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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/02/2025, n. 2477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2477 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 34645/2022 R. Gen.
Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI nella causa
TRA
(nato in [...] il [...]), elettivamente Parte_1 domiciliato in Roma, via Palestro 95, presso lo studio dell'avv. Franco
Brugnano che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Roma, via Mario Fani 109, presso lo studio dell'avv. Barbara
Giaquinto che la rappresenta e difende in virtù di delega in atti convenuta
N O N C H E '
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_2 domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, rappresentato e difeso dall'avv.
Alessia Faddili in virtù di procura in atti chiamato in causa all'esito dell'udienza del 13.2.2025 (sostituita con il deposito di note ex art. 127- ter c.p.c., effettuato da tutte le parti) ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO condanna la al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
della somma di € 7.127,68, oltre rivalutazione monetaria e interessi
[...]
legali dalla maturazione al saldo;
ordina alla società convenuta di regolarizzare presso l' la posizione CP_2
previdenziale e contributiva del ricorrente, oltre sanzioni e accessori di legge;
compensa nella misura di 1/3 le spese del giudizio tra il ricorrente e la società convenuta e condanna quest'ultima a rimborsare in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente i restanti 2/3, che si liquidano in €
3.592,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa;
condanna la società convenuta a rimborsare in favore dell' i compensi CP_2
legali che si liquidano in € 2.620,00, oltre spese generali nella misura del 15%; pone a definitivo carico della società convenuta le spese di Ctu contabile, già liquidate con separato decreto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha sostenuto di aver lavorato alle dipendenze della Parte_1
dal 23.2.2022 al 30.5.2022, provvedendo a svolgere l'attività di CP_1 cameriere presso il ristorante denominato “L'Archetto” (in via dell'Archetto 26,
Roma), gestito da detta compagine. Ha aggiunto di aver lavorato per sei giorni alla settimana (con giorni di riposo il giovedì), dalle 12,00 al 15,45 e dalle 19,00
a mezzanotte e mezza e di aver cessato di lavorare avendo rassegnato le dimissioni verbali dopo essere stato aggredito verbalmente dall'amministratore della società.
Ritenuto di essere rimasto ancora creditore della società, l' ha Pt_1 chiesto la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 9.490,33, oltre accessori, come da allegati conteggi, effettuati sulla base delle tabelle retributive di un lavoratore inquadrato nel 4° livello del Ccnl del Turismo/Pubblici esercizi, e per i titoli ivi indicati.
Si è costituita in giudizio la che ha rilevato che il giorno CP_1
22.2.2022 le parti avevano sottoscritto una conciliazione in sede sindacale riguardante un precedente periodo lavorativo e che il ricorrente aveva ripreso a lavorare solo circa un mese dopo, avendo iniziato il 26.3.2023, con orario di non più di quattro ore giornaliere;
che nel mese di maggio del 2022 il ricorrente si era assentato per malattia (dal 2 al 9) e che il giorno 29 dello stesso mese egli aveva abbandonato il posto di lavoro, dopo un confronto verbale con l'amministratore; che per la complessiva attività svolta, comprese alcune ore di lavoro straordinario, il ricorrente era stato interamente retribuito nella misura di euro 4.500 attraverso tre assegni bancari.
Dopo l'infruttuoso tentativo di conciliazione è stata disposta la chiamata in causa dell' considerato che tra le domande proposte dal ricorrente vi era CP_2
2 anche quella avente ad oggetto la condanna alla sua regolarizzazione contributiva.
L' si è costituito chiedendo, se ritenuta fondata la domanda dell' CP_3 [...]
di accertare l'obbligo contributivo della società, nei limiti della Pt_1
prescrizione quinquennale.
Espletata prova per testimoni e disposta Ctu contabile, la causa è stata decisa.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
All'esito del giudizio la domanda dell' deve ritenersi fondata, nei Pt_1
limiti che seguono.
In primo luogo risulta dimostrato, anche attraverso la produzione in udienza del relativo documento, che le parti hanno sottoscritto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal 26.3.2022 al 25.9.2022, che prevedeva l'inquadramento del ricorrente nel 4° livello (mansioni di cameriere) del Ccnl Turismo/Pubblici esercizi minori (Confcommercio) e che prevedeva un orario part-time di 24 ore settimanali, senza indicazione della collocazione temporale dell'orario ma con rinvio ai turni di servizio variabili settimanalmente.
Come detto, il ricorrente ha sostenuto di avere in realtà iniziato a lavorare prima della data di formale assunzione (e cioè in data 23.2.2022) e di aver seguìto un orario di lavoro abbondantemente superiore rispetto al part-time di assunzione.
Entrambe dette prospettazioni risultano fondate.
In particolare, il testimone collega del ricorrente, Testimone_1 ha espressamente riferito di aver lavorato insieme con quest'ultimo, nel
Ristorante L'Archetto, “da Natale 2021 e fino a maggio 2022, lui poi è andato via e io sono rimasto”.
Seppure connazionale del ricorrente, non vi sono motivi per ritenere inattendibile il testimone, né l'inattendibilità può desumersi dalla sola circostanza che nei suoi confronti la società ha sporto querela dopo la testimonianza.
E ciò anche perché non risultano testimonianze in senso contrario, non potendosi considerare tale quella resa da (peraltro ex Controparte_4
3 amministratore della società convenuta e la cui madre è oggi socia della compagine al 55%), il quale, pur riferendo che “di norma” il ricorrente “iniziava
a lavorare da fine marzo/inizio aprile, in concomitanza con la Pasqua”, ha tuttavia aggiunto che “nello specifico, per l'anno 2022, non ricordo”.
E d'altra parte, la data di inizio del rapporto rivendicata in giudizio dal ricorrente appare coerente con quanto avvenuto il giorno prima (e cioè, il
22.2.2022), quando le parti hanno inteso sottoscrivere una conciliazione in sede sindacale relativa al periodo lavorativo che, iniziato il 2.12.2021 (come si desume dal testo dell'accordo) non è mai espressamente indicato come cessato alla data della sottoscrizione dell'accordo.
Sicché la rivendicazione del ricorrente sull'inizio del periodo lavorativo in questione nel presente giudizio può ritenersi dimostrata.
Quanto all'orario di lavoro, rilevano le testimonianze rese dallo stesso
(il ricorrente ha lavorato, come il testimone, “dalle 12,00 alle Testimone_1
15,45/16 e dalle 19,00 alla chiusura fino all'una se c'era il teatro, altrimenti fino a mezzanotte/mezzanotte e mezza, ciò per sei giorni, con uno di riposo”), confermate dall'altro testimone anch'egli collega Testimone_2 del ricorrente (“ricordo che lavorava in sala come cameriere e lui iniziava a mezzogiorno, e lavorava fino alle 15,30/15,45. Riprendeva poi per la cena, dalle 18,30/19,00 e fino a circa mezzanotte o mezzanotte e mezza, questo per sei giorni alla settimana, con un giorno di riposo fisso, il giovedì, anche se questo giorno poteva cambiare”).
Sul punto, le diverse dichiarazioni rese dal testimone CP_4
- secondo il quale il ricorrente aveva lavorato sempre e solo per 4
[...]
ore al giorno su sei giorni, con riposo o di lunedì o di giovedì, non avendo pertanto mai svolto due turni lavorativi (per il pranzo e per la cena) in un'unica giornata - devono ritenersi non attendibili, considerata la particolare posizione rivestita dal testimone (all'epoca dei fatti era l'amministratore unico della società convenuta e la madre è tuttora socia nella misura del 55%).
Sicché anche la rivendicazione del ricorrente sull'orario di lavoro svolto deve ritenersi dimostrata.
In particolare, deve ritenersi dimostrato che l' ha prestato attività Pt_1
lavorativa per nove ore e quindici minuti giornalieri (dalle 12,00 alle 15,45 e
4 dalle 19,00 alle 0,30) per sei giorni alla settimana, compresi il sabato e la domenica, non risultando in alcun modo quali specifici effetti abbiano avuto, in quel determinato periodo temporale febbraio/maggio 2022, le invocate
“restrizioni Covid”.
A fronte di detti dati, per verificare con esattezza le eventuali differenze ancora dovute al ricorrente è stato necessario disporre di una Ctu contabile.
Al perito nominato è stato chiesto di verificare - tenuto conto dei parametri incontroversi e comunque accertati all'esito del giudizio (e cioè, rapporto di lavoro di natura subordinata dal 23.2.2022 al 29.5.2022; mansioni e retribuzione di un lavoratore di livello 4 del Ccnl Turismo/Pubblici esercizi minori -
Confcommercio; orario di lavoro dalle 12,00 alle 15,45 e dalle 19,00 alle 00,30 per sei giorni settimanali con riposo il giovedì; assenza dal lavoro per malattia dal 2 al 9.5.2022 - a quanto ammontassero le differenze eventualmente ancora a credito della parte ricorrente, tenendo conto che nel “dovuto” doveva essere considerata la ordinaria retribuzione mensile, l'indennità per lavoro straordinario, notturno e domenicale, i ratei delle mensilità aggiuntive,
l'indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute nella misura risultante dal cedolino di maggio 2022 (l'ultimo del rapporto) nonché il Tfr, e tenendo conto, quale “percepito”, dell'importo di € 1.900,00.
A tale riguardo, occorre considerare che il predetto periodo di malattia è documentato dalla relativa certificazione medica prodotta;
che la rivendicata indennità di mancato preavviso non è dovuta, non risultando che le dimissioni siano state rassegnate per giusta causa;
che infine quanto al percepito si è tenuto conto di quanto affermato dallo stesso ricorrente (€ 1.900,00) non potendosi invece considerare la più elevata somma di € 4.500,00, affermata dalla convenuta, poiché non vi è prova che i tre relativi assegni bancari (prodotti in copia e tutti e tre privi di data) siano stati realmente incassati.
Ebbene, il Ctu nominato (dr. ) ha accertato che l'importo Persona_1 complessivamente dovuto al ricorrente, per i titoli richiesti, è pari a € 7.127,68.
Le risultanze della Ctu contabile appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità (cfr. anche le condivisibili risposte date dal Ctu alle osservazioni alla bozza mosse dalla difesa della convenuta).
5 La società convenuta va di conseguenza condannata a pagare al ricorrente detto complessivo importo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione al saldo.
Alla società convenuta va altresì ordinato di regolarizzare presso l' la CP_2
posizione previdenziale del ricorrente provvedendo a versare all' i CP_3
conseguenti oneri contributivi, oltre sanzioni e accessori di legge.
Visto l'esito del giudizio (la misura della condanna alle differenze retributive è inferiore a quella richiesta con il ricorso), le spese di esso, tra ricorrente e società, vanno compensate nella misura di 1/3. I restanti 2/3, liquidati come in dispositivo e distratti ex art. 93 c.p.c., vanno posti a carico della società convenuta.
Nella liquidazione delle spese, quanto al ricorrente e società, si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da € 5.200,01 a € 26.000,00) e si sono considerate tutte e quattro le fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) nei rispettivi valori medi. Rispetto al risultato raggiunto (€ 5.388,00) si sono liquidati solo i 2/3 per la disposta compensazione parziale.
La società convenuta va altresì condannata a rimborsare in favore dell' CP_2
i compensi legali, liquidati come in dispositivo.
Nella liquidazione delle spese, quanto a e società, si è tenuto conto CP_2
della tabella n. 4 (cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (da € 1.100,01 a € 5.200,00) e si sono considerate tutte e quattro le fasi (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) nei rispettivi valori medi.
Le spese di Ctu contabile, già liquidate con separato decreto, sono poste a definitivo carico della società convenuta.
Roma, 27.2.2025.
Il giudice
Massimo Pagliarini
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