Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00366/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02245/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2245 del 2025, proposto da
ZI NT, SA EL, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Giuseppe Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pozzallo, non costituito in giudizio;
nei confronti
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione di Catania, Sezione Terza, n. 1578/2025 del 14 maggio 2025, pronunciata nel giudizio r.g. n. 2208/2023, notificata ai fini esecutivi all'amministrazione resistente il 27 maggio 2025, limitatamente alle spese di lite e dunque nella parte in cui ha condannato “…il Comune di Pozzallo alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti…”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. EL OF e nessuno presente per le parti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto l’esecuzione della sentenza n. 1578/2025 di questa Sezione avuto riguardo alle spese liquidate nel giudizio di cognizione in loro favore ancora non corrisposte dal Comune soccombente.
2. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
3. Con scritto depositato il 3 gennaio 2026 parte ricorrente ha chiesto che il giudizio sia definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, tenuto conto del pagamento di quanto dovuto avvenuto in corso di causa,
4. Alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 il ricorso è passato in decisione.
5. In considerazione della prospettazione di parte ricorrente va dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite alla luce dell’esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO LE, Presidente
EL OF, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL OF | RO LE |
IL SEGRETARIO