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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/03/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 13/03/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2230 /2024 R.G., promossa da:
, nata il [...] a [...] , Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. BONINA CARMELA , giusta procura in CodiceFiscale_1
atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.DOA ALESSANDRO;
- resistente -
OGGETTO: Cancellazione giornate agricole
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16/07/2024, il ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricola, e di aver svolto attività lavorativa, nel 2011 per 52 giornate annue alle dipendenze della ditta Bontempo CI Sebastiano.
Lamentava che l' , con nota A/R 13/03/2024 e ricevuta il 25/03/2024 le veniva CP_1
comunicata la cancellazione delle suddette giornate.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Ritenendo illegittima la suddetta cancellazione, chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'impugnato provvedimento, e la condanna dell' a reiscriverla presso gli elenchi anagrafici CP_1 per l'anno e le giornate cancellate, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi.
L' resisteva in giudizio eccependo la violazione del principio del ne bis in idem, stante CP_1
la definizione di precedente giudizio sulle giornate cancellate nel 2011, contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente. All'udienza odierna, sull'istruttoria documentale, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
Parte ricorrente domanda l'annullamento del provvedimento di cancellazione delle 51 giornate lavorate nel 2011 e chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritta presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per il medesimo anno, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 51 giornate nel 2011 alle dipendenze della ditta Bontempo
CI Sebastiano.
Ordine logico di trattazione impone di vagliare l'eccezione sollevata dall' , relativa alla CP_1
pendenza di altro giudizio.
Risulta altresì che avverso il provvedimento di cancellazione delle giornate riferibili al 2011
è stato proposto il procedimento iscritto al n. 824/2011; anche in quella sede la ricorrente chiedeva al
Tribunale adito di accertare che nel 2011 aveva prestato attività di lavoro agricolo in favore della
Ditta Bontempo CI Sebastiano.
Successivamente, con la sentenza n. 95/24 del 13.2.2024, la corte di Appello di Messina in riforma della pronuncia emessa dal Giudice di I grado, rigettava la domanda proposta dalla sig.
al fine di veder accertato il lavoro asseritamente prestato, nel 2011, in favore della ditta Parte_1
Bontempo CI Sebastiano.
Non risulta che avverso la suddetta sentenza sia stato proposto gravame entro il termine previsto dall'art. 327 c.p.c..
Va a questo punto rilevata, anche d'ufficio, la presenza di un giudicato che, ai sensi dell'art. 2909 c.c. rende inammissibile la domanda volta alla reiscizione negli elenchi anagrafici per gli anni in constestazione, in quanto tesa a violare il principio del ne bis in idem.
Va a questo punto rilevata, anche d'ufficio, la presenza di un giudicato che, ai sensi dell'art. 2909 c.c. rende inammissibile l'odierna domanda, in quanto tesa a violare il principio del ne bis in idem.
La declaratoria di inammissibilità rende superflua ogni ulteriore pronuncia nel merito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della ricorrente, e vanno liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi e in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale Parte_1 CP_1
rappresentante p.t., con ricorso depositato il 16/07/2024 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese del giudizio, che CP_1
liquida in euro 1.312,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 13/03/2025.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena