Versione
21 marzo 1993
21 marzo 1993
Art. 1. 1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , recante disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, 20 luglio 1992, n. 342, 18 settembre 1992, n. 382 , ad eccezione dell'articolo 18 di quest'ultimo decreto, e 19 novembre 1992, n. 440, nonche' dell'articolo 8 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, dell'articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, e dell'articolo 16 del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325 .
3. I comuni, nell'ambito delle attivita' volte a realizzare i fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali di cui all' articolo 22, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , possono trasformare gli enti comunali di consumo costituiti ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90 , come modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1045 , ratificati, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1952, n. 1901 , in societa' per azioni senza il vincolo della proprieta' prevalente di cui al citato articolo 22, comma 3, lettera e), della legge n. 142 del 1990 .
4. La commissione amministratrice dell'ente comunale di consumo e' tenuta a ratificare, nei trenta giorni successivi all'avvenuta esecutivita', la delibera consiliare con la quale e' disposta la trasformazione.
5. Il patrimonio dell'ente comunale di consumo, risultante dall'ultimo bilancio, e' conferito previo accertamento della sua consistenza, effettuato da parte della commissione amministratrice sulla base di quanto disposto dall' articolo 2343 del codice civile , alla societa' per azioni e ne costituisce il capitale iniziale. La societa' per azioni derivante dalla trasformazione emettera' azioni del valore di lire 1.000 cadauna, o multipli, per un importo globale pari al capitale determinato ai sensi del presente comma.
6. Le azioni della societa' di cui al comma 5 sono, in prima istanza, attribuite al comune che ne dispone ai sensi delle norme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 , e successive modificazioni.
7. Il sindaco in qualita' di presidente del consiglio di amministrazione della societa' di cui al comma 5 provvede agli adempimenti di legge entro venti giorni dalla ratifica da parte della commissione amministratrice di cui al comma 4.
8. Per il conferimento dei beni e di qualsiasi altro valore di proprieta' degli enti comunali di consumo si applicano i benefici di cui all' articolo 12, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Alle costituite societa' per azioni verra' rilasciata licenza di commercio sulla base delle categorie merceologiche e delle superfici in essere al momento della trasformazione in conformita' alla normativa per il commercio, anche se in deroga alle previsioni della pianificazione commerciale locale.
10. La delega di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , e' estesa anche alla disciplina delle tariffe per il trattamento e lo stoccaggio in discariche dei rifiuti solidi urbani prevedendo che le stesse siano soggette all'approvazione delle giunte regionali competenti per territorio.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 gennaio 1992, n. 11, 17 marzo 1992, n. 233, 20 maggio 1992, n. 289, 20 luglio 1992, n. 342, 18 settembre 1992, n. 382 , ad eccezione dell'articolo 18 di quest'ultimo decreto, e 19 novembre 1992, n. 440, nonche' dell'articolo 8 del decreto-legge 2 gennaio 1992, n. 1, dell'articolo 16 del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, e dell'articolo 16 del decreto-legge 1° luglio 1992, n. 325 .
3. I comuni, nell'ambito delle attivita' volte a realizzare i fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali di cui all' articolo 22, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , possono trasformare gli enti comunali di consumo costituiti ai sensi dell' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 90 , come modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1045 , ratificati, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1952, n. 1901 , in societa' per azioni senza il vincolo della proprieta' prevalente di cui al citato articolo 22, comma 3, lettera e), della legge n. 142 del 1990 .
4. La commissione amministratrice dell'ente comunale di consumo e' tenuta a ratificare, nei trenta giorni successivi all'avvenuta esecutivita', la delibera consiliare con la quale e' disposta la trasformazione.
5. Il patrimonio dell'ente comunale di consumo, risultante dall'ultimo bilancio, e' conferito previo accertamento della sua consistenza, effettuato da parte della commissione amministratrice sulla base di quanto disposto dall' articolo 2343 del codice civile , alla societa' per azioni e ne costituisce il capitale iniziale. La societa' per azioni derivante dalla trasformazione emettera' azioni del valore di lire 1.000 cadauna, o multipli, per un importo globale pari al capitale determinato ai sensi del presente comma.
6. Le azioni della societa' di cui al comma 5 sono, in prima istanza, attribuite al comune che ne dispone ai sensi delle norme di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 , e successive modificazioni.
7. Il sindaco in qualita' di presidente del consiglio di amministrazione della societa' di cui al comma 5 provvede agli adempimenti di legge entro venti giorni dalla ratifica da parte della commissione amministratrice di cui al comma 4.
8. Per il conferimento dei beni e di qualsiasi altro valore di proprieta' degli enti comunali di consumo si applicano i benefici di cui all' articolo 12, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Alle costituite societa' per azioni verra' rilasciata licenza di commercio sulla base delle categorie merceologiche e delle superfici in essere al momento della trasformazione in conformita' alla normativa per il commercio, anche se in deroga alle previsioni della pianificazione commerciale locale.
10. La delega di cui all' articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , e' estesa anche alla disciplina delle tariffe per il trattamento e lo stoccaggio in discariche dei rifiuti solidi urbani prevedendo che le stesse siano soggette all'approvazione delle giunte regionali competenti per territorio.
Commentario • 1
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