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Sentenza 12 gennaio 2025
Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente rel.
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°879 /2024 R.G. promossa con ricorso depositato il 02/02/2024
da
( ), con l'avv. PETTINATO Parte_1 C.F._1
SIMONA
ricorrente nei confronti di
( , con l'avv. BONI LISA CP_1 C.F._2
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita'
genitoriale (contenzioso)
Conclusioni di parte ricorrente
“Aderisce ai provvedimenti temporanei con riferimento ai figli e Per_1 Per_2
quanto al figlio propone in via conciliativa che ciascun genitore Per_3
contribuisca in via diretta”
Conclusioni di parte resistente 2
“conferma dei provvedimenti provvisori pronunciati il 03.07.2024”
Conclusioni del pubblico ministero
“Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. PROVVEDIMENTO OGGETTO DELLA RICHIESTA DI
REVISIONE
Nel corso della relazione affettiva non matrimoniale intrattenuta dalle parti, sono nati i figli in data 27.09.2002, Persona_4 [...]
in data 22.08.2006, in data 22.12.2008. Per_5 Persona_6
Entrata in crisi della relazione, con decreto n. 8518 del 21.11.2017
(VG n. 4147/17) di questo Tribunale sono state recepite le conclusioni congiunte delle parti (doc. 1 di parte ricorrente), che di seguito si riportano per la parte che rileva ai fini del presente procedimento:
“1. la casa familiare in comproprietà dei sigg.ri e CP_1 Parte_1 sita in Verona - Verona. via C. A. Dalla Chiesa n. 40, viene
[...] assegnata, con tutti gli arredi e corredi in essa esistenti (fatto salvo quanto al punto n. 8). alla signora essendosi il sig. CP_1 Parte_1 già di fatto allontanato da detta casa, che vi abiterà con i figli minori. Al sig.
viene assegnato l'uso del garage pertinenziale della abitazione, che Pt_1 lo stesso potrà adoperare quale deposito per i propri beni ed effetti personali sino a che non reperirà altra idonea sistemazione degli stessi.
2. figli minori e vengono affidali congiuntamente ad Per_1 Per_3 Per_2 entrambi i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale in modo condiviso. In particolare per le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute che saranno assunte di comune accordo tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni dei figli. precisandosi che questi ultimi saranno collocati stabilmente presso la madre. I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione: ciascun genitore, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli, vi provvederà durante i tempi di permanenza e con Per_7 Per_3 Per_2 sé; eccezione fatta per questioni di ordinaria amministrazione che riguardino la frequenza scolastica, la partecipazione ad attività ricreative, la scelta del medico di base, la sottoposizione a normale visita specialistica di controllo, per le quali comunque si prevede un obbligo di informativa e di concertazione tra i genitori.
3. I1 padre avrà diritto e dovere di stare con e come Per_1 Per_3 Per_2 segue: il martedì e il giovedì (da intendersi per e dalle ore Per_3 Per_2
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16.30 alle 22.00 e per in giornate e orari da concordarsi direttamente Per_1 con quest 'ultimo), il sabato e/o la domenica (da intendersi per e Per_3
dalle ore 10.00 alle 22.00 e per in orario da concordai-si Per_8 Per_1 direttamente con quest'ultimo), sino al reperimento di idonea abitazione al pernotto. A seguito di questo, restano fermi i giorni di martedì e giovedì, oltre a due pomeriggi — sera nelle settimane in cui i ragazzi non sono il weekend con il papà (da intendersi per e dalle ore 16.30, e Per_3 Per_2 per in giornate e orari da concordarsi direttamente con quest' Per_1 ultimo) con pernottamento, avendo cura di accompagnare i figli anche agli impegni sportivi e/o ludico sportivo o di altro tipo (catechismo ad esempio) qualora dovessero svolgere questo tipo di attività. Un weekend "lungo", a settimane alternate, dal venerdì sera alla domenica sera, con facoltà di tenere e (per quest'ultimo concordandolo direttamente con Per_3 Per_2 Per_1 lui) fino alla mattina del lunedì, al momento dell'accesso alla scuola;
- un periodo di 15-20 giorni durante le vacanze estive, anche frazionati. da concordarsi fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno. una settimana durante le vacanze natalizie. alternandosi tra i genitori il periodo clic va dalla vigilia di Natale fino alla mattina del 31 dicembre e quello che va dal pomeriggio del 31 dicembre fino alla ripresa dell'attività scolastica;
il periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni, possibilmente, previa accordo, trascorrendo la Pasqua ed il giorno di Pasquetta con uno o con
1'altro genitore. Le festività del 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
15 agosto e 1 novembre e gli eventuali ulteriori periodi di interruzione scolastica, saranno divise in maniera alternata tra i genitori. - Qualora uno dei genitori non potesse tenere con sé i figli nei periodi sopra indicati, per ragioni di lavoro, di vacanza o di salute, dovrà aver cura di darne comunicazione preventiva all'altro coniuge con congruo anticipo ed il periodo di visita mancato non per colpa del genitore impossibilitato a stare con i figli dovrà essere successivamente recuperata compatibilmente con i reciproci impegni dei genitori. Le parti precisano che le condizioni di esercizio della genitorialità di cui sopra potranno essere tra loro variate a seconda della necessità proprie e, soprattutto dei figli, cercando di far scorrere tra loro la massima comunicazione per migliorare sempre più la collaborazione nell'individuare le scelte migliori per assicurare ai figli la crescita più sana e serena.
4. lI sig. corrisponderà con decorrenza da luglio 2017 alla Parte_1
Sig.ra quale contributo per il mantenimento dei figli CP_1 Per_1
e un assegno mensile complessivo di € 700,00= Per_3 Per_2
(settecento/00), (€ 233,00 (duecentotrentatre/00) per ciascun figlio), somma che farà pervenire alla stessa a mezzo bonifico bancario continuativo con valuta fissa entro il giorno 27 di ogni mese;
IBAN: [...]
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0002786, tale assegno verrò rivalutato secondo gli indici ISTAT a partire dal mese di agosto 2018 e così con il l° agosto degli anni successivi. Per ilmese di agosto 2017 le parti concordano che il contributo al mantenimento sarà determinato in € 245,00= (duecentoquantacinque//00), stante il periodo di vacanza che i minori trascorreranno con il padre.
5. Le spese relative alla frequentazione della scuola dell'obbligo, da intendersi quota di iscrizione, libri scolastici, le spese di abbonamento al
"pulmino" e/o al mezzo pubblico. le spese coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale. eventuali spese scaturenti da una fattura ipotetica iscrizione universitaria, i ticket e le spese farmaceutiche corredate da ricetta medica. saranno suddivise al 50% tra i genitori. Le altre spese scolastiche, intese come corsi particolari (ivi comprese le eventuali lezioni di ripetizione) quelle ricreative e sportive, le spese per l'eventuale futura frequentazione della scuola guida, nonché le spese mediche non coperte dal SSN, quelle specialistiche. oculistiche e odontoiatriche (ivi compreso l'acquisto di occhiali da vista ed apparecchio ortodontico), quelle di baby-sitter, nel caso di malattia dei minori o del genitore collocatario o di impegno lavorativo improvviso (cambio turno) in mancanza di strutture garantite o della disponibilità dell'altro genitore o di parenti, relative ai figli, dovranno essere previamente concordate dai genitori e solo se assentite da entrambi saranno suddivise al 50% tra loro. Le spese andranno comunicate, a mezzo e-mail o raccomandata, all'altro genitore, a cura di quello che le ha anticipate ed entro 20 (venti) giorni dalla predetta comunicazione, dovranno essere rifuse.
6. La parti stabiliscono che gli assegni familiari per i figli saranno percepiti dal sig. ” Parte_2
2. FATTI SOPRAVVENUTI ALLEGATI DALLE PARTI
Il ricorrente ha allegato che il figlio divenuto Per_1 maggiorenne, negli anni 2022/2023 aveva svolto varie attività lavorative con contratti a tempo determinato, che il figlio dal Per_3
26.11.2023 si era trasferito con il consenso della madre presso l'abitazione del padre, che a partire dall'agosto 2020 la resistente era stata assunta a tempo indeterminato come dipendente della
Fondazione Arena e lavorava altresì con la Parte_3
e che egli era gravato da una trattenuta mensile di un quinto
[...] della retribuzione per un pignoramento e di € 150 per un prestito
INPDAP.
La resistente in comparsa di costituzione depositata il 3.5.2024 ha contestato il raggiungimento della piena autosufficienza economica del figlio privo di occupazione lavorativa a tempo Per_1
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indeterminato; quanto al figlio ha allegato che dal mese di Per_3 aprile 2024 lo stesso era ritornato a vivere con la madre;
contestava di aver avuto un miglioramento reddituale rispetto al 2017, nonostante l'assunzione a tempo indeterminato. Sosteneva inoltre di aver dovuto azionare il credito per l'inadempimento del padre agli obblighi di rivalutare il contributo e di corrispondere alla sua quota parte della rata del mutuo contratto da entrambi per l'acquisto dell'abitazione e che comunque la trattenuta sullo stipendio del ricorrente sarebbe cessata nel luglio 2024. Aggiungeva infine che il reddito da lavoro del padre era aumentato e che il canone agevolato di locazione era inferiore rispetto “a quello concesso illo tempore in sede di accordi del 2017”. Solo con la memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. la resistente ha riconosciuto che il figlio era stato assunto a Per_1 tempo indeterminato già dal mese precedente al deposito della comparsa di costituzione.
All'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del
7.11.2024 il ricorrente ha allegato che il figlio si era Per_3 nuovamente trasferito presso di sé, allegazione non contestata dalla difesa della resistente.
3. DOMANDE DELLE PARTI
Il ricorrente ha modificato le domande formulate in ricorso
(esonero del contributo per e per chiedendo la Per_1 Per_3 conferma dei provvedimenti provvisori adottati dalla Presidente delegata con ordinanza 3.7.2024 con riferimento ai figli e Per_1
, quanto al figlio ha proposto in via conciliativa che Per_2 Per_3 ciascun genitore contribuisca in via diretta.
Parte resistente alla medesima udienza ha a sua volta modificato le domande formulate in comparsa di costituzione (di rigetto della domanda) chiedendo la conferma dei provvedimenti provvisori.
4. DIRITTO
Ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. – Modificabilità dei provvedimenti “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”.
Ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c. – Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli “I genitori hanno diritto di chiedere in
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ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli,
l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo”.
All'esito della prima udienza di comparizione la Presidente delegata con ordinanza 3.7.2024 ha provveduto nel seguente senso:
“letti il ricorso introduttivo, la memoria di costituzione e le successive ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.; esaminati i documenti prodotti e le istanze istruttorie formulate;
sentiti i genitori ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
premesso che da una relazione non matrimoniale tra le parti sono nati in data 27.09.2002 il figlio in data 22.08.2006 il figlio Persona_4 [...]
in data 22.12.2008 il figlio;
Per_5 Persona_6 premesso che con decreto 8517/2017 del 21.11.2017 questo Tribunale ha recepito l'accordo intervenuto tra le parti che preveda l'assegnazione della casa coniugale di comproprietà alla madre, l'affidamento condiviso dei figli con residenza presso la madre, un'articolata regolamentazione dei tempi e delle modalità d'incontro con il padre e l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei tre figli nella misura di € 700 mensili (€ 233 per ciacun figlio) oltre rivalutazione ISTAT e il 50% delle spese straordinarie, con diritto del padre di percepire gli assegni familiari e l'obbligo di quest'ultimo di continuare a corrispondere la metà della rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione;
ritenuto che
l'importo del contributo mensile per ciascun figlio, rivalutato da dicembre 2017 fino al mese di maggio 2024, è pari ad attuali €
275;
ritenuto che
le parti concordano che il figlio nato il [...], Per_1 sia divenuto autonomo dal punto di vista economico, in quanto già stabilmente entrato nel mondo del lavoro con un rapporto che dallo scorso mese di aprile è a tempo indeterminato;
ritenuto che
pertanto vada revocato il contributo al suo mantenimento con decorrenza dalla mensilità di aprile 2024;
ritenuto che
, quanto alla richiesta del padre di riduzione del contributo per il figlio pur non essendoci prova che trascorra molto Per_3 Per_3 tempo con il padre (si vedano anche dichiarazioni rese dal padre in udienza),
è sufficientemente dimostrato che i redditi della madre siano apprezzabilmente migliorati rispetto all'anno in cui è intervenuto l'accordo di regolamentazione recepito dal Tribunale: ciò emerge con chiarezza dal raffronto tra la documentazione sui redditi del 2017 e quella sugli anni successivi, ed in particolare dal 2020 al 2023; la stessa resistente, sentita in udienza, ha dichiarato che nel 2017 lavorava con contratto stagionale presso
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la Fondazione Arena di Verona per sei mesi l'anno; attualmente, invece è assunta e svolge attività continuativa ed ha altresì in corso una collaborazione con una società ( dalla quale trae Parte_3 ulteriori compensi;
l'omessa produzione della dichiarazione dei redditi 2023 relativa ai redditi 2022 nonché di documentazione sui redditi del figlio convivente va valutata ai sensi dell'art. 473 bis 18 c.p.c. a suo Per_1 sfavore;
ritenuto che
, in ragione del miglioramento della situazione economica della madre, tenuto anche conto del venir meno per entrambi i genitori di contribuire per il figlio e dell'inevitabile squilibrio determinato Per_1 dall'inadempimento del padre, il contributo per i figli e va Per_3 Per_1 rideterminato in € 233 ciascuno ai valori attuali, con conseguente riduzione rispetto all'importo (€ 275 attualizzato al mese di maggio 2024) stabilito con l'accordo 2017; valutate l'ammissibilità e la rilevanza dei mezzi di prova indicati da entrambe le parti e ritenuto che gli stessi vertano su circostanze irrilevanti o non contestate;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 e 23 c.p.c. pronuncia i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
1) Revoca l'obbligo del sig. di contribuire al Parte_1 mantenimento del figlio maggiorenne con decorrenza dalla mensilità Per_1 di aprile 2024;
2) Dispone che il sig. contribuisca al Parte_1 mantenimento dei figli e nella misura di € 233 ciascuno oltre Per_3 Per_2 rivalutazione annuale ISTAT da maggio 2025 e al 50% delle spese straordinarie;
la riduzione opera dalla domanda.
RESPINGE le istanze istruttorie e riserva la regolamentazione delle spese alla sentenza.
FISSA udienza al 7.11.2024 h.
9.45 per la precisazione delle conclusioni, discussione orale e rimessione al Collegio.”
All'udienza del 7.11.2024, a fronte del fatto, non contestato, che il figlio si era nuovamente trasferito presso il padre la Per_3
Presidente del. ha così provveduto, a modifica dei precedenti provvedimenti provvisori:
“Rilevato che non è contestato che si sia trasferito a vivere con il Per_3 padre, dispone la sospensione del contributo stabilito con ordinanza del
03.07.2024 e provvede in via provvisoria nel seguente senso: i genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento di nei tempi in cui il Per_3 ragazzo starà con ciascuno di essi, ferma la contribuzione al 50% delle spese straordinarie”.
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Ritiene il Collegio che vadano integralmente confermate le modifiche già disposte in via provvisoria, giustificate: a) dalle sopravvenienze costituite dal raggiungimento della piena autosufficienza economica del figlio a partire dal mese di Per_1 aprile 2024, b) dal trasferimento del figlio a vivere presso il Per_3 padre, preceduto da un periodo di convivenza presso il padre già dall'ottobre 2023 all'aprile 2024 e c) dal miglioramento della situazione economica della madre rispetto al 2017. Su quest'ultimo punto si richiama integralmente la parte motiva dell'ordinanza
3.7.2024, rilevando che l'intervenuto miglioramento reddituale risulta proporzionalmente assai maggiore rispetto a quello del padre.
Significativa ai sensi dell'art 473 bis 18 c.p.c. è stata l'omissione da parte della resistente della produzione delle dichiarazioni dei redditi, che all'udienza del 4.6.2024 ha ammesso di presentare.
5. SPESE di LITE
L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, mentre la restante metà va posta a carico della resistente, liquidata d'ufficio in assenza di nota secondo i parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al
D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate e del valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) A parziale modifica delle condizioni di cui al decreto
8517/2017 del 21.11.2017 di questo Tribunale, revoca l'obbligo del sig. di contribuire al mantenimento Parte_1 del figlio maggiorenne con decorrenza dalla mensilità Per_1 di aprile 2024;
2) Dispone che il sig. con decorrenza dalla Parte_1 domanda contribuisca al mantenimento del figlio nella Per_2 misura di € 233 oltre rivalutazione annuale ISTAT da maggio
2025 e al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
3) I genitori contribuiranno in via diretta al mantenimento del figlio maggiorenne nei tempi in cui il ragazzo starà Per_3
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con ciascuno di essi, ferma la contribuzione al 50% delle spese straordinarie;
4) Conferma per il resto le condizioni di cui al decreto 8517/2017 di questo Tribunale con riferimento all'affidamento del figlio e ai tempi di permanenza con il padre, e Per_2 all'assegnazione della casa coniugale;
5) Dispone la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, ponendo la restante metà a carico della resistente, che condanna alla rifusione di € 2630 (già dimidiati) per compensi, oltre IVA, CPNA e spese generali.
Verona, 03/12/2024
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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