Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2001, n. 6715
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Sentenza 15 maggio 2001

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Condizione necessaria per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del proprietario coltivatore diretto confinante, o dell' affittuario, del fondo in vendita, è che questo, indipendentemente dalla zona in cui è classificato, sia effettivamente coltivabile e non invece destinato, ancorché da un piano regolatore non ancora approvato, a costruzioni non strettamente connesse con le esigenze agricole, perché in quest'ultimo caso viene meno la ratio dell' art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590, che è quella di facilitare la formazione della piccola proprietà contadina mediante l'accorpamento di fondi finitimi per la migliore redditività dei medesimi, ovvero di favorire la continuazione dell'impresa agricola.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2001, n. 6715
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6715
    Data del deposito : 15 maggio 2001

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