CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. V, sentenza 05/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica: ESPOSITO LIANA, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10261/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7120250029229882000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19948/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 , nato a [...] il [...], C.F.
CF Ricorrente 1, ricorreva contro la REGIONE CAMPANIA e l'AGENZIA DELLE ENTRATE
-
RISCOSSIONE, avverso la cartella di pagamento n. 71 2025 00292298 82 000, notificata a mezzo Pec in data 12.03.2025, dell'importo complessivo di € 221,55, scaturente dal presunto mancato pagamento per l'anno 2019 della tassa automobilistica del veicolo tg. Targa_1
Motivi del ricorso: omessa notifica degli atti prodromici, prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania, la quale depositava notifiche di atti prodromici, segnatamente dell'avviso di accertamento prodromico notificato in data 12/09/2022.
Si costituiva in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, secondo quanto di seguito esposto ed argomentato.
La prescrizione è lo strumento con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art. 2934 e segg.).
Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento: "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento" (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che nel caso di specie la doglianza esposta dal ricorrente risulta infondata: la Regione Campania ha validamente ottemperato all'onere della prova su di essa incombente, depositando validi atti interruttivi del termine di prescrizione triennale.
Per quanto sopra esposto il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza e va operata in favore della Regione Campania, mentre vanno compensate le spese dell'Agenzia delle Entrate, che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione
Campania, che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 5, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica: ESPOSITO LIANA, Giudice monocratico in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10261/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
-Difensore 2 CF_Difensore 2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 7120250029229882000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19948/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, il sig. Ricorrente_1 , nato a [...] il [...], C.F.
CF Ricorrente 1, ricorreva contro la REGIONE CAMPANIA e l'AGENZIA DELLE ENTRATE
-
RISCOSSIONE, avverso la cartella di pagamento n. 71 2025 00292298 82 000, notificata a mezzo Pec in data 12.03.2025, dell'importo complessivo di € 221,55, scaturente dal presunto mancato pagamento per l'anno 2019 della tassa automobilistica del veicolo tg. Targa_1
Motivi del ricorso: omessa notifica degli atti prodromici, prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio la Regione Campania, la quale depositava notifiche di atti prodromici, segnatamente dell'avviso di accertamento prodromico notificato in data 12/09/2022.
Si costituiva in giudizio l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, che eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso.
Il Giudice, all'esito dell'udienza, esaminati gli atti e documenti di causa, decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, secondo quanto di seguito esposto ed argomentato.
La prescrizione è lo strumento con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art. 2934 e segg.).
Il termine entro cui va in prescrizione il diritto dell'amministrazione al recupero delle tasse automobilistiche non corrisposte é il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento: "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento" (art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che nel caso di specie la doglianza esposta dal ricorrente risulta infondata: la Regione Campania ha validamente ottemperato all'onere della prova su di essa incombente, depositando validi atti interruttivi del termine di prescrizione triennale.
Per quanto sopra esposto il Giudice, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza e va operata in favore della Regione Campania, mentre vanno compensate le spese dell'Agenzia delle Entrate, che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva in ordine ai motivi di ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Regione
Campania, che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge.