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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/04/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1291 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Parte_1
Daniela Terrinoni e Natalia Pannone, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Bartoletti, giusta procura in atti CP_1
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
7.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 3.04.2024, e Parte_1
hanno avanzato domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 16.09.2000, rappresentando che dall'unione coniugale era nata la figlia (18.06.2004). Per_1 In particolare, le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
“- I coniugi vivranno con l'obbligo del mutuo rispetto;
- ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- la casa coniugale sita in Pomezia alla via Rumenia n. 245 verrà assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto;
- il sig. si impegna a versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 figlia , l'importo di € 350,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Per_1
bonifico, con adeguamento Istat, come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale. La sig.ra si impegna a restituire al marito il 50% Pt_1
delle spese concernenti la vettura Ford KA Tg.ta EG 183 YS di titolarità del padre, in uso alla discendente e, precisamente spese per bollo, assicurazione, revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria.
- nell'ambito dei reciproci rapporti patrimoniali i coniugi allo scopo di regolare gli stessi, stabiliscono quanto segue: A. il sig. si impegna a trasferire in capo alla Sig.ra CP_1
la propria quota di proprietà, pari al 50%, della casa coniugale sita in Parte_1
Pomezia alla Via Rumenia 245, con annesse pertinenze (box e cantina), attualmente di proprietà di entrambi i coniugi, entro il termine di 30 giorni dall'omologazione della separazione consensuale, a fronte della corresponsione ad opera della sig.ra della somma di € Pt_1
40.000,00 ( quarantamila/00) in sede notarile B. La sig.ra una volta in possesso della Pt_1 copia autentica del provvedimento omologato, fisserà l'appuntamento per il rogito notarile, presso il Notaio di sua fiducia nel termine sopra indicato e provvederà alla convocazione dell'altro coniuge tramite i rispettivi legali a mezzo PEC. C. Tutte le spese relative all'atto notarile di cui sopra saranno sostenute dalla parte acquirente. D. Per il suddetto trasferimento immobiliare i coniugi intendono avvalersi dell'esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987, ai fini fiscali.”
Le parti hanno altresì domandato di pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle seguenti condizioni:
“- confermare che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- il sig. si impegna a versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 figlia , l'importo di € 350,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Per_1
bonifico, con adeguamento ISTAT, come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale, fino a quando la medesima non sarà economicamente autosufficiente.
- La sig.ra si impegna a restituire al marito il 50% delle spese concernenti la vettura Pt_1
Ford KA Tg.ta EG 183 YS, di titolarità del padre, in uso alla discendente e, precisamente, spese per bollo, assicurazione, revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
Con sentenza parziale n. 1687/2024 pubblicata in data 25.07.2024 è stata pronunciata la separazione personale delle parti omologando il relativo accordo e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile, in attesa che maturasse la condizione di procedibilità e che passasse in giudicato la sentenza di separazione.
All'udienza del 7.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato dichiarazione sottoscritta di conferma di voler ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso, nonché la sentenza di separazione personale n. 1687/2024 munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda divorzile.
2. Orbene, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie la domanda divorzile è procedibile poiché è trascorso il tempo previsto dalla legge (sei mesi) e le condizioni convenute, già sopra riportate, sono conformi all'interesse delle parti e della prole, sicchè, non presentando profili di contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto, ritiene il Collegio che le stesse debbano dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, nella causa avente R.G.V.G. n.
1291/2024, definitivamente pronunciando sulla domanda divorzile, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il 16.09.2000 da
, nata a [...] il [...] (C.F.: , e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...] (C.F.: , iscritto nel Registro degli
[...] C.F._2 atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 01111, P. 2, S. A01, dell'anno 2000;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69,
D.P.R. n. 396/2000;
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1291 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Parte_1
Daniela Terrinoni e Natalia Pannone, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Bartoletti, giusta procura in atti CP_1
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su istanza congiunta
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del
7.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 3.04.2024, e Parte_1
hanno avanzato domanda congiunta di separazione personale e cessazione degli CP_1 effetti civili del matrimonio contratto in Roma il 16.09.2000, rappresentando che dall'unione coniugale era nata la figlia (18.06.2004). Per_1 In particolare, le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale alle seguenti condizioni:
“- I coniugi vivranno con l'obbligo del mutuo rispetto;
- ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- la casa coniugale sita in Pomezia alla via Rumenia n. 245 verrà assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto;
- il sig. si impegna a versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 figlia , l'importo di € 350,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Per_1
bonifico, con adeguamento Istat, come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo in uso presso il Tribunale. La sig.ra si impegna a restituire al marito il 50% Pt_1
delle spese concernenti la vettura Ford KA Tg.ta EG 183 YS di titolarità del padre, in uso alla discendente e, precisamente spese per bollo, assicurazione, revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria.
- nell'ambito dei reciproci rapporti patrimoniali i coniugi allo scopo di regolare gli stessi, stabiliscono quanto segue: A. il sig. si impegna a trasferire in capo alla Sig.ra CP_1
la propria quota di proprietà, pari al 50%, della casa coniugale sita in Parte_1
Pomezia alla Via Rumenia 245, con annesse pertinenze (box e cantina), attualmente di proprietà di entrambi i coniugi, entro il termine di 30 giorni dall'omologazione della separazione consensuale, a fronte della corresponsione ad opera della sig.ra della somma di € Pt_1
40.000,00 ( quarantamila/00) in sede notarile B. La sig.ra una volta in possesso della Pt_1 copia autentica del provvedimento omologato, fisserà l'appuntamento per il rogito notarile, presso il Notaio di sua fiducia nel termine sopra indicato e provvederà alla convocazione dell'altro coniuge tramite i rispettivi legali a mezzo PEC. C. Tutte le spese relative all'atto notarile di cui sopra saranno sostenute dalla parte acquirente. D. Per il suddetto trasferimento immobiliare i coniugi intendono avvalersi dell'esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/1987, ai fini fiscali.”
Le parti hanno altresì domandato di pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle seguenti condizioni:
“- confermare che ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
- il sig. si impegna a versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento della CP_1 figlia , l'importo di € 350,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo Per_1
bonifico, con adeguamento ISTAT, come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale, fino a quando la medesima non sarà economicamente autosufficiente.
- La sig.ra si impegna a restituire al marito il 50% delle spese concernenti la vettura Pt_1
Ford KA Tg.ta EG 183 YS, di titolarità del padre, in uso alla discendente e, precisamente, spese per bollo, assicurazione, revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria.
Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”.
Con sentenza parziale n. 1687/2024 pubblicata in data 25.07.2024 è stata pronunciata la separazione personale delle parti omologando il relativo accordo e con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo per la trattazione della domanda divorzile, in attesa che maturasse la condizione di procedibilità e che passasse in giudicato la sentenza di separazione.
All'udienza del 7.04.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato dichiarazione sottoscritta di conferma di voler ottenere la pronuncia divorzile alle condizioni di cui al ricorso, nonché la sentenza di separazione personale n. 1687/2024 munita dell'attestazione di passaggio in giudicato.
La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda divorzile.
2. Orbene, occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n. 898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
Nel caso di specie la domanda divorzile è procedibile poiché è trascorso il tempo previsto dalla legge (sei mesi) e le condizioni convenute, già sopra riportate, sono conformi all'interesse delle parti e della prole, sicchè, non presentando profili di contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato
Civile del luogo in cui è stato trascritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del
D.P.R. n. 396/2000.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, trattandosi di ricorso congiunto, ritiene il Collegio che le stesse debbano dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, nella causa avente R.G.V.G. n.
1291/2024, definitivamente pronunciando sulla domanda divorzile, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma il 16.09.2000 da
, nata a [...] il [...] (C.F.: , e Parte_1 C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...] (C.F.: , iscritto nel Registro degli
[...] C.F._2 atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 01111, P. 2, S. A01, dell'anno 2000;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69,
D.P.R. n. 396/2000;
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) spese di lite irripetibili.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera