Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudice
dott. Beatrice Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2502 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2017 vertente
TRA
, rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Vincenzo Avanzato giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Canicattì, corso Garibaldi 123, presso il suo studio;
– attore –
CONTRO
in proprio e n.q .di legale rappresentante pro tempo- Controparte_1
re della società cf. in Li- Controparte_2 P.IVA_1
quidazione rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Osnato ed elettiva-
mente domiciliata in Agrigento, via Diodoro Siculo 21 presso lo studio dell'avv. Emilio Amoroso;
– convenuta –
OGGETTO: azione di accertamento e restituzione degli utili prodotti dalla società e non distribuiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
n.q di socio accomandante della
[...] Controparte_2
Tribunale di Agrigento
“singolarmente o in solido” al pagamento della somma di € 51.253,90,
quale utile non percepito (pari al valore corrispondente alla propria quota del 50%) per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010, oltre gli interessi legali dalla data di costituzione in mora del 9.6.2016 sino al soddisfo, im-
porto scaturente dall'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate e divenuto definitivo per mancata impugnazione da parte della società con-
venuta di cui si chiedeva la relativa pronuncia di accertamento nella pre-
sente sede.
Ritualmente costituitisi i convenuti, contestando le allegazioni di parte attrice, chiedevano il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
Deducevano, al riguardo, l'inesistenza del maggiore utile d'impresa,
accertato in primo grado dalla Commissione Tributaria di Agrigento che ha annullato gli avvisi di accertamento a seguito di impugnazione della stessa parte attrice e l'insussistenza di qualsivoglia pregiudizio in capo a
; in subordine eccepivano l'intervenuta Parte_1
prescrizione quinquennale ex art. 2949 cc del credito azionato.
Mutato il Giudicante, nel corso del processo venivano svolte due ctu contabili, a firma di diversi consulenti (dott. e dott. Persona_1 [...]
. Per_2
Con provvedimento del 26.2.2020 veniva rigettata l'istanza di interru-
zione del processo per intervenuta liquidazione, con decreto del
14/11/2019 (RG 1417/2019) del Tribunale di Agrigento della società
[...]
Parte_2
Tribunale di Agrigento
- 2 - Sezione Civile All'udienza del 3.11.2021 la causa, intese le conclusioni delle parti,
veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc;
con provvedimento dell'1.3.2022 la causa veniva rimessa sul ruolo istrut-
torio sulla constatazione per cui la ctu depositata in data 22.2.2021, con-
trariamente al mandato conferito, non si fondava sull'esame della docu-
mentazione contabile della società, bensì sui soli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate.
Veniva dunque disposto il rinnovo della ctu e, a seguito del deposito della relazione integrativa, si rendeva opportuno nominare un altro ctu in sostituzione, dott. . Persona_2
A seguito del deposito della nuova consulenza in data 12.10.2024, la controversia, sulle conclusioni scritte delle parti, veniva assunta in deci-
sione ex art 281 sexies cpc all'udienza del 26.2.2025.
****
Preliminarmente, in rito, deve confermarsi quanto affermato con prov-
vedimento emesso in data 26.2.2020 con cui è stata rigettata l'istanza di interruzione del processo per intervenuta liquidazione, giusta decreto del
14/11/2019 (RG 1417/2019) del Tribunale di Agrigento della società
[...]
Parte_2
A tal proposito si ribadisce che la sola messa in liquidazione della so-
cietà da parte dell'assemblea dei soci non ne cagiona la perdita della ca-
pacità giuridica ne' comporta l'interruzione del processo, di cui la società
medesima sia parte, ciò in quanto “alla messa in liquidazione di una socie-
tà non consegue anche la sua estinzione, che è determinata, invece, soltan-
to dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti, che alla stessa
Tribunale di Agrigento
- 3 - Sezione Civile facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie in corso con i ter-
zi” (cass. 3279/2006).
Ora, considerato che “una società costituita in giudizio non perde la le-
gittimazione processuale in conseguenza della sopravvenuta messa in li-
quidazione e che la rappresentanza sostanziale e processuale della stessa
permane, per i rapporti rimasti in sospeso e non definiti, nei medesimi or-
gani che la rappresentavano prima del disposto procedimento di liquidazio-
ne (Cass., n. 5941/99; Casa., n. 7972/2000; Cass., n. 6078/2001), Cass,
3279/2006) e ritenuto altresì che “la procura generale "ad litem", espres-
samente prevista dall'art. 83, comma 2, c.p.c., se proveniente dall'organo
della società abilitato a conferirla, resta valida ed imputabile all'ente finché
non venga revocata, indipendentemente dalle vicende modificative dell'or-
gano che l'ha rilasciata, trattandosi di atto dell'ente e non della persona fi-
sica che lo rappresentava” (Cass. 32880/2019), ben si comprende la pro-
secuzione del giudizio con la società Controparte_3
, senza alcuna interruzione.
[...]
*
Entrando nel merito della controversia, si osserva che con l'azione in-
coata il socio accomandante ha inteso Parte_1
esperire un'azione volta all'accertamento e alla restituzione degli utili pro-
dotti dalla società e non distribuiti.
Si precisa che la legittimazione passiva di tale domanda deve indivi-
duarsi in via esclusiva in capo alla società, poiché, come affermato dalla
Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 32666/21 “titolare
dell'obbligo di distribuzione degli utili che sono stati prodotti dall'impresa
Tribunale di Agrigento
- 4 - Sezione Civile sociale è solo la società (nella specie, la società in accomandita), trattandosi
di soggetto giuridico autonomo e distinto dalle persone che compongono la
relativa compagine e di soggetto alla cui attività rimonta, soprattutto, la
produzione dei richiamati utili. Codesti invero fanno parte del patrimonio
sociale fino a che, per la società di persone, non intervenga la delibera di
approvazione del bilancio (o del rendiconto) che ne determina l'emersione.
Ne segue che, nella società di persone, l'approvazione del citato documento,
dal quale emerga l'esistenza dell'utile, è la (sola) condizione sufficiente a
legittimare ciascun socio a pretendere che la società gli distribuisca la quo-
ta parte di utile spettante (Così Cass. 32666/21).
Nessuno spazio esiste per individuare, invece, la legittimazione passiva dell'accomandatario sulla base di una distinta prestazione di "fare" a lui personalmente ascrivibile e ciò “per l'essenziale ragione che la prestazione
correlata al diritto all'utile non è altro che una prestazione di "dare", giu-
stappunto integrata dall'obbligo di distribuzione incombente sulla società;
sicché è sempre infine solo la società, e non altri, il soggetto tenuto ad
adempiere. Che poi l'adempimento presupponga l'agire dell'amministratore
non sposta affatto i termini della questione, dal momento che l'amministra-
tore è in questa prospettiva semplicemente l'organo tramite il quale la socie-
tà comunemente opera;
un organo tenuto sì alla diligenza richiesta, ma sul-
la base del ben diverso titolo identificabile nel patto che lo impegna a gesti-
re l'impresa sociale”.
Pertanto, la domanda spiegata in citazione avrebbe dovuto essere cor-
rettamente rivolta solo verso la società (in Controparte_2
liquidazione) e non già nei confronti del socio accomandatario Parte_1
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- 5 - Sezione Civile Natalizia, verso cui, una condanna sorgerebbe solo ai sensi dell'art. 2291
cod. civ., in via solidale, dovendo dichiararsi pertanto il difetto di legitti-
mazione passiva del socio convenuto.
Tanto precisato, la domanda nel merito è infondata in quanto la pro-
duzione di maggiori utili prodotti e non percepiti non è stata sufficiente-
mente provata.
Si osserva che nelle società di persone, il diritto del singolo socio a per-
cepire gli utili è subordinato, ai sensi dell'art. 2262 cod. civ., alla appro-
vazione del rendiconto, situazione contabile che equivale, quanto ai criteri di valutazione, a quella di un bilancio e non è surrogabile dalle dichiara-
zioni fiscali della società (Cass. sez. 1, Sentenza n. 28806 del
31/12/2013). La previsione della riportabilità delle perdite fiscali in di-
chiarazione dei redditi ha infatti la finalità di evitare che si possa verifica-
re una tassazione non correlata ad alcuna produzione di reddito, non avendo, contra, rilevanza in materia di ripartizione degli utili tra i soci”
(cfr. C. 17489/18 in parte motiva).
Come sopra detto, dunque, per rendiconto deve intendersi la situazio-
ne contabile che equivale, quanto ai criteri fondamentali di valutazione, a quella di un bilancio, che è la sintesi contabile della consistenza patrimo-
niale della società al termine di un anno di attività (ritenuto nelle pronun-
ce 28806/2013, 21832/2005 e 1240/1996).
Per la giurisprudenza maggioritaria, il rendiconto/bilancio di cui all'art. 2262 cc deve essere approvato e tale requisito è inteso in senso let-
terale, quale elemento della fattispecie costitutiva del diritto del socio a percepire gli utili (Cass. 1240/1996, Cass. 28806/13; Cass. 17489/2018,
Tribunale di Agrigento
- 6 - Sezione Civile Cassazione civile sez. I, 02/03/2022 n.6865; trib. Alessandria sez. I,
24/08/2020, n.484; Corte appello Salerno sez. II, 12/05/2020, n.479),
con la conseguenza che il socio che agisce per i dividendi dovrà provare l'esistenza degli utili sociali quale risulta dal documento contabile predi-
sposto dagli amministratori ed approvato ai sensi dell'art. 2262 cc.
Nel caso in oggetto, è pacifico che nessun rendiconto sia stato redatto,
né tantomeno approvato, nei modi previsti dall'art. 11 del contratto socia-
le (doc. 1 allegato all'atto di citazione).
In atto di citazione, la pretesa viene fondata unicamente sugli avvisi aventi ad oggetto l'accertamento della maggiore Imposta Regionale sulle attività Produttive (IRAP) e dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società e con la memoria ex art. 183 comma 6 n 1 cpc la parte attrice afferma di non avere ricevuto alcun rendiconto, malgrado i reiterati solleciti per gli anni oggetto di con-
troversia, così riconoscendo la mancata predisposizione dei rendiconti e,
dunque, a maggior ragione la loro omessa comunicazione e mancata ap-
provazione anche solo tacita.
Tali circostanze precludono la maturazione del diritto dei soci sui divi-
dendi, anche quando un utile sociale risulti aliunde sulla base della do-
cumentazione contabile o fiscale della società. La domanda, pertanto, va rigettata.
Anche a voler accedere alla tesi minoritaria in giurisprudenza, secondo cui l'approvazione del rendiconto è un mero presupposto di liquidità del credito - considerato che il “bilancio”, di fatto, ha un valore solo ricogniti-
vo dell'attività gestoria e del suo esito (così in parte motiva ricavabile da
Tribunale di Agrigento
- 7 - Sezione Civile Cass. 15360/11; conf. Tribunale Brescia sez. V, 21/08/2023, (ud.
18/08/2023, dep. 21/08/2023), n.2161) – con la conseguenza che l'ap-
provazione dello stesso può essere sostituita dalla valutazione giudiziale dell'entità degli utili maturatisi, la domanda attorea non merita accogli-
mento.
Ed infatti, in assenza di rendiconto approvato è stata svolta una prima
CTU che ha determinato gli utili spettanti all'attrice per il periodo in esa-
me. Tuttavia, è priva di valore tale perizia redatta dal primo ausiliario del
Giudice, dott. , poiché ha desunto la produzione degli utili Persona_1
societari per gli anni di imposta 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, in via esclusiva e tralatizia dagli avvisi di accertamento eseguiti in sede fiscale dall'Agenzia delle Entrate, senza aver preso visione della documentazione contabile della società; pertanto, il calcolo è meramente teorico ed ipoteti-
co e privo di alcun valore ai presenti fini. Tanto ciò è vero che la consu-
lente, con la relazione del 28.4.2022, ha individuato un reddito divergen-
te, di gran lunga maggiore, rispetto a quello accertato dalla GdF, a con-
ferma dell'assoluta aleatorietà dei risultati a cui si perviene in assenza di documentazione contabile.
In atti non è stata versata alcuna delle scritture contabili obbligatorie specificatamente indicate agli artt. 2214 e ss. cc. utili per una precisa e corretta determinazione del risultato economico dell'esercizio per gli anni oggetto dell'indagine peritale, ed in particolare di quelle scritture la cui tenuta è finalizzata proprio alla determinazione del risultato economico dell'esercizio (utile/perdita) dell'impresa.
Non prodotti il libro Giornale (art. 2216 c.c.) e il libro degli Inventari
Tribunale di Agrigento
- 8 - Sezione Civile (art. 2217 c.c.) nonché le altre scritture contabili obbligatorie previste dall'art. 2214 c.c., nemmeno i registri contabili la cui tenuta è imposta dalla normativa fiscale per le imprese, cioè a dire il Libro dei beni ammor-
tizzabili, il Libro Iva acquisti, il Libro Iva vendite, il Libro Iva corrispettivi;
il Libro Iva riepilogativo
Acquisiti in corso di causa solo i conti economici riferiti agli esercizi
2006- 2007-2008-2009 e 2010 e i registri di prima nota cassa acquisiti dalla Guardia di Finanza in sede di verifica fiscale operata per gli anni
2006-2007- 2008, 2009 e 2010 (sino alla data di accesso) e allegati al
PVC – processo verbale di constatazione del 06/09/2010 (quest'ultimo non presente agli atti) che, tuttavia, non possono essere considerati do-
cumenti equipollenti a documenti complessi e articolati come i rendiconti,
agli effetti di quanto previsto dall'art. 2262 cc, poiché non consentono una completa descrizione della situazione patrimoniale della società, ben-
sì forniscono soltanto un riepilogo contabile dei costi e dei ricavi.
Tale documentazione, infatti, come confermato dal secondo ctu nomi-
nato in [...], dott. , ha una mera funzione ausiliaria Persona_2
rispetto a quella contabile obbligatoria e “da sola non consente di ricostrui-
re la competenza temporale di un incasso o un pagamento né tanto meno la
natura dell'operazione se economica (conseguimento di un ricavo o soste-
nimento di un costo) o finanziaria (pagamento di debiti e/o incasso di credi-
ti riferiti ad altro esercizio, giroconti tra partite finanziarie cassa/banca).
Pertanto, la documentazione agli atti non fornisce, da sola, elementi utili a
supportare idonee valutazioni sull'argomento talché non risulta quindi pos-
sibile giungere ad un'oggettiva ed univoca quantificazione dei risultati eco-
Tribunale di Agrigento
- 9 - Sezione Civile nomico reddituali in quanto ogni ipotesi in tal senso assumerebbe inevita-
bilmente degli aspetti di aleatorietà molto elevati che porterebbero alla indi-
viduazione astratta di n-esimi scenari tutti tanto probabili quanto inverosi-
mili. (cfr. ctu dott. pag. 26-27; peraltro, l'impossibilità di addi- Per_3
venire ad un risultato era stata affermata anche dalla CTU Dott.ssa
[...]
nella perizia del 21/07/2023 “In assenza della documenta- Persona_4
zione richiesta risulta impossibile ricostruire competenze temporali o rela-
zioni tra documenti fiscali ricevuti o emessi”). Pertanto, anche le risultanze processuali acquisite nel corso del presente giudizio conducono al rigetto della domanda.
Priva di pregio è la difesa attorea che vuol fare discendere la debenza degli utili dalla scelta della società di non impugnare gli Avvisi di accer-
tamento che, dunque, divenuti inoppugnabili, comproverebbero il maggior utile accertato dall'Agenzia delle Entrate di €.102.507,80, supinamente accettato dalla “ , nonché dalla definizio- Controparte_2
ne liti fiscali pendenti di cui agli Artt.6 e 7 D.L. 119/2018, poiché le scelte processuali della società in ordine all'impugnazione degli atti fiscali non hanno alcun valore confessorio rispetto alla sussistenza effettiva di tali utili e nulla spostano in ordine all'onere della prova, non assolto,
dall'attrice nel presente giudizio.
Ancora si legge negli medesimi avvisi di accertamento che gli stessi so-
no stati redatti con “metodo induttivo” e non già sulla base delle risultan-
ze documentali (“essendo emersa in sede di verifica irregolarità formali del-
le scritture contabili poste in essere, così gravi, numerose e ripetute da ren-
dere inattendibili nel loro complesso le scritture contabili poste in essere,
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- 10 - Sezione Civile per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica, stante
il riscontro che codesta società ha tenuto una contabilità parallela da cui
sono emersi ricavi non contabilizzati per complessivi euro ….., questo Ufficio
procede con il presente atto alla determinazione induttiva del reddito
d'impresa, del volume di affari, degli imponibili …. sulla base dei dati e no-
tizie comunque raccolti, avvalendosi di presunzioni prive dei requisiti di cui
alla lett. d) del primo comma del medesimo art. 39 del dpr 600/73 e pre-
scindendo in tutto dalle scritture contabili” , cfr. avvisi di accertamento al-
legati all'atto di citazione).
Difetta, pertanto, il presupposto richiesto dall'art. 2262 cit. per l'insor-
genza del diritto di , come socio acco- Parte_1
mandante, alla distribuzione degli utili.
*
Residuerebbe una responsabilità extracontrattuale dell'organo ammi-
nistrativo, ai sensi dell'art. 2395 cc, secondo quanto individuato, in fatti-
specie, analoghe alla presente, dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "Nelle società di persone, se l'amministratore non presenta il rendiconto
il socio - diversamente da quanto accade nelle società di capitali, ove occor-
re una delibera assembleare che ne autorizzi la distribuzione - non percepi-
sce gli utili, subendo così, in via diretta ed immediata, un danno che, come
tale, può invocare agendo per far valere la responsabilità extracontrattuale
dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2395 cc ivi applicabile analogi-
camente, atteso che la società personale, ancorchè priva di autonoma per-
sonalità giuridica, costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridi-
che distinte da quelle dei soci, sicchè, anche con riguardo ad essa, è confi-
Tribunale di Agrigento
- 11 - Sezione Civile gurabile una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli
soci, oltre che verso la società, alla stregua di quanto previsto in materia di
società per azioni" ( cfr. Cass. 1261/2016).
E, tuttavia, non è possibile individuare una tale autonoma e distinta domanda verso l'amministratore accomandatario verso la società e i suoi soci in relazione all'obbligo di rendere il conto e di corrispondere gli utili -
avente natura di responsabilità extracontrattuale fonte di diritto risarcito-
rio del socio leso, da soddisfarsi a mezzo di denaro proprio dell'ammini-
stratore colpevole e fondata sull'omessa presentazione e approvazione del rendiconto – poiché l'oggetto della domanda in citazione è circoscritto alla condanna dell'accomandatario "al pagamento di tali utili in adempimento alla sua obbligazione" (condanna “solidale” con la società), né con la me-
moria ex art 183 comma 1 cpc ove, pur facendosi indiretto riferimento a tale condotta del socio accomandatario, la prospettazione non è sfociata
(né avrebbe potuto, trattandosi di una mutatio libelli non consentita) nella richiesta di condanna di a tale diverso titolo (analo- Controparte_1
gamente, in motivazione, Cass. 2021/32666).
*
Rimane assorbita ogni altra questione.
*
In base al principio della soccombenza, le spese del giudizio vanno po-
ste a carico di parte attrice e si liquidano nella misura indicata in dispo-
sitivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta, nelle fasi del giudizio, alla luce dei parametri di cui al DMG
55/2014, disponendone la distrazione in favore del difensore dichiaratosi
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- 12 - Sezione Civile antistatario.
Parimenti le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Rigetta le domande proposte con atto di citazione del 3.8.2017 da nei confronti di Parte_1 [...]
e di n.q. di socio accoman- Controparte_3 Controparte_1
datario;
− condanna al pagamento in favore Parte_1
di e di Controparte_3 Controparte_4
di socio accomandatario delle spese del giudizio, liquidate in
[...]
complessivi euro 7.500,00, oltre le spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
nella misura legalmente dovuta;
− pone le spese di C.T.U., liquidate come da decreti in atti, definitiva-
mente a carico di . Parte_1
Così deciso in Agrigento, in data 7.3.2025
Il Giudice
dott. Beatrice Ragusa
Tribunale di Agrigento
- 13 - Sezione Civile