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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
RUSSO CARMINE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2024 depositato il 20/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brenzone Sul Garda - Via Xx Settembre N. 8 37010 Brenzone Sul Garda VR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 178 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni della parte ricorrente: dichiarare illegittimo e quindi privo di effetto l'Avviso di Accertamento, in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di annullamento, dichiarare non dovute le sanzioni.
Conclusioni della parte resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 178 del 12 settembre 2023, prot. n. 11069/23, relativo all'Imposta I.M.U. per l'anno 2018, emesso dal Comune di Brenzone sul Garda.
L'imposta è stata richiesta per la proprietà di un appartamento, con relative pertinenze, acquistato dal contribuente nell'anno 2004, e sito nel Comune di Brenzone. Il ricorrente evidenzia che nel Comune la
Famiglia_Ricorrente_1 risiede ininterrottamente dalla fine del 1600, come si rileva dalla consultazione degli archivi parrocchiali.
Il contribuente non ha pagato imposta, in quanto si ritiene esente per aver posto nell'immobile la propria abitazione principale. Il Comune ha emesso l'avviso di accertamento, in quanto ritiene che il ricorrente dimori, in realtà, a Pescantina con la moglie, in un immobile di proprietà della stessa.
Motivi del ricorso:
1. il contribuente risiede anagraficamente nell'immobile e vi dimora abitualmente, come risulta dai consumi di luce, acqua e gas;
nell'immobile di Pescantina, in cui risiede la moglie, il contribuente dimora solo nei giorni feriali per motivi di lavoro, ma poi lo stesso torna a Brenzone nei fine settimana.
2. non sono dovute le sanzioni per le condizioni obiettive di incertezza della normativa.
Si è costituito in giudizio il Comune di Brenzone che ha controdedotto sui motivi e chiesto il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie conclusionali.
Il ricorso è stato discusso nel merito nella pubblica udienza del 16 febbraio 2026, all'esito della quale è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Si ricorda preliminarmente che questa Corte di giustizia tributaria ha già emesso due pronunce relative alla questione dell'obbligo di pagamento dell'IMU per l'immobile di cui è proprietario il ricorrente: la sentenza n. 400 del 17 ottobre 2023, che ha deciso gli anni di imposta 2015 e 2016, e la sentenza n. 99 del 5 marzo
2024, che ha deciso l'anno di imposta 2017. In entrambe le decisioni la Corte ha rigettato il ricorso.
Il tendenziale rispetto dei precedenti costituisce una condizione essenziale dell'autorevolezza delle decisioni giurisdizionali (cfr. Corte cost., sent. n. 203 del 2024; n. 24 del 2025).
Il giudice ritiene di dare continuità all'orientamento espresso dalle pronunce precedenti, e ritiene che anche questo ricorso sia infondato.
2. La questione della necessità della convivenza e residenza anagrafica di entrambi i coniugi per poter accedere all'esenzione IMU per la abitazione principale, oggetto di lunga e contestata evoluzione normativa
(in quanto requisito non presente nell'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istitutiva l'IMU, non presente nell'originaria versione dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, introdotto soltanto con l'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che ha modificato il comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, e poi confermato dalla legge n. 147 del 2013 che ha reintrodotto l'esenzione dell'abitazione principale, e modificato soltanto con l'art. 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del
2019, che ha disposto che “[n]el caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”), e di conseguente travaglio giurisprudenziale (v. ex plurimis Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1199 del 17/01/2022; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4166 del 19/02/2020) è stata risolta dalla sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 2022, n. 209, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». La pronuncia citata ha poi disposto l'illegittimità costituzionale in via consequenziale anche del quinto periodo del medesimo comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, della lettera b) del comma 741, dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, e dell'ultima formulazione del medesimo comma 741, lettera b), secondo periodo, all'esito delle modifiche apportate con l'art.
5-decies, comma 1, del d.l. n. 146 del 2021.
Con la successiva sentenza n. 112 del 24 giugno 2025 la Corte costituzionale ha esteso la dichiarazione di illegittimità anche all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sempre nel medesimo senso di rendere sufficiente a garantire l'esenzione la dimora abituale nell'immobile del solo proprietario, e non di tutto il suo nucleo familiare.
Ne consegue che tutto ciò che deve essere provato, alla luce della normativa vigente, è che il sig. Ricorrente_1 dimori abitualmente nell'immobile di Brenzone.
Il Comune di Brenzone fa notare che è lo stesso ricorrente che dichiara di dimorarvi soltanto nei fine settimana e di abitare, per motivi lavorativi, a Pescantina nella casa del coniuge nei giorni dal lunedì al venerdì.
Questa osservazione, peraltro, non è decisiva, perché, come nota correttamente il ricorrente, la dimora nell'immobile oggetto di esenzione deve essere soltanto “abituale”, e non è previsto che debba essere tale per tutti i giorni dell'anno o della settimana. La rilevanza, agli effetti dell'esenzione, di uno spostamento periodico della dimora per esigenze lavorative, è stata riconosciuta anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, nella parte in cui afferma che “in un contesto come quello attuale, infatti, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana”. Il fenomeno sociale della vita personale organizzata in più immobili, quale conseguenza dei rapporti lavorativi e sociali della modernità, ha trovato riconoscimento, pertanto, finanche nella giurisprudenza costituzionale.
D'altronde, la stessa decisione di questa Corte n. 99 del 2024, resa inter partes per l'anno di imposta precedente, ha rilevato che l'abitualità richiesta dalla norma non è un concetto quantitativo, per cui la dimora nell'immobile, per motivi lavorativi, nei soli fine settimana non è incompatibile con l'abitualità della stessa. Ciò posto, però, poi in concreto la dimora abituale deve pur essere provata, e sul punto il ricorrente non ha fornito tale prova, mentre si ritiene che il Comune sia riuscito a fornire la prova del contrario.
Il Comune ha, infatti, evidenziato che i consumi di luce, acqua e gas dell'appartamento in questione sono estremamente contenuti, e che essi depongono per l'utilizzo soltanto saltuario dello stesso, e quindi per la sua natura di abitazione non principale.
Il metodo attraverso cui il Comune di Brenzone ha tentato di desumere la natura principale o meno dell'abitazione è, in realtà, corretto, perché effettivamente i consumi medi possono essere un indicatore dell'utilizzo continuativo o saltuario dell'abitazione. Vi sono elementi in questo senso anche nella pronuncia della Corte costituzionale n. 209 del 2022 citata, che ha rilevato che “i Comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale”.
Il ricorrente contesta i parametri usati dal Comune ed afferma che essi non sono concludenti, evidenziando la congruità dei consumi dell'appartamento con una residenza saltuaria, ma comunque abituale.
Questa Corte rileva anzitutto che i consumi di energia elettrica non sono, in realtà, decisivi, perché possono dipendere anche da impianti fissi (frigorifero, impianto di allarme) che restano accesi anche in assenza di una persona che dimori nell'immobile; i dati più significativi possono essere estratti dai consumi di gas e acqua.
Nel caso in esame, in particolare, il ricorrente ha provato che nell'anno in questione i consumi di gas sono stati di 218 mc, e che essi hanno avuto un andamento calante nei primi mesi dovuto al minor utilizzo del riscaldamento con l'inizio della bella stagione, costante nei mesi primaverili ed estivi, crescente nei mesi autunnali e invernali, dovuto al maggior utilizzo del riscaldamento.
In effetti, dalla lettura dei documenti allegati dal ricorrente emerge un consumo di gas di 32 mc a novembre,
44 mc a dicembre, 48 mc a gennaio, 43 mc a febbraio, il che dimostra in modo efficace che la casa è utilizzata anche durante il periodo invernale, e non soltanto durante la stagione turistica del lago di Garda.
Si tratta, però, pur sempre di consumi molto limitati, che sono indicativi di un utilizzo dell'appartamento per pochi giorni al mese. Il Comune di Brenzone ha prodotto una tabella dei consumi medi del gas da parte di nuclei familiari monopersonali residenti nel territorio comunale, e quelli del ricorrente sono molto inferiori alla media di essi.
Il ricorrente deduce che, se parametrati ai giorni di presenza nell'immobile, i consumi sono, però, coerenti con l'utilizzo saltuario che è stato dichiarato. L'argomento dimostra, però, per l'appunto, un utilizzo soltanto saltuario, che non è sufficiente per riuscire a dimostrare la natura abituale della dimora nell'immobile.
In definitiva, il ricorrente è una persona che ha la famiglia in Pescantina, e che utilizza la casa di Pescantina anche per l'esercizio della sua attività lavorativa, il suo centro di interessi è, pertanto, correttamente stato ricostruito da parte resistente nel Comune di Pescantina.
Il suo radicamento attuale nel Comune di Brenzone - al di là delle origini ancestrali della sua famiglia di provenienza di cui si prende atto - è, pertanto, talmente esiguo, da far ritenere, ai limitati fini di questo giudizio, che la dimora in Brenzone non sia abituale nel significato di cui all'art. 8, co. 2, ultimo periodo, decreto legislativo 30/12/1992, n.504. 3. Non è fondato neanche il secondo motivo sulle sanzioni, perché, come ha precisato più volte la Suprema
Corte, “in tema di responsabilità amministrativa tributaria, la condizione d'inevitabile "incertezza normativa tributaria" sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa (Sez.
5, Sentenza n. 13076 del 24/06/2015).
E, nel caso in esame, come già evidenziato dalle due sentenze precedenti di questa Corte sugli anni di imposta precedenti a quello oggetto di giudizio, non vi è questione di incertezza sull'interpretazione della norma, dipendendo l'avviso impugnato da una situazione di fatto di accertamento complesso.
4. In ragione della complessità di accertamento in fatto, già sopra precisata, sussistono i gravi ed eccezionali motivi che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
RUSSO CARMINE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 278/2024 depositato il 20/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brenzone Sul Garda - Via Xx Settembre N. 8 37010 Brenzone Sul Garda VR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 178 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Conclusioni della parte ricorrente: dichiarare illegittimo e quindi privo di effetto l'Avviso di Accertamento, in via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di annullamento, dichiarare non dovute le sanzioni.
Conclusioni della parte resistente: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento esecutivo n. 178 del 12 settembre 2023, prot. n. 11069/23, relativo all'Imposta I.M.U. per l'anno 2018, emesso dal Comune di Brenzone sul Garda.
L'imposta è stata richiesta per la proprietà di un appartamento, con relative pertinenze, acquistato dal contribuente nell'anno 2004, e sito nel Comune di Brenzone. Il ricorrente evidenzia che nel Comune la
Famiglia_Ricorrente_1 risiede ininterrottamente dalla fine del 1600, come si rileva dalla consultazione degli archivi parrocchiali.
Il contribuente non ha pagato imposta, in quanto si ritiene esente per aver posto nell'immobile la propria abitazione principale. Il Comune ha emesso l'avviso di accertamento, in quanto ritiene che il ricorrente dimori, in realtà, a Pescantina con la moglie, in un immobile di proprietà della stessa.
Motivi del ricorso:
1. il contribuente risiede anagraficamente nell'immobile e vi dimora abitualmente, come risulta dai consumi di luce, acqua e gas;
nell'immobile di Pescantina, in cui risiede la moglie, il contribuente dimora solo nei giorni feriali per motivi di lavoro, ma poi lo stesso torna a Brenzone nei fine settimana.
2. non sono dovute le sanzioni per le condizioni obiettive di incertezza della normativa.
Si è costituito in giudizio il Comune di Brenzone che ha controdedotto sui motivi e chiesto il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie conclusionali.
Il ricorso è stato discusso nel merito nella pubblica udienza del 16 febbraio 2026, all'esito della quale è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Si ricorda preliminarmente che questa Corte di giustizia tributaria ha già emesso due pronunce relative alla questione dell'obbligo di pagamento dell'IMU per l'immobile di cui è proprietario il ricorrente: la sentenza n. 400 del 17 ottobre 2023, che ha deciso gli anni di imposta 2015 e 2016, e la sentenza n. 99 del 5 marzo
2024, che ha deciso l'anno di imposta 2017. In entrambe le decisioni la Corte ha rigettato il ricorso.
Il tendenziale rispetto dei precedenti costituisce una condizione essenziale dell'autorevolezza delle decisioni giurisdizionali (cfr. Corte cost., sent. n. 203 del 2024; n. 24 del 2025).
Il giudice ritiene di dare continuità all'orientamento espresso dalle pronunce precedenti, e ritiene che anche questo ricorso sia infondato.
2. La questione della necessità della convivenza e residenza anagrafica di entrambi i coniugi per poter accedere all'esenzione IMU per la abitazione principale, oggetto di lunga e contestata evoluzione normativa
(in quanto requisito non presente nell'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istitutiva l'IMU, non presente nell'originaria versione dell'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, introdotto soltanto con l'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, che ha modificato il comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, e poi confermato dalla legge n. 147 del 2013 che ha reintrodotto l'esenzione dell'abitazione principale, e modificato soltanto con l'art. 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del
2019, che ha disposto che “[n]el caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare”), e di conseguente travaglio giurisprudenziale (v. ex plurimis Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1199 del 17/01/2022; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 4166 del 19/02/2020) è stata risolta dalla sentenza della Corte costituzionale 12 settembre 2022, n. 209, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del quarto periodo del comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui stabilisce: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». La pronuncia citata ha poi disposto l'illegittimità costituzionale in via consequenziale anche del quinto periodo del medesimo comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, della lettera b) del comma 741, dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, e dell'ultima formulazione del medesimo comma 741, lettera b), secondo periodo, all'esito delle modifiche apportate con l'art.
5-decies, comma 1, del d.l. n. 146 del 2021.
Con la successiva sentenza n. 112 del 24 giugno 2025 la Corte costituzionale ha esteso la dichiarazione di illegittimità anche all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sempre nel medesimo senso di rendere sufficiente a garantire l'esenzione la dimora abituale nell'immobile del solo proprietario, e non di tutto il suo nucleo familiare.
Ne consegue che tutto ciò che deve essere provato, alla luce della normativa vigente, è che il sig. Ricorrente_1 dimori abitualmente nell'immobile di Brenzone.
Il Comune di Brenzone fa notare che è lo stesso ricorrente che dichiara di dimorarvi soltanto nei fine settimana e di abitare, per motivi lavorativi, a Pescantina nella casa del coniuge nei giorni dal lunedì al venerdì.
Questa osservazione, peraltro, non è decisiva, perché, come nota correttamente il ricorrente, la dimora nell'immobile oggetto di esenzione deve essere soltanto “abituale”, e non è previsto che debba essere tale per tutti i giorni dell'anno o della settimana. La rilevanza, agli effetti dell'esenzione, di uno spostamento periodico della dimora per esigenze lavorative, è stata riconosciuta anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale n. 209/2022, nella parte in cui afferma che “in un contesto come quello attuale, infatti, caratterizzato dall'aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall'evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l'ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, ricongiungendosi periodicamente, ad esempio nel fine settimana”. Il fenomeno sociale della vita personale organizzata in più immobili, quale conseguenza dei rapporti lavorativi e sociali della modernità, ha trovato riconoscimento, pertanto, finanche nella giurisprudenza costituzionale.
D'altronde, la stessa decisione di questa Corte n. 99 del 2024, resa inter partes per l'anno di imposta precedente, ha rilevato che l'abitualità richiesta dalla norma non è un concetto quantitativo, per cui la dimora nell'immobile, per motivi lavorativi, nei soli fine settimana non è incompatibile con l'abitualità della stessa. Ciò posto, però, poi in concreto la dimora abituale deve pur essere provata, e sul punto il ricorrente non ha fornito tale prova, mentre si ritiene che il Comune sia riuscito a fornire la prova del contrario.
Il Comune ha, infatti, evidenziato che i consumi di luce, acqua e gas dell'appartamento in questione sono estremamente contenuti, e che essi depongono per l'utilizzo soltanto saltuario dello stesso, e quindi per la sua natura di abitazione non principale.
Il metodo attraverso cui il Comune di Brenzone ha tentato di desumere la natura principale o meno dell'abitazione è, in realtà, corretto, perché effettivamente i consumi medi possono essere un indicatore dell'utilizzo continuativo o saltuario dell'abitazione. Vi sono elementi in questo senso anche nella pronuncia della Corte costituzionale n. 209 del 2022 citata, che ha rilevato che “i Comuni dispongono di efficaci strumenti per controllare la veridicità delle dichiarazioni, tra cui, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, lettera c), punto 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche l'accesso ai dati relativi alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
elementi dai quali si può riscontrare l'esistenza o meno di una dimora abituale”.
Il ricorrente contesta i parametri usati dal Comune ed afferma che essi non sono concludenti, evidenziando la congruità dei consumi dell'appartamento con una residenza saltuaria, ma comunque abituale.
Questa Corte rileva anzitutto che i consumi di energia elettrica non sono, in realtà, decisivi, perché possono dipendere anche da impianti fissi (frigorifero, impianto di allarme) che restano accesi anche in assenza di una persona che dimori nell'immobile; i dati più significativi possono essere estratti dai consumi di gas e acqua.
Nel caso in esame, in particolare, il ricorrente ha provato che nell'anno in questione i consumi di gas sono stati di 218 mc, e che essi hanno avuto un andamento calante nei primi mesi dovuto al minor utilizzo del riscaldamento con l'inizio della bella stagione, costante nei mesi primaverili ed estivi, crescente nei mesi autunnali e invernali, dovuto al maggior utilizzo del riscaldamento.
In effetti, dalla lettura dei documenti allegati dal ricorrente emerge un consumo di gas di 32 mc a novembre,
44 mc a dicembre, 48 mc a gennaio, 43 mc a febbraio, il che dimostra in modo efficace che la casa è utilizzata anche durante il periodo invernale, e non soltanto durante la stagione turistica del lago di Garda.
Si tratta, però, pur sempre di consumi molto limitati, che sono indicativi di un utilizzo dell'appartamento per pochi giorni al mese. Il Comune di Brenzone ha prodotto una tabella dei consumi medi del gas da parte di nuclei familiari monopersonali residenti nel territorio comunale, e quelli del ricorrente sono molto inferiori alla media di essi.
Il ricorrente deduce che, se parametrati ai giorni di presenza nell'immobile, i consumi sono, però, coerenti con l'utilizzo saltuario che è stato dichiarato. L'argomento dimostra, però, per l'appunto, un utilizzo soltanto saltuario, che non è sufficiente per riuscire a dimostrare la natura abituale della dimora nell'immobile.
In definitiva, il ricorrente è una persona che ha la famiglia in Pescantina, e che utilizza la casa di Pescantina anche per l'esercizio della sua attività lavorativa, il suo centro di interessi è, pertanto, correttamente stato ricostruito da parte resistente nel Comune di Pescantina.
Il suo radicamento attuale nel Comune di Brenzone - al di là delle origini ancestrali della sua famiglia di provenienza di cui si prende atto - è, pertanto, talmente esiguo, da far ritenere, ai limitati fini di questo giudizio, che la dimora in Brenzone non sia abituale nel significato di cui all'art. 8, co. 2, ultimo periodo, decreto legislativo 30/12/1992, n.504. 3. Non è fondato neanche il secondo motivo sulle sanzioni, perché, come ha precisato più volte la Suprema
Corte, “in tema di responsabilità amministrativa tributaria, la condizione d'inevitabile "incertezza normativa tributaria" sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria, che costituisce causa di esenzione, consiste in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa (Sez.
5, Sentenza n. 13076 del 24/06/2015).
E, nel caso in esame, come già evidenziato dalle due sentenze precedenti di questa Corte sugli anni di imposta precedenti a quello oggetto di giudizio, non vi è questione di incertezza sull'interpretazione della norma, dipendendo l'avviso impugnato da una situazione di fatto di accertamento complesso.
4. In ragione della complessità di accertamento in fatto, già sopra precisata, sussistono i gravi ed eccezionali motivi che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese di lite.