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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/07/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 736/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 1 luglio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( cf ) già rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Paolo BONALUME del foro di Milano ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
( cf ) rappresentato e difese dall'avv. Raffaella Controparte_1 P.IVA_2
DURANTE dell'ufficio legale dell'ente;
APPELLATO
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 426/24 del 20 giugno
2024 in tema di pagamento credito.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di L'Aquila ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite,
l'azione proposta dall'allora nei confronti del uel centro ed avente ad Parte_2 CP_1 oggetto, in via principale, la condanna dell'ente locale al pagamento di una somma di denaro costituita (come peraltro meglio si dirà nel prosieguo) da importi dovuti a titolo di sorte capitale e di interessi (anche anatocistici) in forza di contratti di cessione del credito intercorsi rispettivamente con le società RA CO SP ed EN EN SP.
1 In via gradata, la medesima parte ha anche chiesto la condanna della controparte al pagamento del medesimo importo, ma secondo la disciplina dell'arricchimento senza causa.
1.2. Nel corpo della sentenza il giudice di prime cure ha dato altresì atto della contestazione sollevata dal al momento della sua costituzione in giudizio, in ordine alla sussistenza della pretesa Controparte_1 creditoria originaria in difetto di un valido contratto, avente il requisito della forma scritta, con i soggetti fornitori del servizio.
1.3. Queste, in estrema sintesi, le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione:
- in situazioni analoghe a quella in esame, risulta indispensabile fornire la prova della cessione del credito non potendo (mutuando su tale aspetto specifico le considerazioni svolte dalla giurisprudenza in tema di cessione in blocco espressamente disciplinata dall'art. 58 TUB) valere alcuna documentazione ulteriore;
- nella fattispecie, comunque, non sono stati prodotti i contratti originari intercorsi tra le società cedenti
(ovvero RA CO ed EN EN SP) da una parte ed il dall'altra; Controparte_1
- tale carenza comporta la nullità di tali rapporti secondo il combinato disposto degli articoli 1350 cod civ e
16 r.d. 2440/23;
- alla luce, poi, della recente posizione assunta dalle Sezioni Unite della S.C. non è possibile, difettando il requisito della sussidiarietà, invocare l'applicazione dell'art. 2041 cod civ.;
1.4. La pronunzia del giudice aquilano è stata tempestivamente impugnata da (nuova denominazione Pt_1 dell'attrice della prima ora) mediante l'articolazione di quattro motivi.
I primi tre profili di doglianza hanno riguardato il merito della controversia e nello specifico l'errata valutazione, secondo la prospettazione dell'appellante, del quadro probatorio.
In altri termini e scendendo più nel dettaglio, il primo giudice non ha rectius avrebbe adeguatamente considerato alcuni aspetti fattuali, peraltro neppure oggetto di specifica contestazione, che, ove di contro correttamente esaminati, avrebbero comportato il riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria.
Quale corollario di tale assunto, così entrando nel vivo del secondo e del terzo motivo, è l'ulteriore debenza, ricorrendone i presupposti di legge, degli interessi da transazioni commerciali ed anatocistici.
L'ultimo motivo, infine, si è appuntato sul regime delle spese di lite da rimodulare diversamente all'esito dell'accoglimento del gravame.
Il ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza e così insistendo per il suo Controparte_1 integrale rigetto.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
2 All'esito dell'udienza del 1 luglio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.1. Preliminarmente, va rilevato che le parti non hanno provveduto al deposito né delle precisazioni delle conclusioni né tanto meno degli scritti difensivi finali.
Una tale circostanza, in linea peraltro con quanto sostenuto anche dalla prevalente giurisprudenza, non può essere valutata alla stregua di una rinunzia implicita alle domande proposte.
Peraltro, e trattasi di un fattore certamente non secondario, entrambe sono comparse all'udienza in cui la causa
è stata trattenuta in decisione (secondo il novellato art 352 cpc) riproponendo in definitiva le stesse argomentazioni svolte negli scritti difensivi iniziali così consentendo di poter delibare nel merito la controversia.
2.2.Sempre in via preliminare, occorre delimitare, alla luce dei motivi di gravame proposti, il perimetro del thema decidendum del presente giudizio che deve individuarsi esclusivamente nell'azione di condanna del al pagamento della somma dovuta, a titolo di sorte capitale ed interessi, per le prestazioni Controparte_1 rese, in favore dell'ente locale da RA CO SP ed EN EN SP.
Non ha pertanto costituito oggetto di specifica censura, sicchè sul punto la decisione di primo grado, deve ritenersi certamente passata in giudicato, la domanda, spiegata in ogni caso in via gradata, di arricchimento senza causa.
Tanto considerato, e soltanto al fine di meglio inquadrare la cornice al cui interno va collocata la vicenda che ci occupa deve osservarsi che una parte, certamente più cospicua, della pretesa creditoria azionata da Pt_1
è rappresentata dall'importo di €195.922,75 sorte capitale delle forniture di energia in favore dell'ente locale di cui una parte, pari ad € 161.683,93 dovuta ad EN EN SP e la restante, pari ad € 34.328,82 spettante invece ad RA CO SP.
A comporre poi la richiesta di pagamento sono state aggiunte ulteriori somme per interessi moratori ed anatocistici non riconosciuti come dovuti dal giudice di prime cure ed in effetti oggetto del secondo e del terzo motivo di gravame.
3.1. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato e di conseguenza deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
Risulta essenziale la disamina del primo profilo censura con cui, come peraltro già anticipato, è stata esclusa la prova della sussistenza del credito fatto valere in giudizio.
In altri termini, e meglio esplicitando la ratio del percorso argomentativo seguito dal primo giudice, la parte che assume, come nel caso di specie, di essere cessionaria del credito, è tenuta, nel rispetto dei principi di
3 ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova, a fornire la dimostrazione non solo della cessione del credito in proprio favore, ma anche dell'esistenza stessa dello stesso.
Orbene, nel caso di specie, dalla disamina del materiale documentale versato agli atti di causa, non emergono dubbi in ordine all'assolvimento di tale onere quanto alla cessione.
Ed infatti, ha prodotto i tre contratti di cessione intercorsi rispettivamente alle date del 28 settembre Pt_1
2018, 28 dicembre 2018 e 1 aprile 2019 con RA CO SP nonché il 24 settembre 2018 con EN EN SP.
Invero, non ha costituito oggetto di specifica contestazione la ulteriore circostanza dell'avvenuta comunicazione al di tali cessioni. Controparte_1
3.2.1. Maggiori questioni invece si pongono con riguardo alla prova dell'esistenza del credito.
Infatti, risulta di sin troppa chiara evidenza che in tanto la domanda della cessionaria potrà trovare riscontro positivo in quanto venga fornita la dimostrazione della sussistenza del credito presupposto ovvero di quello oggetto della cessione.
Il primo giudice, risiedendo in tal passaggio, il momento centrale della decisione qui impugnata, ha escluso il soddisfacimento di tale prova in quanto non sono stati sottoscritti contratti in forma scritta tra l'ente locale e la società che hanno somministrato energia elettrica.
Una tale circostanza comporta la nullità degli accordi sia perché in violazione del R.D. 2440/23 sia perché (il ha insistito su tale aspetto nella comparsa di costituzione nel presente giudizio) non vi Controparte_1
è stato, in violazione dell'art. 191 TUEL, un preventivo impegno di spesa.
Il ragionamento del tribunale deve essere integralmente condiviso.
Non è in contestazione e comunque non ve ne è traccia neppure dal materiale documentale prodotto, di contratti, inquadrabili nello schema tipico della somministrazione, tra il ed le società cedenti. CP_1
L'odierna appellante, infatti, si è limitata a depositare le condizioni applicate da RA CO SP ed EN
EN SP nell'ambito del regime di salvaguardia in base al quale le erogazioni sono state in effetti eseguite.
Al fine di corroborare poi le proprie asserzioni la medesima parte ha depositato:
- L'attestazione dell'individuazione di RA CO per lo svolgimento del servizio di salvaguardia;
- Il decreto del Ministero per lo sviluppo economico;
- Le varie note di debito (per la quantificazione degli interessi dovuti a causa del ritardo nel pagamento della fornitura) e le fatture;
3.2.2. Orbene, tale produzione documentale deve ritenersi certamente inidonea ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova della sussistenza del credito.
Secondo un principio di portata generale, è possibile affermare che “Poiché la P. A. non può assumere impegni
e concludere contratti se non nelle forme stabilite dalla legge e dai regolamenti, i contratti conclusi dallo
Stato e dagli enti locali (nella specie, contratto di prestazione di servizi) richiedono la forma scritta "ad
4 substantiam", con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi. Tale regola può dirsi espressione dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A., posti dall'art.97 Cost., ed assolve a funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa , permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così controllabile da parte dell'autorità tutoria” (cfr Corte Appello Messina, 25.11.2021
n. 539).
La giurisprudenza di legittimità (trattasi della pronunzia a Sezioni Unite n. 9775/2022 che ha richiamato la precedente sentenza del 2018 n. 20684) ha chiarito, seppur esaminando una vicenda rispetto a quello che ci occupa, che:
- “….alla stregua di quanto già evidenziato da queste Sezioni Unite nella più recente sentenza n. 20684 del 9 agosto 2018, è affermazione incontrastata del diritto vivente quella per cui le norme poste dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923 impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, venendo esse ad integrare una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art.
1350 c.c., per il quale “devono farsi per atto pubblico ... sotto pena di nullità ... gli altri atti specialmente indicati dalla legge”. Ed è, del pari, diritto vivente che dette norme, nonostante sia venuto meno, per effetto dell'abrogazione del r.d. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274, lett. a) del
d.lgs. n. 267 del 2000, il richiamo ad esse operato per Comuni e Province dagli artt. 87 e 140 del citato r.d. del 1934, continuino ad applicarsi “pure a Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico
(territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione”;
- “…ai fini della individuazione della forma dei contratti stipulati da una Pubblica Amministrazione va ascritto specifico rilievo agli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440. L'art. 16, primo comma, del citato r.d. n. 2440 del 1923, contempla la c.d. “forma pubblica amministrativa” (“I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento”). Il successivo art. 17 disciplina la stipulazione dei “contratti a trattativa privata”, i quali, oltre a poter assumere la forma indicata dall'art. 16, “possono anche stipularsi: per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; per mezzo di obbligazione stesa appiedi del capitolato;
con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali”.
Dal combinato disposto di tali norme, la giurisprudenza, come già ricordato, da sempre fa discendere la necessità della forma scritta ad substantiam”;
- “La ratio di tale principio - per cui i contratti conclusi dallo Stato e dagli enti locali richiedono, per
l'appunto, la forma scritta a pena di nullità, con esclusione di qualsivoglia manifestazione di volontà
5 implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi - trova fondamento nei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97
Cost., nella misura in cui la forma scritta assolve la funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto, così da renderlo controllabile da parte dell'autorità tutoria”;
Dalla sintesi del pensiero giurisprudenziale deve quindi trarsi il fondato convincimento che anche per gli enti locali è indispensabile, pena nullità, che la manifestazione di volontà avvenga in forma scritta.
L'unica possibile deroga ammessa riguarda le modalità di manifestazione del consenso che può anche essere ammessa in documenti separati.
Nel caso di specie, non è stata fornita la dimostrazione del soddisfacimento di tale requisito di forma.
Ma non solo, in quanto alle considerazioni sin qui svolte deve in effetti aggiungersi che non vi è stata neppure la preventiva copertura di spesa.
Anche su tale aspetto specifico, la posizione della giurisprudenza (di legittimità ed anche di merito) deve ritenersi assolutamente granitica.
Ed infatti, anche di recente è stato stabilito che “Per i contratti degli enti pubblici locali conclusi in forma scritta sulla base delle determinazioni a contrattare dei responsabili dei servizi, per i quali non sia intervenuta una delibera della Giunta comunale, o del Consiglio comunale, richiedenti il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario, la copertura finanziaria, costituente condizione di efficacia del contratto dell'ente pubblico locale, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio come eccezione in senso lato, esige, oltre all'indicazione del capitolo di bilancio impegnato, anche l'attestazione di copertura finanziaria, rappresentata dal visto di regolarità contabile rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, per garantire l'effettiva disponibilità di denaro nel capitolo di bilancio indicato. (cfr Cass Civ, Sez II, 27.10.2023
n. 29828).
Ed ancora, “L'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del
2000, diversamente discendendone la nullità, rilevabile d'ufficio anche in cassazione, ogni qual volta il dato emerga da quanto già acquisito al processo, tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa.” (cfr Cass Civ, sez. III, 14/05/2024 n. n. 13159)
Volendo scendere ancor più nel dettaglio, anche questa Corte Territoriale, peraltro in una vicenda speculare a quella che ci occupa, ha aderito a tale modello interpretativo tanto da affermare che “la Suprema Corte ha avuto recentemente occasione di ribadire (Cass. 17197/2024), proprio in relazione a controversia vertente in materia di somministrazione di energia elettrica in favore di ente pubblico locale, che l'art. 191, comma 1,
T.U.E.L. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria,
6 comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che –ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4)- ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione. Ha precisato che l'art. 191 T.U.E.L. (che riassume, da ultimo, la portata precettiva del percorso normativo sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 R.D. 383/1934, e scandito dall'art. 23 del D.L. 66/1989, convertito, con modificazioni, dalla L. 144/1989) nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge, tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali. Ha spiegato che l'art. 191 T.U.E.L., laddove richiede che nelle delibere sia indicato
l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla P.A. di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, per un verso, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, per altro verso, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico. Ha sottolineato che ciò non esclude, ai sensi del D.Lgs 267/2000, art. 194, comma 1 lett. e) la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, riconoscimento che però deve avvenire solo espressamente con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico- finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute. Ha concluso nel senso che l'avvenuta, pacifica somministrazione dell'energia elettrica non assume alcun carattere di decisività non essendo di per sé idonea
a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente” (cfr Corte Appello L'Aquila, 17.2.2025 n. 209- pagg 8-9 della motivazione).
3.2.3. A fronte delle sin qui esposte considerazioni, rilevanti in diritto oltre in fatto, non colgono nel segno e di conseguenza non consentono un diverso inquadramento dei fatti le argomentazioni svolte dall'appellante
(come ricordato soltanto nel libello introduttivo del presente giudizio).
Tanto vale certamente per quanto concerne la mancata contestazione dell'assenza del contratto in quanto è noto che in simili casi non può trovare applicazione il principio di non contestazione.
Il materiale documentale non può supplire all'assenza del requisito della forma scritta finalizzato a soddisfare ragioni di ordine generale direttamente riconducibili al buon funzionamento dell'attività amministrativa.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche per quanto concerne le fatture la cui valenza probatoria, attesa la loro provenienza da una sola parte, risulta fortemente limitata.
Ed infatti, anche in tal caso la giurisprudenza ha specificato che “Le fatture commerciali non possono costituire piena prova del credito, avuto riguardo per la loro formazione unilaterale e per la funzione di far
7 risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, che ne giustificano
l'inquadramento fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova” (cfr Cass Civ, Sez IV, 31.3.2021 n.
8848).
Inoltre, alcun pregio può rivestire il fatto che sulle stesse fatture risulti presente la sigla “CIG” ovvero il codice identificativo gara non potendo supplire all'assenza del contratto.
In ultimo, l'appellante si è diffusamente soffermata sul fatto che le prestazioni rese da RA CO SP ed
EN EN SP sono avvenute all'interno di una procedura di salvaguardia.
Il regime di salvaguardia, come noto, rappresenta una particolare modalità di erogazione a cui è possibile ricorrere per situazioni di distacco improvviso del servizio.
Nell'ottica quindi di garantirne la continuità dello stesso, è prevista la scelta del soggetto erogatore mediante l'espletamento di una procedura concorsuale gestita direttamente dall'autorità garante del settore (ARERA) nel rispetto di quanto stabilito dal D.L. n. 73 del 2007, convertito nella citata legge n. 125 del 2007 sicchè si
è al cospetto di una fonte del rapporto non negoziale, ma legale.
In un precedente di questa stessa Corte Territoriale, a cui deve darsi continuità condividendone i principi, è stato stabilito che “…Occorre in merito considerare che l'art. 1, 4° comma, del Decreto Legge sopra citato si limita a stabilire che il Ministro dello sviluppo economico emani indirizzi e, su proposta dell'Autorità per
l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotti disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali (( che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 )) senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di Gradualità. Tale disposizione dunque non consente di ritenere che il contratto di fornitura possa concludersi esclusivamente per effetto della procedura concorsuale, in deroga alla necessità della conclusione in forma scritta del contratto stesso. Piuttosto,
l'obbligo di tale forma, prevista dall'art. 16 del R.D. n. 2440 del 1923, si deduce chiaramente dal principio affermato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, del 9 agosto 2018, n. 20684, nella quale la necessità della forma scritta, ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. citato, per la validità della stipulazione del contratto di fornitura del gas è stata esclusa solo qualora il destinatario del servizio non sia qualificabile come una
Pubblica Amministrazione” (cfr Corte Appello L'Aquila, 14.2.2024 n. 222).
Sulla scorta delle considerazioni svolte, il primo motivo di appello deve essere rigettato.
4. I restanti profili di doglianza devono ritenersi pacificamente assorbiti il che esonera dall'addentrarsi nella loro disamina.
8 5.In ultimo, le spese di lite nel rapporto tra gli appellanti e la cessionaria del credito devono seguire la soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 4.997,00 per compensi professionali attenendosi ai valori di liquidazione Controparte_1 di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 52.001 ad € 260.000 con applicazione valori minimi attesa la non particolare complessità delle questioni esaminate, fase di trattazione ed istruttoria esclusa in quanto non dovuta) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
6.Vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello proposto consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente (in questo caso appellante ed appellanti incidentali) di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione previa verifica della correttezza di quello indicato al momento dell'iscrizione a ruolo
P.Q.M
.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 426/24 del Tribunale di L'Aquila così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello;
b) Condanna l'appellante alla rifusione in favore della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 4.997,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
9 Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
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