Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 04/03/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 4 marzo 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Simona Scarpati
- Ricorrente – contro
, in persona del legale rappres. pro Controparte_1
tempore, rappr. e dif. dagli avv.ti Andriulli, Certomà, Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e ai benefici ex L.104/92 art. 3 comma 3.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2023, la parte ricorrente in epigrafe ha adito il Giudice del
Lavoro di Taranto al fine di sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti - già negati in sede amministrativa - per il riconoscimento del diretto all'erogazione dell'indennità di accompagnamento e ai benefici ex art. 3 comma 3 L.104/92, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
CP_ L' costituitosi, resisteva chiedendo rigettarsi la domanda per infondatezza.
All'odierna udienza, sulla base dei disposti chiarimenti resi dal nominato c.t.u., la causa è stata discussa e decisa.
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Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.
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“ è affetto da: Deficit deambulatorio in poliartrosi complicato da neuropatia Parte_1
.Diabete mellito. Cardiopatia post IMA rivascolarizzata mediante PTCA.
Sussistono le condizioni per la concessione dell'indennità di accompagnamento (Legge 18/80) e riconoscimento di stato di grave handicap art. 3 comma 3 L. 104/92 con decorrenza Gennaio
2024”.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222).
Va conseguentemente riconosciuta la sussistenza del requisito sanitario suddetto e del conseguente diritto alle prestazioni richieste in questa sede, con la decorrenza indicata.
In considerazione della data di decorrenza del diritto azionato, le spese (del presente giudizio di
CP_ merito nonché della precedente fase) tra il ricorrente e l' vanno regolate come da dispositivo.
CP_ Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara che parte ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie per la percezione dell'indennità di accompagnamento e per i benefici di cui all'art.3 comma 3 L.104/92 a partire dal gennaio 2024;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 4 marzo 2025.
Il Tribunale -Giudice del Lavoro-
(dott.ssa Giulia VIESTI)
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