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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18500 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. N. 34746/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. N. 34746/2024, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/10/1976, con il patrocinio dell'avv. BARRETTA ALESSANDRO ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
E
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
OGGETTO: autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per adeguamento di sesso e autorizzazione alle rettifiche anagrafiche.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex l. 164/82 la parte attrice nel prosieguo parte identificata al Parte_1 maschile) premesso di avere fin dall'infanzia manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
di sentire soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, di essersi sempre mostrato in pubblico e all'interno del proprio contesto familiare e sociale con caratteristiche maschili, manifestando disagio per il proprio aspetto femminile;
di essere di stato libero e di non avere prole;
di avere interesse ad essere autorizzato ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili;
di aver preso, a tal fine, contatti con l'Ospedale San Camillo Forlanini di Roma sostenendo, in particolare, un primo colloquio clinico in data 16.09.2020 e intraprendendo quindi, nonché portando a termine, un percorso psicodiagnostico con il dott. e con la dott.ssa Persona_1
ha chiesto di essere autorizzato a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Persona_2
l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali femminili a quelli maschili, con immediato ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Roma di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso e nome, sostituendo il prenome da “ ” a Parte_1 Per_3
.
[...]
Considerata la documentazione prodotta, sentita, all'udienza del 13.11.2024 dinnanzi al GOP delegato dott.ssa Claudia Negretti, la parte ricorrente, la quale si è presentata al cospetto del giudice con sembianze maschili, preso atto dell'intervento spiegato dal P.M., la domanda deve essere accolta.
Dalla documentazione medica in atti e, in particolare, dalle relazioni psicologiche redatte in data
27.09.2021 e in data 01.02.2024 dal dott. e dalla dott.ssa del SAIFIP- Persona_4 Persona_5
Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini, si rileva l'esistenza nel ricorrente di una forte identificazione con il sesso maschile, qualificata come Disforia di Genere;
tale diagnosi non appare inficiata da condizioni fisiche di intersessualità né da disturbi psichiatrici, né la stessa appare legata a presunti vantaggi culturali che potrebbero derivare dall'eventuale riattribuzione del sesso, mentre allo stato la presenza degli originari caratteri sessuali femminili determina un disagio significativo sul piano sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui si sente portatore. Il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire al ricorrente una identificazione accettabile della propria personalità. Peraltro, il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile, come risulta dalla documentazione in atti;
il ricorrente ha difatti intrapreso nel mese di ottobre 2021 una terapia ormonale mascolinizzante presso l'ambulatorio di endocrinologia del
Policlinico Umberto I di Roma (dott. , come risulta dalla relazione redatta dal medesimo Persona_6
in data 15.01.2024 prodotta in atti;
ha mantenuto stabile ed immutato nel corso del tempo il suo desiderio di effettuare l'intervento di riattribuzione del sesso. Né si rilevano, come certificato dalla documentazione in atti, sintomatologie apparenti o nuclei di patologia psichiatrica tali da costituire controindicazioni alla esecuzione di interventi di chirurgia plastica adattiva.
Il Collegio ritiene che debba essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici femminili a fronte di un aspetto maschile, già assunto a seguito di terapia ormonale mascolinizzante, fa emergere profonde difficoltà nella vita di relazione del ricorrente. Nella relazione del SAIFIP sul punto si legge: «da quando si presenta al maschile, coerentemente quindi Per_3
con l'identità di genere a cui sente di appartenere, sono emerse profonde difficoltà poste dal possedere documenti anagrafici al femminile;
tali difficoltà emergono nelle quotidiane pratiche amministrative, limitano fortemente la libertà della persona, contribuendo inoltre al costituirsi di fattori di rischio per lo sviluppo di psicopatologie conseguenti a vissuti di esclusione e di non appartenenza».
La Corte Costituzionale nella sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non imporrebbe il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
«Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con
l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
La Corte costituzionale da ultimo, con la pronuncia n. 143/2024, è intervenuta per dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Il collegio ritiene, alla luce di quanto sopra, che non sia più necessaria un'autorizzazione da parte del Tribunale dovendosi sul punto dichiarare la domanda pertanto inammissibile. Nel caso di specie risulta necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psico fisica del ricorrente nelle more dell'intervento.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di lite.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_1
- ordina con riguardo a nata a [...] il Parte_1
12/10/1976, la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da femminile a maschile) e al nome (da “ ” a ), con tutti gli Parte_1 Persona_3
adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del 1982;
- dichiara inammissibile la domanda di nata a [...] Parte_1
(CS) il 12/10/1976, a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminile a maschile;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Roma, in data 20/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. N. 34746/2024, vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
12/10/1976, con il patrocinio dell'avv. BARRETTA ALESSANDRO ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
E
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
OGGETTO: autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per adeguamento di sesso e autorizzazione alle rettifiche anagrafiche.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex l. 164/82 la parte attrice nel prosieguo parte identificata al Parte_1 maschile) premesso di avere fin dall'infanzia manifestato una sua natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile pur essendo un individuo di sesso biologico femminile;
di sentire soggettivamente propria l'identità sessuale maschile, di essersi sempre mostrato in pubblico e all'interno del proprio contesto familiare e sociale con caratteristiche maschili, manifestando disagio per il proprio aspetto femminile;
di essere di stato libero e di non avere prole;
di avere interesse ad essere autorizzato ad un trattamento chirurgico al fine di adeguare i propri caratteri sessuali a quelli maschili;
di aver preso, a tal fine, contatti con l'Ospedale San Camillo Forlanini di Roma sostenendo, in particolare, un primo colloquio clinico in data 16.09.2020 e intraprendendo quindi, nonché portando a termine, un percorso psicodiagnostico con il dott. e con la dott.ssa Persona_1
ha chiesto di essere autorizzato a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per Persona_2
l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali femminili a quelli maschili, con immediato ordine all'Ufficiale di Stato Civile di Roma di effettuare la rettificazione nel relativo registro mediante l'indicazione del nuovo sesso e nome, sostituendo il prenome da “ ” a Parte_1 Per_3
.
[...]
Considerata la documentazione prodotta, sentita, all'udienza del 13.11.2024 dinnanzi al GOP delegato dott.ssa Claudia Negretti, la parte ricorrente, la quale si è presentata al cospetto del giudice con sembianze maschili, preso atto dell'intervento spiegato dal P.M., la domanda deve essere accolta.
Dalla documentazione medica in atti e, in particolare, dalle relazioni psicologiche redatte in data
27.09.2021 e in data 01.02.2024 dal dott. e dalla dott.ssa del SAIFIP- Persona_4 Persona_5
Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini, si rileva l'esistenza nel ricorrente di una forte identificazione con il sesso maschile, qualificata come Disforia di Genere;
tale diagnosi non appare inficiata da condizioni fisiche di intersessualità né da disturbi psichiatrici, né la stessa appare legata a presunti vantaggi culturali che potrebbero derivare dall'eventuale riattribuzione del sesso, mentre allo stato la presenza degli originari caratteri sessuali femminili determina un disagio significativo sul piano sociale e relazionale, rappresentando un ostacolo al diritto del soggetto di assumere l'identità sessuale di cui si sente portatore. Il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire al ricorrente una identificazione accettabile della propria personalità. Peraltro, il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile, come risulta dalla documentazione in atti;
il ricorrente ha difatti intrapreso nel mese di ottobre 2021 una terapia ormonale mascolinizzante presso l'ambulatorio di endocrinologia del
Policlinico Umberto I di Roma (dott. , come risulta dalla relazione redatta dal medesimo Persona_6
in data 15.01.2024 prodotta in atti;
ha mantenuto stabile ed immutato nel corso del tempo il suo desiderio di effettuare l'intervento di riattribuzione del sesso. Né si rilevano, come certificato dalla documentazione in atti, sintomatologie apparenti o nuclei di patologia psichiatrica tali da costituire controindicazioni alla esecuzione di interventi di chirurgia plastica adattiva.
Il Collegio ritiene che debba essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nascita.
Dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici femminili a fronte di un aspetto maschile, già assunto a seguito di terapia ormonale mascolinizzante, fa emergere profonde difficoltà nella vita di relazione del ricorrente. Nella relazione del SAIFIP sul punto si legge: «da quando si presenta al maschile, coerentemente quindi Per_3
con l'identità di genere a cui sente di appartenere, sono emerse profonde difficoltà poste dal possedere documenti anagrafici al femminile;
tali difficoltà emergono nelle quotidiane pratiche amministrative, limitano fortemente la libertà della persona, contribuendo inoltre al costituirsi di fattori di rischio per lo sviluppo di psicopatologie conseguenti a vissuti di esclusione e di non appartenenza».
La Corte Costituzionale nella sentenza n.221/2015 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, nella parte in cui stabilisce che la rettificazione dell'attribuzione anagrafica di sesso sia realizzata in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali, in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, alla luce del rispetto dei diritti fondamentali della persona, non imporrebbe il trattamento chirurgico, per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali.
«Tale esclusione appare, peraltro, il corollario di un'impostazione che, in coerenza con i supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con
l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in quei particolari casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. In tal senso, quindi, il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
La Corte costituzionale da ultimo, con la pronuncia n. 143/2024, è intervenuta per dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011 – per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. – nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. Il collegio ritiene, alla luce di quanto sopra, che non sia più necessaria un'autorizzazione da parte del Tribunale dovendosi sul punto dichiarare la domanda pertanto inammissibile. Nel caso di specie risulta necessario autorizzare la rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psico fisica del ricorrente nelle more dell'intervento.
La natura del giudizio legittima l'integrale irripetibilità delle spese di lite.
.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con l'intervento del P.M., così provvede: Parte_1
- ordina con riguardo a nata a [...] il Parte_1
12/10/1976, la rettifica degli atti di stato civile in riferimento al sesso (da femminile a maschile) e al nome (da “ ” a ), con tutti gli Parte_1 Persona_3
adempimenti susseguenti ai sensi della legge 164 del 1982;
- dichiara inammissibile la domanda di nata a [...] Parte_1
(CS) il 12/10/1976, a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminile a maschile;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Roma, in data 20/11/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi