Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'estinzione di passivita' arretrate inerenti al pagamento di rette di spedalita' per il ricovero di infermi poliomielitici poveri ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932 .
E' autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'estinzione di passivita' arretrate inerenti al pagamento di rette di spedalita' per il ricovero di infermi poliomielitici poveri ai sensi della legge 10 giugno 1940, n. 932 .