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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/10/2025, n. 2562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2562 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 993/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita
CHIERICI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 993/2023, promossa da:
), con il patrocinio dell'Avv. ROBERTO CONGEDI Parte_1 P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE contro
( , con il patrocinio dell'Avv. FRASCARI ANGELA e dell'Avv. CP_1 P.IVA_2
TT SC
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni come da note autorizzate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda,
In via principale:
- Respingere le domande formulate dalla società , in quanto infondate in fatto ed in diritto, CP_1 per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che la società nulla deve alla società ; Parte_1 CP_1
In ogni caso:
pagina 1 di 9 - Condannare la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_1 spese e dei compensi di causa”
I Procuratori di parte opposta hanno precisato le conclusioni come da note autorizzate:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere l'opposizione ex adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 5329/2022, RG n. 14087/2022 del
06.12.2022, in virtù del quale il Giudice del Tribunale di Bologna, ha ingiunto a in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare in favore di la somma di € CP_1
10.283,64, oltre interessi e spese della procedura monitoria liquidate in € 635,00 per compensi ed €
145,50 per spese, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice ritenesse errata l'imputazione data da ai pagamenti ricevuti, accertato e dichiarato che CP_1 CP_1
è creditrice nei confronti di della somma di € 10.310,42 così come accertata dal Parte_1
Consulente nominato, quale saldo delle fatture di cui alle forniture ricevute, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante protempore, a Controparte_2 pagare in favore di la somma si € 10.310,42 oltre interessi di mora dal dì del dovuto al CP_1 saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite e condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art.
96, comma 1° c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 5329/2022 del 06.12.2022, emesso dal Tribunale di Bologna sul ricorso presentato da con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.283,64, CP_1 oltre agli interessi e alle spese processuali.
L'opponente – titolare di un esercizio commerciale avente per oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande – contestava la richiesta di pagamento effettuata in sede monitoria da controparte, in quanto generica ed indeterminata, poiché fondata esclusivamente sulle fatture, priva di riferimenti alle singole prestazioni svolte ed al rapporto di somministrazione di acqua e bevande intercorso tra le parti.
pagina 2 di 9 In particolare, la relazione commerciale veniva ricostruita dall'opponente nei seguenti termini. si occupava di distribuzione all'ingrosso di acqua e bevande e riforniva di tali merci CP_1 anche nel periodo intercorrente tra il 2019 e il 2022. Parte_1
I rapporti tra le due società venivano curati da , amministratrice unica della società Persona_1 opponente, e da rappresentante della società opposta. Gli scambi tra le due parti Persona_2 avevano luogo, sin dal 2019, sull'applicazione di messaggistica istantanea whatsapp. Su tale piattaforma e stabilivano gli ordini, il prezzo delle merci, i tempi di consegna e le Per_1 Per_2 modalità di pagamento e fatturazione.
Nello specifico, con cadenza pressoché settimanale, comunicava a Persona_1 Persona_2 la tipologia ed il quantitativo di bevande di cui necessitava per la propria attività. sulla base Per_2 di tali richieste, acquisiva l'ordine ed indicava il prezzo comprensivo di IVA. Infine, effettuava il Per_1 bonifico, pari all'importo indicato nel preventivo, e trasmetteva la relativa distinta a il Per_2 quale ne confermava la corretta ricezione.
Secondo la ricostruzione dell'opponente, l'analisi della conversazione whatsapp e della documentazione prodotta in atti evidenziava come, nel corso del 2022, avesse effettuato Persona_1 versamenti in favore di controparte per un importo pari ad € 10.003,55, a fronte della complessiva somma di € 10.283,64 pretesa da per le merci fornite. La differenza di € 280,90, tra quanto Per_2 dovuto e quanto effettivamente versato, secondo la tesi dell'opponente, doveva spiegarsi alla luce di errori di fatturazione commessi dalla società opposta.
Sulla scorta di tali valutazioni, l'opponente dichiarava di aver già versato quanto dovuto a CP_1
alla luce della documentazione prodotta (in particolare, comunicazioni whatsapp e distinte di
[...] bonifico) e, conseguentemente, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali e dei compensi di causa.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, eccepiva che – a differenza di quanto CP_1 sostenuto da – i complessivi € 10.003,55, effettivamente versati Parte_1 dall'opponente tra dicembre 2021 e marzo 2022, non erano riferibili alle fatture indicate nel procedimento monitorio.
Tali pagamenti, infatti, dovevano essere imputati a saldo della fattura n. 5156 del 30.09.2021, a pagamento integrale delle fatture n. 5264 del 05.10.2021, n. 5287 del 06.10.2021, n. 5480 del
14.10.2021, n. 5606 del 20.10.2021, n. 5708 del 25.10.2021, n. 5754 del 26.10.2021, n. 5906 del
03.11.2021, n. 6065 del 10.11.2021, n. 6271 del 22.11.2021, n. 6587 del 07.12.2021, n. 6618 del pagina 3 di 9 07.12.2021, n. 6790 del 16.12.2021, e in acconto alla fattura n. 6933 del 23.12.2021. Si trattava, quindi, di fatture differenti rispetto a quelle oggetto di decreto ingiuntivo.
L'opposta contestava, altresì, le causali dei suesposti pagamenti, risultanti dai bonifici, in quanto caratterizzate da una genericità tale da doversi considerare come non apposte, stante l'impossibilità di desumere il numero di fattura riferibile ad ogni singolo versamento.
Tali considerazioni inducevano l'opposta – in ossequio al dettato di cui all'art. 1193 comma 2 c.c. – ad imputare quanto ricevuto a pagamento dei debiti più antichi e a ritenersi, invece, ancora creditrice per l'importo di cui al decreto ingiuntivo.
L'opposta precisava, infine, che nel corso del rapporto intercorrente tra le parti, nel periodo compreso tra il 17.09.2019 ed il 02.03.2022, a fronte di un importo complessivo dovuto Parte_1 pari ad € 93.808,27, aveva di fatto corrisposto soltanto € 83.353,71, con la conseguenza che l'opponente – anche volendo prescindere dall'imputazione dei singoli bonifici – restava debitrice di una somma pari all'importo di € 10.283,64; inoltre, escludeva categoricamente l'esistenza di errori nelle fatture, contrariamente a quanto asserito da controparte.
In conclusione, hiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione CP_1 del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, chiedeva la condanna di controparte al pagamento, in suo favore, della somma di € 10.283,64, oltre ad interessi di mora dal dovuto al saldo.
3. All'udienza dell'8.06.2023, il Giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. L'opposta produceva, in allegato alle memorie ex art. 183 comma 6, nn.
1 e 2 c.p.c., ulteriore documentazione (schede contabili aggiornate, tutte le fatture emesse dal 2019 al
2022 e i relativi bonifici ricevuti nel corso del medesimo arco temporale).
All'udienza del 17.10.2023 il Giudice, su richiesta delle parti, disponeva un breve rinvio al fine addivenire alla definizione delle trattative in corso.
Appurata l'impossibilità di raggiungere un accordo, all'udienza del 7.11.2023 il Procuratore di parte opposta chiedeva di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e insisteva nell'ammissione dei mezzi di prova indicati nella propria memoria.
Il Procuratore dell'opponente contestava le richieste istruttorie di controparte, nonché l'istanza in ordine alla provvisoria esecuzione.
Con ordinanza del 7.12.2023, il Giudice respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disponeva una CTU, nominando quale perito il commercialista Dott. al Persona_3 fine di accertare il presunto debito della società opponente. pagina 4 di 9 Istruita la causa mediante le produzioni documentali e la CTU, all'udienza del 21.05.2024, su richiesta delle parti, il Giudice assegnava un termine per il deposito di note scritte, sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le rispettive conclusioni.
Infine, il Giudice tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Nel merito, le argomentazioni rese dall'opponente non possono essere accolte in ragione di quanto emerso dalle risultanze documentali e dalla consulenza del Dott. Persona_4
Il C.T.U., nel redigere la propria relazione, verificava la corrispondenza tra i movimenti registrati nella contabilità della società opposta e le fatture e/o note di accredito emesse dalla stessa nei confronti dell'opponente, al fine di appurare la corretta registrazione delle contabili bancarie attestanti i pagamenti eseguiti da Parte_1
Nel corso di tale operazione, il C.T.U. rilevava una perfetta coincidenza tra le copie di ogni fattura e/o nota di accredito e gli importi indicati nella scheda contabile fornita da CP_1
La somma delle suindicate le fatture e delle note di accredito – relative all'intero rapporto contrattuale instauratosi tra le parti nel periodo compreso tra il 2019 e il 2022 – corrispondeva ad € 93.637,35.
Posto l'ammontare complessivo del debito, il C.T.U. procedeva all'analisi delle contabili bancarie relative ai pagamenti effettuati dall'opponente.
Da tale indagine, emergeva un complessivo versamento da parte della società di una Parte_1 somma pari ad € 83.328,39; conseguentemente, restava creditrice della somma di € CP_1
10.310,42 (addirittura superiore rispetto a quella oggetto del decreto ingiuntivo).
L'opponente, nel proprio atto introduttivo, chiariva di aver versato a controparte la somma corrispondente ad € 10.003,55 proprio in relazione alle fatture oggetto di decreto ingiuntivo e, segnatamente, alle fatture n. 6994/2021, 31/2022, 83/2022, 265/2022, 364/2022, 497/2022, 627/2022,
794/2022, 795/2022, 875/2022, 1059/2022.
Il C.T.U., pertanto, procedeva all'analisi di detta documentazione e si soffermava sull'oggetto dei singoli versamenti effettuati per la somma di € 10.003,55, in particolare:
- 1.731,88 data 31/12/2021- oggetto: dicembre 2021
- 2.822,32 data 31/12/2021 -oggetto: insoluti2021/manca 1
- 1.283,42 data 03/02/2022 -oggetto: nessun riferimento indicato
- 1.401,91 data 03/02/2022- oggetto: gennaio 2022
- 1.459,83 data 24/02/2022- oggetto: febbraio 2022
- 1.304,19 data 04/03/2022- oggetto: febbraio 2022 pagina 5 di 9 Rispetto a tali causali, il C.T.U. osservava come non fosse mai presente la precisa indicazione della fattura riferibile al singolo pagamento, e sul punto rilevava: “ciascuna contabile inerente i bonifici bancari sopra elencati è stata regolarmente registrata nelle stesse date e per gli stessi importi nell'estratto contabile depositato da parte convenuta. Quindi parte convenuta ha regolarmente recepito tali contabili a riduzione del proprio credito”.
Il C.T.U., inoltre, escludeva l'esistenza di un errore di fatturazione di € 280,90, nella contabilità della convenuta, data l'assenza in atti di elementi idonei a dimostrare tale incongruenza.
In conclusione, dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti, il C.T.U. rilevava:
- l'effettiva esistenza di un credito di pari ad € 10.310,42 nei confronti della CP_1 società LO SGHETTO S.P.A., relativo alle ultime fatture emesse e non pagate;
- la correttezza della scelta di stante l'assenza di riferimenti precisi nei versamenti CP_1 da parte dell'attrice, di imputare gli stessi al soddisfacimento dei debiti più antichi, ai sensi dell'art. 1193 comma 2 c.c..
5. Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, nell'ambito del quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dalla parte opposta, che assume – da un punto di vista sostanziale – la qualità di attrice.
In particolare, il giudizio deve focalizzarsi sull'effettiva esistenza del credito posto alla base della domanda monitoria. In punto di allocazione di onere della prova, secondo il principio generale statuito dall'art. 2967 c.c., la dimostrazione del fatto costitutivo del credito incombe sull'opposto, mentre l'opponente è tenuto a fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto altrui.
Poste queste premesse, non residua alcun dubbio in ordine all'esistenza – nel periodo compreso tra il
2019 e il 2022 – del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, avente ad oggetto la somministrazione di acqua e bevande. Si tratta di una circostanza, peraltro, non contestata, né in alcun modo ridimensionata dallo stesso opponente.
Risulta, altresì, provato il credito vantato dall'opposto ed il suo preciso ammontare, sulla base della documentazione ampiamente prodotta, come evidenziato nella relazione del C.T.U., dalla quale non si ritiene di doversi discostare, stante l'approfondita disamina svolta dal consulente, con metodo scientifico e nel rispetto dei criteri di contabilità.
Nella relazione di consulenza, il Dott. ha così concluso: “Il sottoscritto sulla base dei dati Per_3 contabili presenti nel fascicolo di causa, verificato tutti i documenti depositati dalle parti, visionato le risposte acquisite dalle parti, attesto e confermo che sussiste un debito della società nei Parte_1
pagina 6 di 9 confronti di per un importo complessivo pari ad Euro 10.310,42 determinato sulla base delle CP_1 fatture e delle note di accredito emesse dalla società nei confronti di tenuto CP_1 Parte_1 conto di tutti i pagamenti constatati e avvenuti da parte della società a favore della Parte_1 società . CP_1
La consistenza creditoria è risultata, dunque, pari ad € 10.310,42, cifra, peraltro, di poco superiore a quella oggetto del decreto ingiuntivo.
Inoltre, conformemente a quanto statuito anche dallo stesso C.T.U., appare legittima la scelta di CP_1 di imputare i pagamenti ricevuti ai debiti più risalenti, in ossequio al disposto di cui all'art. 1193
[...] comma 2 c.c.. Tale disposizione, invero, detta un criterio suppletivo che opera laddove il debitore – a fronte di un soggetto che vanti più crediti nei suoi confronti – non abbia indicato precisamente, al momento del pagamento, quale debito intenda soddisfare.
Il meccanismo sopra delineato si attaglia al caso di specie in cui, in effetti, le causali dei versamenti di Pa volta in volta effettuati da sono di una genericità tale da non consentire di Parte_1 comprendere a quali ordini (e di conseguenza, a quale fattura) si riferiscano. I versamenti, infatti, talvolta appaiono del tutto privi di causale e, in altri casi, si limitano ad indicare soltanto il mese di riferimento.
Infine, si ritengono prive di pregio le deduzioni svolte dall'opponente, per la prima volta, nella comparsa conclusionale, in ordine al limitato valore probatorio delle fatture e all'assenza dei documenti di trasporto o di documentazione equipollente, da cui possa evincersi l'avvenuta consegna della merce.
Detta documentazione, infatti, assume rilevanza quando sia necessario dimostrare che effettivamente la prestazione è stata eseguita dal soggetto che ha emesso la fattura. Si tratta di un elemento che, a ben vedere, non è mai stato messo in discussione dall'opponente nemmeno nell'atto di citazione, ove lo stesso ha contestato il credito di controparte in ragione dell'avvenuto pagamento da parte sua di quanto dovuto, con la precisazione che “la società debitrice non è debitrice di alcuna somma, avendo già versato quanto dovuto alla società opposta a seguito della ricezione della merce oggetto degli ordini menzionati nelle fatture oggetto di causa” (pag. 4), con ciò confermando l'avvenuta esecuzione della prestazione da parte di CP_1
Dunque, la pretesa creditoria di parte opposta risulta indubbiamente giustificata da una prestazione effettivamente svolta in favore dell'opponente, in virtù di un rapporto contrattuale – non contestato dalle parti – protrattosi per circa due anni.
Del resto, ha diffusamente spiegato come avvenivano gli ordini e le relative Parte_1 consegne e tale circostanza si evince pacificamente anche dall'articolata conversazione whatsapp intercorsa tra le parti, prodotta in atti (doc. 2 di parte opponente). L'opponente ha dichiarato, a più pagina 7 di 9 riprese, di aver sempre pagato in anticipo la merce di volta in volta consegnatagli da La CP_1 portata di tale affermazione deve essere evidentemente ridimensionata, anche alla luce di alcuni passaggi nella conversazione whatsapp avvenuta tra le parti (in cui – su richiesta di – Per_2 Per_1 rassicurava la controparte rispetto al versamento di ordini non ancora pagati) e delle causali di
[...] alcuni versamenti: ne è un esempio quella del giorno 31.12.2021 per l'importo di € 2.822,32, avente ad oggetto “insoluti2021”.
In conclusione, l'odierna opponente non è stata in grado di dimostrare di aver pagato tutto quanto dovuto e, del pari, non è riuscita a provare l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa della società opposta. Al contrario, parte opposta ha dimostrato l'esistenza del proprio credito, tramite la documentazione prodotta, verificata e validata dal C.T.U., che ha approfonditamente esaminato le allegazioni e produzioni di entrambe le parti in causa.
6. Per quanto esposto, l'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non può invece essere accolta la domanda, proposta da di condanna di parte opponente CP_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo la parte interessata assolto all'onere di allegare gli elementi necessari alla liquidazione del danno lamentato (Cass. S.U. n. 7583 del 20.4.2004; Cass. civ. n. 17902 del 30.7.2010) e non ricorrendo i presupposti della mala fede o della colpa grave, nemmeno in relazione all'ipotesi di responsabilità aggravata riconoscibile d'ufficio di cui al terzo comma, configurabile quando una parte abbia agito o resistito in giudizio nella consapevolezza del proprio torto o, comunque, con macroscopica colpa (cfr. Cass. civ. ord. n. 14243 del 23.6.2014; Cass. civ. ord. n.
3003 del 12.2.2014).
Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte opponente;
vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione corrispondente all'ammontare del credito accertato in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
-respinge l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5329/2022 emesso dal Tribunale di Bologna il 06.12.2022; pagina 8 di 9 -respinge ogni ulteriore domanda proposta dalle parti;
-condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, Parte_1 nei confronti di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre ad CP_1
IVA, CPA e 15% per spese generali.
Bologna, 7 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Rita
CHIERICI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 993/2023, promossa da:
), con il patrocinio dell'Avv. ROBERTO CONGEDI Parte_1 P.IVA_1
ATTORE OPPONENTE contro
( , con il patrocinio dell'Avv. FRASCARI ANGELA e dell'Avv. CP_1 P.IVA_2
TT SC
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Il Procuratore di parte opponente ha precisato le conclusioni come da note autorizzate:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda,
In via principale:
- Respingere le domande formulate dalla società , in quanto infondate in fatto ed in diritto, CP_1 per tutte le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando che la società nulla deve alla società ; Parte_1 CP_1
In ogni caso:
pagina 1 di 9 - Condannare la , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle CP_1 spese e dei compensi di causa”
I Procuratori di parte opposta hanno precisato le conclusioni come da note autorizzate:
“Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge,
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: respingere l'opposizione ex adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 5329/2022, RG n. 14087/2022 del
06.12.2022, in virtù del quale il Giudice del Tribunale di Bologna, ha ingiunto a in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare in favore di la somma di € CP_1
10.283,64, oltre interessi e spese della procedura monitoria liquidate in € 635,00 per compensi ed €
145,50 per spese, oltre spese generali iva e cpa come per legge.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Sig. Giudice ritenesse errata l'imputazione data da ai pagamenti ricevuti, accertato e dichiarato che CP_1 CP_1
è creditrice nei confronti di della somma di € 10.310,42 così come accertata dal Parte_1
Consulente nominato, quale saldo delle fatture di cui alle forniture ricevute, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante protempore, a Controparte_2 pagare in favore di la somma si € 10.310,42 oltre interessi di mora dal dì del dovuto al CP_1 saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite e condanna dell'opposta al risarcimento dei danni ex art.
96, comma 1° c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 5329/2022 del 06.12.2022, emesso dal Tribunale di Bologna sul ricorso presentato da con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 10.283,64, CP_1 oltre agli interessi e alle spese processuali.
L'opponente – titolare di un esercizio commerciale avente per oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande – contestava la richiesta di pagamento effettuata in sede monitoria da controparte, in quanto generica ed indeterminata, poiché fondata esclusivamente sulle fatture, priva di riferimenti alle singole prestazioni svolte ed al rapporto di somministrazione di acqua e bevande intercorso tra le parti.
pagina 2 di 9 In particolare, la relazione commerciale veniva ricostruita dall'opponente nei seguenti termini. si occupava di distribuzione all'ingrosso di acqua e bevande e riforniva di tali merci CP_1 anche nel periodo intercorrente tra il 2019 e il 2022. Parte_1
I rapporti tra le due società venivano curati da , amministratrice unica della società Persona_1 opponente, e da rappresentante della società opposta. Gli scambi tra le due parti Persona_2 avevano luogo, sin dal 2019, sull'applicazione di messaggistica istantanea whatsapp. Su tale piattaforma e stabilivano gli ordini, il prezzo delle merci, i tempi di consegna e le Per_1 Per_2 modalità di pagamento e fatturazione.
Nello specifico, con cadenza pressoché settimanale, comunicava a Persona_1 Persona_2 la tipologia ed il quantitativo di bevande di cui necessitava per la propria attività. sulla base Per_2 di tali richieste, acquisiva l'ordine ed indicava il prezzo comprensivo di IVA. Infine, effettuava il Per_1 bonifico, pari all'importo indicato nel preventivo, e trasmetteva la relativa distinta a il Per_2 quale ne confermava la corretta ricezione.
Secondo la ricostruzione dell'opponente, l'analisi della conversazione whatsapp e della documentazione prodotta in atti evidenziava come, nel corso del 2022, avesse effettuato Persona_1 versamenti in favore di controparte per un importo pari ad € 10.003,55, a fronte della complessiva somma di € 10.283,64 pretesa da per le merci fornite. La differenza di € 280,90, tra quanto Per_2 dovuto e quanto effettivamente versato, secondo la tesi dell'opponente, doveva spiegarsi alla luce di errori di fatturazione commessi dalla società opposta.
Sulla scorta di tali valutazioni, l'opponente dichiarava di aver già versato quanto dovuto a CP_1
alla luce della documentazione prodotta (in particolare, comunicazioni whatsapp e distinte di
[...] bonifico) e, conseguentemente, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali e dei compensi di causa.
2. Nella comparsa di costituzione e risposta, eccepiva che – a differenza di quanto CP_1 sostenuto da – i complessivi € 10.003,55, effettivamente versati Parte_1 dall'opponente tra dicembre 2021 e marzo 2022, non erano riferibili alle fatture indicate nel procedimento monitorio.
Tali pagamenti, infatti, dovevano essere imputati a saldo della fattura n. 5156 del 30.09.2021, a pagamento integrale delle fatture n. 5264 del 05.10.2021, n. 5287 del 06.10.2021, n. 5480 del
14.10.2021, n. 5606 del 20.10.2021, n. 5708 del 25.10.2021, n. 5754 del 26.10.2021, n. 5906 del
03.11.2021, n. 6065 del 10.11.2021, n. 6271 del 22.11.2021, n. 6587 del 07.12.2021, n. 6618 del pagina 3 di 9 07.12.2021, n. 6790 del 16.12.2021, e in acconto alla fattura n. 6933 del 23.12.2021. Si trattava, quindi, di fatture differenti rispetto a quelle oggetto di decreto ingiuntivo.
L'opposta contestava, altresì, le causali dei suesposti pagamenti, risultanti dai bonifici, in quanto caratterizzate da una genericità tale da doversi considerare come non apposte, stante l'impossibilità di desumere il numero di fattura riferibile ad ogni singolo versamento.
Tali considerazioni inducevano l'opposta – in ossequio al dettato di cui all'art. 1193 comma 2 c.c. – ad imputare quanto ricevuto a pagamento dei debiti più antichi e a ritenersi, invece, ancora creditrice per l'importo di cui al decreto ingiuntivo.
L'opposta precisava, infine, che nel corso del rapporto intercorrente tra le parti, nel periodo compreso tra il 17.09.2019 ed il 02.03.2022, a fronte di un importo complessivo dovuto Parte_1 pari ad € 93.808,27, aveva di fatto corrisposto soltanto € 83.353,71, con la conseguenza che l'opponente – anche volendo prescindere dall'imputazione dei singoli bonifici – restava debitrice di una somma pari all'importo di € 10.283,64; inoltre, escludeva categoricamente l'esistenza di errori nelle fatture, contrariamente a quanto asserito da controparte.
In conclusione, hiedeva, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione CP_1 del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. e, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, chiedeva la condanna di controparte al pagamento, in suo favore, della somma di € 10.283,64, oltre ad interessi di mora dal dovuto al saldo.
3. All'udienza dell'8.06.2023, il Giudice concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. L'opposta produceva, in allegato alle memorie ex art. 183 comma 6, nn.
1 e 2 c.p.c., ulteriore documentazione (schede contabili aggiornate, tutte le fatture emesse dal 2019 al
2022 e i relativi bonifici ricevuti nel corso del medesimo arco temporale).
All'udienza del 17.10.2023 il Giudice, su richiesta delle parti, disponeva un breve rinvio al fine addivenire alla definizione delle trattative in corso.
Appurata l'impossibilità di raggiungere un accordo, all'udienza del 7.11.2023 il Procuratore di parte opposta chiedeva di concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e insisteva nell'ammissione dei mezzi di prova indicati nella propria memoria.
Il Procuratore dell'opponente contestava le richieste istruttorie di controparte, nonché l'istanza in ordine alla provvisoria esecuzione.
Con ordinanza del 7.12.2023, il Giudice respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e disponeva una CTU, nominando quale perito il commercialista Dott. al Persona_3 fine di accertare il presunto debito della società opponente. pagina 4 di 9 Istruita la causa mediante le produzioni documentali e la CTU, all'udienza del 21.05.2024, su richiesta delle parti, il Giudice assegnava un termine per il deposito di note scritte, sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., contenenti le rispettive conclusioni.
Infine, il Giudice tratteneva la causa in decisione ed assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. Nel merito, le argomentazioni rese dall'opponente non possono essere accolte in ragione di quanto emerso dalle risultanze documentali e dalla consulenza del Dott. Persona_4
Il C.T.U., nel redigere la propria relazione, verificava la corrispondenza tra i movimenti registrati nella contabilità della società opposta e le fatture e/o note di accredito emesse dalla stessa nei confronti dell'opponente, al fine di appurare la corretta registrazione delle contabili bancarie attestanti i pagamenti eseguiti da Parte_1
Nel corso di tale operazione, il C.T.U. rilevava una perfetta coincidenza tra le copie di ogni fattura e/o nota di accredito e gli importi indicati nella scheda contabile fornita da CP_1
La somma delle suindicate le fatture e delle note di accredito – relative all'intero rapporto contrattuale instauratosi tra le parti nel periodo compreso tra il 2019 e il 2022 – corrispondeva ad € 93.637,35.
Posto l'ammontare complessivo del debito, il C.T.U. procedeva all'analisi delle contabili bancarie relative ai pagamenti effettuati dall'opponente.
Da tale indagine, emergeva un complessivo versamento da parte della società di una Parte_1 somma pari ad € 83.328,39; conseguentemente, restava creditrice della somma di € CP_1
10.310,42 (addirittura superiore rispetto a quella oggetto del decreto ingiuntivo).
L'opponente, nel proprio atto introduttivo, chiariva di aver versato a controparte la somma corrispondente ad € 10.003,55 proprio in relazione alle fatture oggetto di decreto ingiuntivo e, segnatamente, alle fatture n. 6994/2021, 31/2022, 83/2022, 265/2022, 364/2022, 497/2022, 627/2022,
794/2022, 795/2022, 875/2022, 1059/2022.
Il C.T.U., pertanto, procedeva all'analisi di detta documentazione e si soffermava sull'oggetto dei singoli versamenti effettuati per la somma di € 10.003,55, in particolare:
- 1.731,88 data 31/12/2021- oggetto: dicembre 2021
- 2.822,32 data 31/12/2021 -oggetto: insoluti2021/manca 1
- 1.283,42 data 03/02/2022 -oggetto: nessun riferimento indicato
- 1.401,91 data 03/02/2022- oggetto: gennaio 2022
- 1.459,83 data 24/02/2022- oggetto: febbraio 2022
- 1.304,19 data 04/03/2022- oggetto: febbraio 2022 pagina 5 di 9 Rispetto a tali causali, il C.T.U. osservava come non fosse mai presente la precisa indicazione della fattura riferibile al singolo pagamento, e sul punto rilevava: “ciascuna contabile inerente i bonifici bancari sopra elencati è stata regolarmente registrata nelle stesse date e per gli stessi importi nell'estratto contabile depositato da parte convenuta. Quindi parte convenuta ha regolarmente recepito tali contabili a riduzione del proprio credito”.
Il C.T.U., inoltre, escludeva l'esistenza di un errore di fatturazione di € 280,90, nella contabilità della convenuta, data l'assenza in atti di elementi idonei a dimostrare tale incongruenza.
In conclusione, dall'analisi della documentazione prodotta dalle parti, il C.T.U. rilevava:
- l'effettiva esistenza di un credito di pari ad € 10.310,42 nei confronti della CP_1 società LO SGHETTO S.P.A., relativo alle ultime fatture emesse e non pagate;
- la correttezza della scelta di stante l'assenza di riferimenti precisi nei versamenti CP_1 da parte dell'attrice, di imputare gli stessi al soddisfacimento dei debiti più antichi, ai sensi dell'art. 1193 comma 2 c.c..
5. Come noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio di cognizione ordinario, nell'ambito del quale il Giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dalla parte opposta, che assume – da un punto di vista sostanziale – la qualità di attrice.
In particolare, il giudizio deve focalizzarsi sull'effettiva esistenza del credito posto alla base della domanda monitoria. In punto di allocazione di onere della prova, secondo il principio generale statuito dall'art. 2967 c.c., la dimostrazione del fatto costitutivo del credito incombe sull'opposto, mentre l'opponente è tenuto a fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto altrui.
Poste queste premesse, non residua alcun dubbio in ordine all'esistenza – nel periodo compreso tra il
2019 e il 2022 – del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, avente ad oggetto la somministrazione di acqua e bevande. Si tratta di una circostanza, peraltro, non contestata, né in alcun modo ridimensionata dallo stesso opponente.
Risulta, altresì, provato il credito vantato dall'opposto ed il suo preciso ammontare, sulla base della documentazione ampiamente prodotta, come evidenziato nella relazione del C.T.U., dalla quale non si ritiene di doversi discostare, stante l'approfondita disamina svolta dal consulente, con metodo scientifico e nel rispetto dei criteri di contabilità.
Nella relazione di consulenza, il Dott. ha così concluso: “Il sottoscritto sulla base dei dati Per_3 contabili presenti nel fascicolo di causa, verificato tutti i documenti depositati dalle parti, visionato le risposte acquisite dalle parti, attesto e confermo che sussiste un debito della società nei Parte_1
pagina 6 di 9 confronti di per un importo complessivo pari ad Euro 10.310,42 determinato sulla base delle CP_1 fatture e delle note di accredito emesse dalla società nei confronti di tenuto CP_1 Parte_1 conto di tutti i pagamenti constatati e avvenuti da parte della società a favore della Parte_1 società . CP_1
La consistenza creditoria è risultata, dunque, pari ad € 10.310,42, cifra, peraltro, di poco superiore a quella oggetto del decreto ingiuntivo.
Inoltre, conformemente a quanto statuito anche dallo stesso C.T.U., appare legittima la scelta di CP_1 di imputare i pagamenti ricevuti ai debiti più risalenti, in ossequio al disposto di cui all'art. 1193
[...] comma 2 c.c.. Tale disposizione, invero, detta un criterio suppletivo che opera laddove il debitore – a fronte di un soggetto che vanti più crediti nei suoi confronti – non abbia indicato precisamente, al momento del pagamento, quale debito intenda soddisfare.
Il meccanismo sopra delineato si attaglia al caso di specie in cui, in effetti, le causali dei versamenti di Pa volta in volta effettuati da sono di una genericità tale da non consentire di Parte_1 comprendere a quali ordini (e di conseguenza, a quale fattura) si riferiscano. I versamenti, infatti, talvolta appaiono del tutto privi di causale e, in altri casi, si limitano ad indicare soltanto il mese di riferimento.
Infine, si ritengono prive di pregio le deduzioni svolte dall'opponente, per la prima volta, nella comparsa conclusionale, in ordine al limitato valore probatorio delle fatture e all'assenza dei documenti di trasporto o di documentazione equipollente, da cui possa evincersi l'avvenuta consegna della merce.
Detta documentazione, infatti, assume rilevanza quando sia necessario dimostrare che effettivamente la prestazione è stata eseguita dal soggetto che ha emesso la fattura. Si tratta di un elemento che, a ben vedere, non è mai stato messo in discussione dall'opponente nemmeno nell'atto di citazione, ove lo stesso ha contestato il credito di controparte in ragione dell'avvenuto pagamento da parte sua di quanto dovuto, con la precisazione che “la società debitrice non è debitrice di alcuna somma, avendo già versato quanto dovuto alla società opposta a seguito della ricezione della merce oggetto degli ordini menzionati nelle fatture oggetto di causa” (pag. 4), con ciò confermando l'avvenuta esecuzione della prestazione da parte di CP_1
Dunque, la pretesa creditoria di parte opposta risulta indubbiamente giustificata da una prestazione effettivamente svolta in favore dell'opponente, in virtù di un rapporto contrattuale – non contestato dalle parti – protrattosi per circa due anni.
Del resto, ha diffusamente spiegato come avvenivano gli ordini e le relative Parte_1 consegne e tale circostanza si evince pacificamente anche dall'articolata conversazione whatsapp intercorsa tra le parti, prodotta in atti (doc. 2 di parte opponente). L'opponente ha dichiarato, a più pagina 7 di 9 riprese, di aver sempre pagato in anticipo la merce di volta in volta consegnatagli da La CP_1 portata di tale affermazione deve essere evidentemente ridimensionata, anche alla luce di alcuni passaggi nella conversazione whatsapp avvenuta tra le parti (in cui – su richiesta di – Per_2 Per_1 rassicurava la controparte rispetto al versamento di ordini non ancora pagati) e delle causali di
[...] alcuni versamenti: ne è un esempio quella del giorno 31.12.2021 per l'importo di € 2.822,32, avente ad oggetto “insoluti2021”.
In conclusione, l'odierna opponente non è stata in grado di dimostrare di aver pagato tutto quanto dovuto e, del pari, non è riuscita a provare l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della pretesa della società opposta. Al contrario, parte opposta ha dimostrato l'esistenza del proprio credito, tramite la documentazione prodotta, verificata e validata dal C.T.U., che ha approfonditamente esaminato le allegazioni e produzioni di entrambe le parti in causa.
6. Per quanto esposto, l'opposizione risulta infondata e deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Non può invece essere accolta la domanda, proposta da di condanna di parte opponente CP_1 ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non avendo la parte interessata assolto all'onere di allegare gli elementi necessari alla liquidazione del danno lamentato (Cass. S.U. n. 7583 del 20.4.2004; Cass. civ. n. 17902 del 30.7.2010) e non ricorrendo i presupposti della mala fede o della colpa grave, nemmeno in relazione all'ipotesi di responsabilità aggravata riconoscibile d'ufficio di cui al terzo comma, configurabile quando una parte abbia agito o resistito in giudizio nella consapevolezza del proprio torto o, comunque, con macroscopica colpa (cfr. Cass. civ. ord. n. 14243 del 23.6.2014; Cass. civ. ord. n.
3003 del 12.2.2014).
Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di parte opponente;
vengono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi relativi ai parametri previsti nelle tabelle allegate al D.M. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione corrispondente all'ammontare del credito accertato in giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
-respinge l'opposizione proposta da nei confronti di e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 5329/2022 emesso dal Tribunale di Bologna il 06.12.2022; pagina 8 di 9 -respinge ogni ulteriore domanda proposta dalle parti;
-condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione, Parte_1 nei confronti di delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 5.077,00 oltre ad CP_1
IVA, CPA e 15% per spese generali.
Bologna, 7 ottobre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Rita CHIERICI
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