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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
R.G. N° REPUBBLICA ITALIANA 1480/2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron.
N°________ La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
Rep. N°
1) dott. Luciano Guaglione Presidente OGGETTO: ________ ALTRI
2) dott. Paolo Rizzi Consigliere CONTRATTI
ATIPICI
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente -------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A nella causa civile di nuovo rito, di appello, avverso la sentenza n. 1007/2019 emessa dal
Tribunale di Trani il 26 aprile 2019, notificata il 17 settembre 2019, resa nell'ambito nell'ambito nella causa civile n.r.g. 94021008/2010
tra
, nata ad [...] il [...] Parte_1
nato a [...] il [...] Parte_2
nata a [...] il [...], Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Romolo Reboa e presso il suo studio in Roma, Via Flaminia,
213 elett. dom.ti giusta distinte procure speciali allegate all'atto di appello;
- appellanti -
nonché
, nato a [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Calò CP_1
in forza di procura in calce alla comparsa in appello;
– appellato e appellante in via incidentale –
e con sede in Spoltore (PE), rappresentata e difesa nel procedimento di Controparte_2
1 primo grado dall'avv. Luca Gagliardi congiuntamente e disgiuntamente con l'avv. Piero
Volpe;
- appellata contumace –
* * * * * *
All'udienza collegiale del 24.11.2024 la causa è passata in decisione, senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:----------------------------------------------
per gli appellanti principali: in riforma dell'impugnata sentenza n. 1007/2019 emessa dal
Tribunale di Trani il 26 aprile 2019 rigettare tutte le domande proposte nei confronti degli appellanti;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario con l'aumento del 30% del compenso;
per l'appellato e appellante in via incidentale: dichiarare inammissibile l'impugnazione non avendo una ragionevole possibilità di essere accolta;
subordinatamente, rigettare nel merito l'impugnazione con conseguente conferma parziale della sentenza n. 1007/2019
emessa dal Tribunale di Trani il 26/04/2019; in accoglimento dello spiegato appello incidentale, riformare parzialmente la stessa sentenza nella misura in cui il Tribunale ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società ; con vittoria di Controparte_2
spese e competenze del doppio grado giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., iscritto a ruolo il 12 gennaio 2010 presso la sezione distaccata di Molfetta del Tribunale di Trani, conveniva in giudizio la società CP_1
per ottenere il rimborso della somma di Euro 7.000,00 versato a titolo Controparte_2
di acconto sul pacchetto turistico per l'organizzazione di un viaggio con destinazione
Cracovia e Budapest dal 13 al 21 agosto 2009.
Il ricorrente a sostegno della propria domanda allegava di aver inviato alla società
[...]
in data 12.05.2009 n. 4 assegni per complessivi € 7.000,00 a titolo di acconto CP_2
per il pacchetto offerto, e di aver comunicato in date 20/21.05.2009, telefonicamente, via
2 mail e con lettera raccomandata la propria volontà di recesso senza ottenere il rimborso della somma.
Con comparsa del 12 marzo 2010 si costituiva in giudizio la società la Controparte_2
quale dopo aver eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice adito, e il proprio difetto di legittimazione passiva chiedeva e otteneva la chiamata in causa del tour operator, la
[...]
per essere manlevata e tenuta indenne da ogni eventuale conseguenza Parte_4
pregiudizievole in forza di accordi tra la stessa e il tour operator.
Si costituiva in giudizio, in data 28 maggio 2010, la società la quale Parte_4
eccepiva l'infondatezza della chiamata in causa, in quanto vi erano stati due distinti rapporti contrattuali, oltre ad aver adempiuto a tutte le obbligazioni nascenti dal rapporto contrattuale tra la stessa e la società “ . Controparte_2
Il ricorrente nella propria memoria ex art. 183 VI comma c.p.c., primo termine, comunque non estendeva la domanda di restituzione nei confronti della società Parte_4
All'udienza del 4 marzo 2013, il difensore della dichiarava l'avvenuta Parte_4
cancellazione della società dal registro delle imprese e il giudice con ordinanza del 6 marzo
2013 dichiarava il giudizio interrotto.
Il ricorrente, riassumeva il giudizio sia nei confronti della società CP_1 [...]
che dei successori della società che identificava nei soci CP_2 Parte_4
della società cancellata, e del liquidatore dott. Parte_5 Controparte_3
i quali non si costituivano in giudizio e venivano dichiarati contumaci. Parte_2
Il giudice, all'esito della precisazione delle conclusioni, con la sentenza impugnata dichiarava il difetto di legittimazione passiva della società e in Controparte_2
accoglimento della domanda attorea condannava , e Parte_1 Parte_3
a corrispondere a la somma di € 7.000,00 a titolo di Parte_2 CP_1
restituzione della somma versata;
condannava e Parte_1 Parte_3
al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate nella Parte_2 CP_1
complessiva somma di € 4.835,00 e distratte al difensore, avv. Andrea Calò, dichiaratosi 3 antistatario;
condannava e al Parte_1 Parte_3 Parte_2
pagamento delle spese di lite in favore di nella complessiva somma di Controparte_2
€ 4.835,00.
Con atto di appello notificato in data 02/10/2019, , e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1007/2019 emessa dal Parte_3
Tribunale di Trani il 26/04/2019 chiedendo l'integrale riforma della stessa poiché ingiusta,
errata e priva di logica motivazione.
Si è costituito in giudizio impugnando il contenuto del gravame e CP_1
contestualmente proponendo appello incidentale, nella parte in cui la sentenza ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società Controparte_2
Con ordinanza del 3 febbraio 2020 la Corte ha sospeso la provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado disponendo la notifica dell'appello incidentale alla società
contumace.
Il difensore ha prodotto nel fascicolo telematico la busta in formato.eml contenente l'atto notificato al difensore costituito nel giudizio di primo grado della società CP_4
, rimasta contumace.
[...]
La causa è stata nuovamente riservata per la decisione senza termini.
Motivi della decisione
Con i motivi di gravame, , e dr. Parte_3 Parte_1 Parte_2
(contumaci in primo grado) hanno impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui sono stati condannati a corrispondere a che non aveva proposto alcuna CP_1
domanda nei loro confronti, la somma di € 7.000,00 per il recesso oltre al pagamento delle spese processuali, per non aver il giudice di primo grado dichiarato inammissibile la domanda nei loro confronti e per non aver neppure accertato nei confronti dei soci se ci fossero state somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, mai allegate dal ricorrente, dovendola contenere, al più, nei limiti degli importi riscossi in sede di liquidazione.
4 Infine, per la condanna del liquidatore, Dott. non ci sarebbe alcun Parte_2
fenomeno successorio, e ai sensi dell'art. 2495 c.c. il mancato pagamento al creditore non sarebbe dipeso da colpa di questi, a titolo di responsabilità extra-contrattuale, circostanze anche queste mai allegate dal ricorrente.
Mentre, , con l'appello incidentale ha chiesto la riforma della sentenza di primo CP_1
grado nella misura in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società
convenuta Controparte_2
Ciò premesso, l'appello principale è fondato, mentre quello incidentale è fondato per quanto di ragione.
E' pacifico che non ha proposto domande giudiziali nei confronti della società CP_1
né nei confronti di , e dr. Parte_4 Parte_1 Parte_3 Parte_2
avendo escluso di aver avuto rapporti contrattuali con la società
[...] Parte_4
Il giudice di primo grado ha ritenuto che il ricorrente avesse agito tramite l'agenzia intermediaria con la costituendo così direttamente un rapporto sostanziale, Parte_4
tra il ricorrente e il tour operator, che sarebbe tenuto al rimborso delle somme versate, ivi comprese quelle versate a titolo di caparra, dal consumatore/viaggiatore.
L'art. 83 del D.Lgs. n. 206/2005 -applicabile ratione temporis alla vicenda svoltasi nell'anno
2009, prima dell'entrata n vigore del D.Lgs. 23.5.2011 n. 79 che ha abrogato gli articoli da
82 a 100 del Codice del Consumo, i quali componevano il capo II intitolato "Servizi
turistici"-, rende utili definizioni sui soggetti coinvolti nell'attività di fornitura di servizi di viaggio distinguendo le due figure dell'organizzatore di viaggio e del venditore e specificando che "Ai fini del presente capo si intende per: a) organizzatore di viaggio, il
soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all'articolo 84 e si obbliga in
nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b)
venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai
sensi dell'articolo 84 verso un corrispettivo forfetario".
In coerenza con tale segnalata diversità di ruoli, l'art. 93 comma I del medesimo D.Lgs n.
5 206/2005, dispone poi che "in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni
assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e il venditore sono tenuti al
risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato
o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da
causa a loro non imputabile".
A tal proposito, il ricorrente ha ammesso e sostenuto che il rapporto contrattuale è
intervenuto esclusivamente con l'agenzia di viaggi, (intermediario), in Controparte_4
quanto tutti gli assegni erano intestati alla stessa ditta ”, tant'è che, a fronte del CP_2
versamento la società aveva emesso la fattura n. 67 intestata a , ove veniva CP_1
specificato quale causale “anticipi viaggio di gruppo Cracovia Budapest 13/21 agosto”
dell'importo di € 7.000,00.
La società ha allegato di aver venduto all'agente di viaggi un proprio Parte_4
pacchetto turistico e che, quest'ultima, lo avrebbe venduto in nome proprio al cliente,
richiedendo un prezzo maggiore di quello al quale l'agente stesso avrebbe pagato al tour operator.
Negli atti del processo di primo grado non risulta che la società abbia Controparte_2
agito in forza di un mandato ricevuto dal tour operator di vendita dei pacchetti turistici di quest'ultimi con la conseguente applicabilità dell'art. 1710 c.c.; mentre dalla documentazione emerge che la società abbia intrattenuto in via esclusiva i rapporti con il ricorrente fatturando la somma di € 7.000,00 consegnategli da trattenendo la somma CP_1
di € 1.000,00 e versando alla la differenza di Euro 6.000,00 per l'acquisto Parte_4
del pacchetto turistico.
Tuttavia, la questione verte su chi fosse obbligato alla restituzione della somma versata in acconto da alla società in seguito al diritto di recesso CP_1 Controparte_2
esercitato in data 20/05/2009, otto giorni dopo la stipula del contratto.
Difatti in tale data il ricorrente comunicò all'agenzia di viaggi la propria decisione sia telefonicamente che con e-mail – inviata nella stessa giornata del 20/05/20029 - nonché con
6 lettera racc. 1 inviata in data il 21/05/2009 e ricevuta dalla convenuta in data 22/05/2009 il proprio recesso.
Ai sensi dell'art. 52 del codice del consumo dlgs 206/2005, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti all'articolo 56, comma 2,
e all'articolo 57.
E' incontroverso tra le parti che il contratto sia stato concluso tra e l'agenzia di viaggi CP_1
a distanza, con contatti telefonici e email e, quindi, risulta legittimo il recesso esercitato a distanza di otto giorni dalla conclusione del contratto (12.05.2009) avvenuto con il pagamento dell'acconto, nonostante la norma preveda un termine più ampio se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso come in questo caso.
Ciò detto, il giudice di primo grado non avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva nei confronti della società né avrebbe potuto condannare la terza Controparte_2
chiamata, e per essa i soci e addirittura il liquidatore, direttamente nei confronti del ricorrente, in assenza di una domanda diretta nei loro confronti estendendo automaticamente la domanda del ricorrente.
L'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto opera solo quando tale chiamata sia effettuata dal convenuto per ottenere la sua liberazione dalla pretesa attorea, e non per l'ipotesi di chiamata a titolo di garanzia impropria o di regresso.
Il principio dell'estensione automatica della domanda dell'attore al chiamato in causa da parte del convenuto non trova applicazione allorquando il chiamante, senza postulare la esclusione della propria responsabilità (ed anzi presupponendola), faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso da quello dedotto dall'attore come "causa petendi", come avviene nell'ipotesi di chiamata di un terzo in garanzia, propria o impropria, o di azione
7 condizionata di regresso nei confronti del terzo chiamato in coobbligazione.
In tal caso è infatti rimessa in via esclusiva all'attore la scelta - ove consentita dalla situazione giuridica dedotta nell'atto di chiamata in causa - di proporre o meno autonoma domanda anche nei confronti del terzo chiamato (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25559 del
21/10/2008; id. Sez. L, Sentenza n. 12317 del 07/06/2011; id. Sez. 2, Sentenza n. 8411 del
27/04/2016).
Ciò che in questo caso non è avvenuto, in quanto la società ha ritenuto Controparte_2
che fosse il tour operator che dovesse restituire la somma in base a diversi e distinti accordi intercorsi tra la stessa e la Parte_4
Ciò esclude la condanna della terza chiamata, non essendo stata riproposta in sede di gravame da parte della società contumace la domanda di garanzia nei confronti della società
cancellata e dei suoi successori.
Ma vi è di più.
Nel giudizio di primo grado la causa è stata riassunta nei confronti dei soci della società e del suo liquidatore, il quale non è in alcun modo successore della società cancellata.
Per quanto riguarda i soci la giurisprudenza, sul punto, offre una interpretazione estensiva della disciplina di cui all'art. 2495 c. 2 c.c., affermando che sussiste la responsabilità dei soci cessati verso i creditori sociali non solo entro i limiti delle somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione ma anche entro i limiti di successive attribuzioni patrimoniali pervenute ai soci cessati in dipendenza del loro subentrare nelle posizioni attive della società cancellata (Trib. Milano 20 maggio 2013), pur in presenza di un orientamento di legittimità che, al contrario, propende per una lettura restrittiva dell'articolo in commento
(Cfr. Cass. 10 ottobre 2005 n. 19732, per la quale “per la quale all'obbligazione della società si aggiunge, "pro parte", quella dei singoli soci (oltre che dei liquidatori colpevoli), fermo restando che la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo”).
In questo caso, nessuna delle parti in causa ha allegato se ci fosse un attivo dal bilancio finale
8 di liquidazione o somme da questi percepite, comunque riconducibili all'attività
della società estinta.
In mancanza di allegazione e di prova circa l'esistenza e la consistenza del credito della società, oltre alla dimostrazione della condotta dolosa e colposa del liquidatore, la domanda anche sotto questo profilo non poteva essere accolta dal giudice di primo grado, quand'anche fosse stata accertata la domanda di garanzia avanzata dalla convenuta nei confronti della
Parte_4
In conseguenza di ciò, in riforma della sentenza di primo grado, va rigettata la domanda di nei confronti di , e , CP_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
mentre va accolto per quanto di ragione l'appello incidentale di nei confronti CP_1
della societa condannando quest'ultima al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
della somma di Euro 7.000,00 a titolo di restituzione somme oltre interessi legali CP_1
dalla domanda al soddisfo.
In conseguenza della riforma della sentenza di primo grado sono da rideterminare le spese di primo e secondo grado con una valutazione unitaria della lite e in base al principio della soccombenza.
In conseguenza del rigetto della domanda nei confronti di , Parte_1 Parte_2
e , e devono condannarsi in
[...] Parte_3 CP_1 Controparte_2
solido al pagamento in loro favore delle spese processuali del grado di appello (risultati contumaci in primo grado) con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
In conseguenza dell'accoglimento dell'appello incidentale, la società Controparte_2
deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di da distrarsi in favore del difensore anticipatario. CP_1
La regolamentazione delle spese va operata con riferimento al D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della causa (Euro 5.200,00-26.000.,00) con aumento dei compensi per il difensore degli appellanti principali in quanto costituito per più parti.
P.Q.M.
9 La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
nonché su quello incidentale proposto da , avverso la sentenza n. 1007/2019 CP_1
emessa dal Tribunale di Trani il 26 aprile 2019 nella causa civile n.r.g. 94021008/2010,
notificata il 17 Settembre 2019, così provvede:
1) Accoglie l'appello principale e in riforma della sentenza di primo grado rigetta la domanda proposta da con ricorso del 12.01.2010 nei confronti di CP_1 Parte_1
e ;
[...] Parte_2 Parte_3
2) Condanna e al pagamento, in solido tra loro, delle spese CP_1 Controparte_2
processuali del grado di appello in favore di , e Parte_1 Parte_2
, che liquida in Euro 380,00 per spese ed Euro 5.112,00 per compensi Parte_3
(già maggiorato per presenza di più parti aventi stessa posizione), oltre Cap ed Iva e spese generali come per legge, con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta;
3) Accoglie l'appello incidentale per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado condanna al pagamento in favore di Controparte_2 [...]
della somma di Euro 7.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al CP_1
soddisfo;
4) Condanna al pagamento delle spese processuali del doppio grado di Controparte_2
giudizio in favore di che liquida, quanto al primo grado in Euro 115,00 per CP_1
spese ed Euro 5.000,00 per compensi, quanto al grado di appello in Euro 355,50 per spese ed Euro 4.000,00 per compensi oltre Cap ed Iva e spese generali come per legge,
con distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 28.01.2025
Il Giudice ausiliario relatore avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
Dott. Luciano Guaglione
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