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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/12/2025, n. 5840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5840 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 6247 2022
TRIBUNALE DI BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di RE, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Andrea Tinelli Presidente Dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore Dott. Francesco Rinaldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6247/2022 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
, nata in [...] il [...], residente in [...], C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Calì C.F._1
RICORRENTE
contro nato in [...] il [...], C.F. , difeso e CP_1 C.F._2 rappresentato dall' avv. Luca Zuppelli
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per parte ricorrente: Voglia il Tribunale adito autorizzare la separazione personale giudiziale dei signori e alle seguenti CONDIZIONI 1) vita separata con Parte_1 CP_1 l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2) Avuto riguardo al benessere materiale e spirituale dei figli minori, previa ogni debita declaratoria ed accertamento in punto di idoneità genitoriale delle parti, disporre la modalità di affidamento dei figli (nato Persona_1 il 15.04.2012) e (nato il [...]) che verranno Persona_2 ritenute confacenti agli interessi degli stessi, nulla opponendo la ricorrente all'affidamento condiviso dei minori (con collocamento e residenza presso di sé), manifestata in ogni caso la disponibilità della signora ad esercitare i poteri ed i doveri derivanti dalla forma di Pt_1 affidamento di cui all'art. 337quater c.c. –affidamento c.d. super-esclusivo con residenza abituale e collocamento prevalente – sicché alla signora possa attribuirsi Parte_1 l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori, il tutto in linea con le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di quest'ultimi, adottando decisioni da assumere anche senza il consenso dell'altro genitore. Qualora emergesse come soluzione ottimale per i minori coinvolti la modalità dell'affidamento condiviso, disporre l'affidamento condiviso dei figli (nato il Persona_1 15.04.2012) e (nato il [...]) in capo ad entrambi Persona_2 i genitori, con collocamento e residenza presso la madre e possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé in giorni ed orari che questo Ill.mo Tribunale vorrà individuare;
3) Assegnazione della casa familiare sita in Gardone Val Trompia (Bs), Via Padile n.3, comprensiva di tutti i mobili, arredi e suppellettili ivi contenuti, in favore della signora;
4) Tenuto conto delle rispettive situazioni reddituali delle parti, il signor Parte_1 provvederà a versare alla signora , a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario dei figli minori, la somma mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio) ovverosia la diversa somma che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia, somma in ogni caso da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi il giorno 10(dieci) di ogni mese, il tutto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei minori;
5) Liquidazione al 100% del c.d. Assegno Unico in capo alla signora , che potrà Parte_1 pertanto inoltrare all'Ente competente idonea richiesta in tal senso, in deroga alla regola generale della distribuzione al 50% dell'Assegno Unico cad. ai genitori, anche in caso di separazione;
6) Il pagamento diretto da parte del datore di lavoro del signor
[...] (C.F. , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Tolmezzo n. 15, PEC:
della somma portata al precedente punto 4) in favore della signora Email_1 ; 7) Il signor provvederà a contribuire al pagamento delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie relative ai figli e nella percentuale che la S.V. Per_1 Persona_2 Ill.ma riterrà di giustizia, spese straordinarie così come indicate nel Protocollo del locale Tribunale;
8) Nulla disporsi in favore della signora a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento, cui Ella espressamente rinuncia
per parte resistente: “pronunciare la separazione personale dei coniugi con l'obbligo del CP_ mutuo rispetto;
- disporre affido condiviso dei figli minori;
- Il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra a titolo di mantenimento della prole nata dal matrimonio con la sig.ra Pt_1
, ossia i minori e , la somma di € 150,00 per ciascun Parte_1 Per_3 Persona_4 figlio (complessivamente euro trecento/00) con rivalutazione annuale Istat da versare entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese di cui al protocollo Tribunale di RE - reciproco consenso all'espatrio ed alla possibilità che i minori possano trascorrere le vacanze estive con il papà (tre / quattro settimane) in Senegal mentre le vacanze natalizie e pasquali saranno alternativamente trascorse secondo accordi presso il papà e la mamma, come già disposto con ordinanza 29/3/23 dott.ssa Teti”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 31/05/2022 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 in DY (Senegal) il 16.11.2009 con registrato in in data 10.5.2022, CP_1 CP_2 unione dalla quale nascevano due figli, ancora minorenni: , nato in [...] il Persona_1
15.04.2012 e nato in [...] il [...]. Persona_2
Ella, dedotta l'intollerabilità della convivenza a causa dell'incompatibilità caratteriale e della conflittualità tra le parti, chiedeva: la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso della prole, un contributo al mantenimento per i minori di € 400 per ciascun figlio, tenendo conto che del nucleo familiare fa parte anche il nipote del coniuge, , nato in Persona_5
Senegal il 28.02.2001, capace di contribuire economicamente, la ripartizione delle spese straordinarie ritenuta di giustizia, la liquidazione al 100% del c.d. Assegno Unico in capo alla signora il versamento diretto da parte del datore di lavoro società Fonderie Parte_1
DO LI S.p.A. (P.IVA e C.F. – ) del mantenimento dovuto P.IVA_2 P.IVA_3 per i figli minorenni.
Ritualmente costituitosi in giudizio, attribuiva all'incompatibilità caratteriale e CP_1 ad una presunta relazione extraconiugale della moglie l'origine della crisi coniugale e rappresentava di aver contratto un secondo matrimonio (poligamico) in Senegal, e di dover quindi mantenere un'altra moglie e due figli. Riteneva pertanto insostenibili le richieste economiche della ricorrente, reputando al contrario sostenibile e congruo un mantenimento nella minor misura di € 300 (€ 150 per ciascun figlio).
Egli chiedeva altresì che le spese straordinarie venissero ripartite al 50%, che venisse dato il consenso all'espatrio al fine di trascorrere con i figli, per la durata di tre-quattro settimane, le vacanze estive in Senegal.
Con ordinanza del 29.3.2023 il Presidente delegato, dopo aver formulato una proposta conciliativa che non trovava il favore di entrambe le parti, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
affida la prole in via condivisa ad entrambi i genitori, collocandola in via prevalente presso la madre;
assegna la casa coniugale alla moglie;
stabilisce che il padre potrà vedere i figli a weekend alternati, dall'uscita della scuola fino alla domenica sera alle ore 10,00 e un giorno infrasettimanale con pernottamento, nonché quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, sette giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno, tre giorni durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; stabilisce che è tenuto a CP_1 corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento per i figli, la somma mensile di € 500 (€ 250 a figlio) da versare al coniuge entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di aprile
2023, importo rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di RE;
dichiara inammissibile la domanda di assegnazione integrale dell'assegno unico spettante per i minori;
rigetta la domanda ex art. 156 comma 6 c.c..
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc la causa transitava in fase decisionale senza istruttoria, ritenuta superflua.
All'udienza a trattazione scritta del 12.2.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Sulla pronuncia di divorzio in Senegal.
In data 17.2.2024 depositava una sentenza del 20.12.2023 del Tribunale CP_1
d'Istanza di RB (Senegal) che pronunciava il divorzio tra quest'ultimo e Parte_1
e successivamente, in data 8.4.2023, un'istanza presentata all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Gardone Valtrompia, con cui chiedeva la trascrizione sia della sentenza di matrimonio sia della sentenza di divorzio pronunciata in data 20.12.2023.
Il resistente, tuttavia, insisteva nelle conclusioni e nella comparsa conclusionale per la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, si rammenta la disciplina dettata dall'art. 64 della L. 218/1993, a mente del quale “La sentenza straniera è riconosciuta in senza CP_2 che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge: d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”.
Nel caso di specie, il Collegio reputa insussistenti i requisiti minimi di compatibilità della sentenza ai principi dell'ordinamento interno. Più nel dettaglio, l'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui essa è pronunciata “in contraddittorio con il richiedente e in contumacia con l'imputata”, offre poche garanzie circa il rispetto delle regole del contraddittorio che, come riportato nell'articolo 64 della L. 218/1993, deve essere rispettate, pur se declinate secondo l'ordinamento dello Stato in cui il provvedimento giudiziario è stato emesso.
Era onere del resistente fornire elementi atti a dimostrare che le regole di diritto interno dello
Stato del Senegal siano state rispettate e che la contumacia della ricorrente è stata dichiarata in conformità ad esse. Ma niente di ciò è stato allegato. Di conseguenza, non possono ritenersi integrati gli estremi di legge per il riconoscimento della sentenza straniera in . Né la CP_2
(richiesta di) trascrizione di questa presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza sopperisce a tale mancanza.
Ad ogni buon conto, non può trascurarsi che il resistente, nonostante l'allegazione documentale in questione, non abbia richiesto l'inammissibilità della domanda di separazione per intervenuto divorzio, ma abbia invece insistito perché il Tribunale pronunciasse la separazione tra i coniugi.
Concludendo, nulla osta alla pronuncia di separazione.
Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate (quantomeno) dall'anno 2022, ed entrambe sono concordi nel ritenere venuta meno ogni affezione coniugale, anche in considerazione della conflittualità che ha continuato a caratterizzare i loro rapporti pur dopo la cessazione della convivenza matrimoniale nella gestione delle questioni economiche e di cura dei figli.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata da entrambi i coniugi in tutte le difese.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
Sulla domanda di affidamento dei figli
La ricorrente chiedeva che il Tribunale decidesse sull'affidamento, precisando che ella si rendeva disponibile anche ad un affido in forma c.d. super esclusiva, ovverosia con la previsione che le decisioni, anche le più importanti in materia di salute, istruzione e residenza, vengano assunte dalla stessa. Ella, infatti, sottolineava l'assenza di comunicazione e l'elevata conflittualità tra i genitori, quali elementi ostacolanti un esercizio congiunto della genitorialità. CP_ Ciò premesso, sebbene non possa trascurarsi la circostanza che il non abbia ottemperato spontaneamente alla liberazione della casa coniugale, assegnata al coniuge, né al pagamento del contributo al mantenimento - costringendo la ricorrente ad agire in via esecutiva in entrambi i casi- si reputa più corrispondente agli interessi dei minori, l'affidamento in forma condivisa. Infatti, in difetto di accertata, anzi, neppur paventata, inidoneità genitoriale del si deve dare CP_1 applicazione alla regola generale dell'affidamento condiviso, giacché quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Dalle allegazioni e dai documenti del processo, non è emerso che il abbia mai posto in CP_1 essere comportamenti contrari agli interessi dei minori.
Deve quindi essere stabilito l'affido in forma condivisa dei minori ad entrambi i genitori.
Assegnazione della casa coniugale e collocamento dei minori
Permangono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e per la conferma del collocamento prevalente dei minori presso di questa. Alcuna allegazione, deduzione o contestazione è stata mossa nel corso del procedimento dopo l'ordinanza presidenziale che provvedeva nel senso anzidetto, assegnando la casa coniugale alla ricorrente e prevedendo, oltre al collocamento dei minori presso la madre in via prevalente, un regime di visita che pare essere stato rispettato, o comunque non messo successivamente in discussione dalle parti.
L'unica richiesta del resistente, che esulava dalla regolamentazione standard delle visite padre-figli,
è quella di poter trascorrere 3-4 settimane durante il periodo estivo insieme ai figli, per poterli portare con sé nel paese di origine. Su tale domanda, a ben vedere, la ricorrente nulla osservava.
Si ritiene che, nel rispetto del principio di bigenitorialità, sia preferibile che le vacanze estive siano equamente distribuite, in modo tale che i genitori possano trascorrere con i figli lo stesso tempo.
Ragion per cui la richiesta del resistente non può trovare accoglimento, se non parzialmente: egli potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, insieme ai minori durante il periodo estivo. Tanto sarà consentito anche alla ricorrente.
Sulla domanda di mantenimento a favore dei figli
La ricorrente chiedeva che il coniuge versasse € 800 (€ 400 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento. A sostegno di tale richiesta, nella comparsa conclusionale deduceva che il
[...] presta attività lavorativa come operaio metalmeccanico con contratto a tempo CP_1 indeterminato presso la società Fonderie DO LI S.p.A. (P.IVA e C.F. – P.IVA_2
), con sede legale in Villa Carcina (Bs), in via Italia n. 70/72, percependo un reddito P.IVA_3 medio mensile pari ad oltre € 1.900,00.
Tuttavia, di tale impiego non v'è traccia documentale. Al contrario, è documentata la circostanza che costui fosse alle dipendenze, sempre con contratto a tempo indeterminato, della società
[...]
la quale, in qualità di terzo pignorato, rendeva la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., CP_2 dichiarando che il è assunto presso detta società con contratto indeterminato dietro CP_1 corrispettivo retributivo di € 1.955 lordi mensili. Peraltro, è stato lo stesso resistente a dichiarare all'udienza del 21.12.2022 di percepire una retribuzione di €1.500- 1.600 mensili, talvolta di €
2.000 in caso di straordinari.
Se ne deduce che lo stipendio medio del si aggira intorno ai € 1.800 mensili. CP_1
Il resistente, dal canto suo, insisteva perché venisse riconosciuto un mantenimento di € 300 totali e fondava la sua richiesta sulla circostanza che grava su costui anche l'onere economico di altri tre figli (di cui uno nato nell'ottobre del 2024), avuti da un diverso matrimonio.
Riguardo ai matrimoni del non può non rilevarsi la “confusione” insita nelle sue CP_1 deduzioni e l'incompletezza della documentazione che dovrebbe comprovare che egli si è unito in matrimonio altre due volte. Nella comparsa di costituzione, il resistente infatti riferiva di aver contratto un solo altro matrimonio nel 2021 con tale , unione dalla quale erano nati Persona_6 due figli ( e entrambi minorenni;
all'udienza del 21.12.2022, invece, il Parte_2 CP_3 resistente, presente personalmente, rappresentava di essersi unito in matrimonio anche nel 1990 e di aver avuto, nell'ambito di tale unione, altri due figli, circostanza del tutto contestata dalla parte avversaria.
Orbene, analizzando la documentazione agli atti, emerge con certezza che il abbia altri CP_1 tre figli, ovverosia quelli concepiti in costanza di matrimonio con la signora (il Persona_6 terzo nasceva nell'ottobre del 2024), oltre a e nati Persona_1 Persona_2 dal matrimonio con l'odierna ricorrente. Non è stata raggiunta la prova, invece, della sussistenza di altri due figli, né di un matrimonio contratto nel 1990.
Concludendo, per la corretta quantificazione del contributo al mantenimento, la presenza di altri tre figli, che a quanto consta vivono in Senegal insieme alla madre, deve essere tenuta in considerazione, sebbene non si abbia contezza del contributo al mantenimento che il resistente effettivamente versa in loro favore, non essendo stata fornita alcuna prova al riguardo.
Per quanto riguarda la resistente, ella sembrerebbe ancora impiegata part-time a tempo indeterminato come operaia di 2° livello presso la LANCAR S.R.L. (C.F./P.IVA ), P.IVA_4 con sede legale in Milano (Mi), Via Giotto n. 36, occupazione lavorativa dalla quale percepisce circa € 600,00 mensili.
Tuttavia, dalla domanda di revoca del beneficio del gratuito patrocinio depositata dal legale della ricorrente si desume che la condizione economica di costei sia variata in meglio, sebbene non venga specificato in quale misura.
Altro elemento che incide sulla quantificazione del contributo al mantenimento è il tempo di collocamento dei minori presso i genitori. Nel caso di specie, i minori sono stati collocati in via prevalente dalla madre (il padre potrà vedere i figli a weekend alternati, dall'uscita della scuola fino alla domenica sera alle ore 10,00 e un giorno infrasettimanale con pernottamento).
In tema di contributo al mantenimento, si osserva che ciascun genitore ha il diritto-dovere, costituzionalmente sancito ( art. 30 Cost.), di mantenere i figli, oltre che di istruirli ed educarli. Per il loro mantenimento, la norma primaria di riferimento ( art. 316 bis c.c.) stabilisce che l'adempimento degli obblighi dei genitori nei confronti dei figli è in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo. In costanza di unione tra i genitori, il mantenimento dei figli non è sottoposto a regole stringenti bensì rimesso alle possibilità economiche dei genitori. In caso di separazione, il giudice realizza il principio di proporzionalità ( art. 337 ter c.4 c.c.) stabilendo il pagamento di un assegno periodico che rappresenta la modalità principale di adempiere gli obblighi economici connessi alla cura, all'istruzione ed educazione dei figli da parte del genitore non convivente.
L'art. 337 ter c.4 c.c. indica i parametri di cui tenere conto nella determinazione dell'ammontare del contributo economico per la prole: le attuali esigenze di vita del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Orbene, la disparità reddituale è indubbia, specie se si considera che il resistente non ha allegato di dover sostenere spese abitative, a differenza della ricorrente, la quale, rientrata nel possesso dell'abitazione coniugale, deve sostenerne il relativo canone, pari ad € 310 mensili (circostanza non documentata, ma non contestata da parte resistente).
Pertanto, tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso i genitori, delle rispettive condizioni reddituali, delle spese che gravano su costoro (il canone di locazione per la ricorrente e il mantenimento di altri tre figli per il resistente), si reputa congruo stabilire un mantenimento di €
600 (€ 300 per ciascun figlio) a carico del . CP_1 Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.. Nel caso di specie, si registra una parziale soccombenza del resistente che giustifica la condanna di questi al pagamento per
¼ delle spese di lite e la compensazione parziale tra le parti per ¾.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
stabilisce che il padre potrà vedere i figli a weekend alternati, dall'uscita della scuola fino alla domenica sera alle ore 21:00 e un giorno infrasettimanale con pernottamento, nonché quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, sette giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno, tre giorni durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; condanna a pagare a un contributo a titolo di mantenimento dei figli CP_1 Parte_1 pari a € 600 mensili (€300 per ciascun figlio), con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, a partire da gennaio 2026 (somma rivalutabile secondo gli indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di RE;
liquida le spese di lite in € 6.713,00, oltre il 15 % di spese generali, I.v.a. e C.p.a., ponendole a carico di per ¼ e compensandole tra le parti per 3/4; CP_1
Così deciso a RE nella camera di consiglio del 22.12.2025
Il Giudice estensore Costanza Teti
Il Presidente Andrea Tinelli
TRIBUNALE DI BRESCIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di RE, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Andrea Tinelli Presidente Dott.ssa Costanza Teti Giudice relatore Dott. Francesco Rinaldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6247/2022 R.G., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
, nata in [...] il [...], residente in [...], C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Stefania Calì C.F._1
RICORRENTE
contro nato in [...] il [...], C.F. , difeso e CP_1 C.F._2 rappresentato dall' avv. Luca Zuppelli
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per parte ricorrente: Voglia il Tribunale adito autorizzare la separazione personale giudiziale dei signori e alle seguenti CONDIZIONI 1) vita separata con Parte_1 CP_1 l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2) Avuto riguardo al benessere materiale e spirituale dei figli minori, previa ogni debita declaratoria ed accertamento in punto di idoneità genitoriale delle parti, disporre la modalità di affidamento dei figli (nato Persona_1 il 15.04.2012) e (nato il [...]) che verranno Persona_2 ritenute confacenti agli interessi degli stessi, nulla opponendo la ricorrente all'affidamento condiviso dei minori (con collocamento e residenza presso di sé), manifestata in ogni caso la disponibilità della signora ad esercitare i poteri ed i doveri derivanti dalla forma di Pt_1 affidamento di cui all'art. 337quater c.c. –affidamento c.d. super-esclusivo con residenza abituale e collocamento prevalente – sicché alla signora possa attribuirsi Parte_1 l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori, il tutto in linea con le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni di quest'ultimi, adottando decisioni da assumere anche senza il consenso dell'altro genitore. Qualora emergesse come soluzione ottimale per i minori coinvolti la modalità dell'affidamento condiviso, disporre l'affidamento condiviso dei figli (nato il Persona_1 15.04.2012) e (nato il [...]) in capo ad entrambi Persona_2 i genitori, con collocamento e residenza presso la madre e possibilità per il padre di vederli e tenerli con sé in giorni ed orari che questo Ill.mo Tribunale vorrà individuare;
3) Assegnazione della casa familiare sita in Gardone Val Trompia (Bs), Via Padile n.3, comprensiva di tutti i mobili, arredi e suppellettili ivi contenuti, in favore della signora;
4) Tenuto conto delle rispettive situazioni reddituali delle parti, il signor Parte_1 provvederà a versare alla signora , a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento ordinario dei figli minori, la somma mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio) ovverosia la diversa somma che la S.V. Ill.ma riterrà di giustizia, somma in ogni caso da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi il giorno 10(dieci) di ogni mese, il tutto fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei minori;
5) Liquidazione al 100% del c.d. Assegno Unico in capo alla signora , che potrà Parte_1 pertanto inoltrare all'Ente competente idonea richiesta in tal senso, in deroga alla regola generale della distribuzione al 50% dell'Assegno Unico cad. ai genitori, anche in caso di separazione;
6) Il pagamento diretto da parte del datore di lavoro del signor
[...] (C.F. , in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, Via Tolmezzo n. 15, PEC:
della somma portata al precedente punto 4) in favore della signora Email_1 ; 7) Il signor provvederà a contribuire al pagamento delle spese Parte_1 CP_1 straordinarie relative ai figli e nella percentuale che la S.V. Per_1 Persona_2 Ill.ma riterrà di giustizia, spese straordinarie così come indicate nel Protocollo del locale Tribunale;
8) Nulla disporsi in favore della signora a titolo di assegno di Parte_1 mantenimento, cui Ella espressamente rinuncia
per parte resistente: “pronunciare la separazione personale dei coniugi con l'obbligo del CP_ mutuo rispetto;
- disporre affido condiviso dei figli minori;
- Il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra a titolo di mantenimento della prole nata dal matrimonio con la sig.ra Pt_1
, ossia i minori e , la somma di € 150,00 per ciascun Parte_1 Per_3 Persona_4 figlio (complessivamente euro trecento/00) con rivalutazione annuale Istat da versare entro il giorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese di cui al protocollo Tribunale di RE - reciproco consenso all'espatrio ed alla possibilità che i minori possano trascorrere le vacanze estive con il papà (tre / quattro settimane) in Senegal mentre le vacanze natalizie e pasquali saranno alternativamente trascorse secondo accordi presso il papà e la mamma, come già disposto con ordinanza 29/3/23 dott.ssa Teti”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 31/05/2022 deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1 in DY (Senegal) il 16.11.2009 con registrato in in data 10.5.2022, CP_1 CP_2 unione dalla quale nascevano due figli, ancora minorenni: , nato in [...] il Persona_1
15.04.2012 e nato in [...] il [...]. Persona_2
Ella, dedotta l'intollerabilità della convivenza a causa dell'incompatibilità caratteriale e della conflittualità tra le parti, chiedeva: la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso della prole, un contributo al mantenimento per i minori di € 400 per ciascun figlio, tenendo conto che del nucleo familiare fa parte anche il nipote del coniuge, , nato in Persona_5
Senegal il 28.02.2001, capace di contribuire economicamente, la ripartizione delle spese straordinarie ritenuta di giustizia, la liquidazione al 100% del c.d. Assegno Unico in capo alla signora il versamento diretto da parte del datore di lavoro società Fonderie Parte_1
DO LI S.p.A. (P.IVA e C.F. – ) del mantenimento dovuto P.IVA_2 P.IVA_3 per i figli minorenni.
Ritualmente costituitosi in giudizio, attribuiva all'incompatibilità caratteriale e CP_1 ad una presunta relazione extraconiugale della moglie l'origine della crisi coniugale e rappresentava di aver contratto un secondo matrimonio (poligamico) in Senegal, e di dover quindi mantenere un'altra moglie e due figli. Riteneva pertanto insostenibili le richieste economiche della ricorrente, reputando al contrario sostenibile e congruo un mantenimento nella minor misura di € 300 (€ 150 per ciascun figlio).
Egli chiedeva altresì che le spese straordinarie venissero ripartite al 50%, che venisse dato il consenso all'espatrio al fine di trascorrere con i figli, per la durata di tre-quattro settimane, le vacanze estive in Senegal.
Con ordinanza del 29.3.2023 il Presidente delegato, dopo aver formulato una proposta conciliativa che non trovava il favore di entrambe le parti, adottava i seguenti provvedimenti provvisori: autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
affida la prole in via condivisa ad entrambi i genitori, collocandola in via prevalente presso la madre;
assegna la casa coniugale alla moglie;
stabilisce che il padre potrà vedere i figli a weekend alternati, dall'uscita della scuola fino alla domenica sera alle ore 10,00 e un giorno infrasettimanale con pernottamento, nonché quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, sette giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno, tre giorni durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; stabilisce che è tenuto a CP_1 corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento per i figli, la somma mensile di € 500 (€ 250 a figlio) da versare al coniuge entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di aprile
2023, importo rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di RE;
dichiara inammissibile la domanda di assegnazione integrale dell'assegno unico spettante per i minori;
rigetta la domanda ex art. 156 comma 6 c.c..
Depositate le memorie ex art. 183 comma 6 cpc la causa transitava in fase decisionale senza istruttoria, ritenuta superflua.
All'udienza a trattazione scritta del 12.2.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Sulla pronuncia di divorzio in Senegal.
In data 17.2.2024 depositava una sentenza del 20.12.2023 del Tribunale CP_1
d'Istanza di RB (Senegal) che pronunciava il divorzio tra quest'ultimo e Parte_1
e successivamente, in data 8.4.2023, un'istanza presentata all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Gardone Valtrompia, con cui chiedeva la trascrizione sia della sentenza di matrimonio sia della sentenza di divorzio pronunciata in data 20.12.2023.
Il resistente, tuttavia, insisteva nelle conclusioni e nella comparsa conclusionale per la pronuncia di separazione personale dei coniugi.
In tema di riconoscimento delle sentenze straniere, si rammenta la disciplina dettata dall'art. 64 della L. 218/1993, a mente del quale “La sentenza straniera è riconosciuta in senza CP_2 che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando: a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;
b) l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge: d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all'ordine pubblico”.
Nel caso di specie, il Collegio reputa insussistenti i requisiti minimi di compatibilità della sentenza ai principi dell'ordinamento interno. Più nel dettaglio, l'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui essa è pronunciata “in contraddittorio con il richiedente e in contumacia con l'imputata”, offre poche garanzie circa il rispetto delle regole del contraddittorio che, come riportato nell'articolo 64 della L. 218/1993, deve essere rispettate, pur se declinate secondo l'ordinamento dello Stato in cui il provvedimento giudiziario è stato emesso.
Era onere del resistente fornire elementi atti a dimostrare che le regole di diritto interno dello
Stato del Senegal siano state rispettate e che la contumacia della ricorrente è stata dichiarata in conformità ad esse. Ma niente di ciò è stato allegato. Di conseguenza, non possono ritenersi integrati gli estremi di legge per il riconoscimento della sentenza straniera in . Né la CP_2
(richiesta di) trascrizione di questa presso l'ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza sopperisce a tale mancanza.
Ad ogni buon conto, non può trascurarsi che il resistente, nonostante l'allegazione documentale in questione, non abbia richiesto l'inammissibilità della domanda di separazione per intervenuto divorzio, ma abbia invece insistito perché il Tribunale pronunciasse la separazione tra i coniugi.
Concludendo, nulla osta alla pronuncia di separazione.
Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
Nel caso in esame le parti vivono separate (quantomeno) dall'anno 2022, ed entrambe sono concordi nel ritenere venuta meno ogni affezione coniugale, anche in considerazione della conflittualità che ha continuato a caratterizzare i loro rapporti pur dopo la cessazione della convivenza matrimoniale nella gestione delle questioni economiche e di cura dei figli.
L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata confermata da entrambi i coniugi in tutte le difese.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
Sulla domanda di affidamento dei figli
La ricorrente chiedeva che il Tribunale decidesse sull'affidamento, precisando che ella si rendeva disponibile anche ad un affido in forma c.d. super esclusiva, ovverosia con la previsione che le decisioni, anche le più importanti in materia di salute, istruzione e residenza, vengano assunte dalla stessa. Ella, infatti, sottolineava l'assenza di comunicazione e l'elevata conflittualità tra i genitori, quali elementi ostacolanti un esercizio congiunto della genitorialità. CP_ Ciò premesso, sebbene non possa trascurarsi la circostanza che il non abbia ottemperato spontaneamente alla liberazione della casa coniugale, assegnata al coniuge, né al pagamento del contributo al mantenimento - costringendo la ricorrente ad agire in via esecutiva in entrambi i casi- si reputa più corrispondente agli interessi dei minori, l'affidamento in forma condivisa. Infatti, in difetto di accertata, anzi, neppur paventata, inidoneità genitoriale del si deve dare CP_1 applicazione alla regola generale dell'affidamento condiviso, giacché quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Dalle allegazioni e dai documenti del processo, non è emerso che il abbia mai posto in CP_1 essere comportamenti contrari agli interessi dei minori.
Deve quindi essere stabilito l'affido in forma condivisa dei minori ad entrambi i genitori.
Assegnazione della casa coniugale e collocamento dei minori
Permangono i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e per la conferma del collocamento prevalente dei minori presso di questa. Alcuna allegazione, deduzione o contestazione è stata mossa nel corso del procedimento dopo l'ordinanza presidenziale che provvedeva nel senso anzidetto, assegnando la casa coniugale alla ricorrente e prevedendo, oltre al collocamento dei minori presso la madre in via prevalente, un regime di visita che pare essere stato rispettato, o comunque non messo successivamente in discussione dalle parti.
L'unica richiesta del resistente, che esulava dalla regolamentazione standard delle visite padre-figli,
è quella di poter trascorrere 3-4 settimane durante il periodo estivo insieme ai figli, per poterli portare con sé nel paese di origine. Su tale domanda, a ben vedere, la ricorrente nulla osservava.
Si ritiene che, nel rispetto del principio di bigenitorialità, sia preferibile che le vacanze estive siano equamente distribuite, in modo tale che i genitori possano trascorrere con i figli lo stesso tempo.
Ragion per cui la richiesta del resistente non può trovare accoglimento, se non parzialmente: egli potrà trascorrere con i figli due settimane, anche non consecutive, insieme ai minori durante il periodo estivo. Tanto sarà consentito anche alla ricorrente.
Sulla domanda di mantenimento a favore dei figli
La ricorrente chiedeva che il coniuge versasse € 800 (€ 400 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento. A sostegno di tale richiesta, nella comparsa conclusionale deduceva che il
[...] presta attività lavorativa come operaio metalmeccanico con contratto a tempo CP_1 indeterminato presso la società Fonderie DO LI S.p.A. (P.IVA e C.F. – P.IVA_2
), con sede legale in Villa Carcina (Bs), in via Italia n. 70/72, percependo un reddito P.IVA_3 medio mensile pari ad oltre € 1.900,00.
Tuttavia, di tale impiego non v'è traccia documentale. Al contrario, è documentata la circostanza che costui fosse alle dipendenze, sempre con contratto a tempo indeterminato, della società
[...]
la quale, in qualità di terzo pignorato, rendeva la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., CP_2 dichiarando che il è assunto presso detta società con contratto indeterminato dietro CP_1 corrispettivo retributivo di € 1.955 lordi mensili. Peraltro, è stato lo stesso resistente a dichiarare all'udienza del 21.12.2022 di percepire una retribuzione di €1.500- 1.600 mensili, talvolta di €
2.000 in caso di straordinari.
Se ne deduce che lo stipendio medio del si aggira intorno ai € 1.800 mensili. CP_1
Il resistente, dal canto suo, insisteva perché venisse riconosciuto un mantenimento di € 300 totali e fondava la sua richiesta sulla circostanza che grava su costui anche l'onere economico di altri tre figli (di cui uno nato nell'ottobre del 2024), avuti da un diverso matrimonio.
Riguardo ai matrimoni del non può non rilevarsi la “confusione” insita nelle sue CP_1 deduzioni e l'incompletezza della documentazione che dovrebbe comprovare che egli si è unito in matrimonio altre due volte. Nella comparsa di costituzione, il resistente infatti riferiva di aver contratto un solo altro matrimonio nel 2021 con tale , unione dalla quale erano nati Persona_6 due figli ( e entrambi minorenni;
all'udienza del 21.12.2022, invece, il Parte_2 CP_3 resistente, presente personalmente, rappresentava di essersi unito in matrimonio anche nel 1990 e di aver avuto, nell'ambito di tale unione, altri due figli, circostanza del tutto contestata dalla parte avversaria.
Orbene, analizzando la documentazione agli atti, emerge con certezza che il abbia altri CP_1 tre figli, ovverosia quelli concepiti in costanza di matrimonio con la signora (il Persona_6 terzo nasceva nell'ottobre del 2024), oltre a e nati Persona_1 Persona_2 dal matrimonio con l'odierna ricorrente. Non è stata raggiunta la prova, invece, della sussistenza di altri due figli, né di un matrimonio contratto nel 1990.
Concludendo, per la corretta quantificazione del contributo al mantenimento, la presenza di altri tre figli, che a quanto consta vivono in Senegal insieme alla madre, deve essere tenuta in considerazione, sebbene non si abbia contezza del contributo al mantenimento che il resistente effettivamente versa in loro favore, non essendo stata fornita alcuna prova al riguardo.
Per quanto riguarda la resistente, ella sembrerebbe ancora impiegata part-time a tempo indeterminato come operaia di 2° livello presso la LANCAR S.R.L. (C.F./P.IVA ), P.IVA_4 con sede legale in Milano (Mi), Via Giotto n. 36, occupazione lavorativa dalla quale percepisce circa € 600,00 mensili.
Tuttavia, dalla domanda di revoca del beneficio del gratuito patrocinio depositata dal legale della ricorrente si desume che la condizione economica di costei sia variata in meglio, sebbene non venga specificato in quale misura.
Altro elemento che incide sulla quantificazione del contributo al mantenimento è il tempo di collocamento dei minori presso i genitori. Nel caso di specie, i minori sono stati collocati in via prevalente dalla madre (il padre potrà vedere i figli a weekend alternati, dall'uscita della scuola fino alla domenica sera alle ore 10,00 e un giorno infrasettimanale con pernottamento).
In tema di contributo al mantenimento, si osserva che ciascun genitore ha il diritto-dovere, costituzionalmente sancito ( art. 30 Cost.), di mantenere i figli, oltre che di istruirli ed educarli. Per il loro mantenimento, la norma primaria di riferimento ( art. 316 bis c.c.) stabilisce che l'adempimento degli obblighi dei genitori nei confronti dei figli è in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo. In costanza di unione tra i genitori, il mantenimento dei figli non è sottoposto a regole stringenti bensì rimesso alle possibilità economiche dei genitori. In caso di separazione, il giudice realizza il principio di proporzionalità ( art. 337 ter c.4 c.c.) stabilendo il pagamento di un assegno periodico che rappresenta la modalità principale di adempiere gli obblighi economici connessi alla cura, all'istruzione ed educazione dei figli da parte del genitore non convivente.
L'art. 337 ter c.4 c.c. indica i parametri di cui tenere conto nella determinazione dell'ammontare del contributo economico per la prole: le attuali esigenze di vita del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Orbene, la disparità reddituale è indubbia, specie se si considera che il resistente non ha allegato di dover sostenere spese abitative, a differenza della ricorrente, la quale, rientrata nel possesso dell'abitazione coniugale, deve sostenerne il relativo canone, pari ad € 310 mensili (circostanza non documentata, ma non contestata da parte resistente).
Pertanto, tenuto conto dei tempi di permanenza dei minori presso i genitori, delle rispettive condizioni reddituali, delle spese che gravano su costoro (il canone di locazione per la ricorrente e il mantenimento di altri tre figli per il resistente), si reputa congruo stabilire un mantenimento di €
600 (€ 300 per ciascun figlio) a carico del . CP_1 Spese processuali
Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.. Nel caso di specie, si registra una parziale soccombenza del resistente che giustifica la condanna di questi al pagamento per
¼ delle spese di lite e la compensazione parziale tra le parti per ¾.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone l'affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale;
stabilisce che il padre potrà vedere i figli a weekend alternati, dall'uscita della scuola fino alla domenica sera alle ore 21:00 e un giorno infrasettimanale con pernottamento, nonché quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, sette giorni durante il periodo natalizio, alternando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno, tre giorni durante il periodo pasquale, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; condanna a pagare a un contributo a titolo di mantenimento dei figli CP_1 Parte_1 pari a € 600 mensili (€300 per ciascun figlio), con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, a partire da gennaio 2026 (somma rivalutabile secondo gli indici Istat), oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo di RE;
liquida le spese di lite in € 6.713,00, oltre il 15 % di spese generali, I.v.a. e C.p.a., ponendole a carico di per ¼ e compensandole tra le parti per 3/4; CP_1
Così deciso a RE nella camera di consiglio del 22.12.2025
Il Giudice estensore Costanza Teti
Il Presidente Andrea Tinelli