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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 10/09/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 10/09/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. TRUGLIO FRANCESCO nell'interesse di e dall'avv. DI VINCENZO GIOVANNI Parte_1
BATTISTA nell'interesse di ritenuta la causa matura per la decisione, ha CP_1 pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2076/2024 R.G., promossa
DA
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
TRUGLIO FRANCESCO
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentato CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. DI VINCENZO GIOVANNI BATTISTA
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.10.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' , esponendo di prestare attività lavorativa per la società agricola CP_1 Controparte_2
e di avere subito in data 6.7.2022 un infortunio sul lavoro dal quale era
[...] conseguito “focolai contusivi ad entrambi i polmoni , minimo PNX al segmento basale LI dx focolaio al polo superiore della milza , linea di frattura corticale al rene dx , frattura della branca ileo-ischio pubica, frattura composta del condilo mandibolare sin, spianamento dei solchi cerebrali da edema , vasta ferita ic regione lombare , multiple ferite e perdita di sostanza dal volto e dal collo”; ha precisato che l' , CP_1 in esito alla procedura amministrativa, non gli aveva riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica;
ritenendo di avere subito postumi nella misura del 32%, ha quindi chiesto all'adito Tribunale di: “
1. Ritenere e dichiarare che l'infortunio occorso al ricorrente in data 06.07.2022 rientra tra i fatti assicurati obbligatoriamente dall' ex D.P.R. CP_1
1124/65 e che è da considerarsi infortunio sul lavoro;
2. Ritenere e dichiarare che il sig. Parte_1
nato a [...] il [...], e residente in [...]nella C/da Berbarello, 348/A
[...]
C.F: , ha subito un danno biologico temporaneo e permanente, in relazione C.F._1 alla lesione irreversibile della integrità fisica, psichica, interrelazionale e dinamica, da quantificarsi in termini percentuali all'esito dell'accertamento medico-legale pari al 32% e comunque superiore al 6% ;
3. Per gli effetti condannare l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere CP_1 al ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 del D.leg.vo n. 38/2000 nella misura massima di legge ovvero in quella spettante all'esito dell'accertamento medico legale e gli altri accessori di cui al DPR n.1124 /65;
4. Manlevare la parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dell'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali, in considerazione della posizione reddituale, nonché della dichiarazione allegata in atti. Ai fini e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. del c.p.c. il ricorrente formula la dichiarazione sostitutiva di certificazione seguente e formante parte integrante del presente ricorso”.
L' convenuto, costituitosi con memoria difensiva, ha contestato integralmente la CP_3 domanda attorea di cui ha chiesto il rigetto.
Disposta ed espletata consulenza tecnica, la causa è stata decisa all'udienza odierna.
La domanda è solo parzialmente fondata.
Non contestata tra le parti la effettiva verificazione di un infortunio sul lavoro, né il nesso di causalità tra le patite lesioni e detto infortunio, la controversia attiene alla individuazione della sussistenza e gravità delle menomazioni di carattere permanente derivate da tale infortunio, e conseguentemente, del grado percentuale di danno biologico assegnabile alle stesse.
L'individuazione del grado percentuale delle menomazioni assume rilevanza fondamentale;
dalla lettura dell'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000, invero, emerge che le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione;
le menomazioni comprese tra il 6% ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione;
per le menomazioni pari o superiori al
16% è riconosciuto il diritto all'erogazione di una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della menomazione. Nel caso di specie, il CTU, riconoscendo un nesso causale tra l'evento lesivo denunciato e i postumi presente, è pervenuto ad una valutazione complessiva del danno biologico permanente nella misura del solo 25%.
Egli ha effettuato un esame obiettivo del ricorrente, evidenziando quanto segue:
“Nell'infortunio sul lavoro del 06.7.2022 il sig. ha riportato: Parte_1
- trauma cranico commotivo con ematoma subgaleale frontale destro e parietale posteriore;
- frattura del condilo mandibolare sinistro e della parete posteriore della cavità glenoidea;
- frattura del processo trasverso sinistro di L5;
- frattura della branca ischio-pubica destra;
- ampia perdita di sostanza delle parti molli in sede latero-cervicale sinistra con quota aerea nei tessuti molli fra i fasci muscolari e della parete toracica anteriore;
- focolai contusivi a carico dei segmenti dorsali di entrambi i polmoni, minimo pnx al segmento basale mediale del cL1 destro;
- ampia perdita di sostanza delle parti molli in regione del dorso e della regione glutea destra con esposizione del piano muscolare;
- focolaio contusivo del VI -VII segmento epatico;
- focolaio lacero contusivo del polo superiore della milza, multiple linee di frattura corticali renali a destra”
Il CTU ha poi precisato che “Da tali lesioni sono residuati:
- Plausibile cefalea esito del trauma cranico - cod 182 del DM 38/2000 (percentuale prevista 4%) - stante l'assenza di certificazione che ne comprovi la persistenza si è ritenuto di attribuire 2%;
- Sequele algiche di frattura del condilo mandibolare di sn - cod 45 del DM 38/2000 percentuale prevista fino a 4% stante l'assenza di deficit dell'escursione si è ritenuto di attribuire 2%;
- Cicatrici cutanee deturpanti non interessanti il volto - cod 37 del DM 38/2000 (percentuale prevista fino a 12%) tenuto conto dell'estensione e delle caratteristiche (vedi foto) si è ritenuto di attribuire 8%;
- Cicatrici cutanee interessanti il volto ed il collo - cod 38 del DM 38/2000 (percentuale prevista fino al 30%) si è ritenuto di attribuire 10%;
- Plausibile lombalgia in esito a frattura del processo traverso di L5 - cod. 203 del DM 38/2000
(percentuale prevista fino a 3%) si è ritenuto di attribuire 1%;
- Esiti non funzionali di lesione epatica, polmonare, splenica e renale - cod 59 del DM 38/2000
(percentuale prevista 8%), stante l'assenza di danno funzionale a carico degli organi lesi si è ritenuto di attribuire 3%.
Il medico ha quindi precisato che nel ricorrente, ad oggi, sono presenti “estesi esiti cicatriziali al volto, agli arti inferiori e al dorso, sequele algiche di frattura del condilo mandibolare di sn, del processo trasverso di L5, della branca ischio, saltuaria cefalea, è espressione del nuovo assetto anatomopatologico instauratosi che, considerato il tempo trascorso, può ritenersi permanente, non suscettibile di miglioramento e che, sulla scorta di quanto previsto dal Dlgs 38/2000, può essere ascritto ai codici:
182, 45 37, 38, 59, 203 configurandosi un danno biologico permanente, inteso come menomazione dell'integrità psicofisica, quantificabile complessivamente nella misura del 25%”.
Le superiori conclusioni vanno condivise, perché, supportate dalla documentazione medica e fotografica in atti e immuni da vizi logico-giuridici in quanto sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali.
Il ricorrente, quindi, ha diritto alla corresponsione dell'indennizzo rapportata ad un grado di menomazione pari al 25%.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
In parziale accoglimento della domanda, dichiara che parte ricorrente, in conseguenza dei postumi dell'infortunio di cui è causa, ha subito un grado di menomazione pari al 25%
e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 dell'indennizzo previsto dalla legge con decorrenza ed interessi come per legge;
condanna l' in persona del suo legale rappresentante, alla rifusione delle spese CP_1 di lite pari ad € 2.697,00 oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute pone definitivamente a carico dell'istituto convenuto le spese di C.T.U. già liquidate.
Così deciso in Marsala, il 10/09/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.