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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/04/2025, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02 - Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice on. Liliana Anselmo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nelle cause riunite iscritte ai N° di R.G.C.A. 2964/2022 + 3708/2022 + 4675/2022, promosse da
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Giuliana Parte_1 Parte_2
MOSCATELLI (r.g. 2964/2022)
e , rappresentati e difesi dall'Avv. GACCI Matteo (r.g. Parte_3 Parte_4
3708/2022)
3-CONDOMINIO DI VIA LIVORNESE 445 in LASTRA A SIGNA (FI), in persona dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. SORBA Angelo e dall'Avv. NENCETTI
Simona (r.g. 4675/2022)
-attori- contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
CORSINOVI Flavio, come da delibera della Giunta Comunale nr. 64 del 3.5.2022
-convenuto-
e
, in persona del procuratore speciale dott. con il patrocinio CP_2 CP_3 dell'avv. GIRARDI Andrea del Foro di Trento
-terza chiamata in causa-
Oggetto: risarcimento danni-responsabilità extracontrattuale
Conclusioni
R.G. n° 2964/2022 pagina 1 di 14
Per gli attori: Voglia il Tribunale di Firenze accertare la responsabilità del nella Controparte_1 causazione dei danni subiti e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento dei danni, patrimoniale e non patrimoniali, che hanno interessato le proprietà dei comparenti, quantificati in euro 34.338,05 (oltre iva se dovuta sui lavori preventivati)
o quella diversa somma di giustizia per le opere di messa in pristino e riparazione;
si richiede altresì il ristoro dei danni non patrimoniali occorsi agli attori da determinare secondo equità per il mancato godimento, utilizzo ed accesso dell'intera zona di proprietà dei medesimi, inibito dall'ordinanza comunale protrattosi per ben 61 gg (dal 28.1.2021 al
30.3.2021), oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, con totale refusione di spese e competenze professionali di causa.
R.G. n° 3708/2022
Per gli attori: Voglia il Tribunale di Firenze accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_4 ex art. 2051 c.c. e, in ipotesi, ex art. 2043 c.c. per i fatti descritti e segnatamente per l'allagamento che ha
[...] interessato l'immobile di proprietà degli attori posto in Lastra a Signa, Via Livornese 445 e per l'effetto condannare in ogni caso il al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, risentiti dagli attori, Controparte_1 danni che si quantificano in euro 25.500 o diversa somma di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art
1284 quarto comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo. Con vittoria di spese di lite.
R.G. n° 4675/2022
Per l'attore: Voglia il Tribunale di Firenze accertare e dichiarare la responsabilità del per Controparte_1 la causazione del sinistro de quo e condannarlo al pagamento in favore del comparente della somma di euro 7.130,00
(oltre iva e accessori) così come determinata dal CTU ing. o quella diversa di giustizia, a titolo di Persona_1 risarcimento dei danni patrimoniali subiti in occasione del sinistro de quo, oltre interessi ex art. 1284 4° co. c.c. dal dì del fatto al saldo e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese di lite anche relative alla fase di negoziazione assistita, spese di CTU e CTP.
0o0
Per il IN VIA PRELIMINARE dichiarare il difetto di competenza del Tribunale adito in favore del CP_1
Tribunale regionale delle acque pubbliche;
NEL MERITO per il rigetto delle domande proposte data l'eccezionalità dell'evento meteorologico idoneo ad interrompere ogni nesso causale e IN VIA SUBORDINATA dichiarare il concorso di colpa dei danneggiati ex art 1227 c.c.; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attrici, condannare a tenere indenne il comparente di CP_2 quanto fosse tenuto a risarcire in favore degli attori. Con vittoria delle spese di lite.
pagina 2 di 14
Per : IN VIA PRELIMINARE dichiarare il difetto di competenza del Tribunale adito in favore del CP_2
Tribunale regionale delle acque pubbliche; NEL MERITO accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande attoree e rigettarle;
IN VIA SUBORDINATA accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza;
IN VIA
ULTERIORMENTE SUBORDINATA dichiarare tenuta a manlevare e garantire l'assicurato CP_2 nei limiti di polizza, delle condizioni generali e particolari di contratto assicurativo;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compenso professionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto
R.G. nr. 2964/2022
e sono comproprietari dell'unità residenziale e Parte_5 Parte_2 del terreno ad essa circostante, rispettivamente ubicati in Lastra a Signa in Via Livornese nr. 447 e in
Via Caruso, e, in tale qualità, agiscono in questa sede per essere risarciti dei danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente subiti a seguito degli allagamenti di acqua e fango che si sono verificati nelle loro proprietà nelle date del 5 gennaio 2021 e del 23/24 gennaio 2021, quando le acque meteoriche che si erano accumulate in una cavità scavata dal Comune di Lastra a Signa a monte delle unità immobiliari e lasciata aperta ed incustodita, esondarono andando, appunto, a danneggiare i beni attorei.
Gli attori precisano che lo scavo era stato effettuato da maestranze incaricate dal CP_1
Lastra a Signa a seguito del collasso di un tombino e del cedimento di parte del terreno limitrofo alla zona sovrastante Via Caruso, eventi dai quali era desumibile che vi era stata o una perdita o una rottura di una condotta idrica ubicata sotto Via Caruso, condotta preposta alla raccolta delle acque meteoriche provenienti da fossi, campestri e stradali, posti a loro volta a monte di Via delle Selve.
Gli attori rilevano, altresì, che il dopo aver dato inizio allo scavo nel novembre del CP_1
2020 e aver così creato una sorta di “voragine”, interruppe i lavori senza preoccuparsi di coprire la cavità o di adottare misure precauzionali atte ad impedire quanto poi, in effetti, è accaduto.
Gli attori ritengono il responsabile, sul piano extracontrattuale, per Controparte_1 quanto verificatosi in loro danno ed avanzano sia la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in euro 34.338,05 (oltre iva ove dovuta) costituiti sia dai costi anticipati delle riparazioni eseguite sia da quelli ancora da sostenere per i lavori da realizzare, che quella dei danni non patrimoniali, da quantificare in via equitativa, conseguenti al fatto che gli attori non hanno potuto pagina 3 di 14 utilizzare e godere del loro giardino e del cortile privato poiché il Comune ebbe ad adottare l'ordinanza nr. 4 del 28.01.2021 (“Dichiarazione di inagibilità di terreno posto in Via Caruso in prossimità del Fosse delle
Selve”) che inibì loro l'accesso a tali spazi fino alla realizzazione dei lavori necessari di ripristino e di messa in sicurezza di Via Caruso, ovvero fino al 31.3.2021, quando l'ordinanza venne revocata.
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto della Controparte_1 domanda perché non si ritiene responsabile dell'occorso in quanto:
--- gli eventi meteorologici verificatisi nel gennaio 2021 portarono alla dichiarazione di “stato di emergenza” da parte della anche con riguardo al territorio comunale di Lastra a Controparte_5
Signa, nell'ambito del quale per “le intense precipitazioni vi furono frane e dissesti…e in località Le Selve, l'evento comportò la rottura del fosso intubato ed il crollo della scarpata sottostrada, oltreché la rottura di alcuni muri di contenimento”; per la gravità della situazione creatasi, il avviò la procedura di somma urgenza CP_1 per l'esecuzione dei lavori di ripristino;
pertanto tali eventi meteorologici sarebbero eccezionali in grado di escludere il nesso causale tra evento meteorologico ed evento di danno;
--- l'avvallamento “circolare” (di dimensioni 60 cm di diametro e 10 cm di profondità) posto a valle di
Via Caruso – in effetti riscontrato dal tecnico comunale geom. – si era formato al di sopra Per_2 della condotta tombata denominata “Borro delle Selve” che afferisce al Reticolo Idrografico e di
Gestione della [anche se non risulta nel SIT Sistema Informativo Territoriale]; per Controparte_5 tale motivo il esclude di essere competente nella gestione e nella manutenzione della CP_1 condotta, perché di proprietà della difatti, dopo aver presentato alla CP_5 Controparte_5 un'istanza per aggiornare il reticolo idrografico e di gestione, la Direzione Difesa del Suolo e
Protezione civile - settore Genio Civile Valdarno Superiore della - l'ha considerata Controparte_5 bene avente “natura pubblica o infrastruttura idrica che conduce al Fiume Arno le acque del tratto di monte”.
--ad ogni modo fa presente di aver delegato la società (società affidataria dal 1.1.2002 Controparte_6 della gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO nr. 3 Medio Valdarno) per l'esecuzione di una videoispezione atta a verificare lo stato della condotta - peraltro ubicata a 5 metri di profondità; eseguì tale videoispezione solo in data 20.04.2020; di tal modo, ha potuto avviare i Controparte_6 lavori per lo scavo solo nel novembre del 2020, poi interrompendoli quando venne raggiunta la sommità della condotta idraulica perché, se fossero proseguiti oltre, vi sarebbe stato un cedimento del muro sotto strada. pagina 4 di 14 Per quanto sopra precisato, il ha eccepito il difetto di competenza del Tribunale CP_1 ordinario in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche - T.R.A.P. - ai sensi dell'art. 140 del
R.D. 11.12.1933; nel merito ha altresì eccepito il concorso di colpa dei danneggiati per l'omessa adozione di misure adeguate a prevenire i danni occorsi. In subordine, il ha Controparte_1 chiesto ed ottenuto di citare in causa la propria Compagnia assicurativa –
[...]
– in virtù della polizza nr. 6SM128998188 al Controparte_7 fine di essere manlevato delle conseguenze di una condanna a risarcire i danni attorei.
La società assicurativa si è costituita in giudizio associandosi alle difese del CP_2 proprio assistito;
relativamente all'operatività della polizza, ha precisato che essa non opera nelle ipotesi – come quella di specie – e regolata dall'art. 3.5. “danni da cedimento o franamento del terreno.
L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento o vibrazione del terreno, fatta eccezione per i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature o altre tecniche sostitutive”; ad ogni modo, ha chiesto che si tenga conto del massimale di euro 500.000 e della franchigia frontale di cui all'art.
1.8 e schema di riepilogo sezione 4).
R.G. nr. 3708/2022
e sono comproprietari dell'unità immobiliare adibita a Parte_6 Parte_4 civile abitazione posta in Lastra a Signa, Via Livornese nr. 445, e, precisamente, dell'appartamento situato al piano terreno, lato posteriore dell'edificio posto a sinistra per chi guarda Via Livornese, con piccolo resede anteriore ed un più ampio resede tergale e due posti auto scoperti.
Gli attori assumono che nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2021 si verificò un cedimento della condotta pubblica dell'acqua denominata “Borro delle Selve” sottostante Via Caruso, per cui il resede della loro abitazione venne allagato da acqua e fango (essendosi determinata anche una frana) provenienti da uno scavo realizzato il 19.11.2020 da un'impresa incaricata dal per individuare CP_1 la rottura della condotta sotterranea;
gli attori precisano che in data 24.11.2020 i lavori di scavo cessarono improvvisamente, tant'è che venne lasciato aperto un'enorme cratere che si riempì di acqua piovana nei primi giorni di gennaio 2021 e che determinò uno smottamento della zona.
A seguito della deliberazione della Giunta Comunale nr. 7 del 19.1.2021, il effettuò CP_1 alcune opere di riparazione della condotta che, tuttavia, si dimostrarono inadeguate alla luce del fatto che in data 24 gennaio 2021, dal medesimo Borro delle Selve si verificò un altro sversamento di acqua e fango che allagò, questa volta, l'interno della loro abitazione per 40/50 cm di altezza e ciò avvenne pagina 5 di 14 nonostante avessero posizionato dei sacchi di sabbia a protezione delle aperture poste più in basso;
per tale allagamento gli attori hanno subito il danneggiamento non solo del giardino ma anche delle strutture murarie e dell'impianto elettrico, oltre che degli arredi e degli elettrodomestici e di altri numerosi beni personali;
l'appartamento restò insalubre e non abitabile per oltre due mesi.
Gli attori ritengono il responsabile ex art. 2051 c.c. dei danni subiti per l'evento del CP_1
24.1.2021 per non aver adeguatamente manutenuto il Borro delle Selve che sarebbe “opera di urbanizzazione primaria a servizio dell'intero territorio urbanizzato delle Selve a cui si sono allacciati gran parte degli edifici costruiti nell'arco di questi 100 anni e che pertanto si può considerare in capo al soggetto pubblico, quindi al
che lo utilizza come opera pubblica” (come confermato il 28.4.2021 dall'Ufficio della Controparte_1
Regione Toscana, Settore Genio Civile Valdarno Superiore nel rispondere ad un quesito del tecnico arch. incaricato dal . Persona_3 CP_1
Gli stessi quantificano la loro domanda in euro 22.000 (quale costo per gli interventi di riparazione e di riacquisto di elettrodomestici e arredi) e in ulteriori 3.500 euro per non aver potuto godere della propria abitazione per circa due mesi essendosi dovuti trasferire in altra unità immobiliare per far eseguire i lavori di riparazione;
gli attori sostengono di aver subito in tale periodo ripercussioni di carattere psicologico.
Anche in tale procedimento si sono costituiti il e Controparte_1 CP_2 richiamando le medesime argomentazioni difensive, sopra riassunte.
R.G. 4675/2022
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il in Lastra a Parte_7
Signa ha lamentato di aver subito danni alle parti condominiali dell'edificio (piazzale, impianto fognario, giardino) a seguito di due episodi di allagamento verificatisi nelle date del 4/5 gennaio e
23/25 gennaio 2021 a causa dell'esondazione di acqua e fango provenienti dal “Borro delle Selve” - fosso di intercettazione e drenaggio delle acque superficiali destinate a confluire nel Fiume Arno - di proprietà del circostanza quest'ultima avvalorata dal fatto che nel febbraio 2021 il CP_1 CP_1 fece eseguire a proprie spese opere urgenti di riparazione e ripristino della condotta sotterranea.
L'importo dei danni patrimoniali viene quantificato in euro 6.340,75, oltre accessori.
Si sono costituiti il e richiamando le medesime Controparte_1 CP_2 argomentazioni difensive, sopra riassunte.
pagina 6 di 14 Cause riunite
Le tre cause sono state riunite in occasione dell'udienza del 28.09.2023 ed è stato disposto il mutamento del rito (da sommario a ordinario) per la causa R.G. 4675/2022.
Con ordinanza del 2.12.2023 è stata ritenuta la competenza del Tribunale Ordinario, invece di quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
È stata espletata CTU da parte dell'ing. con il supporto del meteorologo Persona_1 dott. sul seguente quesito formulato all'udienza del 19.12.2023: “Previ sopralluoghi, Persona_4
ACCERTI il CTU il nesso di causa tra i danni lamentati dagli attori e gli eventi evidenziati in atti;
PROCEDA a quantificare i danni subiti;
VERIFICHI se gli eventi meteorologici che interessarono il Comune di Lastra a Signa siano stati eccezionali e se in concreto incisero nella verificazione dei danni”.
Le parti hanno rassegnato le conclusioni come sopra riportate all'udienza del 5.12.2024; sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della Decisione
Sulla dedotta eccezionalità degli eventi meteorologici occorsi nel gennaio del 2021
È stato svolto accertamento tecnico al fine di verificare se gli eventi meteorologici occorsi il 4-5 gennaio 2021 ed il 24 gennaio 2021 nel Comune di Lastra a Signa erano da annoverare tra quelli c.d. eccezionali;
il C.T.U., avvalendosi dell'esperto meteorologo dott. avvalendosi di documenti Per_4 ufficiali del WMO (Organizzazione Mondiale Meteorologica), ha posto a confronto le precipitazioni occorse con le altezze di pioggia relative a determinati tempi di ritorno, concludendo che i detti eventi
NON hanno presentato caratteristiche di eccezionalità e non hanno eliso (come caso fortuito) il nesso causale richiesto dall'art. 2051 c.c..
Sulle cause degli eventi di danno
Dai documenti in atti e dalla CTU espletata si evince che a seguito della segnalazione dello smottamento avvenuto nel sottoscarpa stradale di via Caruso, all'interno del resede di proprietà di alcuni incaricati del Lastra a Signa, durante l'ultima settimana Parte_8 CP_1 del dicembre 2019, eseguirono un sopralluogo atto ad identificare le problematiche relative alla messa in sicurezza dell'area, anche perché era emerso che lo smottamento era conseguente al collasso parziale del canale fognario di collettamento delle acque provenienti da monte strada (Borro delle Selve, per alcuni tratti a cielo aperto e poi tombato) sottostante Via Caruso proseguente fino al fiume Arno;
nel marzo del 2020 (cfr. PEC del 28.3.2020), egnalarono che lo Parte_8
pagina 7 di 14 smottamento (causato dal collasso del tombino) era notevolmente aumentato rispetto a quanto visionato alla data del precedente sopralluogo e la situazione era diventata anche pericolosa perché era subentrato anche il rischio di collasso del palo di sostegno delle linee elettriche aeree e quello di allagamento delle proprietà sottostanti alla voragine poiché, in caso di eventi meteorici, le acque non sarebbero state regimate ma avrebbero invaso le sottostanti proprietà in maniera incontrollata.
Nel Novembre 2020 il dette inizio ai lavori, consistenti nello scavo a cielo aperto per il CP_1 ritrovamento della tubazione interrata e tale scavo, di notevoli dimensioni, interessò la porzione fra Via
Enrico Caruso e la sottostante proprietà – tuttavia, i lavori furono interrotti poiché Pt_5 Pt_2 lo scavo cominciò a costituire un rischio per la stabilità della strada (la circostanza è confermata dal ctp del che indica che i lavori furono interrotti avendo rilevato che la condotta da riparare era a CP_1 una profondità di più di 5 metri, profondità che non avrebbe consentito un intervento diretto di riparazione se non previa realizzazione della palificata posta a sostegno della strada a monte).
Non è contestato che dopo l'interruzione dei lavori il non apprestò alcuna misura CP_1 di salvaguardia delle proprietà sottostanti il piano ove si ubicava la “voragine” (ad es. ponendo delle idrovore in grado di disperdere le acque piovane che avrebbero potuto accumularsi nei giorni di pioggia, ovvero coprendo con dei teli resistenti la voragine ed impedire l'afflusso di acqua).
Difatti, il 5 gennaio 2021, lo scavo lasciato aperto si riempì completamente di acqua, superando la capacità di contenimento dello scavo;
si determinò un'esondazione libera dell'acqua piovana che coinvolse le proprietà sottostanti;
inoltre, nel periodo compreso tra il 23 e il 25 gennaio 2021, a seguito di ulteriori eventi piovosi, si verificò un secondo episodio di allagamento, questa volta più grave, poiché l'acqua accumulata nello scavo sopra la proprietà di si mischiò al fango ed Parte_8 invase le varie proprietà degli attori situate a quota inferiore rispetto allo scavo, raggiungendo anche
Via Livornese.
Le cause degli eventi di danno sono da rinvenirsi in condotte omissive poste in essere dal
Custode/Comune di Lastra a Signa, ovvero:
– nel ritardo nell'esecuzione dei lavori di ricerca del danno del canale interrato da parte del
, con conseguente scelta anche di un periodo - mese di novembre – affatto CP_1 Controparte_1 idoneo per gli scavi vista la notevole piovosità storica dello stesso;
– nell'esecuzione da parte del di Lastra a Signa di uno scavo di dimensioni CP_1
pagina 8 di 14 considerevoli;
il CTU ha potuto apprezzare tale profondità visionando le fotografie acquisite agli atti, in assenza totale di progettazione e programmazione e sottovalutando le conseguenze derivanti dalla preventiva esecuzione di opere di sostegno della strada;
– nel non aver adottato il misure di sicurezza, allestendo opere provvisionali o CP_1 collocando nello scavo strumenti/macchinari atti a svuotare lo scavo dalle acque che certamente lo avrebbero riempito, sia per le usuali precipitazioni del periodo che per le problematiche relative alla possibile parziale occlusione del canale interrato, situazioni di pericolo suscettibili di essere previste e superate attraverso l'adozione di normali cautele.
Per quanto sopra accertato dal CTU, può definitivamente affermarsi e con certezza la responsabilità del nella causazione degli eventi di danno per cui è causa. Controparte_1
La responsabilità consegue alla violazione dei doveri e dei poteri connessi alla sua qualità di custode dello scavo che “governa la cosa” e che si concretizza nella disponibilità immediata sulla cosa stessa;
in particolare la Cassazione penale con sentenza nr. 17543/2024 ha chiarito che “coloro che, in ragione dell'effettiva disponibilità di un'area, ne siano i concreti utilizzatori sono tenuti, in quanto custodi della stessa, a prevenire i pericoli correlati alle condizioni in cui versa il bene;
tanto in ragione della loro prossimità alla fonte di pericolo, purchè siano dotati di poteri e obblighi che consentono loro di attivarsi onde evitare la lesione o la messa in pericolo dei beni giuridici altrui. Consegue a quanto detto che l'utilizzatore/custode del bene, quand'anche non investito della sua formale titolarità, risponde dei danni subiti dai terzi con esso venuti in contatto ogni qualvolta il fatto rientri tra le conseguenze normali e ordinarie della condotta omissiva. Si evince così che l'art. 2051 c.c. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensì ad un effettivo potere fisico sulla cosa che implica il dovere di custodire la stessa, cioè di vigilarla e di mantenerne il controllo, in modo da impedire, per sua natura, o per particolari contingenze, produca danni (Cass. 1948/2003; Cass. 782/2001; Cass. 1859/2000).
Mette conto osservare che i doveri di protezione, di vigilanza e di precauzione che incombono sul custode sono più pregnanti ed intensi rispetto a quelli previsti dall'art. 2043 c.c. che impone a tutti un obbligo generale e negativo, ovvero di astenersi da atti che possono arrecare danni a terzi, mentre l'art. 2051 c.c. pone un dovere specifico di contenuto positivo, consistente nel mantenere il controllo del bene ma anche nell'adottare le misure idonee ad impedire che esso rechi danni a terzi.
Infine, attesa la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile e tali oneri probatori si ritengono assolti da parte degli attori delle cause pagina 9 di 14 riunite;
si prescinde da qualunque esame della “colpa” del custode.
Non si ritiene che ricorra alcuna corresponsabilità degli attori ex artt. 1227 primo comma c.c.: il non ha inteso individuare e/o specificare quali misure in concreto avrebbero dovuto adottare CP_1
i vari danneggiati per evitare e prevenire gli allagamenti verificatisi, facendo sì che l'eccezione sollevata sia generica oltre che infondata.
Quantum debeatur
Si ritiene di accedere integralmente alle conclusioni del CTU ing. pertanto: Per_1
-- nel procedimento R.G. 2964/2022, viene liquidato a titolo di danno patrimoniale, l'importo attualizzato di euro 23.746,00, oltre interessi compensativi, parametrati al tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 primo comma c.c., sulla somma devalutata al gennaio 2021 e via via calcolati fino al saldo;
--nel procedimento R.G. 3708/2022 viene liquidato l'importo attualizzato pari ad euro
13.566,00, oltre interessi compensativi, parametrati al tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 primo comma c.c., sulla somma devalutata al gennaio 2021 e via via calcolati fino al saldo;
-- nel procedimento R.G. 4675/2022 viene liquidato a titolo di danno patrimoniale l'importo di euro 7.130,00, oltre interessi compensativi, parametrati al tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 primo comma c.c., sulla somma devalutata al gennaio 2021 e via via calcolati fino al saldo.
Circa la natura degli interessi riconoscibili, va disattesa la domanda di applicare gli interessi di cui all'art. 1284 4° co. c.c. non trattandosi nella specie di obbligazioni di fonte contrattuale ma derivanti da fatto illecito, non avente natura pecuniaria ab initio, trattandosi di obbligazioni di valore, e ciò in quanto si fa leva sul fatto che l'art. 1284 4° co. c.c. recita "Se le parti non ne hanno determinato la misura
[…]": non è ipotizzabile, neppure in via astratta, un accordo delle parti sulla determinazione del saggio da applicare nelle cause di illecito extracontrattuale.
Con riferimento alla domanda proposta da e da Parte_8 per il risarcimento del danno derivante dal mancato godimento diretto dei propri Parte_9 beni immobiliari, occorre evidenziare innanzi tutto che esso è, invece, un danno esclusivamente patrimoniale, perché è privo di copertura costituzionale o di espressa previsione legislativa.
Pertanto, nessun rilievo hanno i meri disagi (per non aver potuto sostare Parte_8
pagina 10 di 14 nel giardino e nel resede) o le ripercussioni psicologiche conseguenti ad un trasferimento temporaneo in altra abitazione (paura, forzato mutamento organizzativo della famiglia e delle abitudini di vita, stress da doppio trasloco per che sarebbero derivati ai singoli attori;
potrebbe semmai Parte_9 ipotizzarsi la componente del c.d. danno morale ma non vi sono nel caso concreto i presupposti per ritenerlo (ad es. non vi è l'integrazione di una fattispecie penale).
In particolare, premesso che il danno non patrimoniale deriva solo dalla violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito (come ad esempio quello alla salute), esso viene in rilievo solo quando il soggetto soffre in seguito alla violazione di un valore della personalità umana e patisce per sempre di pregiudizi non immediatamente quantificabili economicamente, quali la sofferenza interiore, l'invalidità fisica e psichica, il peggioramento della qualità della vita di una persona.
Inoltre, quale danno conseguenza (non danno evento o in re ipsa) per essere risarcito non è sufficiente la lesione della situazione giuridica di cui si è titolare (diritto di proprietà), ma occorre allegare e provare quali sono state le conseguenze permanenti ed incidenti nella vita della persona determinate dalla lesione.
Sul punto, la giurisprudenza della suprema Corte nomofilattica (da ultimo con le sentenze Cass.
S.U. 33645 e 33659 del 15/11/2022) ha ribadito che, avendo la responsabilità civile una funzione ripristinatoria e non assistenziale, il risarcimento non può essere concesso quale pena privata per un comportamento illecito né può rivestire una funziona punitiva.
Inoltre, essendo danno conseguenza, esso deve emergere da circostanze allegate e specificate, in grado di dimostrare il nesso di causalità giuridica tra il danno evento ed il pregiudizio derivatone, ovvero occorre accertare se la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione si è tradotta, in concreto e per un apprezzabile periodo di tempo, sulla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane.
Si richiede, all'uopo, una prova rigorosa che nella specie non è stata offerta.
0o0o0
Le spese processuali (ivi comprese quelle sostenute per la negoziazione assistita), di CTU e dei
CCTTPP sono poste a carico del di Lastra a Signa;
nel determinare i compensi professionali si CP_1
è tenuto conto dei minimi/medi tariffari previsti con riferimento alla somma effettivamente liquidata.
Sulla richiesta di applicazione dell'art. 96 3°co. c.p.c. avanzata dal Parte_7
pagina 11 di 14 Mette conto osservare che nelle conclusioni rassegnate, il Parte_7 non ha formalmente chiesto tale risarcimento, salvo censurare la condotta (dapprima collaborante e quindi ostativa) tenuta dal durante le trattative. CP_1
L'art. 96 ha la funzione di disciplinare tutte le possibili ipotesi di risarcimento per fatti pregiudizievoli eziologicamente derivanti da un'attività svolta nel processo e per il processo, rimanendo esclusa ogni possibilità di operatività della previsione dell'art. 2043 c.c..
Escluse le ipotesi di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. (mala fede o colpa grave), si conviene con quanto statuito dalla Corte costituzionale (Sent. n. 139 del 2019. Cfr. anche Sent. n. 152 del 2016) che ha riconosciuto una funzione mista al terzo comma: da un lato si afferma la “natura sanzionatoria dell'abuso del processo, commesso dalla parte soccombente”, dall'altro, è innegabile la concorrente finalità indennitaria nei confronti della parte vittoriosa, dal momento che la condanna al “pagamento della somma” è prevista “a favore della controparte”. Da ciò deriva che la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., pur perseguendo una finalità punitiva, non identifica una sanzione in senso stretto;
infatti, sebbene non sia prevista la domanda di parte né la prova del danno, il terzo comma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, richiamando così i presupposti del primo comma. In queste ipotesi, secondo la Giurisprudenza maggioritaria, l'elemento soggettivo deve essere individuato nel concetto di abuso del processo, quale manifesta infondatezza della domanda, della difesa o dell'eccezione proposta, quindi di un improprio utilizzo degli strumenti processuali.
Ciò premesso, alla luce del fatto che per affermare la responsabilità del è stato CP_1 necessario l'espletamento della CTU, si esclude che parte convenuta abbia fatto un improprio ed abusivo uso del processo.
Sulla domanda di manleva
Si rileva il mancato deposito delle comparse conclusionali e di replica da parte . CP_2
In considerazione della condotta del posta in essere in violazione di Controparte_1 doveri di cautela, di controllo e di vigilanza dello scavo praticato nel terreno di proprietà comunale, e della non afferenza a tale condotta della clausola di salvaguardia di cui all'art.
3.5. della polizza assicurativa, la domanda viene accolta, dedotta la franchigia frontale.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accertata la responsabilità del nella Controparte_1 causazione degli eventi di danno occorsi nel gennaio 2021 a danno degli attori, così dispone:
--nella CAUSA R.G. 2964/2022, condanna il in persona del Sindaco p.t., a Controparte_1 risarcire e dei danni subiti mediante il pagamento Parte_5 Parte_2 della somma attualizzata di euro 23.746,00, oltre interessi compensativi, parametrati al tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 primo comma c.c., sulla somma devalutata al gennaio 2021 e via via calcolati fino al saldo;
le spese processuali di parte attrice sono liquidate in euro 6.000 (5.000 + 1.000 per la negoziazione assistita) per compenso professionale, oltre spese vive documentate, I.v.a. e C.a.p.
e rimborso forfettario del 15% e sono poste a carico del CP_1
--nella CAUSA R.G. 3708/2022, condanna il in persona del Sindaco p.t., a Controparte_1 risarcire e mediante il pagamento dell'importo o attualizzato Parte_6 Parte_4 pari ad euro 13.566,00, oltre interessi compensativi, parametrati al tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 primo comma c.c., sulla somma devalutata al gennaio 2021 e via via calcolati fino al saldo;
le spese processuali di parte attrice sono liquidate in euro 5.000 (4500 + 500 per la negoziazione assistita) per compenso professionale, oltre spese vive documentate, I.v.a. e C.a.p. e rimborso forfettario del 15% e sono poste a carico del CP_1
--nella CAUSA R.G. 4675/2022 condanna il in persona del Sindaco p.t., a Controparte_1 risarcire il in persona dell'amministratore p.t., Parte_7 mediante il pagamento dell'importo o attualizzato pari ad euro 7.130,00, oltre interessi compensativi, parametrati al tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 primo comma c.c., sulla somma devalutata al gennaio 2021 e via via calcolati fino al saldo;
le spese processuali di parte attrice sono liquidate in euro
4500 (4000 + 500 per la negoziazione assistita) per compenso professionale, oltre spese vive documentate, I.v.a. e C.a.p. e rimborso forfettario del 15% e sono poste a carico del CP_1
--pone le spese di CTU già liquidate e quelle dei CCTTPP degli attori a carico del (v. avviso di CP_1 notula del 17.4.2024 geom. per euro 1600 oltre accessori;
v. progetto di notula del Persona_5
31.5.2024 geom. per euro 402 oltre accessori;
v. progetto di notula del 31.5.2024 Persona_6 geom. di euro 352,00 oltre accessori); Persona_6
pagina 13 di 14 è tenuta a manlevare il di quanto condannato a pagare in CP_2 Controparte_1 CP_1 favore dei danneggiati, dedotte le franchigie frontali.
--rigetta le domande di condanna del per responsabilità aggravata. CP_1
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, 23 aprile 2025 il giudice on.
Liliana Anselmo
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