Articolo 10 della Legge 8 agosto 1977, n. 513
Articolo 9Articolo 11
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18 agosto 1977
Art. 10.
Per far fronte alle necessita' dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata fruenti dei contributi di cui al titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 ed all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, derivanti dall'aumento del costo del denaro, dall'aggiornamento dei costi di costruzione entro il limite massimo del 15 per cento degli stessi costi determinati dai decreti ministeriali 27 febbraio 1975 e 3 ottobre 1975, e' autorizzato l'ulteriore limite di impegno, rispettivamente, di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari 1977 e 1978.
Entrata in vigore il 18 agosto 1977
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