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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 15/10/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
RE BLICA TALINNA PUB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA-SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e così composto:
dott. Paolo Vadalà Presidente
Giudice dott. Andrea Enrico Polimeni
dott.ssa Filomena Di Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Letto da Parte 1 (C.F.:il ricorso, depositato il 22.03.2025
), iscritto al n. 37-1/2025 PU e volto alla dichiarazione di aperturaC.F. 1 di liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte 1 P.IVA 1 ), in persona del liquidatore pro tempore, con sede a
[...] (C.F.:
Treia in via Arno snc;
-vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata;
-rilevato che, a norma dell'articolo 121 d.l.vo 12.01.2019 n. 14 (in seguito: CCII), grava sul resistente, l'onere di provare il possesso dei requisiti qualificanti l'impresa minore ex art. 2 comma 1 lett. d) non assoggettabile alla postulata declaratoria e che la società convenuta, non costituendosi, sebbene ritualmente citata, nulla ha dedotto e/o dimostrato sul punto;
-rilevato, in punto di riscontro della legittimazione alla proposizione dello scrutinando ricorso, che il ricorrente ha dedotto di essere titolare, nei confronti della società convenuta,
di un credito accertato con sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Macerata (cfr. allegati in atti);
-ritenuto che gli evidenziati elementi comprovino detta legittimazione all'esperita azione ai sensi dell'art. 37 comma 2 CCII risultando il ricorrente creditore della società resistente in forza di un titolo giudiziale avverso il quale la parte debitrice, sebbene informata della sua giudiziale produzione (poiché richiamati in ricorso) non ha proposto eccezione alcuna;
-ritenuto che, tenuto conto anche degli esiti derivanti dall'istruttoria compiuta ex art. 42, emerge che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati supera la soglia di esposizione minima richiesta dall'art. 49 co. 5 CCII (cfr. istruttoria in atti);
-ritenuto che deve, inoltre, riscontrarsi la ricorrenza della condizione di insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2 comma 1 lett. b) CCII ed ai sensi dell'art. 2729
c.c., tenuto conto: della perduranza dei crediti;
della mancata pubblicazione di bilanci a far data dall'esercizio 2017, come si rileva dalla visura camerale in atti, e che, quanto meno in via presuntiva, deve ritenersi conseguenziale alla carenza di attività gestoria che avrebbe dovuto ivi trovare formale enunciazione e della connessa mancata acquisizione di liquidità da destinare all'adempimento della sua assenza al presente giudizio che non ha consentito di apprendere elementi in ipotesi utili alla formazione di differente convincimento motivo;
nonché dell'ulteriore circostanza di fatto che, tenuto conto che l'accertata debitoria,
fondata su titolo giudiziale definitivo e di entità oggettivamente non ingente, non ha trovato né totale, né parziale adempimento e ciò neanche nell'arco dei mesi durante i quali la presente procedura ha trovato svolgimento, rilevando un'evidente incapacità di far fronte con regolarità alle proprie passività;
-rilevato che il legale rappresentante della società debitrice è stato convocato innanzi al
Tribunale per essere sentito sui fatti relativi al ricorso e che, ai sensi dell'art. 49, comma 1
CCII non risulta essere stata proposta o pendente altra procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 2 comma 1 lett. m bis) CCII alla quale, in ipotesi, dover dare precedenza di definizione;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
[...] (P. IVA e c.f. P.IVA 1 ), in persona del liquidatore pro tempore, con sede a Treia in via Arno snc;
NOMINA
la dott.ssa Filomena Di Gennaro giudice delegato per la procedura;
NOMINA
curatore il dott. Persona 1 con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare. entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 13 gennaio 2026 alle ore 10:30 l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
SS
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate
esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4 CCII.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Filomena Di Gennaro dott. Paolo Vadalà
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA-SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e così composto:
dott. Paolo Vadalà Presidente
Giudice dott. Andrea Enrico Polimeni
dott.ssa Filomena Di Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Letto da Parte 1 (C.F.:il ricorso, depositato il 22.03.2025
), iscritto al n. 37-1/2025 PU e volto alla dichiarazione di aperturaC.F. 1 di liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte 1 P.IVA 1 ), in persona del liquidatore pro tempore, con sede a
[...] (C.F.:
Treia in via Arno snc;
-vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata;
-rilevato che, a norma dell'articolo 121 d.l.vo 12.01.2019 n. 14 (in seguito: CCII), grava sul resistente, l'onere di provare il possesso dei requisiti qualificanti l'impresa minore ex art. 2 comma 1 lett. d) non assoggettabile alla postulata declaratoria e che la società convenuta, non costituendosi, sebbene ritualmente citata, nulla ha dedotto e/o dimostrato sul punto;
-rilevato, in punto di riscontro della legittimazione alla proposizione dello scrutinando ricorso, che il ricorrente ha dedotto di essere titolare, nei confronti della società convenuta,
di un credito accertato con sentenza definitiva emessa dal Tribunale di Macerata (cfr. allegati in atti);
-ritenuto che gli evidenziati elementi comprovino detta legittimazione all'esperita azione ai sensi dell'art. 37 comma 2 CCII risultando il ricorrente creditore della società resistente in forza di un titolo giudiziale avverso il quale la parte debitrice, sebbene informata della sua giudiziale produzione (poiché richiamati in ricorso) non ha proposto eccezione alcuna;
-ritenuto che, tenuto conto anche degli esiti derivanti dall'istruttoria compiuta ex art. 42, emerge che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati supera la soglia di esposizione minima richiesta dall'art. 49 co. 5 CCII (cfr. istruttoria in atti);
-ritenuto che deve, inoltre, riscontrarsi la ricorrenza della condizione di insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2 comma 1 lett. b) CCII ed ai sensi dell'art. 2729
c.c., tenuto conto: della perduranza dei crediti;
della mancata pubblicazione di bilanci a far data dall'esercizio 2017, come si rileva dalla visura camerale in atti, e che, quanto meno in via presuntiva, deve ritenersi conseguenziale alla carenza di attività gestoria che avrebbe dovuto ivi trovare formale enunciazione e della connessa mancata acquisizione di liquidità da destinare all'adempimento della sua assenza al presente giudizio che non ha consentito di apprendere elementi in ipotesi utili alla formazione di differente convincimento motivo;
nonché dell'ulteriore circostanza di fatto che, tenuto conto che l'accertata debitoria,
fondata su titolo giudiziale definitivo e di entità oggettivamente non ingente, non ha trovato né totale, né parziale adempimento e ciò neanche nell'arco dei mesi durante i quali la presente procedura ha trovato svolgimento, rilevando un'evidente incapacità di far fronte con regolarità alle proprie passività;
-rilevato che il legale rappresentante della società debitrice è stato convocato innanzi al
Tribunale per essere sentito sui fatti relativi al ricorso e che, ai sensi dell'art. 49, comma 1
CCII non risulta essere stata proposta o pendente altra procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 2 comma 1 lett. m bis) CCII alla quale, in ipotesi, dover dare precedenza di definizione;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
[...] (P. IVA e c.f. P.IVA 1 ), in persona del liquidatore pro tempore, con sede a Treia in via Arno snc;
NOMINA
la dott.ssa Filomena Di Gennaro giudice delegato per la procedura;
NOMINA
curatore il dott. Persona 1 con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,
ORDINA
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare. entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE
il giorno 13 gennaio 2026 alle ore 10:30 l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
SS
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate
esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCII;
SEGNALA
al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE
la prenotazione a debito del presente atto a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;
DISPONE
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4 CCII.
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Filomena Di Gennaro dott. Paolo Vadalà