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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2385 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Marco Bottino ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 23/5/2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13431/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a Mugnano di Napoli (NA) il 09.03.1942, Parte_1 Parte_2
n. a Napoli (NA) il 07.08.1986 nella qualità di eredi
[...] Persona_1
n. a Napoli il 25.09.1947 e deceduta il 26.08.2024
[...] rappresentati e difesi dall'avv. MASSIMO MONTAGNA ESPOSITO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t, rappr. e dif. come in atti CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad ATPO
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 15 febbraio 2024, ha proposto, Persona_1 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché la condizione di disabilità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, non riconosciuto a seguito di domanda.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione la non sussistenza del requisito sanitario della pretesa fatta valere.
Parti ricorrenti, previa dichiarazione di dissenso, ex comma 4 cit. 445 bis c.p.c. depositata dalla de cuis, con ricorso depositato il 30 ottobre 2024, hanno proposto rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'istanza, con condanna dell' al pagamento della prestazione richiesta dalla data della domanda o da CP_1 altra data accertata in corso di giudizio.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato, ammessa ed espletata nuova consulenza tecnica, la causa appare matura per la decisione.
***
Quanto al requisito sanitario il consulente tecnico ha accertato che la de cuius
è affetta dalle patologie di cui alla relazione di consulenza Persona_1 che qui si intende espressamente richiamata.
Tali stati patologici determinano per la de cuius presupposti Persona_1 per la concessione dell'indennità di accompagnamento a partire dalla data della revoca fino al decesso.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
In definitiva, avuto riguardo ai documenti versati in atti ed alle risultanze dell'esame obiettivo, nulla orienta per una valutazione difforme da quella raggiunta in sede peritale.
Le spese di lite sono poste a carico dell' in ragione dell'accertamento del CP_1 requisito sanitario dalla data della revoca, tenuto conto della natura e del valore del presente giudizio. Le spese delle consulenze tecniche di ufficio si pongono, quindi, definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) accerta che la de cuius necessitava di assistenza Persona_1 continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore dalla revoca fino al decesso;
b) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € CP_1
2000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge se dovute, con attribuzione;
c) dichiara concluso il procedimento di ATP n. 1988 del 2024 R.G. e dispone l'archiviazione degli atti, provvedendo alla liquidazione delle spese delle C.T.U. come da separato decreto, poste definitivamente a carico dell' ; CP_1
Aversa, 26/5/2025 il Giudice del Lavoro dott. Marco Bottino