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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 11665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11665 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16350/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 16350/2024 promosso con ricorso depositato in data 23.7.2024 da:
RA brasiliana, sposata, nata il: 09/10/1984 nella città di Parte_1
Três Corações/MG, passaporto n.: , CPF: e residente in [...]NumeroDiPass_1 PartitaIVA_1
Carvalho Silveira 119, appartamento 501- Belo Horizonte/MG, CAP: 31140-440 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_1
; FAX: 0697999266) in virtù di procura alle liti di cui in atti Email_1
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 con l'Avvocatura di Stato
e con l'intervento del
Pubblico Ministero Interventore ex lege
Il Giudice Dott.ssa Adele Granata, all'esito dell'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art.281 decies e ss cpc la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo che in data 10/08/1887, da genitori italiani nasceva in Italia, nel Comune di SAN
MA LI (CE), il Sig. cittadino italiano poi emigrato in Brasile (doc.1) che Parte_2 non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e mai naturalizzatosi (doc. 2). - Dall'unione tra Parte_2
e , nasceva in Brasile il 25/06/1908 (doc. 3). - Dall'unione tra Persona_1 Persona_2
e nasceva in Brasile Ilma da il Persona_2 Persona_3 Persona_4 28/10/1939 (doc. 4). - Dall'unione tra da e Pt_3 Persona_4 Persona_5 nasceva in Brasile il 09/10/1984 (doc. 5), odierna ricorrente. Persona_6 Parte_1
Il resistente è rimasto contumace. CP_1
Il P.M. non si è espresso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato a [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata in quanto emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione da
[...]
nata il [...] e figlia di nato il [...] in [...] e Persona_2 Parte_2 precisamente a MA LI (CE), nonché madre di da Pt_3 Persona_4
nata il [...]) – che ha determinato, sulla base della legge al tempo vigente,
[...]
l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il quadro normativo avente ad oggetto la cittadinanza italiana ha subito notevoli evoluzioni nel corso degli anni.
Il Regno d'Italia è nato nel 1861 dall'unione dei territori degli Stati preunitari (incluso il territorio del Comune di nascita dell'avo dei ricorrenti) e tutti i nati e/o residenti nei territori in questione divennero cittadini italiani.
Alla nascita dello Stato Italiano (1961) la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865; l'art. 4 di quel Codice prevedeva che la cittadinanza italiana si acquisiva per nascita da padre cittadino. Tale modalità di acquisto della cittadinanza italiana è rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva legge n.555 del 13 giugno 1912 dove all'art. 1 è prevista la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis solo per via patema. Tuttavia il suindicato articolo 1 della legge
555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del
09.02.1983 della Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n.
91 del 05 febbraio 1992 hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Orbene, nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che non può ritenersi che
[...] nata da padre italiano, e quindi a sua volta anch'essa cittadina italiana, abbia perso la Persona_2 cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero (il Sig. sicché i suoi Persona_3 discendenti sono, a loro volta, cittadini italiani.
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle
'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Pertanto non sono ammissibili le eccezioni rilevate da parte resistente poiché il riconoscimento deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale per cui possiamo concludere che era cittadino italiano per nascita e mai naturalizzato, lo stesso ha trasmesso la cittadinanza Parte_2 italiana iure sanguinis alla figlia che a sua volta l'ha trasmessa iure sanguinis alla Persona_7 figlia che l'ha trasmessa iure sanguinis all' odierna ricorrente.(vedesi albero Persona_8 genealogico di cui in atti).
In forza delle pronunce di incostituzionalità sopra citate dalla data dell'entrata in vigore della nuova
Costituzione, cittadina italiana perché figlia di padre italiano, non ha perso la Persona_2 cittadinanza per aver contratto matrimonio in Brasile con un cittadino brasiliano, e al contempo, ha trasmesso la propria cittadinanza per ius sanguinis ai propri discendenti e per l'appunto all'attuale ricorrente.
Pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente deve essere dichiarato che la stessa è cittadina italiana, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendoalle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 10.12.2025
Il GIUDICE
Dott.ssa DE RA
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 16350/2024 promosso con ricorso depositato in data 23.7.2024 da:
RA brasiliana, sposata, nata il: 09/10/1984 nella città di Parte_1
Três Corações/MG, passaporto n.: , CPF: e residente in [...]NumeroDiPass_1 PartitaIVA_1
Carvalho Silveira 119, appartamento 501- Belo Horizonte/MG, CAP: 31140-440 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Pinelli (C.F.: ; PEC: CodiceFiscale_1
; FAX: 0697999266) in virtù di procura alle liti di cui in atti Email_1
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 con l'Avvocatura di Stato
e con l'intervento del
Pubblico Ministero Interventore ex lege
Il Giudice Dott.ssa Adele Granata, all'esito dell'udienza del 4.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art.281 decies e ss cpc la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo che in data 10/08/1887, da genitori italiani nasceva in Italia, nel Comune di SAN
MA LI (CE), il Sig. cittadino italiano poi emigrato in Brasile (doc.1) che Parte_2 non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e mai naturalizzatosi (doc. 2). - Dall'unione tra Parte_2
e , nasceva in Brasile il 25/06/1908 (doc. 3). - Dall'unione tra Persona_1 Persona_2
e nasceva in Brasile Ilma da il Persona_2 Persona_3 Persona_4 28/10/1939 (doc. 4). - Dall'unione tra da e Pt_3 Persona_4 Persona_5 nasceva in Brasile il 09/10/1984 (doc. 5), odierna ricorrente. Persona_6 Parte_1
Il resistente è rimasto contumace. CP_1
Il P.M. non si è espresso.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017,
n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato a [...], da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata in quanto emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Costituzione da
[...]
nata il [...] e figlia di nato il [...] in [...] e Persona_2 Parte_2 precisamente a MA LI (CE), nonché madre di da Pt_3 Persona_4
nata il [...]) – che ha determinato, sulla base della legge al tempo vigente,
[...]
l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. 4466 del 25 febbraio 2009, ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Il quadro normativo avente ad oggetto la cittadinanza italiana ha subito notevoli evoluzioni nel corso degli anni.
Il Regno d'Italia è nato nel 1861 dall'unione dei territori degli Stati preunitari (incluso il territorio del Comune di nascita dell'avo dei ricorrenti) e tutti i nati e/o residenti nei territori in questione divennero cittadini italiani.
Alla nascita dello Stato Italiano (1961) la disciplina sulla cittadinanza era contenuta negli articoli da 4 a 15 del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865; l'art. 4 di quel Codice prevedeva che la cittadinanza italiana si acquisiva per nascita da padre cittadino. Tale modalità di acquisto della cittadinanza italiana è rimasta sostanzialmente invariata anche nella successiva legge n.555 del 13 giugno 1912 dove all'art. 1 è prevista la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis solo per via patema. Tuttavia il suindicato articolo 1 della legge
555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del
09.02.1983 della Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n.
91 del 05 febbraio 1992 hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Orbene, nel caso in esame la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata. Risulta che non può ritenersi che
[...] nata da padre italiano, e quindi a sua volta anch'essa cittadina italiana, abbia perso la Persona_2 cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero (il Sig. sicché i suoi Persona_3 discendenti sono, a loro volta, cittadini italiani.
Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009). Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle
'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Pertanto non sono ammissibili le eccezioni rilevate da parte resistente poiché il riconoscimento deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale per cui possiamo concludere che era cittadino italiano per nascita e mai naturalizzato, lo stesso ha trasmesso la cittadinanza Parte_2 italiana iure sanguinis alla figlia che a sua volta l'ha trasmessa iure sanguinis alla Persona_7 figlia che l'ha trasmessa iure sanguinis all' odierna ricorrente.(vedesi albero Persona_8 genealogico di cui in atti).
In forza delle pronunce di incostituzionalità sopra citate dalla data dell'entrata in vigore della nuova
Costituzione, cittadina italiana perché figlia di padre italiano, non ha perso la Persona_2 cittadinanza per aver contratto matrimonio in Brasile con un cittadino brasiliano, e al contempo, ha trasmesso la propria cittadinanza per ius sanguinis ai propri discendenti e per l'appunto all'attuale ricorrente.
Pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente deve essere dichiarato che la stessa è cittadina italiana, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendoalle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 10.12.2025
Il GIUDICE
Dott.ssa DE RA