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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/04/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 18 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 2710/2022 e 2886/2022 R.G. Sez. Lavoro, promosse
DA
e , rappresenti e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Alfio Sambataro, giusta procura allegata ai rispettivi ricorsi introduttivi;
- Ricorrenti -
CONTRO
l' , in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rosaria Battiato e
Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti;
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.04.2022 ed iscritto al n. 2710/2002 R.G.L., Parte_1
- premesso di avere lavorato alle dipendenze della ditta , con
[...] Controparte_2
sede in Paternò (CT), contrada Santa Marina n. 31, in qualità di bracciante agricolo a tempo determinato, nel 2015 per n. 28 giorni (sui 98 complessivamente lavorati) e nel 2016 per 73 giorni, di avere presentato in data 14.01.2016 la domanda di disoccupazione agricola in relazione all'anno 2015, sussistendo il requisito di almeno 102 giornate lavorative tra l'anno
2015 (cui si riferiva la domanda di disoccupazione) e quello precedente 2014, di avere
1 CP_ ricevuto la conseguente liquidazione, da parte dell della somma di euro 4.220,75 lordi a titolo di disoccupazione agricola e di A.N.F., di avere presentato in data 23.03.2017 la domanda di disoccupazione agricola in relazione all'anno 2016, sussistendo il requisito di almeno 102 giornate lavorative tra l'anno 2016 (cui si riferiva la domanda di disoccupazione)
e quello precedente 2015, e, infine, di avere ricevuto la conseguente liquidazione, da parte
CP_ dell' della somma di euro 1.110,16 lordi a titolo di disoccupazione agricola e di A.N.F. CP_
– ha agito in giudizio impugnando il provvedimento prot. n.
CP_ 2100.10/11/2021.0783115, notificato il 08.12.2021, di disconoscimento delle 28 giornate di lavoro agricolo effettuate nell'anno 2015, intervenuto dopo la pubblicazione del corrispondente elenco annuale, con il riconoscimento, dopo la variazione nell'elenco
CP_ annuale di un numero di giornate pari a 69, e il provvedimento prot. n. inps.2100.10/11/2021.0783116, notificato il 08.12.2021, di disconoscimento di n. 73 giornate di lavoro agricolo, effettuate nell'anno 2016, intervenuto dopo la pubblicazione del corrispondente elenco annuale, con il riconoscimento, dopo la variazione nell'elenco
CP_ annuale, di un numero di giornate pari a zero, il provvedimento con il quale sono stati comunicati ricalcolo e il rigetto parziale della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2015, presentata il 14.01.2016, perché erano state cancellate le 28 giornate lavorate
CP_ alle dipendenze della ditta , e, infine, il provvedimento con il quale Controparte_2
è stata comunicata la reiezione della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno
2016, presentata il 23.03.2017, perché non risultava iscritto negli elenchi agricoli.
Il ricorrente, quindi, ha domandato che venisse accertato e dichiarato di avere svolto nel
2015 e 2016 lavoro agricolo a tempo determinato alle dipendenze e sotto la direzione della
Ditta Di Perna Antonino, titolare della omonima ditta, per un numero di giornate pari nel
CP_ 2015 a gg. 28 e nel 2016 gg. 73, e, per l'effetto, condannare l' a reiscriverlo negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determino del Comune di residenza del 2015 e 2016, riconoscendo le giornate in premessa indicate, e con accertamento del suo diritto alla percezione della indennità di disoccupazione agricola e A.N.F. relativi alla giornate lavorate nel 2015 e nel 2016, richiesti con le domande di disoccupazione presentate il 14.01.2016 e
23.03.2017, e di ogni altro diritto conseguente, così come liquidati dall e che pertanto CP_1 nulla deve essere restituito per tale titolo all'Istituto.
A tale scopo, il ricorrente ha rappresentato che: in tutte le giornate lavorate ha svolto le mansioni di bracciante agricolo, sotto la direzione e il controlla del titolare della ditta Di
2 ; ha ricevuto una retribuzione giornaliera di circa euro 69,00; era il sig. CP_2 [...]
che organizzava le squadre di lavoro;
la sua squadra era composta, oltre che da se CP_2
stesso, da , , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
formate le squadre di lavoro, era il sig. che per ogni giorno di lavoro diceva, CP_2
direttamente o tramite uno dei lavoratori della squadra, dove andare a lavorare e quali lavori si dovevano eseguire;
era il datore di lavoro che metteva a disposizione dei lavoratori gli attrezzi necessari per lavorare (come forbici, cassette per la raccolta delle arance ecc.) e il furgone con il quale i lavorati della squadra si recavano sul posto di lavoro;
di avere svolto le mansioni di raccolta arance;
i terreni in cui egli, insieme agli altri lavoratori della squadra, ha lavorato si trovavano nel comune di Paternò, contrada Girbini e;
i lavori Parte_3 iniziavano alle ore 07:00 e finivano alle ore 14:00, con una pausa pranzo di un'ora; se si doveva assentare nel giorno di lavoro egli era tenuto a comunicarlo tempestivamente al sig.
il datore di lavoro si presentava sui luoghi di lavoro per controllare il corretto CP_2
svolgimento dei lavori e sul posto dava le istruzioni necessarie e, quando il datore di lavoro non era sul posto, se durante lo svolgimento dei lavori si presentava qualche problema, uno dei lavoratori della squadra chiamava il datore di lavoro che dava le istruzioni necessarie;
egli riceveva la paga con cadenza fine mese e in contante.
Con ricorso depositato in data 08.04.2022 ed iscritto al n. 2886/2002,
[...]
- premesso di avere lavorato alle dipendenze della ditta Parte_2 CP_2
, con sede in Paternò (CT), contrada Santa Marina n. 31, in qualità di bracciante
[...]
agricolo a tempo determinato, nel 2018 per n. 7 giorni, nel 2019 per 68 giorni e nel 2020 per
87 giorni, di avere presentato in data 14.01.2021 la domanda di disoccupazione agricola in relazione all'anno 2020, sussistendo il requisito di almeno 102 giornate lavorative tra l'anno
2020 (cui si riferiva la domanda di disoccupazione) e quello precedente 2019, e di avere CP_ ricevuto la conseguente liquidazione, da parte dell della somma di euro 2.502,78 lordi CP_ a titolo di disoccupazione agricola – ha agito in giudizio impugnando il provvedimento
CP_ prot. n. 2100.10/11/2021.07883117, notificato il 08.12.2021, di disconoscimento delle CP_ 7 giornate di lavoro agricolo, effettuate nell'anno 2018, e il provvedimento prot. n. CP_ 2100.10/11/2021.07883118, notificato il 08.12.2021, di disconoscimento delle 68 giornate di lavoro agricolo, effettuate dal ricorrente nell'anno 2019, chiedendo che venisse accertato e dichiarato di avere svolto nel 2018 e 2019 lavoro agricolo a tempo determinato alle dipendenze e sotto la direzione della Ditta Di Perna Antonino, titolare della omonima
3 ditta, per un numero di giornate pari nel 2018 a gg. 7 e nel 2019 gg. 68, e, per l'effetto, CP_ condannare l' a reiscriverla negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determino del
Comune di residenza del 2018 e 2019, riconoscendo le giornate in premessa indicate, e con accertamento del suo diritto alla percezione della indennità di disoccupazione agricola relativa alla giornate lavorate nel 2020, richiesta con la domanda di disoccupazione n.2021878015574, presentata il 14.01.2021, e di ogni altro diritto conseguente, così come liquidati dall'Istituto e che pertanto nulla deve essere restituito per tale titolo all'Istituto.
A tale scopo, la ricorrente ha rappresentato che: in tutte le giornate lavorate ha svolto le mansioni di bracciante agricolo, sotto la direzione e il controlla del titolare della ditta
[...]
; ha ricevuto una retribuzione giornaliera di circa euro 75,00; era il sig. CP_2 [...]
che organizzava le squadre di lavoro;
la sua squadra era composta, oltre che da se CP_2
stessa, da , e formate le squadre Controparte_3 CP_6 Controparte_5
di lavoro, era il sig. che per ogni giorno di lavoro diceva, direttamente o tramite CP_2
uno dei lavoratori della squadra, dove andare a lavorare e quali lavori si dovevano eseguire;
era il datore di lavoro che metteva a disposizione dei lavoratori gli attrezzi necessari per lavorare (come forbici, cassette per la raccolta delle arance ecc.) e il furgone con il quale i lavorati della squadra si recavano sul posto di lavoro;
di avere svolto le mansioni di raccolta arance;
i terreni in cui egli, insieme agli altri lavoratori della squadra, ha lavorato si trovavano nel comune di Paternò, contrada Girbini e;
i lavori iniziavano alle ore Parte_3
07:00 e finivano alle ore 14:00, con una pausa pranzo di un'ora; se si doveva assentare nel giorno di lavoro egli era tenuto a comunicarlo tempestivamente al sig. il datore di CP_2
lavoro si presentava sui luoghi di lavoro per controllare il corretto svolgimento dei lavori e sul posto dava le istruzioni necessarie e, quando il datore di lavoro non era sul posto, se durante lo svolgimento dei lavori si presentava qualche problema, uno dei lavoratori della squadra chiamava il datore di lavoro che dava le istruzioni necessarie;
egli riceveva la paga con cadenza fine mese e in contante.
Instauratosi il contraddittorio, con memorie del 01.06.2022 e del 07.11.2022 l si è CP_1 costituito in giudizio, eccependo la decadenza dall'azione ex art. 22 del d.l. n. 30 del 1970 e contestando nel merito la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto e, in particolare,
Con rappresentando che l'azienda agricola di era stata interessata da un CP_2
accertamento ispettivo per il periodo dal 2014 al 2019, come da verbale n. 2018013755,
DDL del 10.07.2020, accertamento dal quale è risultato che:
4 l'impresa individuale facente capo al Sig. era iscritta alla CCIAA del Sud Est Sicilia CP_2
per l'esercizio, a far data dal 10.02.1992, dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, cui si è aggiunta, a far data dal 15.04.1996, quella di autotrasporto merci in conto terzi;
CP_ l'azienda, in data 18.05.2015, ha trasmesso all' una denuncia aziendale ex art. 5 Decreto
Legislativo 375/93 (CIDA 357329) ed ha dichiarato l'inizio dell'attività con dipendenti a far data dal 01.12.2014, qualificandosi come impresa che, effettuando raccolta di prodotti ortofrutticoli, avrebbe provveduto all'assunzione di dipendenti assoggettati allo statuto dei lavoratori agricoli, giusta la previsione di cui all'art. 6, lettera d), legge 31 marzo 1979 n. 92, come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1998 n, 173; come si evince dalla consultazione delle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro
CP_ e dai modelli DMAG trasmessi all' il Sig. ha formalizzato Controparte_2
l'assunzione di lavoratori agricoli per gli anni 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019; lo stesso sig. , sentito nel corso dell'attività ispettiva, ha dichiarato che, a partire dal CP_2
2000, la sua ditta ha solo “occasionalmente” effettuato “la raccolta delle arance acquistate alla pianta ma, in tali casi, vi” aveva “provveduto personalmente senza ausilio di personale dipendente” ed ha ribadito che l'impresa commerciale di cui era titolare aveva cessato ogni attività nel dicembre 2018.
Compiuta attività istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione e autorizzato il deposito di note conclusive, all'esito dell'udienza del 18 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ricorrenti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del processo, va innanzitutto affrontata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' . CP_1
Al riguardo, va rammentato che, a norma dell'art. 22 del d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito dalla legge 11.03.1970, n. 83, prima abrogato dal d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n.
133 del 2008 e poi, a decorrere dal 6.7.2011, fatto rivivere dall'art. 38, comma 4, del d.l. n.
98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
5 Per condivisa giurisprudenza della Suprema Corte, la decadenza ex art. 22 si applica ad ogni controversia relativa alla contribuzione previdenziale per i lavoratori agricoli (vedi in questo senso Cass. n. 20795/2010 secondo cui “l'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83 che fissa un termine di decadenza per l'azione giudiziaria contro i provvedimenti definitivi "adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi", si applica ad ogni controversia relativa alla contribuzione previdenziale per i lavoratori agricoli, siano essi coadiutori o subordinati, in considerazione dei fini della legge, intesa all'accertamento territoriale della manodopera agricola ed alla relativa tutela, anche previdenziale).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non sono rinvenibili ragioni per discostarsi, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970
n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza.” (Cass. civ. Sez. Lav., 27.12.2011, n. 29070).
Per quanto rileva in questa sede, il suddetto art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993, in tema di ricorsi in materia di accertamento de lavoratori agricoli, che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della
Commissione l'interessato e il dirigente della competente sede AU (ante riforma ex art. 19 della l. n. 724/194) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione
Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
6 Nella specie, ha proposto ricorso in via amministrativa in data Parte_2
10.12.2021 (v. doc. 6 fasc. ric. n. 2886/2022 R.G.), appena due giorni dopo la notifica dei provvedimenti di disconoscimento che, come dedotto dall'attrice e non contestato dall'istituto resistente, è avvenuta in data 08.12.2021, per cui il silenzio-rigetto si è formato sul punto in data 07.03.2022: l'odierno ricorso, quindi, è stato tempestivamente proposto, mediante deposito in cancelleria, in data 08.04.2022, prima del decorso del termine di 120 giorni.
Il ricorso proposto da invece, deve effettivamente ritenersi Parte_1
inammissibile per tardività.
L'attore, infatti, non ha allegato e dimostrato di avere proposto ricorsi in sede amministrativa avverso i provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo per gli anni
2015 e 2016, che egli stesso adduce essergli stati notificati in data 08.12.2021 (circostanza comunque desumibile dagli avvisi di ricevimento allegati alla memoria di costituzione
CP_ dell' , per cui l'odierno ricorso, depositato in cancelleria in data 08.04.2022, deve reputarsi tardivo perché promosso il 121° giorno dalla notifica dei provvedimenti impugnati.
Inoltre, dagli atti risulta il sig. ha presentato ricorsi in sede amministrativa Parte_1
avverso i provvedimenti di riliquidazione della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2015 e di reiezione della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016 in data 07.12.2021 (v. doc. nn. 6 e 9 fasc. ric. n. 2710/2022 R.G.), ma nulla ha specificato e provato in ordine alla data della notifica o comunicazione dei provvedimenti impugnati, per cui non è possibile individuare il dies a quo del termine di 30 giorni fissato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993.
Peraltro, i provvedimenti impugnati in sede amministrativa sono datati 28.09.2021 (v. doc. nn. 4 e 7 fasc. ric. n. 2710/2022 R.G.), per cui, nella carenza assertiva delle parti sul punto, appare poco probabile che gli stessi provvedimenti non siano stati notificati o portati a conoscenza del destinatario nei giorni o nelle settimane successive.
3. Esaminiamo adesso il merito della controversia con riferimento alla posizione di
. Parte_2
Oggetto del contendere è il sostanziale disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura per gli anni 2018 e 2019, cui è conseguito il riesame e il rigetto postumo della domanda di disoccupazione agricola proposta in relazione all'anno 2020, inizialmente accolta e con riferimento alla quale era stata liquidata la somma di euro 2.502,78.
7 A questo punto, si deve rammentare che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento di prestazioni lavorative in agricoltura, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.: in tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_1
previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del
1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. Sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Sez. lav. 19 maggio
2003 n. 7845)
Tali principi sono stati ribaditi da Cass Sez. lav. 2.8.2012, n. 13877, che ha precisato che “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che”, come avvenuto nella specie, “l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
Ancor più recentemente la Suprema Corte ha confermato tali principi, statuendo nel senso che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca CP_1
8 l'esistenza del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548; Cass. Sez. lav. 2 febbraio 2023, n. 3129).
Pertanto, in caso di contestazione da parte dell , incombe sul lavoratore l'onere di CP_1 provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass. Sez. lav.
16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass. S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133).
In altre parole, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro operato dall'ente previdenziale, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
(ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001, n. 3975).
Sul punto giova ricordare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive e agli ordini impartiti dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645).
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, pertanto, appare necessario che la stessa provi e, prima ancora, alleghi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, quali, ad esempio, la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni da parte del datore di lavoro, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, chi fosse colui il quale impartiva le direttive e gli ordini, in cosa consistevano le direttive e gli ordini impartiti, chi controllava l'adempimento della prestazione o il rispetto dei turni orari, etc. .
9 Ebbene, rispondendo ai capitoli articolati in ricorso, i testi e Controparte_5 [...]
fratello e sorella ed ex collaboratori della ditta sottoposta ad attività ispettiva, CP_6
CP_ pur avendo ammesso di avere in corso analoghi procedimenti nei confronti dell' hanno univocamente confermato che l'attrice ha espletato attività lavorativa per conto della ditta nel 2018 e nel 2019, precisando i relativi mesi di lavorazione, con le mansioni di CP_2
raccoglitrice di arance, specificando che la mattina i lavoratori si incontravano presso il magazzino di Santa Marina, ove venivano divisi in squadre, per poi recarsi sui fondi agricoli, prevalentemente ubicati nel territorio del comune di Paternò, con il furgone in dotazione alla ditta;
oltre a confermare l'orario di lavoro normalmente osservato
(comunque variabile a seconda delle esigenze stagionali di raccolta e delle condizioni meteorologiche) e l'utilizzo di attrezzi forniti dall'azienda (quali le scale, le ceste, le cassette e le forbici), i testi hanno poi aggiunto che le direttive e le istruzioni in ordine alle modalità delle lavorazioni e ai terreni ove recarsi venivano impartite dal titolare della ditta, avente anche il compito di vigilare sull'esecuzione delle prestazioni ed il quale, se, nel corso della giornata, sopravvenivano esigenze lavorative particolari, contattava telefonicamente un membro della squadra;
i testi, poi, hanno riferito che erano tenuti a comunicare le assenze al titolare o al caposquadra e che veniva loro corrisposta una retribuzione giornaliera di circa 70,00 euro, che veniva mensilmente corrisposta in contanti dal sig. . CP_2
Già sulla scorta delle risultanze delle prove testimoniali, quindi, può ritenersi sufficientemente dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per un numero di giornate tali da integrare il requisito contributivo previsto dalla legge, e ciò anche con riferimento all'elemento fondamentale che connota la subordinazione, e cioè
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro.
Del resto, nel caso in esame non ricorre la paradigmatica fattispecie di esercizio simulato di un'attività imprenditoriale in agricoltura da parte di una ditta fantasma e di palese fittizietà dei relativi rapporti di lavoro subordinato, atteso che la ditta sottoposta ad ispezione era inequivocabilmente esistente ed operativa e che gli ispettori dell'istituto previdenziale hanno potuto regolarmente interloquire con il titolare e con il contabile della ditta, dai quali hanno ricevuto tutta la documentazione utile ai fini dell'attività ispettiva e consistente nella visura camerale, nel libro unico del lavoro, nelle comunicazioni obbligatorie di assunzione, nelle liste anagrafiche dei dipendenti, nei registri IVA acquisti
10 e vendite e nelle fatture di acquisti e vendite (v. il verbale di accertamento all.to alla memoria di costituzione).
Inoltre, dalla lettura del verbale di accertamento e dalle deposizioni testimoniali degli CP_ ispettori dell e si evince che le conclusioni Parte_4 Testimone_1
in ordine alla inesistenza del rapporto di lavoro della ricorrente sono state tratte solo ed esclusivamente dalle dichiarazioni spontaneamente rese dal sig. il quale ha CP_2
dichiarato agli ispettori che la ditta acquistava arance alla pianta, per poi rivenderle successivamente sempre alla pianta, e che si era avvalsa di manodopera per la raccolta dei frutti solo per due annualità anteriormente al 2000, escludendo che per i periodi successivi si fosse avvalsa di lavoratori dipendenti;
nessun altra attività ispettiva risulta essere stata espletata e, in particolare, non risultano essere stati eseguiti sopralluoghi e non risultano essere stati sentiti i lavoratori.
Ebbene, a fronte delle univoche risultanze dell'attività istruttoria orale, peraltro supportata dai documenti allegati al ricorso, sia pure di unilaterale formazione datoriale (v. buste paga in atti), ed in assenza di qualsivoglia accertamento concreto in ordine all'eventuale andamento anomalo e diseconomico dell'attività imprenditoriale esercitata dalla ditta datrice, si ritiene che le sole dichiarazioni latamente confessorie del titolare della ditta ispezionata non siano sufficienti a fondare il convincimento in merito alla inesistenza e fittizietà del rapporto di lavoro subordinato dei NI , quale presupposto Parte_1
della maturazione dei contributi utili ai fini del godimento delle relative prestazioni previdenziali;
invero, nulla esclude che, in occasione dell'unico verbale di assunzione di informazioni, allegato al verbale di accertamento, il sig. abbia volutamente fornito CP_2
una versione sminuente e minimizzatrice della sua attività (evidentemente al fine di non incorrere in temute conseguenze sanzionatorie) ovvero che vi sia stato un difetto di comprensione e di comunicazione tra i verbalizzanti e il dichiarante, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione e la trascrizione degli anni cui si riferivano le dichiarazioni rese.
4. Pertanto, il ricorso è meritevole di accoglimento in relazione alla posizione di
, donde ne deriva il riconoscimento della sussistenza del rapporto Parte_2 di lavoro di natura subordinata quale bracciante agricolo OTD, intercorso con la ditta
[...]
”, per l'anno 2018 per n. 7 giornate e per l'anno 2019 per 68 giornate e del CP_2
conseguente diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, per l'anno 2018 e 2019, con condanna dell' CP_1
11 resistente a porre in essere gli adempimenti necessari per la reiscrizione del lavoratore negli elenchi previsti dalla legge, per gli anni e giornate lavorative dedotti in ricorso e, altresì, con riconoscimento del diritto della ricorrente a trattenere le prestazioni eventualmente già erogate in suo favore in relazione alle citate annualità.
Le spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.550,90 con riferimento ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria per le cause previdenziali di valore indeterminabile e complessità bassa e tenuto conto dell'aumento per la difesa di due parti versanti nella medesima posizione processuale, vanno compensate in ragione di 1/3 a causa della declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti di , mentre i restanti 2/3 Parte_1
seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, vanno posti a carico del resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 2710/2022 e 2886/2022 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara l'inammissibilità del ricorso iscritto al n. 2710/2022 R.G. proposto da Parte_1
[...]
dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra
, quale bracciante agricolo OTD, e la ditta Parte_2 CP_2
”, per l'anno 2018 per n. 7 giornate e per l'anno 2019 per 68 giornate;
[...]
dichiara il diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici Parte_2
dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni 2018 e 2019; condanna l resistente a porre in essere gli adempimenti necessari per la reiscrizione CP_1
della lavoratrice negli elenchi previsti dalla legge, per gli anni e giornate lavorative dedotti in ricorso;
dichiara il diritto della ricorrente a trattenere le prestazioni previdenziali eventualmente già erogate ai suddetti titoli in suo favore in relazione alle citate annualità;
CP_ condanna l' alla rifusione dei 2/3 delle spese processuali in favore della parte ricorrente per l'importo di euro 1.700,60, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e
C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosene antistatario, avv. Alfio Sambataro;
12 compensa il restante 1/3 delle spese di lite.
Catania, 30 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 18 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai nn. 2710/2022 e 2886/2022 R.G. Sez. Lavoro, promosse
DA
e , rappresenti e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
Alfio Sambataro, giusta procura allegata ai rispettivi ricorsi introduttivi;
- Ricorrenti -
CONTRO
l' , in persona del Presidente e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rosaria Battiato e
Valentina Schilirò, giusta procura generale alle liti;
- Resistente -
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.04.2022 ed iscritto al n. 2710/2002 R.G.L., Parte_1
- premesso di avere lavorato alle dipendenze della ditta , con
[...] Controparte_2
sede in Paternò (CT), contrada Santa Marina n. 31, in qualità di bracciante agricolo a tempo determinato, nel 2015 per n. 28 giorni (sui 98 complessivamente lavorati) e nel 2016 per 73 giorni, di avere presentato in data 14.01.2016 la domanda di disoccupazione agricola in relazione all'anno 2015, sussistendo il requisito di almeno 102 giornate lavorative tra l'anno
2015 (cui si riferiva la domanda di disoccupazione) e quello precedente 2014, di avere
1 CP_ ricevuto la conseguente liquidazione, da parte dell della somma di euro 4.220,75 lordi a titolo di disoccupazione agricola e di A.N.F., di avere presentato in data 23.03.2017 la domanda di disoccupazione agricola in relazione all'anno 2016, sussistendo il requisito di almeno 102 giornate lavorative tra l'anno 2016 (cui si riferiva la domanda di disoccupazione)
e quello precedente 2015, e, infine, di avere ricevuto la conseguente liquidazione, da parte
CP_ dell' della somma di euro 1.110,16 lordi a titolo di disoccupazione agricola e di A.N.F. CP_
– ha agito in giudizio impugnando il provvedimento prot. n.
CP_ 2100.10/11/2021.0783115, notificato il 08.12.2021, di disconoscimento delle 28 giornate di lavoro agricolo effettuate nell'anno 2015, intervenuto dopo la pubblicazione del corrispondente elenco annuale, con il riconoscimento, dopo la variazione nell'elenco
CP_ annuale di un numero di giornate pari a 69, e il provvedimento prot. n. inps.2100.10/11/2021.0783116, notificato il 08.12.2021, di disconoscimento di n. 73 giornate di lavoro agricolo, effettuate nell'anno 2016, intervenuto dopo la pubblicazione del corrispondente elenco annuale, con il riconoscimento, dopo la variazione nell'elenco
CP_ annuale, di un numero di giornate pari a zero, il provvedimento con il quale sono stati comunicati ricalcolo e il rigetto parziale della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2015, presentata il 14.01.2016, perché erano state cancellate le 28 giornate lavorate
CP_ alle dipendenze della ditta , e, infine, il provvedimento con il quale Controparte_2
è stata comunicata la reiezione della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno
2016, presentata il 23.03.2017, perché non risultava iscritto negli elenchi agricoli.
Il ricorrente, quindi, ha domandato che venisse accertato e dichiarato di avere svolto nel
2015 e 2016 lavoro agricolo a tempo determinato alle dipendenze e sotto la direzione della
Ditta Di Perna Antonino, titolare della omonima ditta, per un numero di giornate pari nel
CP_ 2015 a gg. 28 e nel 2016 gg. 73, e, per l'effetto, condannare l' a reiscriverlo negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determino del Comune di residenza del 2015 e 2016, riconoscendo le giornate in premessa indicate, e con accertamento del suo diritto alla percezione della indennità di disoccupazione agricola e A.N.F. relativi alla giornate lavorate nel 2015 e nel 2016, richiesti con le domande di disoccupazione presentate il 14.01.2016 e
23.03.2017, e di ogni altro diritto conseguente, così come liquidati dall e che pertanto CP_1 nulla deve essere restituito per tale titolo all'Istituto.
A tale scopo, il ricorrente ha rappresentato che: in tutte le giornate lavorate ha svolto le mansioni di bracciante agricolo, sotto la direzione e il controlla del titolare della ditta Di
2 ; ha ricevuto una retribuzione giornaliera di circa euro 69,00; era il sig. CP_2 [...]
che organizzava le squadre di lavoro;
la sua squadra era composta, oltre che da se CP_2
stesso, da , , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
formate le squadre di lavoro, era il sig. che per ogni giorno di lavoro diceva, CP_2
direttamente o tramite uno dei lavoratori della squadra, dove andare a lavorare e quali lavori si dovevano eseguire;
era il datore di lavoro che metteva a disposizione dei lavoratori gli attrezzi necessari per lavorare (come forbici, cassette per la raccolta delle arance ecc.) e il furgone con il quale i lavorati della squadra si recavano sul posto di lavoro;
di avere svolto le mansioni di raccolta arance;
i terreni in cui egli, insieme agli altri lavoratori della squadra, ha lavorato si trovavano nel comune di Paternò, contrada Girbini e;
i lavori Parte_3 iniziavano alle ore 07:00 e finivano alle ore 14:00, con una pausa pranzo di un'ora; se si doveva assentare nel giorno di lavoro egli era tenuto a comunicarlo tempestivamente al sig.
il datore di lavoro si presentava sui luoghi di lavoro per controllare il corretto CP_2
svolgimento dei lavori e sul posto dava le istruzioni necessarie e, quando il datore di lavoro non era sul posto, se durante lo svolgimento dei lavori si presentava qualche problema, uno dei lavoratori della squadra chiamava il datore di lavoro che dava le istruzioni necessarie;
egli riceveva la paga con cadenza fine mese e in contante.
Con ricorso depositato in data 08.04.2022 ed iscritto al n. 2886/2002,
[...]
- premesso di avere lavorato alle dipendenze della ditta Parte_2 CP_2
, con sede in Paternò (CT), contrada Santa Marina n. 31, in qualità di bracciante
[...]
agricolo a tempo determinato, nel 2018 per n. 7 giorni, nel 2019 per 68 giorni e nel 2020 per
87 giorni, di avere presentato in data 14.01.2021 la domanda di disoccupazione agricola in relazione all'anno 2020, sussistendo il requisito di almeno 102 giornate lavorative tra l'anno
2020 (cui si riferiva la domanda di disoccupazione) e quello precedente 2019, e di avere CP_ ricevuto la conseguente liquidazione, da parte dell della somma di euro 2.502,78 lordi CP_ a titolo di disoccupazione agricola – ha agito in giudizio impugnando il provvedimento
CP_ prot. n. 2100.10/11/2021.07883117, notificato il 08.12.2021, di disconoscimento delle CP_ 7 giornate di lavoro agricolo, effettuate nell'anno 2018, e il provvedimento prot. n. CP_ 2100.10/11/2021.07883118, notificato il 08.12.2021, di disconoscimento delle 68 giornate di lavoro agricolo, effettuate dal ricorrente nell'anno 2019, chiedendo che venisse accertato e dichiarato di avere svolto nel 2018 e 2019 lavoro agricolo a tempo determinato alle dipendenze e sotto la direzione della Ditta Di Perna Antonino, titolare della omonima
3 ditta, per un numero di giornate pari nel 2018 a gg. 7 e nel 2019 gg. 68, e, per l'effetto, CP_ condannare l' a reiscriverla negli elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determino del
Comune di residenza del 2018 e 2019, riconoscendo le giornate in premessa indicate, e con accertamento del suo diritto alla percezione della indennità di disoccupazione agricola relativa alla giornate lavorate nel 2020, richiesta con la domanda di disoccupazione n.2021878015574, presentata il 14.01.2021, e di ogni altro diritto conseguente, così come liquidati dall'Istituto e che pertanto nulla deve essere restituito per tale titolo all'Istituto.
A tale scopo, la ricorrente ha rappresentato che: in tutte le giornate lavorate ha svolto le mansioni di bracciante agricolo, sotto la direzione e il controlla del titolare della ditta
[...]
; ha ricevuto una retribuzione giornaliera di circa euro 75,00; era il sig. CP_2 [...]
che organizzava le squadre di lavoro;
la sua squadra era composta, oltre che da se CP_2
stessa, da , e formate le squadre Controparte_3 CP_6 Controparte_5
di lavoro, era il sig. che per ogni giorno di lavoro diceva, direttamente o tramite CP_2
uno dei lavoratori della squadra, dove andare a lavorare e quali lavori si dovevano eseguire;
era il datore di lavoro che metteva a disposizione dei lavoratori gli attrezzi necessari per lavorare (come forbici, cassette per la raccolta delle arance ecc.) e il furgone con il quale i lavorati della squadra si recavano sul posto di lavoro;
di avere svolto le mansioni di raccolta arance;
i terreni in cui egli, insieme agli altri lavoratori della squadra, ha lavorato si trovavano nel comune di Paternò, contrada Girbini e;
i lavori iniziavano alle ore Parte_3
07:00 e finivano alle ore 14:00, con una pausa pranzo di un'ora; se si doveva assentare nel giorno di lavoro egli era tenuto a comunicarlo tempestivamente al sig. il datore di CP_2
lavoro si presentava sui luoghi di lavoro per controllare il corretto svolgimento dei lavori e sul posto dava le istruzioni necessarie e, quando il datore di lavoro non era sul posto, se durante lo svolgimento dei lavori si presentava qualche problema, uno dei lavoratori della squadra chiamava il datore di lavoro che dava le istruzioni necessarie;
egli riceveva la paga con cadenza fine mese e in contante.
Instauratosi il contraddittorio, con memorie del 01.06.2022 e del 07.11.2022 l si è CP_1 costituito in giudizio, eccependo la decadenza dall'azione ex art. 22 del d.l. n. 30 del 1970 e contestando nel merito la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto e, in particolare,
Con rappresentando che l'azienda agricola di era stata interessata da un CP_2
accertamento ispettivo per il periodo dal 2014 al 2019, come da verbale n. 2018013755,
DDL del 10.07.2020, accertamento dal quale è risultato che:
4 l'impresa individuale facente capo al Sig. era iscritta alla CCIAA del Sud Est Sicilia CP_2
per l'esercizio, a far data dal 10.02.1992, dell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, cui si è aggiunta, a far data dal 15.04.1996, quella di autotrasporto merci in conto terzi;
CP_ l'azienda, in data 18.05.2015, ha trasmesso all' una denuncia aziendale ex art. 5 Decreto
Legislativo 375/93 (CIDA 357329) ed ha dichiarato l'inizio dell'attività con dipendenti a far data dal 01.12.2014, qualificandosi come impresa che, effettuando raccolta di prodotti ortofrutticoli, avrebbe provveduto all'assunzione di dipendenti assoggettati allo statuto dei lavoratori agricoli, giusta la previsione di cui all'art. 6, lettera d), legge 31 marzo 1979 n. 92, come modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1998 n, 173; come si evince dalla consultazione delle comunicazioni obbligatorie al Ministero del Lavoro
CP_ e dai modelli DMAG trasmessi all' il Sig. ha formalizzato Controparte_2
l'assunzione di lavoratori agricoli per gli anni 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019; lo stesso sig. , sentito nel corso dell'attività ispettiva, ha dichiarato che, a partire dal CP_2
2000, la sua ditta ha solo “occasionalmente” effettuato “la raccolta delle arance acquistate alla pianta ma, in tali casi, vi” aveva “provveduto personalmente senza ausilio di personale dipendente” ed ha ribadito che l'impresa commerciale di cui era titolare aveva cessato ogni attività nel dicembre 2018.
Compiuta attività istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione e autorizzato il deposito di note conclusive, all'esito dell'udienza del 18 aprile 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti ricorrenti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto brevemente in ordine allo svolgimento del processo, va innanzitutto affrontata la preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall' . CP_1
Al riguardo, va rammentato che, a norma dell'art. 22 del d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito dalla legge 11.03.1970, n. 83, prima abrogato dal d.l. n. 112 del 2008, convertito dalla legge n.
133 del 2008 e poi, a decorrere dal 6.7.2011, fatto rivivere dall'art. 38, comma 4, del d.l. n.
98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
5 Per condivisa giurisprudenza della Suprema Corte, la decadenza ex art. 22 si applica ad ogni controversia relativa alla contribuzione previdenziale per i lavoratori agricoli (vedi in questo senso Cass. n. 20795/2010 secondo cui “l'art. 22 del decreto legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito in legge 11 marzo 1970, n. 83 che fissa un termine di decadenza per l'azione giudiziaria contro i provvedimenti definitivi "adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi", si applica ad ogni controversia relativa alla contribuzione previdenziale per i lavoratori agricoli, siano essi coadiutori o subordinati, in considerazione dei fini della legge, intesa all'accertamento territoriale della manodopera agricola ed alla relativa tutela, anche previdenziale).
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non sono rinvenibili ragioni per discostarsi, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lg. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970
n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza.” (Cass. civ. Sez. Lav., 27.12.2011, n. 29070).
Per quanto rileva in questa sede, il suddetto art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993, in tema di ricorsi in materia di accertamento de lavoratori agricoli, che “contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto. Contro le decisioni della
Commissione l'interessato e il dirigente della competente sede AU (ante riforma ex art. 19 della l. n. 724/194) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla Commissione
Centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”.
6 Nella specie, ha proposto ricorso in via amministrativa in data Parte_2
10.12.2021 (v. doc. 6 fasc. ric. n. 2886/2022 R.G.), appena due giorni dopo la notifica dei provvedimenti di disconoscimento che, come dedotto dall'attrice e non contestato dall'istituto resistente, è avvenuta in data 08.12.2021, per cui il silenzio-rigetto si è formato sul punto in data 07.03.2022: l'odierno ricorso, quindi, è stato tempestivamente proposto, mediante deposito in cancelleria, in data 08.04.2022, prima del decorso del termine di 120 giorni.
Il ricorso proposto da invece, deve effettivamente ritenersi Parte_1
inammissibile per tardività.
L'attore, infatti, non ha allegato e dimostrato di avere proposto ricorsi in sede amministrativa avverso i provvedimenti di disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo per gli anni
2015 e 2016, che egli stesso adduce essergli stati notificati in data 08.12.2021 (circostanza comunque desumibile dagli avvisi di ricevimento allegati alla memoria di costituzione
CP_ dell' , per cui l'odierno ricorso, depositato in cancelleria in data 08.04.2022, deve reputarsi tardivo perché promosso il 121° giorno dalla notifica dei provvedimenti impugnati.
Inoltre, dagli atti risulta il sig. ha presentato ricorsi in sede amministrativa Parte_1
avverso i provvedimenti di riliquidazione della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2015 e di reiezione della domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2016 in data 07.12.2021 (v. doc. nn. 6 e 9 fasc. ric. n. 2710/2022 R.G.), ma nulla ha specificato e provato in ordine alla data della notifica o comunicazione dei provvedimenti impugnati, per cui non è possibile individuare il dies a quo del termine di 30 giorni fissato dall'art. 11 del decreto legislativo n. 375/1993.
Peraltro, i provvedimenti impugnati in sede amministrativa sono datati 28.09.2021 (v. doc. nn. 4 e 7 fasc. ric. n. 2710/2022 R.G.), per cui, nella carenza assertiva delle parti sul punto, appare poco probabile che gli stessi provvedimenti non siano stati notificati o portati a conoscenza del destinatario nei giorni o nelle settimane successive.
3. Esaminiamo adesso il merito della controversia con riferimento alla posizione di
. Parte_2
Oggetto del contendere è il sostanziale disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura per gli anni 2018 e 2019, cui è conseguito il riesame e il rigetto postumo della domanda di disoccupazione agricola proposta in relazione all'anno 2020, inizialmente accolta e con riferimento alla quale era stata liquidata la somma di euro 2.502,78.
7 A questo punto, si deve rammentare che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento di prestazioni lavorative in agricoltura, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.: in tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini CP_1
previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del
1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass. Sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Sez. lav. 19 maggio
2003 n. 7845)
Tali principi sono stati ribaditi da Cass Sez. lav. 2.8.2012, n. 13877, che ha precisato che “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che”, come avvenuto nella specie, “l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa.”.
Ancor più recentemente la Suprema Corte ha confermato tali principi, statuendo nel senso che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca CP_1
8 l'esistenza del rapporto di lavoro” (Cass. Sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548; Cass. Sez. lav. 2 febbraio 2023, n. 3129).
Pertanto, in caso di contestazione da parte dell , incombe sul lavoratore l'onere di CP_1 provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass. Sez. lav.
16 maggio 2018, n. 12001, in linea con Cass. S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133).
In altre parole, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro operato dall'ente previdenziale, appare necessario che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento
(ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001, n. 3975).
Sul punto giova ricordare che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive e agli ordini impartiti dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione, e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. Cass., civ. sez. lav., 9.3.2009 n. 5645).
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, pertanto, appare necessario che la stessa provi e, prima ancora, alleghi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, quali, ad esempio, la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni da parte del datore di lavoro, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, chi fosse colui il quale impartiva le direttive e gli ordini, in cosa consistevano le direttive e gli ordini impartiti, chi controllava l'adempimento della prestazione o il rispetto dei turni orari, etc. .
9 Ebbene, rispondendo ai capitoli articolati in ricorso, i testi e Controparte_5 [...]
fratello e sorella ed ex collaboratori della ditta sottoposta ad attività ispettiva, CP_6
CP_ pur avendo ammesso di avere in corso analoghi procedimenti nei confronti dell' hanno univocamente confermato che l'attrice ha espletato attività lavorativa per conto della ditta nel 2018 e nel 2019, precisando i relativi mesi di lavorazione, con le mansioni di CP_2
raccoglitrice di arance, specificando che la mattina i lavoratori si incontravano presso il magazzino di Santa Marina, ove venivano divisi in squadre, per poi recarsi sui fondi agricoli, prevalentemente ubicati nel territorio del comune di Paternò, con il furgone in dotazione alla ditta;
oltre a confermare l'orario di lavoro normalmente osservato
(comunque variabile a seconda delle esigenze stagionali di raccolta e delle condizioni meteorologiche) e l'utilizzo di attrezzi forniti dall'azienda (quali le scale, le ceste, le cassette e le forbici), i testi hanno poi aggiunto che le direttive e le istruzioni in ordine alle modalità delle lavorazioni e ai terreni ove recarsi venivano impartite dal titolare della ditta, avente anche il compito di vigilare sull'esecuzione delle prestazioni ed il quale, se, nel corso della giornata, sopravvenivano esigenze lavorative particolari, contattava telefonicamente un membro della squadra;
i testi, poi, hanno riferito che erano tenuti a comunicare le assenze al titolare o al caposquadra e che veniva loro corrisposta una retribuzione giornaliera di circa 70,00 euro, che veniva mensilmente corrisposta in contanti dal sig. . CP_2
Già sulla scorta delle risultanze delle prove testimoniali, quindi, può ritenersi sufficientemente dimostrata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per un numero di giornate tali da integrare il requisito contributivo previsto dalla legge, e ciò anche con riferimento all'elemento fondamentale che connota la subordinazione, e cioè
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e di controllo del datore di lavoro.
Del resto, nel caso in esame non ricorre la paradigmatica fattispecie di esercizio simulato di un'attività imprenditoriale in agricoltura da parte di una ditta fantasma e di palese fittizietà dei relativi rapporti di lavoro subordinato, atteso che la ditta sottoposta ad ispezione era inequivocabilmente esistente ed operativa e che gli ispettori dell'istituto previdenziale hanno potuto regolarmente interloquire con il titolare e con il contabile della ditta, dai quali hanno ricevuto tutta la documentazione utile ai fini dell'attività ispettiva e consistente nella visura camerale, nel libro unico del lavoro, nelle comunicazioni obbligatorie di assunzione, nelle liste anagrafiche dei dipendenti, nei registri IVA acquisti
10 e vendite e nelle fatture di acquisti e vendite (v. il verbale di accertamento all.to alla memoria di costituzione).
Inoltre, dalla lettura del verbale di accertamento e dalle deposizioni testimoniali degli CP_ ispettori dell e si evince che le conclusioni Parte_4 Testimone_1
in ordine alla inesistenza del rapporto di lavoro della ricorrente sono state tratte solo ed esclusivamente dalle dichiarazioni spontaneamente rese dal sig. il quale ha CP_2
dichiarato agli ispettori che la ditta acquistava arance alla pianta, per poi rivenderle successivamente sempre alla pianta, e che si era avvalsa di manodopera per la raccolta dei frutti solo per due annualità anteriormente al 2000, escludendo che per i periodi successivi si fosse avvalsa di lavoratori dipendenti;
nessun altra attività ispettiva risulta essere stata espletata e, in particolare, non risultano essere stati eseguiti sopralluoghi e non risultano essere stati sentiti i lavoratori.
Ebbene, a fronte delle univoche risultanze dell'attività istruttoria orale, peraltro supportata dai documenti allegati al ricorso, sia pure di unilaterale formazione datoriale (v. buste paga in atti), ed in assenza di qualsivoglia accertamento concreto in ordine all'eventuale andamento anomalo e diseconomico dell'attività imprenditoriale esercitata dalla ditta datrice, si ritiene che le sole dichiarazioni latamente confessorie del titolare della ditta ispezionata non siano sufficienti a fondare il convincimento in merito alla inesistenza e fittizietà del rapporto di lavoro subordinato dei NI , quale presupposto Parte_1
della maturazione dei contributi utili ai fini del godimento delle relative prestazioni previdenziali;
invero, nulla esclude che, in occasione dell'unico verbale di assunzione di informazioni, allegato al verbale di accertamento, il sig. abbia volutamente fornito CP_2
una versione sminuente e minimizzatrice della sua attività (evidentemente al fine di non incorrere in temute conseguenze sanzionatorie) ovvero che vi sia stato un difetto di comprensione e di comunicazione tra i verbalizzanti e il dichiarante, soprattutto per quanto riguarda l'individuazione e la trascrizione degli anni cui si riferivano le dichiarazioni rese.
4. Pertanto, il ricorso è meritevole di accoglimento in relazione alla posizione di
, donde ne deriva il riconoscimento della sussistenza del rapporto Parte_2 di lavoro di natura subordinata quale bracciante agricolo OTD, intercorso con la ditta
[...]
”, per l'anno 2018 per n. 7 giornate e per l'anno 2019 per 68 giornate e del CP_2
conseguente diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza, per l'anno 2018 e 2019, con condanna dell' CP_1
11 resistente a porre in essere gli adempimenti necessari per la reiscrizione del lavoratore negli elenchi previsti dalla legge, per gli anni e giornate lavorative dedotti in ricorso e, altresì, con riconoscimento del diritto della ricorrente a trattenere le prestazioni eventualmente già erogate in suo favore in relazione alle citate annualità.
Le spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.550,90 con riferimento ai valori minimi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva, istruttoria/trattazione e decisoria per le cause previdenziali di valore indeterminabile e complessità bassa e tenuto conto dell'aumento per la difesa di due parti versanti nella medesima posizione processuale, vanno compensate in ragione di 1/3 a causa della declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti di , mentre i restanti 2/3 Parte_1
seguono la regola della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, pertanto, vanno posti a carico del resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nelle cause riunite n. 2710/2022 e 2886/2022 R.G.L., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara l'inammissibilità del ricorso iscritto al n. 2710/2022 R.G. proposto da Parte_1
[...]
dichiara la sussistenza del rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra
, quale bracciante agricolo OTD, e la ditta Parte_2 CP_2
”, per l'anno 2018 per n. 7 giornate e per l'anno 2019 per 68 giornate;
[...]
dichiara il diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici Parte_2
dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per gli anni 2018 e 2019; condanna l resistente a porre in essere gli adempimenti necessari per la reiscrizione CP_1
della lavoratrice negli elenchi previsti dalla legge, per gli anni e giornate lavorative dedotti in ricorso;
dichiara il diritto della ricorrente a trattenere le prestazioni previdenziali eventualmente già erogate ai suddetti titoli in suo favore in relazione alle citate annualità;
CP_ condanna l' alla rifusione dei 2/3 delle spese processuali in favore della parte ricorrente per l'importo di euro 1.700,60, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e
C.P.A., ove dovuti, come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosene antistatario, avv. Alfio Sambataro;
12 compensa il restante 1/3 delle spese di lite.
Catania, 30 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Giuseppe Tripi
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