Ordinanza collegiale 22 dicembre 2020
Parere definitivo 30 marzo 2021
Rigetto
Sentenza 30 aprile 2021
Inammissibile
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 03/05/2023, n. 4497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4497 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/05/2023
N. 04497/2023REG.PROV.COLL.
N. 06459/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6459 del 2021, proposto da
EL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia e Giovanni Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Comune di Muggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Reggio D'Aci e Walter Coren, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Reggio D'Aci in Roma, via degli Scipioni 268/A;
nei confronti
Finmedia S.r.l., non costituita in giudizio;
per la revocazione
DE sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 30 aprile 2021, n. 3450
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Muggia;
Visti tutti gli atti DE causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2023 il Cons. Roberta Ravasio e udito per il Comune resistente l’avvocato Andrea Reggio D'Aci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con istanza del 12 febbraio 2010 la società Finmedia s.r.l. (in prosieguo solo “Finmedia”), proprietaria nel Comune di Muggia, località Campora, di un traliccio con ripetizione di radiodiffusione, ha chiesto di poterlo modificare sostituendolo con un traliccio più alto , in modo da portevi fissare le antenne utilizzate da sei emittenti radiofoniche.
2. Sull’istanza si formava il silenzio-assenso, che veniva revocato con successivo provvedimento comunale del 29 dicembre 2014, fondato sul rilievo che i lavori di realizzazione del nuovo traliccio non erano stati conclusi entro il termine di 12 mesi, decorrente dal perfezionamento del silenzio-assenso
3. In esito a un contenzioso, con sentenza di questo Consiglio di Stato n. 2978/2017, veniva riconosciuta la legittimità del suddetto provvedimento di revoca.
4. Il traliccio, tuttavia, nelle more del giudizio era stato portato a termine, sicché il Comune di Muggia, con ordinanza n. 11 del 20 novembre 2017, ne ha ingiunto la demolizione: anche tale ordinanza è stata ritenuta legittima, con sentenza di questo Consiglio n. 995/2021, a seguito di contenzioso instaurato su impugnazione DE società Finmedia.
5. Nelle more di tale giudizio il Comune di Muggia, con nota del 25 novembre 2019, ha reiterato l’ordine di portare il traliccio allo stato preesistente, precisando che gli impianti ospitati sul traliccio da rimuovere avrebbero dovuto essere spostati verso uno dei tre siti individuati, a tale scopo, dallo strumento urbanistico generale. Tale provvedimento è stato impugnato dalla società EL S.p.A. (in prosieguo solo “EL”), in qualità di affittuaria e titolare di tre degli impianti attivi sul traliccio oggetto di demolizione.
6. Peraltro, la società EL presentava anche, il 16 dicembre 2019, una istanza sostanzialmente finalizzata a realizzare l’impianto oggetto di demolizione (« per il rilascio dell’autorizzazione ad innalzare fino a quota 30 metri il troncone autorizzato del traliccio di Finmedia s.r.l., installandovi le antenne necessarie per garantire continuità alla propria attività, così come descritto in dettaglio nell’allegata documentazione tecnica »): tale istanza veniva respinta dal Comune di Muggia, con provvediment9o del 10 marzo 2020, sul rilievo che riguarderebbe una sanatoria di opere già realizzate e illegittime, sanatoria non consentita dalle attuali norme dello strumento urbanistico, che consentono la allocazione di nuovi impianti solo nei tre siti individuati dal piano regolatore. Anche tale provvedimento è stato impugnato da EL.
7. Il TAR per il FR Venezia UL respingeva ambedue i ricorsi.
8. Con la sentenza DE cui revocazione si tratta la Sezione, previa riunione dei due ricorsi, confermava le decisioni impugnate.
8.1. Premesso che ambedue i ricorsi presentati da EL si fondavano sulla allegata illegittimità delle norme che imponevano (e impongono tuttora) la delocalizzazione delle infrastrutture di pubblica comunicazione, la Sezione osservava che il Comune di Muggia aveva esercitato il potere regolamentare che l’art. 8, comma 6, DE L. n. 36/2001 assegna ai comuni, ai fini di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti in questione: ciò con delibera di Consiglio Comunale n. 53/2015, a mezzo DE quale erano state recepite nello strumento urbanistico generale, segnatamente all’art. 18 delle NTA, le previsioni del Piano comunale di delocalizzazione delle antenne, prevedendo la possibilità di attivare segnali radiofonici solo dai siti di Fortezze, LL e SC DE LU.
8.2. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale scelta “ appare correttamente ispirata al principio di precauzione e contempera in modo ragionevole le esigenze di adeguata diffusione del segnale con quelle di ordinata collocazione sul territorio ”, e ha fondato tale affermazione su quanto riferito nello studio affidato dal Comune di Muggia al Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Gestionale e Meccanica dell’Università di Udine, studio richiamato nelle delibere di approvazione del Piano di delocalizzazione delle antenne, in cui si riferisce che tale studio è fondato su apposite simulazioni di propagazione del segnale radioelettrico e su verifiche di copertura delle trasmissioni, simulazioni effettuate da vari siti individuati dal Comune. Secondo quanto si legge nella revocanda sentenza, le scelte del Comune avrebbero tenuto conto DE maggior potenza del segnale irradiato dai siti prescelti, tale da consentire l’installazione, su un unico traliccio, di vari emittenti radiofoniche, che abbisognano di un segnale di minore intensità rispetto a quello televisivo. Inoltre, i siti individuati nel Piano di delocalizzazione delle antenne coinciderebbero con la quasi totalità delle aree del Comune tecnicamente utilizzabili per la adeguata irradiazione del segnale.
8.3. Sulla base di tali considerazioni la sentenza, DE cui revocazione si tratta, ha ritenuto infondata, in quanto generica, la doglianza secondo cui non sarebbe dato comprendere come l’Università di Udine possa aver effettuato verifiche approfondite.
8.4. La sentenza ha inoltre ritenuto che le previsioni in esame non hanno introdotto un divieto generalizzato alla installazione di impianti di trasmissione radioelettrica. Premesso che rientra nella responsabilità dei Comuni dettare le scelte di pianificazione del territorio, la decisione in esame ha considerato che la scelta in concreto effettuata dall’Amministrazione comunale non impedisce né ostacola ingiustificatamente l’insediamento di impianti. La deduzione DE società appellante, secondo cui nei siti prescelti non esisterebbero postazioni per agganciare le antenne di trasmissioni, è irrilevante alla luce del fatto che spetta agli operatori privati realizzare le infrastrutture. Quanto alla mancanza di strade di accesso e di linee per la fornitura di energia elettrica, si tratta di una deduzione generica e smentita dalle risultanze, esistendo strade vicinali e pubbliche che consentono l’avvicinamento.
8.5. Non sussiste disparità di trattamento rispetto agli impianti televisivi, né violazione del principio di “neutralità tecnologica”, per il fatto che l’art. 18, comma 6 bis, delle N.T.A. consente ai soli impianti di trasmissione di segnale televisivo la installazione di impianti su tutti i tralicci regolarmente autorizzati, fatte salve le verifiche sul rispetto dei parametri relativi all'inquinamento elettromagnetico: la sentenza ha infatti ritenuto la scelta sorretta da una specifica motivazione, rinveniente dagli allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 57/2019, ove si legge che il segnale televisivo è più ricco di informazioni, richiede una decodifica dell’immagine e quindi un segnale più intenso, che si può assicurare mediante una copertura più stringente del territorio.
8.6. Alla luce delle considerazioni dianzi esposte il Consiglio di Stato ha respinto ambedue gli appelli proposti da EL.
9. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la medesima società ha proposto ricorso per revocazione, insistendo per la revocazione DE sentenza in epigrafe indicata e, in sede rescissoria, per l’accoglimento dei ricorsi in appello nn. 1119/2020 e 9234/2020 R.G.
10. Il Comune di Muggia si è costituito in giudizio insistendo per la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.
11. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 23 febbraio 2023, in occasione DE quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. Con il primo motivo EL ha dedotto che la sentenza in epigrafe indicata sarebbe incorsa in errore rilevante ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., secondo cui va disposta la revocazione “ se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario ”.
12.1. Nel caso di specie si tratta DE “ relazione accompagnatoria al Piano propedeutico alla delocalizzazione di impianti per la trasmissione radio e tv” inviata dalla Università di Udine al Comune di Muggia nel 2012, recepita con deliberazione DE giunta comunale n. 229 dd. 20/11/2012 e, successivamente, con delibera del consiglio comunale n. 50 dd. 30/09/2013 ”, relazione DE quale la società ricorrente afferma di essere venuta a conoscenza solo il 25 giugno 2021 e che è stata posta a fondamento di una delle statuizioni contenute nella revocanda sentenza.
12.2. Secondo EL, la citata relazione dell’Università di Udine smentirebbe alcune delle affermazioni contenute nella sentenza; in particolare smentirebbe (i) l’assunto secondo cui i tre siti individuati per la delocalizzazione sarebbero tecnicamente idonei, (ii) l’assunto secondo cui nel territorio comunale non vi sarebbero altre siti idonei, e infine (iii) l’affermazione secondo cui sarebbe giustificata la differente disciplina riservata agli impianti di trasmissione televisiva.
12.3. La censura è palesemente inammissibile, poiché EL non spiega minimamente per quale ragione essa abbia avuto accesso alla relazione dell’Università di Udine solo il 25 giugno 2021. Trattasi, tra l’altro, di documento espressamente richiamato nella delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 30 settembre 2013, prodotta nel primo grado del giudizio n. 137/2020 R.G. TAR FR-Venezia-UL, a mezzo DE quale il Comune di Muggia ha approvato il “ Piano propedeutico alla delocalizzazione di impianti per le trasmissioni radio e TV” realizzato dall’Università di Udine, conseguentemente individuando, per la delocalizzazione, gli impianti siti in località FO e ON LL”, n. prot. 30312 del 25 ottobre 2012, sulla scorta del quale la Giunta Comunale, con delibera n. 229 del 20.11.2012, ha indicato i possibili siti per la delocalizzazione, poi recepiti dalla delibera di Consiglio Comunale n. 50/2013.
12.4. Che il documento richiamato nella delibera di C.C. n. 50/2013 fosse proprio la relazione acquisita da EL il 25 giugno 2021 è confermato dalla lettera accompagnatoria con la quale il prof. IO, dell’Università di Udine, ha rimesso a EL copia DE relazione medesima, precisando che era stata recepita con delibera di Giunta n. 229 del 20.11.2012.
12.5. Ciò precisato, il fatto che EL non l’abbia conosciuta in precedenza costituisce frutto di negligenza, poiché essa avrebbe potuto esercitare l’accesso nel corso del primo grado, dopo che il Comune di Muggia aveva depositato, il 16 luglio 2020, copia DE delibera di C.C. n. 50/2013.
12.6. In ogni caso EL non ha dimostrato di non aver potuto produrre il documento in questione “ per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario ”. Conseguentemente il primo motivo del ricorso per revocazione è inammissibile.
13. EL deduce, poi, una serie di vizi revocatori rilevanti ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
14. E’ utile rammentare che, per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (cfr., ex multis: Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 7189; Sez. V, 23 dicembre 2019, n. 8685; Sez. VI, 29 settembre 2021, n. 6554; Sez. II, 4 ottobre 2021, n. 6622), l’errore di fatto, idoneo a costituire il vizio revocatorio rilevante ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 c.p.a. e dell'art. 395, n. 4), c.p.c., deve:
(i) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre l’esistenza di un fatto, la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
(ii) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
(iii) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
(iv) presentare i caratteri DE evidenza e DE obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
(v) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo.
14.1. L’errore di fatto revocatorio consiste, quindi, nel c.d. “abbaglio dei sensi”: e, cioè, nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista del giudice, che conduca a ritenere come inesistenti circostanze pacificamente esistenti, o viceversa; di talché, la falsa percezione da parte del giudice DE realtà processuale, che giustifica l’applicazione dell’art. 395 c.p.c., deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. III, 10 marzo 2020, n. 1719; Cons. Stato, Sez. II, 4 ottobre 2021 n. 6622).
14.2. E’ inammissibile, quindi, il rimedio revocatorio in relazione ad errori non rilevabili con assoluta immediatezza, ma che richiedano, per essere apprezzati, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche, ovvero errori che non consistano in un vizio di assunzione del fatto (tale da comportare che il giudice non statuisca su quello effettivamente controverso), ma si riducano ad errori di criterio nella valutazione del fatto, di modo che la decisione non derivi dall’ignoranza di atti e documenti di causa, ma dall’erronea interpretazione di essi.
14.3. Inoltre, non sussiste vizio revocatorio quando venga lamentata un’asserita erronea valutazione delle risultanze processuali o una anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio (in quanto ciò si risolve in un errore di giudizio), nonché nel caso in cui una questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni ermeneutici o sulla base di un esame critico DE documentazione acquisita (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 7189).
15. Traslati i ricordati principi al caso di specie, il Collegio ritiene che il ricorso per revocazione proposto da EL sia manifestamente inammissibile, non essendo stati dedotti vizi rilevanti ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.
16. In primo luogo EL deduce l’erroneità dell’affermazione secondo cui “ La scelta di delocalizzare i sistemi tecnologici radianti al di fuori del centro abitato di Chiampore, concentrandoli su tre siti appositamente dedicati, appare correttamente ispirata al principio di precauzione e contempera in modo ragionevole le esigenze di adeguata diffusione del segnale con quelle di ordinata collocazione sul territorio ”: l’appellante evidenzia che la documentazione versata in giudizio dimostrerebbe l’assenza di pericolosità degli impianti da essa eserciti e l’esistenza di vari impianti radiofonici in località Chiampore, a riprova del fatto che la norma di NTA impugnata non sarebbe idonea a promuovere una ordinata collocazione degli impianti sul territorio.
16.1. Il Collegio osserva che la statuizione contestata esprime una valutazione opinabile in relazione alla quale non è possibile affermare, con certezza, che sarebbe stata diversa ove il giudicante avesse tenuto conto dei rilievi svolti da EL; tali rilievi, peraltro, non individuano fatti rilevabili con immediatezza dagli atti del giudizio, sfuggiti al giudicante a causa di un “abbaglio dei sensi”, ma in sostanza si compendiano, a loro volta, in giudizi a mezzo dei quali si denuncia l’erronea valutazione delle risultanze processuali.
17. Sarebbe poi erronea anche l’affermazione secondo cui “ L’opzione pianificatoria è stata istruita mediante l’acquisizione di uno studio affidato al Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Gestionale e Meccanica dell’Università di Udine (il quale ha effettuato apposite simulazioni di propagazione del segnale radioelettrico e verifiche di potenziale copertura delle trasmissioni dai diversi siti contemplati), e di una relazione tecnica elaborata da una società specializzata (Tecnomedia) ”, in quanto la relazione dell’Università di Udine avrebbe individuato opzioni diverse da quelle seguite dal Comune, mentre la successiva relazione di Tecnomedia è successiva alle deliberazioni del Comune.
17.1. In questo caso i rilievi di EL non sono idonei a scalfire la statuizione impugnata, a mezzo DE quale il giudicante ha affermato, genericamente, che la scelta del Comune di Muggia “ è stata istruita mediante l’acquisizione ” dello studio commissionato all’Università di Udine: ebbene, che il Comune abbia commissionato lo studio all’Università di Udine e che tale studio abbia costituito l’atto istruttorio principale del procedimento sfociato nel Piano di delocalizzazione degli impianti, approvato con la delibera di C.C. n. 50/2013, è fuori di dubbio; la relazione elaborata dalla società Tecnomedia è effettivamente successiva agli atti rilevanti ai fini DE decisione del giudizio (delibere di C.C. n. 50/2013 e 57/2019), ma non è dato comprendere come tale constatazione possa incidere sulla statuizione in esame e sulla decisione finale.
18. EL contesta anche la statuizione secondo cui “ i siti individuati nel piano di delocalizzazione delle antenne corrispondono – secondo quanto dedotto dall’Amministrazione resistente senza specifica contestazione di controparte – alla pressoché totalità delle aree del territorio amministrato, dalle quali è tecnicamente possibile (in quanto ubicate ad un’adeguata altezza e non gravate da vincoli) l’adeguata irradiazione del segnale ”. Secondo EL i tre siti indicati nell’art. 18 delle NTA non sarebbero gli unici idonei, né tali siti sarebbero tecnicamente idonei per l’altitudine alla quale vengono a trovarsi gli impianti: dalla relazione dell’Università di Udine si evincerebbe, invece, che proprio i siti scelti dal Comune non rientrano tra i siti idonei.
18.1. La censura è manifestamente inammissibile, per un duplice ordine di ragioni. Da una parte perché ha ad oggetto un punto controverso sul quale si è già pronunciato, con la statuizione impugnata, il giudice di secondo grado: basti pensare che per illustrare tale censura EL richiama quanto da essa osservato nella memoria di replica, ove aveva già svolto argomenti simili, evidentemente disattesi dal giudicante. D’altra parte la censura è inammissibile perché si fonda sulle risultanze di un documento (la relazione dell’Università di Udine, accompagnatoria al Piano propedeutico di delocalizzazione) che, seppure richiamato in uno dei documenti prodotti in giudizio (la delibera di C.C. n. 50/2013), non era stato depositato: ragione per cui il giudicante non può averlo esaminato e non può essere incorso in “abbaglio dei sensi” nel travisarne il contenuto.
19. Erronea sarebbe anche l’affermazione per cui i criteri localizzativi prescelti dal Comune “ non impediscono né ostacolano ingiustificatamente l’insediamento degli impianti … Del resto, l’appellante non ha in alcun modo esposto quali sarebbero le ragioni ostative di fattibilità tecnica ed economica ”: EL sostiene di aver indicato le ragioni ostative di fattibilità tecnica ed economica nel fatto di non essere una “tower company” nonché nella assenza di postazioni nei tre siti prescelti.
19.1. La censura è inammissibile, in parte perché si compendia in una mera critica su un punto controverso sul quale il Collegio si è pronunciato, in parte perché ha ad oggetto una statuizione (“…Del resto, l’appellante non ha in alcun modo esposto quali sarebbero le ragioni ostative di fattibilità tecnica ed economica ”) la cui eventuale erroneità, in relazione alle contestazioni opposte in giudizio da EL, non sarebbe di per sé idonea a determinare una differente conclusione circa l’accessibilità dei siti prescelti dal Comune. In ogni caso non si comprende in cosa consisterebbe, in questo caso, l’“abbaglio dei sensi” in cui sarebbe incorso il giudicante.
20. Non sarebbe corrispondente al vero l’affermazione secondo cui “ quanto… alla disponibilità delle aree contemplate nel piano di delocalizzazione delle antenne, l’Amministrazione resistente ha replicato ‒senza specifica contestazione di controparte ”: EL, invece, avrebbe dedotto, in giudizio, che i siti scelti non sono idonei per varie ragioni (il sito SC DE LU non sarebbe neppure stato preso in considerazione dalla società Tecnomedia; il sito di Elleri è nel territorio DE Slovenia; il sito di ON LL si trova su area sottoposta a vincolo archeologico; l’Università di Udine non avrebbe preso in considerazione i siti di Fortezze e di SC DE LU fra quelli idonei).
20.1. Anche in questo caso la censura risulta inammissibile, in quanto il presunto errore in cui sarebbe incorso il giudicante - il quale si sarebbe compendiato nel non considerare gli argomenti indicati da EL a supporto DE ritenuta inidoneità dei siti prescelti del Comune – cade su elementi non decisivi. L’allegato C alla delibera di C.C. n. 57/2019, nelle controdeduzioni alle osservazioni n. 3 presentate dalla società ON Barbaria s.r.l., dà atto essere intervenuta l’approvazione DE Soprintendenza per il trasferimento DE infrastruttura in località ON LL, dal che si comprende che il vincolo archeologico risulta non essere di alcun ostacolo effettivo. Quanto alle deduzioni di EL relative ai siti SC DE LU ed Elleri, non paiono rivestire alcuna rilevanza, dal momento che la variante approvata con la delibera di C.C. n. 57/2019 ha modificato il Piano di delocalizzazione, individuando i siti FO e ON LL quali unici siti idonei ad ospitare impianti di trasmissione radiofonica.
21. Da ultimo EL contesta la sentenza in epigrafe indicata laddove essa ha ritenuto che sussistono ragioni a sostegno del trattamento riservato agli impianti radiofonici e televisivi: EL sottolinea che gli allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 57/2019, con la quale il Comune di Muggia ha aggiornato il contenuto dell’art. 18 delle NTA, affermerebbero che “ la disciplina differenziata tra impianti radio e tv nasce prevalentemente da considerazioni concernenti la ricezione dei segnali ”, ma nel medesimo tempo conterrebbero anche affermazioni di segno contrario.
21.1. La sentenza, di cui è chiesta la revocazione, richiama sul punto quanto si legge nell’allegato C alla deliberazione di C.C. n. 57/2019, in particolare nelle controdeduzioni del Comune a respingimento delle osservazioni n. 2, presentate dalla ON Barbaria s.r.l. la censura di EL, che richiama un passaggio specifico di tale allegato, si traduce in una contestazione sul modo in cui tale documento è stato valutato nella revocanda sentenza, e quindi non integra l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c.
22. In conclusione il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.
23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la società EL S.p.A. al pagamento, a favore del Comune di Muggia, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in €. 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori se per legge dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
Giovanni Pascuzzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO