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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 07/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 924/2024
Udienza “cartolare” del 1-4-2025
Il Giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui alle memorie e note scritte in atti, depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 924/2024 in materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., promossa da:
(C.F. ), con sede in Capannori (LU), fraz. Marlia, via del Giardinetto Parte_1 P.IVA_1
31, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Pedone (C.F.
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, piazza Verdi 16, C.F._1
come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con sede in Conegliano, via Vittorio Alfieri 1, e Controparte_1 P.IVA_2
per essa, nella sua qualità di mandataria, (C.F. Controparte_2
), con sede legale in Milano, Via Valtellina 15/17, procura speciale del 03.12.2021 a P.IVA_3
rogito Notar Dott. rep. 32874, rappresentata da Persona_1 [...]
con sede in Milano, via Valtellina 15/17, in forza di procura speciale rep. Controparte_3
146062 Notaio di Milano del 13.01.2022, in persona del procuratore speciale Persona_2
Dott.ssa rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti (C.F. CP_4
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Nicola Moriconi C.F._2
(C.F. ) in Viareggio (LU), via Aurelia Sud 158, come da procura allegata C.F._3
alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
Conclusioni delle parti:
per l'attrice: “accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di “ Controparte_1
in persona del suo L.R.P.T. e ovvero della sua procuratrice-mandataria “ Controparte_2
in persona del suo L.R.P.T. per tutti i suesposti motivi;
per l'effetto dichiarare
[...]
l'improseguibilità ed improcedibilità della procedura esecutiva immobiliare n. 73/2023 R.G. del
Tribunale di Lucca, Sezione Commerciale;
con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del deducente difensore anticipatario”. per la convenuta: “in via preliminare - Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione di controparte e pertanto dell'opposizione avanzata in quanto tardiva. Nel merito -
Rigettare tutte le domande, istanze e difese ex adverso proposte, in quanto manifestamente infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti ed espositi in narrativa e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del 13.01.2024, nonché dichiarare la regolarità dell'intera procedura esecutiva R.G.E. n. 73/2023 e dei relativi atti emessi;
in ogni caso
Condannare parte attrice al pagamento di tutte le spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.10.23, proponeva opposizione all'esecuzione ex art. 615 Parte_1
comma 2 c.p.c., avverso il pignoramento immobiliare notificatogli da in data Controparte_1
16.03.23, avente ad oggetto la somma di € 145.212,22.
In data 13.01.24, il G.E. rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione e fissava il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opponente notificava quindi alla atto di citazione, chiedendo di dichiarare Controparte_1
l'improseguibilità e l'improcedibilità della procedura esecutiva n. 73/2023 R.G.E., eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'opposta per la mancata prova dell'esistenza della cessione e dell'inclusione del credito tra quelli oggetto dell'operazione.
Si costituiva l'opposta, eccependo la tardività dell'opposizione e quindi la sua inammissibilità, in quanto la notifica della citazione era avvenuta soltanto il 18.03.24, oltre il termine di 60 giorni fissato dal G.E.
Sosteneva inoltre l'insussistenza dei requisiti per la sospensione dell'esecuzione e l'avvenuta prova della legittimazione attiva dell'opposta con la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione orale con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La tardività dell'opposizione
L'opposta eccepisce la tardività dell'opposizione, affermando che l'atto di citazione le è stato notificato soltanto il 18.03.24, oltre il termine di 60 giorni fissato dal G.E. nel provvedimento del
13.01.24, ma tale eccezione è infondata.
In primo luogo, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., il giudice dell'esecuzione fissa un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata.
La Suprema Corte ha più volte precisato che il suddetto termine decorre non dal deposito del provvedimento del giudice dell'esecuzione, ma da quando la parte ne ha avuto conoscenza legale o di fatto (Cass. 17306/15; Cass. 6056/17).
Nel caso di specie, è pacifico, in quanto non contestato, sia che il provvedimento del G.E. è stato depositato il 13.01.24, sia che è stato comunicato, tramite notifica alla PEC dei procuratori, in data
15.01.24, come riferito dall'opponente nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.
Inoltre, ha provato di aver notificato l'atto di citazione in data 15.03.24 all'indirizzo Pec Parte_1 dell'avv. Nicola Moriconi presso il quale è domiciliata allegando la PEC e la Controparte_1
ricevuta di avvenuta consegna (doc. 2).
Pertanto, risulta provato che la notifica della citazione è tempestiva, in quanto avvenuta nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento del G.E.
La legittimazione attiva di Controparte_5
eccepisce la carenza di legittimazione attiva di , cessionaria del credito, per
[...] Controparte_1
l'assenza della prova dell'effettiva titolarità del credito.
L'eccezione è infondata, dal momento che i documenti prodotti dalla società opposta dimostrano la cessione in blocco dei crediti e l'inclusione tra di essi del credito oggetto di causa.
In data 01.12.2021, in forza di contratto di cessione di crediti in blocco, ex art 4 e 7 L.130/1999,
Cassa di Risparmio di Volterra Spa, cedeva pro soluto a l'insieme dei crediti Controparte_1
derivanti da contratti di finanziamento sorti nel periodo compreso tra gennaio 1979 e ottobre 2021, i cui debitori erano stati classificati "a sofferenza" (doc. 16 di parte opposta).
L'avviso di cessione veniva pubblicato in G. U. del 11.12.2021 n. 147 Parte II (doc. 16) ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B.
Per costante giurisprudenza, la legittimazione a provare la titolarità del credito ceduto nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 TUB e L. 130/199 è fornita con la produzione dell'avviso di pubblicazione in G.U. (Cass. 10200/21, 17110/19, 15884/19, 31188/17):
“E' sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.
Il legislatore ha voluto distinguere la cessione di crediti in blocco dalle altre forme di cessione, assoggettandola alla disciplina speciale del TUB, che deroga alle regole ordinarie sulla cessione del credito stabilite dall'art. 1264 c.c.
La ratio della normativa di favore nei confronti del creditore risiede nella natura di questo tipo di cessioni che riguardano un gran numero di rapporti giuridici, e spesso una pluralità di vicende circolatorie: la finalità perseguita dall'art. 58 T.U.B. sarebbe vanificata, se si onerasse il creditore cessionario di provare la titolarità del credito mediante la produzione del contratto di cessione, poiché significherebbe costringerlo anche a produrre tutti i contratti che riguardano le cessioni precedenti sino a risalire all'originario creditore cedente.
Tale aggravio dell'onere probatorio si porrebbe in contrasto con l'art. 24 Cost, da cui discende il principio di vicinanza della prova ed il divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio.
Come osservato nelle decisioni citate “a tal fine, è prevista anche l'emanazione di istruzioni da parte della Banca d'Italia” e per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso
“può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti”.
Nel caso de quo, la descrizione dei crediti ceduti – così come articolata nell'avviso di cessione pubblicato sulla G.U del 11.12.2021 n. 147 Parte II - consente al debitore di individuare con certezza i rapporti oggetto di cessione e, per l'effetto, di ritenere che inter alia sia ricompreso anche il credito per cui è causa.
Infatti, l'avviso pubblico in esame attrae nella cessione in blocco un portafoglio di crediti “derivanti da contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, e crediti di firma sorti nel periodo compreso tra gennaio 1979 e ottobre 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai
sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)” (doc. 16, pag. 2 di parte opposta).
Nel caso di specie, il credito rientra per le sue caratteristiche nel “blocco” trasferito a CP_1
4, in quanto derivante da due contratti di mutuo fondiario stipulati in data 14.05.2004 e in data
[...]
09.12.2010.
Inoltre, nell'avviso di cessione sono riportati il link della pagina web nella quale sono disponibili i dati indicativi dei crediti ceduti e un indirizzo pec al quale è possibile chiedere conferma della cessione con l'invio di una richiesta scritta.
Occorre anche tener presente che la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (Cass. 28.2.2020 n. 5617).
La prova della cessione può quindi essere fornita con ogni mezzo e la cessionaria ha prodotto anche la dichiarazione della società cedente Cassa di Risparmio di Volterra Spa del 29.12.2023 (doc. 17 di parte opposta) “in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”
(in tal senso, ordinanza Cass. Civ. 22.2.2022 n. 5857).
Risulta del tutto irrilevante il fatto che la dichiarazione riporti una data successiva rispetto a quella del contratto di cessione o che non sia indicato il nome del direttore generale che l'ha sottoscritta, in quanto il documento è certamente riconducibile alla Banca.
Conclusioni e spese
Per quanto sopra, la domanda di parte attrice deve essere rigettata;
le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i valori minimi dello scaglione di valore tra € 52.001 ed € 260.000, data la semplicità delle questioni affrontate ed esclusa la fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, rigetta integralmente la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 4.217,00 per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente