TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9141/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9141/2023 promossa da:
(c.f. ) nata in [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Maria Elena Marchetto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Missori n. 14;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato in [...] il [...], con l'avvocato Irina Daniela P_ C.F._2
Radita ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano (MI), viale Lucania n.22;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: Dichiarazione Giudiziale di paternità/maternità naturale di minorenne
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI per la ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, così giudicare:
In Via principale
Nel merito
- dichiarare che il minore è figlio naturale del resistente e, per l'effetto, Persona_1 P_ ordinare alle competenti autorità di provvedere alle relative annotazioni presso i pubblici registri;
- condannare il sig. al versamento mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del P_ minore;
pagamento che dovrà essere effettuato con bonifico bancario alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat;
- condannare il sig. al versamento dell'importo di euro 500,00 mensile a decorrere dalla nascita del P_ minore o comunque con decorrenza decennale;
- condannare il sig. al versamento delle spese straordinarie nella misura del 50% secondo quanto P_ disposto dal Protocollo del Tribunale di Monza;
- condannare il sig. alla restituzione della metà dell'importo delle spese straordinarie anticipate dalla P_ signora per il figlio minore come in atti documentate e quantificate nella misura di Euro 3.839,80 Pt_1
(importo corrispondente alla metà del valore totale di Euro 7.679,64 corrispondente alle spese riferibili al piccolo;
R_
- Nel merito ed in subordine:
Fermo restando le richieste della signora nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non dovesse Pt_1 condannare il sig. al versamento con effetto retroattivo del contributo al mantenimento del figlio di P_
Euro 500,00 (a partire dalla nascita del minore o decennale), si chiede che il Tribunale condanni il sig. P_ ad una tantum quantificata in via equitativa a titolo di mantenimento ordinario del minore.
per il resistente:
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, contrariis rejectis, e previa ogni eventuale declaratoria legge, così giudicare:
- dichiarare che il minore è figlio naturale del resistente e, per l'effetto, Persona_1 P_ ordinare alle competenti autorità di provvedere alle relative annotazioni presso i pubblici registri;
- disporre a carico del sig. il versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 150,00 P_ mensili dal momento dell'esito della CTU;
- porre, altresì, a carico dello stesso l'obbligo di rimborsare, per il futuro, alla signora il 50% delle spese Pt_1 straordinarie, come da Protocollo in dotazione a codesto Tribunale;
pagina 2 di 12 - rigettare per il resto.
b. in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Salvis Juribus.
pagina 3 di 12 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.12.2023 domandava l'accertamento che (n Parte_1 R_
20.9.2014) fosse figlio di , la condanna del resistente al versamento di un contributo mensile al P_ mantenimento del minore di euro 500,00 a partire dalla data di nascita di oltre il 50% delle spese R_ straordinarie, la condanna del resistente alla restituzione della metà dell'importo delle spese straordinarie da lei anticipate, oltre alla quota delle spese sostenute per il mantenimento del minore;
a sostegno delle sue domande, esponeva di aver iniziato una relazione sentimentale con il resistente nel giugno 2013; che Pt_1 nel settembre 2013 iniziavano una convivenza durata meno di un anno;
che il resistente era unito in matrimonio con un'altra donna, e che interrompeva tale relazione per stare con lei;
che alla fine del 2013 veniva concepito che a luglio 2014 il resistente interrompeva la relazione con che in data R_ Pt_1
20.9.2014 nasceva riconosciuto solo dalla madre;
che riprendeva i rapporti con lei ed il figlio R_ P_
e li interrompeva poi nuovamente;
che il resistente si disinteressava completamente del figlio da ogni punto di vista;
che offriva l'assenza del padre e manifestava il desiderio di conoscerlo. R_
All'udienza del 11.4.2024 il resistente non compariva, ne veniva dichiarata la contumacia, e la ricorrente dichiarava: vivo a Monza in via Fiume 21, in una casa di mia proprietà esclusiva, ho una cessione del quinto dello stipendio per l'acquisto; viviamo io e i miei figli, e che è nata il [...]. viene ad aiutarmi anche mia mamma che è R_ Pt_1 residente con noi. Io lavoro a Vetro Balsamo come operaia, con reddito mensile di euro 1700/1800, oltre 13ma e 14ma. Da questo importo vanno tolti 500 euro di cessione del quinto dello stipendio, come sopra riferita. Mia mamma è pensionata e prende circa 550 euro mensili, è una pensione italiana, non so se ha anche la tredicesima. Io prendo l'assegno unico per i miei figli, ha anche i benefici della legge 104/1992, in totale prendo 550 euro mensili. Ero sposata con il papà di R_ Pt_1 che mi versa 300 euro di contributo al mantenimento, e vede la figlia. vive a Brugherio, faceva il camionista e credo lo P_ faccia anche adesso, è sposato senza figli, mi hanno detto che ha una casa di proprietà. L'ultima volta che ha chiamato R_
è stato il 27.4.2015, io ero molto innamorata di lui, ma è stato aggressivo, mi ha detto che non sarei stata capace di crescere due figli, e allora abbiamo discusso e non ho più voluto parlargli. Fino a quel momento lui veniva a trovare ma non ha R_ mai versato nulla per il suo mantenimento.
Il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie articolate dalla ricorrente.
Alla successiva udienza del 18.6.2024 venivano escussi i testi e disposto l'interrogatorio formale del resistente, che non compariva;
il Giudice disponeva CTU genetica, depositata dal Consulente in data 21.10.2024.
In data 8.11.2024 si costituiva il resistente non opponendosi alla richiesta di dichiarazione di paternità e domandando il versamento di contributo al mantenimento per il figlio di euro 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
esponeva che la convivenza tra le parti aveva breve durata;
di essere tornato a vivere con la di lui moglie;
di aver effettuato diversi acquisti per ancora prima della sua nascita;
di averlo R_ frequentato dopo la nascita e di aver contribuito economicamente al suo mantenimento;
di aver chiesto l'effettuazione di test di paternità e che la ricorrente si rifiutava e lo bloccava nei contatti, rendendosi pagina 4 di 12 irreperibile;
di essersi rivolto ai Servizi Sociali di Monza, senza esito;
che dall'esame degli estratti conto della ricorrente risultavano versamenti in contanti e numerosi giroconti, oltre alla retribuzione ed all'assegno unico;
di lavorare con reddito mensile di euro 1.500,00, di versare mensilmente euro 750 per canone di locazione e spese condominiali e di rimborsare finanziamento di euro 543,00 mensili;
che le spese esposte dalla Pt_2 ricorrente talvolta non recavano l'indicazione del codice fiscale riferibile al minore;
di aver in ogni caso contribuito al mantenimento del figlio, versando oltre 2.400 euro.
All'udienza del 12.11.2024 le parti rispettivamente dichiaravano:
La ricorrente: vivo nella mia casa di proprietà, non ho mutuo, ma una cessione del quinto per l'acquisto, di 600 euro mensili;
lavoro a Vetrobalsamo, con stipendio mensile di euro 1800 euro al mese, compresi gli straordinari, anche il sabato, da questa somma devo togliere la cessione del quinto dello stipendio di cui sopra. Ho la 13ma e un premio di produzione a luglio. Prendo
l'assegno unico di 500 euro al mese, perché mio figlio ha le agevolazioni della legge 104/1992. Non prende l'accompagnamento, prende pensione di invalidità di circa 330 euro al mese. In casa siamo io, i miei due figli e mia mamma, che ha una pensione di
520 euro fino ad agosto, adesso è di 730 euro al mese, è una pensione italiana di vecchiaia. Poi prendo il mantenimento per mia figlia, che è di euro 300 mensili, oltre le spese straordinarie. il resistente: vivo a Sesto San Giovanni, in locazione, con canone mensile di euro 650 euro oltre ad euro 100 di spese condominiali. Vivo con mia moglie, che lavora come colf con reddito mensile di euro 400 circa. Io lavoro a Saf group come autista, con reddito mensile 1800, oltre 13ma e 14ma. ho avuto una riduzione dell'orario di lavoro perché ho avuto un infortunio al menisco, adesso lavoro 4 ore al giorno, dal 1.10.2024.
Il Giudice assegnava termini ex art 473bis.28 c.p.c. e fissava udienza di discussione.
*******
Le domande della ricorrente meritano accoglimento per i motivi di cui in appresso.
Quanto alla dichiarazione di paternità, la prova della stessa può essere data con ogni mezzo (articolo 269 c.
2 c.c.).
Nel caso di specie, parte attrice allega che lei e ebbero una relazione nel 2013, nel corso della quale fu P_ concepito che la relazione si interruppe e che non riconobbe il figlio. R_ P_
Il resistente ammette la relazione, evidenzia di aver nutrito dubbi sulla paternità del bambino, ma, dopo l'effettuazione della CTU nel presente giudizio, conferma di esserne il padre.
Sul punto, alla udienza del 18.6.2024 sono stati sentiti i testi , amica dell'attrice da Testimone_1
11/12 anni, la quale ha dichiarato: a) Vero che aveva una relazione sentimentale con da settembre 2013 ad Pt_1 P_ agosto 2014; b) Vero che dalla predetta relazione restava incinta di che nasceva il 20.9.2014; la signora mi ha Pt_1 R_ raccontato di aver avuto una relazione con quando l'ho conosciuta era appena nato suo figlio, l'ho conosciuta in chiesa;
P_ ho visto questa ragazza molto triste con questo bambino appena nato, lei era molto triste e lei mi ha raccontato tutta la sua storia. Mi ha detto che il padre non aveva voluto riconoscere il bambino e che il padre del bambino l'ha abbandonata quando lei era al settimo/ottavo mese di gravidanza. c) Vero che era presente in ospedale il giorno della nascita di non P_ R_ pagina 5 di 12 lo so d) Vero che il bambino porta come secondo nome ( quello del padre di so che il secondo nome di è Per_2 P_ R_ che è il nome del papà di questa cosa me l'ha raccontata lei e mi ha detto anche che era molto contento che Per_2 P_ P_ lei abbia messo questo nome al bambino. e) Vero che partecipava al battesimo di avvenuto in Monza il giorno P_ R_
8.11.2014 nella chiesa Rumena di Via Mentana;
io ho visto in chiesa e lei mi ha detto che era il papà di io P_ R_ non ci ho parlato però.
amica della attrice da circa 10 anni: a) Vero che aveva una relazione sentimentale Testimone_2 Pt_1 con da settembre 2013 ad agosto 2014; b) Vero che dalla predetta relazione restava incinta di che nasceva P_ Pt_1 R_ il 20.9.2014; ho conosciuto la signora in chiesa ed era appena nato;
la signora mi ha detto che questo bambino era R_ nato dalla relazione con c) Vero che era presente in ospedale il giorno della nascita di non era presente, P_ P_ R_ me l'ha detto la signora d) Vero che il bambino porta come secondo nome quello del padre di so che il secondo Per_2 P_ nome di è che è il nome del papà di questa cosa me l'ha raccontata lei. e) Vero che partecipava al R_ Per_2 P_ P_ battesimo di avvenuto in Monza il giorno 8.11.2014 nella chiesa Rumena di Via Mentana;
io ho visto in chiesa R_
e lei mi ha detto che era il papà di io non ci ho parlato però. P_ R_
, amica della attrice da oltre 16 anni e madrina dei suoi figli: a) Vero che aveva una relazione Testimone_3 Pt_1 sentimentale con da settembre 2013 ad agosto 2014; b) Vero che dalla predetta relazione restava incinta di
P_ Pt_1 R_ che nasceva il 20.9.2014; quando era fidanzata di l'ha portato a casa mia e me l'ha presentato come il suo Pt_1 P_ fidanzato e lui mi ha detto che sarebbero andati a vivere insieme, sono stati insieme al mio compleanno quando ho fatto 50 anni, ho anche le foto. La signora è rimasta incinta mentre stava con Quando hanno fatto il test di gravidanza sono venuti a
P_ casa mia e lui ha promesso che l'avrebbe sposata e che avrebbero fatto una famiglia. c) Vero che era presente in ospedale
P_ il giorno della nascita di c'era, ci siamo visti d) Vero che il bambino porta come secondo nome quello del padre R_ Per_2 di so che il secondo nome di è che è il nome del papà di so che l'hanno scelto insieme, quando
P_ R_ Per_2 P_
è tornata a casa della maternità, lui è venuto a trovarla e lei mi ha detto questa cosa. e) Vero che partecipava al Pt_1 P_ battesimo di avvenuto in Monza il giorno 8.11.2014 nella chiesa Rumena di Via Mentana;
io ho visto in chiesa R_
io ero la madrina, e dopo il rituale il bambino viene dato ai genitori ed erano presenti sia che lui, veniva anche a P_ Pt_1 trovarlo a casa e ha comprato i vestiti al bambino.
Dalla esperita CTU (le cui risultanze integralmente si condividono, in quanto esito di indagine condotta con metodo immune da vizi logici, chiaro e coerente rispetto ai quesiti posti) è emerso che all'esame hanno partecipato ricorrente, resistente ed che l'analisi del profilo genetico, dopo estrazione e purificazione R_ del DNA, è stata eseguita mediante amplificazione genica (PCR) analizzando marcatori microsatelliti del
DNA nucleare (o short tandem repeats - STRs), oltre al locus in coamplificazione nel kit Persona_3 commerciale (Qiagen) (pagina 6 CTU). Controparte_2
Il confronto tra l'assetto genetico relativo a e quello relativo a non ha mostrato alcuna Persona_1 P_ incompatibilità: in altri termini, si è osservata piena compatibilità tra gli assetti genetici del signor e quelli del minore P_
pagina 6 di 12 in ipotesi di paternità biologica, compatibilità che, con il calcolo statistico eseguito, si è rilevato non poter Persona_1 essere casuale.
Infatti, al fine di valutare se la osservata compatibilità fosse casuale oppure dovuta ad effettiva relazione di paternità biologica tra i probandi, è stato operato un calcolo statistico che fornisce un'indicazione della maggiore o minore possibilità di ottenere un certo assetto genetico (quello riscontrato nel figlio) come proveniente dal soggetto indicato come padre ( rispetto ad un P_ individuo preso a caso;
lo stesso dato è stato espresso in termini percentuali sotto forma di probabilità di paternità (assumendo una probabilità a priori di paternità del 50%).
La prima modalità di calcolo (Indice di Paternità - PI) è maggiormente impiegata nel mondo scientifico anglosassone mentre la seconda espressione (Probabilità di Paternità - W), è più familiare nell'Europa continentale.
In accordo con le raccomandazioni congiunte della ISFG (International Society for Forensic Genetics4), e del GeFI (Genetisti
Forensi Italiani)5 sono state effettuate entrambe le modalità di presentazione del dato biostatistico alla valutazione del Giudice.
Il calcolo è stato effettuato impiegando dati pubblicati secondo quanto riportato nella tabella corrispondente.
Gli accertamenti statistici hanno mostrato un indice di paternità (PI) almeno pari a 8.202.862.204,62, con probabilità di paternità (W) che è quindi risultata pari a . NumeroDiCa_1
Tale valore, espresso in termini percentuali, risulta pari al 99,999999988%.
Ciò significa che è (almeno) 8.202.862.204,62 volte più probabile riscontrare gli osservati assetti genetici nel caso di paternità CP_ di IR nei confronti di rispetto ad un individuo con IR NE non imparentato. Persona_1
Tali valori consentono di dichiarare la paternità come praticamente provata (tutto da pagina 8 relazione peritale).
E dunque, considerati le deposizioni di tutti i testi e l'esito della CTU, deve accertarsi che è il padre di P_ con conseguente accoglimento della relativa domanda. R_
Accertata la paternità di devono essere regolamentati tra i genitori i rapporti che lo afferiscono, e ciò R_
a prescindere dalla domanda di parte: invero, i provvedimenti afferenti i figli minori debbono essere ispirati essenzialmente e principalmente alla tutela degli interessi materiali e morali dei stessi, a prescindere dall'impulso e dalla richiesta di parte, e non sono soggetti pertanto al principio della domanda (ex pluris Cass. sent. n. 663/1972), come peraltro risulta dal disposto degli articoli 473bis.2 c.p.c. e 337 ter c. 2 c.c..
A tutela del minore, poiché le parti si sono separate anni fa, è necessario regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale e tempi e modi in cui tarà con ciascuna di esse. R_
Ora, la formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori,
e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008) una deroga al principio della bigenitorialità, e dunque all'affido condiviso, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. pagina 7 di 12 Nel caso di specie, è incontroverso che non si sia occupato del figlio sino ad oggi;
pur nutrendo dubbi P_ in ordine alla paternità, egli non l'ha mai riconosciuto, né ha richiesto che la paternità fosse accertata;
il minore è stato cresciuto unicamente dalla madre, che se ne è occupata in toto, sia dal punto di vista morale che materiale.
E dunque, nel caso di specie è evidente l'impossibilità di esercitare la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in quanto la condizione di sostanziale irreperibilità paterna e la mancanza di un legame tra il resistente ed il figlio (che ad oggi non conosce il padre) inibiscono a l'assunzione di determinazioni P_ educative orientate al benessere del minore.
Di contro, non sono stati allegati, né sono comunque emersi elementi che facciano ritenere pregiudizievole per il minore l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre.
Alla luce di tutto quanto precede, viene affidato in via esclusiva a con collocamento presso la R_ Pt_1 stessa, in continuità a quanto accaduto sin dalla nascita del minore.
Qualora il padre ne manifesti la volontà, al fine di consentire una conoscenza graduale e tutelante per il minore, potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo tempistiche e modalità stabilite dai servizi sociali, P_ nell'esclusivo interesse del minore, anche all'esito di un percorso strutturato di avvicinamento alla figura paterna, che aiuti n tale passaggio. R_
Quanto agli aspetti economici, ha domandato: a) la determinazione di un contributo al mantenimento Pt_1 di a carico di , con decorrenza dalla nascita del minore;
b) il rimborso della metà delle spese R_ P_ straordinarie sostenute.
Deve premettersi che il combinato disposto degli articoli 147 e 148 c.c. pone in capo ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alla proprie sostanze e capacità lavorative: tale obbligo grava anche sui genitori di figli nati fuori dal matrimonio ex art. art. 315 bis c.c..
Nel caso di figli naturali, l'obbligo in parola decorre dal momento della nascita, ma per i figli riconosciuti successivamente, diviene esigibile soltanto con il riconoscimento (sebbene con effetti ex tunc) (cfr. Cass. sent.
n. 26575/2007, Cass. sent. n. 23596/2006).
Il momento del riconoscimento determina pertanto anche il dies a quo del decorso della prescrizione (Cass. sent. n. 23596/2006): nel caso di specie deve pertanto accertarsi la mancata prescrizione della relativa azione, intervenendo la dichiarazione giudiziale di paternità per effetto della presente sentenza.
I criteri di liquidazione del contributo al mantenimento e del diritto al rimborso debbono essere tenuti distinti e diversificati, inerendo a domande con diverso oggetto.
Il diritto al rimborso, in particolare, attenendo alla definizione dei rapporti pregressi tra condebitori solidali, quali genitori tenuti al mantenimento del figlio da entrambi riconosciuto (cfr. Cass. civ. sent. n. 23596 del
03.11.2006; 15756 del 11.07.2006; 15100 del 16.07.2005), segnatamente ai diritto di regresso dell'uno nei confronti dell'altro, ai sensi dell'art. 1299 c.c., presuppone l'accertamento del quantum dovuto in restituzione, pagina 8 di 12 quantum che, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa e che, in entrambi i casi, non può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.
Nel caso di specie, la ricorrente è lavoratrice dipendente e nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 26.917 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1872 mensili netti se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Vive in immobile di proprietà, con la madre (percettrice di pensione di euro 730 mensili), la figlia maggiore
(per la quale percepisce euro 300 di mantenimento) e ND (percettore di pensione di invalidità di euro 330 mensili).
Dall'esame degli estratti conto dei primi 9 mesi del 2024 emergono, oltre agli emolumenti, versamenti di assegni e contanti per euro 7.970 circa (media mensile euro 885); percepisce assegno unico per euro Pt_1
540 mensili e a settembre 2024 (ultimo estratto conto disponibile) rimborsava euro 77 di finanziamento
Findomestic, euro 400 a Compass ed euro 555 ad Agos Ducato;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1.766 se calcolata in base alle entrate effettive in conto corrente.
Il resistente è lavoratore dipendente e nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito complessivo di euro
31.830 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 2.058 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Vive in locazione con canone mensile di euro 700, con la moglie che lavora con reddito di euro 400 mensili.
Dall'esame degli estratti conto 2024 emergono versamenti a titolo di emolumenti sino a settembre 2024 per euro 25.889 pari ad una media mensile di euro 2.876.
Allega di aver contratto finanziamento, in prossima scadenza (luglio 2025) e del quale non si terrà dunque conto, e di aver cambiato lavoro ad ottobre 2024 con riduzione di orario: per età, condizione personale e pregresse esperienze appare comunque dotato di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale che ben gli consente di partecipare alle esigenze di vita del figlio.
Considerata la media mensile degli emolumenti 2024, nonché importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze ed il canone di locazione, la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali
è di euro 1670.
Alla luce di quanto precede, valutate le presumibili esigenze di mantenimento del figlio nel corso degli anni, la condizione familiare ed economico patrimoniale delle parti, considerato il lasso di tempo per il quale parte pagina 9 di 12 attrice domanda il versamento di contributo (112 mesi sino alla data della domanda) il resistente deve essere condannato a versare alla ricorrente l'importo complessivo di euro 16.800.
Dal canto suo, il resistente ha documentato spese direttamente riferibili al figlio (pannolini, sdraietta, lenzuola, paracolpi, vestiti, termometro, girello e giochi) per euro 611,19, importo che viene posto in detrazione alla somma dovuta, ridotta dunque ad euro 16.188,81.
Viene inoltre determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente con decorrenza dalla data della domanda, a titolo di contributo al mantenimento del minore e quota di rimborso delle spese straordinarie.
L'intero importo dell'assegno unico viene corrisposto alla ricorrente che si occupa in via prevalente del figlio.
Parte attrice ha inoltre documentato spese per euro sanitarie, scolastiche, sportive riferibili con certezza documentale al minore di euro 7.679,64 (documenti da 13 a 17 ricorrente).
La metà di tale somma (3.839,82) deve essere posta a carico del padre, che risulta dunque debitore del complessivo importo di euro 20.028,63; sul predetto maturano gli interessi di mora dal 15.12.2023 (deposito del ricorso) al saldo.
Quanto sopra esposto è assorbente rispetto alle ulteriori domande, eccezioni, istanze anche istruttorie delle parti.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna con vincolo di solidarietà verso il Consulente, essendosi resa necessaria la Consulenza per l'accertamento dei fatti oggetto di causa, nell'interesse di entrambe le parti processuali.
Consegue alla prevalente soccombenza (il resistente si è costituito, aderendo alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità solo dopo l'esito della CTU) la condanna di a rifondere a due terzi delle P_ Pt_1 spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 55/2014, alla luce dello scaglione di valore indeterminato individuato in euro 26.000 e delle diverse fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, oltre alle spese documentate (notifica e marca), con compensazione per il restante terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
9141/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1) dichiara che nato a [...] il [...] è figlio di ( Persona_1 P_
) nato a [...] il [...]; C.F._2
2) manda il Cancelliere a trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza per le annotazioni e le altre incombenze di legge;
3) affida n via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
R_
pagina 10 di 12 4) Qualora il padre ne manifesti la volontà egli potrà vedere e tenere con sé il minore secondo tempistiche e modalità stabilite dai servizi sociali, nell'esclusivo interesse del minore, anche all'esito di un percorso strutturato di avvicinamento alla figura paterna, che aiuti n tale passaggio;
R_
5) Pone a carico di l'importo di euro 250,00, da versarsi a in via anticipata, entro il giorno 10 di P_ Pt_1 ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dicembre
2023. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2024 e con riferimento al mese di dicembre 2023. Pone inoltre a carico di il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive P_ del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici pagina 11 di 12 per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
6) dispone che percepisca il 100% dell'assegno unico per Pt_1 R_
7) condanna il resistente al pagamento a favore della ricorrente dell'importo di euro 20.028,63, oltre interessi di mora dal 15.12.2023 al saldo;
8) pone le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, con vincolo di solidarietà nei confronti del Consulente;
9) Condanna il convenuto a rifondere all'attrice due terzi delle spese di lite, che liquida in euro 3.384,67 per competenze, euro 29,77 per spese, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario oneri generali, oltre ad oneri fiscali e previdenziali come per legge, con compensazione per il restante terzo.
10) Manda la Cancelleria di comunicare il presente provvedimento ai servizi sociali competenti per i territori di Monza e Sesto San Giovanni.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27.3.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice rel.
Dott.ssa Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9141/2023 promossa da:
(c.f. ) nata in [...] il [...], con l'Avvocato Parte_1 C.F._1
Maria Elena Marchetto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Monza, Via Missori n. 14;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato in [...] il [...], con l'avvocato Irina Daniela P_ C.F._2
Radita ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano (MI), viale Lucania n.22;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
OGGETTO: Dichiarazione Giudiziale di paternità/maternità naturale di minorenne
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI per la ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione e previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria, così giudicare:
In Via principale
Nel merito
- dichiarare che il minore è figlio naturale del resistente e, per l'effetto, Persona_1 P_ ordinare alle competenti autorità di provvedere alle relative annotazioni presso i pubblici registri;
- condannare il sig. al versamento mensile di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del P_ minore;
pagamento che dovrà essere effettuato con bonifico bancario alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e che sarà soggetto a rivalutazione annuale Istat;
- condannare il sig. al versamento dell'importo di euro 500,00 mensile a decorrere dalla nascita del P_ minore o comunque con decorrenza decennale;
- condannare il sig. al versamento delle spese straordinarie nella misura del 50% secondo quanto P_ disposto dal Protocollo del Tribunale di Monza;
- condannare il sig. alla restituzione della metà dell'importo delle spese straordinarie anticipate dalla P_ signora per il figlio minore come in atti documentate e quantificate nella misura di Euro 3.839,80 Pt_1
(importo corrispondente alla metà del valore totale di Euro 7.679,64 corrispondente alle spese riferibili al piccolo;
R_
- Nel merito ed in subordine:
Fermo restando le richieste della signora nella denegata ipotesi in cui il Tribunale non dovesse Pt_1 condannare il sig. al versamento con effetto retroattivo del contributo al mantenimento del figlio di P_
Euro 500,00 (a partire dalla nascita del minore o decennale), si chiede che il Tribunale condanni il sig. P_ ad una tantum quantificata in via equitativa a titolo di mantenimento ordinario del minore.
per il resistente:
Voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito, contrariis rejectis, e previa ogni eventuale declaratoria legge, così giudicare:
- dichiarare che il minore è figlio naturale del resistente e, per l'effetto, Persona_1 P_ ordinare alle competenti autorità di provvedere alle relative annotazioni presso i pubblici registri;
- disporre a carico del sig. il versamento dell'assegno di mantenimento per il figlio pari ad euro 150,00 P_ mensili dal momento dell'esito della CTU;
- porre, altresì, a carico dello stesso l'obbligo di rimborsare, per il futuro, alla signora il 50% delle spese Pt_1 straordinarie, come da Protocollo in dotazione a codesto Tribunale;
pagina 2 di 12 - rigettare per il resto.
b. in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Salvis Juribus.
pagina 3 di 12 Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 15.12.2023 domandava l'accertamento che (n Parte_1 R_
20.9.2014) fosse figlio di , la condanna del resistente al versamento di un contributo mensile al P_ mantenimento del minore di euro 500,00 a partire dalla data di nascita di oltre il 50% delle spese R_ straordinarie, la condanna del resistente alla restituzione della metà dell'importo delle spese straordinarie da lei anticipate, oltre alla quota delle spese sostenute per il mantenimento del minore;
a sostegno delle sue domande, esponeva di aver iniziato una relazione sentimentale con il resistente nel giugno 2013; che Pt_1 nel settembre 2013 iniziavano una convivenza durata meno di un anno;
che il resistente era unito in matrimonio con un'altra donna, e che interrompeva tale relazione per stare con lei;
che alla fine del 2013 veniva concepito che a luglio 2014 il resistente interrompeva la relazione con che in data R_ Pt_1
20.9.2014 nasceva riconosciuto solo dalla madre;
che riprendeva i rapporti con lei ed il figlio R_ P_
e li interrompeva poi nuovamente;
che il resistente si disinteressava completamente del figlio da ogni punto di vista;
che offriva l'assenza del padre e manifestava il desiderio di conoscerlo. R_
All'udienza del 11.4.2024 il resistente non compariva, ne veniva dichiarata la contumacia, e la ricorrente dichiarava: vivo a Monza in via Fiume 21, in una casa di mia proprietà esclusiva, ho una cessione del quinto dello stipendio per l'acquisto; viviamo io e i miei figli, e che è nata il [...]. viene ad aiutarmi anche mia mamma che è R_ Pt_1 residente con noi. Io lavoro a Vetro Balsamo come operaia, con reddito mensile di euro 1700/1800, oltre 13ma e 14ma. Da questo importo vanno tolti 500 euro di cessione del quinto dello stipendio, come sopra riferita. Mia mamma è pensionata e prende circa 550 euro mensili, è una pensione italiana, non so se ha anche la tredicesima. Io prendo l'assegno unico per i miei figli, ha anche i benefici della legge 104/1992, in totale prendo 550 euro mensili. Ero sposata con il papà di R_ Pt_1 che mi versa 300 euro di contributo al mantenimento, e vede la figlia. vive a Brugherio, faceva il camionista e credo lo P_ faccia anche adesso, è sposato senza figli, mi hanno detto che ha una casa di proprietà. L'ultima volta che ha chiamato R_
è stato il 27.4.2015, io ero molto innamorata di lui, ma è stato aggressivo, mi ha detto che non sarei stata capace di crescere due figli, e allora abbiamo discusso e non ho più voluto parlargli. Fino a quel momento lui veniva a trovare ma non ha R_ mai versato nulla per il suo mantenimento.
Il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie articolate dalla ricorrente.
Alla successiva udienza del 18.6.2024 venivano escussi i testi e disposto l'interrogatorio formale del resistente, che non compariva;
il Giudice disponeva CTU genetica, depositata dal Consulente in data 21.10.2024.
In data 8.11.2024 si costituiva il resistente non opponendosi alla richiesta di dichiarazione di paternità e domandando il versamento di contributo al mantenimento per il figlio di euro 150,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
esponeva che la convivenza tra le parti aveva breve durata;
di essere tornato a vivere con la di lui moglie;
di aver effettuato diversi acquisti per ancora prima della sua nascita;
di averlo R_ frequentato dopo la nascita e di aver contribuito economicamente al suo mantenimento;
di aver chiesto l'effettuazione di test di paternità e che la ricorrente si rifiutava e lo bloccava nei contatti, rendendosi pagina 4 di 12 irreperibile;
di essersi rivolto ai Servizi Sociali di Monza, senza esito;
che dall'esame degli estratti conto della ricorrente risultavano versamenti in contanti e numerosi giroconti, oltre alla retribuzione ed all'assegno unico;
di lavorare con reddito mensile di euro 1.500,00, di versare mensilmente euro 750 per canone di locazione e spese condominiali e di rimborsare finanziamento di euro 543,00 mensili;
che le spese esposte dalla Pt_2 ricorrente talvolta non recavano l'indicazione del codice fiscale riferibile al minore;
di aver in ogni caso contribuito al mantenimento del figlio, versando oltre 2.400 euro.
All'udienza del 12.11.2024 le parti rispettivamente dichiaravano:
La ricorrente: vivo nella mia casa di proprietà, non ho mutuo, ma una cessione del quinto per l'acquisto, di 600 euro mensili;
lavoro a Vetrobalsamo, con stipendio mensile di euro 1800 euro al mese, compresi gli straordinari, anche il sabato, da questa somma devo togliere la cessione del quinto dello stipendio di cui sopra. Ho la 13ma e un premio di produzione a luglio. Prendo
l'assegno unico di 500 euro al mese, perché mio figlio ha le agevolazioni della legge 104/1992. Non prende l'accompagnamento, prende pensione di invalidità di circa 330 euro al mese. In casa siamo io, i miei due figli e mia mamma, che ha una pensione di
520 euro fino ad agosto, adesso è di 730 euro al mese, è una pensione italiana di vecchiaia. Poi prendo il mantenimento per mia figlia, che è di euro 300 mensili, oltre le spese straordinarie. il resistente: vivo a Sesto San Giovanni, in locazione, con canone mensile di euro 650 euro oltre ad euro 100 di spese condominiali. Vivo con mia moglie, che lavora come colf con reddito mensile di euro 400 circa. Io lavoro a Saf group come autista, con reddito mensile 1800, oltre 13ma e 14ma. ho avuto una riduzione dell'orario di lavoro perché ho avuto un infortunio al menisco, adesso lavoro 4 ore al giorno, dal 1.10.2024.
Il Giudice assegnava termini ex art 473bis.28 c.p.c. e fissava udienza di discussione.
*******
Le domande della ricorrente meritano accoglimento per i motivi di cui in appresso.
Quanto alla dichiarazione di paternità, la prova della stessa può essere data con ogni mezzo (articolo 269 c.
2 c.c.).
Nel caso di specie, parte attrice allega che lei e ebbero una relazione nel 2013, nel corso della quale fu P_ concepito che la relazione si interruppe e che non riconobbe il figlio. R_ P_
Il resistente ammette la relazione, evidenzia di aver nutrito dubbi sulla paternità del bambino, ma, dopo l'effettuazione della CTU nel presente giudizio, conferma di esserne il padre.
Sul punto, alla udienza del 18.6.2024 sono stati sentiti i testi , amica dell'attrice da Testimone_1
11/12 anni, la quale ha dichiarato: a) Vero che aveva una relazione sentimentale con da settembre 2013 ad Pt_1 P_ agosto 2014; b) Vero che dalla predetta relazione restava incinta di che nasceva il 20.9.2014; la signora mi ha Pt_1 R_ raccontato di aver avuto una relazione con quando l'ho conosciuta era appena nato suo figlio, l'ho conosciuta in chiesa;
P_ ho visto questa ragazza molto triste con questo bambino appena nato, lei era molto triste e lei mi ha raccontato tutta la sua storia. Mi ha detto che il padre non aveva voluto riconoscere il bambino e che il padre del bambino l'ha abbandonata quando lei era al settimo/ottavo mese di gravidanza. c) Vero che era presente in ospedale il giorno della nascita di non P_ R_ pagina 5 di 12 lo so d) Vero che il bambino porta come secondo nome ( quello del padre di so che il secondo nome di è Per_2 P_ R_ che è il nome del papà di questa cosa me l'ha raccontata lei e mi ha detto anche che era molto contento che Per_2 P_ P_ lei abbia messo questo nome al bambino. e) Vero che partecipava al battesimo di avvenuto in Monza il giorno P_ R_
8.11.2014 nella chiesa Rumena di Via Mentana;
io ho visto in chiesa e lei mi ha detto che era il papà di io P_ R_ non ci ho parlato però.
amica della attrice da circa 10 anni: a) Vero che aveva una relazione sentimentale Testimone_2 Pt_1 con da settembre 2013 ad agosto 2014; b) Vero che dalla predetta relazione restava incinta di che nasceva P_ Pt_1 R_ il 20.9.2014; ho conosciuto la signora in chiesa ed era appena nato;
la signora mi ha detto che questo bambino era R_ nato dalla relazione con c) Vero che era presente in ospedale il giorno della nascita di non era presente, P_ P_ R_ me l'ha detto la signora d) Vero che il bambino porta come secondo nome quello del padre di so che il secondo Per_2 P_ nome di è che è il nome del papà di questa cosa me l'ha raccontata lei. e) Vero che partecipava al R_ Per_2 P_ P_ battesimo di avvenuto in Monza il giorno 8.11.2014 nella chiesa Rumena di Via Mentana;
io ho visto in chiesa R_
e lei mi ha detto che era il papà di io non ci ho parlato però. P_ R_
, amica della attrice da oltre 16 anni e madrina dei suoi figli: a) Vero che aveva una relazione Testimone_3 Pt_1 sentimentale con da settembre 2013 ad agosto 2014; b) Vero che dalla predetta relazione restava incinta di
P_ Pt_1 R_ che nasceva il 20.9.2014; quando era fidanzata di l'ha portato a casa mia e me l'ha presentato come il suo Pt_1 P_ fidanzato e lui mi ha detto che sarebbero andati a vivere insieme, sono stati insieme al mio compleanno quando ho fatto 50 anni, ho anche le foto. La signora è rimasta incinta mentre stava con Quando hanno fatto il test di gravidanza sono venuti a
P_ casa mia e lui ha promesso che l'avrebbe sposata e che avrebbero fatto una famiglia. c) Vero che era presente in ospedale
P_ il giorno della nascita di c'era, ci siamo visti d) Vero che il bambino porta come secondo nome quello del padre R_ Per_2 di so che il secondo nome di è che è il nome del papà di so che l'hanno scelto insieme, quando
P_ R_ Per_2 P_
è tornata a casa della maternità, lui è venuto a trovarla e lei mi ha detto questa cosa. e) Vero che partecipava al Pt_1 P_ battesimo di avvenuto in Monza il giorno 8.11.2014 nella chiesa Rumena di Via Mentana;
io ho visto in chiesa R_
io ero la madrina, e dopo il rituale il bambino viene dato ai genitori ed erano presenti sia che lui, veniva anche a P_ Pt_1 trovarlo a casa e ha comprato i vestiti al bambino.
Dalla esperita CTU (le cui risultanze integralmente si condividono, in quanto esito di indagine condotta con metodo immune da vizi logici, chiaro e coerente rispetto ai quesiti posti) è emerso che all'esame hanno partecipato ricorrente, resistente ed che l'analisi del profilo genetico, dopo estrazione e purificazione R_ del DNA, è stata eseguita mediante amplificazione genica (PCR) analizzando marcatori microsatelliti del
DNA nucleare (o short tandem repeats - STRs), oltre al locus in coamplificazione nel kit Persona_3 commerciale (Qiagen) (pagina 6 CTU). Controparte_2
Il confronto tra l'assetto genetico relativo a e quello relativo a non ha mostrato alcuna Persona_1 P_ incompatibilità: in altri termini, si è osservata piena compatibilità tra gli assetti genetici del signor e quelli del minore P_
pagina 6 di 12 in ipotesi di paternità biologica, compatibilità che, con il calcolo statistico eseguito, si è rilevato non poter Persona_1 essere casuale.
Infatti, al fine di valutare se la osservata compatibilità fosse casuale oppure dovuta ad effettiva relazione di paternità biologica tra i probandi, è stato operato un calcolo statistico che fornisce un'indicazione della maggiore o minore possibilità di ottenere un certo assetto genetico (quello riscontrato nel figlio) come proveniente dal soggetto indicato come padre ( rispetto ad un P_ individuo preso a caso;
lo stesso dato è stato espresso in termini percentuali sotto forma di probabilità di paternità (assumendo una probabilità a priori di paternità del 50%).
La prima modalità di calcolo (Indice di Paternità - PI) è maggiormente impiegata nel mondo scientifico anglosassone mentre la seconda espressione (Probabilità di Paternità - W), è più familiare nell'Europa continentale.
In accordo con le raccomandazioni congiunte della ISFG (International Society for Forensic Genetics4), e del GeFI (Genetisti
Forensi Italiani)5 sono state effettuate entrambe le modalità di presentazione del dato biostatistico alla valutazione del Giudice.
Il calcolo è stato effettuato impiegando dati pubblicati secondo quanto riportato nella tabella corrispondente.
Gli accertamenti statistici hanno mostrato un indice di paternità (PI) almeno pari a 8.202.862.204,62, con probabilità di paternità (W) che è quindi risultata pari a . NumeroDiCa_1
Tale valore, espresso in termini percentuali, risulta pari al 99,999999988%.
Ciò significa che è (almeno) 8.202.862.204,62 volte più probabile riscontrare gli osservati assetti genetici nel caso di paternità CP_ di IR nei confronti di rispetto ad un individuo con IR NE non imparentato. Persona_1
Tali valori consentono di dichiarare la paternità come praticamente provata (tutto da pagina 8 relazione peritale).
E dunque, considerati le deposizioni di tutti i testi e l'esito della CTU, deve accertarsi che è il padre di P_ con conseguente accoglimento della relativa domanda. R_
Accertata la paternità di devono essere regolamentati tra i genitori i rapporti che lo afferiscono, e ciò R_
a prescindere dalla domanda di parte: invero, i provvedimenti afferenti i figli minori debbono essere ispirati essenzialmente e principalmente alla tutela degli interessi materiali e morali dei stessi, a prescindere dall'impulso e dalla richiesta di parte, e non sono soggetti pertanto al principio della domanda (ex pluris Cass. sent. n. 663/1972), come peraltro risulta dal disposto degli articoli 473bis.2 c.p.c. e 337 ter c. 2 c.c..
A tutela del minore, poiché le parti si sono separate anni fa, è necessario regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale e tempi e modi in cui tarà con ciascuna di esse. R_
Ora, la formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori,
e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008) una deroga al principio della bigenitorialità, e dunque all'affido condiviso, è giustificata soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore. pagina 7 di 12 Nel caso di specie, è incontroverso che non si sia occupato del figlio sino ad oggi;
pur nutrendo dubbi P_ in ordine alla paternità, egli non l'ha mai riconosciuto, né ha richiesto che la paternità fosse accertata;
il minore è stato cresciuto unicamente dalla madre, che se ne è occupata in toto, sia dal punto di vista morale che materiale.
E dunque, nel caso di specie è evidente l'impossibilità di esercitare la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in quanto la condizione di sostanziale irreperibilità paterna e la mancanza di un legame tra il resistente ed il figlio (che ad oggi non conosce il padre) inibiscono a l'assunzione di determinazioni P_ educative orientate al benessere del minore.
Di contro, non sono stati allegati, né sono comunque emersi elementi che facciano ritenere pregiudizievole per il minore l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre.
Alla luce di tutto quanto precede, viene affidato in via esclusiva a con collocamento presso la R_ Pt_1 stessa, in continuità a quanto accaduto sin dalla nascita del minore.
Qualora il padre ne manifesti la volontà, al fine di consentire una conoscenza graduale e tutelante per il minore, potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo tempistiche e modalità stabilite dai servizi sociali, P_ nell'esclusivo interesse del minore, anche all'esito di un percorso strutturato di avvicinamento alla figura paterna, che aiuti n tale passaggio. R_
Quanto agli aspetti economici, ha domandato: a) la determinazione di un contributo al mantenimento Pt_1 di a carico di , con decorrenza dalla nascita del minore;
b) il rimborso della metà delle spese R_ P_ straordinarie sostenute.
Deve premettersi che il combinato disposto degli articoli 147 e 148 c.c. pone in capo ai genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alla proprie sostanze e capacità lavorative: tale obbligo grava anche sui genitori di figli nati fuori dal matrimonio ex art. art. 315 bis c.c..
Nel caso di figli naturali, l'obbligo in parola decorre dal momento della nascita, ma per i figli riconosciuti successivamente, diviene esigibile soltanto con il riconoscimento (sebbene con effetti ex tunc) (cfr. Cass. sent.
n. 26575/2007, Cass. sent. n. 23596/2006).
Il momento del riconoscimento determina pertanto anche il dies a quo del decorso della prescrizione (Cass. sent. n. 23596/2006): nel caso di specie deve pertanto accertarsi la mancata prescrizione della relativa azione, intervenendo la dichiarazione giudiziale di paternità per effetto della presente sentenza.
I criteri di liquidazione del contributo al mantenimento e del diritto al rimborso debbono essere tenuti distinti e diversificati, inerendo a domande con diverso oggetto.
Il diritto al rimborso, in particolare, attenendo alla definizione dei rapporti pregressi tra condebitori solidali, quali genitori tenuti al mantenimento del figlio da entrambi riconosciuto (cfr. Cass. civ. sent. n. 23596 del
03.11.2006; 15756 del 11.07.2006; 15100 del 16.07.2005), segnatamente ai diritto di regresso dell'uno nei confronti dell'altro, ai sensi dell'art. 1299 c.c., presuppone l'accertamento del quantum dovuto in restituzione, pagina 8 di 12 quantum che, sebbene suscettibile di liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa e che, in entrambi i casi, non può prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso, né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.
Nel caso di specie, la ricorrente è lavoratrice dipendente e nell'anno di imposta 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di euro 26.917 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 1872 mensili netti se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Vive in immobile di proprietà, con la madre (percettrice di pensione di euro 730 mensili), la figlia maggiore
(per la quale percepisce euro 300 di mantenimento) e ND (percettore di pensione di invalidità di euro 330 mensili).
Dall'esame degli estratti conto dei primi 9 mesi del 2024 emergono, oltre agli emolumenti, versamenti di assegni e contanti per euro 7.970 circa (media mensile euro 885); percepisce assegno unico per euro Pt_1
540 mensili e a settembre 2024 (ultimo estratto conto disponibile) rimborsava euro 77 di finanziamento
Findomestic, euro 400 a Compass ed euro 555 ad Agos Ducato;
considerati importi anche minimi per vitto, abbigliamento ed utenze (euro 500 mensili) la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali è di euro 1.766 se calcolata in base alle entrate effettive in conto corrente.
Il resistente è lavoratore dipendente e nell'anno di imposta 2023 ha percepito un reddito complessivo di euro
31.830 pari – dedotti gli oneri tributari – ad euro 2.058 netti mensili se si suddivide l'importo su 12 mensilità.
Vive in locazione con canone mensile di euro 700, con la moglie che lavora con reddito di euro 400 mensili.
Dall'esame degli estratti conto 2024 emergono versamenti a titolo di emolumenti sino a settembre 2024 per euro 25.889 pari ad una media mensile di euro 2.876.
Allega di aver contratto finanziamento, in prossima scadenza (luglio 2025) e del quale non si terrà dunque conto, e di aver cambiato lavoro ad ottobre 2024 con riduzione di orario: per età, condizione personale e pregresse esperienze appare comunque dotato di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale che ben gli consente di partecipare alle esigenze di vita del figlio.
Considerata la media mensile degli emolumenti 2024, nonché importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze ed il canone di locazione, la sua disponibilità mensile residua dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali
è di euro 1670.
Alla luce di quanto precede, valutate le presumibili esigenze di mantenimento del figlio nel corso degli anni, la condizione familiare ed economico patrimoniale delle parti, considerato il lasso di tempo per il quale parte pagina 9 di 12 attrice domanda il versamento di contributo (112 mesi sino alla data della domanda) il resistente deve essere condannato a versare alla ricorrente l'importo complessivo di euro 16.800.
Dal canto suo, il resistente ha documentato spese direttamente riferibili al figlio (pannolini, sdraietta, lenzuola, paracolpi, vestiti, termometro, girello e giochi) per euro 611,19, importo che viene posto in detrazione alla somma dovuta, ridotta dunque ad euro 16.188,81.
Viene inoltre determinato come in dispositivo quanto il resistente verserà alla ricorrente con decorrenza dalla data della domanda, a titolo di contributo al mantenimento del minore e quota di rimborso delle spese straordinarie.
L'intero importo dell'assegno unico viene corrisposto alla ricorrente che si occupa in via prevalente del figlio.
Parte attrice ha inoltre documentato spese per euro sanitarie, scolastiche, sportive riferibili con certezza documentale al minore di euro 7.679,64 (documenti da 13 a 17 ricorrente).
La metà di tale somma (3.839,82) deve essere posta a carico del padre, che risulta dunque debitore del complessivo importo di euro 20.028,63; sul predetto maturano gli interessi di mora dal 15.12.2023 (deposito del ricorso) al saldo.
Quanto sopra esposto è assorbente rispetto alle ulteriori domande, eccezioni, istanze anche istruttorie delle parti.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna con vincolo di solidarietà verso il Consulente, essendosi resa necessaria la Consulenza per l'accertamento dei fatti oggetto di causa, nell'interesse di entrambe le parti processuali.
Consegue alla prevalente soccombenza (il resistente si è costituito, aderendo alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità solo dopo l'esito della CTU) la condanna di a rifondere a due terzi delle P_ Pt_1 spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 55/2014, alla luce dello scaglione di valore indeterminato individuato in euro 26.000 e delle diverse fasi (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in cui si è articolato il giudizio, oltre alle spese documentate (notifica e marca), con compensazione per il restante terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
9141/2023, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1) dichiara che nato a [...] il [...] è figlio di ( Persona_1 P_
) nato a [...] il [...]; C.F._2
2) manda il Cancelliere a trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Monza per le annotazioni e le altre incombenze di legge;
3) affida n via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa;
R_
pagina 10 di 12 4) Qualora il padre ne manifesti la volontà egli potrà vedere e tenere con sé il minore secondo tempistiche e modalità stabilite dai servizi sociali, nell'esclusivo interesse del minore, anche all'esito di un percorso strutturato di avvicinamento alla figura paterna, che aiuti n tale passaggio;
R_
5) Pone a carico di l'importo di euro 250,00, da versarsi a in via anticipata, entro il giorno 10 di P_ Pt_1 ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento del figlio con decorrenza dicembre
2023. Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da dicembre 2024 e con riferimento al mese di dicembre 2023. Pone inoltre a carico di il 50% delle spese scolastiche, mediche e sportive P_ del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici pagina 11 di 12 per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
6) dispone che percepisca il 100% dell'assegno unico per Pt_1 R_
7) condanna il resistente al pagamento a favore della ricorrente dell'importo di euro 20.028,63, oltre interessi di mora dal 15.12.2023 al saldo;
8) pone le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, con vincolo di solidarietà nei confronti del Consulente;
9) Condanna il convenuto a rifondere all'attrice due terzi delle spese di lite, che liquida in euro 3.384,67 per competenze, euro 29,77 per spese, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario oneri generali, oltre ad oneri fiscali e previdenziali come per legge, con compensazione per il restante terzo.
10) Manda la Cancelleria di comunicare il presente provvedimento ai servizi sociali competenti per i territori di Monza e Sesto San Giovanni.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27.3.2025
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 12 di 12