che “L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, onde il curatore può formulare istanze risarcitorie (nella specie, verso i sindaci) tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto a quelli della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori;
ma, una volta effettuata la scelta nell'ambito di ogni singola questione, egli soggiace anche agli aspetti eventualmente sfavorevoli dell'azione
pagina 6 di 11 individuata, riguardando le divergenze non solo la decorrenza del termine di prescrizione, ma anche l'onere della prova e l'ammontare dei danni risarcibili”. (Cass. civ. Sez. I, 20.09.19 n.
23452; Cass. civ., Sez. I, 20/09/2012 n. 15955; conforme Cass. civ. Sez. I, 21/06/2012, n. 10378).
Tanto premesso l'eccezione di prescrizione svolta dal convenuto rispetto all'azione CP_1
esercitata ex art 146LF è infondata e deve essere rigettata. La curatela ha esercitato l'azione sociale di responsabilità e dei creditori sociali nei confronti degli amministratori . Ebbene il termine di prescrizione quinquennale dell'azione sociale da computarsi a partire dalla cessazione dalla carica era certamente decorso essendo loro cessati dopo l'approvazione del bilancio al
30.01.11, tuttavia non era decorso il termine di prescrizione quinquennale dell'azione di responsabilità a tutela dei creditori sociali, da computarsi a partire dal momento in cui si è esteriorizzata la situazione di incapienza, momento che, in difetto di elementi contrari, deve fissarsi nella data del fallimento. Non essendo gli elementi addotti dai convenuti relativi al fatto che la curatela colloca il dissesto nel 2012 idoneo a far ritenere che i creditori potessero conoscere l'incapienza in un momento anteriore a tale data, deve ritenersi che l'inizio del termine di prescrizione quinquennale coincida con la data della dichiarazione di fallimento avvenuta in data
25.07.2020.
La responsabilità dell'amministratore sussiste (i) solo in presenza della violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, (ii) della causazione di un danno al patrimonio sociale e(iii) della presenza di un nesso causale tra la violazione dei doveri e la produzione del danno, come da sempre rilevato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ogni forma di responsabilità civile.
Una volta individuati quindi i comportamenti violativi, che siano addebitabili agli organi gestori, occorre dedurre e provare che gli stessi abbiano arrecato un danno al patrimonio sociale ( e quello conseguente alle aspettative dei creditori) e che, come detto, tra condotta e pregiudizi sussista un nesso causale.
Tanto quanto all'azione di responsabilità svolta nei confronti dei convenuti e la CP_5 CP_1
stessa è infondata e deve essere rigettata.
Quanto al convenuto a curatela si limita ad allegare genericamente che quest'ultimo nella Pt_2
sua qualità di socio avrebbe partecipato alla gestione della società: tuttavia, queste affermazioni,
pagina 7 di 11 non avendo il mai rivestito il ruolo di amministratore della società, risultano sfornite di Pt_2
supporto probatorio, con conseguente rigetto della domanda nei suoi confronti.
Quanto al convenuto la domanda è infondata e deve essere rigettata. CP_1
La curatela allega quale unica condotta produttiva di danno relativa al periodo in cui il CP_1
ha rivestito la qualità di amministratore, il maturare di un ingente debito tributario. Tuttavia premesso che il convenuto risponderebbe solo degli interessi e delle sanzioni maturate tra il 2007 ed il 2011, dovendosi addebitare gli interessi e le sanzioni successive all'amministratore CP_2
che fin dal 2012 avrebbe dovuto richiedere il fallimento o la messa in liquidazione della
[...]
società, occorre rilevare che la maggior parte dei ruoli allegati dalla curatela fanno riferimento alle annualità dal 2011 in poi e che, comunque, rispetto alle annualità precedenti, il Parte_1
si è limitato a produrre una ingente mole di documentazione rispetto alla quale manca una indicazione puntuale dei tributi e diritti camerali maturati , nonché degli interessi e delle sanzioni ad essi relativi, eventualmente relativi al periodo durante il quale amministrava la CP_1
società, con la conseguenza che una consulenza tecnica sul punto sarebbe risultata esplorativa.
Per quanto riguarda l'operazione di acquisto di beni strumentali effettuata dalla R.B. Costruzioni
S.r.l., di cui il era amministratore in data 30.09.12 , rilevato che non è stata nemmeno CP_1
specificamente allegato un eventuale ruolo di amministratore di fatto della società da parte del occorre rilevare che l'operazione sarebbe avvenuta in data 30.09.12 , motivo per il quale CP_1 la relativa responsabilità del a titolo di concorso rientrerebbe nella disciplina di cui all'art CP_1
2043 c.c. con la conseguenza che l'eccezione di prescrizione rispetto a questa operazione è fondata e deve essere accolta. Non potendosi applicare il termine di prescrizione lungo dal momento che, nemmeno al livello di allegazione, è configurabile una ipotesi di reato.
La curatela rispetto all'acquisto di questi beni strumentali ha evidenziato che la stessa aveva dato luogo a due operazioni di compensazione registrate in pari data:
1) una compensazione di Euro 137.695,96. Questa operazione aveva azzerato un "mastrino di credito" acceso per lo stesso importo e aveva generato un controcredito di Euro
19.353,88 sul "mastrino" intestato alla R.B. Costruzioni S.r.l., ma questa volta come fornitore
2) una compensazione di Euro 543.297,03. Questa operazione aveva ridotto un credito che prima ammontava a Euro 664.190,83, portandolo a Euro 120.893,802. pagina 8 di 11 Queste compensazioni avrebbero privato di liquidità la società e soprattutto non avrebbero comportato un reale trasferimento dei beni , beni effettivamente non rinvenuti nel 2020 in sede di inventario. Tuttavia, sebbene questa operazione appaia sospetta, la sua falsità non risulta sufficientemente provata in considerazione del fatto che il trasferimento era annotato nelle scritture contabili del 2012 dall'amministratore cui è, dunque, esclusivamente CP_2
imputabile la sparizione, peraltro riscontrata ben 8 anni dopo, dei beni acquistati.
Il convenuto avrebbe dovuto dimostrare la specifica destinazione di ogni posta CP_2
attiva riportata nelle scritture contabili al 31.12.12 ed in particolare dei beni strumentali acquistati dalla RB Costruzioni S.r.l. dovendosi ritenere, in caso contrario, la sua responsabilità in relazione all'attivo non rinvenuto dal . Nella sua qualità di gestore del patrimonio sociale e, Parte_1
pertanto, di soggetto esposto alla responsabilità per i danni eventualmente arrecati alla società dagli atti di disposizione di tale patrimonio (anche e soprattutto in ragione della sua valenza quale garanzia per i creditori sociali), non avendo fornito, non costituendosi in giudizio, alcuna spiegazione né alcuna documentazione in ordine alla sorte di questi macchinari ai crediti, il CP_2
deve essere ritenuto responsabile di una condotta distrattiva relativamente ai medesimi.
[...]
L'amministratore ha, infatti, l'obbligo giuridico di fornire la dimostrazione della destinazione dei beni presenti nel patrimonio sociale, con la conseguenza che dalla mancata dimostrazione può essere legittimamente desunta la prova della loro distrazione od occultamento (cfr. Cass. n
16952/2016; Cass. n. 7048/2008 e, in tema di bancarotta fraudolenta, Cass. Pen. n. 12280/2017).
Il danno arrecato dal nel suo complesso, come correttamente ritenuto dalla curatela CP_2
in considerazione del fatto che l'Assemblea dei soci tenuta in data 30.08.14, in sede di approvazione del Bilancio al 31/12/2012, rilevava una perdita superiore a 40.000, 00 euro e dava atto della necessità di provvedere con urgenza alla copertura della perdita, deliberato cui l'Amministratore non dava corso così disattendendo il contenuto dell'art. 2447 del c.c., secondo cui bisognava ricostituire il capitale sociale o deliberare la messa in liquidazione della società, può essere quantificato equitativamente secondo il criterio dei netti patrimoniali.
Applicando il criterio della differenza dei netti patrimoniali, il fallimento ha calcolato il danno derivante dalla prosecuzione dell'attività come la differenza tra il patrimonio netto fallimentare e il patrimonio netto rettificato al 31 dicembre 2012, quantificando tale danno in euro 849.211,60.
pagina 9 di 11 Il patrimonio netto al 31.12.2012, data in cui vi era stata la perdita integrale del capitale sociale,
è stato rettificato in un'ottica liquidatoria, escludendo i valori giustificati unicamente dalla prospettiva della continuità aziendale.
Il confronto con la situazione patrimoniale al momento del fallimento (rappresentata dal deficit fallimentare) consente di apprezzare la diminuzione patrimoniale intervenuta nel periodo di illegittima prosecuzione dell'attività.
Sebbene nel caso di specie vi sia stata una segnalata mancanza delle scritture contabili complete, la curatela è stato in grado, attraverso l'analisi dei bilanci depositati e la rilevazione delle significative omissioni valutative , di ricostruire la situazione patrimoniale al momento della perdita del capitale sociale in modo sufficientemente attendibile.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, il convenuto va condanno Controparte_2 al pagamento in favore della curatela di euro 849.211,60, rivalutata all'attualità in euro
1.036.038,15
Invero, trattandosi di debito di valore - benché derivante da responsabilità per inadempimento contrattuale - l'importo sopra indicato va rivalutato all'attualità sulla base del coefficiente di rivalutazione calcolato dall'Istat dalla data dell'evento che ha cagionato il danno determinato dall'inadempimento alla data del deposito della sentenza.
Nel caso di specie, la rivalutazione deve farsi decorrere dal giorno di verificazione dell'evento dannoso per la società e quindi a far data dal 31.12.2012
Vanno poi riconosciuti, alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte
n.1712/1995, gli interessi compensativi o da lucro cessante, quale voce del danno diretta a ristorare il danneggiato delle conseguenze economiche nascenti dal tardivo pagamento dei danni liquidati.Tali interessi possono essere determinati al tasso previsto dall'art. 1284 comma 1 c.c., calcolati sulla somma di euro 304154,00 via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, dalla data del 31/12/2012 fino alla data di notifica dell'atto di citazione (22 novembre
2021), mentre per il periodo successivo, sino alla data di deposito della sentenza, tali interessi dovranno essere calcolati al tasso di cui al successivo comma 4 dello stesso art. 1284 c.c., avendo la Suprema Corte chiarito che tale disposizione normativa si applica anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle (cfr., Cass. n. 61/2023).
pagina 10 di 11 Gli interessi corrispettivi, invece, che matureranno successivamente al deposito della sentenza, dovranno essere determinati al medesimo tasso da ultimo indicato (art. 1284, comma 4, c.c.).
Le spese di lite seguono la soccombenza si liquidano come da dispositivo. ai sensi del d.m. n.
55/2014 e s.s.m.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
Rigetta la domanda formulata nei confronti di e;
Parte_2 CP_1
Condanna la curatela al pagamento in favore di delle spese e competenze del Parte_2
presente giudizio che liquida in complessivi euro 5.000,00 per compensi , oltre rimborso forfettario nella misura del 15% Iva e c.p.a. come per legge
Condanna la curatela al pagamento in favore di delle spese e competenze del CP_1
presente giudizio che liquida in complessivi euro 19.000,00 per compensi , oltre rimborso forfettario nella misura del 15% Iva e c.p.a. come per legge
Accoglie la domanda formulata nei confronti di e per l'effetto condanna il Controparte_2 convenuto al pagamento in favore del della somma già rivalutata di € 1.036.038,15 Parte_1
oltre interessi così come determinati in parte motiva;
Condanna, infine, il convenuto al pagamento in favore del delle Controparte_2 Parte_1
spese e competenze del presente giudizio che liquida in complessivi euro 19.000,00 per compensi
, oltre C.U, rimborso forfettario nella misura del 15% Iva e c.p.a. come per legge
Napoli, 15.04 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Francesca Reale dott. Salvatore Di Lonardo
pagina 11 di 11