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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3490/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Lisa CASONI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Nosadella, n. 57 e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina PAGLIANI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Arienti, n. 37, con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10 aprile 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 12 marzo 2025, e hanno chiesto la Parte_1 CP_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio dal 2017 sino al mese di luglio 2023. Dall'unione sono nati , il 13 giugno 2020, e , il 18 dicembre 2023, Per_1 Persona_2 riconosciuti da entrambi i genitori. A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti.
pagina 1 di 5 Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento dei figli. All'udienza del 10 aprile 2025 sono comparsi entrambi i ricorrenti, i quali hanno insistito per l'accoglimento delle istanze presentate. Il P.M. è intervenuto.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Per
1) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e ogni altra che assuma fondamentale importanza o rilievo per il futuro o la vita quotidiana dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. genitori si impegnano a che i figli mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
2) colloca i minori presso la madre;
Per
3) prende atto che, data la tenerissima età di , la signora resterà al CP_1 momento a vivere insieme ai propri genitori a Lecco, Corso Bergamo 29/d; la madre potrà decidere in autonomia dove abitare insieme ai figli purché all'interno della provincia di Bologna o di Lecco;
eventuali trasferimenti fuori dalle predette province dovranno essere concordati da entrambi i genitori;
4) salvo diverso accordo da prendersi tra i genitori e tenuto conto che il signor lavora con turni di 4 giorni di lavoro e 2 di riposo, senza festività, che Parte_1 non consentono di stabilire giorni fissi di visita, dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- se la signora resterà a Lecco con i figli: almeno due giorni al mese, in CP_1 uno dei quali il signor si recherà a Lecco e nell'altro la madre si farà Parte_1 carico, personalmente o tramite la di lei famiglia, di accompagnare i bambini a Bologna dal padre;
le giornate di visita saranno, in entrambi i casi, individuate con sette giorni di anticipo e comunicate tra le parti;
il padre potrà quotidianamente parlare telefonicamente con i figli, anche in videochiamata;
pagina 2 di 5 - se la madre si trasferirà a Bologna con i bambini: due giorni a settimana (da individuarsi con sette giorni di anticipo secondo i turni di lavoro), con possibilità di Per pernottamento per da subito, per a partire dai tre anni di età, salvo che lo Per_1 svezzamento della bambina lo consenta anche prima e in accordo con la signora CP_1
- nelle vacanze natalizie sette giorni, anche consecutivi, con possibilità di Per pernottamento per da subito, per a partire dai tre anni di età, salvo che lo Per_1 svezzamento della bambina lo consenta anche prima e in accordo con la madre;
- nelle festività pasquali tre giorni, anche consecutivi, con possibilità di Per pernottamento per da subito, per a partire dai tre anni di età, salvo che lo Per_1 svezzamento della bambina lo consenta anche prima e in accordo con la madre;
- in estate quindici giorni, anche consecutivi, in un periodo da comunicarsi entro il Per 31 maggio di ogni anno con possibilità di pernottamento per da subito e per a Per_1 partire dai tre anni di età, salvo che lo svezzamento della bambina lo consenta anche prima e in accordo con la madre;
5) prende atto che le parti hanno concordato che:
- le spese per le vacanze trascorse insieme ai figli saranno ad esclusivo carico del genitore che le passerà con loro;
- qualora durante l'anno il padre dovesse avere ulteriori giorni di ferie potrà tenere i bambini con sé, nel rispetto degli impegni dei figli e previo accordo con la madre;
6) con decorrenza dal deposito della domanda pone a carico del signor Parte_1
l'obbligo di versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento ordinario dei minori, la somma di 300,00 euro (150,00 euro ciascuno) mensili complessivi, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori da determinarsi sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e pagina 3 di 5 del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che, per intercorso accordo dei ricorrenti, l'assegno unico:
- sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
- attualmente viene versato nella misura del 100% al signor (e da Parte_1 questo rimborsato nella misura del 50% alla signora il quale si è impegnato a CP_1 chiedere appena possibile all'Ente erogatore di inviare alla signora CP_1 direttamente il 50% di sua spettanza;
9) prende atto che i genitori prestano reciproco consenso e autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte di identità valevoli per l'espatrio, nonché alla iscrizione e relativi rinnovi dei figli;
10) prende atto che le parti dichiarano di essere soddisfatte delle predette condizioni e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra;
pagina 4 di 5 11) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il
16 aprile 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Lisa CASONI ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Nosadella, n. 57 e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Sabrina PAGLIANI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Arienti, n. 37, con l'intervento del P.M.
*** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
*** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 10 aprile 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ex art. 337 bis c.c. e 473 bis.51 c.p.c. depositato congiuntamente il 12 marzo 2025, e hanno chiesto la Parte_1 CP_1 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. I ricorrenti hanno intrattenuto una relazione sentimentale, convivendo more uxorio dal 2017 sino al mese di luglio 2023. Dall'unione sono nati , il 13 giugno 2020, e , il 18 dicembre 2023, Per_1 Persona_2 riconosciuti da entrambi i genitori. A oggi si sono interrotti il legame affettivo e la convivenza tra le parti.
pagina 1 di 5 Queste ultime hanno raggiunto un accordo relativamente all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita e al mantenimento dei figli. All'udienza del 10 aprile 2025 sono comparsi entrambi i ricorrenti, i quali hanno insistito per l'accoglimento delle istanze presentate. Il P.M. è intervenuto.
*** Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede: Per
1) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e ogni altra che assuma fondamentale importanza o rilievo per il futuro o la vita quotidiana dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa. genitori si impegnano a che i figli mantengano un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;
2) colloca i minori presso la madre;
Per
3) prende atto che, data la tenerissima età di , la signora resterà al CP_1 momento a vivere insieme ai propri genitori a Lecco, Corso Bergamo 29/d; la madre potrà decidere in autonomia dove abitare insieme ai figli purché all'interno della provincia di Bologna o di Lecco;
eventuali trasferimenti fuori dalle predette province dovranno essere concordati da entrambi i genitori;
4) salvo diverso accordo da prendersi tra i genitori e tenuto conto che il signor lavora con turni di 4 giorni di lavoro e 2 di riposo, senza festività, che Parte_1 non consentono di stabilire giorni fissi di visita, dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli:
- se la signora resterà a Lecco con i figli: almeno due giorni al mese, in CP_1 uno dei quali il signor si recherà a Lecco e nell'altro la madre si farà Parte_1 carico, personalmente o tramite la di lei famiglia, di accompagnare i bambini a Bologna dal padre;
le giornate di visita saranno, in entrambi i casi, individuate con sette giorni di anticipo e comunicate tra le parti;
il padre potrà quotidianamente parlare telefonicamente con i figli, anche in videochiamata;
pagina 2 di 5 - se la madre si trasferirà a Bologna con i bambini: due giorni a settimana (da individuarsi con sette giorni di anticipo secondo i turni di lavoro), con possibilità di Per pernottamento per da subito, per a partire dai tre anni di età, salvo che lo Per_1 svezzamento della bambina lo consenta anche prima e in accordo con la signora CP_1
- nelle vacanze natalizie sette giorni, anche consecutivi, con possibilità di Per pernottamento per da subito, per a partire dai tre anni di età, salvo che lo Per_1 svezzamento della bambina lo consenta anche prima e in accordo con la madre;
- nelle festività pasquali tre giorni, anche consecutivi, con possibilità di Per pernottamento per da subito, per a partire dai tre anni di età, salvo che lo Per_1 svezzamento della bambina lo consenta anche prima e in accordo con la madre;
- in estate quindici giorni, anche consecutivi, in un periodo da comunicarsi entro il Per 31 maggio di ogni anno con possibilità di pernottamento per da subito e per a Per_1 partire dai tre anni di età, salvo che lo svezzamento della bambina lo consenta anche prima e in accordo con la madre;
5) prende atto che le parti hanno concordato che:
- le spese per le vacanze trascorse insieme ai figli saranno ad esclusivo carico del genitore che le passerà con loro;
- qualora durante l'anno il padre dovesse avere ulteriori giorni di ferie potrà tenere i bambini con sé, nel rispetto degli impegni dei figli e previo accordo con la madre;
6) con decorrenza dal deposito della domanda pone a carico del signor Parte_1
l'obbligo di versare alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento ordinario dei minori, la somma di 300,00 euro (150,00 euro ciascuno) mensili complessivi, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori da determinarsi sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e pagina 3 di 5 del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che, per intercorso accordo dei ricorrenti, l'assegno unico:
- sarà percepito al 50% da ciascun genitore;
- attualmente viene versato nella misura del 100% al signor (e da Parte_1 questo rimborsato nella misura del 50% alla signora il quale si è impegnato a CP_1 chiedere appena possibile all'Ente erogatore di inviare alla signora CP_1 direttamente il 50% di sua spettanza;
9) prende atto che i genitori prestano reciproco consenso e autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte di identità valevoli per l'espatrio, nonché alla iscrizione e relativi rinnovi dei figli;
10) prende atto che le parti dichiarano di essere soddisfatte delle predette condizioni e di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra;
pagina 4 di 5 11) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il
16 aprile 2025.
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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