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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 02/07/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2897/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2897/2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio) vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Anna Parte_1 C.F._1
Morbidelli presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), Viale della Lirica n. 11, in virtù di procura allegata al ricorso
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ermenegildo Andrini presso CP_1 C.F._2 il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Teodorico n. 7, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1) I figli minori resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, ma collocati presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, ma limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata dai genitori separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute dei figli saranno assunte di
pagina 1 di 3 comune accordo tra le parti, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole.
2) Salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con i suoi turni lavorativi il padre vedrà e terrà con sé i figli:
- due giorni alla settimana, comprendenti il suo giorno di riposo, comunicando giornate ed orari alla madre all'inizio di ogni settimana;
- una settimana nel corso delle vacanze natalizie, alternando con la madre, di anno in anno, la prima settimana con la seconda;
- metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno le giornate festive;
- due settimane anche non consecutive nel corso delle vacanze estive, spettando analogo periodo alla madre, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30.4 di ogni anno.
3) I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente eventuali variazioni dell'utenza telefonica e del domicilio.
4) Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla Sig.ra la somma mensile Pt_1 CP_1 di € 350,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici TA (prima rivalutazione febbraio
2025), nonché con il pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna.
4) L'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra CP_1
5) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autonomi.
6) Le spese legali sono compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 291/2024, pubblicata il 2/12/2024 il Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e ricorso avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Vista l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di omologa degli accordi di separazione consensuale, preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 29/5/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione stante la volontà dichiarata dalle parti di non volersi riconciliare ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del pagina 2 di 3 tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 291/2024, pubblicata il
2/12/2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si appalesano in contrasto con gl'interessi dei figli minori, norme imperative o di ordine pubblico.
3. Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2897/2024 R.G., così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato in Parte_1 CP_1
Ravenna (RA), l'8/12/2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2018, atto n. 269, P. 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti, sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 2/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2897/2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento del matrimonio) vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ester Anna Parte_1 C.F._1
Morbidelli presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna (RA), Viale della Lirica n. 11, in virtù di procura allegata al ricorso
E
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ermenegildo Andrini presso CP_1 C.F._2 il cui studio è elettivamente domiciliata in Ravenna (RA), Via Teodorico n. 7, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“1) I figli minori resteranno affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori, ma collocati presso la madre. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, ma limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata dai genitori separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e salute dei figli saranno assunte di
pagina 1 di 3 comune accordo tra le parti, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della prole.
2) Salvo diversi accordi tra i genitori e compatibilmente con i suoi turni lavorativi il padre vedrà e terrà con sé i figli:
- due giorni alla settimana, comprendenti il suo giorno di riposo, comunicando giornate ed orari alla madre all'inizio di ogni settimana;
- una settimana nel corso delle vacanze natalizie, alternando con la madre, di anno in anno, la prima settimana con la seconda;
- metà delle vacanze pasquali alternando di anno in anno le giornate festive;
- due settimane anche non consecutive nel corso delle vacanze estive, spettando analogo periodo alla madre, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 30.4 di ogni anno.
3) I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi tempestivamente eventuali variazioni dell'utenza telefonica e del domicilio.
4) Il Sig. contribuirà al mantenimento dei figli versando alla Sig.ra la somma mensile Pt_1 CP_1 di € 350,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici TA (prima rivalutazione febbraio
2025), nonché con il pagamento del 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna.
4) L'assegno unico verrà percepito per intero dalla sig.ra CP_1
5) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autonomi.
6) Le spese legali sono compensate”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 291/2024, pubblicata il 2/12/2024 il Tribunale ha omologato la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, visto il cumulo delle domande di separazione e ricorso avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Vista l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di omologa degli accordi di separazione consensuale, preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata il 29/5/2025.
1. Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione stante la volontà dichiarata dalle parti di non volersi riconciliare ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del pagina 2 di 3 tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l. 55/2015.
Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 291/2024, pubblicata il
2/12/2024, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Risulta, pertanto, ampiamente decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al
Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Quanto agli accordi intercorsi tra le parti sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo, gli stessi possono essere in questa sede omologati, ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4,
c.p.c., poiché non si appalesano in contrasto con gl'interessi dei figli minori, norme imperative o di ordine pubblico.
3. Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2897/2024 R.G., così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato in Parte_1 CP_1
Ravenna (RA), l'8/12/2018, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno
2018, atto n. 269, P. 1;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) omologa gli accordi tra le parti, sulle statuizioni accessorie del divorzio tra loro, sopra riportati in corsivo;
d) spese compensate.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 2/7/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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