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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 1851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1851 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Nel processo civile d'appello al n. 1580/2023 R.G., con provvedimento del
26/3/2025 veniva concesso termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Parte appellante depositava note, mentre parte appellata, benché ritualmente evocata in giudizio, restava contumace.
La Corte, visti gli atti di causa, decide la lite come da sentenza che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Paola Mastroianni - Consigliere Relatore - ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 1580/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA (C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa, come da procura alle liti allegata agli atti, dagli Avvocati Roberto Luca Lobuono Tajani (C.F. C.F._1
) e Michele Massimiliano Capasso (C.F. )
[...] CodiceFiscale_2
APPELLANTE
E
, residente in [...], (C.F.: Controparte_1
) CodiceFiscale_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso ordinanza n. 2118/2022, emessa dal Tribunale di
Napoli –- il 23.02.2023, nel procedimento – R.G. 10763/2022- in tema di inadempimento contrattuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 2.1.2025, l'odierna parte appellante ha rinunciato agli atti del giudizio – richiesta ribadita con le note ex art. 127 ter c.p.c. -, chiedendo, in via principale, dichiararsi l'estinzione del giudizio e deducendo, a sostegno, il venire meno dell'interesse ad agire in virtù della sopravvenuta delibera ARERA n. 379, con la quale è stato modificato l'art. 13 bis del TIMG con innalzamento della soglia di prelievo annuo di consumo di gas al di sopra del quale scatta l'obbligo per il Distributore (2i) di attivarsi giudizialmente nei confronti dei titolari di PDR in default con conseguente venir meno dell'obbligo di legge di agire giudizialmente per la disalimentazione nel caso di specie.
pag. 2/3 La rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame (cfr. Cass. nn. 4499/1996, 8387/1999,
23749/2011).
Atteso che la parte appellata, benché ritualmente evocata in giudizio, non si
è costituita, non sussiste la necessità dell'accettazione dell'anzidetta rinuncia ai sensi dell'art. 306 cp.c.
Il presente giudizio va, pertanto, dichiarato estinto, senza nulla disporre quanto alle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede: Parte_1
a) letto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo;
b) dichiara non ripetibili le spese e competenze del giudizio di appello;
Così deciso nella camera di consiglio, in data 11/04/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Paola Mastroianni dr. Alessandro Cocchiara
Documento firmato digitalmente
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