Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/05/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
282/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
2) dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice
3) dott.ssa Anna Coletti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 282/2025 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1
residente in [...] elettivamente domiciliato in Torre del Greco alla via Nazionale n. 562 presso lo studio dell'avv. Francesca Pinto che lo rappresenta e difende gusta procura in atti, e nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
) ed ivi residente alla I traversa Bianchini 3/A rappresentata e difesa giusta procura in C.F._2
atti dagli avv.ti Gioacchino Bifulco e Federica de Ritis presso il cui studio sito in in Napoli alla piazzetta Laura Terracina 1 è elettivamente domiciliata
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 22.04.2025, le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni concordate.
Il P.M., in data 29.04.2025, ha espresso parere favorevole.
1
Con ricorso depositato in data 10.02.2025, le parti in epigrafe indicate hanno dedotto di aver contratto matrimonio concordatario in Torre del Greco il 22.07.2000 optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni, nel corso del quale sono nati tre figli: , nato a [...] il Controparte_2
28.08.2000, , nato a [...] il [...] (maggiorenni) e , nato a Controparte_3 Persona_1
Napoli il 19.07.2007, minorenne;
che, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, hanno proposto il presente procedimento;
che i coniugi vivono da anni presso diverse residenze ed i figli abitano in Torre del Greco alla via Stromboli n.16 unitamente alla madre in una casa presa in locazione dalla stessa. Quanto ai redditi, dagli estratti conto allegati, rispetto al risulta un Parte_1
saldo di euro 522,51 alla data del 30.06.2022, di euro 1.046,47 al 30.06.2023, di euro 531,27 al
30.06.2024. Le parti hanno allegato che ha quale titolo di studio la licenza media Parte_1
e svolge l'attività di commerciante percependo un reddito da lavoro autonomo, mentre CP_1
ha il titolo di scuola superiore e svolge lavori saltuari. Il sig. è proprietario del
[...] Parte_1
veicolo tg. FT874CT e non è titolare di beni immobili;
la sig.ra è intestataria di autovetture e CP_1
non è proprietaria di immobili. Inoltre, hanno specificato che è indipendente Controparte_2
economicamente, lavorando come informatico con contratto a tempo indeterminato, mentre non è indipendente economicamente e che frequenta la classe Controparte_3 Persona_1 terza dell'Istituto Pantaleo in Torre del Greco con orario dalle ore 08.15 – ore 13.15.
Pertanto, previa richiesta di sostituire l'udienza di comparizione personale con deposito di note scritte, hanno chiesto di dichiarare la separazione consensuale ai patti e alle condizioni stabiliti nel ricorso.
Designato il giudice relatore e fissata l'udienza di comparizione dei coniugi per il 22.04.2025, sostituita - su richiesta congiunta delle parti - dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, con ordinanza del 23.04.2025, avendo le parti ribadito la volontà di separarsi alle condizioni concordate, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio disponendo la trasmissione degli atti al P.M. per rendere il parere.
Tanto premesso, risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, allo stesso tempo, deve escludersi la verosimile possibilità della ricostruzione di una vita coniugale, avendo i coniugi ribadito, ancora una volta, nelle note di trattazione scritta, la volontà di non riconciliarsi.
Le condizioni concordate dalle parti e riportate in dispositivo possono essere omologate, in quanto non risultando in contrasto con norme imperative e con gli interessi della prole. Si ritiene, altresì,
Per_ congrua la disciplina del diritto di visita del minore , tenuto conto che è prossimo al raggiungimento della maggiore età.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e alle Parte_1 Controparte_1
condizioni pattuite in ricorso di seguito riportate:
1. in merito alla casa coniugale si precisa che i coniugi vivono da anni presso diverse residenze i figli continueranno a vivere in Torre del Greco alla via Stromboli n.16 unitamente alla madre in una casa presa in locazione dalla stessa;
2. l'affido del figlio minore sarà condiviso tra i genitori secondo le modalità della L. 54/06, con residenza privilegiata presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni più importanti relative alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
Per_
3. la gestione del figlio minore avverrà secondo il seguente piano genitoriale. Il padre potrà vedere il figlio ogni qualvolta gli sarà possibile e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici e quelli lavorativi del padre, previo accordo tra le parti. Nel caso in cui le parti non riuscissero ad addivenire ad un accordo, si prevede, sin da ora che:
- il sig. potrà comunque vedere il figlio minore a settimane alterne;
Parte_1
- per due settimane consecutive durante il periodo estivo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze di Natale, ad anni alterni la Vigilia di Natale con un genitore ed il giorno di
Natale con l'altro, il 31.12 con un a genitore ed il primo con l'altro; ad anni alterni anche la Befana;
- nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua
e con la madre/il padre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
- tutte le altre festività (25 Aprile, 1° maggio…) verranno trascorse da ciascun genitore con il figlio, secondo il criterio dell'alternanza;
4. il sig. si obbliga a versare anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di Parte_1
Per_
€700,00 (settecentocento,00) mensili, a titolo di mantenimento del figlio minore e del figlio non ancora autosufficiente mediante bonifico bancario. L'importo stabilito a titolo di CP_3
mantenimento così come determinato sarà incrementato automaticamente e senza necessità di richieste alcune, alla stregua delle variazioni che saranno registrate dall'indice ISTAT, con decorrenza dall'anno successivo a quello di sottoscrizione dell'accordo;
5. il padre si accollerà inoltre la quota del 50% delle spese straordinarie necessarie per i figli, il cui specifico elenco è riportato nel Protocollo d'intesa fra il Tribunale di Torre Annunziata e il Consiglio
3 dell'Ordine degli Torre Annunziata del 06/07/2021, che viene sottoscritto dai coniugi per accettazione delle modalità ivi indicate.
Il godimento dell'assegno unico e di ogni altro emolumento che sarà previsto dalla legge a sostegno delle famiglie sarà riscosso dalla sig.ra in maniera totalitaria, rinunziando il sig. Controparte_1
alla quota di sua di spettanza;
Parte_1
6. i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto;
7. i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di rinunziare alla corresponsione dell'assegno di mantenimento;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 63 parte I, Uff. 1 dei registri di matrimonio del predetto comune dell'anno 2000);
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 7.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Anna Coletti dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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