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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/06/2025, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2089/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Alessandra Arceri Consigliere
- Emanuele Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2089/2024, promossa in sede di rinvio, a seguito della pronuncia della
Corte di cassazione (ordinanza n. 12286 del 2024), con atto di citazione in riassunzione notificato in data 08.07.2024 e quindi posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del
05.03.2025
TRA
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Mandelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Como, Via Volta, n. 38,
Appellanti
E
(P.Iva ), in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 speciale dott.ssa rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Verdi Controparte_2
(PEC: ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del Email_1
predetto avvocato,
Appellata
E pagina 1 di 16 Controparte_3
Appellata contumace oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
Voglia la Corte di Appello di Milano, ogni contraria eccezione, deduzione e domanda disattese, previa, all'occorrenza, ammissione delle prove orali riportate nelle richieste istruttorie, in totale riforma dell'impugnata sentenza della Corte di Appello di Milano Sez. I civile n. 4180/2018 Reg, Sent. in data
06.06. 19.09.2018, denegata la accettazione del contraddittorio su qualsiasi nuova domanda ed eccezione ex adverso formulate, contestata ogni affermazione in fatto ed in diritto della costituita ed ogni sua contraria eccezione e/o domanda in ogni Controparte_1 caso disattesa,
I) In via preliminare, DICHIARARE il difetto di legittimazione processuale e di legittimazione passiva della costituita alle domande proposte dai sig.ri Controparte_1
e nell'atto di citazione in riassunzione, nonché alle domande, Parte_1 Parte_2
e/o eccezioni della costituita proposte nella comparsa Controparte_1 costitutiva;
II) Nel merito in principalità, DICHIARARE e/o PRONUNCIARE la estinzione delle garanzie fideiussorie a favore di , in particolare Controparte_4 della fideiussione generale (detta “omnibus”), rilasciata in data 26.09.2008, con la successiva integrazione e modificazione di aumento del massimale ad Euro 975.000,00 in data 15.032010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956 c.c., per aver la Banca persistito a far credito, anche oltre gli affidamenti concessi, ad e pur in presenza di indici oggettivi di aggravamento Parte_3 della sua posizione economico-finanziaria ed in conseguenza REVOCARE e DICHIARARE irrito ed inefficace a qualsiasi effetto giuridico il decreto monitorio n. 1873/2011 Reg. Ing., emesso in data
12.12.2011 dal Giudice del Tribunale di Como ad istanza della Controparte_4
. nei confronti dei Fideiussori Sig.ri e
[...] Parte_1 Parte_2
;
[...]
III) RIGETTARE in ogni caso anche nel merito ogni domanda e/o eccezione della costituita
[...]
in persona del L.R.p.t.; Controparte_1
IV) In via gradata, accertate e dichiarate, per quanto occorra: a) la nullità della clausola per ognuno dei rapporti intercorsi tra la Banca e la che prevede l'applicazione della Parte_3 commissione di massimo scoperto, e/o della commissione disponibilità fondi;
b) in ogni caso la non debenza delle somme addebitate in conto a tale titolo;
c) registrate in conto dalla nei rapporti CP_4 con la facendo retroagire la data di valuta a quella di effettiva immissione delle Parte_3 somme relative nel rapporto di conto corrente;
d) accertata e dichiarata la non debenza delle somme addebitate per la capitalizzazione degli interessi per i motivi indicati in narrativa, tanto per assenza di clausola contrattuale di capitalizzazione, che per illegittimità della eventuale clausola contrattuale, per la mancata previsione di interessi attivi, o di un tasso significativo degli interessi attivi a favore del
Cliente; e) la applicazione nei rapporti tra la e la di interessi passivi non CP_4 Parte_3 pagina 2 di 16 previsti per iscritto nel contratto di apertura di c/c e nelle operazioni di anticipo su fatture e portafoglio commerciale e complessivamente superiori al tasso soglia previsto dai vari Decreti
Ministeriali emanati ai sensi dell'art.2 della L.07.03.1996 n.108 f) determinate in conseguenza le esatte risultanze contabili di ogni rapporto intrattenuto tra la e la CP_4 Parte_3 depurate da tutti gli addebiti illegittimi, e/o infondati;
g) all'occorrenza, nel caso di rigetto del capo delle conclusioni in via preliminare di cui al precedente punto I.1,, accertate la piena procedibilità nel merito di tutte le domande dei Fideiussori e la nullità, ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia
UE con sentenza 19.11.2015 in causa C-74/15, vincolante per il Giudice nazionale ai sensi dell'art.
267 T.F.U.E,. che ha deciso questione pregiudiziale comunitaria per la interpretazione della direttiva
CEE 05.04.1993 sulle clausole abusive degli artt. 33 lett. t) e 36, III co. Codice Consumo, delle clausole nn. 6 e 7 nei modelli standard delle fideiussioni rilasciate, la prima anche per violazione della normativa antitrust, in accoglimento delle eccezioni, e/o richieste, e/o deduzioni dianzi esposte,
REVOCARE e DICHIARARE irrito ed inefficace a qualsiasi effetto giuridico il decreto monitorio n.
1873/2011 Reg. Ing., emesso in data 12.12.2011 dal Giudice del Tribunale di Como ad istanza della allora . nei confronti dei Fideiussori Controparte_5
e e RIGETTARE ogni avversaria domanda ed eccezione Parte_1 Parte_2 riproposte nel giudizio di rinvio, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
V) CONDANNARE la in persona del L.R.P.t., corrente in Modena, Via San Controparte_3
Carlo n. 8/a, C.F. ed iscrizione nel R.I. di Modena n. , quale incorporante della P.IVA_2 [...]
, con fusione e successione Controparte_4 universale in tutti i rapporti comprese le liti pendenti giusta atto di fusione in data 24.11.2022 a rogito del Notaio Dott. di Modena n. rep. 49963/15043, a rimborsare agli Opponenti le spese, ivi Persona_1 compreso il rimborso forfettario al 15% ed i compensi del doppio grado del giudizio di merito, del giudizio di cassazione e del presente giudizio, maggiorati di ogni somma dovuta e di I.V.A. e C.P.A. sull'immobile, come da note già dimesse agli atti e nota che sarà allegata alla memoria conclusiva.
In via istruttoria,
La Difesa degli Opponenti, all'occorrenza e senza accettazione alcuna dell'inversione dell'onere della prova e senza rinunzia all'esonero dalla prova per i fatti da considerarsi pacifici, per esplicita ammissione, o per difetto di specifica contestazione da parte della Controparte, ai sensi dell'art. 115, I co. c.p.c., impugnato qualsiasi contrario provvedimento, insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per Testi e per interpello formale del L.R. della Banca:
5) “Vero che i Sig.ri e erano da tempo Clienti privati della Parte_1 Parte_2
(poi ed intrattenevano vari rapporti con la Filiale di Como”; Parte_4 CP_4
6) “Vero che furono convocati in Banca dai Funzionari che conoscevano personalmente per la sottoscrizione di non meglio precisati documenti bancari”;
7) “Vero che in tale occasione fu sottoposta ai Sig.ri e per la Parte_1 Parte_2 sottoscrizione la fidejussione di cui al doc. 26.09.2008 delle produzioni avversarie, che mi viene rammostrato e che confermo”;
8) “Vero che il Sig. agli inizi di marzo del 2010 e poi la con Persona_2 Parte_3 raccomandata a mano in data 18.03.2010, di cui al doc. n. 7, che mi viene rammostrato e che confermo, comunicarono al Direttore della Banca Dott. ed al Funzionario Rag. Persona_3
la necessità di presentare “un piano di risanamento generale ex art. 67, III co. Persona_4 lettera D) L.F.”; pagina 3 di 16 9) “Vero che nella medesima giornata i Sig.ri e vennero Parte_1 Parte_2 convocati presso gli Uffici della Banca per la necessità di firmare con urgenza non meglio precisati documenti bancari per UN;
Pt_3
10) “Vero che in tale data il Direttore Dott. ed il Funzionario Rag. Persona_3 [...]
sottoposero ai Sig.ri e la dichiarazione in data Persona_4 Parte_1 Parte_2
15.03.2010 e la estensione della fidejussione già rilasciata in data 26.03.2008 da Euro 600.000,00 ad
Euro 975.000,00, come risulta dai documenti delle produzioni avversarie, che mi vengono rammostrati
e che confermo”; 11) “Vero che in tale occasione i predetti Funzionari della fecero sottoscrivere al Sig. CP_4 Parte_1
una dichiarazione di conferma di ricevimento della lettera di estensione della fidejussione,
[...] senza rilasciarne copia”; 12) “Vero che la situazione personale ed i problemi del Sig. , per i quali aveva Parte_1 dovuto cessare ogni attività lavorativa, era nota al Direttore della Filiale di Como della;
Parte_4
13) “Vero che il Sig. di trasmise ai Funzionari della Banca, Persona_2 Parte_3 subito dopo il deposito, i bilanci degli esercizi 2008-2009-2010 e relative note integrative, di cui ai docc. sub. nn. 4-6, che mi vengono rammostrati e che confermo”;
14) “Vero che la alla data del 31.12.2009 aveva un indebitamento con il sistema Parte_3 bancario di complessivi Euro 3.197.924,00, come risulta dalla nota integrativa al bilancio chiuso al
31.12.2009 di cui al doc. n. 5 che mi viene rammostrato e che confermo”; 15) “Vero che il fatturato di diminuì da Euro 4.865.498 dell'esercizio 2008 ad Euro Parte_3
2.042.278 dell'esercizio 2009 e ad Euro 1.463.404 nell'esercizio 2010 e che la perdita di esercizio aumentò da Euro 321.767 ad Euro 1.956.896 dall'esercizio 2008 a quello 2009 e ad Euro 4.809.353 nell'esercizio 2010, come risulta dai bilanci societari depositati pe gli anni 2008, 2009 e 2010, con relative note integrative, di cui ai docc. nn. 4-6, che mi vengono rammostrati e che confermo”;
16) “Vero che agli inizi dell'anno 2010 il Sig. di presentò alle Persona_2 Parte_3
Banche, fa cui la un piano di ristrutturazione del debito e che in data 28.10.2010 la CP_4
Società fu messa in liquidazione”;
17) “Vero che le fatture dei Clienti esteri su cui la Banca aveva effettuato anticipi, e/o finanziamenti in
c/c ad a far data dal marzo 2009 e sino al dicembre 2010 ritornarono sistematicamente Parte_3 insolute, come risulta dai documenti da n. 1 a n.3, che mi vengono rammostrati e che confermo e che la
Banca concesse nuovi finanziamenti, come risulta dai docc. da n.1 a n.15 delle produzioni avversarie, che mi vengono rammostrate e che confermo”.
Per Controparte_1
“Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, e, se del caso, previa rimessione in termini, così giudicare:
dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello in riassunzione e, comunque, l'azione avversaria tutta, con conferma, in parte di rilievo, della prima sentenza d'appello o, comunque, di prime cure e, in ogni caso, del decreto ingiuntivo in allora opposto;
in ogni caso, condannare i sig.ri , al pagamento in Controparte_6 favore di dell'importo di Euro 764.158,32, oltre interessi come da domanda di cui al ricorso CP_1 monitorio e alla comparsa di costituzione, e comunque dell'importo ritenuto di giustizia.
pagina 4 di 16 Con vittoria delle spese di lite, anche del giudizio di legittimità.”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.03.2012, i sig.ri e Parte_1 Parte_5
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1873/2011 emesso dal Tribunale di Como
e ottenuto da , con il quale sono stati ingiunti a pagare 764.158,32 euro, in forza di una CP_4
fideiussione omnibus sottoscritta il 26.09.2008 (il cui massimale è stata elevato con accordo datato
15.03.2010) e concessa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società Pt_3
con la poi acquisita da . In particolare, la fideiussione è
[...] Parte_4 CP_4
stata escussa in relazione alla mancata restituzione di euro 588.133,93 a titolo di mutuo2 e di euro
176.024,39 a titolo di affidamento in conto corrente3.
Gli opponenti hanno eccepito:
- la mancanza di prova in merito all'esistenza e all'importo dei crediti oggetto di ingiunzione;
- l'estinzione delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1956 c.c. per aver la banca fatto credito alla società garantita4 quando quest'ultima si trovava già in grave situazione di insolvenza;
- l'indebita capitalizzazione degli interessi in violazione della disciplina prevista nella delibera
CICR del febbraio 2000;
- la mancata approvazione per iscritto degli interessi convenzionali;
- l'applicazione di un tasso di interessi usurario;
- l'indebita applicazione di commissioni di massimo scoperto;
- l'incapacità naturale del sig. al momento della sottoscrizione del contratto. Parte_1
Si è costituita in giudizio contestando tutte le deduzioni avversarie e facendo valere la CP_4 clausola “a prima richiesta” (solve et repete) contenuta nelle fideiussioni, ritenendo, quindi, che in virtù della stessa, i fideiussori non potessero far valere alcuna eccezione nei confronti della creditrice.
Il Tribunale di Como ha istruito la causa tramite CT contabile e CT medico legale. Con la sentenza n. 1395 del 12.10.2015, il Tribunale di Como, preso atto delle risultanze delle predette perizie, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
L'eccezione di incapacità del sig. è stata ritenuta infondata, in quanto il CT ha escluso, con Parte_1
convincente e logica motivazione, qualsiasi alterazione cognitiva del fideiussore al momento della sottoscrizione del contratto e pure nel giorno in cui è stato concordato l'aumento del massimale.
Il Tribunale ha accertato l'infondatezza anche dell'eccezione ex art. 1956 c.c., ritenendo che la Banca non potesse essere a conoscenza della reale situazione economica della società garantita, come emerso anche dalla relazione del CT. Inoltre, il primo giudice ha evidenziato che la sopravvenuta precarietà economica della debitrice principale era circostanza ben nota ai fideiussori5 e che, comunque, i sig.ri
– si erano impegnati contrattualmente a tenersi informati in merito alla solvibilità della Parte_1 Pt_2
società garantita.
Relativamente a tutte le altre eccezioni, tenuto conto degli esiti della CT esperita, il Tribunale ha ritenuto che gli opponenti non avessero dimostrato i fatti posti a fondamento delle svolte deduzioni;
il primo giudice invece non si è espresso in ordine alla clausola solve et repete invocata dalla CP_4
Su tali basi, il Tribunale di Como, con sentenza emessa in data 12 ottobre 2016, ha rigettato l'opposizione e condannato gli opponenti al pagamento delle spese legali, comprese quelle per le CT esperite.
Con atto di citazione notificato in data 5 dicembre 2016, i sig.ri hanno impugnato Parte_6
la predetta sentenza contestando le risultanze della CT e riproponendo le medesime doglianze avanzate in primo grado6. Inoltre, gli appellanti hanno eccepito la nullità della clausola solve et repete invocata dalla ex art. 33 c.2 lett. t)7 del D.Lgs n.2006 del 2005, attribuendosi, dunque, la qualità CP_4
di consumatori.
Si è costituita riproponendo la propria eccezione di inopponibilità delle contestazioni CP_4 avversarie per effetto della clausola “a prima richiesta” contenuta nei contratti per cui è causa e contestando, comunque, tutte le deduzioni avversarie in quanto infondate. In merito alla predetta eccezione, gli appellanti hanno dedotto l'inammissibilità della stessa, poiché avrebbe dovuto essere oggetto di appello incidentale in quanto implicitamente rigettata dal primo giudice.
La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 4180 del 2018, ha rigettato l'appello.
Preliminarmente, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata da CP_4 relativamente alla domanda di accertamento della nullità della clausola “solve et repete”, in
[...]
quanto il giudice di primo grado non si è espresso in alcun modo, nemmeno implicitamente, sulla validità di tale pattuizione, ritenendo la questione assorbita. Pertanto, il Collegio ha ritenuto sufficiente la mera riproposizione della questione.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto che i fideiussori non possano essere considerati consumatori, in quanto dagli atti causa è emerso che sig. hanno voluto sostenere, con la garanzia Parte_6 prestata, l'attività imprenditoriale del figlio, amministratore e socio della società garantita.
Pertanto, la clausola “a prima richiesta” contenuta nella fideiussione sottoscritta dagli appellanti è stata considerata valida e, di conseguenza, tutte le eccezioni avanzate dai fideiussori sono state considerate inopponibili alla CP_4
Successivamente, la Corte ha ritenuto di doversi, comunque, esprimere in merito alla domanda di annullamento della fideiussione rilasciata dal sig. , concludendo per la validità della stessa in Parte_1
virtù delle risultanze della CT medico legale esperita in primo grado.
Alla luce di quanto appena esposto, la Corte d'Appello di Milano ha confermato il decreto ingiuntivo, sebbene con motivazione diversa rispetto a quella fornita dal Tribunale.
I sig.ri hanno proposto ricorso in Cassazione affidandosi a 5 motivi. Parte_6
Con il primo motivo formulato, i ricorrenti hanno censurato la sentenza della Corte d'Appello laddove ha ritenuto sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione inerente alla clausola “solve et repete”, ribadendo la propria convinzione secondo la quale tale questione avrebbe dovuto necessariamente essere oggetto di appello incidentale.
Con il secondo motivo di ricorso, i fideiussori hanno contestato la statuizione della Corte d'Appello nella parte in cui ha escluso l'applicazione della disciplina del codice del consumo in maniera non conforme alla giurisprudenza della CGUE.
Con il terzo motivo di ricorso, i sig. hanno lamentato la mancata pronuncia in merito Parte_6
alle questioni di nullità sollevate con i propri scritti difensivi inerenti al debito principale.
pagina 7 di 16 Con il quarto motivo di ricorso, i fideiussori hanno dedotto la nullità della clausola “solve et repete” in quanto derivante da un'intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla Banca d'Italia.
Con l'ultimo motivo formulato, i ricorrenti hanno censurato la sentenza di secondo grado laddove non ha tenuto conto delle capacità mentali del sig. in relazione allo specifico atto da compiere e Parte_1
nella parte in cui ha ritenuto non ammissibili le prove orali richieste.
, quale mandataria di , ha presentato controricorso Parte_7 CP_4
contestando le censure avversarie.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 12286 del 2024, ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo sulla scorta delle seguenti ragioni.
La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo poiché il principio della ragione più liquida consente un'inversione dell'ordine logico delle questioni, dal quale si deve dedurre che il primo giudice non ha in alcun modo rigettato implicitamente l'eccezione avanza dalla ma semplicemente non CP_4
se ne è occupato;
pertanto, ha ritenuto ammissibile la mera riproposizione della questione in appello.
Il secondo motivo è stato ritenuto fondato. La Cassazione ha ricordato la pronuncia delle Sezioni Unite
n. 5868 del 2023 che ha statuito che i requisiti per l'applicazione della disciplina consumeristica, in materia di fideiussioni, devono essere valutati con esclusivo riferimento alla persona dei garanti, senza tenere in considerazione l'obbligazione principale.
Quanto al caso di specie, la Corte ha ritenuto che non sia stata fatta corretta applicazione di tale principio, avendo la Corte d'Appello affermato in maniera apodittica il coinvolgimento dei fideiussori nell'attività imprenditoriale della società amministrata dal figlio.
Il terzo motivo è stato considerato assorbito in virtù dell'accoglimento della precedente doglianza.
La quarta contestazione è stata dichiarata inammissibile in quanto sollevata per la prima volta davanti ai giudici di legittimità.
Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto attinente a valutazioni di merito escluse dal sindacato della Corte di cassazione.
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 08.07.2024, i sig.ri hanno Parte_8 riassunto il giudizio nei confronti di riproponendo i tre motivi d'appello, già svolti CP_7 nel precedente grado d'appello, motivi che saranno infra partitamente esaminati. 8 incorporante l'originaria creditrice . CP_4 CP_4 pagina 8 di 16 Si è costituita in giudizio quale cessionaria in blocco Controparte_8
di un portafoglio di crediti di , compreso quello oggetto del presente giudizio, CP_4
contestando tutto quanto dedotto dagli appellanti in riassunzione.
All'udienza del 5 marzo 2025 gli appellanti in riassunzione hanno contestato la costituzione di CP_1
denunciando la mancanza di legittimazione attiva della predetta società, che non avrebbe dimostrato l'intervenuta cessione del credito per cui è causa in proprio favore.
Nella medesima udienza la Corte ha dichiarato contumace e ha trattenuto la causa in CP_3
decisione, assegnando i termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato gli scritti difensivi finali nel rispetto dei termini assegnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre trattare l'eccezione inerente alla mancanza di legittimazione attiva di CP_1
La Corte ritiene che tale eccezione sia infondata.
La giurisprudenza consolidata della Cassazione, a cui la presente sezione aderisce, ritiene sufficiente ai fini della dimostrazione della cessione di un credito, in caso di trasferimenti in blocco, la produzione in giudizio dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, purché esso sia redatto in maniera tale da consentire di individuare con certezza i crediti trasferiti.
La Suprema Corte, infatti, ha più volte precisato che “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. (Cfr. Cass n. 29973/2021).
Ebbene, nel caso di specie, è stato prodotto in giudizio l'avviso in Gazzetta ufficiale, che indica le caratteristiche specifiche dei crediti oggetto di cessione e ne consente una corretta individuazione.
Inoltre, è presente in atti anche una dichiarazione della società cedente che conferma l'avvenuta cessione. Si noti, a tal proposito, che, al contrario della cessione del contratto, il trasferimento del credito non genera alcun pericolo per il debitore;
pertanto, la dichiarazione della società cedente, unico soggetto che sarebbe interessato a dimostrare l'insussistenza della cessione, presenta un valore probatorio elevatissimo in ordine all'avvenuta cessione.
In virtù delle predette produzioni documentali, l'eccezione avanzata dai sig.ri deve Parte_8
dunque essere respinta.
pagina 9 di 16 Prima di affrontare i motivi di appello occorre chiarire, altresì, il perimetro della decisione della
Suprema Corte.
Sul punto, i fideiussori evidenziano che, per effetto del predetto provvedimento, non sussiste più alcun ostacolo alla valutazione delle contestazioni da essi svolte in merito al debito principale, in quanto deve considerarsi nulla ex art. 33 c. 2 lett. t) la clausola “solve et repete” invocata dalla Banca. afferma, invece, che l'ordinanza della Corte di cassazione non impedisce in alcun modo alla CP_1
Corte d'appello di escludere la natura di consumatori degli appellanti e, conseguentemente, di ritenere valida la clausola “solve et repete” contenuta nella fideiussione per cui è causa, in quanto i giudici di legittimità hanno solamente espresso la necessità di una motivazione meglio articolata.
Inoltre, la creditrice ritiene che la clausola in esame, anche qualora si ritengano consumatori i garanti, debba considerarsi, comunque, valida, poiché altrimenti si priverebbe di causa il negozio in esame, che, in quanto contratto autonomo di garanzia, trova in tale pattuizione un elemento fondamentale per la realizzazione dello scopo concreto delle parti.
La Corte osserva che i giudici di legittimità, con l'ordinanza in esame, hanno accolto il ricorso e rinviato la causa alla Corte d'appello per difetto di motivazione in merito alla natura di consumatori dei fideiussori, senza, tuttavia, accertare, trattandosi in effetti di aspetto attinente al merito della causa, se i sig. rientrassero o meno nell'ambito di applicazione soggettivo della disciplina Parte_8
consumeristica.
Nell'ordinanza di rimessione si legge, infatti, che l'errore della Corte d'appello è stato quello di considerare i fideiussori quali imprenditori soltanto perché genitori dell'amministratore della debitrice principale, senza svolgere ulteriori indagini più approfondite sul punto;
pertanto, non si può ritenere accertata con efficacia di giudicato la natura di consumatori dei fideiussori e la conseguente nullità della clausola “solve et repete”. Tale valutazione spetta quindi a questa Corte e appare logicamente preordinata a tutte le questioni avanzate dagli appellanti.
A tal proposito, la Corte di cassazione, nell'ordinanza di rimessione, ha richiamato il costante orientamento della CGUE per cui, ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica, in materia di fideiussioni, si deve guardare solamente all'attività svolta dal fideiussore e dello scopo da costui perseguito, senza tenere conto della natura dell'obbligazione principale.
Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ritiene che i sig. non possano Parte_6
essere considerati imprenditori. Essi, infatti, non risultano né amministratori, né soci, della società
pagina 10 di 16 né, tanto meno, è stato allegato un loro interesse imprenditoriale rispetto all'andamento Parte_3
della predetta società.
E pertanto, in assenza di altri elementi che provino la compartecipazione dei sig.ri Parte_8
alla vita imprenditoriale della non è possibile affermare che essi abbiano agito come Parte_3 imprenditori, soltanto perchè genitori dell'amministratore della stessa.
In virtù di tali considerazioni, i fideiussori - nel caso di specie - devono essere considerati consumatori.
Chiarito quanto sopra, la Corte rileva che la clausola invocata dalla società creditrice rientra tra quelle di cui all'art. 33 c. 2 lett. t) del Codice del Consumo e, data l'assenza di prova contraria, deve essere considerata nulla in quanto vessatoria.
Sul punto risultano infondate le argomentazioni di relativamente alla natura del contratto in CP_1
esame. Occorre, infatti, rilevare che la stessa Banca nei propri atti difensivi si riferisce ai contratti per cui è causa come “fideiussioni” e chiama i sig.ri “fideiussori”. Parte_6
Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, per qualificare un negozio come contratto autonomo di garanzia è necessario che vi siano elementi ulteriori, rispetto alla semplice clausola “a prima richiesta”, idonei a escludere il vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e quella di garanzia. Ebbene, nel caso di specie, non risulta – e nemmeno è richiamata dalla – né CP_4
l'espressione “senza eccezioni”, né altre indicazioni che inducano a ritenere assente il predetto vincolo.
In virtù di quanto appena esposto, il negozio in esame deve essere qualificato come semplice fideiussione e, pertanto, la nullità della clausola a prima richiesta non incide sullo stesso in maniera così incisiva da renderlo privo di causa, poiché, diversamente dai contratti autonomi di garanzia, le fideiussioni presuppongono proprio un rapporto di accessorietà tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia, rapporto che risulta accentuato dall'esclusione della clausola in commento.
Ne segue che la nullità di tale clausola a prima richiesta impone alla Corte di indagare il merito delle eccezioni avanzate dai fideiussori, che formano oggetto dei tre motivi d'appello proposti.
Con il primo motivo d'appello, i fideiussori censurano la sentenza di primo grado laddove ha escluso la loro liberazione ex art. 1956 c.c. e sostengono che non fosse loro dovere vigilare sulle condizioni economiche della debitrice principale e che, comunque, non potessero esserne a conoscenza.
A parere degli appellanti, infatti, tale dovere ricadrebbe sulla banca per effetto di molteplici norme del sistema in materia bancaria, in particolare dell'art. 5 D. Lgs. n. 385 del 1993 (che impone alle banche una sana e prudente gestione delle proprie attività) e dell'art. 10-bis della L. n. 386 del 1990 (che ha introdotto il
Centro di Allarme Interbancario, al quale le banche sono tenute a segnalare protesti e insoluti di titoli bancari e di credito).
pagina 11 di 16 In sintesi, gli appellanti ritengono che, prima di aumentare i finanziamenti in favore della debitrice principale, la Banca avrebbe dovuto monitorare le condizioni patrimoniali della società garantita, per poi comunicarle ai fideiussori al fine di ottenere il loro consenso informato all'aumento del credito, apparendo assolutamente inammissibile e irrilevante ogni forma di consenso tacito all'aumento dell'esposizione debitoria garantita.
Oltre alle precedenti considerazioni in diritto, i fideiussori evidenziano che, quanto meno a partire da metà del 2009, la Banca avrebbe potuto essere a conoscenza della situazione di insolvenza della società
in quanto emergente dal bilancio dell'anno 2008, disponibile tramite accesso agli atti Parte_3
dei pubblici registri.
Sul punto, afferma che: CP_1
- l'aumento del credito in favore della società è stato appositamente autorizzato Parte_3
dai fideiussori, i quali, infatti, hanno provveduto ad aumentare il massimale delle garanzie da loro stessi sottoscritte;
- come ricordato dal Tribunale, era contrattualmente previsto l'obbligo dei fideiussori di tenersi informati in merito alle condizioni economiche della società garantita;
- non vi è stato alcun peggioramento della situazione finanziaria della società dal Parte_3
momento in cui sono state firmate le fideiussioni per cui è causa.
La Corte ritiene che il motivo d'appello in esame, incentrato sulla liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. sia infondato e ciò per un duplice ordine di motivi.
In primis, occorre rilevare che nel contratto di fideiussione, all'art.5, è previsto che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei rapporti di quest'ultimo con la Banca”. Tale onere appare evidentemente funzionale alla facoltà di recesso prevista dall'art. 4 del medesimo contratto. Pertanto, i fideiussori avrebbero potuto sempre informarsi sull'esposizione del debitore e recedere nel caso in cui essa fosse diventata eccessiva.
In secundis, in data 15.03.2010 – quindi successivamente alla metà del 2009, momento in cui a parere dei fideiussori si è manifestata l'insolvenza della debitrice principale – i fideiussori hanno aumentato il massimale della garanzia, portandolo da 600.000,00 a 975.000,00 euro;
circostanza da cui si deduce che essi erano a conoscenza della precarierà delle condizioni economiche della debitrice principale e che, nonostante ciò, avevano comunque deciso di estendere la garanzia
Il secondo e il terzo motivo d'appello richiedono una trattazione congiunta, poiché entrambi attengono alla prova del credito vantato da e alle condizioni contrattuali applicate allo stesso. CP_1
pagina 12 di 16 In particolare, con il secondo motivo d'appello, i fideiussori ritengono che la non abbia provato, CP_4
né in sede monitoria, né in fase di opposizione, il credito vantato e oggetto di decreto ingiuntivo.
Nel dettaglio, le contestazioni riguardano il c.d. finanziamento in conto corrente per anticipazione di fatture estere, riguardo al quale ha prodotto i conteggi certificati ex art. 50 TUB, documenti CP_4 ritenuti insufficienti dagli appellanti, in quanto inidonei a dimostrare l'effettiva erogazione in anticipo delle somme fatturate dalla società e non pagate dai clienti esteri. Parte_3
Con il terzo motivo d'appello, i fideiussori hanno mosso diverse contestazioni alla CT svolta in primo grado, distinguendole a seconda del credito azionato.
In relazione al credito azionato a titolo di anticipo su fatture estere, oltre a ribadire la mancanza di prova già richiamata nel precedente motivo d'appello, i fideiussori affermano che il giudice di primo grado non ha in alcun modo tenuto conto che dalla CT emerge la totale mancanza di prova di tre delle anticipazioni9 fatte valere dalla creditrice.
Gli appellanti evidenziano, inoltre, la non corrispondenza tra l'importo totale degli anticipi calcolato dal CT e quello indicato nella comparsa conclusionale di primo grado della circostanza da cui CP_4 deducono l'inaffidabilità della consulenza svolta.
I sig. lamentano, poi, la mancata espunzione dal saldo definitivo del conto corrente Parte_6
degli interessi anatocistici applicati in violazione della delibera CICR del febbraio 2000 e delle commissioni di massimo scoperto previste in maniera non conforme ai limiti di legge10.
Infine, gli appellanti affermano che il CT ha omesso di valutare il superamento del tasso-soglia di cui all'art. 1815 c.c..
Relativamente, invece, al credito azionato dalla a titolo di restituzione del finanziamento CP_4
erogato, i sig. hanno evidenziato che: Parte_6
- il codice del finanziamento indicato nella comunicazione ai fideiussori del 15 marzo 2010 di
è diverso da quello delle fideiussioni originali, da ciò dovendosi dedurre Parte_3
l'inopponibilità di tale comunicazione ai fideiussori:
- la banca non ha prodotto in giudizio alcuna lettera di decadenza dal beneficio del termine per la restituzione del finanziamento, né il dettaglio delle rate insolute;
- il calcolo effettuato dal CT è errato, perché egli ha fatto riferimento a un nuovo ammortamento non concordato tra le parti e non opponibile ai fideiussori.
In merito alla prova del credito, la società appellata evidenzia, invece, che, come confermato dalla CT svolta in primo grado, la pretesa azionata in giudizio risulta provata documentalmente sin dal giudizio monitorio e che, al contrario, sono le eccezioni svolte dai sig.ri – ad essere generiche e Parte_1 Pt_2
non provate.
Infine, la società appellata richiama tutte le difese già svolte nel precedente giudizio d'appello e intese a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese.
I motivi d'appello in esame risultano parzialmente fondati.
Occorre svolgere due distinti ragionamenti, uno in merito al c.d. finanziamento estero e un altro riguardante il finanziamento iniziale del 2003.
Per rispondere alle doglianze relativa al finanziamento estero, in primo grado è stata disposta CT contabile. Il consulente, in modo diligente e preciso, ha preliminarmente indicato la documentazione presente in atti e, fatta eccezioni per i documenti di cui si dirà, ha ritenuto provata l'esistenza del contratto e l'effettiva erogazione degli anticipi fatti valere da confutando, così, le eccezioni CP_1
svolte dai fideiussori.
Le uniche carenze probatorie riscontrate dal CT attengono alle anticipazioni di cui ai documenti n. 17
e 18. La Corte ritiene fondate sul punto le perplessità del consulente, poiché tali documenti non presentano elementi sufficienti per essere ricondotti al rapporto finanziario in oggetto. In particolare, rispetto agli altri documenti prodotti, manca l'intestazione, ossia l'unica parte del documento in cui vengono nominate la banca erogante il finanziamento e la società destinataria dello stesso.
Pertanto, la Corte aderisce al secondo conteggio effettuato sul punto dal CT dott. , che, sottratti Per_5
gli importi di cui ai precedenti documenti, quantifica la somma provata e dovuta a titolo di finanziamento estero in euro 126.885,95 invece, che in euro 176.024,39.
La Corte rileva, poi, l'infondatezza di tutte le ulteriori doglianze relative a interessi anatocistici, interessi ultralegali, alla valuta degli addebiti e ad eventuali commissioni di massimo scoperte non dovute, in quanto il CT ha escluso l'esistenza di tali addebiti. Del resto, le doglianze sul punto sono estremamente generiche, non essendo indicato né il quantum indebitamente richiesto dalla creditrice, né le date di tali addebiti, né tanto meno le clausole contrattuali che prevedevano tali condizioni.
In relazione, poi, al finanziamento stipulato nel 2003, la banca ha prodotto il contratto iniziale e molteplici documenti indicanti le rate previste, quelle pagate e quelle rimaste insolute, dimostrando, dunque, il titolo sulla base del quale ha agito in giudizio.
pagina 14 di 16 Al contrario, tutte le contestazioni degli appellanti sulla documentazione in esame risultano generiche e non rilevanti, non essendo possibile comprendere in che modo le circostanze evidenziate possano incidere sulla pretesa azionata in giudizio. Inoltre, giova evidenziare che la CT svolta in primo grado
è riuscita a ricostruire, grazie anche alla collaborazione dei consulenti di parte, i rapporti di dare-avere tra le parti senza riscontrare documenti la cui capacità probatoria risulti dubbia.
Per tutte le ragioni esposte, la Corte d'Appello di Milano accoglie parzialmente l'appello, annulla il decreto ingiuntivo e condanna i sig.ri – al pagamento di euro 715.019,88 in favore di Parte_1 Pt_2
oltre ad interessi come pattuiti nei contratti, dalla mora Controparte_1
al saldo. Tale somma, in adesione ai calcoli svolti dal CT dott. , è determinata sulla base di Per_5
tutte le allegazioni della creditrice, meno quelle rimaste non dimostrate per le carenze già esposte in precedenza in relazione ai documenti nn. 17 e 18.
Quanto spese del giudizio, facendosi piena applicazione dei princìpi di soccombenza, globalità e causalità, il Collegio ritiene opportuno disporre una parziale compensazione delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio, nella misura del 10%, con condanna dei sig.ri al pagamento Parte_8 del residuo 90%. La Corte liquida per l'intero tali spese, applicando i valori medi e tenuto conto del decisum (€ 715.019,88), come segue:
(i) per il primo grado, in complessivi € 29.193,00 (di cui € 4.607,00 per la fase di studio;
€ 3.039,00 per la fase introduttiva;
€ 13.534,00 per la fase di trattazione ed € 8.013,00 per la fase decisionale); (ii) per l'appello, in complessivi € 18.511,00 (€ 5.706,00 per la fase di studio;
€ 3.318,00 per la fase introduttiva, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta, ed € 9.487,00 per la fase decisionale); (iii) per il giudizio di Cassazione, in complessivi € 14.005,00 (€ 6.449,00 per la fase di studio;
€ 4.238,00 per la fase introduttiva;
ed € 3.318,00 per la fase decisionale);
(iv) per l'odierno giudizio di rinvio, in complessivi € 18.511,00 (€ 5.706,00 per la fase di studio;
€
3.318,00 per la fase introduttiva, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta, ed € 9.487,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali (15%) e oneri di legge (i.v.a. e c.p.a.), se e in quanto dovuti. Parimenti è a dirsi con riguardo alle spese inerenti alla CT contabile svolta in primo grado, nella misura già liquidata dal primo giudice, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del
CT. Restano, invece, interamente a carico dei sig.ri le spese inerenti alle CT Parte_6
medico-legale, in quanto essi risultano sul punto interamente soccombenti.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in sede di rinvio ex art. 392
c.p.c., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 1395 in data 12.10.2015, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto e, per l'effetto
2. annulla il decreto ingiuntivo n. 1873/2011 emesso dal Tribunale di Como;
3. condanna e , in solido tra loro, al pagamento di euro Parte_1 Parte_2
715.019,88 in favore di oltre interessi Controparte_1
convenzionali dalla mora al saldo;
4. compensa tra le parti, nella misura del 10%, le spese di lite per tutti i gradi di giudizio e condanna e al pagamento del residuo 90%; spese che, Parte_1 Parte_2 per l'intero, liquida: per il primo grado, in complessivi € 29.193,00; (ii) per l'appello, in complessivi € 18.511; (iii) per il giudizio di Cassazione, in complessivi € 14.005,00; (iv) per l'odierno giudizio di rinvio, in complessivi € 18.511,00; il tutto oltre spese generali (15%) e oneri di legge, i.v.a. e c.p.a., se e in quanto dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Coniugi e genitori del sig. , amministratore della società Persona_2 Parte_3 2 Mutuo stipulato nel 2003 dall'amministratore unico della società sig. , figlio dei Parte_3 Persona_2 fideiussori. 3 Con il termine “affidamento in conto corrente” o “affidamento estero”, le parti indicano l'accordo, stipulato in data 15.03.2010, in cui era previsto, fino al limite massimo di 337.716,11 euro, che la anticipasse il pagamento di CP_4 fatture emesse dalla società nei confronti di clienti esteri e rimaste da questi ultimi insolute. Il rendiconto di Parte_3 tale rapporto avveniva con un meccanismo analogo a quello degli ordinari conti corrente. 4 Gli opponenti fanno riferimento alla conclusione del c.d. finanziamento estero del 2010. pagina 5 di 16 5 Tale conoscenza viene dedotta dalla seguente circostanza: in data 15.03.2010 i fideiussori hanno chiesto alla società un piano di rientro rispetto all'esposizione debitoria. Parte_3 6 I motivi di appello sono gli stessi esposti nel presente grado di giudizio – fatta eccezioni per quelli inerenti all'annullamento della fideiussione in quanto la questione è passata in giudicato – e che si esporranno meglio in seguito. 7 Tale norma prevede la nullità di tutte le clausole che hanno l'effetto di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”. pagina 6 di 16 9 In merito a due fatture anticipate gli appellanti in riassunzione evidenziano che lo stesso CT ne aveva escluso la prova;
in merito, poi, ad una ulteriore anticipazione, richiamata dal doc.20 del fascicolo di primo grado di controparte, i fideiussori affermano che, sebbene il CT non abbia riscontrato la mancanza di prova, se ne deve, comunque, rilevare la totale mancanza. 10 In particolare, i fideiussori lamentano che il contratto: 1) non prevedeva la maturazione della CMS solo dopo 30 giorni consecutivi di superamento del fido;
2) prevedeva una CMS di importo fisso, svincolata rispetto all'effettivo superamento del fido e al numero di giorni di superamento dello stesso;
3) non prevedeva la limitazione della commissione entro lo 0,5% dell'importo dell'affidamento per trimestre. pagina 13 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei magistrati:
- Domenico Bonaretti Presidente relatore
- Alessandra Arceri Consigliere
- Emanuele Rizzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2089/2024, promossa in sede di rinvio, a seguito della pronuncia della
Corte di cassazione (ordinanza n. 12286 del 2024), con atto di citazione in riassunzione notificato in data 08.07.2024 e quindi posta in deliberazione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del
05.03.2025
TRA
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Mandelli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Como, Via Volta, n. 38,
Appellanti
E
(P.Iva ), in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 speciale dott.ssa rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Marco Verdi Controparte_2
(PEC: ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec del Email_1
predetto avvocato,
Appellata
E pagina 1 di 16 Controparte_3
Appellata contumace oggetto: rapporti bancari
CONCLUSIONI
Per e : Parte_1 Parte_2
Voglia la Corte di Appello di Milano, ogni contraria eccezione, deduzione e domanda disattese, previa, all'occorrenza, ammissione delle prove orali riportate nelle richieste istruttorie, in totale riforma dell'impugnata sentenza della Corte di Appello di Milano Sez. I civile n. 4180/2018 Reg, Sent. in data
06.06. 19.09.2018, denegata la accettazione del contraddittorio su qualsiasi nuova domanda ed eccezione ex adverso formulate, contestata ogni affermazione in fatto ed in diritto della costituita ed ogni sua contraria eccezione e/o domanda in ogni Controparte_1 caso disattesa,
I) In via preliminare, DICHIARARE il difetto di legittimazione processuale e di legittimazione passiva della costituita alle domande proposte dai sig.ri Controparte_1
e nell'atto di citazione in riassunzione, nonché alle domande, Parte_1 Parte_2
e/o eccezioni della costituita proposte nella comparsa Controparte_1 costitutiva;
II) Nel merito in principalità, DICHIARARE e/o PRONUNCIARE la estinzione delle garanzie fideiussorie a favore di , in particolare Controparte_4 della fideiussione generale (detta “omnibus”), rilasciata in data 26.09.2008, con la successiva integrazione e modificazione di aumento del massimale ad Euro 975.000,00 in data 15.032010, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1956 c.c., per aver la Banca persistito a far credito, anche oltre gli affidamenti concessi, ad e pur in presenza di indici oggettivi di aggravamento Parte_3 della sua posizione economico-finanziaria ed in conseguenza REVOCARE e DICHIARARE irrito ed inefficace a qualsiasi effetto giuridico il decreto monitorio n. 1873/2011 Reg. Ing., emesso in data
12.12.2011 dal Giudice del Tribunale di Como ad istanza della Controparte_4
. nei confronti dei Fideiussori Sig.ri e
[...] Parte_1 Parte_2
;
[...]
III) RIGETTARE in ogni caso anche nel merito ogni domanda e/o eccezione della costituita
[...]
in persona del L.R.p.t.; Controparte_1
IV) In via gradata, accertate e dichiarate, per quanto occorra: a) la nullità della clausola per ognuno dei rapporti intercorsi tra la Banca e la che prevede l'applicazione della Parte_3 commissione di massimo scoperto, e/o della commissione disponibilità fondi;
b) in ogni caso la non debenza delle somme addebitate in conto a tale titolo;
c) registrate in conto dalla nei rapporti CP_4 con la facendo retroagire la data di valuta a quella di effettiva immissione delle Parte_3 somme relative nel rapporto di conto corrente;
d) accertata e dichiarata la non debenza delle somme addebitate per la capitalizzazione degli interessi per i motivi indicati in narrativa, tanto per assenza di clausola contrattuale di capitalizzazione, che per illegittimità della eventuale clausola contrattuale, per la mancata previsione di interessi attivi, o di un tasso significativo degli interessi attivi a favore del
Cliente; e) la applicazione nei rapporti tra la e la di interessi passivi non CP_4 Parte_3 pagina 2 di 16 previsti per iscritto nel contratto di apertura di c/c e nelle operazioni di anticipo su fatture e portafoglio commerciale e complessivamente superiori al tasso soglia previsto dai vari Decreti
Ministeriali emanati ai sensi dell'art.2 della L.07.03.1996 n.108 f) determinate in conseguenza le esatte risultanze contabili di ogni rapporto intrattenuto tra la e la CP_4 Parte_3 depurate da tutti gli addebiti illegittimi, e/o infondati;
g) all'occorrenza, nel caso di rigetto del capo delle conclusioni in via preliminare di cui al precedente punto I.1,, accertate la piena procedibilità nel merito di tutte le domande dei Fideiussori e la nullità, ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia
UE con sentenza 19.11.2015 in causa C-74/15, vincolante per il Giudice nazionale ai sensi dell'art.
267 T.F.U.E,. che ha deciso questione pregiudiziale comunitaria per la interpretazione della direttiva
CEE 05.04.1993 sulle clausole abusive degli artt. 33 lett. t) e 36, III co. Codice Consumo, delle clausole nn. 6 e 7 nei modelli standard delle fideiussioni rilasciate, la prima anche per violazione della normativa antitrust, in accoglimento delle eccezioni, e/o richieste, e/o deduzioni dianzi esposte,
REVOCARE e DICHIARARE irrito ed inefficace a qualsiasi effetto giuridico il decreto monitorio n.
1873/2011 Reg. Ing., emesso in data 12.12.2011 dal Giudice del Tribunale di Como ad istanza della allora . nei confronti dei Fideiussori Controparte_5
e e RIGETTARE ogni avversaria domanda ed eccezione Parte_1 Parte_2 riproposte nel giudizio di rinvio, in quanto infondate in fatto ed in diritto;
V) CONDANNARE la in persona del L.R.P.t., corrente in Modena, Via San Controparte_3
Carlo n. 8/a, C.F. ed iscrizione nel R.I. di Modena n. , quale incorporante della P.IVA_2 [...]
, con fusione e successione Controparte_4 universale in tutti i rapporti comprese le liti pendenti giusta atto di fusione in data 24.11.2022 a rogito del Notaio Dott. di Modena n. rep. 49963/15043, a rimborsare agli Opponenti le spese, ivi Persona_1 compreso il rimborso forfettario al 15% ed i compensi del doppio grado del giudizio di merito, del giudizio di cassazione e del presente giudizio, maggiorati di ogni somma dovuta e di I.V.A. e C.P.A. sull'immobile, come da note già dimesse agli atti e nota che sarà allegata alla memoria conclusiva.
In via istruttoria,
La Difesa degli Opponenti, all'occorrenza e senza accettazione alcuna dell'inversione dell'onere della prova e senza rinunzia all'esonero dalla prova per i fatti da considerarsi pacifici, per esplicita ammissione, o per difetto di specifica contestazione da parte della Controparte, ai sensi dell'art. 115, I co. c.p.c., impugnato qualsiasi contrario provvedimento, insiste per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per Testi e per interpello formale del L.R. della Banca:
5) “Vero che i Sig.ri e erano da tempo Clienti privati della Parte_1 Parte_2
(poi ed intrattenevano vari rapporti con la Filiale di Como”; Parte_4 CP_4
6) “Vero che furono convocati in Banca dai Funzionari che conoscevano personalmente per la sottoscrizione di non meglio precisati documenti bancari”;
7) “Vero che in tale occasione fu sottoposta ai Sig.ri e per la Parte_1 Parte_2 sottoscrizione la fidejussione di cui al doc. 26.09.2008 delle produzioni avversarie, che mi viene rammostrato e che confermo”;
8) “Vero che il Sig. agli inizi di marzo del 2010 e poi la con Persona_2 Parte_3 raccomandata a mano in data 18.03.2010, di cui al doc. n. 7, che mi viene rammostrato e che confermo, comunicarono al Direttore della Banca Dott. ed al Funzionario Rag. Persona_3
la necessità di presentare “un piano di risanamento generale ex art. 67, III co. Persona_4 lettera D) L.F.”; pagina 3 di 16 9) “Vero che nella medesima giornata i Sig.ri e vennero Parte_1 Parte_2 convocati presso gli Uffici della Banca per la necessità di firmare con urgenza non meglio precisati documenti bancari per UN;
Pt_3
10) “Vero che in tale data il Direttore Dott. ed il Funzionario Rag. Persona_3 [...]
sottoposero ai Sig.ri e la dichiarazione in data Persona_4 Parte_1 Parte_2
15.03.2010 e la estensione della fidejussione già rilasciata in data 26.03.2008 da Euro 600.000,00 ad
Euro 975.000,00, come risulta dai documenti delle produzioni avversarie, che mi vengono rammostrati
e che confermo”; 11) “Vero che in tale occasione i predetti Funzionari della fecero sottoscrivere al Sig. CP_4 Parte_1
una dichiarazione di conferma di ricevimento della lettera di estensione della fidejussione,
[...] senza rilasciarne copia”; 12) “Vero che la situazione personale ed i problemi del Sig. , per i quali aveva Parte_1 dovuto cessare ogni attività lavorativa, era nota al Direttore della Filiale di Como della;
Parte_4
13) “Vero che il Sig. di trasmise ai Funzionari della Banca, Persona_2 Parte_3 subito dopo il deposito, i bilanci degli esercizi 2008-2009-2010 e relative note integrative, di cui ai docc. sub. nn. 4-6, che mi vengono rammostrati e che confermo”;
14) “Vero che la alla data del 31.12.2009 aveva un indebitamento con il sistema Parte_3 bancario di complessivi Euro 3.197.924,00, come risulta dalla nota integrativa al bilancio chiuso al
31.12.2009 di cui al doc. n. 5 che mi viene rammostrato e che confermo”; 15) “Vero che il fatturato di diminuì da Euro 4.865.498 dell'esercizio 2008 ad Euro Parte_3
2.042.278 dell'esercizio 2009 e ad Euro 1.463.404 nell'esercizio 2010 e che la perdita di esercizio aumentò da Euro 321.767 ad Euro 1.956.896 dall'esercizio 2008 a quello 2009 e ad Euro 4.809.353 nell'esercizio 2010, come risulta dai bilanci societari depositati pe gli anni 2008, 2009 e 2010, con relative note integrative, di cui ai docc. nn. 4-6, che mi vengono rammostrati e che confermo”;
16) “Vero che agli inizi dell'anno 2010 il Sig. di presentò alle Persona_2 Parte_3
Banche, fa cui la un piano di ristrutturazione del debito e che in data 28.10.2010 la CP_4
Società fu messa in liquidazione”;
17) “Vero che le fatture dei Clienti esteri su cui la Banca aveva effettuato anticipi, e/o finanziamenti in
c/c ad a far data dal marzo 2009 e sino al dicembre 2010 ritornarono sistematicamente Parte_3 insolute, come risulta dai documenti da n. 1 a n.3, che mi vengono rammostrati e che confermo e che la
Banca concesse nuovi finanziamenti, come risulta dai docc. da n.1 a n.15 delle produzioni avversarie, che mi vengono rammostrate e che confermo”.
Per Controparte_1
“Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, e, se del caso, previa rimessione in termini, così giudicare:
dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello in riassunzione e, comunque, l'azione avversaria tutta, con conferma, in parte di rilievo, della prima sentenza d'appello o, comunque, di prime cure e, in ogni caso, del decreto ingiuntivo in allora opposto;
in ogni caso, condannare i sig.ri , al pagamento in Controparte_6 favore di dell'importo di Euro 764.158,32, oltre interessi come da domanda di cui al ricorso CP_1 monitorio e alla comparsa di costituzione, e comunque dell'importo ritenuto di giustizia.
pagina 4 di 16 Con vittoria delle spese di lite, anche del giudizio di legittimità.”
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.03.2012, i sig.ri e Parte_1 Parte_5
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1873/2011 emesso dal Tribunale di Como
e ottenuto da , con il quale sono stati ingiunti a pagare 764.158,32 euro, in forza di una CP_4
fideiussione omnibus sottoscritta il 26.09.2008 (il cui massimale è stata elevato con accordo datato
15.03.2010) e concessa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società Pt_3
con la poi acquisita da . In particolare, la fideiussione è
[...] Parte_4 CP_4
stata escussa in relazione alla mancata restituzione di euro 588.133,93 a titolo di mutuo2 e di euro
176.024,39 a titolo di affidamento in conto corrente3.
Gli opponenti hanno eccepito:
- la mancanza di prova in merito all'esistenza e all'importo dei crediti oggetto di ingiunzione;
- l'estinzione delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1956 c.c. per aver la banca fatto credito alla società garantita4 quando quest'ultima si trovava già in grave situazione di insolvenza;
- l'indebita capitalizzazione degli interessi in violazione della disciplina prevista nella delibera
CICR del febbraio 2000;
- la mancata approvazione per iscritto degli interessi convenzionali;
- l'applicazione di un tasso di interessi usurario;
- l'indebita applicazione di commissioni di massimo scoperto;
- l'incapacità naturale del sig. al momento della sottoscrizione del contratto. Parte_1
Si è costituita in giudizio contestando tutte le deduzioni avversarie e facendo valere la CP_4 clausola “a prima richiesta” (solve et repete) contenuta nelle fideiussioni, ritenendo, quindi, che in virtù della stessa, i fideiussori non potessero far valere alcuna eccezione nei confronti della creditrice.
Il Tribunale di Como ha istruito la causa tramite CT contabile e CT medico legale. Con la sentenza n. 1395 del 12.10.2015, il Tribunale di Como, preso atto delle risultanze delle predette perizie, ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
L'eccezione di incapacità del sig. è stata ritenuta infondata, in quanto il CT ha escluso, con Parte_1
convincente e logica motivazione, qualsiasi alterazione cognitiva del fideiussore al momento della sottoscrizione del contratto e pure nel giorno in cui è stato concordato l'aumento del massimale.
Il Tribunale ha accertato l'infondatezza anche dell'eccezione ex art. 1956 c.c., ritenendo che la Banca non potesse essere a conoscenza della reale situazione economica della società garantita, come emerso anche dalla relazione del CT. Inoltre, il primo giudice ha evidenziato che la sopravvenuta precarietà economica della debitrice principale era circostanza ben nota ai fideiussori5 e che, comunque, i sig.ri
– si erano impegnati contrattualmente a tenersi informati in merito alla solvibilità della Parte_1 Pt_2
società garantita.
Relativamente a tutte le altre eccezioni, tenuto conto degli esiti della CT esperita, il Tribunale ha ritenuto che gli opponenti non avessero dimostrato i fatti posti a fondamento delle svolte deduzioni;
il primo giudice invece non si è espresso in ordine alla clausola solve et repete invocata dalla CP_4
Su tali basi, il Tribunale di Como, con sentenza emessa in data 12 ottobre 2016, ha rigettato l'opposizione e condannato gli opponenti al pagamento delle spese legali, comprese quelle per le CT esperite.
Con atto di citazione notificato in data 5 dicembre 2016, i sig.ri hanno impugnato Parte_6
la predetta sentenza contestando le risultanze della CT e riproponendo le medesime doglianze avanzate in primo grado6. Inoltre, gli appellanti hanno eccepito la nullità della clausola solve et repete invocata dalla ex art. 33 c.2 lett. t)7 del D.Lgs n.2006 del 2005, attribuendosi, dunque, la qualità CP_4
di consumatori.
Si è costituita riproponendo la propria eccezione di inopponibilità delle contestazioni CP_4 avversarie per effetto della clausola “a prima richiesta” contenuta nei contratti per cui è causa e contestando, comunque, tutte le deduzioni avversarie in quanto infondate. In merito alla predetta eccezione, gli appellanti hanno dedotto l'inammissibilità della stessa, poiché avrebbe dovuto essere oggetto di appello incidentale in quanto implicitamente rigettata dal primo giudice.
La Corte d'Appello di Milano, con la sentenza n. 4180 del 2018, ha rigettato l'appello.
Preliminarmente, la Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata da CP_4 relativamente alla domanda di accertamento della nullità della clausola “solve et repete”, in
[...]
quanto il giudice di primo grado non si è espresso in alcun modo, nemmeno implicitamente, sulla validità di tale pattuizione, ritenendo la questione assorbita. Pertanto, il Collegio ha ritenuto sufficiente la mera riproposizione della questione.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto che i fideiussori non possano essere considerati consumatori, in quanto dagli atti causa è emerso che sig. hanno voluto sostenere, con la garanzia Parte_6 prestata, l'attività imprenditoriale del figlio, amministratore e socio della società garantita.
Pertanto, la clausola “a prima richiesta” contenuta nella fideiussione sottoscritta dagli appellanti è stata considerata valida e, di conseguenza, tutte le eccezioni avanzate dai fideiussori sono state considerate inopponibili alla CP_4
Successivamente, la Corte ha ritenuto di doversi, comunque, esprimere in merito alla domanda di annullamento della fideiussione rilasciata dal sig. , concludendo per la validità della stessa in Parte_1
virtù delle risultanze della CT medico legale esperita in primo grado.
Alla luce di quanto appena esposto, la Corte d'Appello di Milano ha confermato il decreto ingiuntivo, sebbene con motivazione diversa rispetto a quella fornita dal Tribunale.
I sig.ri hanno proposto ricorso in Cassazione affidandosi a 5 motivi. Parte_6
Con il primo motivo formulato, i ricorrenti hanno censurato la sentenza della Corte d'Appello laddove ha ritenuto sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione inerente alla clausola “solve et repete”, ribadendo la propria convinzione secondo la quale tale questione avrebbe dovuto necessariamente essere oggetto di appello incidentale.
Con il secondo motivo di ricorso, i fideiussori hanno contestato la statuizione della Corte d'Appello nella parte in cui ha escluso l'applicazione della disciplina del codice del consumo in maniera non conforme alla giurisprudenza della CGUE.
Con il terzo motivo di ricorso, i sig. hanno lamentato la mancata pronuncia in merito Parte_6
alle questioni di nullità sollevate con i propri scritti difensivi inerenti al debito principale.
pagina 7 di 16 Con il quarto motivo di ricorso, i fideiussori hanno dedotto la nullità della clausola “solve et repete” in quanto derivante da un'intesa anticoncorrenziale sanzionata dalla Banca d'Italia.
Con l'ultimo motivo formulato, i ricorrenti hanno censurato la sentenza di secondo grado laddove non ha tenuto conto delle capacità mentali del sig. in relazione allo specifico atto da compiere e Parte_1
nella parte in cui ha ritenuto non ammissibili le prove orali richieste.
, quale mandataria di , ha presentato controricorso Parte_7 CP_4
contestando le censure avversarie.
La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 12286 del 2024, ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo sulla scorta delle seguenti ragioni.
La Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo poiché il principio della ragione più liquida consente un'inversione dell'ordine logico delle questioni, dal quale si deve dedurre che il primo giudice non ha in alcun modo rigettato implicitamente l'eccezione avanza dalla ma semplicemente non CP_4
se ne è occupato;
pertanto, ha ritenuto ammissibile la mera riproposizione della questione in appello.
Il secondo motivo è stato ritenuto fondato. La Cassazione ha ricordato la pronuncia delle Sezioni Unite
n. 5868 del 2023 che ha statuito che i requisiti per l'applicazione della disciplina consumeristica, in materia di fideiussioni, devono essere valutati con esclusivo riferimento alla persona dei garanti, senza tenere in considerazione l'obbligazione principale.
Quanto al caso di specie, la Corte ha ritenuto che non sia stata fatta corretta applicazione di tale principio, avendo la Corte d'Appello affermato in maniera apodittica il coinvolgimento dei fideiussori nell'attività imprenditoriale della società amministrata dal figlio.
Il terzo motivo è stato considerato assorbito in virtù dell'accoglimento della precedente doglianza.
La quarta contestazione è stata dichiarata inammissibile in quanto sollevata per la prima volta davanti ai giudici di legittimità.
Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile in quanto attinente a valutazioni di merito escluse dal sindacato della Corte di cassazione.
Con atto di citazione in riassunzione notificato in data 08.07.2024, i sig.ri hanno Parte_8 riassunto il giudizio nei confronti di riproponendo i tre motivi d'appello, già svolti CP_7 nel precedente grado d'appello, motivi che saranno infra partitamente esaminati. 8 incorporante l'originaria creditrice . CP_4 CP_4 pagina 8 di 16 Si è costituita in giudizio quale cessionaria in blocco Controparte_8
di un portafoglio di crediti di , compreso quello oggetto del presente giudizio, CP_4
contestando tutto quanto dedotto dagli appellanti in riassunzione.
All'udienza del 5 marzo 2025 gli appellanti in riassunzione hanno contestato la costituzione di CP_1
denunciando la mancanza di legittimazione attiva della predetta società, che non avrebbe dimostrato l'intervenuta cessione del credito per cui è causa in proprio favore.
Nella medesima udienza la Corte ha dichiarato contumace e ha trattenuto la causa in CP_3
decisione, assegnando i termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Entrambe le parti hanno depositato gli scritti difensivi finali nel rispetto dei termini assegnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre trattare l'eccezione inerente alla mancanza di legittimazione attiva di CP_1
La Corte ritiene che tale eccezione sia infondata.
La giurisprudenza consolidata della Cassazione, a cui la presente sezione aderisce, ritiene sufficiente ai fini della dimostrazione della cessione di un credito, in caso di trasferimenti in blocco, la produzione in giudizio dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, purché esso sia redatto in maniera tale da consentire di individuare con certezza i crediti trasferiti.
La Suprema Corte, infatti, ha più volte precisato che “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. (Cfr. Cass n. 29973/2021).
Ebbene, nel caso di specie, è stato prodotto in giudizio l'avviso in Gazzetta ufficiale, che indica le caratteristiche specifiche dei crediti oggetto di cessione e ne consente una corretta individuazione.
Inoltre, è presente in atti anche una dichiarazione della società cedente che conferma l'avvenuta cessione. Si noti, a tal proposito, che, al contrario della cessione del contratto, il trasferimento del credito non genera alcun pericolo per il debitore;
pertanto, la dichiarazione della società cedente, unico soggetto che sarebbe interessato a dimostrare l'insussistenza della cessione, presenta un valore probatorio elevatissimo in ordine all'avvenuta cessione.
In virtù delle predette produzioni documentali, l'eccezione avanzata dai sig.ri deve Parte_8
dunque essere respinta.
pagina 9 di 16 Prima di affrontare i motivi di appello occorre chiarire, altresì, il perimetro della decisione della
Suprema Corte.
Sul punto, i fideiussori evidenziano che, per effetto del predetto provvedimento, non sussiste più alcun ostacolo alla valutazione delle contestazioni da essi svolte in merito al debito principale, in quanto deve considerarsi nulla ex art. 33 c. 2 lett. t) la clausola “solve et repete” invocata dalla Banca. afferma, invece, che l'ordinanza della Corte di cassazione non impedisce in alcun modo alla CP_1
Corte d'appello di escludere la natura di consumatori degli appellanti e, conseguentemente, di ritenere valida la clausola “solve et repete” contenuta nella fideiussione per cui è causa, in quanto i giudici di legittimità hanno solamente espresso la necessità di una motivazione meglio articolata.
Inoltre, la creditrice ritiene che la clausola in esame, anche qualora si ritengano consumatori i garanti, debba considerarsi, comunque, valida, poiché altrimenti si priverebbe di causa il negozio in esame, che, in quanto contratto autonomo di garanzia, trova in tale pattuizione un elemento fondamentale per la realizzazione dello scopo concreto delle parti.
La Corte osserva che i giudici di legittimità, con l'ordinanza in esame, hanno accolto il ricorso e rinviato la causa alla Corte d'appello per difetto di motivazione in merito alla natura di consumatori dei fideiussori, senza, tuttavia, accertare, trattandosi in effetti di aspetto attinente al merito della causa, se i sig. rientrassero o meno nell'ambito di applicazione soggettivo della disciplina Parte_8
consumeristica.
Nell'ordinanza di rimessione si legge, infatti, che l'errore della Corte d'appello è stato quello di considerare i fideiussori quali imprenditori soltanto perché genitori dell'amministratore della debitrice principale, senza svolgere ulteriori indagini più approfondite sul punto;
pertanto, non si può ritenere accertata con efficacia di giudicato la natura di consumatori dei fideiussori e la conseguente nullità della clausola “solve et repete”. Tale valutazione spetta quindi a questa Corte e appare logicamente preordinata a tutte le questioni avanzate dagli appellanti.
A tal proposito, la Corte di cassazione, nell'ordinanza di rimessione, ha richiamato il costante orientamento della CGUE per cui, ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica, in materia di fideiussioni, si deve guardare solamente all'attività svolta dal fideiussore e dello scopo da costui perseguito, senza tenere conto della natura dell'obbligazione principale.
Applicando tale principio al caso di specie, la Corte ritiene che i sig. non possano Parte_6
essere considerati imprenditori. Essi, infatti, non risultano né amministratori, né soci, della società
pagina 10 di 16 né, tanto meno, è stato allegato un loro interesse imprenditoriale rispetto all'andamento Parte_3
della predetta società.
E pertanto, in assenza di altri elementi che provino la compartecipazione dei sig.ri Parte_8
alla vita imprenditoriale della non è possibile affermare che essi abbiano agito come Parte_3 imprenditori, soltanto perchè genitori dell'amministratore della stessa.
In virtù di tali considerazioni, i fideiussori - nel caso di specie - devono essere considerati consumatori.
Chiarito quanto sopra, la Corte rileva che la clausola invocata dalla società creditrice rientra tra quelle di cui all'art. 33 c. 2 lett. t) del Codice del Consumo e, data l'assenza di prova contraria, deve essere considerata nulla in quanto vessatoria.
Sul punto risultano infondate le argomentazioni di relativamente alla natura del contratto in CP_1
esame. Occorre, infatti, rilevare che la stessa Banca nei propri atti difensivi si riferisce ai contratti per cui è causa come “fideiussioni” e chiama i sig.ri “fideiussori”. Parte_6
Inoltre, secondo giurisprudenza consolidata, per qualificare un negozio come contratto autonomo di garanzia è necessario che vi siano elementi ulteriori, rispetto alla semplice clausola “a prima richiesta”, idonei a escludere il vincolo di accessorietà tra l'obbligazione principale e quella di garanzia. Ebbene, nel caso di specie, non risulta – e nemmeno è richiamata dalla – né CP_4
l'espressione “senza eccezioni”, né altre indicazioni che inducano a ritenere assente il predetto vincolo.
In virtù di quanto appena esposto, il negozio in esame deve essere qualificato come semplice fideiussione e, pertanto, la nullità della clausola a prima richiesta non incide sullo stesso in maniera così incisiva da renderlo privo di causa, poiché, diversamente dai contratti autonomi di garanzia, le fideiussioni presuppongono proprio un rapporto di accessorietà tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia, rapporto che risulta accentuato dall'esclusione della clausola in commento.
Ne segue che la nullità di tale clausola a prima richiesta impone alla Corte di indagare il merito delle eccezioni avanzate dai fideiussori, che formano oggetto dei tre motivi d'appello proposti.
Con il primo motivo d'appello, i fideiussori censurano la sentenza di primo grado laddove ha escluso la loro liberazione ex art. 1956 c.c. e sostengono che non fosse loro dovere vigilare sulle condizioni economiche della debitrice principale e che, comunque, non potessero esserne a conoscenza.
A parere degli appellanti, infatti, tale dovere ricadrebbe sulla banca per effetto di molteplici norme del sistema in materia bancaria, in particolare dell'art. 5 D. Lgs. n. 385 del 1993 (che impone alle banche una sana e prudente gestione delle proprie attività) e dell'art. 10-bis della L. n. 386 del 1990 (che ha introdotto il
Centro di Allarme Interbancario, al quale le banche sono tenute a segnalare protesti e insoluti di titoli bancari e di credito).
pagina 11 di 16 In sintesi, gli appellanti ritengono che, prima di aumentare i finanziamenti in favore della debitrice principale, la Banca avrebbe dovuto monitorare le condizioni patrimoniali della società garantita, per poi comunicarle ai fideiussori al fine di ottenere il loro consenso informato all'aumento del credito, apparendo assolutamente inammissibile e irrilevante ogni forma di consenso tacito all'aumento dell'esposizione debitoria garantita.
Oltre alle precedenti considerazioni in diritto, i fideiussori evidenziano che, quanto meno a partire da metà del 2009, la Banca avrebbe potuto essere a conoscenza della situazione di insolvenza della società
in quanto emergente dal bilancio dell'anno 2008, disponibile tramite accesso agli atti Parte_3
dei pubblici registri.
Sul punto, afferma che: CP_1
- l'aumento del credito in favore della società è stato appositamente autorizzato Parte_3
dai fideiussori, i quali, infatti, hanno provveduto ad aumentare il massimale delle garanzie da loro stessi sottoscritte;
- come ricordato dal Tribunale, era contrattualmente previsto l'obbligo dei fideiussori di tenersi informati in merito alle condizioni economiche della società garantita;
- non vi è stato alcun peggioramento della situazione finanziaria della società dal Parte_3
momento in cui sono state firmate le fideiussioni per cui è causa.
La Corte ritiene che il motivo d'appello in esame, incentrato sulla liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c. sia infondato e ciò per un duplice ordine di motivi.
In primis, occorre rilevare che nel contratto di fideiussione, all'art.5, è previsto che “il fideiussore avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei rapporti di quest'ultimo con la Banca”. Tale onere appare evidentemente funzionale alla facoltà di recesso prevista dall'art. 4 del medesimo contratto. Pertanto, i fideiussori avrebbero potuto sempre informarsi sull'esposizione del debitore e recedere nel caso in cui essa fosse diventata eccessiva.
In secundis, in data 15.03.2010 – quindi successivamente alla metà del 2009, momento in cui a parere dei fideiussori si è manifestata l'insolvenza della debitrice principale – i fideiussori hanno aumentato il massimale della garanzia, portandolo da 600.000,00 a 975.000,00 euro;
circostanza da cui si deduce che essi erano a conoscenza della precarierà delle condizioni economiche della debitrice principale e che, nonostante ciò, avevano comunque deciso di estendere la garanzia
Il secondo e il terzo motivo d'appello richiedono una trattazione congiunta, poiché entrambi attengono alla prova del credito vantato da e alle condizioni contrattuali applicate allo stesso. CP_1
pagina 12 di 16 In particolare, con il secondo motivo d'appello, i fideiussori ritengono che la non abbia provato, CP_4
né in sede monitoria, né in fase di opposizione, il credito vantato e oggetto di decreto ingiuntivo.
Nel dettaglio, le contestazioni riguardano il c.d. finanziamento in conto corrente per anticipazione di fatture estere, riguardo al quale ha prodotto i conteggi certificati ex art. 50 TUB, documenti CP_4 ritenuti insufficienti dagli appellanti, in quanto inidonei a dimostrare l'effettiva erogazione in anticipo delle somme fatturate dalla società e non pagate dai clienti esteri. Parte_3
Con il terzo motivo d'appello, i fideiussori hanno mosso diverse contestazioni alla CT svolta in primo grado, distinguendole a seconda del credito azionato.
In relazione al credito azionato a titolo di anticipo su fatture estere, oltre a ribadire la mancanza di prova già richiamata nel precedente motivo d'appello, i fideiussori affermano che il giudice di primo grado non ha in alcun modo tenuto conto che dalla CT emerge la totale mancanza di prova di tre delle anticipazioni9 fatte valere dalla creditrice.
Gli appellanti evidenziano, inoltre, la non corrispondenza tra l'importo totale degli anticipi calcolato dal CT e quello indicato nella comparsa conclusionale di primo grado della circostanza da cui CP_4 deducono l'inaffidabilità della consulenza svolta.
I sig. lamentano, poi, la mancata espunzione dal saldo definitivo del conto corrente Parte_6
degli interessi anatocistici applicati in violazione della delibera CICR del febbraio 2000 e delle commissioni di massimo scoperto previste in maniera non conforme ai limiti di legge10.
Infine, gli appellanti affermano che il CT ha omesso di valutare il superamento del tasso-soglia di cui all'art. 1815 c.c..
Relativamente, invece, al credito azionato dalla a titolo di restituzione del finanziamento CP_4
erogato, i sig. hanno evidenziato che: Parte_6
- il codice del finanziamento indicato nella comunicazione ai fideiussori del 15 marzo 2010 di
è diverso da quello delle fideiussioni originali, da ciò dovendosi dedurre Parte_3
l'inopponibilità di tale comunicazione ai fideiussori:
- la banca non ha prodotto in giudizio alcuna lettera di decadenza dal beneficio del termine per la restituzione del finanziamento, né il dettaglio delle rate insolute;
- il calcolo effettuato dal CT è errato, perché egli ha fatto riferimento a un nuovo ammortamento non concordato tra le parti e non opponibile ai fideiussori.
In merito alla prova del credito, la società appellata evidenzia, invece, che, come confermato dalla CT svolta in primo grado, la pretesa azionata in giudizio risulta provata documentalmente sin dal giudizio monitorio e che, al contrario, sono le eccezioni svolte dai sig.ri – ad essere generiche e Parte_1 Pt_2
non provate.
Infine, la società appellata richiama tutte le difese già svolte nel precedente giudizio d'appello e intese a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese.
I motivi d'appello in esame risultano parzialmente fondati.
Occorre svolgere due distinti ragionamenti, uno in merito al c.d. finanziamento estero e un altro riguardante il finanziamento iniziale del 2003.
Per rispondere alle doglianze relativa al finanziamento estero, in primo grado è stata disposta CT contabile. Il consulente, in modo diligente e preciso, ha preliminarmente indicato la documentazione presente in atti e, fatta eccezioni per i documenti di cui si dirà, ha ritenuto provata l'esistenza del contratto e l'effettiva erogazione degli anticipi fatti valere da confutando, così, le eccezioni CP_1
svolte dai fideiussori.
Le uniche carenze probatorie riscontrate dal CT attengono alle anticipazioni di cui ai documenti n. 17
e 18. La Corte ritiene fondate sul punto le perplessità del consulente, poiché tali documenti non presentano elementi sufficienti per essere ricondotti al rapporto finanziario in oggetto. In particolare, rispetto agli altri documenti prodotti, manca l'intestazione, ossia l'unica parte del documento in cui vengono nominate la banca erogante il finanziamento e la società destinataria dello stesso.
Pertanto, la Corte aderisce al secondo conteggio effettuato sul punto dal CT dott. , che, sottratti Per_5
gli importi di cui ai precedenti documenti, quantifica la somma provata e dovuta a titolo di finanziamento estero in euro 126.885,95 invece, che in euro 176.024,39.
La Corte rileva, poi, l'infondatezza di tutte le ulteriori doglianze relative a interessi anatocistici, interessi ultralegali, alla valuta degli addebiti e ad eventuali commissioni di massimo scoperte non dovute, in quanto il CT ha escluso l'esistenza di tali addebiti. Del resto, le doglianze sul punto sono estremamente generiche, non essendo indicato né il quantum indebitamente richiesto dalla creditrice, né le date di tali addebiti, né tanto meno le clausole contrattuali che prevedevano tali condizioni.
In relazione, poi, al finanziamento stipulato nel 2003, la banca ha prodotto il contratto iniziale e molteplici documenti indicanti le rate previste, quelle pagate e quelle rimaste insolute, dimostrando, dunque, il titolo sulla base del quale ha agito in giudizio.
pagina 14 di 16 Al contrario, tutte le contestazioni degli appellanti sulla documentazione in esame risultano generiche e non rilevanti, non essendo possibile comprendere in che modo le circostanze evidenziate possano incidere sulla pretesa azionata in giudizio. Inoltre, giova evidenziare che la CT svolta in primo grado
è riuscita a ricostruire, grazie anche alla collaborazione dei consulenti di parte, i rapporti di dare-avere tra le parti senza riscontrare documenti la cui capacità probatoria risulti dubbia.
Per tutte le ragioni esposte, la Corte d'Appello di Milano accoglie parzialmente l'appello, annulla il decreto ingiuntivo e condanna i sig.ri – al pagamento di euro 715.019,88 in favore di Parte_1 Pt_2
oltre ad interessi come pattuiti nei contratti, dalla mora Controparte_1
al saldo. Tale somma, in adesione ai calcoli svolti dal CT dott. , è determinata sulla base di Per_5
tutte le allegazioni della creditrice, meno quelle rimaste non dimostrate per le carenze già esposte in precedenza in relazione ai documenti nn. 17 e 18.
Quanto spese del giudizio, facendosi piena applicazione dei princìpi di soccombenza, globalità e causalità, il Collegio ritiene opportuno disporre una parziale compensazione delle spese processuali di tutti i gradi del giudizio, nella misura del 10%, con condanna dei sig.ri al pagamento Parte_8 del residuo 90%. La Corte liquida per l'intero tali spese, applicando i valori medi e tenuto conto del decisum (€ 715.019,88), come segue:
(i) per il primo grado, in complessivi € 29.193,00 (di cui € 4.607,00 per la fase di studio;
€ 3.039,00 per la fase introduttiva;
€ 13.534,00 per la fase di trattazione ed € 8.013,00 per la fase decisionale); (ii) per l'appello, in complessivi € 18.511,00 (€ 5.706,00 per la fase di studio;
€ 3.318,00 per la fase introduttiva, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta, ed € 9.487,00 per la fase decisionale); (iii) per il giudizio di Cassazione, in complessivi € 14.005,00 (€ 6.449,00 per la fase di studio;
€ 4.238,00 per la fase introduttiva;
ed € 3.318,00 per la fase decisionale);
(iv) per l'odierno giudizio di rinvio, in complessivi € 18.511,00 (€ 5.706,00 per la fase di studio;
€
3.318,00 per la fase introduttiva, nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta, ed € 9.487,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali (15%) e oneri di legge (i.v.a. e c.p.a.), se e in quanto dovuti. Parimenti è a dirsi con riguardo alle spese inerenti alla CT contabile svolta in primo grado, nella misura già liquidata dal primo giudice, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del
CT. Restano, invece, interamente a carico dei sig.ri le spese inerenti alle CT Parte_6
medico-legale, in quanto essi risultano sul punto interamente soccombenti.
P.Q.M.
pagina 15 di 16 La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in sede di rinvio ex art. 392
c.p.c., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Como n. 1395 in data 12.10.2015, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto e, per l'effetto
2. annulla il decreto ingiuntivo n. 1873/2011 emesso dal Tribunale di Como;
3. condanna e , in solido tra loro, al pagamento di euro Parte_1 Parte_2
715.019,88 in favore di oltre interessi Controparte_1
convenzionali dalla mora al saldo;
4. compensa tra le parti, nella misura del 10%, le spese di lite per tutti i gradi di giudizio e condanna e al pagamento del residuo 90%; spese che, Parte_1 Parte_2 per l'intero, liquida: per il primo grado, in complessivi € 29.193,00; (ii) per l'appello, in complessivi € 18.511; (iii) per il giudizio di Cassazione, in complessivi € 14.005,00; (iv) per l'odierno giudizio di rinvio, in complessivi € 18.511,00; il tutto oltre spese generali (15%) e oneri di legge, i.v.a. e c.p.a., se e in quanto dovuti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025
Il presidente est.
Domenico Bonaretti
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Coniugi e genitori del sig. , amministratore della società Persona_2 Parte_3 2 Mutuo stipulato nel 2003 dall'amministratore unico della società sig. , figlio dei Parte_3 Persona_2 fideiussori. 3 Con il termine “affidamento in conto corrente” o “affidamento estero”, le parti indicano l'accordo, stipulato in data 15.03.2010, in cui era previsto, fino al limite massimo di 337.716,11 euro, che la anticipasse il pagamento di CP_4 fatture emesse dalla società nei confronti di clienti esteri e rimaste da questi ultimi insolute. Il rendiconto di Parte_3 tale rapporto avveniva con un meccanismo analogo a quello degli ordinari conti corrente. 4 Gli opponenti fanno riferimento alla conclusione del c.d. finanziamento estero del 2010. pagina 5 di 16 5 Tale conoscenza viene dedotta dalla seguente circostanza: in data 15.03.2010 i fideiussori hanno chiesto alla società un piano di rientro rispetto all'esposizione debitoria. Parte_3 6 I motivi di appello sono gli stessi esposti nel presente grado di giudizio – fatta eccezioni per quelli inerenti all'annullamento della fideiussione in quanto la questione è passata in giudicato – e che si esporranno meglio in seguito. 7 Tale norma prevede la nullità di tutte le clausole che hanno l'effetto di “sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”. pagina 6 di 16 9 In merito a due fatture anticipate gli appellanti in riassunzione evidenziano che lo stesso CT ne aveva escluso la prova;
in merito, poi, ad una ulteriore anticipazione, richiamata dal doc.20 del fascicolo di primo grado di controparte, i fideiussori affermano che, sebbene il CT non abbia riscontrato la mancanza di prova, se ne deve, comunque, rilevare la totale mancanza. 10 In particolare, i fideiussori lamentano che il contratto: 1) non prevedeva la maturazione della CMS solo dopo 30 giorni consecutivi di superamento del fido;
2) prevedeva una CMS di importo fisso, svincolata rispetto all'effettivo superamento del fido e al numero di giorni di superamento dello stesso;
3) non prevedeva la limitazione della commissione entro lo 0,5% dell'importo dell'affidamento per trimestre. pagina 13 di 16