Sentenza breve 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 10/04/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00680/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00472/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 472 del 2025, proposto da Viadana Trasporti S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Noschese e Italo Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Eboli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sigismondo Lettieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- previa sospensione -
a - della determina del Responsabile del SUAP del Comune di Eboli n. 212 del 7.12.2024, successivamente notificata, con la quale si è illegittimamente determinato il corrispettivo spettante alla società in esito alla decadenza dalla assegnazione del lotto PIP D20, procedendo alla compensazione con la penale applicata;
b – ove e per quanto occorra, della determina del Responsabile del SUAP del Comune di Eboli nn. 1080/2023 e 1571/2023;
c – ove occorra, di tutti gli atti istruttori, presupposti alla determina sub a);
d - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente;
nonché per l’accertamento
del diritto della Società ricorrente, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133 lett. a) c.p.a. alla restituzione integrale delle somme a suo tempo versate, senza alcuna compensazione con la penale del 40% prevista dal Regolamento PIP.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Eboli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con il ricorso all’esame del Collegio, la società ricorrente ha agito in giudizio per l’annullamento - previa sospensione: a - della determina del Responsabile del SUAP del Comune di Eboli n. 212 del 7.12.2024, successivamente notificata, con la quale si è determinato il corrispettivo spettante ad essa in esito alla decadenza dalla assegnazione del lotto PIP D20, procedendo alla compensazione con la penale applicata; b – della determina del Responsabile del SUAP del Comune di Eboli nn. 1080/2023 e 1571/2023; c – di tutti gli atti istruttori, presupposti alla determina sub a); d - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133 lett. a) c.p.a. alla restituzione integrale delle somme a suo tempo versate, senza alcuna compensazione con la penale del 40% prevista dal Regolamento PIP.
La ricorrente è insorta avverso i suddetti provvedimenti mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso.
Resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza camerale del 9 aprile 2025, il Collegio ha rilevato, ex art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili d’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.
All’esito, la causa è introitata per la decisione.
Come esposto in narrativa, la parte ricorrente ha agito in giudizio onde ottenere l’annullamento della determina del Responsabile del SUAP del Comune di Eboli n. 212 del 7.12.2024, con la quale si è determinato il corrispettivo spettante alla stessa in esito alla decadenza dalla assegnazione del lotto PIP D20, procedendo alla compensazione con la penale applicata.
Ciò posto, il ricorso è manifestamente inammissibile e perciò può essere deciso in forma semplificata ex art. 60 c.p.a..
Come recentemente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (sez. I, 24/02/2025, n.4781), la controversia avente ad oggetto la legittimità dell'esercizio, da parte di un consorzio di sviluppo industriale, del potere autoritativo di disporre il riacquisto di un'area ceduta a un privato per la realizzazione di uno stabilimento industriale o artigianale, ai sensi dell'art. 63 cit., è infatti devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, spettando invece al Giudice ordinario la cognizione della domanda di determinazione del prezzo di acquisto, la quale dà luogo ad una controversia di natura meramente patrimoniale (cfr. Cass., Sez. Un., 24/02/2011, n. 4462; Cons. Stato, Sez. IV, 27/03/2014, n. 1477; 7/02/2012, n. 664).
Invero, l’odierna materia del contendere ha oggetto profili di natura patrimoniale, senza che venga in diretto rilievo l’esercizio di poteri riconducibili alle funzioni pubblicistiche dell’amministrazione.
E tanto vale anche con riferimento alla eccepita compensazione, venendo in rilievo comunque una modalità di estinzione del rapporto obbligatorio, ovvero l’aspetto attuativo di quella obbligazione, la cui cognizione è già riservata alla g.o..
Conseguentemente, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario, presso il quale la causa potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a..
La natura in rito della presente decisione consente di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO