TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 27/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1505/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PIACENZA sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Marisella Gatti Presidente dott.ssa Laura Ventriglia Giudice relatore dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1505 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente per oggetto: divorzio giudiziale
TRA
, (C.F. , con l'avv. MASSIMO BRIGATI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Piacenza
INTERVENTORE EX LEGE
§§§
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 gennaio 2025 il Procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
In data 10 febbraio 2025 il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dei Coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
***
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 settembre 2024, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza, chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio Controparte_1
contratto dai coniugi a SA (Kenya) il 4.11.2011, atto trascritto nel registro degli atti dello Stato
Civile del Comune di Fiorenzuola d'Arda (Pc) sotto il n. 19, P. 2, s. C, anno 2011, ordinando al competente Ufficiale dello Stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
A sostegno della domanda, la Ricorrente deduceva che: - in data 4.11.2011 contraeva matrimonio in
SA (Kenya) con il sig. , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), atto trascritto nel registro degli atti dello Stato Civile del Comune di C.F._2
Fiorenzuola d'Arda (Pc) sotto il n. 19, P. 2, s. C, anno 2011 (doc. 1); - con sentenza n. 442/2022 del
13.07.2022 il Tribunale di Piacenza dichiarava la separazione personale dei coniugi;
- il Resistente, rimasto contumace nel giudizio di separazione, pur saltuariamente inviando messaggi all'odierna
Ricorrente, non le aveva mai comunicato il proprio attuale domicilio e risultava essere irreperibile, come da attestazione del Comune di Fiorenzuola d'Arda del 23.07.2024, che in data 14.12.2022 cancellava il sig. dalle persone residenti nel proprio territorio;
- è decorso il termine Controparte_1 di dodici mesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e che a far tempo dalla data dell'udienza
Presidenziale i Coniugi non hanno più convissuto né si è ripristinata alcuna forma di comunione materiale e spirituale fra gli stessi.
Ancorché ritualmente citato in giudizio, il sig. non vi prendeva parte e all'udienza del Controparte_1
21 gennaio 2025 ne veniva dichiarata la contumacia. In occasione della predetta udienza veniva, altresì, sentita la Ricorrente, che confermava tutto quanto riportato in Ricorso ed il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di svolgere attività istruttoria, invitava la Difesa di parte ricorrente a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la sentenza di separazione giudiziale n. 442/2022 depositata in data 13.7.2022 dal Tribunale di Piacenza.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra gli stessi, quantomeno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione pagina 2 di 3 dalla Parte resistente, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87, che nonostante la ritualità della notifica non ha preso parte al giudizio.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i Coniugi sia definitivamente venuta meno già dall'anno
2022 e non possa perciò più ricostituirsi.
In mancanza di richieste accessorie devono solo disporsi le formalità di legge conseguenti alla pronuncia sullo status.
***
In considerazione della natura del giudizio e della sostanziale mancata opposizione alla pronuncia di divorzio, sussistono eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza pronunciando in via definitiva:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e , a Parte_1 Controparte_1
SA (Kenya) il 4.11.2011, atto trascritto nel registro degli atti dello Stato Civile del Comune di Fiorenzuola d'Arda (Pc) al n. 19, P. 2, s. C, anno 2011;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- compensa integralmente tra le Parti le spese di lite.
Così deciso in Piacenza in camera di consiglio il giorno 25 marzo 2025
Il Presidente Il giudice estensore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PIACENZA sezione civile
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Marisella Gatti Presidente dott.ssa Laura Ventriglia Giudice relatore dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1505 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente per oggetto: divorzio giudiziale
TRA
, (C.F. , con l'avv. MASSIMO BRIGATI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
E
, (C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Piacenza
INTERVENTORE EX LEGE
§§§
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 gennaio 2025 il Procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti.
In data 10 febbraio 2025 il Pubblico Ministero ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dei Coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge.
***
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 settembre 2024, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Piacenza, chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio Controparte_1
contratto dai coniugi a SA (Kenya) il 4.11.2011, atto trascritto nel registro degli atti dello Stato
Civile del Comune di Fiorenzuola d'Arda (Pc) sotto il n. 19, P. 2, s. C, anno 2011, ordinando al competente Ufficiale dello Stato civile del predetto comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
A sostegno della domanda, la Ricorrente deduceva che: - in data 4.11.2011 contraeva matrimonio in
SA (Kenya) con il sig. , nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), atto trascritto nel registro degli atti dello Stato Civile del Comune di C.F._2
Fiorenzuola d'Arda (Pc) sotto il n. 19, P. 2, s. C, anno 2011 (doc. 1); - con sentenza n. 442/2022 del
13.07.2022 il Tribunale di Piacenza dichiarava la separazione personale dei coniugi;
- il Resistente, rimasto contumace nel giudizio di separazione, pur saltuariamente inviando messaggi all'odierna
Ricorrente, non le aveva mai comunicato il proprio attuale domicilio e risultava essere irreperibile, come da attestazione del Comune di Fiorenzuola d'Arda del 23.07.2024, che in data 14.12.2022 cancellava il sig. dalle persone residenti nel proprio territorio;
- è decorso il termine Controparte_1 di dodici mesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e che a far tempo dalla data dell'udienza
Presidenziale i Coniugi non hanno più convissuto né si è ripristinata alcuna forma di comunione materiale e spirituale fra gli stessi.
Ancorché ritualmente citato in giudizio, il sig. non vi prendeva parte e all'udienza del Controparte_1
21 gennaio 2025 ne veniva dichiarata la contumacia. In occasione della predetta udienza veniva, altresì, sentita la Ricorrente, che confermava tutto quanto riportato in Ricorso ed il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione senza la necessità di svolgere attività istruttoria, invitava la Difesa di parte ricorrente a precisare le conclusioni e tratteneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del PM in sede.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
E' infatti provato il titolo addotto a fondamento della stessa, ossia la sentenza di separazione giudiziale n. 442/2022 depositata in data 13.7.2022 dal Tribunale di Piacenza.
E' parimenti provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra gli stessi, quantomeno nell'anno anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione pagina 2 di 3 dalla Parte resistente, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art. 5 L. n 74/87, che nonostante la ritualità della notifica non ha preso parte al giudizio.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n 2 lett. b) L. n 898/70, così come modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 e del resto, attese le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i Coniugi sia definitivamente venuta meno già dall'anno
2022 e non possa perciò più ricostituirsi.
In mancanza di richieste accessorie devono solo disporsi le formalità di legge conseguenti alla pronuncia sullo status.
***
In considerazione della natura del giudizio e della sostanziale mancata opposizione alla pronuncia di divorzio, sussistono eccezionali motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza pronunciando in via definitiva:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e , a Parte_1 Controparte_1
SA (Kenya) il 4.11.2011, atto trascritto nel registro degli atti dello Stato Civile del Comune di Fiorenzuola d'Arda (Pc) al n. 19, P. 2, s. C, anno 2011;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune del luogo di celebrazione per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
- compensa integralmente tra le Parti le spese di lite.
Così deciso in Piacenza in camera di consiglio il giorno 25 marzo 2025
Il Presidente Il giudice estensore dott.ssa Marisella Gatti dott.ssa Laura Ventriglia
pagina 3 di 3