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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 12/01/2026, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 456/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11542/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sede Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 01479135 70 000 SANZIONI AMM
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21724/2025 depositato il 09/12/2025
conclusioni delle parti
La difesa del ricorrente conclude per l'accoglimento del ricorso con annullamento dei provvedimenti impugnati, e condanna alle spese di procedimento.
La Agenzia delle Entrate SC di Napoli chiedeva che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita voglia così giudicare:
- ritenere e dichiarare inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione come formulata avverso l'intimazione di pagamento in parola, per tutti i motivi sopra indicati;
- nel merito: dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della
SC, nonché dell'atto presupposto e respingere le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi sopra indicati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La Agenzia delle Dogane di Napoli: richiedeva a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato ritualmente, impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate SC di Napoli e della Agenzia delle Dogane di Napoli una cartella di pagamento n. 071 2024 01479135 70 000 notificata il 03.04.2025 di un importo complessivo pari ad euro 269,33 con a suo fondamento “Atto di contestazione di sanzioni 2 amministrative Agenzia delle Dogane prot. n. 42390 R.U. DEL 05.10.2021 notificato il 08.10.2021, per presunti prelievi irregolari di Energia Elettrica”.
Si costituiva la Agenzia delle Entrate SC di Napoli che chiedeva che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita voglia così giudicare:
- ritenere e dichiarare inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione come formulata avverso l'intimazione di pagamento in parola, per tutti i motivi sopra indicati;
- nel merito: dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della SC, nonché dell'atto presupposto e respingere le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi sopra indicati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva ritualmente anche Agenzia delle Dogane di Napoli che riferiva quanto segue:
Con sentenza n. 199/2018, emessa dal Tribunale di Nola nell'ambito del procedimento penale RG. 7432/2016, il sig. Ricorrente_1, relativamente ai fatti accertati dai funzionari di
Società_1 S.p.A. nel corso della citata attività di verifica, è stato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Dalla lettura della predetta sentenza, allegata dal ricorrente al presente reclamo, è emerso che nel corso del giudizio penale non sono stati rilevati elementi istruttori sufficienti a provare responsabilità del sig. Ricorrente_1 per il reato ascrittogli, atteso che non sussiste prova certa che la riscontrata manomissione sia stata posta in essere dal ricorrente.
Per quanto sopra, si accoglie il proposto reclamo e, per l'effetto, si dispone l'annullamento dell'atto di contestazione di sanzioni amministrative prot. n. 42390/RU del 05.10.2021 in tale sede impugnato.
Viene meno, di conseguenza, ogni motivazione da parte del ricorrente ad agire in giudizio relativamente all'atto impugnato.
3 Tanto premesso l'Ufficio richiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
All'esito della discussione, esaminati gli atti e documenti di causa, si decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
In sede di esame dell'istanza di autotutela, valutata la documentazione presentata la documentazione prodotta ed acquisita nonché le argomentazioni esposte, l'ufficio territoriale competente Agenzia delle Dogane di Napoli ha effettuato lo sgravio degli importi iscritti a ruolo.
Infatti, l'Agenzia delle Dogane di Napoli riferiva quanto segue:
Con sentenza n. 199/2018, emessa dal Tribunale di Nola nell'ambito del procedimento penale RG. 7432/2016, il sig. Ricorrente_1, relativamente ai fatti accertati dai funzionari di
4 Società_1 S.p.A. nel corso della citata attività di verifica, è stato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Dalla lettura della predetta sentenza, allegata dal ricorrente al presente reclamo, è emerso che nel corso del giudizio penale non sono stati rilevati elementi istruttori sufficienti a provare responsabilità del sig. Ricorrente_1 per il reato ascrittogli, atteso che non sussiste prova certa che la riscontrata manomissione sia stata posta in essere dal ricorrente.
Per quanto sopra, si accoglie il proposto reclamo e, per l'effetto, si dispone l'annullamento dell'atto di contestazione di sanzioni amministrative prot. n. 42390/RU del 05.10.2021 in tale sede impugnato.
Viene meno, di conseguenza, ogni motivazione da parte del ricorrente ad agire in giudizio relativamente all'atto impugnato.
Nel caso in esame l'Ufficio, titolare delle partite tributarie di debito, ha dato atto della cessazione della materia del contendere ed ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Banca_1Il sopravvenuto annullamento giudiziale dell'atto impugnato un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In altri termini, nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito.
5 La Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 26.5.1999, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
In ordine al regime delle spese, il comportamento processuale delle parti e gli esiti della lite, inducono a disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti costituite, tenendo anche conto dei principi della soccombenza.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 5 dicembre 2025.
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
6
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
STANZIOLA MAURIZIO, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11542/2025 depositato il 17/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sede Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
1 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 01479135 70 000 SANZIONI AMM
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21724/2025 depositato il 09/12/2025
conclusioni delle parti
La difesa del ricorrente conclude per l'accoglimento del ricorso con annullamento dei provvedimenti impugnati, e condanna alle spese di procedimento.
La Agenzia delle Entrate SC di Napoli chiedeva che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita voglia così giudicare:
- ritenere e dichiarare inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione come formulata avverso l'intimazione di pagamento in parola, per tutti i motivi sopra indicati;
- nel merito: dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della
SC, nonché dell'atto presupposto e respingere le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi sopra indicati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La Agenzia delle Dogane di Napoli: richiedeva a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria:
1) la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso notificato ritualmente, impugnava nei confronti della Agenzia delle Entrate SC di Napoli e della Agenzia delle Dogane di Napoli una cartella di pagamento n. 071 2024 01479135 70 000 notificata il 03.04.2025 di un importo complessivo pari ad euro 269,33 con a suo fondamento “Atto di contestazione di sanzioni 2 amministrative Agenzia delle Dogane prot. n. 42390 R.U. DEL 05.10.2021 notificato il 08.10.2021, per presunti prelievi irregolari di Energia Elettrica”.
Si costituiva la Agenzia delle Entrate SC di Napoli che chiedeva che l'Ill.ma Corte di Giustizia Tributaria adita voglia così giudicare:
- ritenere e dichiarare inammissibile oltre che infondata in fatto ed in diritto, l'opposizione come formulata avverso l'intimazione di pagamento in parola, per tutti i motivi sopra indicati;
- nel merito: dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della SC, nonché dell'atto presupposto e respingere le domande della ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, per tutti i motivi sopra indicati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva ritualmente anche Agenzia delle Dogane di Napoli che riferiva quanto segue:
Con sentenza n. 199/2018, emessa dal Tribunale di Nola nell'ambito del procedimento penale RG. 7432/2016, il sig. Ricorrente_1, relativamente ai fatti accertati dai funzionari di
Società_1 S.p.A. nel corso della citata attività di verifica, è stato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Dalla lettura della predetta sentenza, allegata dal ricorrente al presente reclamo, è emerso che nel corso del giudizio penale non sono stati rilevati elementi istruttori sufficienti a provare responsabilità del sig. Ricorrente_1 per il reato ascrittogli, atteso che non sussiste prova certa che la riscontrata manomissione sia stata posta in essere dal ricorrente.
Per quanto sopra, si accoglie il proposto reclamo e, per l'effetto, si dispone l'annullamento dell'atto di contestazione di sanzioni amministrative prot. n. 42390/RU del 05.10.2021 in tale sede impugnato.
Viene meno, di conseguenza, ogni motivazione da parte del ricorrente ad agire in giudizio relativamente all'atto impugnato.
3 Tanto premesso l'Ufficio richiedeva la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
All'esito della discussione, esaminati gli atti e documenti di causa, si decideva come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevata la competenza per valore di questo Giudice Tributario Unico in quanto il comma 4 dell'art. 8 della L. n.130 del 2022 ha previsto che la giurisdizione affidata al Giudice tributario unico per le liti tributarie, che hanno un valore della controversia non superiore a tremila euro, si applica ai ricorsi notificati a partire dal 1° gennaio 2023 e non superiore a cinquemila euro ai ricorsi notificati a partire dal 1° luglio 2023. A tal proposito, giova anticipare che il “valore della controversia” deve far riferimento all'importo del tributo al netto di sanzioni e interessi, in ossequio a quanto disposto dall'art.12, comma 2 del D. lgs.n.546/1992.
In sede di esame dell'istanza di autotutela, valutata la documentazione presentata la documentazione prodotta ed acquisita nonché le argomentazioni esposte, l'ufficio territoriale competente Agenzia delle Dogane di Napoli ha effettuato lo sgravio degli importi iscritti a ruolo.
Infatti, l'Agenzia delle Dogane di Napoli riferiva quanto segue:
Con sentenza n. 199/2018, emessa dal Tribunale di Nola nell'ambito del procedimento penale RG. 7432/2016, il sig. Ricorrente_1, relativamente ai fatti accertati dai funzionari di
4 Società_1 S.p.A. nel corso della citata attività di verifica, è stato assolto dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.
Dalla lettura della predetta sentenza, allegata dal ricorrente al presente reclamo, è emerso che nel corso del giudizio penale non sono stati rilevati elementi istruttori sufficienti a provare responsabilità del sig. Ricorrente_1 per il reato ascrittogli, atteso che non sussiste prova certa che la riscontrata manomissione sia stata posta in essere dal ricorrente.
Per quanto sopra, si accoglie il proposto reclamo e, per l'effetto, si dispone l'annullamento dell'atto di contestazione di sanzioni amministrative prot. n. 42390/RU del 05.10.2021 in tale sede impugnato.
Viene meno, di conseguenza, ogni motivazione da parte del ricorrente ad agire in giudizio relativamente all'atto impugnato.
Nel caso in esame l'Ufficio, titolare delle partite tributarie di debito, ha dato atto della cessazione della materia del contendere ed ha concluso per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi ell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese.
Banca_1Il sopravvenuto annullamento giudiziale dell'atto impugnato un'ipotesi di cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio.
In altri termini, nel caso di specie è intervenuta la cessazione della materia del contendere, da rilevare con sentenza dichiarativa, la quale costituisce il mero riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venir meno la ragion d'essere della lite per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio nel merito.
5 La Suprema Corte di Cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 26.5.1999, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere va rilevata, anche d'ufficio, in qualsiasi grado e stato del giudizio e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
In ordine al regime delle spese, il comportamento processuale delle parti e gli esiti della lite, inducono a disporre l'integrale compensazione delle stesse tra le parti costituite, tenendo anche conto dei principi della soccombenza.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere e spese compensate.
Così deciso in Napoli, in data 5 dicembre 2025.
Il Giudice Monocratico dott. Maurizio Stanziola
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