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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/05/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, in persona di dott. Giuseppe Minutoli Presidente rel.
dott. Antonino Zappalà consigliere dott.ssa Vincenza Randazzo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 494/2022 R.G., posta in decisione con ordinanza 10
febbraio 2025, emessa ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 6
febbraio 2025, e decisa alla scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(C.F. residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Australia) al n. 39 Champion Rd, Tennyson Point, NSW, rappresentato e difeso dall'Avv. Sammy Bova del Foro di Genova, come da mandato a margine dell'appello,
appellante contro
, nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Domenico Arizzi del Foro di Messina, in virtù di procura rilasciata su foglio separato, allegata alla comparsa, appellato
Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del TR di
Messina del 24 maggio 2022 – “proprietà”.
Motivi della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis depositato il 31 gennaio 2020 il signor Parte_1
ha convenuto in giudizio innanzi al TR di Messina il fratello
[...]
e, premesso Controparte_1
di essere proprietario di un terreno sito nel Comune di Messina, c.da
Ortoliuzzo, Via Fazzino, in catasto al fg. 49, partt. 863, 864, 112, 113, 337, 338,
381, 382, 499, per averlo ricevuto con atto di donazione in Notar del 17 Per_1
luglio 2000 dai propri genitori,
che il resistente occupava da tempo quel fondo senza titolo,
ha chiesto che quest'ultimo venisse condannato al rilascio del terreno, libero e sgombro da persone e cose, nonché al pagamento di un'indennità per l'occupazione.
2. Nel costituirsi in giudizio, , pur ammettendo di aver Controparte_1
posseduto il fondo per molti anni, ha dichiarato di non avere più il godimento,
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
3. Espletata prova testimoniale, il TR adìto con ordinanza 24 maggio
2022 ha accolto la predetta eccezione e rigettato la domanda, qualificata come azione di rivendicazione prevista dall'art. 948 c.c., con il conseguente regime delle spese di lite.
4. Il ricorrente soccombente ha proposto appello, con atto notificato il 22
giugno 2022, chiedendo la riforma dell'ordinanza impugnata e l'accoglimento della sua originaria domanda, formulando le seguenti domande:
1. annullato il provvedimento decisionale di primo grado accertare e dichiarare
che il sig. occupa senza titolo alcuno dal 1999 il terreno di Controparte_1
proprietà del ricorrente (…);
2. condannare il sig. a rilasciare libero e sgombero da sé Controparte_1
persone e cose il terreno, rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del
ricorrente sig. (…); Parte_1
3. condannare il sig. al pagamento della indennità di Controparte_1
occupazione senza titolo nell'ammontare complessivo di € 108.000,00 (€ 600 x
12 mesi x 15 anni);
4. Ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti del figlio del sig.
, , quale eventuale co-possessore del Controparte_1 Controparte_2
terreno in oggetto a seguito di accertamento per interrogatorio formale ed in
qualità di corresponsabile del danno derivato all'appellante per occupazione
senza titolo;
5. In primo luogo va esaminata la preliminare eccezione dell'appellato di
inesistenza e/o nullità dell'atto di appello, per averlo l'appellante notificato con pec
a) senza la dizione, prevista a pena di nullità, “notificazione ai sensi della legge
n. 53 del 1994”
b) con atto allegato senza firma digitale nè attestazione di conformità.
5.1 – Osserva la Corte che l'eccezione sub a) è priva di pregio, posto che (Cass. SUU 28 settembre 2018, n. 23620) la mancata indicazione, nell'oggetto del messaggio di PEC, della dizione
"notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994” costituisce mera irregolarità,
che non comporta la nullità della notificazione se la consegna dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale: cosa che nella fattispecie in esame è
avvenuta, avendo l'appellato avuto piena cognizione del gravame,
contrastandolo anche nel merito.
5.2 – Quanto alla eccezione sub b), a giudizio della Corte le lamentate carenze
(ammesse dal legale dell'appellante) non comportano nullità, sia perché
l'invocata attestazione di conformità è prevista dall'art. 3 bis, co. 2, legge n.
53/1994 solo per gli atti non informatici da notificarsi (e qui l'appello consiste in un documento nativo digitale), sia perché non v'è dubbio (né contestazione) sulla riferibilità dell'atto di gravame all'appellante ed al suo difensore (arg. ex Cass. 2
novembre 2022, n. 32176, che dà rilievo al nesso tra il testo ed il suo apparente autore, desumibile da altri elementi indicati nell'atto stesso).
6. Ancora, l'appellato ha eccepito il mancato rispetto del termine minimo a
comparire di novanta giorni, posto che la notifica del 22 giugno 2022 è
avvenuta per l'udienza del 4 ottobre 2022, tenuto conto della sospensione feriale dei termini.
6.1 – Il difensore dell'appellante ha ammesso tale violazione di legge,
giustificandola per motivi familiari, che tuttavia – come dallo stesso correttamente dedotto - non produce alcuna conseguenza processuale: infatti, la Corte, con ordinanza emessa all'udienza del 6 ottobre 2022, su istanza del predetto, ha differito la causa all'udienza del 10 novembre 2022, in tal modo garantendo il rispetto de termine a comparire (cfr. Cass.20 novembre 2018, n. 29839, secondo cui la fissazione della nuova udienza, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., deve essere disposta dal giudice facendo riferimento, quale "dies a quo" del nuovo termine, alla data della notificazione dell'atto di citazione, dovendosi invece escludere la necessità che il giudice provveda all'assegnazione, "ex
novo", dell'intero termine di comparizione, senza tener conto del tempo già
trascorso).
7. L'appellato ha poi eccepito l'irrituale produzione, nella fase di appello, di
documenti nuovi, dei quali chiede l'espunzione.
L'eccezione va rigettata, per genericità, non essendo stati indicati quali siano gli atti non prodotti in primo grado ma solo innanzi a questa Corte.
8. Infine,sempre l'appellato ha eccepito l'inammissibilità del gravame per mancato rispetto delle regole dettate per la predisposizione dell'atto di impugnazione.
8.1 – A giudizio della Corte, l'eccezione non è fondata. Infatti, la strutturazione dell'appello, pur se non sempre si apprezza per linearità logica di esposizione,
consente comunque di poter individuare in maniera adeguata le parti motivazionali censurate, le ragioni di contestazione e le richieste conseguenziali,
avendo consentito all'appellato di apprestare le proprie difese nel merito.
9. Passando finalmente al vero e proprio thema decidendum della controversia in esame, l'appellante, premesso che “la decisione del giudice è chiaramente anticostituzionale perché' non tiene conto dell'art. 42 della Costituzione ma anzi
tutela chi cerca di sottrarre le proprietà altrui con espedienti e false
argomentazione (…)”, espone preliminarmente una sintesi dei tre precedenti giudizi a quello corrente di primo grado intercorrenti tra le stesse parti,
assumendo l'esistenza di giudicati ignorati nella sentenza oggetto di gravame:
a) Azione di restituzione (causa n. 37/1999 R.G.) con la quale il ricorrente proponeva azione di restituzione del terreno in oggetto dato in comodato al fratello , il quale in via riconvenzionale avanzava Controparte_1
domanda di usucapione a favore suo e della moglie : con CP_3
sentenza 20 aprile 2011, n. 756, non impugnata, entrambe le domande erano state rigettate. A detta dell'odierno appellante, “si è formato giudicato
sullo stato giuridico del terreno in relazione alle due parti: relativamente
all'attore venne riconosciuto definitivamente la proprietà del terreno in capo
a ”; mentre quanto all'odierno appellato, accertato il Parte_1
suo possesso, è stato tuttavia negato l'acquisto per usucapione ventennale;
b) Domanda di reintegrazione nel possesso ex art 702 bis c.p.c. (causa n.
3919/2013 R.G.) promossa dall'odierno appellante contro il germano: con ordinanza 8 agosto 2013 il TR ha rigettato la domanda, negando lo spoglio, in quanto "vanta una detenzione Controparte_1
giuridicamente tutelata anche quando rifiuti la restituzione (…) e tale
ricostruzione ha trovato conferma giuridica in una sentenza passata in
giudicato”. (
c) Azione di rilascio per occupazione senza titolo (causa n. 3329/2014 R.G.),
promossa da contro , che non Parte_1 Controparte_1 ha sollevato l'eccezione di legittimazione passiva, insistendo anzi per il riconoscimento del possesso ininterrotto ed indisturbato per 20 anni: con sentenza n. 624/19 il TR ha rigettato la domanda e l'odierno appellante censura in questa sede quel provvedimento, assumendone l'erroneità, per i motivi esposti nell'appello in esame.
10. Con il primo motivo di appello il signor censura la Parte_1
contestata motivazione, nella parte in cui il giudice così ha scritto: “Il resistente,
costituendosi, ha affermato di non possedere più da anni il predetto fondo e di
essere estraneo all'attività di noleggio e/o deposito barche esercitata sul terreno”,
laddove si tratterebbe di affermazione falsa: ciò in quanto, “come da sentenza
del 2019 del precedente giudizio 447 bis, allegata agli atti, e quindi contestuale
all'inoltro della corrente causa nel 2020, non avendo appellato la sentenza,
controparte affermava di essere possessore del terreno al momento dell'inizio
della causa di primo grado”.
10.1 – A giudizio della Corte, il TR ha correttamente “registrato” e preso atto di quanto emerge in maniera chiara dalle difese del resistente nella sua comparsa di risposta in primo grado, ove viene eccepito tra l'altro che egli “non
ha nulla a vedere con il fondo per cui è causa” per le ragioni ivi esposte, con conseguente declinatoria della propria legittimazione passiva in punto di eccezione.
10.2 - La censura, quindi, è infondata in punto di fatto e di diritto: e ciò verrà
approfondito nel prosieguo della trattazione.
11. Infatti, con il secondo motivo di appello il signor si Parte_1 duole che il TR (“recalcitrante nel rispettare il giudicato di precedenti
sentenze, ma che gli piace o no lo deve comunque rispettare”), con motivazione asseritamente illogica (“si fa veramente fatica a stare dietro alla logica del giudice
nel suo ragionamento”), avrebbe disatteso le regole di diritto in tema di onere della prova:
a) svilendo il giudicato, avendo erroneamente affermato l'irrilevanza della circostanza che “nel giudizio iscritto al n. 37/99 R.G. Controparte_1
(unitamente alla moglie ) avesse affermato di possedere il fondo CP_3
in questione da oltre venti anni, chiedendo l'accertamento dell'intervenuta
usucapione del diritto di proprietà del bene in suo favore, avendo in questa sede
dichiarato di non avere più da anni la disponibilità del terreno”;
b) errando (in violazione delle “norme basilari del processo civile”) nel sostenere che competesse al ricorrente “dimostrare l'attuale possesso del bene
da parte del resistente”, a fronte della eccezione di difetto di legittimazione passiva da quest'ultimo sollevata: ciò in quanto, assume l'appellante, “è il
resistente che deve provare in base all'art. 2697 cc. che non è il possessore, non
il ricorrente” a favore del quale, peraltro, sussiste “il giudicato di ben tre sentenze
precedenti a fronte di una semplice dichiarazione di parte nel suo atto
introduttivo”;
c) male interpretando le dichiarazioni dei testi escussi, affermando in motivazione che essi avevano “dichiarato che il terreno in questione è adibito a
deposito di imbarcazioni, attività gestita da , figlio del Controparte_2
resistente. Entrambi hanno escluso che il terreno sia nella disponibilità del
resistente , affermando che l'attività di rimessaggio barche viene svolta CP_1
dal figlio ”. Assume l'appellante che quei testi si sono limitati a dichiarare CP_2 che l'attività di noleggio barche non è riferibile a ma al figlio, Controparte_1
ma “non hanno mai detto che tutto il terreno è adibito per noleggio barche;
c'è
una bella differenza tra affermare che tutto il terreno è adibito al noleggio ed
un'attività è riferibile ad una persona (…), aggiungendo che “l'esercizio di
un'attività commerciale non identifica il diritto reale del possesso”.
11.1 – A giudizio della Corte, applicando i principi giuridici che regolano la materia oggetto di controversia, l'appello è infondato, in quanto basato su un equivoco in diritto: assume, infatti, l'appellante nella sostanza che l'(incontestabile) esistenza di giudicati che hanno accertato da un lato che egli è
proprietario del terreno oggetto di causa (circostanza, per il verro, non contestata)
e che l'appellato era nel possesso o detenzione qualificata Controparte_1
ad una certa data, avrebbe diretta refluenza in questo giudizio: ne conseguirebbe che doveva considerarsi dato pacifico e incontestabile che il resistente (oggi appellato) avesse il possesso del terreno e, quindi, la legittimazione passiva rispetto all'azione di rivendica proposta dall'appellante.
11.2 – Tuttavia, in punto di diritto, la Corte osserva che il TR, nella contestata ordinanza, ha condivisibilmente affermato che “il possesso è una
situazione di fatto che deve essere accertata nel momento in cui viene dedotta
nei suoi elementi fattuali”: al riguardo, la Suprema Corte (v., ex multis, Cass. 4
ottobre 2018, n. 24260; Cass. 28 agosto 2015, n. 17270) l'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà deve essere proposta unicamente nei confronti di chi possiede il bene all'atto della domanda,
Pertanto, valendo solo la relazione fattuale attuale tra il soggetto convenuto e il bene rivendicato, è del tutto irrilevante che in precedenti giudizi sia stato accertato che un soggetto possedesse l'immobile, perché quell'accertamento, inerendo ad una situazione di fatto e non di diritto che, per ciò solo, può mutare nel tempo, può riguardare solo l'arco temporale di riferimento e non periodi successivi, ove non vi sia una specifica prova di un perdurante possesso o relazione fattale con la cosa: ciò in quanto la richiesta di rilascio del bene rivendicato presuppone una controparte che sia in grado di restituirlo, perché in atto lo possiede (Cass. 16 giugno 2006, n. 13973; Cass. 14 febbraio 1987, n.
1613).
Ne consegue l'infondatezza della censura sub a).
11.3 – Pertanto, in mancanza di “prova legale” del possesso, ai fini della prova della legittimazione passiva, vigono le regole generali ex art. 2697 c.c., secondo cui chi agisce in giudizio deve provare i presupposti dell'azione e, quindi, in caso di rivendica, anche la sussistenza del possesso da parte del convenuto. E ciò è
tanto più vero ove quest'ultimo neghi il suo possesso e, quindi, la sua legittimazione passiva.
E', pertanto corretta, in fatto e in diritto, la contestata affermazione del
TR (e, quindi, infondato il motivo di censura sub b) secondo cui competeva al ricorrente dimostrare l'attuale possesso del bene da parte del resistente.
11.4 – Quanto alla censurata valutazione della prova testimoniale (motivo di doglianza sub c), a giudizio della Corte, dall'esame completo delle dichiarazioni dei testi emerge in maniera incontrovertibile e non contrastata da altri elementi,
che il possesso del fondo in esame era riferibile a soggetto diverso dall'odierno appellato.
Infatti, il teste non si è limitato a dichiarare che l'attività di Testimone_1
deposito di barche sul terreno reclamato dal ricorrente non è riferibile al resistente sig. , ma ad alcuni ragazzi del luogo (che si Controparte_1 occupano sia della pulitura del terreno che della gestione delle barche ivi collocate), rapportandosi egli con tale;
ma ha aggiunto che Controparte_2
“Non ho mai visto il sig. occuparsi né del terreno né delle Controparte_1
barche sullo stesso collocate (...). Dal 1990 il sig. non si è Controparte_1
più interessato del terreno in oggetto”.
A sua volta il teste , lontano parente dell'odierno appellato, ha Tes_2
confermato che “Fino agli inizi degli anni 90 circa il terreno oggetto di causa era
un terreno agricolo e il sig. provvedeva alla manutenzione Controparte_1
del terreno stesso ogni qualvolta veniva interessato dai marosi” e che successivamente quel fondo è stato adibito a campetto di calcio e dal 1997/1998
ad attività di rimessaggio a cura di , figlio di Controparte_2 CP_1
.
[...]
11.5 - Ciò posto, ritiene la Corte che la prova orale abbia consentito di accertare – in difetto di contrari elementi non dedotti - che alla data della domanda di rivendica il convenuto/appellato non avesse più una relazione fattuale qualificabile come possesso per l'intera area oggetto di contesa;
pertanto, non può che confermarsi la valutazione effettuata dal primo giudice sulle emergenze testimoniali (la cui attendibilità neanche è stata messa in discussione dall'appellante), dovendosi quindi concordare con il punto motivazionale secondo cui “il ricorrente non fornito alcuna prova idonea a
confutare quanto dichiarato dai testimoni sicché, alla luce dell'istruttoria svolta,
deve ritenersi che sia carente di legittimazione passiva Controparte_1
rispetto alla domanda di rivendica proposta da , non avendo Parte_1
quest'ultimo dimostrato l'attuale possesso o detenzione del bene in capo al
resistente”. 11.6 - In tale contesto del tutto inconferente è il richiamo all'art. 42 Cost. svolto dall'appellante per dedurne la violazione da parte del TR, in quanto la legittima tutela della proprietà privata va attuata in concreto nel quadro delle regole giuridiche sostanziali e processuali e, sotto tale ultimo profilo, nel rispetto dell'onere probatorio gravante su ciascuna parte in contesa.
12. In conclusione, l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma dell'ordinanza impugnata.
Non può, peraltro, accedersi alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti di , “quale eventuale co-possessore”: non si Controparte_2
tratta, infatti, di contraddittorio incompleto, da integrare, ma di azione giudiziaria avrebbe dovuto essere svolta in via esclusiva contro altro soggetto.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in mancanza di nota,
tenuto conto del valore della causa (indeterminabile di complessità bassa), nella misura di € 8.469,00 per compensi (fase di studio € 2.058,00, fase introduttiva €
1.418,00, fase di trattazione al minimo, per l'attività effettivamente espletata €
1.523,00, fase decisoria € 3.470,00), oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva,
ai sensi dei parametri ministeriali, disciplinati dal DM 55/2014, aggiornati al D.M.
n. 147 del 13/08/2022.
La superiore somma va distratta in favore dell'avv. Domenico Arizzi, che ha reso la dichiarazione di legge.
14. Deve darsi atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1
quater, d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta
integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile”), per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di appello di Messina, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 494/2022 R.G., sull'appello proposto da contro avverso l'ordinanza ex art. 702 Parte_1 Controparte_1
ter c.p.c. del TR di Messina del 24 maggio 2022:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2. Condanna l'appellante a pagare all'appellato le spese di lite del grado,
liquidate in € 8.469,00 per compensi, oltre spese generali al 15 %, c.p.a. ed iva, con distrazione in favore dell'avv. Domenico Arizzi;
3. dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, co. 1 quater,
d.p.r. n. 115/2002 (t.u. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre
2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello, il 14 maggio 2025.
Il Presidente est.
(Giuseppe Minutoli)