Articolo 1 della Legge 26 dicembre 1958, n. 1207
Articolo 2
Versione
10 febbraio 1959
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'estinzione di passivita' arretrate inerenti al pagamento di rette di spedalita' per il ricovero di infermi poliomielitici poveri ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932 .
Entrata in vigore il 10 febbraio 1959