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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 12/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1257/2023
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Sciesa n. 29, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Lauretta e dall'avv. Alessandro Lauretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Torre Annunziata alla piazza M. R. Imbriani n. 5;
Appellante
E
, con sede legale in Roma, via Ciro il Controparte_1
Grande, 24, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Treviso, viale Trento e CP_1
Trieste, 6;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, l'odierna appellante, premesso di essere titolare di pensione categoria VO n. 13047846 con decorrenza dal gennaio 2016, aveva esposto che:
-sin dall'anno 2016 le veniva riconosciuto il diritto a percepire la c.d. “quattordicesima” istituita dalla L. 127/2007;
-l' con comunicazione del 28/02/2022 la informava della revoca definitiva della somma CP_1 aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima) sulla sua pensione per un importo totale di € 1.310,00 (composta dalla somma di € 655,00 per la quattordicesima 2018 ed € 655,00 per la quattordicesima 2019);
-nella comunicazione di cui sopra la revoca era così motivata “nonostante i solleciti ad inviarci la dichiarazione dei redditi e la sospensione della prestazione collegata al reddito – o delle prestazioni collegate al reddito, se ne riceve più di una – non abbiamo ricevuto la sua dichiarazione relativa ai redditi del 2017 e 2018 entro la scadenza del 15 settembre 2021”;
-diversamente da quanto scriveva l'Istituto nel provvedimento del 28.2.2022, non aveva mai ricevuto la richiesta di dichiarazione reddituale, né tantomeno il sollecito, né le era stata sospesa alcuna prestazione.
-aveva diritto per gli anni 2018 e 2019, visti i redditi degli anni 2017 e 2018, al conseguimento della cosiddetta quattordicesima, non avendo superato il limite reddituale previsto dalla medesima normativa;
CP_
-il provvedimento del 28.2.2022 era illegittimo per violazione del disposto dell'art. 13 co. 6 lett. c) della L. 122/2010, essendosi vista revocare definitivamente la prestazione in spregio al meccanismo di sollecito/sospensione imposto dalla normativa citata;
-detto provvedimento era poi tardivo, essendo stato notificato nel febbraio 2022 per prestazione relativa agli anni 2018 e 2019, e quindi fuori dal limite previsto ex art. 13 L. 412/91;
-l' stava effettivamente trattenendo mensilmente il 20% dell'importo della sua pensione, CP_1 come annunciato nel provvedimento impugnato.
Tutto ciò dedotto, la aveva chiesto di 1) Accertare che la ricorrente ha diritto a percepire Pt_1 anche per gli anni 2018 e 2019 le somme aggiuntive (cosiddetta quattordicesima) sulla sua pensione VO n. 13047846, ricorrendone tutti i requisiti anagrafici, reddituali e contributivi;
2) Accertare per l'effetto e per tutte le motivazioni di cui al presente ricorso, che la ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo di € 1.310,00 richiesto dall' con il provvedimento del CP_1
28/02/2022; 3) Sentir dichiarare per l'effetto l' tenuto alla restituzione in favore della CP_1 ricorrente di quanto già trattenuto sulla pensione categoria VO n. 13047846; 4) Sentir condannare alle spese ed ai compensi professionali del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione al procuratore anticipatari.
Con la sentenza n. 753/2023 pubblicata il 18/5/2023 il Tribunale adito ha respinto la domanda ritenendo che l' resistente avesse inviato correttamente alla ricorrente una nota con cui CP_1 provvedeva alla sospensione della prestazione per mancata comunicazione della dichiarazione CP_ dei redditi degli anni 2017 e 2018; che non fosse sufficiente eccepire che l' fosse già a conoscenza dei dati reddituali della assicurata per gli anni 2017 e 2018, non potendo l'istituto procedere autonomamente alla verifica di tale requisito;
che la fattispecie andava inquadrata nella ipotesi prevista dall'art. 13 comma 1 della L. 412/1991 della “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti che egli fosse tenuto a comunicate, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi”; che neanche in sede giudiziaria la ricorrente aveva depositato alcun documento relativo alla sua situazione reddituale per gli anni in questione.
Con atto depositato il 30/5/2023 ha interposto tempestivo gravame l'odierna appellante, chiedendo di riformare la sentenza con accoglimento delle domande formulate in primo grado, vinte le spese.
La ha censurato la pronuncia per violazione della procedura di cui all'art. 13 comma 6 Pt_1 CP_ lett. c) della L. 122/2016, sostenendo che l' non avesse dimostrato di averle notificato le richieste di comunicazione dei redditi e di sollecito, prima del provvedimento di revoca del
28.2.2022. Ha ribadito di non aver percepito negli anni alcun reddito incompatibile con la cd. CP_ quattordicesima, essendo titolare della sola prestazione cat. VO erogata dall' e di presentare tutti i requisiti per godere della prestazione illegittimamente revocata. In subordine ha ribadito la tardività del recupero e la sanatoria operante ex art. 13 L. 412/1991. Ricostituito il contraddittorio, l' ha con plurime argomentazioni resistito al Controparte_2 gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione scritta, sono state depositate le note delle parti costituite;
quindi, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
L' ha revocato alla istante la cd. quattordicesima sulla pensione cat. VO per gli anni 2018 CP_1
e 2019 con recupero dell'importo indebitamente erogato di euro 1310,00. Nel provvedimento di revoca e recupero dell'indebito del 28.2.2022 è precisato che “nonostante i solleciti a inviarci la dichiarazione dei redditi e la sospensione della prestazione collegata al reddito … non abbiamo ricevuto la sua dichiarazione relativa ai redditi del 2017 e del 2018 entro la scadenza del 15 CP_ settembre 2021. Come le avevamo comunicato, per questo suo inadempimento l' è tenuto per legge a revocarle definitivamente la quattordicesima degli anni 2018 e 2019, perché anch'essa è una prestazione collegata al reddito”.
Con il primo motivo, la ha dedotto di non aver ricevuto alcuna richiesta di comunicazione Pt_1 dei dati reddituali, né di sollecito o sospensione della prestazione, prima del provvedimento di CP_ revoca del 28.2.2022 e di non essere tenuta ad alcuna dichiarazione reddituale all' essendo titolare del solo reddito da pensione erogato dall' medesimo. CP_1
La censura è inconsistente.
L'art. 13 comma 6 lett. c) della L. 122/2010 ha modificato l'art. 35 del D.L. 30.12.2008 n. 207, convertito dalla L. n. 14/2009, aggiungendo - dopo il comma 10 - il comma 10-bis che prevede
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della L. 30/12/1991 n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
[...] che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle CP_3 modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
La norma in questione riguarda la sospensione o la revoca definitiva delle prestazioni collegate CP_ al reddito a seguito della mancata comunicazione, nei tempi e modi stabiliti dall' dei dati reddituali da parte dei titolari di tali prestazioni. Riguarda i redditi rilevanti ai fini delle CP_ prestazioni in godimento e ne impone la comunicazione all' qualora non siano stati integralmente dichiarati alla Amministrazione finanziaria.
CP_ CP_ Nella specie, con note del 19.11.2019 e del 30.12.2020 (doc. 3 e 4 fasc. , l ha ricordato alla istante – in quanto titolare di prestazione collegata al reddito (cd. quattordicesima) - il suo obbligo, a pena di revoca della prestazione, di comunicare all' la sua situazione reddituale CP_1 ai sensi dell'art. 13 comma 6 lett. c) cit. e, a fronte della omessa dichiarazione dei redditi relativi agli anni 2017 e 2018, ha richiesto alla istante di comunicare i redditi rilavanti percepiti negli anni
2017 e 2018 dalla stessa e/o dal coniuge e/o da suoi familiari entro, rispettivamente, il 28 febbraio
2020 e il 31 marzo 2021.
CP_ La cd. quattordicesima è una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall' introdotta dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e modificata dall'articolo 1, comma 187, L. 11 dicembre 2016,
n. 232. Spetta ai pensionati titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, di almeno 64 anni e con reddito complessivo al di sotto di determinate soglie. In base alla clausola di salvaguardia, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a dette soglie e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l'importo della quattordicesima viene corrisposto fino a concorrenza del limite maggiorato.
Sia il diritto sia la misura della cd. quattordicesima sono dunque collegati alla situazione reddituale del pensionato.
Precisamente l'art. 5, comma 1, d.l. 81/2007, come modificato dalla l. 127/2007, stabilisce che
“Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”.
Ai fini del requisito reddituale in esame rilevano, quindi, non solo i redditi soggetti ad imposta e comunicati alla Amministrazione finanziaria, ma anche i redditi esenti ovvero soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, non comunicati alla Agenzia delle Entrate, CP_ che il pensionato/assicurato è tenuto a comunicare all'
L'istituto convenuto, non avendo ricevuto dalla istante la dichiarazione dei redditi relative agli anni 2017 e 2018, neanche dopo le note del 19.11.2019 e del 30.12.2020, non potendo verificare la correttezza della erogazione per gli anni 2018 e 2019, ha inviato alla la comunicazione Pt_1 CP_ di sollecito e sospensione della prestazione del 24.6.2021 (doc. 5 e 6 fascicolo .
CP_ Con detta nota del 24.6.2021, ricevuta dalla il successivo 7.7.2021, l' ha comunicato Pt_1 alla istante di dover “sospendere la prestazione economica collegata al reddito degli anni 2017 e 2018 (art. 35 comma 10 bis del D.L. 207/2008, convertito con legge n. 14/2009)” per non aver CP_ inviato la dichiarazione dei redditi del 2017 e 2018. L' ha avvisato la ricorrente che per evitare la revoca della prestazione doveva presentare “domanda di ricostituzione reddituale per sospensione indicando i redditi dall'anno 2017” e che il termine per presentare la domanda era il
15 settembre 2021, avvertendola che, scaduto tale termine, avrebbe revocato tutte le prestazioni collegate al reddito relative agli anni 2017 e 2018.
Si evidenzia che già nella comunicazione di liquidazione della prestazione per l'anno 2018 (nota CP_ CP_ 8.6.2018; doc. 1 fasc. e per l'anno 2019 (nota del 4.7.2019; doc. 2 fasc. è precisato che “in base ai dati reddituali attualmente registrati nei nostri archivi, è stato disposto il pagamento di una somma aggiuntiva sulla sua pensione (la cosiddetta quattordicesima)”, che la liquidazione della prestazione avveniva “in via provvisoria”, e che “Il suo diritto alla somma aggiuntiva sarà riconosciuto in via definitiva all'esito degli accertamenti reddituali effettuati anche per il tramite della competente amministrazione finanziaria”.
CP_ L' ha prodotto copia della attestazione di consegna della raccomandata n. 68978878974-1, relativa alla nota del 24.06.2021 di sollecito e sospensione della prestazione, che reca il timbro con la data della consegna (7.7.2021) e la sottoscrizione del ricevente. Il numero della raccomandata (“68978878974-1”) indicato nella cartolina corrisponde al numero della CP_ CP_ raccomandata indicato nella nota dell' del 24.6.2021 (cfr. doc. 5 e 6 fasc. .
Diversamente da quanto affermato dalla , risulta documentalmente provata la consegna Pt_1 CP_ alla istante della nota del 24.6.2021, con cui l' l'ha informata della mancata trasmissione dei dati reddituali degli anni 2017 e 2018, della sospensione della prestazione collegata al reddito (quattordicesima) e della facoltà di evitare la revoca mediante dichiarazione dei redditi dell'anno 2017 entro il 15 settembre 2021. Con il provvedimento del 24.6.2021, dunque, l'
[...]
ha consentito alla istante di comunicare tempestivamente i dati necessari ed evitare CP_2 la revoca della prestazione, qualora fino a quel momento non avesse avuto conoscenza dell'onere dichiarativo, così rispettando la procedura prevista dall'art. 13 comma 6 lett. c) L. 122/2010 in esame.
CP_ Nonostante ciò, la non ha trasmesso all i dati reddituali richiesti entro il termine di Pt_1
60 giorni dalla nota del 24.6.2021, né successivamente. Appare quindi legittima la condotta dell' resistente che, in difetto di dati reddituali certi, non potendo verificare il diritto e la CP_4 misura della prestazione corrisposta in via provvisoria, con il provvedimento del 28.2.2022 ha revocato la prestazione e recuperato gli importi indebitamente erogati in applicazione dell'art. 13 comma 6 lett. c) cit.
Con il secondo motivo, la ha dedotto di integrare il requisito reddituale per beneficiare Pt_1 della prestazione in godimento e di non possedere redditi ulteriori rispetto alla pensione cat. VO CP_ erogata dall'
Posto che ai sensi dell'art. 13 comma 6 lett. c) cit. era comunque tenuta alla comunicazione dei CP_ dati reddituali all' di cui era stata debitamente informata, le affermazioni attoree circa il requisito reddituale non sono state supportate da alcun riscontro documentale né in altro modo provate. Neanche nel presente giudizio la ricorrente ha prodotto documentazione relativa alla sua situazione reddituale rilevante per verificare il diritto alla prestazione.
Sull'onere della prova del diritto alla prestazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che in tema d'indebito previdenziale (e il medesimo principio è valido per l'indebito assistenziale), nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal privato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 18046 del
4 settembre 2010). Il principio è stato successivamente – ed anche di recente – reiteratamente ribadito (tra le altre, Cass., Sez. Lav, Sentenza n. 2739 dell'11 febbraio 2016; Cass., Sez. lav., Sentenza n. 15550 del 2019; Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 4319 del 10 febbraio 2022) ed esso trova il suo fondamento nel rilievo che, in subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Nella fattispecie, era quindi onere della attuale appellante dimostrare l'esistenza di una valida causa solvendi, anche relativa al quantum della prestazione, ma tale onere non è stato assolto. L'istante – nell'atto introduttivo di lite e anche nel ricorso in appello – si è limitata a sostenere di CP_ aver percepito solo il reddito da pensione erogato dall' e di integrare il requisito reddituale ma non ha prodotto alcunché né altrimenti provato detta allegazione a supporto del proprio diritto alla prestazione, che quindi non può essere riconosciuto.
Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la tardività del recupero e la sanatoria prevista CP_ dall'art. 13 L. 412/91, che al comma 2 dispone che l' “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura e sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. La ha contestato l'inosservanza del termine predetto, essendo il Pt_1 provvedimento di recupero del 2022 e l'indebito relativo a prestazioni del 2018 e 2019.
Anche questa censura è infondata.
Sull'art. 13 comma 2 cit. la S.C. ha chiarito che “L'obbligo dell' di procedere annualmente CP_1 alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. Sentenza n. 953 del 2012) e che “l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1 pensionati, prevista dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991, quale condizione per la ripetizione, è rimasto immutato nonostante le modifiche alle modalità di comunicazione dei dati reddituali, apportate da ultimo dall'art. 13, comma 6, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. in l. n. 122 del 2010” (Cass. Ordinanza n. 18551 del 2017).
L'art. 13 L. 412/91 menzionato dalla ricorrente al comma 1, inoltre, statuisce che “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 della legge 9 marzo 1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
L'art. 52 comma 2 L. n. 88/1989, a sua volta, prevede che “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. CP_ Nella specie, come ampiamente spiegato, la ricorrente era tenuta a fornire all' i dati relativi alla sua situazione reddituale in modo da consentite all'Istituto di verificare la correttezza della CP_ prestazione erogata in via provvisoria (cfr. doc. 1 e 2 fasc. . Nonostante gli avvertimenti e il CP_ sollecito, da ultimo con la nota del 24.6.2021, la ricorrente ha omesso di inoltrare all' le dichiarazioni dei redditi richieste (degli anni 2017 e 2018). In assenza di dati reddituali completi forniti dall'istante, non può iniziare a decorrere il termine annuale di recupero ex art. 13 comma
2 cit.
La fattispecie in esame è piuttosto riconducibile alla previsione del comma 1 del medesimo art. 13 L. 412/91 che consente in ogni caso la ripetibilità dell'indebito in caso di “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta”.
In conclusione, alla stregua di quanto fin qui esposto, ritiene la Corte che la sentenza impugnata sia immune da censure e l'appello vada rigettato.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale in atti).
Alla fattispecie si applica, ratione temporis, il disposto di cui al comma 17 dell'art. 1 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 D.P.R. 30.5.2002 n. 115, prevedendo, al comma 1-quater, che in caso di rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità della impugnazione, la parte sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-nulla per le spese.
-Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al co.
1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, Parte_1 previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 12/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 12/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1257/2023
T R A
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Sciesa n. 29, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Lauretta e dall'avv. Alessandro Lauretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Torre Annunziata alla piazza M. R. Imbriani n. 5;
Appellante
E
, con sede legale in Roma, via Ciro il Controparte_1
Grande, 24, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Doni, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura in Treviso, viale Trento e CP_1
Trieste, 6;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, l'odierna appellante, premesso di essere titolare di pensione categoria VO n. 13047846 con decorrenza dal gennaio 2016, aveva esposto che:
-sin dall'anno 2016 le veniva riconosciuto il diritto a percepire la c.d. “quattordicesima” istituita dalla L. 127/2007;
-l' con comunicazione del 28/02/2022 la informava della revoca definitiva della somma CP_1 aggiuntiva (cosiddetta quattordicesima) sulla sua pensione per un importo totale di € 1.310,00 (composta dalla somma di € 655,00 per la quattordicesima 2018 ed € 655,00 per la quattordicesima 2019);
-nella comunicazione di cui sopra la revoca era così motivata “nonostante i solleciti ad inviarci la dichiarazione dei redditi e la sospensione della prestazione collegata al reddito – o delle prestazioni collegate al reddito, se ne riceve più di una – non abbiamo ricevuto la sua dichiarazione relativa ai redditi del 2017 e 2018 entro la scadenza del 15 settembre 2021”;
-diversamente da quanto scriveva l'Istituto nel provvedimento del 28.2.2022, non aveva mai ricevuto la richiesta di dichiarazione reddituale, né tantomeno il sollecito, né le era stata sospesa alcuna prestazione.
-aveva diritto per gli anni 2018 e 2019, visti i redditi degli anni 2017 e 2018, al conseguimento della cosiddetta quattordicesima, non avendo superato il limite reddituale previsto dalla medesima normativa;
CP_
-il provvedimento del 28.2.2022 era illegittimo per violazione del disposto dell'art. 13 co. 6 lett. c) della L. 122/2010, essendosi vista revocare definitivamente la prestazione in spregio al meccanismo di sollecito/sospensione imposto dalla normativa citata;
-detto provvedimento era poi tardivo, essendo stato notificato nel febbraio 2022 per prestazione relativa agli anni 2018 e 2019, e quindi fuori dal limite previsto ex art. 13 L. 412/91;
-l' stava effettivamente trattenendo mensilmente il 20% dell'importo della sua pensione, CP_1 come annunciato nel provvedimento impugnato.
Tutto ciò dedotto, la aveva chiesto di 1) Accertare che la ricorrente ha diritto a percepire Pt_1 anche per gli anni 2018 e 2019 le somme aggiuntive (cosiddetta quattordicesima) sulla sua pensione VO n. 13047846, ricorrendone tutti i requisiti anagrafici, reddituali e contributivi;
2) Accertare per l'effetto e per tutte le motivazioni di cui al presente ricorso, che la ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo di € 1.310,00 richiesto dall' con il provvedimento del CP_1
28/02/2022; 3) Sentir dichiarare per l'effetto l' tenuto alla restituzione in favore della CP_1 ricorrente di quanto già trattenuto sulla pensione categoria VO n. 13047846; 4) Sentir condannare alle spese ed ai compensi professionali del giudizio il convenuto Ente, con attribuzione al procuratore anticipatari.
Con la sentenza n. 753/2023 pubblicata il 18/5/2023 il Tribunale adito ha respinto la domanda ritenendo che l' resistente avesse inviato correttamente alla ricorrente una nota con cui CP_1 provvedeva alla sospensione della prestazione per mancata comunicazione della dichiarazione CP_ dei redditi degli anni 2017 e 2018; che non fosse sufficiente eccepire che l' fosse già a conoscenza dei dati reddituali della assicurata per gli anni 2017 e 2018, non potendo l'istituto procedere autonomamente alla verifica di tale requisito;
che la fattispecie andava inquadrata nella ipotesi prevista dall'art. 13 comma 1 della L. 412/1991 della “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti che egli fosse tenuto a comunicate, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi”; che neanche in sede giudiziaria la ricorrente aveva depositato alcun documento relativo alla sua situazione reddituale per gli anni in questione.
Con atto depositato il 30/5/2023 ha interposto tempestivo gravame l'odierna appellante, chiedendo di riformare la sentenza con accoglimento delle domande formulate in primo grado, vinte le spese.
La ha censurato la pronuncia per violazione della procedura di cui all'art. 13 comma 6 Pt_1 CP_ lett. c) della L. 122/2016, sostenendo che l' non avesse dimostrato di averle notificato le richieste di comunicazione dei redditi e di sollecito, prima del provvedimento di revoca del
28.2.2022. Ha ribadito di non aver percepito negli anni alcun reddito incompatibile con la cd. CP_ quattordicesima, essendo titolare della sola prestazione cat. VO erogata dall' e di presentare tutti i requisiti per godere della prestazione illegittimamente revocata. In subordine ha ribadito la tardività del recupero e la sanatoria operante ex art. 13 L. 412/1991. Ricostituito il contraddittorio, l' ha con plurime argomentazioni resistito al Controparte_2 gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione scritta, sono state depositate le note delle parti costituite;
quindi, all'odierna udienza come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
L' ha revocato alla istante la cd. quattordicesima sulla pensione cat. VO per gli anni 2018 CP_1
e 2019 con recupero dell'importo indebitamente erogato di euro 1310,00. Nel provvedimento di revoca e recupero dell'indebito del 28.2.2022 è precisato che “nonostante i solleciti a inviarci la dichiarazione dei redditi e la sospensione della prestazione collegata al reddito … non abbiamo ricevuto la sua dichiarazione relativa ai redditi del 2017 e del 2018 entro la scadenza del 15 CP_ settembre 2021. Come le avevamo comunicato, per questo suo inadempimento l' è tenuto per legge a revocarle definitivamente la quattordicesima degli anni 2018 e 2019, perché anch'essa è una prestazione collegata al reddito”.
Con il primo motivo, la ha dedotto di non aver ricevuto alcuna richiesta di comunicazione Pt_1 dei dati reddituali, né di sollecito o sospensione della prestazione, prima del provvedimento di CP_ revoca del 28.2.2022 e di non essere tenuta ad alcuna dichiarazione reddituale all' essendo titolare del solo reddito da pensione erogato dall' medesimo. CP_1
La censura è inconsistente.
L'art. 13 comma 6 lett. c) della L. 122/2010 ha modificato l'art. 35 del D.L. 30.12.2008 n. 207, convertito dalla L. n. 14/2009, aggiungendo - dopo il comma 10 - il comma 10-bis che prevede
“Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 della L. 30/12/1991 n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
[...] che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle CP_3 modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
La norma in questione riguarda la sospensione o la revoca definitiva delle prestazioni collegate CP_ al reddito a seguito della mancata comunicazione, nei tempi e modi stabiliti dall' dei dati reddituali da parte dei titolari di tali prestazioni. Riguarda i redditi rilevanti ai fini delle CP_ prestazioni in godimento e ne impone la comunicazione all' qualora non siano stati integralmente dichiarati alla Amministrazione finanziaria.
CP_ CP_ Nella specie, con note del 19.11.2019 e del 30.12.2020 (doc. 3 e 4 fasc. , l ha ricordato alla istante – in quanto titolare di prestazione collegata al reddito (cd. quattordicesima) - il suo obbligo, a pena di revoca della prestazione, di comunicare all' la sua situazione reddituale CP_1 ai sensi dell'art. 13 comma 6 lett. c) cit. e, a fronte della omessa dichiarazione dei redditi relativi agli anni 2017 e 2018, ha richiesto alla istante di comunicare i redditi rilavanti percepiti negli anni
2017 e 2018 dalla stessa e/o dal coniuge e/o da suoi familiari entro, rispettivamente, il 28 febbraio
2020 e il 31 marzo 2021.
CP_ La cd. quattordicesima è una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall' introdotta dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 e modificata dall'articolo 1, comma 187, L. 11 dicembre 2016,
n. 232. Spetta ai pensionati titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, di almeno 64 anni e con reddito complessivo al di sotto di determinate soglie. In base alla clausola di salvaguardia, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a dette soglie e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l'importo della quattordicesima viene corrisposto fino a concorrenza del limite maggiorato.
Sia il diritto sia la misura della cd. quattordicesima sono dunque collegati alla situazione reddituale del pensionato.
Precisamente l'art. 5, comma 1, d.l. 81/2007, come modificato dalla l. 127/2007, stabilisce che
“Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata”.
Ai fini del requisito reddituale in esame rilevano, quindi, non solo i redditi soggetti ad imposta e comunicati alla Amministrazione finanziaria, ma anche i redditi esenti ovvero soggetti ad imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, non comunicati alla Agenzia delle Entrate, CP_ che il pensionato/assicurato è tenuto a comunicare all'
L'istituto convenuto, non avendo ricevuto dalla istante la dichiarazione dei redditi relative agli anni 2017 e 2018, neanche dopo le note del 19.11.2019 e del 30.12.2020, non potendo verificare la correttezza della erogazione per gli anni 2018 e 2019, ha inviato alla la comunicazione Pt_1 CP_ di sollecito e sospensione della prestazione del 24.6.2021 (doc. 5 e 6 fascicolo .
CP_ Con detta nota del 24.6.2021, ricevuta dalla il successivo 7.7.2021, l' ha comunicato Pt_1 alla istante di dover “sospendere la prestazione economica collegata al reddito degli anni 2017 e 2018 (art. 35 comma 10 bis del D.L. 207/2008, convertito con legge n. 14/2009)” per non aver CP_ inviato la dichiarazione dei redditi del 2017 e 2018. L' ha avvisato la ricorrente che per evitare la revoca della prestazione doveva presentare “domanda di ricostituzione reddituale per sospensione indicando i redditi dall'anno 2017” e che il termine per presentare la domanda era il
15 settembre 2021, avvertendola che, scaduto tale termine, avrebbe revocato tutte le prestazioni collegate al reddito relative agli anni 2017 e 2018.
Si evidenzia che già nella comunicazione di liquidazione della prestazione per l'anno 2018 (nota CP_ CP_ 8.6.2018; doc. 1 fasc. e per l'anno 2019 (nota del 4.7.2019; doc. 2 fasc. è precisato che “in base ai dati reddituali attualmente registrati nei nostri archivi, è stato disposto il pagamento di una somma aggiuntiva sulla sua pensione (la cosiddetta quattordicesima)”, che la liquidazione della prestazione avveniva “in via provvisoria”, e che “Il suo diritto alla somma aggiuntiva sarà riconosciuto in via definitiva all'esito degli accertamenti reddituali effettuati anche per il tramite della competente amministrazione finanziaria”.
CP_ L' ha prodotto copia della attestazione di consegna della raccomandata n. 68978878974-1, relativa alla nota del 24.06.2021 di sollecito e sospensione della prestazione, che reca il timbro con la data della consegna (7.7.2021) e la sottoscrizione del ricevente. Il numero della raccomandata (“68978878974-1”) indicato nella cartolina corrisponde al numero della CP_ CP_ raccomandata indicato nella nota dell' del 24.6.2021 (cfr. doc. 5 e 6 fasc. .
Diversamente da quanto affermato dalla , risulta documentalmente provata la consegna Pt_1 CP_ alla istante della nota del 24.6.2021, con cui l' l'ha informata della mancata trasmissione dei dati reddituali degli anni 2017 e 2018, della sospensione della prestazione collegata al reddito (quattordicesima) e della facoltà di evitare la revoca mediante dichiarazione dei redditi dell'anno 2017 entro il 15 settembre 2021. Con il provvedimento del 24.6.2021, dunque, l'
[...]
ha consentito alla istante di comunicare tempestivamente i dati necessari ed evitare CP_2 la revoca della prestazione, qualora fino a quel momento non avesse avuto conoscenza dell'onere dichiarativo, così rispettando la procedura prevista dall'art. 13 comma 6 lett. c) L. 122/2010 in esame.
CP_ Nonostante ciò, la non ha trasmesso all i dati reddituali richiesti entro il termine di Pt_1
60 giorni dalla nota del 24.6.2021, né successivamente. Appare quindi legittima la condotta dell' resistente che, in difetto di dati reddituali certi, non potendo verificare il diritto e la CP_4 misura della prestazione corrisposta in via provvisoria, con il provvedimento del 28.2.2022 ha revocato la prestazione e recuperato gli importi indebitamente erogati in applicazione dell'art. 13 comma 6 lett. c) cit.
Con il secondo motivo, la ha dedotto di integrare il requisito reddituale per beneficiare Pt_1 della prestazione in godimento e di non possedere redditi ulteriori rispetto alla pensione cat. VO CP_ erogata dall'
Posto che ai sensi dell'art. 13 comma 6 lett. c) cit. era comunque tenuta alla comunicazione dei CP_ dati reddituali all' di cui era stata debitamente informata, le affermazioni attoree circa il requisito reddituale non sono state supportate da alcun riscontro documentale né in altro modo provate. Neanche nel presente giudizio la ricorrente ha prodotto documentazione relativa alla sua situazione reddituale rilevante per verificare il diritto alla prestazione.
Sull'onere della prova del diritto alla prestazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che in tema d'indebito previdenziale (e il medesimo principio è valido per l'indebito assistenziale), nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal privato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico (Cass. Sez. Un., Sentenza n. 18046 del
4 settembre 2010). Il principio è stato successivamente – ed anche di recente – reiteratamente ribadito (tra le altre, Cass., Sez. Lav, Sentenza n. 2739 dell'11 febbraio 2016; Cass., Sez. lav., Sentenza n. 15550 del 2019; Cass. Sez. Lav. Ordinanza n. 4319 del 10 febbraio 2022) ed esso trova il suo fondamento nel rilievo che, in subiecta materia, non è il solvens a promuovere una ordinaria azione di ripetizione dell'indebito, ma è l'accipiens che invoca in giudizio l'accertamento negativo della insussistenza del suo obbligo di restituzione, sicché non può che essere posto a suo carico l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto.
Nella fattispecie, era quindi onere della attuale appellante dimostrare l'esistenza di una valida causa solvendi, anche relativa al quantum della prestazione, ma tale onere non è stato assolto. L'istante – nell'atto introduttivo di lite e anche nel ricorso in appello – si è limitata a sostenere di CP_ aver percepito solo il reddito da pensione erogato dall' e di integrare il requisito reddituale ma non ha prodotto alcunché né altrimenti provato detta allegazione a supporto del proprio diritto alla prestazione, che quindi non può essere riconosciuto.
Con il terzo motivo, l'appellante ha censurato la tardività del recupero e la sanatoria prevista CP_ dall'art. 13 L. 412/91, che al comma 2 dispone che l' “procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura e sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. La ha contestato l'inosservanza del termine predetto, essendo il Pt_1 provvedimento di recupero del 2022 e l'indebito relativo a prestazioni del 2018 e 2019.
Anche questa censura è infondata.
Sull'art. 13 comma 2 cit. la S.C. ha chiarito che “L'obbligo dell' di procedere annualmente CP_1 alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo” (Cass. Sentenza n. 953 del 2012) e che “l'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei CP_1 pensionati, prevista dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991, quale condizione per la ripetizione, è rimasto immutato nonostante le modifiche alle modalità di comunicazione dei dati reddituali, apportate da ultimo dall'art. 13, comma 6, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. in l. n. 122 del 2010” (Cass. Ordinanza n. 18551 del 2017).
L'art. 13 L. 412/91 menzionato dalla ricorrente al comma 1, inoltre, statuisce che “Le disposizioni di cui all'art. 52 comma 2 della legge 9 marzo 1989 n. 88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
L'art. 52 comma 2 L. n. 88/1989, a sua volta, prevede che “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. CP_ Nella specie, come ampiamente spiegato, la ricorrente era tenuta a fornire all' i dati relativi alla sua situazione reddituale in modo da consentite all'Istituto di verificare la correttezza della CP_ prestazione erogata in via provvisoria (cfr. doc. 1 e 2 fasc. . Nonostante gli avvertimenti e il CP_ sollecito, da ultimo con la nota del 24.6.2021, la ricorrente ha omesso di inoltrare all' le dichiarazioni dei redditi richieste (degli anni 2017 e 2018). In assenza di dati reddituali completi forniti dall'istante, non può iniziare a decorrere il termine annuale di recupero ex art. 13 comma
2 cit.
La fattispecie in esame è piuttosto riconducibile alla previsione del comma 1 del medesimo art. 13 L. 412/91 che consente in ogni caso la ripetibilità dell'indebito in caso di “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta”.
In conclusione, alla stregua di quanto fin qui esposto, ritiene la Corte che la sentenza impugnata sia immune da censure e l'appello vada rigettato.
Nulla per le spese, risultando presenti le condizioni per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. (cfr. dichiarazione reddituale in atti).
Alla fattispecie si applica, ratione temporis, il disposto di cui al comma 17 dell'art. 1 della legge 228/2012, che ha modificato l'art. 13 D.P.R. 30.5.2002 n. 115, prevedendo, al comma 1-quater, che in caso di rigetto integrale ovvero inammissibilità o improcedibilità della impugnazione, la parte sia tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
-nulla per le spese.
-Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al co.
1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115 del 2002, come introdotto dall'art. 1 co. 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, Parte_1 previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Napoli, 12/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano