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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 17/09/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2245/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2245/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 16 maggio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Carola Sommariva
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Tesero (TN) in data 30 aprile 2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tesero, Parte II, Serie A, N. 1, Anno 2005,
e che dalla loro unione sono nati a Cavalese i figli minori (il 13 gennaio 2008) Per_1
e (il 9 ottobre 2009). Per_2
1 I ricorrenti hanno allegato che la sig.ra è dipendente a tempo indeterminato Pt_1 presso la GT Porte e Finestre s.r.l. di Predazzo (TN) mentre il sig. è lavoratore Pt_2 autonomo-artigiano, titolare della ditta ZO TT LI (cfr. dichiarazioni dei redditi sub docc.
4-9 allegati al ricorso).
I coniugi hanno dedotto che l'abitazione familiare, sita in via Zanon n. 14 a Ziano di Fiemme (TN) e identificata catastalmente nella p.ed. 669 - P.M. 1 in C.C.445, è in comproprietà tra le parti nella misura di un mezzo ciascuno insieme all'unità abitativa identificata nella p.ed. 669 - P.M. 5 in C.C.445 (abitata dal padre del sig. che ha un diritto di usufrutto); i ricorrenti hanno contratto un mutuo su conto Pt_2 corrente cointestato per l'acquisto dell'abitazione familiare.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che la sig.ra in accordo con il marito, si è trasferita Pt_1 presso la casa di un'amica sita in Ziano di Fiemme in attesa di trovare una propria collocazione abitativa.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. Separazione personale
Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
2. Affidamento e collocazione dei figli
I figli e saranno affidati in via congiunti ai genitori, sig.ri Persona_3 Persona_4
e con collocazione presso la residenza del padre. Parte_1 Parte_2
3. Decisioni di maggiore interesse
Le decisioni di maggior interesse dei figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute e comunque di ogni e altra decisione di particolare importanza continueranno ad essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
4. Casa familiare
L'alloggio coniugale, sito in Ziano di Fiemme (TN), Via Zanon n. 14 (arredi e corredi compresi), resterà in uso esclusivo al signor con i figli, facendo Parte_2
2 obbligo alla sig.ra di prelevare i propri effetti personali e di restituire tutte Pt_1 le chiavi di casa entro la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi.
Le spese della casa familiare dove continueranno a vivere anche i figli rimarranno interamente a carico del sig. Parte_2
5. Diritto di visita
Quanto al regime di visita per i figli le parti concordano nel mantenere un ampio diritto di visita in favore della madre, genitore non collocatario, con massima flessibilità da parte del padre rispetto alle giornate di visita. I genitori si accorderanno di volta in volta sulle visite tenendo conto degli impegni reciproci e dei figli.
Lo stesso principio di accordo e flessibilità varrà per la gestione delle vacanze estive, natalizie e pasquali.
6. Mantenimento ordinario
In punto di mantenimento ordinario, premesso che i figli vivranno stabilmente presso la casa del padre, ma si recheranno in visita regolarmente e con frequenza presso la madre, ciascun genitore sosterrà le spese di mantenimento dei figli nel rispettivo periodo di permanenza degli stessi presso di sé.
7. Spese straordinarie
Le spese straordinarie (es. spese mediche non mutuabili, per attività sportive, di svago, per il tempo libero, extrascolastiche, di vacanza e quant'altro) saranno sostenute nella misura del 50% da parte di ciascun genitore, spese che dovranno in ogni caso essere concordate tra i due genitori se di importo superiore ad euro
200,00.
8. Durata e revisione degli impegni economici
I predetti impegni economici avranno a valere sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli e potranno essere rivisti, anche precedentemente, in base alle esigenze dei figli e alla disponibilità economica dei genitori.
9. Donazione delle quote immobiliari
La sig.ra si impegna entro l'anno corrente (2025) a donare ai figli Parte_1
e la propria quota di proprietà delle P.M. 1 e 5 della p.ed. 669 in CC Per_1 Per_2
445.
3 10.Accollo mutuo da parte del sig. Pt_2
Il sig. avendo ricevuto assenso dalla banca, entro l'anno corrente Parte_2
(2025) si accollerà il debito residuo del mutuo n. 081843580000020975 - Cassa
Rurale Val di Fiemme - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, liberando integralmente la sig.ra da ogni obbligazione verso la banca Pt_1 mutuante. Il sig. resterà unico intestatario del conto corrente n. Parte_2
01/043475 attualmente cointestato con la sig.ra e su cui insiste il mutuo. Pt_1
11. Saldo del conto corrente cointestato
La sig.ra rinuncia alla quota di sua spettanza del saldo del conto corrente n. Pt_1
01/043475, in favore del sig. Pt_2
12. Trasferimento del veicolo
Entro la data di omologa della separazione, il sig. trasferirà alla sig.ra Pt_2 Pt_1 il 50% di proprietà dell'autoveicolo targato DR386CD, che diventerà di esclusiva proprietà della stessa. Le spese di passaggio di proprietà saranno interamente a carico dell'acquirente sig.ra Parte_1
13.Contributi e assegni familiari
I contributi da parte di enti pubblici, assegno statale e provinciale, incluso l'assegno unico e quello familiare spettano nella misura del 50% a ciascun genitore. Le eventuali quote esentasse per i figli spettano ad entrambi i genitori in misura del
50% ciascuno.
Considerato che
i contributi da parte di enti pubblici vengono versati sul conto corrente n. 01/043475 che, come detto, rimarrà intestato unicamente al sig. quest'ultimo provvederà mensilmente a versare la metà delle Parte_2 somme ricevute sul conto corrente personale della sig.ra IBAN: Parte_1
[...] 000430097354.
14.Rapporti patrimoniali pregressi
I ricorrenti si dichiarano autosufficienti e di non aver da pretendere l'uno nei confronti dell'altro in relazione ai rapporti pregressi.
15. Annotazioni
Ordinare al Comune di Tesero (TN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
16. Spese legali
4 Le spese legali del presente procedimento sono a carico di entrambi i ricorrenti solidalmente responsabili”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse dei figli minori, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2245/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 16 maggio 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 C.F._2 entrambi con l'Avv. Carola Sommariva
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Tesero (TN) in data 30 aprile 2005, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tesero, Parte II, Serie A, N. 1, Anno 2005,
e che dalla loro unione sono nati a Cavalese i figli minori (il 13 gennaio 2008) Per_1
e (il 9 ottobre 2009). Per_2
1 I ricorrenti hanno allegato che la sig.ra è dipendente a tempo indeterminato Pt_1 presso la GT Porte e Finestre s.r.l. di Predazzo (TN) mentre il sig. è lavoratore Pt_2 autonomo-artigiano, titolare della ditta ZO TT LI (cfr. dichiarazioni dei redditi sub docc.
4-9 allegati al ricorso).
I coniugi hanno dedotto che l'abitazione familiare, sita in via Zanon n. 14 a Ziano di Fiemme (TN) e identificata catastalmente nella p.ed. 669 - P.M. 1 in C.C.445, è in comproprietà tra le parti nella misura di un mezzo ciascuno insieme all'unità abitativa identificata nella p.ed. 669 - P.M. 5 in C.C.445 (abitata dal padre del sig. che ha un diritto di usufrutto); i ricorrenti hanno contratto un mutuo su conto Pt_2 corrente cointestato per l'acquisto dell'abitazione familiare.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che la sig.ra in accordo con il marito, si è trasferita Pt_1 presso la casa di un'amica sita in Ziano di Fiemme in attesa di trovare una propria collocazione abitativa.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1. Separazione personale
Autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge.
2. Affidamento e collocazione dei figli
I figli e saranno affidati in via congiunti ai genitori, sig.ri Persona_3 Persona_4
e con collocazione presso la residenza del padre. Parte_1 Parte_2
3. Decisioni di maggiore interesse
Le decisioni di maggior interesse dei figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute e comunque di ogni e altra decisione di particolare importanza continueranno ad essere assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli.
4. Casa familiare
L'alloggio coniugale, sito in Ziano di Fiemme (TN), Via Zanon n. 14 (arredi e corredi compresi), resterà in uso esclusivo al signor con i figli, facendo Parte_2
2 obbligo alla sig.ra di prelevare i propri effetti personali e di restituire tutte Pt_1 le chiavi di casa entro la pronuncia della separazione consensuale dei coniugi.
Le spese della casa familiare dove continueranno a vivere anche i figli rimarranno interamente a carico del sig. Parte_2
5. Diritto di visita
Quanto al regime di visita per i figli le parti concordano nel mantenere un ampio diritto di visita in favore della madre, genitore non collocatario, con massima flessibilità da parte del padre rispetto alle giornate di visita. I genitori si accorderanno di volta in volta sulle visite tenendo conto degli impegni reciproci e dei figli.
Lo stesso principio di accordo e flessibilità varrà per la gestione delle vacanze estive, natalizie e pasquali.
6. Mantenimento ordinario
In punto di mantenimento ordinario, premesso che i figli vivranno stabilmente presso la casa del padre, ma si recheranno in visita regolarmente e con frequenza presso la madre, ciascun genitore sosterrà le spese di mantenimento dei figli nel rispettivo periodo di permanenza degli stessi presso di sé.
7. Spese straordinarie
Le spese straordinarie (es. spese mediche non mutuabili, per attività sportive, di svago, per il tempo libero, extrascolastiche, di vacanza e quant'altro) saranno sostenute nella misura del 50% da parte di ciascun genitore, spese che dovranno in ogni caso essere concordate tra i due genitori se di importo superiore ad euro
200,00.
8. Durata e revisione degli impegni economici
I predetti impegni economici avranno a valere sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli e potranno essere rivisti, anche precedentemente, in base alle esigenze dei figli e alla disponibilità economica dei genitori.
9. Donazione delle quote immobiliari
La sig.ra si impegna entro l'anno corrente (2025) a donare ai figli Parte_1
e la propria quota di proprietà delle P.M. 1 e 5 della p.ed. 669 in CC Per_1 Per_2
445.
3 10.Accollo mutuo da parte del sig. Pt_2
Il sig. avendo ricevuto assenso dalla banca, entro l'anno corrente Parte_2
(2025) si accollerà il debito residuo del mutuo n. 081843580000020975 - Cassa
Rurale Val di Fiemme - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, liberando integralmente la sig.ra da ogni obbligazione verso la banca Pt_1 mutuante. Il sig. resterà unico intestatario del conto corrente n. Parte_2
01/043475 attualmente cointestato con la sig.ra e su cui insiste il mutuo. Pt_1
11. Saldo del conto corrente cointestato
La sig.ra rinuncia alla quota di sua spettanza del saldo del conto corrente n. Pt_1
01/043475, in favore del sig. Pt_2
12. Trasferimento del veicolo
Entro la data di omologa della separazione, il sig. trasferirà alla sig.ra Pt_2 Pt_1 il 50% di proprietà dell'autoveicolo targato DR386CD, che diventerà di esclusiva proprietà della stessa. Le spese di passaggio di proprietà saranno interamente a carico dell'acquirente sig.ra Parte_1
13.Contributi e assegni familiari
I contributi da parte di enti pubblici, assegno statale e provinciale, incluso l'assegno unico e quello familiare spettano nella misura del 50% a ciascun genitore. Le eventuali quote esentasse per i figli spettano ad entrambi i genitori in misura del
50% ciascuno.
Considerato che
i contributi da parte di enti pubblici vengono versati sul conto corrente n. 01/043475 che, come detto, rimarrà intestato unicamente al sig. quest'ultimo provvederà mensilmente a versare la metà delle Parte_2 somme ricevute sul conto corrente personale della sig.ra IBAN: Parte_1
[...] 000430097354.
14.Rapporti patrimoniali pregressi
I ricorrenti si dichiarano autosufficienti e di non aver da pretendere l'uno nei confronti dell'altro in relazione ai rapporti pregressi.
15. Annotazioni
Ordinare al Comune di Tesero (TN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
16. Spese legali
4 Le spese legali del presente procedimento sono a carico di entrambi i ricorrenti solidalmente responsabili”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse dei figli minori, e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 10 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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