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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/10/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 15/10/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa SA SO
EL, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 838 /2020 R.G. promossa
DA
, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Via A. De Gasperi 98066 Patti (ME), rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. MERLO MARCELLA
ATTORE
CONTRO
, , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Sinagra (ME), presso lo studio dell'avv. MACCORA
ED che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
avente per OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Sono comparsi: i procuratori delle parti i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Patti la , in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (€ 15.171,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché spese processuali) patiti in esito al sinistro occorsogli in data
17.03.2017 alle ore 15.30 circa, allorquando -mentre percorreva a piedi, in compagnia della moglie , la S.P. 122 BIS in c.da Scattiola del Controparte_3
Comune di Patti nel tratto che dal bivio Sisa conduce al torrente Timeto- rovinava a terra a causa di un avvallamento esistente in prossimità del ciglio della strada, non segnalato né visibile a causa della folta vegetazione spontanea ivi presente.
L'attore, esponeva, poi che in ragione delle lesioni riportate, al PS del
Nosocomio di Patti, gli veniva diagnosticata “infrazione in corrispondenza del profilo laterale del corpo dell'astragolo dx. Coesiste irregolarità corticale con aspetto di infrazione a carico del cuboide”, con necessità di apparecchio gessato e successivo uso di tutore, oltre che di terapie e programmi riabilitativi.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_2
– in persona del legale rappresentante pro tempore – eccependo
[...]
l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande formulate, delle quali chiedeva il rigetto non ravvisando la responsabilità dell'Ente convenuto ex art. 2051 c.c. e, in subordine, sussistendo a suo dire la responsabilità esclusiva del danneggiato. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
In corso di causa venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., ammesse ed espletate la prova per testi e la CTU medico- legale.
Tanto premesso, le domande attoree meritano accoglimento per quanto di ragione.
E' principio ormai consolidato in giurisprudenza che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo immanentemente
2 connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha, quindi, carattere oggettivo essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito inteso, si ripete, nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Nello specifico, in caso di buca/avallamento/dislivello presente sul manto stradale, tutti i danni causati da un difetto di opportuna e costante manutenzione devono essere risarciti dall'ente proprietario della strada che ha il compito di garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti e adottare tutte le opere necessarie, gestione e manutenzione comprese, per evitare che il tratto stradale possa essere un pericolo per chi lo percorre.
Inoltre, l'eventuale condotta errata e colposa dell'utente, secondo la recente ordinanza della Suprema Corte (19078 dell'11.07.2024), non libera in automatico il custode della strada dalla responsabilità per i danni subiti dall'utente medesimo dovendosi escludere in detta ipotesi il caso fortuito (che nel caso in esame non è stato neppure provato dall' convenuto) salvo prova CP_4 di una condotta negligente del danneggiato da considerare oggettivamente
“abnorme”, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto.
3 Nel caso di specie l'istruttoria (perizia di parte sullo stato dei luoghi del sinistro a firma del perito agrario foto e prova per testi) ha Persona_1 confermato quanto asserito dall'attore in atti in riferimento all'an.
La teste (fidanzata all'epoca dei fatti con il e oggi Controparte_3 Pt_1 coniuge in regime di separazione dei beni, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare anche per la concordanza con le dichiarazioni rese dagli altri testi) - escussa all'udienza del 6 ottobre 2022 e a conoscenza diretta dei fatti poiché in data 17.03.2017 alle ore 15.30 circa accompagnava a piedi l'attore lungo la strada in cui è avvenuto il sinistro- ha dato conferma della dinamica del sinistro, precisando che la strada de qua era l'unica strada percorribile per raggiungere il centro cittadino di Patti e che incedeva sulla stessa insieme al in Pt_1 senso opposto alla direzione di marcia dei veicolo allorquando il fidanzato, stante il sopraggiungere di un'autovettura che proveniva di fronte (ovvero dal senso di marcia opposto), si stringeva verso il muro di contenimento posto alla nostra sinistra e …cadeva a terra…Era lì presente una buca, non visibile a causa delle erbacce presenti…Non era presente alcun segnale che indicasse la presenza della buca…preciso che tattavasi di erba alta…il tratto di strada era in cattivo stato di manutenzione e pulizia.. erano presenti avvallamenti, buche
e folta vegetazione spontanea…i luoghi erano quelli raffigurati nelle foto che mi vengono mostrate ed allegate al fascicolo di parte attrice…il mio fidanzato all'epoca dei fatti si trovava a Patti da pochi mesi….
Anche il teste perito agrario e consulente di parte attrice, ha Tes_1 confermato all'udienza del 6 ottobre 2022 la propria relazione (corredata da foto dello stato dei luoghi) ove si legge, nelle conclusioni, che “la causa della caduta è stata determinata dal dissesto del manto stradale...nonchè dalla cattiva manutenzione e pulizia dei luoghi da parte dell'Ente proprietario, che ha favorito la presenza di vegetazione spontanea, che ha finito per occultare insidiosamente tale dissesto.
Ed ancora, il teste nel proprio elaborato ha rilevato e documentato la presenza, sulla strada oggetto di controversia, di un avvallamento di ben 16 cm rappresentando un pericolo per chi la percorre;
ha, poi, visualizzato nella foto
4 n. 4 “la buca” nascosta dall'erba, a causa della quale, il ha perso Pt_1
l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra..; infine ha evidenziato nella foto n. 5 come la cattiva manutenzione e pulizia rendano non visibile la profondità dell'avvallamento del manto stradale, risultando una vera e propria insidia per chi percorre a piedi quel tratto di strada.
Inoltre, il teste (escusso alla stessa udienza di cui Testimone_2 sopra e sopraggiunto sui luoghi dopo la chiamata della figlia che era in compagnia dell'attore) ha riferito anch'egli della presenza di “una buca profonda circa 15 centimetri, nascosta dalle erbacce ivi presenti, tra il manto stradale e il muro di contenimento posto a margine della strada….non era segnalata e non era comunque visibile per la presenza delle erbacce…il tratto di strada che stavano percorrendo il e mia figlia era ed è tuttora in Pt_1
cattivo stato di manutenzione e pulizia, con avvallamenti, buche e folta vegetazione spontanea…la strada...è l'unica percorribile per raggiungere il centro di Patti da casa di mia figlia…tali luoghi non erano ben noti al , Pt_1
all'epoca dei fatti residente a [...]e fidanzato con mia figlia da pochi mesi….
Il teste , escusso alla successiva udienza del 28 Testimone_3 febbraio 2024, ha poi confermato -n.q. di medico ortopedico all'epoca dei fatti in servizio presso l'ospedale di Patti- la certificazione medica a sua firma prodotta nel fascicolo attoreo.
Infine, il teste , escusso alla stessa udienza, ha dichiarato Testimone_4
-avendo aiutato l'attore a rialzarsi da terra dopo la caduta- che in occasione dell'occorso stava transitando sulla medesima strada in senso contrario a quello del sig. davanti a me nel mio stesso senso di marcia Parte_2 transitava una Fiat panda bianca vecchio modello, a distanza ho potuto vedere che al passaggio della detta autovettura il si è stretto verso il muro e Pt_1 nello spostarsi verso il muro ho visto che lo stesso è caduto. Preciso che la panda bianca non lo ho urtato e non si è fermata. Mi sono quindi fermato per prestare soccorso ed ho potuto vedere che in quel tratto la strada era coperta di erba e non erano visibili le numerose buche ivi presenti…. la strada era in
5 condizioni pietose e piena di buche… posso dire che le buche non erano segnalate e che c'era molte erbacce a bordo strada che le nascondevano… per arrivare al centro cittadino si transita su quella strada oppure si passa attraverso le campagne.
Provato, quindi, l'an debeatur e riconosciuta l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro, ai fini della determinazione del quantum vanno recepite le risultanze della CTU a firma del dr. Persona_2
, poiché esaustive, esenti da censure e pienamente responsive ai
[...] quesiti posti dal Giudice di: “Descrivere-previa consultazione degli atti di causa, visitando il periziando e compiuti i necessari accertamenti specialistici, natura ed entità delle lesioni riportate dall'attore, verificando se esse siano logicamente riconducibili al fatto per cui è causa così come descritto in atti, descrivendo altresì la loro evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni, precisando ancora se esse possano ritenersi ormai stabilizzate. 2)
Determinare la durata dell'invalidità temporanea assoluta e di quella parziale, indicandone in questo ultimo caso la misura. 3) Descrivere (ove sussistano) gli esiti di carattere permanente, valutando anche quale incidenza essi abbiano riportato alla salute del periziando. 4) Quantificare tale permanente incidenza in percentuale precisando a quali criteri medico legali si farà riferimento per tale liquidazione. 5) Valutare la congruità e la necessità delle spese sanitarie sostenute e documentate”.
Il CTU incaricato ha, invero, concluso che “ in Parte_1 occasione della caduta riportata in data 17/03/2017, riportò: “Esiti di trauma da distrazione- contusione dell'articolazione tibio tarsica dx. con infrazione del corpo dell'astragalo e del cuboide dell'arto inferiore dx. con movimenti globalmente ridotti di ½ in soggetto BE (IBM 4 per 140 Kg)”.
1- Tali lesioni sono riconducibili alla dinamica dell'evento dannoso subito nell'incidente di cui è causa.
2- A causa di tali lesioni, lo stesso è andato incontro ad un periodo di inabilità temporale totale di gg. 25 (venticinque), 3- Un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 40 (quaranta).
4-Un periodo di inabilità temporanea parziale minima al 25% di ulteriori 10 gg. (dieci) 5- Ha riportato
6 un danno biologico permanente del 7% (settepercento) conforme a quanto disposto dell'art.32 3 ter e 3 quater L-n°. 27/12 secondo nota ANIA del
27/3/2012. 6-la percentuale attribuita è per le lesioni non emendabili e stabilizzate negativamente (vedi pag. 193-Bargagna pag. 121. secondo Pt_3
i parametri delle tabelle del D.M. 3 luglio 2003).
7- le spese sanitarie, ivi comprese visite specialistiche, di riabilitazione e di acquisti di farmaci o ausili medici, sono congrue e sono da computarsi come da fatture o ricevute allegate.”
Ciò posto, i danni da liquidarsi in favore dell'attore -sulla base delle Tabelle di Milano (RIPORTATE IN FONDO ALLA BOZZA PER TUE VERIFICHE) relative al danno non patrimoniale- sono pari a:
- € 12.289,00 per danno biologico permanente;
- € 5.462,00 per il danno biologico temporaneo e così in totale € 17.751,00.
Sull'importo ottenuto, liquidato all'attualità, vanno calcolati gli interessi devalutando la somma alla data del fatto, e via via rivalutandola annualmente fino alla data della presente decisione;
sull'importo complessivo, risultante da tale conteggio, spettano ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
L'attore ha altresì diritto ad € 527,87 per gli esborsi sostenuti per le spese mediche ritenute rimborsabili dal CTU, oltre rivalutazione e interessi.
Le spese di lite -ivi comprese quelle di CTU- vanno poste a carico della parte convenuta e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, in considerazione del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , disattesa e Parte_1 Controparte_2 respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea dichiara la responsabilità della per il sinistro occorso al in data Controparte_2 Pt_1
17.03.2017;
7 2. per l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore e pari a € 18.278,87, oltre interessi, come meglio specificato in parte motiva;
3. condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore di €
5.077,00 per compenso, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
4. pone le spese di ctu liquidate in corso di causa definitivamente a carico della convenuta soccombente.
IL GIUDICE
SA SO EL
8
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 15/10/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa SA SO
EL, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 838 /2020 R.G. promossa
DA
, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Via A. De Gasperi 98066 Patti (ME), rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. MERLO MARCELLA
ATTORE
CONTRO
, , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Sinagra (ME), presso lo studio dell'avv. MACCORA
ED che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
avente per OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Sono comparsi: i procuratori delle parti i quali precisano le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa con il rigetto di tutte le contrarie istanze, eccezioni e difese e con vittoria di spese e compensi.
I procuratori delle parti, quindi, discutono oralmente la causa.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1 dinanzi al Tribunale di Patti la , in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (€ 15.171,32, oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché spese processuali) patiti in esito al sinistro occorsogli in data
17.03.2017 alle ore 15.30 circa, allorquando -mentre percorreva a piedi, in compagnia della moglie , la S.P. 122 BIS in c.da Scattiola del Controparte_3
Comune di Patti nel tratto che dal bivio Sisa conduce al torrente Timeto- rovinava a terra a causa di un avvallamento esistente in prossimità del ciglio della strada, non segnalato né visibile a causa della folta vegetazione spontanea ivi presente.
L'attore, esponeva, poi che in ragione delle lesioni riportate, al PS del
Nosocomio di Patti, gli veniva diagnosticata “infrazione in corrispondenza del profilo laterale del corpo dell'astragolo dx. Coesiste irregolarità corticale con aspetto di infrazione a carico del cuboide”, con necessità di apparecchio gessato e successivo uso di tutore, oltre che di terapie e programmi riabilitativi.
Integrato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_2
– in persona del legale rappresentante pro tempore – eccependo
[...]
l'infondatezza in fatto ed in diritto delle domande formulate, delle quali chiedeva il rigetto non ravvisando la responsabilità dell'Ente convenuto ex art. 2051 c.c. e, in subordine, sussistendo a suo dire la responsabilità esclusiva del danneggiato. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari.
In corso di causa venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., ammesse ed espletate la prova per testi e la CTU medico- legale.
Tanto premesso, le domande attoree meritano accoglimento per quanto di ragione.
E' principio ormai consolidato in giurisprudenza che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo immanentemente
2 connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. Tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe.
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha, quindi, carattere oggettivo essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito inteso, si ripete, nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Nello specifico, in caso di buca/avallamento/dislivello presente sul manto stradale, tutti i danni causati da un difetto di opportuna e costante manutenzione devono essere risarciti dall'ente proprietario della strada che ha il compito di garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti e adottare tutte le opere necessarie, gestione e manutenzione comprese, per evitare che il tratto stradale possa essere un pericolo per chi lo percorre.
Inoltre, l'eventuale condotta errata e colposa dell'utente, secondo la recente ordinanza della Suprema Corte (19078 dell'11.07.2024), non libera in automatico il custode della strada dalla responsabilità per i danni subiti dall'utente medesimo dovendosi escludere in detta ipotesi il caso fortuito (che nel caso in esame non è stato neppure provato dall' convenuto) salvo prova CP_4 di una condotta negligente del danneggiato da considerare oggettivamente
“abnorme”, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto.
3 Nel caso di specie l'istruttoria (perizia di parte sullo stato dei luoghi del sinistro a firma del perito agrario foto e prova per testi) ha Persona_1 confermato quanto asserito dall'attore in atti in riferimento all'an.
La teste (fidanzata all'epoca dei fatti con il e oggi Controparte_3 Pt_1 coniuge in regime di separazione dei beni, della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare anche per la concordanza con le dichiarazioni rese dagli altri testi) - escussa all'udienza del 6 ottobre 2022 e a conoscenza diretta dei fatti poiché in data 17.03.2017 alle ore 15.30 circa accompagnava a piedi l'attore lungo la strada in cui è avvenuto il sinistro- ha dato conferma della dinamica del sinistro, precisando che la strada de qua era l'unica strada percorribile per raggiungere il centro cittadino di Patti e che incedeva sulla stessa insieme al in Pt_1 senso opposto alla direzione di marcia dei veicolo allorquando il fidanzato, stante il sopraggiungere di un'autovettura che proveniva di fronte (ovvero dal senso di marcia opposto), si stringeva verso il muro di contenimento posto alla nostra sinistra e …cadeva a terra…Era lì presente una buca, non visibile a causa delle erbacce presenti…Non era presente alcun segnale che indicasse la presenza della buca…preciso che tattavasi di erba alta…il tratto di strada era in cattivo stato di manutenzione e pulizia.. erano presenti avvallamenti, buche
e folta vegetazione spontanea…i luoghi erano quelli raffigurati nelle foto che mi vengono mostrate ed allegate al fascicolo di parte attrice…il mio fidanzato all'epoca dei fatti si trovava a Patti da pochi mesi….
Anche il teste perito agrario e consulente di parte attrice, ha Tes_1 confermato all'udienza del 6 ottobre 2022 la propria relazione (corredata da foto dello stato dei luoghi) ove si legge, nelle conclusioni, che “la causa della caduta è stata determinata dal dissesto del manto stradale...nonchè dalla cattiva manutenzione e pulizia dei luoghi da parte dell'Ente proprietario, che ha favorito la presenza di vegetazione spontanea, che ha finito per occultare insidiosamente tale dissesto.
Ed ancora, il teste nel proprio elaborato ha rilevato e documentato la presenza, sulla strada oggetto di controversia, di un avvallamento di ben 16 cm rappresentando un pericolo per chi la percorre;
ha, poi, visualizzato nella foto
4 n. 4 “la buca” nascosta dall'erba, a causa della quale, il ha perso Pt_1
l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra..; infine ha evidenziato nella foto n. 5 come la cattiva manutenzione e pulizia rendano non visibile la profondità dell'avvallamento del manto stradale, risultando una vera e propria insidia per chi percorre a piedi quel tratto di strada.
Inoltre, il teste (escusso alla stessa udienza di cui Testimone_2 sopra e sopraggiunto sui luoghi dopo la chiamata della figlia che era in compagnia dell'attore) ha riferito anch'egli della presenza di “una buca profonda circa 15 centimetri, nascosta dalle erbacce ivi presenti, tra il manto stradale e il muro di contenimento posto a margine della strada….non era segnalata e non era comunque visibile per la presenza delle erbacce…il tratto di strada che stavano percorrendo il e mia figlia era ed è tuttora in Pt_1
cattivo stato di manutenzione e pulizia, con avvallamenti, buche e folta vegetazione spontanea…la strada...è l'unica percorribile per raggiungere il centro di Patti da casa di mia figlia…tali luoghi non erano ben noti al , Pt_1
all'epoca dei fatti residente a [...]e fidanzato con mia figlia da pochi mesi….
Il teste , escusso alla successiva udienza del 28 Testimone_3 febbraio 2024, ha poi confermato -n.q. di medico ortopedico all'epoca dei fatti in servizio presso l'ospedale di Patti- la certificazione medica a sua firma prodotta nel fascicolo attoreo.
Infine, il teste , escusso alla stessa udienza, ha dichiarato Testimone_4
-avendo aiutato l'attore a rialzarsi da terra dopo la caduta- che in occasione dell'occorso stava transitando sulla medesima strada in senso contrario a quello del sig. davanti a me nel mio stesso senso di marcia Parte_2 transitava una Fiat panda bianca vecchio modello, a distanza ho potuto vedere che al passaggio della detta autovettura il si è stretto verso il muro e Pt_1 nello spostarsi verso il muro ho visto che lo stesso è caduto. Preciso che la panda bianca non lo ho urtato e non si è fermata. Mi sono quindi fermato per prestare soccorso ed ho potuto vedere che in quel tratto la strada era coperta di erba e non erano visibili le numerose buche ivi presenti…. la strada era in
5 condizioni pietose e piena di buche… posso dire che le buche non erano segnalate e che c'era molte erbacce a bordo strada che le nascondevano… per arrivare al centro cittadino si transita su quella strada oppure si passa attraverso le campagne.
Provato, quindi, l'an debeatur e riconosciuta l'esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro, ai fini della determinazione del quantum vanno recepite le risultanze della CTU a firma del dr. Persona_2
, poiché esaustive, esenti da censure e pienamente responsive ai
[...] quesiti posti dal Giudice di: “Descrivere-previa consultazione degli atti di causa, visitando il periziando e compiuti i necessari accertamenti specialistici, natura ed entità delle lesioni riportate dall'attore, verificando se esse siano logicamente riconducibili al fatto per cui è causa così come descritto in atti, descrivendo altresì la loro evoluzione, i trattamenti praticati e lo stato attuale delle lesioni, precisando ancora se esse possano ritenersi ormai stabilizzate. 2)
Determinare la durata dell'invalidità temporanea assoluta e di quella parziale, indicandone in questo ultimo caso la misura. 3) Descrivere (ove sussistano) gli esiti di carattere permanente, valutando anche quale incidenza essi abbiano riportato alla salute del periziando. 4) Quantificare tale permanente incidenza in percentuale precisando a quali criteri medico legali si farà riferimento per tale liquidazione. 5) Valutare la congruità e la necessità delle spese sanitarie sostenute e documentate”.
Il CTU incaricato ha, invero, concluso che “ in Parte_1 occasione della caduta riportata in data 17/03/2017, riportò: “Esiti di trauma da distrazione- contusione dell'articolazione tibio tarsica dx. con infrazione del corpo dell'astragalo e del cuboide dell'arto inferiore dx. con movimenti globalmente ridotti di ½ in soggetto BE (IBM 4 per 140 Kg)”.
1- Tali lesioni sono riconducibili alla dinamica dell'evento dannoso subito nell'incidente di cui è causa.
2- A causa di tali lesioni, lo stesso è andato incontro ad un periodo di inabilità temporale totale di gg. 25 (venticinque), 3- Un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di gg. 40 (quaranta).
4-Un periodo di inabilità temporanea parziale minima al 25% di ulteriori 10 gg. (dieci) 5- Ha riportato
6 un danno biologico permanente del 7% (settepercento) conforme a quanto disposto dell'art.32 3 ter e 3 quater L-n°. 27/12 secondo nota ANIA del
27/3/2012. 6-la percentuale attribuita è per le lesioni non emendabili e stabilizzate negativamente (vedi pag. 193-Bargagna pag. 121. secondo Pt_3
i parametri delle tabelle del D.M. 3 luglio 2003).
7- le spese sanitarie, ivi comprese visite specialistiche, di riabilitazione e di acquisti di farmaci o ausili medici, sono congrue e sono da computarsi come da fatture o ricevute allegate.”
Ciò posto, i danni da liquidarsi in favore dell'attore -sulla base delle Tabelle di Milano (RIPORTATE IN FONDO ALLA BOZZA PER TUE VERIFICHE) relative al danno non patrimoniale- sono pari a:
- € 12.289,00 per danno biologico permanente;
- € 5.462,00 per il danno biologico temporaneo e così in totale € 17.751,00.
Sull'importo ottenuto, liquidato all'attualità, vanno calcolati gli interessi devalutando la somma alla data del fatto, e via via rivalutandola annualmente fino alla data della presente decisione;
sull'importo complessivo, risultante da tale conteggio, spettano ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione al soddisfo.
L'attore ha altresì diritto ad € 527,87 per gli esborsi sostenuti per le spese mediche ritenute rimborsabili dal CTU, oltre rivalutazione e interessi.
Le spese di lite -ivi comprese quelle di CTU- vanno poste a carico della parte convenuta e vengono liquidate in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, in considerazione del valore della causa, dell'entità delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro , disattesa e Parte_1 Controparte_2 respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda attorea dichiara la responsabilità della per il sinistro occorso al in data Controparte_2 Pt_1
17.03.2017;
7 2. per l'effetto, condanna la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'attore e pari a € 18.278,87, oltre interessi, come meglio specificato in parte motiva;
3. condanna parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore di €
5.077,00 per compenso, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
4. pone le spese di ctu liquidate in corso di causa definitivamente a carico della convenuta soccombente.
IL GIUDICE
SA SO EL
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