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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 12/06/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 857/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa Monica Velletti Presidente rel.
dott. ssa Luciana Nicolì Giudice
dott. ssa Elisa Iacone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 857/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1
CORVI LAURA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] - ALBANIA il 10/07/1983; CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
Per parte ricorrente:
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi signori e Controparte_1 CP_2 verificatasi per colpa dell'odierno resistente sig. avendo quest'ultimo, con i CP_2 propri comportamenti, continui e ripetuti nel tempo, violato ogni forma più elementare di dovere coniugale e di rispetto dell'altrui persona, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere agli incombenti di legge e alla trascrizione della emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio iscritto presso il Comune di Acquasparta al n. 4 parte 1 anno
2021.
2. Disporre a carico del sig. LO l'obbligo di versare in favore della ricorrente, sig.ra
, a titolo di contributo per il mantenimento, la somma mensile di € 700,00. Tale Controparte_1 importo, rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT senza necessità di richiesta specifica da parte della sig.ra potrà essere corrisposto entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese CP_1
a mezzo bonifico bancario su c/c intestato alla stessa ricorrente ed alle seguenti coordinate
[...].
Con vittoria di spese e liquidazione dei compensi”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.5.2024, ha chiesto la pronuncia della Controparte_1 separazione dal coniuge , precisando che il matrimonio è stato celebrato CP_2 in Acquasparta il 26.6.2021.
La ricorrente ha esposto:
-che dall'unione non sono nati figli;
-che il rapporto matrimoniale sarebbe stato caratterizzato da una condivisione affettiva e di intenti, e il marito si sarebbe preso cura delle esigenze e dei bisogni della ricorrente, invalida civile nella misura del 100% e portatrice dei benefici di cui alla Legge 104/92 in situazione di gravità;
-che a causa della invalidità accertata con verbale INPS del 09.02.2020, la ricorrente è nella oggettiva impossibilità di svolgere attività lavorativa, e pertanto il nel corso del CP_2 matrimonio, aveva provveduto a far fronte ai bisogni economici della famiglia, versando la propria retribuzione in un conto corrente cointestato tra i coniugi al quale la ricorrente poteva attingere liberamente per far fronte ai bisogni propri e della famiglia;
-che nel luglio 2023, il avrebbe abbandonato del tutto immotivatamente ed CP_2 improvvisamente la casa coniugale, omettendo di riferire alla ricorrente il luogo di nuova residenza;
-che da quel momento il non avrebbe più dato alcuna notizia di sé alla moglie ed CP_2 avrebbe omesso di contribuire ai fabbisogni economici, assistenziali, morali ed affettivi della stessa;
-che la ricorrente avrebbe tentato di ricostituire l'unione matrimoniale sino a quando, a fronte dell'indifferenza di controparte avrebbe preso consapevolezza della decisione unilaterale del resistente di porre fine al rapporto di coniugio;
-che il resistente non avrebbe risposto alle richieste della ricorrente, inoltrate anche tramite legale di addivenire ad una separazione consensuale;
-che la ricorrente percepisce quale unico reddito la pensione di invalidità civile per un importo annuo complessivo di € 6.684,08;
-che nel corso del matrimonio il resistente svolgeva attività lavorativa presso società privata percependo congruo reddito;
-che risultando evidente la sproporzione delle condizioni economiche tra le parti, la ricorrente avrebbe diritto a vedersi riconoscere l'assegno di mantenimento, in importo da quantificare in
€ 700,00 in ragione del reddito delle parti e della assoluta incapacità lavorativa della ricorrente.
Tanto premesso la ricorrente ha chiesto venisse dichiarata la separazione personale dei coniugi con addebito al resistente, ponendo a carico dello stesso contributo per il mantenimento della ricorrente da quantificare nell'importo mesile di € 700,00, oltre Istat annuale, con richiesta di condanna del resistente al risarcimento del danno subito dalla ricorrente (domanda non riproposta all'esito del giudizio); con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione del 23.9.2024 è comparsa la sola ricorrente, dichiarando di risiedere in Acquasparta in immobile di proprietà della madre, di essere casalinga e di percepire pensione di invalidità per € 270,00 mensili, di non avere proprietà immobiliari né consistenti risparmi. All'esito dell'udienza sono stati emessi provvedimenti provvisori, non sono state ammesse le prove testimoniali in quanto non puntualmente capitolate, ed è stata disposta l'acquisizione presso l'Agenzia delle Entrate di documentazione relativa ai redditi percepiti da al fine di verificare i presupposti per la valutazione della domanda CP_2 di assegno di mantenimento formulata dalla ricorrente.
Alla successiva udienza acquisita la documentazione relativa ai redditi percepiti dal resistente, la decisione è stata rimessa al Collegio.
La ricorrente ha concluso nei termini rapportati in epigrafe.
Domanda di separazione
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Pertanto, la domanda di separazione deve essere accolta. Addebito separazione
La domanda di addebito della separazione non può essere accolta.
Il Collegio condivide i contenuti della ordinanza emessa in corso di causa con la quale non sono state ammesse le istanze istruttorie formulate dalla parte ricorrente in quanto non puntualmente capitolate. Infatti, nel ricorso introduttivo le istanze istruttorie sono state formulate nei seguenti temini: “In via istruttoria si chiede ammettersi prova testimoniale a conferma delle circostanze in fatto dedotte nel presente atto.”. L'assenza di specifici capitoli di prova ed il generico riferimento alle circostanze capitolate nella narrativa del ricorso introduttivo fanno ritenere che l'articolazione delle circostanze da provare non risponda ai requisiti previsti dall'art. 244 c.p.c.. La norma dispone che i fatti su cui interrogare i testimoni siano “formulati in articoli separati”, mediate indicazione specifica dei fatti dei fatti stessi. Il generico richiamo alle circostanze contenute nella narrativa del ricorso introduttivo non rispetta tali canoni.
Pertanto la domanda di addebito della separazione non può essere accolta essendo rimasta priva di sostegno probatorio.
Assegno mantenimento
La ricorrente ha chiesto che venga posto a carico del resistente un contributo per il di lei mantenimento quantificato in € 700,00 mensili, il resistente è rimasto contumace per la durata del procedimento.
Elementi costitutivi del diritto alla percezione del contributo al mantenimento del coniuge separato sono rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio,
e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti.
Per valutare la domanda occorre quindi ricostruire la situazione reddituale e patrimoniale delle parti e il tenore di vita familiare.
, casalinga nel corso della vita matrimoniale, percepisce pensione di invalidità Controparte_1 essendo totalmente inabile al lavoro come attestato da certificazione in atti.
Dalla documentazione in atti risultava titolare dei seguenti redditi da pensione:
CU 2024 reddito annuo lordo € 6.684,00
Non ha proprietà immobiliari, non ha costi abitativi risiedendo in immobile di proprietà della madre. non si è costituito. Dalla documentazione acquisita presso l'Agenzia delle CP_2
Entrate è emersa la percezione dei seguenti redditi da lavoro dipendente:
730/2023 reddito annuo lordo € 21.273;
730/2022 reddito annuo lordo € 22.582; non risulta avere proprietà immobiliari. Non è nota la situazione abitativa dovendo tuttavia presumersi la presenza di costi per l'abitazione di attuale domicilio del resistente. Alla luce delle risultanze sopra riportate, emerge una rilevate sperequazione reddituale tra le parti, con oggettiva impossibilità per la ricorrente di reperire ulteriori redditi in ragione della totale inabilità lavorativa. La domanda di assegno di mantenimento deve, pertanto, essere accolta.
In merito alla quantificazione del contributo, valutata la disponibilità da parte della ricorrente della casa di abitazione, la inabilità lavorativa della ricorrente, considerata la pensione dalla stessa percepita, valutati i redditi del resistente, i presumibili costi a carico del resistente per abitazione, valutata altresì l'incidenza fiscale dell'assegno di mantenimento con onere del pagamento delle imposte a carico della ricorrente e oneri deducibili dal reddito per il resistente con conseguente risparmi di imposta per quest'ultimo, valutato il modesto tenore di vita matrimoniale, si stima equo prevedere che il resistente corrisponda alla ricorrente un contributo per il di lei mantenimento in misura pari ad euro 200 mensili, oltre ISTAT annuale, importo dovuto con decorrenza dal mese di maggio 2024, data della domanda, da corrispondere entro il 15 di ogni mese.
Spese di giudizio
Le spese di giudizio devono essere compensate in considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la separazione personale tra e coniugi Controparte_1 CP_2 per matrimonio celebrato in ACQUASPARTA - TR in data 26/06/2021; dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ACQUASPARTA - TR (atto 4, parte I, dell'anno 2021); pone a carico di assegno mensile di € 200,00 quale contributo al CP_2 mantenimento di da corrispondere entro il 15 di ogni mese alla Controparte_1 resistente con decorrenza dal mese di maggio 2024, data della domanda, oltre ISTAT annuale;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12.6.2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti