CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/07/2025, n. 2053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2053 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1601/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott.Roberto Aponte Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1601/2024 RG posta in decisione all'udienza del 10.6.2025 e discussa in
Camera di Consiglio il 17.6.2025, promossa da
(c.f. ), con patrocinio dell'avvocato Marco Parte_1 C.F._1
UC del Foro di Milano e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano alla Via Alberto da
Giussano 26.
APPELLANTE contro avv. (c.f. ) e avv. MARCO MASSIRONI (c.f. Controparte_1 C.F._2
), in proprio e reciprocamente rappresentati con domicilio eletto presso il loro C.F._3
studio in Monza al Corso Milano n. 23
APPELLATI
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previa ammissione delle prove offerte in prime cure dall'Appellante: IN VIA PRINCIPALE: Riformare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, la sentenza n. 1219/2024 emessa in data 13 aprile 2024 e pubblicata in data 18 aprile 2024 dal Tribunale Ordinario di Monza,
pagina 1 di 14 Sezione Seconda Civile, Giudice Dott.ssa Maddalena Ciccone, nell'ambito del procedimento n. 2785/2021 R.G., notificata telematicamente in data 22 aprile 2024 dall'Avv. nei Controparte_1 capi e punti sopra illustrati, e per l'effetto accogliere le domande formulate in primo grado di seguito riportate.
➢ IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 304/2021, R.G. n. 9128/2020, emesso dal Tribunale di Monza, Giudice Dott. Gnani, per assenza dei presupposti di cui all'art. 633 C.p.c. o comunque l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata dall'Avv.
e Avv. Massironi Marco, convenuti opposti e, per l'effetto, REVOCARE E/O Controparte_1
ANNULLARE il decreto ingiuntivo n. 304/2021, R.G. n. 9128/2020, emesso dal Tribunale di Monza, Giudice Dott. Gnani Alessandro. IN OGNI CASO rigettare la domanda di pagamento avanzata dagli
Avv. e Avv. Massironi Marco nei confronti del sig. in quanto Controparte_1 Parte_1 infondata ed illegittima per le ragioni esposte in atti.
➢ IN VIA RICONVENZIONALE:
• IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della scrittura privata contenente preventivo per lo svolgimento dell'attività professionale del 19.2.2019 (doc.1 avv. fascicolo monitorio) per i motivi esposti in atti e conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito preteso dall'Avv. e Avv. Massironi Marco nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1
[...]
• IN VIA SUBORDINATA: l'annullabilità/invalidità/efficacia accertare e dichiarare della scrittura privata contenente preventivo per lo svolgimento dell'attività professionale del 19.2.2019 (doc.1 avv. fascicolo monitorio) e conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito preteso dall'Avv. e Avv. Massironi Marco nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1
➢ IN VIA ISTRUTTORIA:
• Disporsi CTU medico legale per accertare se nel periodo della presunta firma del citato preventivo il sig. fosse capace di intendere e volere, di comprendere il significato di un testo Parte_1 scritto e parlato in lingua italiana, di esprimersi e di comprendere e operare conteggi e calcoli numerici, anche alla luce della documentazione medico-clinica depositata.
• Ammettersi prova per testi dei Signori:
➢ PROF. medico chirurgo, specialista in neurochirurgia, specialista Testimone_1 in neurologia, direttore Istituto di Neurochirurgia Università di Sassari, con studio CMS in via
Fontana 14 Milano, sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che lei sottopose a visita neurochirurgica il sig. in data 07.02.2019 Parte_1 come da relazione che si esibisce, di cui al doc. 7?”;
2. “Vero che accertò le condizioni cliniche sul sig. in quell'occasione come da esiti Parte_1 rassegnati nella relazione di cui al doc. 7 che si esibisce?”;
3. “Vero che lei accertava che il sig. presentava un'incapacità pressoché totale a Parte_1 comprendere e ad esprimersi in italiano ed una incapacità parziale per l'arabo; che risultava pressocché abolita la comprensione e la produzione del linguaggio, cosiddetta afasia di espressione e comprensione, nonché un ulteriore disturbo che va inquadrato come acalculìa?”;
C/O , agenzia di Milano, viale Nazario Sauro n. 5 in Testimone_2 Per_1
Milano, sui seguenti capitoli di prova: 4. “Vero che gli avv.ti avevano informato il sig. che sarebbe stata CP_1 Parte_1
l'assicurazione a provvedere al pagamento del loro compenso professionale in relazione al proc. RG 33838/18 solo in caso di vittoria?”; 5. “Vero che durante gli incontri le parti hanno affrontato i temi della causa omettendo sempre riferimenti alle questioni di natura economica in relazione ai compensi degli avvocati?” pagina 2 di 14 6. “Vero che gli avv.ti erano al corrente delle condizioni economiche del sig. CP_1 nonché della mancanza di un domicilio stabile?”; Parte_1
7. “Vero che gli avv.ti erano al corrente delle condizioni psichiche e di salute del sig. CP_1 già all'inizio dell'instaurazione del rapporto professionale?”; Parte_1
• Disporre acquisizione di copia del fascicolo RG. 33838/18 – Sez. X Civile – Dott. , ai fini Per_2 dell'acquisizione della documentazione medica ivi prodotta.
• Respingere le domande avversarie e rigettare integralmente le istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto inammissibili ed in ogni caso poste in violazione dell'art. 244 c.p.c., nonché per tutti i motivi esposti in atti;
• Ammettersi a prova contraria tramite prova per testi con il Sig. , residente Controparte_2 in Stezzano (24040), via Giacomo Matteotti n. 1, sui seguenti capitoli di prova:
8. “Vero che negli incontri con il Sig. e gli avv.ti il medesimo Sig. Parte_1 CP_1 era in condizioni di non lucidità psicologica e aveva quindi difficoltà a Parte_1 comprendere il senso delle richieste e delle istanze rivolte allo stesso?”
9. “Vero che Lei non partecipava personalmente e quindi non assisteva alla sottoscrizione presunta del preventivo che il sig. avrebbe siglato in favore degli avv.ti Parte_1
” CP_1
• Ammettersi prova contraria tramite prova per testi sui capitoli di prova avversari con il sig.
[...]
, residente in [...]. CP_2
• Ammettersi tutta la documentazione prodotta in allegato agli atti difensivi del sig. Parte_1
➢ IN OGNI CASO:
• AMMETTERE, in quanto tempestiva, la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice depositata nel giudizio di primo grado, poiché regolarmente e tempestivamente depositata, ed i relativi allegati per i motivi esposti nelle istanze in atti;
• Disporsi, ai sensi dell'art. 153 c.2 c.p.c. la rimessione in termini in favore del sig. Parte_1 della seguente documentazione sopravvenuta nel giudizio di primo grado e rilevante ai fini della decisione affinché l'Ill.mo Tribunale Voglia disporre l'acquisizione dei seguenti allegati integrativi, come richiesto nella comparsa conclusionale: 41. Sentenza n. 9537/2021 del 18/11/2021 proc. RG n. 33838/2018, emessa dal Tribunale di Milano, Sez. X Civile, emessa nell'ambito del giudizio di I grado. 42. Sentenza n. 1277/2023 del 19.4.2023, emessa dalla Corte d'Appello di Milano, Sez. III Civile, emessa nell'ambito del giudizio di II grado. 43. Bonifico disposto dalla compagnia Controparte_3
in favore degli avv. 44. Verbale Inps 2023;
[...] CP_1
• Disporsi, ai sensi dell'art. 153 c.2 c.p.c. la rimessione in termini in favore del sig. Parte_1 della seguente documentazione sopravvenuta nel presente giudizio e rilevante ai fini della decisione: H. Ricorso per AS promosso dal sig. avverso la sentenza n. 1277/2023 della Corte Parte_1 d'Appello di Milano nel giudizio risarcitorio di merito (R.G.APP 745/2022, R.G. 33838/2018). IN OGNI CASO:
• condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e compensi professionali del procedimento di primo grado, come quantificate in nota spese depositata dal presente difensore;
• con vittoria delle spese legali del presente giudizio ”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, attesa la narrativa degli scritti difensivi depositati dagli appellati, le risultanze della consulenza tecnica grafologica disposta nel primo grado di giudizio e la documentazione versata in atti, previa ogni declaratoria del caso,
• Nel merito:
pagina 3 di 14 -in principalità, rigettare l'appello avversario respingendo ogni avversa domanda siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1219/2024 pubblicata in data 18/04/2024 in data del Tribunale di Monza;
-in subordine, nella denegata ipotresi in cui, in riforma della sentenza impugnata, non dovesse essere confermato in toto il decreto ingiuntivo n. 304/2021 del 22/01/2022 del Tribunale di Monza, dichiarare tenuto e condannare il sig. al pagamento in favore degli avv.ti Parte_1 [...] e MARCO MASSIRONI dell'importo in linea capitale di € 58.139,40, oltre CPA 4%, oltre CP_1 IVA 22% a titolo di compensi per l'assistenza professionale dagli stessi prestata a favore del sig. nella causa avanti al Tribunale di Milano sub RG 33838/18 così come Parte_1 determinati e pattuiti con il “preventivo per lo svolgimento di attività professionale” sottoscritto in data 19/02/2019 ovvero di quel diverso importo minore o maggiore che verrà ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e con sentenza esecutiva come per legge.
• In via istruttoria: a) ammettere, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio che grava integralmente su controparte, le prove orali per interrogatorio formale del sig. e per testi sulle Parte_1 circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 183, VI° comma, n. 2 c.p.c. deposita in data 18/10/2021 con i testi ivi indicati:
1) Vero che gli avv.ti Marco e hanno svolto a favore del sig. Controparte_1 Parte_1 tutte le attività professionali dettagliatamente indicate nel documento 28 del fascicolo
[...] dei creditori opposti (doc. n. 28 del fascicolo dei creditori opposti da mostrare al teste); 2) Vero che il sig. agli appuntamenti del 24.10.2018, 26.10.2018, 09.11.2018, Parte_1
30.11.2018, 18.12.2018, 25.01.2019, 28.01.2019, 07.02.2019, 19.02.2019, 28.02.2019,
06.03.2019, 08.03.2019, 19.03.2019, 03.04.2019, 09.04.2019, 18.04.2019, 30.04.2019,
02.05.2019, 31.05.2019, 14.06.2019, 26.06.2019, 31.10.2019, 14.11.2019, 03.06.2020,
11.09.2020, 22.09.2020 presso lo studio degli avv.ti in Monza Corso Milano n. 23, si CP_1
è sempre presentato accompagnato da un amico di lingua araba che parlava in italiano ed in lingua araba;
3) Vero che ai predetti appuntamenti sino al mese di aprile 2019 (e cioè agli appuntamenti del
24.10.2018, 26.10.2018, 09.11.2018, 30.11.2018, 18.12.2018, 25.01.2019, 28.01.2019,
07.02.2019, 19.02.2019, 28.02.2019, 06.03.2019, 08.03.2019, 19.03.2019), il sig. Parte_1 è stato accompagnato dall'amico sig. di lingua araba che
[...] Controparte_4 parlava in italiano ed in lingua araba;
4) Vero che nel periodo di cui al capitolo che precede, gli avvocati e Marco Massironi CP_1 stavano assistendo il sig. in una causa avanti alla Corte di Appello di Controparte_4
Milano per un sinistro stradale;
5) Vero che il sig. parla in italiano ed in lingua araba e, all'occorrenza, Controparte_4 nel corso degli appuntamenti di cui al precedente capitolo 2), parlava al sig. Parte_1 in lingua araba;
[...]
6) Vero che nel corso dei predetti appuntamenti, quando ce ne era bisogno, il sig. CP_4 ripeteva al sig. le cose che comunicava l'avv.
[...] Parte_1 [...]
o comunicava all'avv. in italiano le domande che il sig. CP_1 Controparte_1 gli riferiva in lingua araba. di 2 Parte_1
7) Vero che agli appuntamenti di aprile e maggio 2019 di cui al capitolo 1) il sig. Parte_1
è stato accompagnato dal sig. all'epoca dipendente del BMCE
[...] Testimone_2
EuroServices del Gruppo BMCE Bank, agenzia di Milano (doc. n. 76 del fascicolo dei creditori pagina 4 di 14 opposti da mostrare al teste); 8) Vero che il sig. di lingua araba parla in italiano ed in lingua araba e Testimone_2 all'occorrenza nel corso degli appuntamenti di cui al capitolo precedente, parlava al sig. in lingua araba;
Parte_1
9) Vero che nel corso dei predetti appuntamenti, quando ce ne era bisogno, il sig. Tes_2 ripeteva al sig. le cose che comunicava l'avv. o
[...] Parte_1 Controparte_1 comunicava all'avv. in italiano le domande che il sig. gli Controparte_1 Parte_1 riferiva in lingua araba;
10) Vero che il sig. ha aiutato il sig. ad aprire un conto Testimone_2 Parte_1 corrente in Marocco presso la su cui far accreditare la somma di € 180.000,00 Per_1 offerta dalla nel corso della causa pendente avanti al Tribunale di Milano sub CP_5
RG 33838/2018 (docc. 77 e 78 del fascicolo del creditori opposti da mostrare al teste);
11) Vero che all'appuntamento del 31/05/2021 il sig. che aveva già ricevuto Parte_1 l'accredito da parte della dell'importo di € 180.000,00 sul proprio conto CP_5 corrente aperto in Marocco presso la ha dichiarato all'Avv. Per_1 Controparte_1 che avrebbe pagato un acconto dei compensi professionali di cui al preventivo sottoscritto in data 19/02/2019;
12) Vero che il sig. ometteva di effettuare alcun acconto dei compensi Parte_1 professionali di cui al preventivo sottoscritto in data 19/02/2019;
13) Vero che il sig. ha esclusivamente pagato l'importo di € 696,00 a titolo di Parte_1 integrazione del Contributo Unificato, così come richiesto dalla Cancelleria del Tribunale di
Milano nella causa sub RG 33838/2018 (doc. 60 da mostrare al teste); Si indicano a testi: • su tutti i capitoli:
• avv. Genziana Biagioni presso lo studio degli avv.ti in (20900) Monza, Corso Milano n. CP_1
23;
• sig.ra presso lo studio degli avv.ti in (20900) Monza, Corso Milano n. 23; - Testimone_3 CP_1
Sui capitoli da 3) a 6):
• sig. in (24040) Stezzano, Via Giacomo Matteotti n. 1; - Sui capitoli da 7) a Controparte_4
11):
• sig. c/o agenzia di Milano, in (20124) Milano, Viale Nazario Testimone_2 Per_1
Sauro n. 5.
b) rigettare le richieste di CTU medico-legale e di acquisizione di copia del fascicolo RG 33838/2018 formulate da controparte, nonché i capitoli di prova ex adverso articolati per i motivi dedotti con la memoria ex art. 183, VI° comma, n. 3 c.p.c. deposita in data 8/11/2021, salvo in denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari essere ammesso a prova contraria con i testi sopra indicati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata in data 30/03/2021, ha proposto opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo reso dal Tribunale di Monza in data 22/01/2021, n.
304/2021 - ottenuto nei suoi confronti dagli avvocati e Marco Massironi per ottenere il CP_1 pagamento della somma di €. 58.139,40 a titolo di compensi professionali pattuiti nel preventivo sottoscritto in data 19/02/2019 per l'assistenza professionale prestata nel giudizio pendente avanti al
Tribunale di Milano n. 33838/18 R.G - eccependo 1) la mancanza del parere di congruità del Consiglio pagina 5 di 14 dell'Ordine di appartenenza, 2) l'inesistenza o la nullità del preventivo azionato a fronte del disconoscimento dell'autenticità dell'atto e della firma, 3) l'annullabilità/ invalidità/inefficacia del suddetto preventivo ai sensi dell'art. 1425 e 428 c.c. per vizio del consenso in capo all'attore opponente stante la sua incapacità naturale conseguente alle lesioni patite nel sinistro del 04/09/2017; 4)
l'eccessività e sproporzione degli importi richiesti a titolo di compenso.
Costituendosi nel giudizio così radicato (n. 2785/2021 RG) gli avvocati e Marco Massironi CP_1 hanno insistito per il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa anche con l'ammissione di CTU grafologica, con sentenza n. 1219/2024 pubblicata il
18/04/2024, il Tribunale di Monza ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
condannandolo alla rifusione in favore degli opposti delle spese processuali come liquidate in dispositivo, ponendo definitamente a suo carico le spese di consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha interposto gravame Parte_1
avverso la suindicata sentenza chiedendo la revoca/annullamento del decreto ingiuntivo n. 304/2021 opposto in quanto inammissibile, infondato e comunque illegittimo. In via riconvenzionale ha chiesto di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della scrittura privata contenente il preventivo per lo svolgimento dell'attività professionale del 19.2.2019 e, in via subordinata, la sua annullabilità/invalidità/inefficacia. Ha poi insistito, in via istruttoria, per l'ammissione di CTU medico legale volta ad accertare se nel periodo della presunta firma del citato preventivo il sig. Parte_1
fosse capace di intendere e volere, di comprendere il significato di un testo scritto e parlato in
[...]
lingua italiana, di esprimersi e di comprendere e operare conteggi e calcoli numerici, anche alla luce della documentazione medico-clinica depositata e di ammettere la prova per testi articolata.
Si sono costituiti gli avvocati Marco e contestando in toto l'appello avversario Controparte_1
ritenuto inammissibile e comunque infondato, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata. In subordine e nella denegata ipotesi in cui, in riforma della sentenza impugnata, non dovesse essere confermato in toto il decreto ingiuntivo opposto, gli appellati hanno chiesto di dichiarare e condannare l'appellante al pagamento in loro favore dell'importo in linea capitale di €
58.139,40, oltre CPA 4%, oltre IVA 22% a titolo di compensi per l'assistenza professionale dagli stessi prestata in suo favore nella causa avanti al Tribunale di Milano n. 33838/18 RG così come determinati e pattuiti con il preventivo sottoscritto in data 19/02/2019, ovvero di quel diverso importo minore o pagina 6 di 14 maggiore che verrà ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Vinte le spese processuali.
All'udienza del 29.10.2024, concessi i termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del
29.4.2025, poi rinviata d'ufficio all'udienza del 10.6.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ex art. 348 bis cpc può ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348ter cpc) previsto dal legislatore con funzione deflattiva
(C. n. 26097/16) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro).
Passando al merito, con il primo e secondo motivo di impugnazione da esaminare congiuntamente stante la stretta correlazione tra loro, parte appellante ha censurato il Tribunale per aver ritenuto legittima e fondata la pretesa avanzata dagli avvocati aderendo acriticamente agli esiti della CP_1
CTU grafologica ed omettendo una valutazione complessiva di tutte le risultanze documentali tra cui, in particolare, le valutazioni medico-legali sullo stato neurologico dell'appellante che, se correttamente valutate, avrebbero condotto a ritenere che lo stesso non avrebbe potuto sottoscrivere il preventivo azionato.
I motivi sono infondati.
Va preliminarmente evidenziato che, in tema di procedimento per ingiunzione e per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova, oltre che in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti.
Tanto chiarito in termini generali e passando al caso di specie, gli avvocati hanno allegato al CP_1
ricorso monitorio 1) il preventivo sottoscritto dal cliente per l'attività svolta dai legali nel giudizio instaurato avanti al Tribunale di Milano n. 33838/18 RG per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 4.9.2017; 2) la procura conferita in data 7.2.2019; 3) tutta la documentazione attestante l'attività professionale svolta in detto procedimento nell'interesse del cliente;
4) la revoca del mandato comunicato il 16.10.2020 e la relativa richiesta di pagamento dei compensi pattuiti.
pagina 7 di 14 Opponendosi al decreto ingiuntivo emesso, il sig. pur non contestando di aver Parte_1
effettivamente conferito ai suddetti legali apposito mandato per essere assistito nel procedimento n.
33838/18 RG né l'espletamento, da parte dei legali, di idonea attività difensiva nel suo interesse in tale ambito, ha in primo luogo negato di aver mai sottoscritto il preventivo sul quale si fonda la pretesa creditoria.
A fronte del disconoscimento operato dal sig. è stata disposta la verificazione della Parte_1
sottoscrizione apposta sulla scrittura privata del 19/02/2019 che, all'esito della CTU grafologica espletata in corso di causa, è risultata autentica e dunque riferibile alla mano ed al grafismo del Sig.
Parte_1
La conclusione cui è approdato il CTU non è stata oggetto di alcun rilievo critico nell'ambito del suo svolgimento (all'esito della trasmissione della bozza dell'elaborato peritale, infatti, la difesa dell'opponente nulla ha contestato) e nemmeno nel corso dell'udienza successiva (ove l'allora opponente si è limitato ad insistere sull'ammissione di una CTU volta ad accertare la sussistenza della capacità di intendere e volere nel periodo della presunta firma del citato preventivo), né ancora in sede di memorie conclusive.
Solo in questa sede di appello il sig. ha ritenuto non adeguatamente indagato un passaggio Parte_1
della CTU dal quale, secondo la rappresentazione attorea, emergerebbe l'incertezza in ordine all'autenticità della firma che potrebbe ritenersi “espressione di una imitazione resa di “getto”, dunque con velocità resa a mano libera e da parte di una persona diversa dal sig.re (p. 10 CTU Pt_1
grafologica).
Invero il passaggio in contestazione risulta estrapolato da una ben più complessa valutazione resa dal
CTU sul supporto cartaceo interessato dalla firma in verifica dal quale è emerso il suo ottimo stato di conservazione e la mancanza di qualsiasi alterazioni (come fibre rimosse, aloni da uso di sostanze chimiche scoloranti) in prossimità della sottoscrizione. Escluso poi che “la firma in verifica sia il risultato di una azione di ricalco” mancando “interruzioni improvvise e riprese dei tracciati” il CTU si
è soffermato sull'ipotesi di una “imitazione resa di getto, dunque con velocità resa a mano libera e da parte di una persona diversa dal Sig.re : eventualità poi superata all'esito dell'esame Pt_1
particolareggiato della sigla in verifica, del confronto tra la stessa e le scritture di comparazione e all'esito del saggio grafico reso dall'attore dal quale sono emerse importanti compatibilità grafiche che hanno indotto il CTU a ritenere che la firma in contestazione sia riferibile al grafismo del sig.
Parte_1
pagina 8 di 14 Alla luce di tali rilievi va condivisa la conclusione cui è approdato il Tribunale che ha ritenuto pienamente utilizzabile, ai fini probatori, il documento in commento in quanto regolarmente sottoscritto dal sig. Parte_1
Esclusa quindi la ricorrenza di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto vantato dagli opposti, era ancora onere dell'opponente in primo grado dimostrare che il contratto è annullabile in quanto sottoscritto in condizioni di incapacità di intendere o di volere.
Sul punto l'appellante ha censurato il Tribunale per non aver ritenuta raggiunta detta prova senza opportunamente vagliare la documentazione medico-sanitaria offerta in atti e dalla quale emergerebbe che, per le condizioni cliniche critiche in cui si trovava, il sig. alla data di tale atto Parte_1
(19.2.2019), non era in grado di sottoscrivere il suddetto preventivo e comunque di comprenderne la portata contenutistica.
Lamenta in particolare l'appellante la mancata disamina, da parte del Tribunale, delle valutazioni specialistiche e medico-legali allegate ai documenti 6 e 7 del fascicolo di parte dalle quali risulterebbe che, a seguito del sinistro stradale occorso il 4/9/2017, ogni profilo di capacità di comprensione, di dialogo e di calcolo del sig. era neutralizzato. Parte_1
Invero la situazione neurologica descritta dai periti di parte del sig. nelle relazioni del Parte_1
7.2.2019 (doc. 6 e 7 fascicolo primo grado di parte appellante) è stata attentamente approfondita e scandagliata dalla CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio n. 33838/18 RG (doc. 5 fascicolo primo grado di parte appellante) cui lo stesso attore si riferisce per sostenere il grave stato di menomazione residuato all'esito del sinistro subito in data 4.9.2017.
In quella sede il CTU dr. , nel rispondere alle obiezioni dei CT del sinistrato - che, Per_3
richiamando le suddette relazioni, ritenevano insufficiente la valutazione percentualistica del danno biologico operata in bozza (62%) -, sottolineava l'errore in cui gli stessi incorrevano nell' “inquadrare nosologicamente il quadro neurologico menomativo nella afasia globale” quando invece “tale quadro menomativo ricade in un'afasia mista prevalentemente espressiva (non fluente)” risultando
“relativamente conservate la comprensione e l'elaborazione del linguaggio, con grave deficit della produzione della parola” (cfr. p. 55 doc. 5 fascicolo primo grado parte appellante): valutazione riportata anche nella sentenza n. 9537/2021 pubblicata il 18/11/2021 resa all'esito di quel giudizio ove così si legge: “Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e
pagina 9 di 14 congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale;
in particolare, non si condivide la censura dei
CTP di parte attrice (peraltro non riproposta in sede di conclusionale) in relazione ad un'asserita sottostima dell'invalidità permanente connessa all'afasia, in quanto, come puntualmente posto in luce dal CTU, l'attore non soffre di un'afasia totale ma di un'afasia parziale, in quanto risultano relativamente conservate la comprensione e l'elaborazione del linguaggio, nonostante i gravi deficit nella produzione della parola” (cfr. p. 4 sentenza n. 9537/2021).
Tale passaggio motivazionale non è stato oggetto di impugnazione (che infatti è stata proposta dal sig. con riguardo ad altri profili della decisione). Parte_1
Del resto appare contraddittorio ritenere che il grave deficit neurologico subito dal sig. Parte_1
possa aver selettivamente viziato la sola sottoscrizione del preventivo azionato e non invece il conferimento del mandato per avviare il giudizio, la revoca del primo legale, il conferimento dell'incarico agli avvocati la successiva revoca anche di questi ultimi, il conferimento del CP_1
mandato all'attuale difensore non solo per portare a termine quel giudizio ma per presentare il relativo appello e finanche il ricorso per AS e, ovviamente, per opporsi al decreto ingiuntivo che oggi ci occupa.
Neppure è sostenibile la tesi secondo cui le considerazioni dalla CTU medico legale espletata nell'ambito del giudizio n. 33838/18 RG non consentirebbero di descrive efficacemente lo stato cognitivo del sig. al momento della sottoscrizione del preventivo perché espletata a due Parte_1
anni di distanza dal sinistro, atteso che tra i documenti richiamati nella predetta CTU si rinvengono referti antecedenti di oltre un anno rispetto alla sottoscrizione del preventivo nei quali già emerge “un deficit afasico prevalentemente sul versante della espressione”, “comprensione di parole corretta e di frasi (…) non problemi di calcolo semplice”, “orientamento spaziale conservato (...) ottima capacità di comunicazione con gesti appropriati” (cfr. p. 22 doc. 5 del fascicolo di primo grado appellante).
In ragione di ciò va condivisa la conclusione del Tribunale secondo cui, dalla disamina della documentazione versata in atti, non emerge alcuna prova dell'allegato stato di incapacità del sig. al momento della sottoscrizione del preventivo. Parte_1
In tale contesto la richiesta di CTU medico legale reiterata in questa sede volta ad accertare se nel periodo della firma del preventivo il sig. fosse capace di intendere e volere, di Parte_1
comprendere e operare conteggi e calcoli numerici, oltre ad apparire contraddittoria rispetto alla censura da ultimo esaminata in merito alla ritenuta inattendibilità di quella espletata nel corso del giudizio n. 33838/18 RG per essere stata espletata a due anni di distanza del sinistro, appare in ogni pagina 10 di 14 caso inammissibile in quanto tesa a sovvertire risultanze già acquisite e, comunque, ictu oculi esplorativa.
Va infatti osservato al riguardo che la CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte la richieda al fine di supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero per compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al Giudice di merito stabilire se essa sia necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti.
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, “la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti” (C. n. 1266/2013).
La mancata prova in merito alla dedotta sussistenza, in capo al sig. dell'effettivo stato Parte_1
d'incapacità al momento preciso della conclusione del contratto assorbe ogni altra considerazione in merito al pregiudizio dallo stesso asseritamente subito ed alla mala fede ritenuta sussistente in capo alle controparti.
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver ritenuto illegittimo il decreto ingiuntivo opposto alla luce dell'eccessiva onerosità dei compensi pattuiti, di molto superiore ai valori massimi dei parametri forensi, comunque sproporzionati rispetto all'attività effettivamente svolta nell'interesse del sig. Parte_1
Il motivo è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei termini che seguono.
Va premesso che non è condivisibile né pertinente l'assunto del Tribunale secondo cui le deduzioni in merito al carattere eccessivo e sproporzionato degli importi stabiliti nel preventivo per cui è causa sarebbero irrilevanti alla luce della mancata formulazione di una domanda di annullamento per vizio del consenso o per eccessiva onerosità sopravvenuta, trattandosi di circostanze, queste ultime, neppure allegate dall'opponente che, sin dal primo scritto difensivo, ha invece contestato l'esorbitanza degli importi pattuiti insistendo affinché il Tribunale si pronunciasse in merito alla loro illegittimità per violazione dei massimi tariffari e perché eccessivi rispetto all'attività effettivamente compiuta.
Al riguardo il primo profilo di doglianza è da ritenersi infondato giacché, in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi:
pagina 11 di 14 le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione.
In particolare, in materia di onorari di avvocato, deve “ritenersi valida la convenzione tra professionista e cliente, che stabilisce la misura degli stessi in misura superiore al massimo tariffario vigendo il principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi”
(Cass. n. 25054/2018 che richiama Cass. S.U. n. 103/1999).
Nel caso di specie, essendo stato accertato per tutte le ragioni che precedono, che le parti hanno pattuito per iscritto il compenso dovuto ai legali per l'incarico professionale conferito nell'ambito del procedimento n. 33838/2018 RG, non può sostenersi l'invalidità della convenzione suddetta per violazione dei massimi tariffari che, come detto, sono liberamente derogabili.
Tanto chiarito va ulteriormente osservato che, essendo applicabile al rapporto tra avvocato e cliente la normativa che disciplina le prestazioni d'opera intellettuale, in caso di recesso del cliente dal relativo contratto è applicabile l'art. 2237 c.c., con conseguente diritto del professionista al solo rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta (cfr in tali termini C. ord. n. 185/2020).
Nel caso di specie il contratto intercorso tra le parti si è formato sulla base di un preventivo analiticamente determinato prevedendo un compenso per ciascuna fase dell'attività professionale che i due avvocati erano stati incaricati di svolgere.
Pur essendo subentrati ad un precedente difensore, gli odierni appellati hanno senz'altro diritto a percepire i compensi pattuiti per la fase di studio della pratica per la quale erano stati chiamati ad assumere la difesa.
Non hanno invece diritto ai compensi per la fase introduttiva, curata dal precedente legale, dovendosi rilevare che gli avvocati sono intervenuti a giudizio avviato ed a contraddittorio instaurato, CP_1
facendo proprie le argomentazioni svolte dal precedente difensore (pur integrando nel quantum la domanda originariamente proposta), predisponendo le memorie ex art. 183 c. 6 cpc, ed espletando l'attività difensiva sino alla formalizzazione della revoca del mandato avvenuta in data 15.10.2020
(ovvero prima dell'espletamento della CTU medico legale): tale attività si è quindi svolta nella fase di trattazione ed istruttoria del giudizio, esaurendosi prima della fase decisionale.
pagina 12 di 14 Sicché i compensi dovuti dagli odierni appellati devono essere limitati a quelli pattuiti per la fase di studio, pari ad €. 10.267,00, e per la fase istruttoria pari ad €. 33.514,00, oltre spese generali 15%, iva e cpa (cfr doc. 1 fascicolo primo grado parte appellata).
Alla luce di quanto sopra, in parziale accoglimento del terzo motivo di impugnazione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato ed il credito vantato dagli avvocati deve essere CP_1 rideterminato nella minor somma di €. 43.781,00 oltre spese generali 15%, iva e cpa con condanna degli appellati alla restituzione di quanto percepito in eccedenza, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.
Passando alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che il parziale accoglimento dell'appello integra ipotesi di reciproca soccombenza, giustificativa della parziale compensazione delle stesse.
In considerazione dell'esito complessivo della lite che, pur avendo comportato il ridimensionamento della pretesa creditoria degli appellati, vede la posizione dell'odierno appellante maggiormente gravata dalla soccombenza, si ritiene di compensare per 1/2 tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con conseguente condanna di alla rifusione in favore delle Parte_1 controparti del restante 1/2 delle spese processuali liquidate, per l'intero, come in dispositivo, secondo i criteri indicati dal D.M. n. 147/2022 in rapporto al valore del decisum (Cass. n. 3903/2016) ed applicando il valore medio per le fasi compiute, attesa la media complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1219/2024 pubblicata il 18/04/2024, così
[...]
provvede:
1. in accoglimento del terzo motivo di impugnazione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
304/2021 reso il 22/01/2021 (R.G. 9128/2020) dal Tribunale di Monza e ridetermina il compenso professionale spettante agli avvocati e MARCO Controparte_1
MASSIRONI in €. 43.781,00 oltre spese generali 15%, iva e cpa,
2. condanna gli appellati alla restituzione in favore dell'appellante di quanto percepito in eccedenza rispetto alla predetta somma, oltre interessi dalla presente pronuncia all'effettivo saldo;
3. compensa per 1/2 le spese di lite del primo grado, che si liquidano per l'intero ai sensi del D.M.
147/2022 in complessivi € 379,50 per spese ed € 7.616,00 per compensi, di cui € 1.701,00 per pagina 13 di 14 la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e condanna parte appellante a rifondere a controparte il residuo 1/2.
4. compensa per 1/2 le spese di lite del presente grado, che si liquidano per l'intero ai sensi del
D.M. 147/2022 in complessivi € 1.138,50 per spese ed € 9.991,00 per compensi, di cui €
2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, e condanna parte appellante a rifondere a controparte i residui
1/2.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Roberto Aponte
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione III Civile
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei Signori Magistrati
- Dott.Roberto Aponte Presidente
- Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere
- Dott. Giampiero Barile Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1601/2024 RG posta in decisione all'udienza del 10.6.2025 e discussa in
Camera di Consiglio il 17.6.2025, promossa da
(c.f. ), con patrocinio dell'avvocato Marco Parte_1 C.F._1
UC del Foro di Milano e con domicilio eletto presso il suo studio in Milano alla Via Alberto da
Giussano 26.
APPELLANTE contro avv. (c.f. ) e avv. MARCO MASSIRONI (c.f. Controparte_1 C.F._2
), in proprio e reciprocamente rappresentati con domicilio eletto presso il loro C.F._3
studio in Monza al Corso Milano n. 23
APPELLATI
OGGETTO: Altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Piaccia alla Corte d'Appello di Milano adita, contrariis reiectis, previa ammissione delle prove offerte in prime cure dall'Appellante: IN VIA PRINCIPALE: Riformare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, la sentenza n. 1219/2024 emessa in data 13 aprile 2024 e pubblicata in data 18 aprile 2024 dal Tribunale Ordinario di Monza,
pagina 1 di 14 Sezione Seconda Civile, Giudice Dott.ssa Maddalena Ciccone, nell'ambito del procedimento n. 2785/2021 R.G., notificata telematicamente in data 22 aprile 2024 dall'Avv. nei Controparte_1 capi e punti sopra illustrati, e per l'effetto accogliere le domande formulate in primo grado di seguito riportate.
➢ IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo n. 304/2021, R.G. n. 9128/2020, emesso dal Tribunale di Monza, Giudice Dott. Gnani, per assenza dei presupposti di cui all'art. 633 C.p.c. o comunque l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata dall'Avv.
e Avv. Massironi Marco, convenuti opposti e, per l'effetto, REVOCARE E/O Controparte_1
ANNULLARE il decreto ingiuntivo n. 304/2021, R.G. n. 9128/2020, emesso dal Tribunale di Monza, Giudice Dott. Gnani Alessandro. IN OGNI CASO rigettare la domanda di pagamento avanzata dagli
Avv. e Avv. Massironi Marco nei confronti del sig. in quanto Controparte_1 Parte_1 infondata ed illegittima per le ragioni esposte in atti.
➢ IN VIA RICONVENZIONALE:
• IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della scrittura privata contenente preventivo per lo svolgimento dell'attività professionale del 19.2.2019 (doc.1 avv. fascicolo monitorio) per i motivi esposti in atti e conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito preteso dall'Avv. e Avv. Massironi Marco nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1
[...]
• IN VIA SUBORDINATA: l'annullabilità/invalidità/efficacia accertare e dichiarare della scrittura privata contenente preventivo per lo svolgimento dell'attività professionale del 19.2.2019 (doc.1 avv. fascicolo monitorio) e conseguentemente, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito preteso dall'Avv. e Avv. Massironi Marco nei confronti del sig. Controparte_1 Parte_1
➢ IN VIA ISTRUTTORIA:
• Disporsi CTU medico legale per accertare se nel periodo della presunta firma del citato preventivo il sig. fosse capace di intendere e volere, di comprendere il significato di un testo Parte_1 scritto e parlato in lingua italiana, di esprimersi e di comprendere e operare conteggi e calcoli numerici, anche alla luce della documentazione medico-clinica depositata.
• Ammettersi prova per testi dei Signori:
➢ PROF. medico chirurgo, specialista in neurochirurgia, specialista Testimone_1 in neurologia, direttore Istituto di Neurochirurgia Università di Sassari, con studio CMS in via
Fontana 14 Milano, sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che lei sottopose a visita neurochirurgica il sig. in data 07.02.2019 Parte_1 come da relazione che si esibisce, di cui al doc. 7?”;
2. “Vero che accertò le condizioni cliniche sul sig. in quell'occasione come da esiti Parte_1 rassegnati nella relazione di cui al doc. 7 che si esibisce?”;
3. “Vero che lei accertava che il sig. presentava un'incapacità pressoché totale a Parte_1 comprendere e ad esprimersi in italiano ed una incapacità parziale per l'arabo; che risultava pressocché abolita la comprensione e la produzione del linguaggio, cosiddetta afasia di espressione e comprensione, nonché un ulteriore disturbo che va inquadrato come acalculìa?”;
C/O , agenzia di Milano, viale Nazario Sauro n. 5 in Testimone_2 Per_1
Milano, sui seguenti capitoli di prova: 4. “Vero che gli avv.ti avevano informato il sig. che sarebbe stata CP_1 Parte_1
l'assicurazione a provvedere al pagamento del loro compenso professionale in relazione al proc. RG 33838/18 solo in caso di vittoria?”; 5. “Vero che durante gli incontri le parti hanno affrontato i temi della causa omettendo sempre riferimenti alle questioni di natura economica in relazione ai compensi degli avvocati?” pagina 2 di 14 6. “Vero che gli avv.ti erano al corrente delle condizioni economiche del sig. CP_1 nonché della mancanza di un domicilio stabile?”; Parte_1
7. “Vero che gli avv.ti erano al corrente delle condizioni psichiche e di salute del sig. CP_1 già all'inizio dell'instaurazione del rapporto professionale?”; Parte_1
• Disporre acquisizione di copia del fascicolo RG. 33838/18 – Sez. X Civile – Dott. , ai fini Per_2 dell'acquisizione della documentazione medica ivi prodotta.
• Respingere le domande avversarie e rigettare integralmente le istanze istruttorie ex adverso formulate in quanto inammissibili ed in ogni caso poste in violazione dell'art. 244 c.p.c., nonché per tutti i motivi esposti in atti;
• Ammettersi a prova contraria tramite prova per testi con il Sig. , residente Controparte_2 in Stezzano (24040), via Giacomo Matteotti n. 1, sui seguenti capitoli di prova:
8. “Vero che negli incontri con il Sig. e gli avv.ti il medesimo Sig. Parte_1 CP_1 era in condizioni di non lucidità psicologica e aveva quindi difficoltà a Parte_1 comprendere il senso delle richieste e delle istanze rivolte allo stesso?”
9. “Vero che Lei non partecipava personalmente e quindi non assisteva alla sottoscrizione presunta del preventivo che il sig. avrebbe siglato in favore degli avv.ti Parte_1
” CP_1
• Ammettersi prova contraria tramite prova per testi sui capitoli di prova avversari con il sig.
[...]
, residente in [...]. CP_2
• Ammettersi tutta la documentazione prodotta in allegato agli atti difensivi del sig. Parte_1
➢ IN OGNI CASO:
• AMMETTERE, in quanto tempestiva, la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. di parte attrice depositata nel giudizio di primo grado, poiché regolarmente e tempestivamente depositata, ed i relativi allegati per i motivi esposti nelle istanze in atti;
• Disporsi, ai sensi dell'art. 153 c.2 c.p.c. la rimessione in termini in favore del sig. Parte_1 della seguente documentazione sopravvenuta nel giudizio di primo grado e rilevante ai fini della decisione affinché l'Ill.mo Tribunale Voglia disporre l'acquisizione dei seguenti allegati integrativi, come richiesto nella comparsa conclusionale: 41. Sentenza n. 9537/2021 del 18/11/2021 proc. RG n. 33838/2018, emessa dal Tribunale di Milano, Sez. X Civile, emessa nell'ambito del giudizio di I grado. 42. Sentenza n. 1277/2023 del 19.4.2023, emessa dalla Corte d'Appello di Milano, Sez. III Civile, emessa nell'ambito del giudizio di II grado. 43. Bonifico disposto dalla compagnia Controparte_3
in favore degli avv. 44. Verbale Inps 2023;
[...] CP_1
• Disporsi, ai sensi dell'art. 153 c.2 c.p.c. la rimessione in termini in favore del sig. Parte_1 della seguente documentazione sopravvenuta nel presente giudizio e rilevante ai fini della decisione: H. Ricorso per AS promosso dal sig. avverso la sentenza n. 1277/2023 della Corte Parte_1 d'Appello di Milano nel giudizio risarcitorio di merito (R.G.APP 745/2022, R.G. 33838/2018). IN OGNI CASO:
• condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese e compensi professionali del procedimento di primo grado, come quantificate in nota spese depositata dal presente difensore;
• con vittoria delle spese legali del presente giudizio ”.
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, attesa la narrativa degli scritti difensivi depositati dagli appellati, le risultanze della consulenza tecnica grafologica disposta nel primo grado di giudizio e la documentazione versata in atti, previa ogni declaratoria del caso,
• Nel merito:
pagina 3 di 14 -in principalità, rigettare l'appello avversario respingendo ogni avversa domanda siccome inammissibile, improcedibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto e confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1219/2024 pubblicata in data 18/04/2024 in data del Tribunale di Monza;
-in subordine, nella denegata ipotresi in cui, in riforma della sentenza impugnata, non dovesse essere confermato in toto il decreto ingiuntivo n. 304/2021 del 22/01/2022 del Tribunale di Monza, dichiarare tenuto e condannare il sig. al pagamento in favore degli avv.ti Parte_1 [...] e MARCO MASSIRONI dell'importo in linea capitale di € 58.139,40, oltre CPA 4%, oltre CP_1 IVA 22% a titolo di compensi per l'assistenza professionale dagli stessi prestata a favore del sig. nella causa avanti al Tribunale di Milano sub RG 33838/18 così come Parte_1 determinati e pattuiti con il “preventivo per lo svolgimento di attività professionale” sottoscritto in data 19/02/2019 ovvero di quel diverso importo minore o maggiore che verrà ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
In ogni caso, con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e con sentenza esecutiva come per legge.
• In via istruttoria: a) ammettere, occorrendo e senza inversione dell'onere probatorio che grava integralmente su controparte, le prove orali per interrogatorio formale del sig. e per testi sulle Parte_1 circostanze di cui ai seguenti capitoli di prova dedotti nella memoria ex art. 183, VI° comma, n. 2 c.p.c. deposita in data 18/10/2021 con i testi ivi indicati:
1) Vero che gli avv.ti Marco e hanno svolto a favore del sig. Controparte_1 Parte_1 tutte le attività professionali dettagliatamente indicate nel documento 28 del fascicolo
[...] dei creditori opposti (doc. n. 28 del fascicolo dei creditori opposti da mostrare al teste); 2) Vero che il sig. agli appuntamenti del 24.10.2018, 26.10.2018, 09.11.2018, Parte_1
30.11.2018, 18.12.2018, 25.01.2019, 28.01.2019, 07.02.2019, 19.02.2019, 28.02.2019,
06.03.2019, 08.03.2019, 19.03.2019, 03.04.2019, 09.04.2019, 18.04.2019, 30.04.2019,
02.05.2019, 31.05.2019, 14.06.2019, 26.06.2019, 31.10.2019, 14.11.2019, 03.06.2020,
11.09.2020, 22.09.2020 presso lo studio degli avv.ti in Monza Corso Milano n. 23, si CP_1
è sempre presentato accompagnato da un amico di lingua araba che parlava in italiano ed in lingua araba;
3) Vero che ai predetti appuntamenti sino al mese di aprile 2019 (e cioè agli appuntamenti del
24.10.2018, 26.10.2018, 09.11.2018, 30.11.2018, 18.12.2018, 25.01.2019, 28.01.2019,
07.02.2019, 19.02.2019, 28.02.2019, 06.03.2019, 08.03.2019, 19.03.2019), il sig. Parte_1 è stato accompagnato dall'amico sig. di lingua araba che
[...] Controparte_4 parlava in italiano ed in lingua araba;
4) Vero che nel periodo di cui al capitolo che precede, gli avvocati e Marco Massironi CP_1 stavano assistendo il sig. in una causa avanti alla Corte di Appello di Controparte_4
Milano per un sinistro stradale;
5) Vero che il sig. parla in italiano ed in lingua araba e, all'occorrenza, Controparte_4 nel corso degli appuntamenti di cui al precedente capitolo 2), parlava al sig. Parte_1 in lingua araba;
[...]
6) Vero che nel corso dei predetti appuntamenti, quando ce ne era bisogno, il sig. CP_4 ripeteva al sig. le cose che comunicava l'avv.
[...] Parte_1 [...]
o comunicava all'avv. in italiano le domande che il sig. CP_1 Controparte_1 gli riferiva in lingua araba. di 2 Parte_1
7) Vero che agli appuntamenti di aprile e maggio 2019 di cui al capitolo 1) il sig. Parte_1
è stato accompagnato dal sig. all'epoca dipendente del BMCE
[...] Testimone_2
EuroServices del Gruppo BMCE Bank, agenzia di Milano (doc. n. 76 del fascicolo dei creditori pagina 4 di 14 opposti da mostrare al teste); 8) Vero che il sig. di lingua araba parla in italiano ed in lingua araba e Testimone_2 all'occorrenza nel corso degli appuntamenti di cui al capitolo precedente, parlava al sig. in lingua araba;
Parte_1
9) Vero che nel corso dei predetti appuntamenti, quando ce ne era bisogno, il sig. Tes_2 ripeteva al sig. le cose che comunicava l'avv. o
[...] Parte_1 Controparte_1 comunicava all'avv. in italiano le domande che il sig. gli Controparte_1 Parte_1 riferiva in lingua araba;
10) Vero che il sig. ha aiutato il sig. ad aprire un conto Testimone_2 Parte_1 corrente in Marocco presso la su cui far accreditare la somma di € 180.000,00 Per_1 offerta dalla nel corso della causa pendente avanti al Tribunale di Milano sub CP_5
RG 33838/2018 (docc. 77 e 78 del fascicolo del creditori opposti da mostrare al teste);
11) Vero che all'appuntamento del 31/05/2021 il sig. che aveva già ricevuto Parte_1 l'accredito da parte della dell'importo di € 180.000,00 sul proprio conto CP_5 corrente aperto in Marocco presso la ha dichiarato all'Avv. Per_1 Controparte_1 che avrebbe pagato un acconto dei compensi professionali di cui al preventivo sottoscritto in data 19/02/2019;
12) Vero che il sig. ometteva di effettuare alcun acconto dei compensi Parte_1 professionali di cui al preventivo sottoscritto in data 19/02/2019;
13) Vero che il sig. ha esclusivamente pagato l'importo di € 696,00 a titolo di Parte_1 integrazione del Contributo Unificato, così come richiesto dalla Cancelleria del Tribunale di
Milano nella causa sub RG 33838/2018 (doc. 60 da mostrare al teste); Si indicano a testi: • su tutti i capitoli:
• avv. Genziana Biagioni presso lo studio degli avv.ti in (20900) Monza, Corso Milano n. CP_1
23;
• sig.ra presso lo studio degli avv.ti in (20900) Monza, Corso Milano n. 23; - Testimone_3 CP_1
Sui capitoli da 3) a 6):
• sig. in (24040) Stezzano, Via Giacomo Matteotti n. 1; - Sui capitoli da 7) a Controparte_4
11):
• sig. c/o agenzia di Milano, in (20124) Milano, Viale Nazario Testimone_2 Per_1
Sauro n. 5.
b) rigettare le richieste di CTU medico-legale e di acquisizione di copia del fascicolo RG 33838/2018 formulate da controparte, nonché i capitoli di prova ex adverso articolati per i motivi dedotti con la memoria ex art. 183, VI° comma, n. 3 c.p.c. deposita in data 8/11/2021, salvo in denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova avversari essere ammesso a prova contraria con i testi sopra indicati”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con citazione notificata in data 30/03/2021, ha proposto opposizione avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo reso dal Tribunale di Monza in data 22/01/2021, n.
304/2021 - ottenuto nei suoi confronti dagli avvocati e Marco Massironi per ottenere il CP_1 pagamento della somma di €. 58.139,40 a titolo di compensi professionali pattuiti nel preventivo sottoscritto in data 19/02/2019 per l'assistenza professionale prestata nel giudizio pendente avanti al
Tribunale di Milano n. 33838/18 R.G - eccependo 1) la mancanza del parere di congruità del Consiglio pagina 5 di 14 dell'Ordine di appartenenza, 2) l'inesistenza o la nullità del preventivo azionato a fronte del disconoscimento dell'autenticità dell'atto e della firma, 3) l'annullabilità/ invalidità/inefficacia del suddetto preventivo ai sensi dell'art. 1425 e 428 c.c. per vizio del consenso in capo all'attore opponente stante la sua incapacità naturale conseguente alle lesioni patite nel sinistro del 04/09/2017; 4)
l'eccessività e sproporzione degli importi richiesti a titolo di compenso.
Costituendosi nel giudizio così radicato (n. 2785/2021 RG) gli avvocati e Marco Massironi CP_1 hanno insistito per il rigetto dell'opposizione.
Istruita la causa anche con l'ammissione di CTU grafologica, con sentenza n. 1219/2024 pubblicata il
18/04/2024, il Tribunale di Monza ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
condannandolo alla rifusione in favore degli opposti delle spese processuali come liquidate in dispositivo, ponendo definitamente a suo carico le spese di consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha interposto gravame Parte_1
avverso la suindicata sentenza chiedendo la revoca/annullamento del decreto ingiuntivo n. 304/2021 opposto in quanto inammissibile, infondato e comunque illegittimo. In via riconvenzionale ha chiesto di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o la nullità della scrittura privata contenente il preventivo per lo svolgimento dell'attività professionale del 19.2.2019 e, in via subordinata, la sua annullabilità/invalidità/inefficacia. Ha poi insistito, in via istruttoria, per l'ammissione di CTU medico legale volta ad accertare se nel periodo della presunta firma del citato preventivo il sig. Parte_1
fosse capace di intendere e volere, di comprendere il significato di un testo scritto e parlato in
[...]
lingua italiana, di esprimersi e di comprendere e operare conteggi e calcoli numerici, anche alla luce della documentazione medico-clinica depositata e di ammettere la prova per testi articolata.
Si sono costituiti gli avvocati Marco e contestando in toto l'appello avversario Controparte_1
ritenuto inammissibile e comunque infondato, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza impugnata. In subordine e nella denegata ipotesi in cui, in riforma della sentenza impugnata, non dovesse essere confermato in toto il decreto ingiuntivo opposto, gli appellati hanno chiesto di dichiarare e condannare l'appellante al pagamento in loro favore dell'importo in linea capitale di €
58.139,40, oltre CPA 4%, oltre IVA 22% a titolo di compensi per l'assistenza professionale dagli stessi prestata in suo favore nella causa avanti al Tribunale di Milano n. 33838/18 RG così come determinati e pattuiti con il preventivo sottoscritto in data 19/02/2019, ovvero di quel diverso importo minore o pagina 6 di 14 maggiore che verrà ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo. Vinte le spese processuali.
All'udienza del 29.10.2024, concessi i termini ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rinviata all'udienza del
29.4.2025, poi rinviata d'ufficio all'udienza del 10.6.2025, data in cui è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente va osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte appellata ex art. 348 bis cpc può ritenersi superata in quanto implicitamente disattesa dalla Corte con l'ordinanza con la quale ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, momento processuale incompatibile con un provvedimento (art. 348ter cpc) previsto dal legislatore con funzione deflattiva
(C. n. 26097/16) delle impugnazioni (cosiddetta ordinanza filtro).
Passando al merito, con il primo e secondo motivo di impugnazione da esaminare congiuntamente stante la stretta correlazione tra loro, parte appellante ha censurato il Tribunale per aver ritenuto legittima e fondata la pretesa avanzata dagli avvocati aderendo acriticamente agli esiti della CP_1
CTU grafologica ed omettendo una valutazione complessiva di tutte le risultanze documentali tra cui, in particolare, le valutazioni medico-legali sullo stato neurologico dell'appellante che, se correttamente valutate, avrebbero condotto a ritenere che lo stesso non avrebbe potuto sottoscrivere il preventivo azionato.
I motivi sono infondati.
Va preliminarmente evidenziato che, in tema di procedimento per ingiunzione e per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti nell'ambito dell'onere della prova, oltre che in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti.
Tanto chiarito in termini generali e passando al caso di specie, gli avvocati hanno allegato al CP_1
ricorso monitorio 1) il preventivo sottoscritto dal cliente per l'attività svolta dai legali nel giudizio instaurato avanti al Tribunale di Milano n. 33838/18 RG per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi il 4.9.2017; 2) la procura conferita in data 7.2.2019; 3) tutta la documentazione attestante l'attività professionale svolta in detto procedimento nell'interesse del cliente;
4) la revoca del mandato comunicato il 16.10.2020 e la relativa richiesta di pagamento dei compensi pattuiti.
pagina 7 di 14 Opponendosi al decreto ingiuntivo emesso, il sig. pur non contestando di aver Parte_1
effettivamente conferito ai suddetti legali apposito mandato per essere assistito nel procedimento n.
33838/18 RG né l'espletamento, da parte dei legali, di idonea attività difensiva nel suo interesse in tale ambito, ha in primo luogo negato di aver mai sottoscritto il preventivo sul quale si fonda la pretesa creditoria.
A fronte del disconoscimento operato dal sig. è stata disposta la verificazione della Parte_1
sottoscrizione apposta sulla scrittura privata del 19/02/2019 che, all'esito della CTU grafologica espletata in corso di causa, è risultata autentica e dunque riferibile alla mano ed al grafismo del Sig.
Parte_1
La conclusione cui è approdato il CTU non è stata oggetto di alcun rilievo critico nell'ambito del suo svolgimento (all'esito della trasmissione della bozza dell'elaborato peritale, infatti, la difesa dell'opponente nulla ha contestato) e nemmeno nel corso dell'udienza successiva (ove l'allora opponente si è limitato ad insistere sull'ammissione di una CTU volta ad accertare la sussistenza della capacità di intendere e volere nel periodo della presunta firma del citato preventivo), né ancora in sede di memorie conclusive.
Solo in questa sede di appello il sig. ha ritenuto non adeguatamente indagato un passaggio Parte_1
della CTU dal quale, secondo la rappresentazione attorea, emergerebbe l'incertezza in ordine all'autenticità della firma che potrebbe ritenersi “espressione di una imitazione resa di “getto”, dunque con velocità resa a mano libera e da parte di una persona diversa dal sig.re (p. 10 CTU Pt_1
grafologica).
Invero il passaggio in contestazione risulta estrapolato da una ben più complessa valutazione resa dal
CTU sul supporto cartaceo interessato dalla firma in verifica dal quale è emerso il suo ottimo stato di conservazione e la mancanza di qualsiasi alterazioni (come fibre rimosse, aloni da uso di sostanze chimiche scoloranti) in prossimità della sottoscrizione. Escluso poi che “la firma in verifica sia il risultato di una azione di ricalco” mancando “interruzioni improvvise e riprese dei tracciati” il CTU si
è soffermato sull'ipotesi di una “imitazione resa di getto, dunque con velocità resa a mano libera e da parte di una persona diversa dal Sig.re : eventualità poi superata all'esito dell'esame Pt_1
particolareggiato della sigla in verifica, del confronto tra la stessa e le scritture di comparazione e all'esito del saggio grafico reso dall'attore dal quale sono emerse importanti compatibilità grafiche che hanno indotto il CTU a ritenere che la firma in contestazione sia riferibile al grafismo del sig.
Parte_1
pagina 8 di 14 Alla luce di tali rilievi va condivisa la conclusione cui è approdato il Tribunale che ha ritenuto pienamente utilizzabile, ai fini probatori, il documento in commento in quanto regolarmente sottoscritto dal sig. Parte_1
Esclusa quindi la ricorrenza di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto vantato dagli opposti, era ancora onere dell'opponente in primo grado dimostrare che il contratto è annullabile in quanto sottoscritto in condizioni di incapacità di intendere o di volere.
Sul punto l'appellante ha censurato il Tribunale per non aver ritenuta raggiunta detta prova senza opportunamente vagliare la documentazione medico-sanitaria offerta in atti e dalla quale emergerebbe che, per le condizioni cliniche critiche in cui si trovava, il sig. alla data di tale atto Parte_1
(19.2.2019), non era in grado di sottoscrivere il suddetto preventivo e comunque di comprenderne la portata contenutistica.
Lamenta in particolare l'appellante la mancata disamina, da parte del Tribunale, delle valutazioni specialistiche e medico-legali allegate ai documenti 6 e 7 del fascicolo di parte dalle quali risulterebbe che, a seguito del sinistro stradale occorso il 4/9/2017, ogni profilo di capacità di comprensione, di dialogo e di calcolo del sig. era neutralizzato. Parte_1
Invero la situazione neurologica descritta dai periti di parte del sig. nelle relazioni del Parte_1
7.2.2019 (doc. 6 e 7 fascicolo primo grado di parte appellante) è stata attentamente approfondita e scandagliata dalla CTU medico-legale espletata nel corso del giudizio n. 33838/18 RG (doc. 5 fascicolo primo grado di parte appellante) cui lo stesso attore si riferisce per sostenere il grave stato di menomazione residuato all'esito del sinistro subito in data 4.9.2017.
In quella sede il CTU dr. , nel rispondere alle obiezioni dei CT del sinistrato - che, Per_3
richiamando le suddette relazioni, ritenevano insufficiente la valutazione percentualistica del danno biologico operata in bozza (62%) -, sottolineava l'errore in cui gli stessi incorrevano nell' “inquadrare nosologicamente il quadro neurologico menomativo nella afasia globale” quando invece “tale quadro menomativo ricade in un'afasia mista prevalentemente espressiva (non fluente)” risultando
“relativamente conservate la comprensione e l'elaborazione del linguaggio, con grave deficit della produzione della parola” (cfr. p. 55 doc. 5 fascicolo primo grado parte appellante): valutazione riportata anche nella sentenza n. 9537/2021 pubblicata il 18/11/2021 resa all'esito di quel giudizio ove così si legge: “Quanto ai danni non patrimoniali, premette il Tribunale che la relazione del consulente medico-legale si fonda su un'approfondita attività di valutazione e osservazione della parte attrice e della documentazione medica agli atti sicché le sue conclusioni, esaustive nonché logicamente e
pagina 9 di 14 congruamente motivate, sono condivise dal Tribunale;
in particolare, non si condivide la censura dei
CTP di parte attrice (peraltro non riproposta in sede di conclusionale) in relazione ad un'asserita sottostima dell'invalidità permanente connessa all'afasia, in quanto, come puntualmente posto in luce dal CTU, l'attore non soffre di un'afasia totale ma di un'afasia parziale, in quanto risultano relativamente conservate la comprensione e l'elaborazione del linguaggio, nonostante i gravi deficit nella produzione della parola” (cfr. p. 4 sentenza n. 9537/2021).
Tale passaggio motivazionale non è stato oggetto di impugnazione (che infatti è stata proposta dal sig. con riguardo ad altri profili della decisione). Parte_1
Del resto appare contraddittorio ritenere che il grave deficit neurologico subito dal sig. Parte_1
possa aver selettivamente viziato la sola sottoscrizione del preventivo azionato e non invece il conferimento del mandato per avviare il giudizio, la revoca del primo legale, il conferimento dell'incarico agli avvocati la successiva revoca anche di questi ultimi, il conferimento del CP_1
mandato all'attuale difensore non solo per portare a termine quel giudizio ma per presentare il relativo appello e finanche il ricorso per AS e, ovviamente, per opporsi al decreto ingiuntivo che oggi ci occupa.
Neppure è sostenibile la tesi secondo cui le considerazioni dalla CTU medico legale espletata nell'ambito del giudizio n. 33838/18 RG non consentirebbero di descrive efficacemente lo stato cognitivo del sig. al momento della sottoscrizione del preventivo perché espletata a due Parte_1
anni di distanza dal sinistro, atteso che tra i documenti richiamati nella predetta CTU si rinvengono referti antecedenti di oltre un anno rispetto alla sottoscrizione del preventivo nei quali già emerge “un deficit afasico prevalentemente sul versante della espressione”, “comprensione di parole corretta e di frasi (…) non problemi di calcolo semplice”, “orientamento spaziale conservato (...) ottima capacità di comunicazione con gesti appropriati” (cfr. p. 22 doc. 5 del fascicolo di primo grado appellante).
In ragione di ciò va condivisa la conclusione del Tribunale secondo cui, dalla disamina della documentazione versata in atti, non emerge alcuna prova dell'allegato stato di incapacità del sig. al momento della sottoscrizione del preventivo. Parte_1
In tale contesto la richiesta di CTU medico legale reiterata in questa sede volta ad accertare se nel periodo della firma del preventivo il sig. fosse capace di intendere e volere, di Parte_1
comprendere e operare conteggi e calcoli numerici, oltre ad apparire contraddittoria rispetto alla censura da ultimo esaminata in merito alla ritenuta inattendibilità di quella espletata nel corso del giudizio n. 33838/18 RG per essere stata espletata a due anni di distanza del sinistro, appare in ogni pagina 10 di 14 caso inammissibile in quanto tesa a sovvertire risultanze già acquisite e, comunque, ictu oculi esplorativa.
Va infatti osservato al riguardo che la CTU non può essere disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata dal Giudice qualora la parte la richieda al fine di supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero per compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
La consulenza tecnica d'ufficio, infatti, non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al Giudice di merito stabilire se essa sia necessaria od opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti.
Come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, infatti, “la consulenza tecnica d'ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti” (C. n. 1266/2013).
La mancata prova in merito alla dedotta sussistenza, in capo al sig. dell'effettivo stato Parte_1
d'incapacità al momento preciso della conclusione del contratto assorbe ogni altra considerazione in merito al pregiudizio dallo stesso asseritamente subito ed alla mala fede ritenuta sussistente in capo alle controparti.
Con il terzo motivo di impugnazione parte appellante ha censurato il Tribunale per non aver ritenuto illegittimo il decreto ingiuntivo opposto alla luce dell'eccessiva onerosità dei compensi pattuiti, di molto superiore ai valori massimi dei parametri forensi, comunque sproporzionati rispetto all'attività effettivamente svolta nell'interesse del sig. Parte_1
Il motivo è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei termini che seguono.
Va premesso che non è condivisibile né pertinente l'assunto del Tribunale secondo cui le deduzioni in merito al carattere eccessivo e sproporzionato degli importi stabiliti nel preventivo per cui è causa sarebbero irrilevanti alla luce della mancata formulazione di una domanda di annullamento per vizio del consenso o per eccessiva onerosità sopravvenuta, trattandosi di circostanze, queste ultime, neppure allegate dall'opponente che, sin dal primo scritto difensivo, ha invece contestato l'esorbitanza degli importi pattuiti insistendo affinché il Tribunale si pronunciasse in merito alla loro illegittimità per violazione dei massimi tariffari e perché eccessivi rispetto all'attività effettivamente compiuta.
Al riguardo il primo profilo di doglianza è da ritenersi infondato giacché, in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art. 2233 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali, ovvero gli usi:
pagina 11 di 14 le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione.
In particolare, in materia di onorari di avvocato, deve “ritenersi valida la convenzione tra professionista e cliente, che stabilisce la misura degli stessi in misura superiore al massimo tariffario vigendo il principio di ammissibilità e validità di convenzioni aventi ad oggetto i compensi dovuti dai clienti agli avvocati, anche con previsione di misure eccedenti quelle previste dalle tariffe forensi”
(Cass. n. 25054/2018 che richiama Cass. S.U. n. 103/1999).
Nel caso di specie, essendo stato accertato per tutte le ragioni che precedono, che le parti hanno pattuito per iscritto il compenso dovuto ai legali per l'incarico professionale conferito nell'ambito del procedimento n. 33838/2018 RG, non può sostenersi l'invalidità della convenzione suddetta per violazione dei massimi tariffari che, come detto, sono liberamente derogabili.
Tanto chiarito va ulteriormente osservato che, essendo applicabile al rapporto tra avvocato e cliente la normativa che disciplina le prestazioni d'opera intellettuale, in caso di recesso del cliente dal relativo contratto è applicabile l'art. 2237 c.c., con conseguente diritto del professionista al solo rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta (cfr in tali termini C. ord. n. 185/2020).
Nel caso di specie il contratto intercorso tra le parti si è formato sulla base di un preventivo analiticamente determinato prevedendo un compenso per ciascuna fase dell'attività professionale che i due avvocati erano stati incaricati di svolgere.
Pur essendo subentrati ad un precedente difensore, gli odierni appellati hanno senz'altro diritto a percepire i compensi pattuiti per la fase di studio della pratica per la quale erano stati chiamati ad assumere la difesa.
Non hanno invece diritto ai compensi per la fase introduttiva, curata dal precedente legale, dovendosi rilevare che gli avvocati sono intervenuti a giudizio avviato ed a contraddittorio instaurato, CP_1
facendo proprie le argomentazioni svolte dal precedente difensore (pur integrando nel quantum la domanda originariamente proposta), predisponendo le memorie ex art. 183 c. 6 cpc, ed espletando l'attività difensiva sino alla formalizzazione della revoca del mandato avvenuta in data 15.10.2020
(ovvero prima dell'espletamento della CTU medico legale): tale attività si è quindi svolta nella fase di trattazione ed istruttoria del giudizio, esaurendosi prima della fase decisionale.
pagina 12 di 14 Sicché i compensi dovuti dagli odierni appellati devono essere limitati a quelli pattuiti per la fase di studio, pari ad €. 10.267,00, e per la fase istruttoria pari ad €. 33.514,00, oltre spese generali 15%, iva e cpa (cfr doc. 1 fascicolo primo grado parte appellata).
Alla luce di quanto sopra, in parziale accoglimento del terzo motivo di impugnazione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato ed il credito vantato dagli avvocati deve essere CP_1 rideterminato nella minor somma di €. 43.781,00 oltre spese generali 15%, iva e cpa con condanna degli appellati alla restituzione di quanto percepito in eccedenza, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo.
Passando alla regolamentazione delle spese processuali, si osserva che il parziale accoglimento dell'appello integra ipotesi di reciproca soccombenza, giustificativa della parziale compensazione delle stesse.
In considerazione dell'esito complessivo della lite che, pur avendo comportato il ridimensionamento della pretesa creditoria degli appellati, vede la posizione dell'odierno appellante maggiormente gravata dalla soccombenza, si ritiene di compensare per 1/2 tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, con conseguente condanna di alla rifusione in favore delle Parte_1 controparti del restante 1/2 delle spese processuali liquidate, per l'intero, come in dispositivo, secondo i criteri indicati dal D.M. n. 147/2022 in rapporto al valore del decisum (Cass. n. 3903/2016) ed applicando il valore medio per le fasi compiute, attesa la media complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 1219/2024 pubblicata il 18/04/2024, così
[...]
provvede:
1. in accoglimento del terzo motivo di impugnazione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
304/2021 reso il 22/01/2021 (R.G. 9128/2020) dal Tribunale di Monza e ridetermina il compenso professionale spettante agli avvocati e MARCO Controparte_1
MASSIRONI in €. 43.781,00 oltre spese generali 15%, iva e cpa,
2. condanna gli appellati alla restituzione in favore dell'appellante di quanto percepito in eccedenza rispetto alla predetta somma, oltre interessi dalla presente pronuncia all'effettivo saldo;
3. compensa per 1/2 le spese di lite del primo grado, che si liquidano per l'intero ai sensi del D.M.
147/2022 in complessivi € 379,50 per spese ed € 7.616,00 per compensi, di cui € 1.701,00 per pagina 13 di 14 la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione ed € 2.905,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e condanna parte appellante a rifondere a controparte il residuo 1/2.
4. compensa per 1/2 le spese di lite del presente grado, che si liquidano per l'intero ai sensi del
D.M. 147/2022 in complessivi € 1.138,50 per spese ed € 9.991,00 per compensi, di cui €
2.058,00 per la fase di studio della controversia, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione ed € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre 15% per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge, e condanna parte appellante a rifondere a controparte i residui
1/2.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 17 giugno 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente dr. Giampiero Barile dr. Roberto Aponte
pagina 14 di 14