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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/05/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5784 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliati in Monza, via Italia n. 50, presso lo studio dell'avv. Luca Cucci, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione e all'atto di intervento volontario ricorrenti e
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via
Visconti Venosta n. 2, presso lo studio dell'avv. Magda Granata, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione convenuta nonché
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
convenuto/contumace pagina 1 di 17 Motivi della decisione
in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_1
patria potestà sulla figlia minore, conveniva in giudizio Parte_2 [...]
e chiedendone la condanna, ex artt. 141 e CP_1 Controparte_3
149 Cod. Ass., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro occorso 26/02/2022 lungo la Strada Provinciale 208 nel
Comune di Carugate, direzione Brugherio, in qualità, il primo, di conducente del veicolo Volkswagen Passat tg. FC289CS, assicurato con Controparte_1
, e, la seconda, in qualità di trasportata nel medesimo veicolo, dando atto
[...]
dell'avvenuto risarcimento ante causam da parte della compagnia assicurativa di €10.000,00, in favore del sig. relativamente al solo danno Pt_1
all'autovettura.
Secondo la ricostruzione attorea in quell'occasione, “il veicolo del Sig. veniva violentemente urtato frontalmente dal motociclo Piaggio Liberty Pt_1
125, targato BY 37289, di proprietà del Sig. ; … Come Controparte_2
risulta dalla relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri di Carugate intervenuti in loco, la responsabilità nella causazione del sinistro è da ascriversi alla colpa esclusiva del veicolo di proprietà del Sig. CP_2
nell'occasione condotto dal Sig. che, invadendo
[...] Controparte_4
la corsia riservata alla circolazione dei veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, impattava frontalmente contro il veicolo del Sig. che Pt_1
transitava regolarmente all'interno della propria corsia”.
***
Costituitasi in giudizio, non ha contesto la dinamica Controparte_1
dell'incidente stradale esposta da parte attrice, mentre ha contestato il quantum delle pretese risarcitorie attoree sotto il profilo dell'entità, congruità
e risarcibilità, riferendo di aver già corrisposto l'importo di €10.000,00 “da ritenersi esaustivo”.
restava contumace. Controparte_2 pagina 2 di 17 Assegnati i termini ex art. 281 duodecies c.p.c., la ricorrente Pt_2
nel frattempo divenuta maggiorenne, interveniva in giudizio ai sensi
[...]
dell'art. 105 c.p.c., richiamando le conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il giudice rigettava l'istanza ex art. 186 bis c.p.c., nonché la richiesta di prova orale e di c.t.u. cinematica, e disponeva c.t.u. medico legale.
All'udienza del 15/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
In via preliminare di rito, si osserva che la domanda dei ricorrenti ex artt.
141 e 149 CdA risulta ammissibile.
L'art. 141 del Codice delle Assicurazioni (CdA) e l'art. 149 regolano il risarcimento diretto dei danni in caso di sinistro stradale. L'art. 141 riguarda la tutela del trasportato, permettendo di richiedere il risarcimento alla compagnia del veicolo su cui viaggiava, indipendentemente dalla responsabilità. L'art. 149, invece, riguarda la procedura di risarcimento diretto tra i conducenti coinvolti in un sinistro tra due veicoli, consentendo di richiedere il risarcimento alla propria compagnia assicurativa per “i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente”, nonché per il “danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139”.
Nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti delle norme citate.
Il ricorrente ha inoltre, correttamente, esteso il litisconsorzio anche al danneggiante. Si evidenzia, al riguardo, che nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 CdA, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del citato decreto. pagina 3 di 17 Al riguardo, giova ricordare come tale interpretazione estensiva dell'art. 144 CdA trovi il suo fondamento nella ratio sottesa alle due ipotesi: rafforzare la posizione del danneggiato dal sinistro. Infatti, la partecipazione del responsabile civile al giudizio è giustificata dalla “necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, cit.)” (Cass. 21896/2017).
Similmente al caso di cui all'art. 144, infatti, anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto, presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno.
***
Venendo alla disamina del merito, giova in via preliminare chiarire che parte convenuta non contesta l'an della richiesta risarcitoria, né la dinamica del sinistro descritta da parte ricorrente.
I documenti ritualmente acquisiti consentono di ritenere raggiunta la prova che i ricorrenti, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicato – il sig. Pt_1
in qualità di conducente, e la sig.ra in qualità di terza trasportata Pt_1
nell'autovettura Volkswagen Passat targato FC289CS di proprietà del ricorrente stesso, assicurata con – venivano attinti dal Controparte_1
motoveicolo Piaggio Liberty 125 targato BY37289, condotto da CP_2
che invadeva la corsia di marcia, oltrepassando la doppia striscia
[...]
continua longitudinale, e tamponava la parte anteriore del veicolo su cui i ricorrenti si trovavano.
Quanto poi alla prova del nesso causale, la consulenza tecnica medico- legale esperita nel corso del giudizio ha ritenuto – secondo criteri e parametri del tutto condivisibili – che le lesioni subite dai ricoprenti sono “in nesso causale con l'incidente per cui è causa”. pagina 4 di 17 ***
Riconosciuta la sussistenza del nesso di causalità tra lesioni subite e sinistro, si può passare alla determinazione ed alla conseguente quantificazione dei danni subiti.
Relativamente al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. si osserva che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.
Si è precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore- uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione (cfr.
Cass. 703/2021).
Dovendo procedere alla quantificazione dei danni è appena il caso di rilevare che l'odierno giudicante non può che riportarsi alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, il cui contenuto, espresso con motivazione adeguata, perché sorretta da argomentazioni piane e convincenti, oltre che prive di incoerenze argomentative, deve intendersi pienamente richiamata in questa sede.
In particolare, è emerso che il ricorrente, a Parte_1
seguito del sinistro ha riportato “lesioni di natura traumatica identificabili in distorsione del rachide cervicale ed abrasione avambraccio sinistro”, mentre la ricorrente, ha riportato “lesioni di natura traumatica compatibili Parte_2
… identificabili in un trauma contusivo al ginocchio sinistro”, entrambe pagina 5 di 17 risultanti compatibili con il sinistro. Le conclusioni indicate, in quanto frutto di indagini scevre da vizi logici o errori di metodo, meritano di essere condivise e, tenuto conto dell'analisi svolta, risultano esaustive.
Passando alla quantificazione dei danni si osserva quanto appresso.
Nel caso di specie trova applicazione l'art. 139 del D.lgs. 209/2005
(aggiornato con i parametri di cui al D.M. 8 giugno 2022), dal momento che nel caso di specie si è in presenza di lesioni di lievi entità “derivanti dai sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”.
Le lesioni subite dal ricorrente, hanno Parte_1
determinato una incapacità temporanea di 7 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e
15 giorni al 25%, per un totale di €911,46.
Secondo i barèmes comuni nella pratica medico legale, i postumi invalidanti residuati sono stati quantificati dal consulente nella misura del
1,5% e comprendono “cervicalgia e limitazione funzionale del rachide cervicale, con dolori irradiati al braccio sinistro a seguito di guida prolungata”
(pag. 4 della relazione medico-legale su , per un Parte_1
importo di €1.167,08.
Pur dovendosi escludere la possibilità di risarcire distinte voci di danno non patrimoniale trattandosi di categoria unica e non suscettibile di essere divisa, alle luce dell'orientamento inaugurato dalle note pronunce a Sezioni unite dell'11/11/2008 – rispetto al quale questo Tribunale non intende discostarsi – è possibile appesantire il punto di risarcimento biologico in relazione alla sofferenza morale patita, si ritiene che detto appesantimento possa essere effettuato anche al di sopra dei limiti posti dagli artt. 138 e 139
Cod. Ass. (id est 20% per le micropermanenti e 30% per le macro), dovendo gli stessi essere unicamente riferiti alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente. L'adeguamento predetto deve essere operato considerando: a) l'entità delle lesioni nonché la loro tipologia;
pagina 6 di 17 b) la non volontarietà delle lesioni stesse;
c) le conseguenze, anche non patrimoniali, derivate sulla vita relazionale dell'istante, tenuto conto della specifica incidenza e delle inevitabili ricadute sulla vita personale e sulle relazioni interpersonali dell'attore, con conseguente verosimile compromissione di tutta una serie di attività di relazione, sociale, ricreativa nonché domestica.
Ebbene, nel caso di specie non sussistono i presupposti per la c.d. personalizzazione del danno. Come noto, infatti, tale personalizzazione è da riconnettersi a “circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle” per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. 25164/2020; Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018; Cass.
10912/2018; Cass. 23469/2018; Cass. 27482/2018) dal momento che non appaiono sussistere nel caso in esame pregiudizi subiti dall'attrice superiori all'id quod plerumque accidit.
Non solo, infatti, la CTU medico-legale ha osservato che il ricorrente, al momento dell'ingresso al Pronto Soccorso si presentava con “… dubbio TC
… non deficit SM in atto … non evidenti fratture di significato attuale. … non alterazioni densitometriche di significato patologico attuale a sede encefalica, in particolare non iperdensità emorragiche. Struttura della linea mediana in asse. Sistema ventricolare di dimensioni nei limiti. Non evidenti rime di frattura a carico della teca cranica. RX rachide cervicale: ...
Conservato l'allineamento metamerico posteriore sul piano sagittale.
Rettilineizzata la fisiologica lordosi cervicale. Non franchi cedimenti somatici né disallineamenti” (pagg.
2-3 della relazione del dott. su Per_1 [...]
, ma ha altresì evidenziato che gli esami clinici effettuati Parte_1
posteriormente al sinistro non evidenziarono complicazioni: “Nella fattispecie, pagina 7 di 17 dalla documentazione agli atti, e da quanto esposto al punto precedente, tenuto conto della regolarità del decorso clinico e dell'assenza di documentate complicazioni …” (pag. 5 della relazione), potendosi quindi escludere “un riverbero negativo sulla capacità lavorativa, sia specifica, sia generica”, stante
“La minima entità della menomazione” (pag. 6 della relazione).
Ne consegue che non può essere riconosciuta alcuna integrazione del danno non patrimoniale, atteso che le condizioni cliniche del ricorrente al momento dell'ingresso in PS e gli accertamenti clinici effettuati nell'immediatezza e durante il periodo di osservazione hanno consentito di escludere una condizione di pericolo per la vita, così come l'insorgenza di complicazioni di altro tipo;
tanto che i sanitari davano indicazioni di carattere conservativo attraverso la prescrizione di riposo, terapia farmacologica, prognosi di 7 giorni e indicazione a collare cervicale per 4 giorni.
Complessivamente, dunque, il danno non patrimoniale subito da
[...]
ammonta ad €2.078,54. Parte_1
Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. Parte ricorrente nemmeno ha allegato o provato, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata o liquidata in moneta attuale è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Invero, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore, non essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che, con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché può essere comunque già ricompresso nella somma liquidata in termini monetari attuali (così, Cass. 12452/2003).
Quanto poi alle spese mediche di il CTU ha Parte_1
rilevato come “nel fascicolo di causa non sia reperibile nessuna pagina 8 di 17 documentazione. Inoltre, non si ritengono prevedibili per il futuro spese mediche riconducibili alle lesioni e/o ai postumi reliquati dall'incidente per cui
è causa” (pagg.
6-7 della CTU su dott. ); di Parte_1 Per_1
talché nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
***
Passando alla quantificazione dei danni subiti da si osserva Parte_2
quanto appresso.
Il CTU ha escluso la presenza di postumi permanenti relativamente al danno biologico, come accertato in sede di esame obiettivo della perizianda:
“Lo stato soggettivo attuale d è caratterizzato essenzialmente da Parte_2
dolenzia al ginocchio sinistro. L'esame obiettivo generale evidenzia soggetto in buone condizioni generali. Arto inferiore sinistro normotteggiato.
Ginocchio sinistro asciutto, normotermico al tatto. Non dismetrie perimetriche rispetto l'arto controlaterale. Algia alla digitopressione in emirima mediale.
Mobilità rotulea nella norma. Non deficit di articolarità. Non segni clinici di lassità capsulo legamentose. Accosciamento completo. Deambulazione nella norma” (pag. 3, CTU su dott. ). Parte_2 Per_1
Le lesioni subite dalla ricorrente, nell'immediatezza del Parte_2
sinistro hanno invece determinato una incapacità temporanea di 10 giorni al
50% e 15 giorni al 25%, per un totale di €483,35.
Anche in questo caso non sussistono i presupposti per la c.d. personalizzazione del danno. Non solo, infatti, la CTU medico-legale ha osservato che la ricorrente, al momento dell'ingresso al Pronto Soccorso si presentava in “Paziente accompagnata perché coinvolta in incidente della strada auto-moto (passeggera auto). Lamenta dolore al ginocchio sinistro…
Anamnesi: Paziente 16 anni. Riferito oggi incidente stradale con trauma ginocchio sinistro. Esame obiettivo: ballottamento negativo, ROM completo, dolenzia diffusa. Non deficit SM in atto…RX ginocchio sinistro: negativo…”
(pag. 2 della relazione del dott. su , ma ha altresì Per_1 Parte_2 pagina 9 di 17 evidenziato che gli esami effettuati posteriormente al sinistro non evidenziarono peggioramenti della situazioni clinica ma, al contrario, una completa ripresa e rimessione dei postumi temporanei riscontrati (pag. 4 della relazione: “la documentazione sanitaria agli atti e quanto clinicamente rilevato nel corso delle operazioni peritali deve far ritenere che le lesioni riportate a seguito dell'incidente per cui oggi è causa non abbiano reliquato postumi permanenti invalidanti”).
Ne consegue che non può essere riconosciuta alcuna integrazione del danno non patrimoniale, atteso che le condizioni cliniche della ricorrente al momento dell'ingresso in PS e gli accertamenti clinici effettuati nell'immediatezza e durante il periodo di osservazione hanno consentito di escludere una condizione di pericolo di alcun tipo;
tanto che i sanitari davano indicazioni di carattere conservativo attraverso la prescrizione di riposo, terapia farmacologica (al bisogno) e prognosi di 3 giorni (pag. 2 della relazione: “Al termine degli accertament fu rinviata a domicilio Parte_2
con diagnosi di “contusione ginocchio sinistro”, una prognosi di giorni 3 sc e indicazione a ghiaccio locale, analgesici al bisogno e controllo clinico se necessario”).
Complessivamente, dunque, il danno non patrimoniale subito da Pt_2
ammonta ad €483,35.
[...]
Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. Parte ricorrente nemmeno ha allegato o provato, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata o liquidata in moneta attuale è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Invero, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore, non essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che, con quella pagina 10 di 17 modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché può essere comunque già ricompresso nella somma liquidata in termini monetari attuali (così, Cass. 12452/2003).
Quanto poi alle spese mediche di il CTU ha rilevato come Parte_2
“nel fascicolo di causa non sia reperibile nessuna documentazione. Inoltre, non si ritengono prevedibili per il futuro spese mediche riconducibili alle lesioni riportate nell'incidente per cui è causa.” (pag. 5 della CTU del dott.
su ; di talché nulla può essere riconosciuto a tale titolo. Per_1 Parte_2
***
Quanto al danno arrecato al veicolo del ricorrente, questi ha dedotto che
“A causa del sinistro, l'autovettura di proprietà dell'odierno ricorrente subiva danni materiali per la cui riparazione veniva preventivata una spesa di Euro
16.200,52= oltre Iva (Euro 19.764,63) da parte della Carrozzeria Da Danetti
Srl sita in Cusano Milanino, Via Caveto n.8/B (doc. 6)”.
La compagnia assicuratrice convenuta ha, invece, proposto un conteggio di minore importo, “a fronte di un mero preventivo che lascia presupporre la mancata riparazione del veicolo e dunque l'indeterminatezza delle cifre, ….”
(pag. 2 della memoria di costituzione).
Sul punto, una recente ordinanza della Corte di Cassazione (20/04/2023,
n. 10686) è tornata ad occuparsi delle riparazioni in ambito di responsabilità civile auto, affermando che “la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (comma 1), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subìto da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato (cfr. Cass. n. 5993/1997 e Cass. n. pagina 11 di 17 27546/2017), ovvero nella “differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato (Cass. n. 4035/1975); le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice - con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento (“può disporre”)- in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata;
quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente
“allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” (Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n.
10196/2022), non mancando di rilevare che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica “supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato” (Cass. n. 24718/2013, in motivazione, a pag. 5)”.
Ritiene la Suprema Corte che, nel bilanciamento fra l'esigenza di reintegrare il danneggiato nella situazione antecedente al sinistro e quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, l'eventuale locupletazione per il danneggiato costituisca un elemento idoneo a orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria e, al tempo stesso, un dato sintomatico della correttezza dell'applicazione dell'art. 2058 comma 2 c.c. Invero, va considerato che il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato (ad es., perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi pagina 12 di 17 sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione;
per altro verso, al debitore non può essere imposta sempre e comunque (a qualunque costo) la reintegrazione in forma specifica, dato che l'obbligo risarcitorio deve essere comunque parametrato a elementi oggettivi e che, pur tenendo conto dell'interesse del danneggiato al ripristino del bene e della possibilità che i costi di tale ripristino si discostino anche in misura sensibile dal valore di scambio del bene, non può consentirsi che al danneggiato venga riconosciuto più di quanto necessario per elidere il pregiudizio subito (ostandovi il principio - sotteso all'intero sistema della responsabilità civile- secondo cui il risarcimento deve essere integrale, ma non può eccedere la misura del danno e comportare un arricchimento per il danneggiato).
Come si è visto, la giurisprudenza di legittimità ha individuato il punto di equilibrio delle contrapposte esigenze facendo riferimento alla necessità che il costo delle riparazioni non superi “notevolmente” il valore di mercato del veicolo danneggiato;
si tratta di un criterio che si presta a tutelare adeguatamente la posizione dell'obbligato rispetto ad eccessi liquidatori, ma non anche a tener conto della necessità di non sacrificare specifiche esigenze del danneggiato a veder ripristinato il proprio mezzo;
esigenze che - come detto - debbono trovare tutela nella misura in cui risultino idonee a realizzare la migliore soddisfazione del danneggiato e, al tempo stesso, non ne comportino una indebita locupletazione;
in tale ottica, deve dunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le pagina 13 di 17 è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato.
Tanto ritenuto, va qui rilevato che la parte attrice ha domandato il risarcimento in forma specifica, avendo richiesto il pagamento della somma necessaria alla riparazione del veicolo. La convenuta, dal canto suo, nulla ha eccepito in merito alla domanda per come formulata dal ricorrente, essendosi limitata a contestare i conteggi esposti nel preventivo avversario, attesa la
“indeterminatezza delle cifre” derivante dalla “mancata riparazione del veicolo” (pag. 2 della memoria di costituzione).
Ebbene, anche a fronte di tale generica contestazione e pur in assenza di prova dell'effettivo esborso, il giudice ritiene sostanzialmente attendibile, in relazione al livello di impatti subiti e ai punti interessati dalle collisioni, quanto esposto da parte ricorrente circa la tipologia dei danni, nonché il preventivo di riparazioni del 05/12/2022 redatto dalla Carrozzeria Da Danetti
S.r.l. sul veicolo Volkswagen Passat targato FC289CS, con le spese di ripristino dei danni riportati, pari ad €19.764,63 (iva compresa).
Considerato che il ricorrente, per sua stessa Parte_1
ammissione e come documentato, ha già ricevuto dalla convenuta la somma di
€10.000,00 a ristoro dei danni subiti all'autovettura, è evidente come la convenuta sia tenuta al versamento della sola somma residua, pari ad
€9.764,63.
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Quanto ai danni arrecati ai telefoni cellulari dei ricorrenti, risulta fondata la censura della convenuta, laddove ha lamentato la “carenza di adeguato supporto probatorio relativamente al nesso causale dei danni come prospettati con il sinistro”.
Invero, non vi è documentazione fotografica attestante lo stato degli apparecchi nell'immediatezza del fatto, né vi è alcun riscontro oggettivo dei danneggiamenti (in tesi) occorsi al momento del sinistro;
tantomeno è pagina 14 di 17 possibile evincere che sia stato tale da provocare i danneggiamenti in questa sede lamentati dai ricorrenti, atteso che nulla hanno dedotto in merito.
***
Analoghe considerazioni valgono per le spese di “dissequestro”, ossia per il trasporto dell'autovettura dal pubblico deposito ad un luogo privato di custodia, trattandosi di spesa sostenuta a causa di un provvedimento dell'autorità – quello di sequestro, appunto, derivante dalla necessità di accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro – e che, quindi, non si pone come conseguenza immediata e diretta del sinistro. Il ricorrente, peraltro, si è limitato a lamentare un generico pregiudizio e a domandare la restituzione del prezzo pagato, ma nulla ha dedotto, né provato, in ordine alla responsabilità del convenuto in ordine alla causazione di tale danno.
Anche il danno per il noleggio di vetture sostitutive non trova un'adeguata giustificazione probatoria dal momento che il ricorrente si è limitato a dedurre che la Passat è l'unica vettura in dotazione della famiglia, ma nulla ha dedotto, né altrimenti provato, in ordine alle circostanze che hanno reso necessario il noleggio di una vettura sostitutiva e alla loro derivazione causale con il sinistro, di talché non vi è la prova di un effettivo danno patito per effetto dello stesso.
***
Venendo al danno da lucro cessante e da perdita di chance, il ricorrente ha dedotto che “In conseguenza dell'impossibilità di attendere alla propria ordinaria occupazione per complessivi 47 giorni, vuoi per il periodo di sospensione della patente di guida, vuoi a ragione dell'inabilità fisica conseguente alle lesioni riportate nel sinistro, ha subito un danno da mancato guadagno di complessivi Euro 12.703,63=; … Sempre a causa dell'impossibilità di attendere alla propria ordinaria attività lavorativa, il ricorrente ha altresì subito un danno da perdita di chance, per essere stato costretto a rifiutare ordini di lavoro, sino a perdere del tutto una relazione pagina 15 di 17 commerciale con un cliente abituale”.
Nel caso di specie il CTU nella relazione agli atti ha osservato che le lesioni subite dal ricorrente, hanno determinato una Parte_1
incapacità temporanea di 7 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e 15 giorni al 25%, con postumi invalidanti residuati nella misura del 1,5% che comprendono
“cervicalgia e limitazione funzionale del rachide cervicale, con dolori irradiati al braccio sinistro a seguito di guida prolungata” (pag. 4 della relazione medico-legale su . Ha inoltre osservato che, “… la Parte_1
regolarità del decorso clinico e …l'assenza di documentate complicazioni …”
(pag. 5 della relazione), così come “La minima entità” delle menomazioni residuate, consentono di escludere “un riverbero negativo sulla capacità lavorativa, sia specifica, sia generica” (pag. 6 della relazione).
Parte ricorrente, a sua volta, si è limitata a produrre in giudizio la documentazione attestante i redditi precedenti e successivi all'incidente (cfr. docc. 37 e 38 in atti di parte ricorrente).
Parte ricorrente non ha però precisato cosa è avvenuto successivamente al sinistro e se ha svolto una qualche altra attività lavorativa;
per cui, considerato l'onere della prova che incombeva sulla parte, questa voce di danno non può essere riconosciuta posto che dalle risultanze medico-legali non risulta una incapacità lavorativa specifica (cfr. Cass. 11516/2012: “Nel giudizio per il risarcimento dei danni subiti dal conducente di un veicolo in conseguenza di un incidente stradale, non esistendo alcun rigido automatismo tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno, incombe sul danneggiato l'onere di provare l'incidenza dei postumi del sinistro sulla sua capacità lavorativa attuale o futura, l'effettiva contrazione del reddito da lavoro ovvero l'impossibilità di svolgere attività più remunerative”).
***
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate in dispositivo in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non pagina 16 di 17 già in relazione a quanto richiesto, tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico della convenuta, ferma la solidarietà delle parti verso il consulente tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da Parte_1
e e, per l'effetto, condanna al
[...] Parte_2 Controparte_1
pagamento della somma di:
- €11.843,17 in favore di oltre interessi legali Parte_1
dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo;
- €483,35, in favore di oltre interessi legali dalla data della Parte_2
presente pronuncia fino al saldo effettivo
2) condanna alla rifusione delle spese e competenze Controparte_1
del presente giudizio in favore dei ricorrenti, che si liquidano in €441,00 a titolo di negoziazione assistita obbligatoria, €264,00 per esborsi ed €3.387,00 per compensi, oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio, ferma la solidarietà delle parti verso il consulente tecnico.
Monza, 12/05/2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale di Monza, in persona del giudice dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5784 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente tra
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._2
domiciliati in Monza, via Italia n. 50, presso lo studio dell'avv. Luca Cucci, che li rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione e all'atto di intervento volontario ricorrenti e
(P.IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano, via
Visconti Venosta n. 2, presso lo studio dell'avv. Magda Granata, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione convenuta nonché
(C.F. ) Controparte_2 C.F._1
convenuto/contumace pagina 1 di 17 Motivi della decisione
in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_1
patria potestà sulla figlia minore, conveniva in giudizio Parte_2 [...]
e chiedendone la condanna, ex artt. 141 e CP_1 Controparte_3
149 Cod. Ass., al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro occorso 26/02/2022 lungo la Strada Provinciale 208 nel
Comune di Carugate, direzione Brugherio, in qualità, il primo, di conducente del veicolo Volkswagen Passat tg. FC289CS, assicurato con Controparte_1
, e, la seconda, in qualità di trasportata nel medesimo veicolo, dando atto
[...]
dell'avvenuto risarcimento ante causam da parte della compagnia assicurativa di €10.000,00, in favore del sig. relativamente al solo danno Pt_1
all'autovettura.
Secondo la ricostruzione attorea in quell'occasione, “il veicolo del Sig. veniva violentemente urtato frontalmente dal motociclo Piaggio Liberty Pt_1
125, targato BY 37289, di proprietà del Sig. ; … Come Controparte_2
risulta dalla relazione di incidente stradale redatta dai Carabinieri di Carugate intervenuti in loco, la responsabilità nella causazione del sinistro è da ascriversi alla colpa esclusiva del veicolo di proprietà del Sig. CP_2
nell'occasione condotto dal Sig. che, invadendo
[...] Controparte_4
la corsia riservata alla circolazione dei veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia, impattava frontalmente contro il veicolo del Sig. che Pt_1
transitava regolarmente all'interno della propria corsia”.
***
Costituitasi in giudizio, non ha contesto la dinamica Controparte_1
dell'incidente stradale esposta da parte attrice, mentre ha contestato il quantum delle pretese risarcitorie attoree sotto il profilo dell'entità, congruità
e risarcibilità, riferendo di aver già corrisposto l'importo di €10.000,00 “da ritenersi esaustivo”.
restava contumace. Controparte_2 pagina 2 di 17 Assegnati i termini ex art. 281 duodecies c.p.c., la ricorrente Pt_2
nel frattempo divenuta maggiorenne, interveniva in giudizio ai sensi
[...]
dell'art. 105 c.p.c., richiamando le conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il giudice rigettava l'istanza ex art. 186 bis c.p.c., nonché la richiesta di prova orale e di c.t.u. cinematica, e disponeva c.t.u. medico legale.
All'udienza del 15/04/2025 la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c.
***
In via preliminare di rito, si osserva che la domanda dei ricorrenti ex artt.
141 e 149 CdA risulta ammissibile.
L'art. 141 del Codice delle Assicurazioni (CdA) e l'art. 149 regolano il risarcimento diretto dei danni in caso di sinistro stradale. L'art. 141 riguarda la tutela del trasportato, permettendo di richiedere il risarcimento alla compagnia del veicolo su cui viaggiava, indipendentemente dalla responsabilità. L'art. 149, invece, riguarda la procedura di risarcimento diretto tra i conducenti coinvolti in un sinistro tra due veicoli, consentendo di richiedere il risarcimento alla propria compagnia assicurativa per “i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente”, nonché per il “danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139”.
Nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti delle norme citate.
Il ricorrente ha inoltre, correttamente, esteso il litisconsorzio anche al danneggiante. Si evidenzia, al riguardo, che nella procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 CdA, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dall'art. 144, comma 3, del citato decreto. pagina 3 di 17 Al riguardo, giova ricordare come tale interpretazione estensiva dell'art. 144 CdA trovi il suo fondamento nella ratio sottesa alle due ipotesi: rafforzare la posizione del danneggiato dal sinistro. Infatti, la partecipazione del responsabile civile al giudizio è giustificata dalla “necessità di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l'inopponibilità, nei suoi confronti, dell'accertamento giudiziale operato verso l'assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (art. 149, comma 3, cit.)” (Cass. 21896/2017).
Similmente al caso di cui all'art. 144, infatti, anche l'azione rivolta dal danneggiato nei confronti della assicurazione del veicolo da lui condotto, presuppone un accertamento in ordine alla responsabilità del soggetto che ha causato il danno.
***
Venendo alla disamina del merito, giova in via preliminare chiarire che parte convenuta non contesta l'an della richiesta risarcitoria, né la dinamica del sinistro descritta da parte ricorrente.
I documenti ritualmente acquisiti consentono di ritenere raggiunta la prova che i ricorrenti, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicato – il sig. Pt_1
in qualità di conducente, e la sig.ra in qualità di terza trasportata Pt_1
nell'autovettura Volkswagen Passat targato FC289CS di proprietà del ricorrente stesso, assicurata con – venivano attinti dal Controparte_1
motoveicolo Piaggio Liberty 125 targato BY37289, condotto da CP_2
che invadeva la corsia di marcia, oltrepassando la doppia striscia
[...]
continua longitudinale, e tamponava la parte anteriore del veicolo su cui i ricorrenti si trovavano.
Quanto poi alla prova del nesso causale, la consulenza tecnica medico- legale esperita nel corso del giudizio ha ritenuto – secondo criteri e parametri del tutto condivisibili – che le lesioni subite dai ricoprenti sono “in nesso causale con l'incidente per cui è causa”. pagina 4 di 17 ***
Riconosciuta la sussistenza del nesso di causalità tra lesioni subite e sinistro, si può passare alla determinazione ed alla conseguente quantificazione dei danni subiti.
Relativamente al danno biologico, id est danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. si osserva che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre.
Si è precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore- uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione (cfr.
Cass. 703/2021).
Dovendo procedere alla quantificazione dei danni è appena il caso di rilevare che l'odierno giudicante non può che riportarsi alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, il cui contenuto, espresso con motivazione adeguata, perché sorretta da argomentazioni piane e convincenti, oltre che prive di incoerenze argomentative, deve intendersi pienamente richiamata in questa sede.
In particolare, è emerso che il ricorrente, a Parte_1
seguito del sinistro ha riportato “lesioni di natura traumatica identificabili in distorsione del rachide cervicale ed abrasione avambraccio sinistro”, mentre la ricorrente, ha riportato “lesioni di natura traumatica compatibili Parte_2
… identificabili in un trauma contusivo al ginocchio sinistro”, entrambe pagina 5 di 17 risultanti compatibili con il sinistro. Le conclusioni indicate, in quanto frutto di indagini scevre da vizi logici o errori di metodo, meritano di essere condivise e, tenuto conto dell'analisi svolta, risultano esaustive.
Passando alla quantificazione dei danni si osserva quanto appresso.
Nel caso di specie trova applicazione l'art. 139 del D.lgs. 209/2005
(aggiornato con i parametri di cui al D.M. 8 giugno 2022), dal momento che nel caso di specie si è in presenza di lesioni di lievi entità “derivanti dai sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”.
Le lesioni subite dal ricorrente, hanno Parte_1
determinato una incapacità temporanea di 7 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e
15 giorni al 25%, per un totale di €911,46.
Secondo i barèmes comuni nella pratica medico legale, i postumi invalidanti residuati sono stati quantificati dal consulente nella misura del
1,5% e comprendono “cervicalgia e limitazione funzionale del rachide cervicale, con dolori irradiati al braccio sinistro a seguito di guida prolungata”
(pag. 4 della relazione medico-legale su , per un Parte_1
importo di €1.167,08.
Pur dovendosi escludere la possibilità di risarcire distinte voci di danno non patrimoniale trattandosi di categoria unica e non suscettibile di essere divisa, alle luce dell'orientamento inaugurato dalle note pronunce a Sezioni unite dell'11/11/2008 – rispetto al quale questo Tribunale non intende discostarsi – è possibile appesantire il punto di risarcimento biologico in relazione alla sofferenza morale patita, si ritiene che detto appesantimento possa essere effettuato anche al di sopra dei limiti posti dagli artt. 138 e 139
Cod. Ass. (id est 20% per le micropermanenti e 30% per le macro), dovendo gli stessi essere unicamente riferiti alla personalizzazione inerente all'aspetto dinamico-relazionale del danno biologico, ma non anche al danno non patrimoniale inteso omnicomprensivamente. L'adeguamento predetto deve essere operato considerando: a) l'entità delle lesioni nonché la loro tipologia;
pagina 6 di 17 b) la non volontarietà delle lesioni stesse;
c) le conseguenze, anche non patrimoniali, derivate sulla vita relazionale dell'istante, tenuto conto della specifica incidenza e delle inevitabili ricadute sulla vita personale e sulle relazioni interpersonali dell'attore, con conseguente verosimile compromissione di tutta una serie di attività di relazione, sociale, ricreativa nonché domestica.
Ebbene, nel caso di specie non sussistono i presupposti per la c.d. personalizzazione del danno. Come noto, infatti, tale personalizzazione è da riconnettersi a “circostanze eccezionali e specifiche, sicché non può essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle “tabelle” per tenere conto di pregiudizi che qualunque vittima che abbia patito le medesime lesioni deve sopportare, secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno” (cfr. Cass. 25164/2020; Cass. 28988/2019; Cass. 7513/2018; Cass.
10912/2018; Cass. 23469/2018; Cass. 27482/2018) dal momento che non appaiono sussistere nel caso in esame pregiudizi subiti dall'attrice superiori all'id quod plerumque accidit.
Non solo, infatti, la CTU medico-legale ha osservato che il ricorrente, al momento dell'ingresso al Pronto Soccorso si presentava con “… dubbio TC
… non deficit SM in atto … non evidenti fratture di significato attuale. … non alterazioni densitometriche di significato patologico attuale a sede encefalica, in particolare non iperdensità emorragiche. Struttura della linea mediana in asse. Sistema ventricolare di dimensioni nei limiti. Non evidenti rime di frattura a carico della teca cranica. RX rachide cervicale: ...
Conservato l'allineamento metamerico posteriore sul piano sagittale.
Rettilineizzata la fisiologica lordosi cervicale. Non franchi cedimenti somatici né disallineamenti” (pagg.
2-3 della relazione del dott. su Per_1 [...]
, ma ha altresì evidenziato che gli esami clinici effettuati Parte_1
posteriormente al sinistro non evidenziarono complicazioni: “Nella fattispecie, pagina 7 di 17 dalla documentazione agli atti, e da quanto esposto al punto precedente, tenuto conto della regolarità del decorso clinico e dell'assenza di documentate complicazioni …” (pag. 5 della relazione), potendosi quindi escludere “un riverbero negativo sulla capacità lavorativa, sia specifica, sia generica”, stante
“La minima entità della menomazione” (pag. 6 della relazione).
Ne consegue che non può essere riconosciuta alcuna integrazione del danno non patrimoniale, atteso che le condizioni cliniche del ricorrente al momento dell'ingresso in PS e gli accertamenti clinici effettuati nell'immediatezza e durante il periodo di osservazione hanno consentito di escludere una condizione di pericolo per la vita, così come l'insorgenza di complicazioni di altro tipo;
tanto che i sanitari davano indicazioni di carattere conservativo attraverso la prescrizione di riposo, terapia farmacologica, prognosi di 7 giorni e indicazione a collare cervicale per 4 giorni.
Complessivamente, dunque, il danno non patrimoniale subito da
[...]
ammonta ad €2.078,54. Parte_1
Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. Parte ricorrente nemmeno ha allegato o provato, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata o liquidata in moneta attuale è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Invero, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore, non essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che, con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché può essere comunque già ricompresso nella somma liquidata in termini monetari attuali (così, Cass. 12452/2003).
Quanto poi alle spese mediche di il CTU ha Parte_1
rilevato come “nel fascicolo di causa non sia reperibile nessuna pagina 8 di 17 documentazione. Inoltre, non si ritengono prevedibili per il futuro spese mediche riconducibili alle lesioni e/o ai postumi reliquati dall'incidente per cui
è causa” (pagg.
6-7 della CTU su dott. ); di Parte_1 Per_1
talché nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
***
Passando alla quantificazione dei danni subiti da si osserva Parte_2
quanto appresso.
Il CTU ha escluso la presenza di postumi permanenti relativamente al danno biologico, come accertato in sede di esame obiettivo della perizianda:
“Lo stato soggettivo attuale d è caratterizzato essenzialmente da Parte_2
dolenzia al ginocchio sinistro. L'esame obiettivo generale evidenzia soggetto in buone condizioni generali. Arto inferiore sinistro normotteggiato.
Ginocchio sinistro asciutto, normotermico al tatto. Non dismetrie perimetriche rispetto l'arto controlaterale. Algia alla digitopressione in emirima mediale.
Mobilità rotulea nella norma. Non deficit di articolarità. Non segni clinici di lassità capsulo legamentose. Accosciamento completo. Deambulazione nella norma” (pag. 3, CTU su dott. ). Parte_2 Per_1
Le lesioni subite dalla ricorrente, nell'immediatezza del Parte_2
sinistro hanno invece determinato una incapacità temporanea di 10 giorni al
50% e 15 giorni al 25%, per un totale di €483,35.
Anche in questo caso non sussistono i presupposti per la c.d. personalizzazione del danno. Non solo, infatti, la CTU medico-legale ha osservato che la ricorrente, al momento dell'ingresso al Pronto Soccorso si presentava in “Paziente accompagnata perché coinvolta in incidente della strada auto-moto (passeggera auto). Lamenta dolore al ginocchio sinistro…
Anamnesi: Paziente 16 anni. Riferito oggi incidente stradale con trauma ginocchio sinistro. Esame obiettivo: ballottamento negativo, ROM completo, dolenzia diffusa. Non deficit SM in atto…RX ginocchio sinistro: negativo…”
(pag. 2 della relazione del dott. su , ma ha altresì Per_1 Parte_2 pagina 9 di 17 evidenziato che gli esami effettuati posteriormente al sinistro non evidenziarono peggioramenti della situazioni clinica ma, al contrario, una completa ripresa e rimessione dei postumi temporanei riscontrati (pag. 4 della relazione: “la documentazione sanitaria agli atti e quanto clinicamente rilevato nel corso delle operazioni peritali deve far ritenere che le lesioni riportate a seguito dell'incidente per cui oggi è causa non abbiano reliquato postumi permanenti invalidanti”).
Ne consegue che non può essere riconosciuta alcuna integrazione del danno non patrimoniale, atteso che le condizioni cliniche della ricorrente al momento dell'ingresso in PS e gli accertamenti clinici effettuati nell'immediatezza e durante il periodo di osservazione hanno consentito di escludere una condizione di pericolo di alcun tipo;
tanto che i sanitari davano indicazioni di carattere conservativo attraverso la prescrizione di riposo, terapia farmacologica (al bisogno) e prognosi di 3 giorni (pag. 2 della relazione: “Al termine degli accertament fu rinviata a domicilio Parte_2
con diagnosi di “contusione ginocchio sinistro”, una prognosi di giorni 3 sc e indicazione a ghiaccio locale, analgesici al bisogno e controllo clinico se necessario”).
Complessivamente, dunque, il danno non patrimoniale subito da Pt_2
ammonta ad €483,35.
[...]
Su tali somme non può riconoscersi la rivalutazione monetaria poiché la misura del risarcimento è già espressa in valori attuali. Parte ricorrente nemmeno ha allegato o provato, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata o liquidata in moneta attuale è inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Invero, gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore, non essendo configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi: sia perché il danno da ritardo che, con quella pagina 10 di 17 modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, sia perché può essere comunque già ricompresso nella somma liquidata in termini monetari attuali (così, Cass. 12452/2003).
Quanto poi alle spese mediche di il CTU ha rilevato come Parte_2
“nel fascicolo di causa non sia reperibile nessuna documentazione. Inoltre, non si ritengono prevedibili per il futuro spese mediche riconducibili alle lesioni riportate nell'incidente per cui è causa.” (pag. 5 della CTU del dott.
su ; di talché nulla può essere riconosciuto a tale titolo. Per_1 Parte_2
***
Quanto al danno arrecato al veicolo del ricorrente, questi ha dedotto che
“A causa del sinistro, l'autovettura di proprietà dell'odierno ricorrente subiva danni materiali per la cui riparazione veniva preventivata una spesa di Euro
16.200,52= oltre Iva (Euro 19.764,63) da parte della Carrozzeria Da Danetti
Srl sita in Cusano Milanino, Via Caveto n.8/B (doc. 6)”.
La compagnia assicuratrice convenuta ha, invece, proposto un conteggio di minore importo, “a fronte di un mero preventivo che lascia presupporre la mancata riparazione del veicolo e dunque l'indeterminatezza delle cifre, ….”
(pag. 2 della memoria di costituzione).
Sul punto, una recente ordinanza della Corte di Cassazione (20/04/2023,
n. 10686) è tornata ad occuparsi delle riparazioni in ambito di responsabilità civile auto, affermando che “la disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile (comma 1), consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore;
ciò significa che, in relazione al danno subìto da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (ossia nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato (cfr. Cass. n. 5993/1997 e Cass. n. pagina 11 di 17 27546/2017), ovvero nella “differenza fra il valore commerciale del veicolo prima dell'incidente e la somma ricavabile dalla vendita di esso, nelle condizioni in cui si è venuto a trovare dopo l'incidente, con l'aggiunta ulteriore della somma occorrente per le spese di immatricolazione e accessori del veicolo sostitutivo di quello danneggiato (Cass. n. 4035/1975); le due modalità di liquidazione si pongono, fra loro, in un rapporto di regola ed eccezione, nel senso che la reintegrazione in forma specifica (che vale a ripristinare la situazione patrimoniale lesa mediante la riparazione del bene) costituisce la modalità ordinaria, che può tuttavia essere derogata dal giudice - con valutazione rimessa al suo prudente apprezzamento (“può disporre”)- in favore del risarcimento per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per la parte obbligata;
quanto all'eccessiva onerosità, la giurisprudenza di legittimità l'ha ritenuta ricorrente
“allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo” (Cass. n. 2402/1998, Cass. n. 21012/2010 e Cass. n.
10196/2022), non mancando di rilevare che, se la somma occorrente per la reintegrazione in forma specifica “supera notevolmente il valore di mercato dell'auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall'altra finisce per costituire una locupletazione del danneggiato” (Cass. n. 24718/2013, in motivazione, a pag. 5)”.
Ritiene la Suprema Corte che, nel bilanciamento fra l'esigenza di reintegrare il danneggiato nella situazione antecedente al sinistro e quella di non gravare il danneggiante di un costo eccessivo, l'eventuale locupletazione per il danneggiato costituisca un elemento idoneo a orientare il giudice nella scelta della modalità liquidatoria e, al tempo stesso, un dato sintomatico della correttezza dell'applicazione dell'art. 2058 comma 2 c.c. Invero, va considerato che il danneggiato può avere serie ed apprezzabili ragioni per preferire la riparazione alla sostituzione del veicolo danneggiato (ad es., perché gli risulta più agevole la guida di un mezzo cui è abituato o perché vi pagina 12 di 17 sono difficoltà di reperirne uno con caratteristiche similari sul mercato o perché vuole sottrarsi ai tempi della ricerca di un veicolo equipollente e ai rischi di un usato che potrebbe rivelarsi non affidabile) e che una piena soddisfazione delle sue ragioni risarcitorie può comportare un costo anche notevolmente superiore a quello della sostituzione;
per altro verso, al debitore non può essere imposta sempre e comunque (a qualunque costo) la reintegrazione in forma specifica, dato che l'obbligo risarcitorio deve essere comunque parametrato a elementi oggettivi e che, pur tenendo conto dell'interesse del danneggiato al ripristino del bene e della possibilità che i costi di tale ripristino si discostino anche in misura sensibile dal valore di scambio del bene, non può consentirsi che al danneggiato venga riconosciuto più di quanto necessario per elidere il pregiudizio subito (ostandovi il principio - sotteso all'intero sistema della responsabilità civile- secondo cui il risarcimento deve essere integrale, ma non può eccedere la misura del danno e comportare un arricchimento per il danneggiato).
Come si è visto, la giurisprudenza di legittimità ha individuato il punto di equilibrio delle contrapposte esigenze facendo riferimento alla necessità che il costo delle riparazioni non superi “notevolmente” il valore di mercato del veicolo danneggiato;
si tratta di un criterio che si presta a tutelare adeguatamente la posizione dell'obbligato rispetto ad eccessi liquidatori, ma non anche a tener conto della necessità di non sacrificare specifiche esigenze del danneggiato a veder ripristinato il proprio mezzo;
esigenze che - come detto - debbono trovare tutela nella misura in cui risultino idonee a realizzare la migliore soddisfazione del danneggiato e, al tempo stesso, non ne comportino una indebita locupletazione;
in tale ottica, deve dunque ritenersi che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2058, comma 2, c.c., la verifica di eccessiva onerosità non possa basarsi soltanto sull'entità dei costi, ma debba anche valutare se la reintegrazione in forma specifica comporti o meno una locupletazione per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria che le pagina 13 di 17 è propria e da rendere ingiustificata la condanna del debitore a una prestazione che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato.
Tanto ritenuto, va qui rilevato che la parte attrice ha domandato il risarcimento in forma specifica, avendo richiesto il pagamento della somma necessaria alla riparazione del veicolo. La convenuta, dal canto suo, nulla ha eccepito in merito alla domanda per come formulata dal ricorrente, essendosi limitata a contestare i conteggi esposti nel preventivo avversario, attesa la
“indeterminatezza delle cifre” derivante dalla “mancata riparazione del veicolo” (pag. 2 della memoria di costituzione).
Ebbene, anche a fronte di tale generica contestazione e pur in assenza di prova dell'effettivo esborso, il giudice ritiene sostanzialmente attendibile, in relazione al livello di impatti subiti e ai punti interessati dalle collisioni, quanto esposto da parte ricorrente circa la tipologia dei danni, nonché il preventivo di riparazioni del 05/12/2022 redatto dalla Carrozzeria Da Danetti
S.r.l. sul veicolo Volkswagen Passat targato FC289CS, con le spese di ripristino dei danni riportati, pari ad €19.764,63 (iva compresa).
Considerato che il ricorrente, per sua stessa Parte_1
ammissione e come documentato, ha già ricevuto dalla convenuta la somma di
€10.000,00 a ristoro dei danni subiti all'autovettura, è evidente come la convenuta sia tenuta al versamento della sola somma residua, pari ad
€9.764,63.
***
Quanto ai danni arrecati ai telefoni cellulari dei ricorrenti, risulta fondata la censura della convenuta, laddove ha lamentato la “carenza di adeguato supporto probatorio relativamente al nesso causale dei danni come prospettati con il sinistro”.
Invero, non vi è documentazione fotografica attestante lo stato degli apparecchi nell'immediatezza del fatto, né vi è alcun riscontro oggettivo dei danneggiamenti (in tesi) occorsi al momento del sinistro;
tantomeno è pagina 14 di 17 possibile evincere che sia stato tale da provocare i danneggiamenti in questa sede lamentati dai ricorrenti, atteso che nulla hanno dedotto in merito.
***
Analoghe considerazioni valgono per le spese di “dissequestro”, ossia per il trasporto dell'autovettura dal pubblico deposito ad un luogo privato di custodia, trattandosi di spesa sostenuta a causa di un provvedimento dell'autorità – quello di sequestro, appunto, derivante dalla necessità di accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro – e che, quindi, non si pone come conseguenza immediata e diretta del sinistro. Il ricorrente, peraltro, si è limitato a lamentare un generico pregiudizio e a domandare la restituzione del prezzo pagato, ma nulla ha dedotto, né provato, in ordine alla responsabilità del convenuto in ordine alla causazione di tale danno.
Anche il danno per il noleggio di vetture sostitutive non trova un'adeguata giustificazione probatoria dal momento che il ricorrente si è limitato a dedurre che la Passat è l'unica vettura in dotazione della famiglia, ma nulla ha dedotto, né altrimenti provato, in ordine alle circostanze che hanno reso necessario il noleggio di una vettura sostitutiva e alla loro derivazione causale con il sinistro, di talché non vi è la prova di un effettivo danno patito per effetto dello stesso.
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Venendo al danno da lucro cessante e da perdita di chance, il ricorrente ha dedotto che “In conseguenza dell'impossibilità di attendere alla propria ordinaria occupazione per complessivi 47 giorni, vuoi per il periodo di sospensione della patente di guida, vuoi a ragione dell'inabilità fisica conseguente alle lesioni riportate nel sinistro, ha subito un danno da mancato guadagno di complessivi Euro 12.703,63=; … Sempre a causa dell'impossibilità di attendere alla propria ordinaria attività lavorativa, il ricorrente ha altresì subito un danno da perdita di chance, per essere stato costretto a rifiutare ordini di lavoro, sino a perdere del tutto una relazione pagina 15 di 17 commerciale con un cliente abituale”.
Nel caso di specie il CTU nella relazione agli atti ha osservato che le lesioni subite dal ricorrente, hanno determinato una Parte_1
incapacità temporanea di 7 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e 15 giorni al 25%, con postumi invalidanti residuati nella misura del 1,5% che comprendono
“cervicalgia e limitazione funzionale del rachide cervicale, con dolori irradiati al braccio sinistro a seguito di guida prolungata” (pag. 4 della relazione medico-legale su . Ha inoltre osservato che, “… la Parte_1
regolarità del decorso clinico e …l'assenza di documentate complicazioni …”
(pag. 5 della relazione), così come “La minima entità” delle menomazioni residuate, consentono di escludere “un riverbero negativo sulla capacità lavorativa, sia specifica, sia generica” (pag. 6 della relazione).
Parte ricorrente, a sua volta, si è limitata a produrre in giudizio la documentazione attestante i redditi precedenti e successivi all'incidente (cfr. docc. 37 e 38 in atti di parte ricorrente).
Parte ricorrente non ha però precisato cosa è avvenuto successivamente al sinistro e se ha svolto una qualche altra attività lavorativa;
per cui, considerato l'onere della prova che incombeva sulla parte, questa voce di danno non può essere riconosciuta posto che dalle risultanze medico-legali non risulta una incapacità lavorativa specifica (cfr. Cass. 11516/2012: “Nel giudizio per il risarcimento dei danni subiti dal conducente di un veicolo in conseguenza di un incidente stradale, non esistendo alcun rigido automatismo tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno, incombe sul danneggiato l'onere di provare l'incidenza dei postumi del sinistro sulla sua capacità lavorativa attuale o futura, l'effettiva contrazione del reddito da lavoro ovvero l'impossibilità di svolgere attività più remunerative”).
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Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate in dispositivo in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non pagina 16 di 17 già in relazione a quanto richiesto, tenuto altresì conto dell'attività concretamente effettuata (senza attività istruttoria orale), del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dalle tariffe forensi.
Le spese di CTU sono poste in via definitiva a carico della convenuta, ferma la solidarietà delle parti verso il consulente tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da Parte_1
e e, per l'effetto, condanna al
[...] Parte_2 Controparte_1
pagamento della somma di:
- €11.843,17 in favore di oltre interessi legali Parte_1
dalla data della presente pronuncia fino al saldo effettivo;
- €483,35, in favore di oltre interessi legali dalla data della Parte_2
presente pronuncia fino al saldo effettivo
2) condanna alla rifusione delle spese e competenze Controparte_1
del presente giudizio in favore dei ricorrenti, che si liquidano in €441,00 a titolo di negoziazione assistita obbligatoria, €264,00 per esborsi ed €3.387,00 per compensi, oltre spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di le spese di Controparte_1
consulenza tecnica d'ufficio, ferma la solidarietà delle parti verso il consulente tecnico.
Monza, 12/05/2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
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