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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15646/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15646/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLE AV Parte_1 C.F._1
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA GUARESCHI 65 41100 MODENA presso il difensore avv. DELLE AV CLAUDIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLE AV Parte_2 C.F._2
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA GUARESCHI 65 41100 MODENA presso il difensore avv. DELLE AV CLAUDIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLE Parte_3 C.F._3
AV CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA GUARESCHI 65 41100 MODENA presso il difensore avv. DELLE AV CLAUDIO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELLE AV Parte_4 C.F._4
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA GUARESCHI 65 41100 MODENA presso il difensore avv. DELLE AV CLAUDIO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CARLI PATRIZIA, elettivamente domiciliato in C/O AVV. MARIA PIA TANCINI - VIA SOARDI 18 47900 RIMINI presso il difensore avv. CARLI PATRIZIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare la colpevolezza del nella persona dell'amministratore pro tempore CP_2 di via Marconi nr. 2 Bologna;
per l'effetto condannare il nella persona CP_2 dell'amministratore pro tempore di via Marconi nr. 2 Bologna al pagamento della somma di € pagina 1 di 6 294.201,00 (Valore punto base € 9.806,70; punti riconosciuti per il grado di parentela 20; punti riconosciuti in base all'età della vittima 4: punti in base all'età del genitore punti 3; punti per l'assenza di altri familiari conviventi punti 3; Totale dei punti eventualmente da riconoscere 30.) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
Per Controparte_1 CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
- in via principale e nel merito, respingere le domande giudiziali avanzate dalle parti attrici in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via meramente subordinata, accertare e dichiarare la preminente responsabilità della vittima sig. per avere tenuto nell'occorso una condotta eccezionale, abnorme ed imprevista, Controparte_3 in nesso etiologico con l'exitus e, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande giudiziali attoree, detrarre dal risarcimento debendo la percentuale di corresponsabilità accertata come provata all'esito dell'istruttoria a carico del de cuius. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , rispettivamente madre, sorella, fratello e nonna di ,
[...] Parte_4 Controparte_3 nato a [...] il [...] e deceduto in data 02.01.2020 a Bologna, citavano in giudizio il al fine di essere ristorati dei danni derivanti dalla Controparte_4 morte del de cuius.
A sostegno della propria pretesa, gli attori allegavano che , in data 29.12.2019 Controparte_3 Contr alloggiava temporaneamente in un appartamento adibito a posto al 2° piano, contrassegnato dall'interno 5 e situato all'interno dello stabile sito in Bologna in via Marconi nr. 2 e che il decesso del congiunto era avvenuto a cagione delle gravissime ferite riportate in seguito alla caduta dal corrimano della seconda rampa delle scale condominiali.
Secondo quanto prospettato dalla difesa attorea, il corrimano, da dove ebbe a precipitare CP_3
, in palese violazione della normativa in materia di sicurezza (art.
1.7 del T.U 81/2008 in
[...] relazione agli artt. 16 e 26 DPR 547/55), aveva un'altezza di mt. 0,82 inferiore a quella prevista (da mt. 0,90 a mt. 1).
Alla luce di tutto quanto sopra, gli attori instauravano l'odierno procedimento domandando l'accertamento della responsabilità del nella persona Controparte_6 dell'amministratore pro tempore e, per conseguenza, la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati come nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Costituitosi in lite, il chiedeva il rigetto della domanda attorea, Controparte_4 dovendosi configurare l'esclusiva responsabilità o quantomeno la responsabilità concorrente della vittima per condotta altamente imprudente ed in nesso etiologico con l'exitus.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzioni documentali. Terminata la fase istruttoria, il Giudice rinviava all'udienza del 10.04.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 10.04.2025, i difensori delle parti, riportandosi agli scritti depositati, insistevano nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
pagina 2 di 6 ***
La domanda attorea è infondata e, in quanto tale, deve essere rigettata.
Giova all'uopo, richiamare i principi informatori in materia.
Come noto, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonchè di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. 11526/2017). (Cfr. Tribunale di Milano, Sentenza n. 544/2023)
In particolare, il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato, come ribadito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, "è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (così al Par.
8.9. di
Cass., Sez. un., 30.6.2022, n. 20943; principio ribadito anche nella recente pronuncia Cassazione
Civile, Sez. Lav., 21 maggio 2024, n. 14041).
Nel solco di tale principio, la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia del 7 settembre 2023, n. 26142, ha sottolineato che “il fatto integrante il "caso fortuito" è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé
l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res …
Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici
(fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo
(concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.
Segnatamente, ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., il Giudice di Legittimità ha sottolineato che deve attribuirsi rilievo alle “sole condotte "oggettivamente" non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente pagina 3 di 6 oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile”. (Cass. civ. Ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023).
Delineando siffatti principi la Corte, non ha inteso fare riferimento alla assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima – atteso che ciò, di fatto, è sempre impossibile - bensì alle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi sul piano puramente oggettivo della regolarità causale non prevedibile né prevenibile.
Tanto premesso, alla luce dei su esposti principi, deve ritenersi che la condotta gravemente imprudente della vittima – la quale anziché utilizzare il corrimano in modo appropriato per scendere dalle scale, vi si metteva seduto per scivolarvi sopra- abbia avuto una incidenza causale esclusiva nella produzione dell'evento nefasto.
Al fine di fornire una corretta ed esaustiva ricostruzione degli eventi, si richiama quanto emerso dalle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nel procedimento penale N. 110/2020 R.G.N.R. nell'ambito del quale è stato indagato , Controparte_1
Amministratore del convenuto. CP_2 Quanto all'acquisizione all'odierno procedimento delle risultanze penali, pare appena il caso di precisare che per consolidata giurisprudenza “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.” (si veda ex multis Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947)
In particolare, la ricostruzione del fatto storico si fonda sulle dichiarazioni di , Persona_1 fidanzata di nonché unico teste oculare, la quale, in sede di sommarie Controparte_3 informazioni rilasciate alla PG riferiva quanto segue: “…Attraversata una rampa delle suddette scale,
, sia per scherzo che per la contentezza del momento, decideva di mettersi seduto sul CP_3 corrimano obliquo della scala per scivolare su di esso, come a volte si nota in alcune scene dei film.
Ma , anziché scivolare, perdeva l'equilibrio cadendo all'indietro nel vuoto della tromba CP_3 delle scale per poi impattare, dopo un volo di circa otto (8) metri, sul pavimento posto sotto l'entrata principale dove presumo si trovano le cantine… non era a cavalcioni ma seduto sul corrimano obliquo con la schiena in direzione della tromba delle scale e perse l'equilibrio immediatamente dopo essersi seduto cadendo e rovinando di schiena ed impattando fortemente con la testa sul pianerottolo posto nei sotterranei” (cfr. doc. 6 fascicolo parte convenuta).
Quanto sopra, coincide con il contenuto delle diverse relazioni di servizio della P.G. e, in particolare, con la Relazione di servizio Prot. n. 28/2020 del 02.01.2020 e la Relazione di servizio Prot. n.
0301/2020 Questura di Bologna (rispettivamente doc. 4 e doc. 5 fascicolo parte convenuta).
Dunque, le modalità con cui è avvenuta la caduta che ha condotto alla morte sono Controparte_3 state confermate da in differenti occasioni. Persona_1
Ciò emerge, altresì, dalla denuncia-querela sporta presso la Questura di Bologna dalla sig.ra Parte_1
madre della vittima, il medesimo giorno del decesso, di cui giova riportare i seguenti estratti:
[...]
pagina 4 di 6 “…Nella giornata del 29 dicembre u.s., alle ore 18:35 circa, venivo contattata sulla mia utenza telefonica da dipendente della pizzeria di mio figlio, la quale mi comunicava Persona_2 che aveva avuto un incidente, senza specificare meglio la tipologia dell'evento e che in CP_3 conseguenza dello stesso era stato trasportato presso un Ospedale di Bologna in stato d'incoscienza.
In considerazione di quanto appreso, alcuni minuti dopo, unitamente ad un amico di famiglia, mettevo in contatto con per ottenere più dettagliate Persona_3 Persona_1 informazioni in merito agli occorsi…Nel frangente la stessa ci riferiva che era caduto CP_3 dalla tromba delle scale, dopo essersi seduto sul corrimano delle stesse, insistente sul pianerottolo del secondo piano dello stabile presso cui erano alloggiati.”
“…Presso il medesimo Ospedale avevo modo di apprendere dal racconto diretto di Per_1
, quale era stata la dinamica dei fatti;
nello specifico la stessa mi riferiva che nel
[...] pomeriggio del 29 dicembre u.s., intorno alle ore 17:30, mentre lei e scendevano le scale CP_3 del palazzo, quest'ultimo si sedeva sul corrimano delle stesse, perdendo improvvisamente l'equilibrio e cadendo fino ad impattare con il pavimento dell'atrio d'ingresso…”. (v. doc. 1 fascicolo parte convenuta)
Sulla scorta di tale ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto effettuata in sede penale, il Pubblico
Ministero ha ritenuto che alcuna responsabilità penale possa attribuirsi all'amministratore del per la morte di . Controparte_7 Controparte_3
In particolare, nella richiesta di archiviazione, il PM ha rilevato quanto segue:
“…Al momento dell'intervento era presente una ragazza identificata per che si Persona_1 qualificava come fidanzata del ragazzo, che nel frattempo era stato trasportato via dall'ambulanza, che riferiva che il giovane, , per scherzo, volendo scendere le scale mettendosi a Controparte_3 cavalcioni sul corrimano, una volta seduto sul corrimano perdeva l'equilibrio cadendo a terra da un'altezza di oltre otto metri….
...Poiché da subito è emersa la condotta gravemente imprudente del ragazzo (le modalità della condotta che l'hanno portato alla morte sono sempre state confermate dalla fidanzata nelle diverse occasioni nelle quali è stata sentita), le indagini si sono concentrate a valutare se potessero sussistere anche profili di colpa da parte dell'amministratore di condominio, in relazione alla tenuta e manutenzione del corrimano, che potessero aver contribuito, con eventuale condotta negligente, al decesso di (…).” (doc. 2 fascicolo parte convenuta). Controparte_3
Esaminate le differenti conclusioni dei consulenti nominati, il PM ha escluso qualsiasi profilo di colpa in capo all' amministratore di alla stregua dei seguenti, pienamente condivisibili, rilievi: CP_2
“…Il punto centrale della vicenda è, infatti, se, in base ad un giudizio di prevedibilità sia possibile prevedere un comportamento come quello tenuto dalla persona offesa, con conseguente evento nefasto, e se, concluso positivamente tale giudizio, la condotta corretta alternativa posta in essere dall'indagato (ossia aumentare l'altezza del parapetto ad un metro) avrebbe evitato, quanto meno con alta probabilità, l'evento. A tale ultimo quesito, in base alle risultanze istruttorie, non può darsi che risposta negativa.
Il giovane infatti, con una condotta volontaria si sedeva sul parapetto per lasciarsi CP_3 scivolare;
in tale circostanza, perdeva l'equilibrio cadendo a terra da un'altezza di oltre otto metri.
Nessuna altezza avrebbe, quindi, potuto escludere tale condotta, con un giudizio ex ante, se non alzando un parapetto ad una altezza corrispondente a quella della persona stessa in modo da escludere qualunque possibilità fisica di saltarvi a cavalcioni.
pagina 5 di 6 Del tutto diversa, invece, sarebbe stata la valutazione da fare nel caso in cui fosse caduto per CP_3 essersi inavvertitamente sporto dal parapetto: in tale circostanza la diversa altezza del parapetto avrebbe dovuto essere valutata in termini di evitabilità dell'evento poiché il parapetto è considerato un presidio di sicurezza per tutelare dalle cadute dall'alto di chi utilizza le scale ma sul presupposto che sia correttamente utilizzato.
La condotta di persona che ci si siede sopra per lasciarsi scivolare costituisce, sicuramente, un uso improprio e gravemente imprudente da cui la normativa, che prescrive l'altezza del parapetto di almeno un metro, certamente non può proteggere.
Tutto ciò tacendo anche il fatto che si ritiene non vi fosse, nel caso di specie, un obbligo dell'amministratore di adeguamento dell'altezza dei parapetti trattandosi di edificio, quello di cui ci stiamo occupando, costruito anteriormente alla normativa della Legge n.13 del 1989 e non indicando alcunché in materia la precedente normativa”. (doc. 2 fascicolo parte convenuta)
Il G.I.P. del Tribunale di Bologna, condividendo le ragioni addotte dal P.M., ha disposto l'archiviazione del fascicolo con decreto del 10.09.2021(doc. 3 fascicolo parte convenuta).
Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra, pur nella umana comprensione del dolore causato dalla triste vicenda, deve concludersi che l'evento letale sia stato conseguenza del comportamento volontario ed imprudente del il quale, mediante un uso improprio del corrimano, vi si è seduto con l'intento CP_3 di scivolarvi sopra.
La condotta tenuta nella specie dalla vittima, entrata in interazione con cose sotto la custodia del convenuto e, in particolare, il corrimano della scala, ha evidentemente rivestito efficienza CP_2 causale esclusiva nella produzione dell'evento, così integrando gli estremi del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Peraltro, la condotta del incauta e gravemente imprudente, ragguagliata anche all'età della CP_3 vittima, non era certamente prevedibile né, in alcun modo prevenibile, neppure nel caso in cui il corrimano avesse avuto una altezza maggiore.
Al contrario, alle condizioni date, l'evento della caduta che ne ha cagionato la morte, era prevedibile dalla vittima e certamente prevenibile.
Si deve, pertanto, concludere per l'esclusione di qualsivoglia responsabilità il
[...]
(40121) Controparte_4
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli attori, come liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Rigetta tutte le domande proposte dagli attori.
2) Condanna altresì gli attori in solido a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 14.170,00 per compenso professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 22.04.2025 Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15646/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLE AV Parte_1 C.F._1
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA GUARESCHI 65 41100 MODENA presso il difensore avv. DELLE AV CLAUDIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLE AV Parte_2 C.F._2
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA GUARESCHI 65 41100 MODENA presso il difensore avv. DELLE AV CLAUDIO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLE Parte_3 C.F._3
AV CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA GUARESCHI 65 41100 MODENA presso il difensore avv. DELLE AV CLAUDIO (C.F. , con il patrocinio dell'avv. DELLE AV Parte_4 C.F._4
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA GUARESCHI 65 41100 MODENA presso il difensore avv. DELLE AV CLAUDIO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CARLI PATRIZIA, elettivamente domiciliato in C/O AVV. MARIA PIA TANCINI - VIA SOARDI 18 47900 RIMINI presso il difensore avv. CARLI PATRIZIA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Per Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: accertare e dichiarare la colpevolezza del nella persona dell'amministratore pro tempore CP_2 di via Marconi nr. 2 Bologna;
per l'effetto condannare il nella persona CP_2 dell'amministratore pro tempore di via Marconi nr. 2 Bologna al pagamento della somma di € pagina 1 di 6 294.201,00 (Valore punto base € 9.806,70; punti riconosciuti per il grado di parentela 20; punti riconosciuti in base all'età della vittima 4: punti in base all'età del genitore punti 3; punti per l'assenza di altri familiari conviventi punti 3; Totale dei punti eventualmente da riconoscere 30.) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”
Per Controparte_1 CP_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta,
- in via principale e nel merito, respingere le domande giudiziali avanzate dalle parti attrici in quanto infondate in fatto e in diritto;
- in via meramente subordinata, accertare e dichiarare la preminente responsabilità della vittima sig. per avere tenuto nell'occorso una condotta eccezionale, abnorme ed imprevista, Controparte_3 in nesso etiologico con l'exitus e, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande giudiziali attoree, detrarre dal risarcimento debendo la percentuale di corresponsabilità accertata come provata all'esito dell'istruttoria a carico del de cuius. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , rispettivamente madre, sorella, fratello e nonna di ,
[...] Parte_4 Controparte_3 nato a [...] il [...] e deceduto in data 02.01.2020 a Bologna, citavano in giudizio il al fine di essere ristorati dei danni derivanti dalla Controparte_4 morte del de cuius.
A sostegno della propria pretesa, gli attori allegavano che , in data 29.12.2019 Controparte_3 Contr alloggiava temporaneamente in un appartamento adibito a posto al 2° piano, contrassegnato dall'interno 5 e situato all'interno dello stabile sito in Bologna in via Marconi nr. 2 e che il decesso del congiunto era avvenuto a cagione delle gravissime ferite riportate in seguito alla caduta dal corrimano della seconda rampa delle scale condominiali.
Secondo quanto prospettato dalla difesa attorea, il corrimano, da dove ebbe a precipitare CP_3
, in palese violazione della normativa in materia di sicurezza (art.
1.7 del T.U 81/2008 in
[...] relazione agli artt. 16 e 26 DPR 547/55), aveva un'altezza di mt. 0,82 inferiore a quella prevista (da mt. 0,90 a mt. 1).
Alla luce di tutto quanto sopra, gli attori instauravano l'odierno procedimento domandando l'accertamento della responsabilità del nella persona Controparte_6 dell'amministratore pro tempore e, per conseguenza, la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati come nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Costituitosi in lite, il chiedeva il rigetto della domanda attorea, Controparte_4 dovendosi configurare l'esclusiva responsabilità o quantomeno la responsabilità concorrente della vittima per condotta altamente imprudente ed in nesso etiologico con l'exitus.
Depositate le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzioni documentali. Terminata la fase istruttoria, il Giudice rinviava all'udienza del 10.04.2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini ex art. 189 c.p.c.
All'udienza del 10.04.2025, i difensori delle parti, riportandosi agli scritti depositati, insistevano nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
pagina 2 di 6 ***
La domanda attorea è infondata e, in quanto tale, deve essere rigettata.
Giova all'uopo, richiamare i principi informatori in materia.
Come noto, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonchè di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. 11526/2017). (Cfr. Tribunale di Milano, Sentenza n. 544/2023)
In particolare, il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato, come ribadito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, "è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (così al Par.
8.9. di
Cass., Sez. un., 30.6.2022, n. 20943; principio ribadito anche nella recente pronuncia Cassazione
Civile, Sez. Lav., 21 maggio 2024, n. 14041).
Nel solco di tale principio, la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia del 7 settembre 2023, n. 26142, ha sottolineato che “il fatto integrante il "caso fortuito" è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé
l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res …
Esso, quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici
(fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo
(concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.
Segnatamente, ai fini dell'esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c., il Giudice di Legittimità ha sottolineato che deve attribuirsi rilievo alle “sole condotte "oggettivamente" non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente pagina 3 di 6 oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile”. (Cass. civ. Ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023).
Delineando siffatti principi la Corte, non ha inteso fare riferimento alla assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima – atteso che ciò, di fatto, è sempre impossibile - bensì alle sole condotte “oggettivamente” non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi sul piano puramente oggettivo della regolarità causale non prevedibile né prevenibile.
Tanto premesso, alla luce dei su esposti principi, deve ritenersi che la condotta gravemente imprudente della vittima – la quale anziché utilizzare il corrimano in modo appropriato per scendere dalle scale, vi si metteva seduto per scivolarvi sopra- abbia avuto una incidenza causale esclusiva nella produzione dell'evento nefasto.
Al fine di fornire una corretta ed esaustiva ricostruzione degli eventi, si richiama quanto emerso dalle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna nel procedimento penale N. 110/2020 R.G.N.R. nell'ambito del quale è stato indagato , Controparte_1
Amministratore del convenuto. CP_2 Quanto all'acquisizione all'odierno procedimento delle risultanze penali, pare appena il caso di precisare che per consolidata giurisprudenza “In mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice civile può legittimamente porre a base del proprio convincimento le prove “atipiche” (tra cui anche le risultanze di atti delle indagini preliminari svolte in sede penale), se idonee ad offrire sufficienti elementi di giudizio e non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che sia configurabile la violazione del principio ex art. 101 c.p.c., dal momento che il contraddittorio sui mezzi istruttori si instaura con la loro formale produzione nel giudizio civile e la conseguente possibilità per le parti di farne oggetto di valutazione critica e di stimolare la valutazione giudiziale.” (si veda ex multis Cass., sez. VI, 1° febbraio 2023, n. 2947)
In particolare, la ricostruzione del fatto storico si fonda sulle dichiarazioni di , Persona_1 fidanzata di nonché unico teste oculare, la quale, in sede di sommarie Controparte_3 informazioni rilasciate alla PG riferiva quanto segue: “…Attraversata una rampa delle suddette scale,
, sia per scherzo che per la contentezza del momento, decideva di mettersi seduto sul CP_3 corrimano obliquo della scala per scivolare su di esso, come a volte si nota in alcune scene dei film.
Ma , anziché scivolare, perdeva l'equilibrio cadendo all'indietro nel vuoto della tromba CP_3 delle scale per poi impattare, dopo un volo di circa otto (8) metri, sul pavimento posto sotto l'entrata principale dove presumo si trovano le cantine… non era a cavalcioni ma seduto sul corrimano obliquo con la schiena in direzione della tromba delle scale e perse l'equilibrio immediatamente dopo essersi seduto cadendo e rovinando di schiena ed impattando fortemente con la testa sul pianerottolo posto nei sotterranei” (cfr. doc. 6 fascicolo parte convenuta).
Quanto sopra, coincide con il contenuto delle diverse relazioni di servizio della P.G. e, in particolare, con la Relazione di servizio Prot. n. 28/2020 del 02.01.2020 e la Relazione di servizio Prot. n.
0301/2020 Questura di Bologna (rispettivamente doc. 4 e doc. 5 fascicolo parte convenuta).
Dunque, le modalità con cui è avvenuta la caduta che ha condotto alla morte sono Controparte_3 state confermate da in differenti occasioni. Persona_1
Ciò emerge, altresì, dalla denuncia-querela sporta presso la Questura di Bologna dalla sig.ra Parte_1
madre della vittima, il medesimo giorno del decesso, di cui giova riportare i seguenti estratti:
[...]
pagina 4 di 6 “…Nella giornata del 29 dicembre u.s., alle ore 18:35 circa, venivo contattata sulla mia utenza telefonica da dipendente della pizzeria di mio figlio, la quale mi comunicava Persona_2 che aveva avuto un incidente, senza specificare meglio la tipologia dell'evento e che in CP_3 conseguenza dello stesso era stato trasportato presso un Ospedale di Bologna in stato d'incoscienza.
In considerazione di quanto appreso, alcuni minuti dopo, unitamente ad un amico di famiglia, mettevo in contatto con per ottenere più dettagliate Persona_3 Persona_1 informazioni in merito agli occorsi…Nel frangente la stessa ci riferiva che era caduto CP_3 dalla tromba delle scale, dopo essersi seduto sul corrimano delle stesse, insistente sul pianerottolo del secondo piano dello stabile presso cui erano alloggiati.”
“…Presso il medesimo Ospedale avevo modo di apprendere dal racconto diretto di Per_1
, quale era stata la dinamica dei fatti;
nello specifico la stessa mi riferiva che nel
[...] pomeriggio del 29 dicembre u.s., intorno alle ore 17:30, mentre lei e scendevano le scale CP_3 del palazzo, quest'ultimo si sedeva sul corrimano delle stesse, perdendo improvvisamente l'equilibrio e cadendo fino ad impattare con il pavimento dell'atrio d'ingresso…”. (v. doc. 1 fascicolo parte convenuta)
Sulla scorta di tale ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto effettuata in sede penale, il Pubblico
Ministero ha ritenuto che alcuna responsabilità penale possa attribuirsi all'amministratore del per la morte di . Controparte_7 Controparte_3
In particolare, nella richiesta di archiviazione, il PM ha rilevato quanto segue:
“…Al momento dell'intervento era presente una ragazza identificata per che si Persona_1 qualificava come fidanzata del ragazzo, che nel frattempo era stato trasportato via dall'ambulanza, che riferiva che il giovane, , per scherzo, volendo scendere le scale mettendosi a Controparte_3 cavalcioni sul corrimano, una volta seduto sul corrimano perdeva l'equilibrio cadendo a terra da un'altezza di oltre otto metri….
...Poiché da subito è emersa la condotta gravemente imprudente del ragazzo (le modalità della condotta che l'hanno portato alla morte sono sempre state confermate dalla fidanzata nelle diverse occasioni nelle quali è stata sentita), le indagini si sono concentrate a valutare se potessero sussistere anche profili di colpa da parte dell'amministratore di condominio, in relazione alla tenuta e manutenzione del corrimano, che potessero aver contribuito, con eventuale condotta negligente, al decesso di (…).” (doc. 2 fascicolo parte convenuta). Controparte_3
Esaminate le differenti conclusioni dei consulenti nominati, il PM ha escluso qualsiasi profilo di colpa in capo all' amministratore di alla stregua dei seguenti, pienamente condivisibili, rilievi: CP_2
“…Il punto centrale della vicenda è, infatti, se, in base ad un giudizio di prevedibilità sia possibile prevedere un comportamento come quello tenuto dalla persona offesa, con conseguente evento nefasto, e se, concluso positivamente tale giudizio, la condotta corretta alternativa posta in essere dall'indagato (ossia aumentare l'altezza del parapetto ad un metro) avrebbe evitato, quanto meno con alta probabilità, l'evento. A tale ultimo quesito, in base alle risultanze istruttorie, non può darsi che risposta negativa.
Il giovane infatti, con una condotta volontaria si sedeva sul parapetto per lasciarsi CP_3 scivolare;
in tale circostanza, perdeva l'equilibrio cadendo a terra da un'altezza di oltre otto metri.
Nessuna altezza avrebbe, quindi, potuto escludere tale condotta, con un giudizio ex ante, se non alzando un parapetto ad una altezza corrispondente a quella della persona stessa in modo da escludere qualunque possibilità fisica di saltarvi a cavalcioni.
pagina 5 di 6 Del tutto diversa, invece, sarebbe stata la valutazione da fare nel caso in cui fosse caduto per CP_3 essersi inavvertitamente sporto dal parapetto: in tale circostanza la diversa altezza del parapetto avrebbe dovuto essere valutata in termini di evitabilità dell'evento poiché il parapetto è considerato un presidio di sicurezza per tutelare dalle cadute dall'alto di chi utilizza le scale ma sul presupposto che sia correttamente utilizzato.
La condotta di persona che ci si siede sopra per lasciarsi scivolare costituisce, sicuramente, un uso improprio e gravemente imprudente da cui la normativa, che prescrive l'altezza del parapetto di almeno un metro, certamente non può proteggere.
Tutto ciò tacendo anche il fatto che si ritiene non vi fosse, nel caso di specie, un obbligo dell'amministratore di adeguamento dell'altezza dei parapetti trattandosi di edificio, quello di cui ci stiamo occupando, costruito anteriormente alla normativa della Legge n.13 del 1989 e non indicando alcunché in materia la precedente normativa”. (doc. 2 fascicolo parte convenuta)
Il G.I.P. del Tribunale di Bologna, condividendo le ragioni addotte dal P.M., ha disposto l'archiviazione del fascicolo con decreto del 10.09.2021(doc. 3 fascicolo parte convenuta).
Ebbene, alla luce di tutto quanto sopra, pur nella umana comprensione del dolore causato dalla triste vicenda, deve concludersi che l'evento letale sia stato conseguenza del comportamento volontario ed imprudente del il quale, mediante un uso improprio del corrimano, vi si è seduto con l'intento CP_3 di scivolarvi sopra.
La condotta tenuta nella specie dalla vittima, entrata in interazione con cose sotto la custodia del convenuto e, in particolare, il corrimano della scala, ha evidentemente rivestito efficienza CP_2 causale esclusiva nella produzione dell'evento, così integrando gli estremi del caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
Peraltro, la condotta del incauta e gravemente imprudente, ragguagliata anche all'età della CP_3 vittima, non era certamente prevedibile né, in alcun modo prevenibile, neppure nel caso in cui il corrimano avesse avuto una altezza maggiore.
Al contrario, alle condizioni date, l'evento della caduta che ne ha cagionato la morte, era prevedibile dalla vittima e certamente prevenibile.
Si deve, pertanto, concludere per l'esclusione di qualsivoglia responsabilità il
[...]
(40121) Controparte_4
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vanno poste a carico degli attori, come liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Rigetta tutte le domande proposte dagli attori.
2) Condanna altresì gli attori in solido a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 14.170,00 per compenso professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 22.04.2025 Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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